La Commissione europea
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, in particolare l’articolo 9,
considerando quanto segue:
(1) Con decisione 94/800/CE il Consiglio ha concluso l’accordo sugli appalti pubblici («l’accordo»). È opportuno che l’accordo sia applicato a qualsiasi appalto pubblico con un valore che raggiunge o supera gli importi («soglie») fissati nell’accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo.
(2) Uno degli obiettivi della direttiva 2014/23/UE e’ permettere agli enti aggiudicatori e alle autorita’ aggiudicatrici che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell’accordo. Per conseguire detto obiettivo le soglie previste dalla summenzionata direttiva per gli appalti pubblici, contemplate anche nell’accordo, dovrebbero essere allineate al fine di garantire che corrispondano ai controvalori in euro, arrotondati al migliaio piu’ vicino, delle soglie fissate nell’accordo.
(3) Per motivi di coerenza e’ opportuno allineare anche le soglie della direttiva 2014/23/UE che non sono contemplate nell’accordo. La direttiva 2014/23/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
(4) Poiche’ il calcolo delle soglie rivedute va effettuato sulla base di un valore medio dell’euro per un determinato periodo che termina il 31 agosto e le soglie rivedute devono essere pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea all’inizio del mese di novembre, all’atto dell’adozione del presente regolamento dovrebbe essere applicata la procedura d’urgenza,
ha adottato il presente Regolamento: