D.L. n. 51/2023 del 10.05.2023 [termini], conv. da Legge 87/2023

Decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 – Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale

SCHEDA DEL PROVVEDIMENTO

(Nota bene: se il provvedimento è riportato per estratto, i seguenti dati si riferiscono alle sole norme riportate in estratto)

Tipo di provvedimento: Decreto-legge. Numero: 51. Data: 10/05/2023.

Pubblicazione: 10/05/2023 (GURI, s.g. n. 108)

Entrata in vigore:
11/05/2023 (giorno successivo alla pubblicazione, v. art. 14)

Conversione: convertito (Legge di conversione 87/2023)

Modificato da:
Declaratorie di illegittimità:
Riferimenti:
Attua:
Attuato da:

Vigenza/efficacia: Solo modificante

Ultimo aggiornamento: 05/07/2023 (data di conversione)

TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, recante «Attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza», e, in particolare, l’articolo 3;

Visto il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante «Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato», e, in particolare, l’articolo 13;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario»;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, recante «Proroga e definizione di termini», e, in particolare, l’articolo 9;

Visto il decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, recante «Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario»;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», e, in particolare, l’articolo 10;

Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria»;

Visto il decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, recante «Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l’AIFA e ulteriori misure urgenti per il comparto militare e delle Forze di polizia»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di stabilire misure volte a garantire l’efficienza dell’organizzazione degli enti previdenziali pubblici, nonché delle fondazioni lirico-sinfoniche;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità e l’efficacia dell’azione amministrativa in materia sanitaria e fiscale, nonché l’occupazione nel settore del salvamento acquatico;

Considerata, infine, la straordinaria necessità e urgenza di stabilire misure che assicurino l’effettività delle politiche di solidarietà sociale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 maggio 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro della salute, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro delle imprese e del made in Italy, del Ministro della cultura e del Ministro per lo sport e i giovani;

Emana il seguente decreto-legge:

a6
Art. 6 – Termini in materia di infrastrutture, trasporti, contratti pubblici, notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione e durata delle concessioni di coltivazione di risorse geotermiche
 
 
 

(rubrica modificata dalla Legge di conversione 87/2023)

2-bis. All’articolo 108, comma 7, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il quinto e il sesto periodo sono sostituiti dal seguente: “Al fine di promuovere la parità  di genere, le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità  di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità  di genere di cui all’articolo 46-bis del codice delle pari opportunità  tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198″.

(comma inserito dalla Legge di conversione 87/2023)

 
Testo iniziale
 

Art. 6 – Termini in materia di infrastrutture e trasporti

 
MOD

Art. 6 – Termini in materia di infrastrutture e, trasporti, contratti pubblici, notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione e durata delle concessioni di coltivazione di risorse geotermiche

2-bis. All’articolo 108, comma 7, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il quinto e il sesto periodo sono sostituiti dal seguente: “Al fine di promuovere la parità  di genere, le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità  di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità  di genere di cui all’articolo 46-bis del codice delle pari opportunità  tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198″.

a14
Art. 14 – Entrata in vigore
 
 
 
 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.