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Art. 5. Disposizioni relative alle Societa’ Organismi di Attestazione. Procedura di infrazione 2013/4212.
1. Le Societa’ Organismi di Attestazione, disciplinate dagli articoli 84 e 216, comma 14, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dalle relative norme di attuazione, ovvero gli organismi con requisiti equivalenti di un altro Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE), devono avere sede in uno Stato membro dello stesso SEE che attribuisca all’attestazione che essi adottano la capacita’ di provare il possesso dei requisiti di qualificazione in capo all’esecutore di lavori pubblici.
(comma modificato dalla Legge 205/2017, art. 1, co. 569)
2. Al comma 1 dell’articolo 64 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, le parole: «; la sede legale deve essere nel territorio della Repubblica» sono soppresse.
Art. 5. Disposizioni relative alle Societa’ Organismi di Attestazione. Procedura di infrazione 2013/4212.
1. Le Societa’ Organismi di Attestazione disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e dall’articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, devono avere una sede nel territorio della Repubblica.
2. Al comma 1 dell’articolo 64 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, le parole: «; la sede legale deve essere nel territorio della Repubblica» sono soppresse.
Art. 5. Disposizioni relative alle Societa’ Organismi di Attestazione. Procedura di infrazione 2013/4212.
1. Le Societa’ Organismi di Attestazione, disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e dall’articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dagli articoli 84 e 216, comma 14, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dalle relative norme di attuazione, ovvero gli organismi con requisiti equivalenti di un altro Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE), devono avere una sede nel territorio della Repubblica in uno Stato membro dello stesso SEE che attribuisca all’attestazione che essi adottano la capacita’ di provare il possesso dei requisiti di qualificazione in capo all’esecutore di lavori pubblici.
2. Al comma 1 dell’articolo 64 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, le parole: «; la sede legale deve essere nel territorio della Repubblica» sono soppresse.