Legge n. 122/2016 del 07.07.2016 [Legge europea 2015-16]

Legge 7 luglio 2016, n. 122 – Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2015-2016.

SCHEDA DEL PROVVEDIMENTO

(Nota bene: se il provvedimento è riportato per estratto, i seguenti dati si riferiscono alle sole norme riportate in estratto)

Tipo di provvedimento: Legge. Numero: 122. Data: 07/07/2016.

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Vigenza/efficacia: Solo modificante

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TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 

il Presidente della Repubblica promulga

la seguente legge:

a5
Art. 5. Disposizioni relative alle Societa’ Organismi di Attestazione. Procedura di infrazione 2013/4212.
 
 
 

1. Le Societa’ Organismi di Attestazione, disciplinate dagli articoli 84 e 216, comma 14, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dalle relative norme di attuazione, ovvero gli organismi con requisiti equivalenti di un altro Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE), devono avere sede in uno Stato membro dello stesso SEE che attribuisca all’attestazione che essi adottano la capacita’ di provare il possesso dei requisiti di qualificazione in capo all’esecutore di lavori pubblici.

(comma modificato dalla Legge 205/2017, art. 1, co. 569)

2. Al comma 1 dell’articolo 64 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, le parole: «; la sede legale deve essere nel territorio della Repubblica» sono soppresse.

 
Testo iniziale
 

Art. 5. Disposizioni relative alle Societa’ Organismi di Attestazione. Procedura di infrazione 2013/4212.

1. Le Societa’ Organismi di Attestazione disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e dall’articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, devono avere una sede nel territorio della Repubblica.

2. Al comma 1 dell’articolo 64 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, le parole: «; la sede legale deve essere nel territorio della Repubblica» sono soppresse.

 
MOD

Art. 5. Disposizioni relative alle Societa’ Organismi di Attestazione. Procedura di infrazione 2013/4212.

1. Le Societa’ Organismi di Attestazione, disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e dall’articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dagli articoli 84 e 216, comma 14, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dalle relative norme di attuazione, ovvero gli organismi con requisiti equivalenti di un altro Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE), devono avere una sede nel territorio della Repubblica in uno Stato membro dello stesso SEE che attribuisca all’attestazione che essi adottano la capacita’ di provare il possesso dei requisiti di qualificazione in capo all’esecutore di lavori pubblici.

2. Al comma 1 dell’articolo 64 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, le parole: «; la sede legale deve essere nel territorio della Repubblica» sono soppresse.