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Art. 11 – Disposizioni in materia di trattamento economico a favore del personale del Comparto difesa e sicurezza
1. All’articolo 136 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 4 e’ inserito il seguente:
«4-bis. In deroga all’articolo 45, comma 4, per le amministrazioni della difesa e della sicurezza, in considerazione della struttura gerarchica dei loro organi tecnici e della specificita’ delle retribuzioni rispetto alle altre amministrazioni, l’incentivo alle funzioni tecniche e’ corrisposto anche agli ufficiali superiori e agli ufficiali generali e gradi corrispondenti che svolgono le funzioni specificate nell’allegato I.10 ovvero dal corrispondente regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualita’ di allegato al codice».