Decreto legge 18 novembre 2022, n. 176 – Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (convertito con modifiche dalla Legge 13 gennaio 2023, n. 6)
In vigore
Scheda del provvedimento
Pubblicazione:
- il D.L. 176/2022, in GURI, s.g., n. 270 del 18.11.2022;
- La Legge 6/2023 di conversione, in GURI, s.g., n. 13 del 17.1.2023.
Entrata in vigore:
- il D.L. 176/2022, dal 19.11.2022 (giorno successivo alla pubblicazione, v. art. 16);
- La Legge 6/2023 di conversione, dal 18.1.2023 (giorno successivo alla pubblicazione, v. Legge di conversione).
Variazioni: –
Rettifiche: –
Declaratorie di illegittimita’: –
Riferimenti:
Attuazione: –
Vigenza: in vigore.
Ultimo aggiornamento: 17.1.2023 (data di pubblicazione della Legge di conversione).
INDICE
Art. 3-quater – Disposizioni a sostegno degli enti locali per l’acquisto di beni e servizi
…
Art. 10 – Norme in materia di procedure di affidamento di lavori
…
Art. 16 – Entrata in vigore
In appendice:
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»;
Visto il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali»;
Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dall’aumento del costo dell’energia e dei carburanti, nonché in materia di efficienza e sicurezza energetica e incremento della produzione di gas naturale;
Considerata, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni in materia di finanza pubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy, dell’ambiente e della sicurezza energetica, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti e per lo sport e i giovani;
Emana il seguente decreto-legge:
Omissis
Articolo 3-quater – Disposizioni a sostegno degli enti locali per l’acquisto di beni e servizi
Aggiornamenti: INS Legge di conversione.
(articolo inserito dalla Legge di conversione)
1. All’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: “almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “almeno del 5 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 2 per cento”.
Omissis
Articolo 10 – Norme in materia di procedure di affidamento di lavori
Aggiornamenti: r Legge di conversione
1. All’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo le parole “città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “. L’obbligo di cui al secondo periodo per i comuni non capoluogo di provincia è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”.
2. Alle stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) che, pur in possesso dei requisiti, non hanno avuto accesso al fondo di cui all’articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e non risultano beneficiarie delle preassegnazioni di cui all’articolo 29 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e all’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022, ma che comunque procedano entro il 31 dicembre 2022 all’avvio delle procedure di affidamento dei lavori ricorrendo a risorse diverse da quelle di cui al comma 6 del citato articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 possono essere assegnati contributi, a valere sulle risorse residue disponibili al termine della procedura di assegnazione delle risorse del fondo, finalizzati a fronteggiare gli incrementi di costo derivanti dall’aggiornamento dei prezzari di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 26. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione del presente comma.
omissis
Testi storici
| Testo iniziale (ante conversione) | r A seguito della Legge di conversione |
|---|---|
|
1. All’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo le parole “città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “. L’obbligo di cui al secondo periodo per i comuni non capoluogo di provincia è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”. 2. Alle stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del PNRR o del PNC che, pur in possesso dei requisiti, non hanno avuto accesso al fondo di cui all’articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e non risultano beneficiarie delle preassegnazioni di cui all’articolo 29 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e dell’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022, ma che comunque procedano entro il 31 dicembre 2022 all’avvio delle procedure di affidamento dei lavori ricorrendo a risorse diverse da quelle di cui al comma 6 del citato articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 possono essere assegnati contributi, a valere sulle risorse residue disponibili al termine della procedura di assegnazione delle risorse del fondo, finalizzati a fronteggiare gli incrementi di costo derivanti dall’aggiornamento dei prezzari di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 26. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le modalità di attuazione del presente comma. omissis |
1. All’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo le parole “città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “. L’obbligo di cui al secondo periodo per i comuni non capoluogo di provincia è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”. 2. Alle stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) che, pur in possesso dei requisiti, non hanno avuto accesso al fondo di cui all’articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e non risultano beneficiarie delle preassegnazioni di cui all’articolo 29 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e all‘articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022, ma che comunque procedano entro il 31 dicembre 2022 all’avvio delle procedure di affidamento dei lavori ricorrendo a risorse diverse da quelle di cui al comma 6 del citato articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 possono essere assegnati contributi, a valere sulle risorse residue disponibili al termine della procedura di assegnazione delle risorse del fondo, finalizzati a fronteggiare gli incrementi di costo derivanti dall’aggiornamento dei prezzari di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 26. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione del presente comma. omissis |
Omissis
Articolo 16 – Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Legge di conversione
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; il Presidente della Repubblica promulga, la seguente legge.
LEGGE 13 gennaio 2023, n. 6 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica.
Articolo 1
1. Il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 179 del 2022.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[si omette l’allegato]