Pronunce giurisdizionali e statuizioni
Accoglimento di censure escludenti
Accoglimento di censure non escludenti
Accoglimento di censure non escludenti sui punteggi
Nel caso di accoglimento di censure “non escludenti” sui punteggi, possono darsi le seguenti situazioni:
a) l’accoglimento delle censure non consente, di per sè, di rideterminare matematicamente la graduatoria
b) l’accoglimento delle censure provoca la rideterminazione matematica della graduatoria.
Ciò può verificarsi in diverse situazioni:
a) il GA dichiara che per un criterio/subcriterio l’o.e. avrebbe dovuto ricevere un punteggio/subpunteggio pari a 0:
b) il GA dichiara che per un criterio/subcriterio l’o.e. avrebbe dovuto ricevere un determinato punteggio/subpunteggio anzichè quello ricevuto; ad esempio, ciò può avvenire nel caso di accoglimento di censure sui punteggi tabellari (TAR Abruzzo [PE], I, s. 23 del 24.1.2024).
In tali casi, il GA dispone l’aggiudicazione (TAR Abruzzo [PE], I, s. 23 del 24.1.2024) ed anche il subentro nel contratto (TAR Abruzzo [PE], I, s. 23 del 24.1.2024).