Articolo 1
La direttiva 2004/17/CE e’ cosi’ modificata:
1) Il testo dell’articolo 16 e’ cosi’ modificato:
a) alla lettera a), l’importo «473 000 EUR» e’ sostituito da «422 000 EUR»;
b) alla lettera b), l’importo «5 923 000 EUR» e’ sostituito da «5 278 000 EUR».
2) Il testo dell’articolo 61 e’ cosi’ modificato:
a) al paragrafo 1, l’importo «473 000 EUR» e’ sostituito da «422 000 EUR»;
b) al paragrafo 2, l’importo «473 000 EUR» e’ sostituito da «422 000 EUR».
Articolo 2
La direttiva 2004/18/CE e’ cosi’ modificata:
1) Il testo dell’articolo 7 e’ cosi’ modificato:
a) alla lettera a), l’importo «154 000 EUR» e’ sostituito da «137 000 EUR»;
b) alla lettera b), l’importo «236 000 EUR» e’ sostituito da «211 000 EUR»;
c) alla lettera c), l’importo «5 923 000 EUR» e’ sostituito da «5 278 000 EUR.
2) All’articolo 8, il primo comma e’ cosi’ modificato:
a) alla lettera a), l’importo «5 923 000 EUR» e’ sostituito da «5 278 000 EUR;
b) alla lettera b), l’importo «236 000 EUR» e’ sostituito da «211 000 EUR».
3) All’articolo 56, l’importo «5 923 000 EUR» e’ sostituito da «5 278 000 EUR.
4) All’articolo 63, paragrafo 1, primo comma, l’importo «5 278 000 EUR» e’ sostituito da «5 150 000 EUR».
5) All’articolo 67, il paragrafo 1 e’ cosi’ modificato:
a) alla lettera a), l’importo «154 000 EUR» e’ sostituito da «137 000 EUR»;
b) alla lettera b), l’importo «236 000 EUR» e’ sostituito da «211 000 EUR»;
c) alla lettera c), l’importo «236 000 EUR» e’ sostituito da «211 000 EUR».
Articolo 3
Il regolamento (CEE) n. 1874/2004 della Commissione e’ abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2006.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2006.
Il presente regolamento e’ obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.