Legge 170/2023 del 27.11.2023 di conv. D.L. 132/2023 [proroghe]

Legge 27 novembre 2023, n. 170 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

SCHEDA DEL PROVVEDIMENTO

(Nota bene: se il provvedimento è riportato per estratto, i seguenti dati si riferiscono alle sole norme riportate in estratto)

Tipo di provvedimento: Legge. Numero: 170. Data: 27/11/2023.

Pubblicazione: 28/11/2023 (GURI, n. 278)

Entrata in vigore:
29/11/2023 (giorno successivo alla pubblicazione, v. art. 1)
Converte in legge:
Modificato da:
Declaratorie di illegittimità:
Riferimenti:

legge di conversione (v. D.L. convertito)

Apporta modifiche a:

v. D.L. convertito

Attua:
Attuato da:

Vigenza/efficacia: Solo modificante

Ultimo aggiornamento: 28/11/2023 (data di pubblicazione)

TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

a1
Articolo 1
 
 
 
 

1. Il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

allU

Allegato

 
 
 
 

Dopo l’articolo 15 sono inseriti i seguenti:

“Art. 15-quater – Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 16, comma 1, le parole: “concreta ed effettiva” sono soppresse;

b) all’articolo 73, comma 4, le parole: “dieci giorni” sono sostituite dalle seguenti: “trenta giorni”.