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Art. 20 – Disposizioni urgenti per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Consiglio superiore dei lavori pubblici
1. All’allegato I.11, articolo 8, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
(alinea rettificato dalla Legge di conversione 69/2025)
a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. I soggetti che sottopongono al Consiglio superiore dei lavori pubblici i progetti di opere e documenti di fattibilità delle alternative progettuali di cui all’articolo 47 del presente codice e all’articolo 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono tenuti al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un importo pari allo 0,3 per mille dell’importo complessivo del quadro economico relativo al progetto o della stima sommaria dei costi contenuta nel documento di fattibilità delle alternative progettuali sottoposto all’esame del Consiglio superiore o della Sezione speciale, fino all’importo massimo di euro 100.000. L’esame del progetto o dei documenti di fattibilità delle alternative progettuali da sottoporre al Consiglio Superiore o alla Sezione speciale è subordinato al versamento della predetta somma. Sono escluse dal versamento di cui al primo periodo le strutture a livello centrale e quelle decentrate in cui si articola il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tale versamento dovrà essere detratto dall’importo stabilito dalla voce del quadro economico di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), numero 5) «imprevisti», dell’allegato I.7 al presente codice.
2-ter. Le risorse di cui al comma 2-bis sono destinate, nel limite di 2,7 milioni di euro annui, alle verifiche tecniche e alle conseguenti necessità operative connesse allo svolgimento dell’attività di valutazione e di consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche ai fini dell’integrazione della composizione del Consiglio con ulteriori tre esperti di cui all’articolo 2, comma 3, lettera f).»;
(lettera rettificata dalla Legge di conversione 69/2025)
b) al comma 4, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
«c-bis) dalle entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, nel limite di cui al comma 2-ter.».
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Art. 20 – Disposizioni urgenti per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Consiglio superiore dei lavori pubblici
1. All’allegato I.11, articolo 8, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. I soggetti che sottopongono al Consiglio superiore dei lavori pubblici i progetti di opere e documenti di fattibilità delle alternative progettuali di cui all’articolo 47 del presente Codice e all’articolo 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 108, sono tenuti al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un importo pari allo 0,3 per mille dell’importo complessivo del quadro economico relativo al progetto o della stima sommaria dei costi del documento di fattibilità delle alternative progettuali sottoposto all’esame del Consiglio superiore o della Sezione speciale fino ad un importo massimo di euro 100.000. L’esame del progetto o dei documenti di fattibilità delle alternative progettuali da sottoporre al Consiglio Superiore o alla Sezione speciale è subordinato al versamento della predetta somma. Sono esclusi dal versamento di cui al primo periodo le strutture a livello centrale e quelle decentrate in cui si articola il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tale versamento dovrà essere detratto dall’importo stabilito dalla voce del quadro economico di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), numero 5) «imprevisti», di cui all’allegato I.7 al presente codice.
2-ter. Le risorse di cui al comma 2-bis sono destinate, nel limite di 2,7 milioni di euro annui, alle verifiche tecniche e alle conseguenti necessità operative connesse allo svolgimento dell’attività di valutazione e di consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche ai fini dell’integrazione della composizione del Consiglio con ulteriori tre esperti di cui all’articolo 2, comma 3, lettera f).»;
b) al comma 4, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
«c-bis) dalle entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, nel limite di cui al comma 2-ter.».
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Art. 20 – Disposizioni urgenti per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Consiglio superiore dei lavori pubblici
1. All’allegato I.11, articolo 8, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. I soggetti che sottopongono al Consiglio superiore dei lavori pubblici i progetti di opere e documenti di fattibilità delle alternative progettuali di cui all’articolo 47 del presente Ccodice e all’articolo 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 2329 luglio 2021, n. 108, sono tenuti al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un importo pari allo 0,3 per mille dell’importo complessivo del quadro economico relativo al progetto o della stima sommaria dei costi del contenuta nel documento di fattibilità delle alternative progettuali sottoposto all’esame del Consiglio superiore o della Sezione speciale, fino ad un all’importo massimo di euro 100.000. L’esame del progetto o dei documenti di fattibilità delle alternative progettuali da sottoporre al Consiglio Superiore o alla Sezione speciale è subordinato al versamento della predetta somma. Sono esclusie dal versamento di cui al primo periodo le strutture a livello centrale e quelle decentrate in cui si articola il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tale versamento dovrà essere detratto dall’importo stabilito dalla voce del quadro economico di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), numero 5) «imprevisti», di cui all’ dell’allegato I.7 al presente codice.
2-ter. Le risorse di cui al comma 2-bis sono destinate, nel limite di 2,7 milioni di euro annui, alle verifiche tecniche e alle conseguenti necessità operative connesse allo svolgimento dell’attività di valutazione e di consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche ai fini dell’integrazione della composizione del Consiglio con ulteriori tre esperti di cui all’articolo 2, comma 3, lettera f).»;
b) al comma 4, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
«c-bis) dalle entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, nel limite di cui al comma 2-ter.».
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Art. 22 – Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.