Articolo 1
La direttiva 2004/17/CE e’ modificata come segue:
1) L’articolo 16 e’ modificato come segue:
a) alla lettera a), l’importo «499 000 EUR» e’ sostituito da «473 000 EUR»;
b) alla lettera b), l’importo «6 242 000 EUR» e’ sostituito da «5 923 000 EUR».
2) L’articolo 61 e’ modificato come segue:
a) al paragrafo 1, l’importo «499 000 EUR» e’ sostituito da «473 000 EUR»;
b) al paragrafo 2, l’importo «499 000 EUR» e’ sostituito da «473 000 EUR».
Articolo 2
La direttiva 2004/18/CE e’ modificata come segue:
1) Il testo dell’articolo 7 e’ modificato come segue:
a) alla lettera a), l’importo «162 000 EUR» e’ sostituito da «154 000 EUR»;
b) alla lettera b), l’importo «249 000 EUR» e’ sostituito da «236 000 EUR»;
c) alla lettera c), l’importo «6 242 000 EUR» e’ sostituito da «5 923 000 EUR».
2) All’articolo 8, il primo comma e’ modificato come segue:
a) alla lettera a), l’importo «6 242 000 EUR» e’ sostituito da «5 923 000 EUR»;
b) alla lettera b), l’importo «249 000 EUR» e’ sostituito da «236 000 EUR».
3) All’articolo 56, l’importo «6 242 000 EUR» e’ sostituito da «5 923 000 EUR».
4) All’articolo 63, paragrafo 1, primo comma, l’importo «6 242 000 EUR» e’ sostituito da «5 923 000 EUR».
5) All’articolo 67, il paragrafo 1 e’ modificato come segue:
a) alla lettera a), l’importo «162 000 EUR» e’ sostituito da «154 000 EUR»;
b) alla lettera b), l’importo «249 000 EUR» e’ sostituito da «236 000 EUR»;
c) alla lettera c), l’importo «249 000 EUR» e’ sostituito da «236 000 EUR».
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento e’ obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.