Capitolo 1 – Mezzi di ricorso a livello nazionale
Art. 1 – Ambito di applicazione e accessibilita’ delle procedure di ricorso
(rubrica inserita dalla Dir. CE 66/2007, art. 2, n. 1)
1. La presente direttiva si applica agli appalti di cui alla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, a meno che tali appalti siano esclusi ai sensi degli articoli da 18 a 24, degli articoli da 27 a 30, dell’articolo 34 o dell’articolo 55 di tale direttiva.
Gli appalti di cui alla presente direttiva comprendono gli appalti di forniture, di lavori e di servizi, concessioni di lavori e di servizi, gli accordi quadro e i sistemi dinamici di acquisizione.
La presente direttiva si applica anche alle concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori, di cui alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, a meno che tali appalti siano esclusi ai sensi degli articoli 10, 12, 13, 14, 16, 17 e 25 di tale direttiva.
Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che, per quanto riguarda gli appalti disciplinati dalla direttiva 2014/25/UE o dalla direttiva 2014/23/UE, le decisioni prese dagli enti aggiudicatori possano essere oggetto di un ricorso efficace e, in particolare, quanto piu’ rapido possibile, secondo le condizioni previste negli articoli da 2 a 2 septies della presente direttiva, sulla base del fatto che tali decisioni hanno violato il diritto dell’Unione in materia di aggiudicazione degli appalti o le norme nazionali di recepimento.
(paragrafo modificato, in tutti i commi, dalla Dir. CE 66/2007, art. 2, n. 1; poi modificato, al comma 1, dalla Dir. UE 23/2014, art. 47, n. 1)
2. Gli Stati membri garantiscono che non vi sia alcuna discriminazione tra le imprese suscettibili di far valere un pregiudizio nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto, a motivo della distinzione effettuata dalla presente direttiva tra le norme nazionali che recepiscono il diritto comunitario e le altre norme nazionali.
(paragrafo introdotto dalla Dir. CE 66/2007, art. 2, n. 1)
3. Gli Stati membri provvedono a rendere accessibili le procedure di ricorso, secondo modalita’ che gli Stati membri possono determinare, almeno a chiunque abbia o abbia avuto interesse ad ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione.
(paragrafo introdotto dalla Dir. CE 66/2007, art. 2, n. 1; poi rettificato con Avv. rett. 31.08.2022)
4. Gli Stati membri possono esigere che il soggetto che desidera avvalersi di una procedura di ricorso abbia informato l’ente aggiudicatore della presunta violazione e della propria intenzione di proporre un ricorso, a condizione che cio’ non influisca sul termine sospensivo di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 2, o qualsiasi altro termine per la proposizione di un ricorso di cui all’articolo 2 quater.
(paragrafo introdotto dalla Dir. CE 66/2007, art. 2, n. 1)
5. Gli Stati membri possono esigere che il soggetto interessato proponga in primo luogo un ricorso presso l’ente aggiudicatore. In questo caso gli Stati membri provvedono affinche’ la proposizione del suddetto ricorso comporti la sospensione immediata della possibilita’ di concludere il contratto.
Gli Stati membri decidono i mezzi di comunicazione appropriati, fra cui il fax o mezzi elettronici, da utilizzare per la proposizione del ricorso di cui al primo comma.
La sospensione di cui al primo comma cessa non prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui l’ente aggiudicatore ha inviato una risposta, se la spedizione e’ avvenuta per fax o per via elettronica, oppure, se la spedizione e’ avvenuta con altri mezzi di comunicazione, di almeno quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui l’ente aggiudicatore ha inviato una risposta o di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della risposta.
(paragrafo, con relativi commi, introdotto dalla Dir. CE 66/2007, art. 2, n. 1)
Articolo 1
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le decisioni prese dagli enti aggiudicatori possano essere oggetto di un ricorso efficace e, in particolare, quanto piu’ rapido possibile, secondo le condizioni previste negli articoli seguenti, segnatamente nell’articolo 2, paragrafo 8, in quanto tali decisioni abbiano violato il diritto comunitario in materia di appalti o le norme nazionali che recepiscono tale diritto per quanto riguarda:
a) le procedure di aggiudicazione degli appalti disciplinati dalla direttiva 90/531/CEE; e
b) l’osservanza dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a) e di detta direttiva, nel caso degli enti aggiudicatori a cui si applica tale disposizione.
2. Gli Stati membri provvedono a che non vi sia alcuna discriminazione tra le imprese che possono far valere un pregiudizio nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto, a motivo della distinzione effettuata dalla presente direttiva tra le norme nazionali che recepiscono il diritto comunitario e le altre norme nazionali.
3. Gli Stati membri provvedono a che le procedure di ricorso siano accessibili, secondo modalita’ che gli Stati membri possono determinare, almeno a chiunque abbia o abbia avuto interesse ad ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una violazione denunciata.
In particolare, gli Stati membri possono esigere che la persona che desidera avvalersi di tale procedura abbia preventivamente informato l’ente aggiudicatore della pretesa violazione e della propria intenzione di presentare un ricorso.
Articolo 1 – Ambito di applicazione e accessibilita’ delle procedure di ricorso
1. La presente direttiva si applica agli appalti di cui alla direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, a meno che tali appalti siano esclusi a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, degli articoli da 18 a 26, degli articoli 29 e 30 o dell’articolo 62 di tale direttiva.
Gli appalti di cui alla presente direttiva comprendono gli appalti di forniture, di lavori e di servizi, gli accordi quadro e i sistemi dinamici di acquisizione.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie i provvedimenti necessari per garantire che le decisioni prese dagli enti aggiudicatori possano essere oggetto di un ricorso efficace e, in particolare, quanto piu’ rapido possibile, secondo le condizioni previste negli articoli seguenti, segnatamente nell’articolo 2, paragrafo 8, in quanto tali decisioni abbiano violato il diritto comunitario in materia di appalti o le norme nazionali che recepiscono tale diritto per quanto riguarda: a) le procedure di aggiudicazione degli appalti disciplinati dalla direttiva 90/531/CEE; e b) l’osservanza dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a) e di detta direttiva, nel caso degli enti aggiudicatori a cui si applica tale disposizione , per quanto riguarda gli appalti disciplinati dalla direttiva 2004/17/CE le decisioni prese dagli enti aggiudicatori possano essere oggetto di un ricorso efficace e, in particolare, quanto piu’ rapido possibile, secondo le condizioni previste negli articoli da 2 a 2 septies della presente direttiva.
2. Gli Stati membri provvedono a garantiscono che non vi sia alcuna discriminazione tra le imprese che possono suscettibili di far valere un pregiudizio nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto, a motivo della distinzione effettuata dalla presente direttiva tra le norme nazionali che recepiscono il diritto comunitario e le altre norme nazionali.
3. Gli Stati membri provvedono a che le procedure di ricorso siano accessibili a rendere accessibili le procedure di ricorso, secondo modalita’ che gli Stati membri possono determinare, a chiunque abbia o abbia avuto interesse ad ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione denunciata.
4. In particolare, Gli Stati membri possono esigere che la persona il soggetto che desidera avvalersi di tale procedura di una procedura di ricorso abbia preventivamente informato l’ente aggiudicatore della pretesa presunta violazione e della propria intenzione di proporre un ricorso, a condizione che cio’ non influisca sul termine sospensivo di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 2, o qualsiasi altro termine per la proposizione di un ricorso di cui all’articolo 2 quater.
5. Gli Stati membri possono esigere che il soggetto interessato proponga in primo luogo un ricorso presso l’ente aggiudicatore. In questo caso gli Stati membri provvedono affinche’ la proposizione del suddetto ricorso comporti la sospensione immediata della possibilita’ di concludere il contratto.
Gli Stati membri decidono i mezzi di comunicazione appropriati, fra cui il fax o mezzi elettronici, da utilizzare per la proposizione del ricorso di cui al primo comma.
La sospensione di cui al primo comma cessa non prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui l’ente aggiudicatore ha inviato una risposta, se la spedizione e’ avvenuta per fax o per via elettronica, oppure, se la spedizione e’ avvenuta con altri mezzi di comunicazione, di almeno quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui l’ente aggiudicatore ha inviato una risposta o di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della risposta.
Articolo 1 – Ambito di applicazione e accessibilita’ delle procedure di ricorso
1. La presente direttiva si applica agli appalti di cui alla direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, a meno che tali appalti siano esclusi ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, degli articoli da 18 a 26, degli articoli 29 e 30 o dell’articolo 62 degli articoli da 18 a 24, degli articoli da 27 a 30, dell’articolo 34 o dell’articolo 55 di tale direttiva.
Gli appalti di cui alla presente direttiva comprendono gli appalti di forniture, di lavori e di servizi, concessioni di lavori e di servizi, gli accordi quadro e i sistemi dinamici di acquisizione.
La presente direttiva si applica anche alle concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori, di cui alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, a meno che tali appalti siano esclusi ai sensi degli articoli 10, 12, 13, 14, 16, 17 e 25 di tale direttiva.
Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che, per quanto riguarda gli appalti disciplinati dalla direttiva 2004/17/CE direttiva 2014/25/UE o dalla direttiva 2014/23/UE, le decisioni prese dagli enti aggiudicatori possano essere oggetto di un ricorso efficace e, in particolare, quanto piu’ rapido possibile, secondo le condizioni previste negli articoli seguenti, segnatamente negli articoli da 2 a 2 septies della presente direttiva, sulla base del fatto che hanno violato il diritto comunitario dell’Unione in materia di aggiudicazione degli appalti o le norme nazionali che lo recepiscono.
2. Gli Stati membri garantiscono che non vi sia alcuna discriminazione tra le imprese suscettibili di far valere un pregiudizio nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto, a motivo della distinzione effettuata dalla presente direttiva tra le norme nazionali che recepiscono il diritto comunitario e le altre norme nazionali.
3. Gli Stati membri provvedono a rendere accessibili le procedure di ricorso, secondo modalita’ che gli Stati membri possono determinare, a chiunque abbia o abbia avuto interesse ad ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione.
4. Gli Stati membri possono esigere che il soggetto che desidera avvalersi di una procedura di ricorso abbia informato l’ente aggiudicatore della presunta violazione e della propria intenzione di proporre un ricorso, a condizione che cio’ non influisca sul term ine sospensivo di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 2, o qualsiasi altro termine per la proposizione di un ricorso di cui all’articolo 2 quater.
5. Gli Stati membri possono esigere che il soggetto interessato proponga in primo luogo un ricorso presso l’ente aggiudicatore. In questo caso gli Stati membri provvedono affinche’ la proposizione del suddetto ricorso comporti la sospensione immediata della possibilita’ di concludere il contratto.
Gli Stati membri decidono i mezzi di comunicazione appropriati, fra cui il fax o mezzi elettronici, da utilizzare per la proposizione del ricorso di cui al primo comma.
La sospensione di cui al primo comma cessa non prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui l’ente aggiudicatore ha inviato una risposta, se la spedizione e’ avvenuta per fax o per via elettronica, oppure, se la spedizione e’ avvenuta con altri mezzi di comunicazione, di almeno quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui l’ente aggiudicatore ha inviato una risposta o di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della risposta.
Articolo 1 – Ambito di applicazione e accessibilita’ delle procedure di ricorso
1. La presente direttiva si applica agli appalti di cui alla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, a meno che tali appalti siano esclusi ai sensi degli articoli da 18 a 24, degli articoli da 27 a 30, dell’articolo 34 o dell’articolo 55 di tale direttiva.
Gli appalti di cui alla presente direttiva comprendono gli appalti di forniture, di lavori e di servizi, concessioni di lavori e di servizi, gli accordi quadro e i sistemi dinamici di acquisizione.
La presente direttiva si applica anche alle concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori, di cui alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, a meno che tali appalti siano esclusi ai sensi degli articoli 10, 12, 13, 14, 16, 17 e 25 di tale direttiva.
Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che, per quanto riguarda gli appalti disciplinati dalla direttiva 2014/25/UE o dalla direttiva 2014/23/UE, le decisioni prese dagli enti aggiudicatori possano essere oggetto di un ricorso efficace e, in particolare, quanto piu’ rapido possibile, secondo le condizioni previste negli articoli seguenti, segnatamente negli articoli da 2 a 2 septies della presente direttiva, sulla base del fatto che hanno violato il diritto dell’Unione in materia di aggiudicazione degli appalti o le norme nazionali che lo recepiscono.
2. Gli Stati membri garantiscono che non vi sia alcuna discriminazione tra le imprese suscettibili di far valere un pregiudizio nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto, a motivo della distinzione effettuata dalla presente direttiva tra le norme nazionali che recepiscono il diritto comunitario e le altre norme nazionali.
3. Gli Stati membri provvedono a rendere accessibili le procedure di ricorso, secondo modalita’ che gli Stati membri possono determinare, almeno a chiunque abbia o abbia avuto interesse ad ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione.
4. Gli Stati membri possono esigere che il soggetto che desidera avvalersi di una procedura di ricorso abbia informato l’ente aggiudicatore della presunta violazione e della propria intenzione di proporre un ricorso, a condizione che cio’ non influisca sul termine sospensivo di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 2, o qualsiasi altro termine per la proposizione di un ricorso di cui all’articolo 2 quater.
5. Gli Stati membri possono esigere che il soggetto interessato proponga in primo luogo un ricorso presso l’ente aggiudicatore. In questo caso gli Stati membri provvedono affinche’ la proposizione del suddetto ricorso comporti la sospensione immediata della possibilita’ di concludere il contratto.
Gli Stati membri decidono i mezzi di comunicazione appropriati, fra cui il fax o mezzi elettronici, da utilizzare per la proposizione del ricorso di cui al primo comma.
La sospensione di cui al primo comma cessa non prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui l’ente aggiudicatore ha inviato una risposta, se la spedizione e’ avvenuta per fax o per via elettronica, oppure, se la spedizione e’ avvenuta con altri mezzi di comunicazione, di almeno quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui l’ente aggiudicatore ha inviato una risposta o di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della risposta.
Art. 2 – Requisiti per le procedure di ricorso
(rubrica inserita dalla Dir. CE 66/2007, art. 2, n. 2)
1. Gli Stati membri fanno si’ che i provvedimenti presi ai fini del ricorso di cui all’articolo 1 prevedano i poteri che permettano:
o
a) di prendere con la massima sollecitudine e con procedura d’urgenza provvedimenti provvisori intesi a riparare la violazione denunciata o impedire che altri danni siano causati agli interessi coinvolti, compresi i provvedimenti intesi a sospendere o a far sospendere la procedura di aggiudicazione di un appalto o l’esecuzione di qualsiasi decisione presa dall’ente aggiudicatore; e
b) di annullare o far annullare le decisioni illegittime, compresa la soppressione delle specifiche tecniche, economiche o finanziarie discriminatorie figuranti nel bando di gara, nell’avviso periodico indicativo, nella comunicazione sull’esistenza di un sistema di qualificazione, nell’invito a presentare l’offerta, nei capitolati d’oneri o in ogni altro documento connesso con la procedura di aggiudicazione dell’appalto;
oppure
c) di prendere con la massima sollecitudine, se possibile con procedura d’urgenza e se necessario con procedura definitiva, altri provvedimenti, diversi da quelli indicati nelle lettere a) e b), intesi a riparare la violazione e impedire che dei danni siano causati agli interessi in gioco, in particolare la facolta’ di imporre il pagamento di una somma determinata nel caso in cui l’infrazione non venga riparata o evitata.
Gli Stati membri possono operare la scelta in ordine a tale alternativa per tutti gli enti aggiudicatori o per categorie di enti definite mediante criteri oggettivi, salvaguardando in ogni caso l’efficacia dei provvedimenti previsti allo scopo di impedire che dei danni siano causati agli interressi in gioco;
d) e, nei due casi summenzionati, di accordare un risarcimento danni alle persone lese dalla violazione.
Gli Stati membri possono prevedere che, se un risarcimento danni viene domandato a causa di una decisione presa illegittimamente, se il loro ordinamento giuridico interno lo richiede e se dispone di organi che hanno competenze necessarie a tal fine, la decisione contestata deve per prima cosa essere annullata o dichiarata illegale.
2. I poteri di cui al paragrafo 1 e agli articoli 2 quinquies e 2 sexies possono essere conferiti ad organi distinti responsabili di aspetti differenti della procedura di ricorso.
(paragrafo modificato dalla Dir. CE 66/2007, art. 2, n. 2)
3. Qualora un organo di prima istanza, che e’ indipendente dall’ente aggiudicatore, riceva un ricorso relativo ad una decisione di aggiudicazione di un appalto, gli Stati membri assicurano che l’ente aggiudicatore non possa stipulare il contratto prima che l’organo di ricorso abbia preso una decisione sulla domanda di provvedimenti cautelari o sul merito del ricorso. La sospensione cessa non prima dello scadere del termine sospensivo di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 2, e all’articolo 2 quinquies, paragrafi 4 e 5.
(paragrafo modificato dalla Dir. CE 66/2007, art. 2, n. 2)
3-bis. Eccetto nei casi di cui al paragrafo 3 e all’articolo 1, paragrafo 5, le procedure di ricorso non devono necessariamente avere effetti sospensivi automatici sulle procedure di aggiudicazione alle quali si riferiscono.
(paragrafo introdotto dalla Dir. CE 66/2007, art. 2, n. 2)
4. Gli Stati membri possono prevedere che l’organo responsabile delle procedure di ricorso possa tener conto delle probabili conseguenze dei provvedimenti cautelari per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonche’ per l’interesse pubblico, e decidere di non accordare tali provvedimenti, qualora le conseguenze negative possano superare quelle positive.
La decisione di non accordare provvedimenti cautelari non pregiudica gli altri diritti rivendicati dal soggetto che chiede tali provvedimenti.
(paragrafo modificato dalla Dir. CE 66/2007, art. 2, n. 2)
5. L’importo da versare in conformita’ del paragrafo 1, lettera c) deve essere fissato ad un livello sufficientemente elevato per dissuadere l’ente aggiudicatore dal commettere un’infrazione o dal perseverare in un’infrazione. Il pagamento di questo importo puo’ essere subordinato ad una decisione definitiva da cui risulti che la violazione e’ stata effettivamente commessa.
6. Eccetto nei casi di cui agli articoli da 2 quinquies a 2 septies gli effetti dell’esercizio dei poteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo sul contratto stipulato in seguito all’aggiudicazione di un appalto sono determinati dal diritto nazionale.
Inoltre, tranne che nei casi in cui una decisione debba essere annullata prima della concessione di un risarcimento danni, uno Stato membro puo’ prevedere che, dopo la conclusione di un contratto a norma dell’articolo 1, paragrafo 5, del paragrafo 3 del presente articolo, o degli articoli da 2 bis a 2 septies, i poteri dell’organo responsabile delle procedure di ricorso si limitino alla concessione di un risarcimento danni a qualsiasi persona lesa da una violazione.
(paragrafo modificato, in entrambi i commi, dalla Dir. CE 66/2007, art. 2, n. 2)
7. Qualora venga presentata una richiesta di risarcimento danni in relazione ai costi di preparazione di un’offerta o di partecipazione ad una procedura di aggiudicazione, la persona che avanza tale richiesta e’ tenuta a provare solamente che vi e’ violazione del diritto comunitario in materia di appalti o delle norme nazionali che recepiscono tale diritto e che aveva una possibilita’ concreta di ottenere l’aggiudicazione dell’appalto, possibilita’ che, in seguito a tale violazione, e’ stata compromessa.
8. Gli Stati membri fanno si’ che le decisioni prese dagli organi responsabili delle procedure di ricorso possano essere attuate in maniera efficace.
9. Se gli organi responsabili delle procedure di ricorso non sono organi giudiziari, le loro decisioni devono essere sempre motivate per iscritto. In questo caso, inoltre, devono essere adottate disposizioni secondo le quali ogni misura presunta illegittima presa dall’organo di base competente oppure ogni presunta infrazione nell’esercizio dei poteri che gli sono conferiti possa essere oggetto di un ricorso giurisdizionale o di un ricorso presso un altro organo che sia una giurisdizione ai sensi dell’articolo 234 del trattato e che sia indipendente dagli enti aggiudicatori e dall’organo di base.
(comma modificato dalla Dir. CE 66/2007, art. 2, n. 2)
La nomina dei membri di tale organo indipendente e la cessazione del loro mandato sono soggetti a condizioni uguali a quelle applicabili ai giudici per quanto concerne l’autorita’ responsabile della nomina, la durata del loro mandato e la loro revocabilita’. Perlomeno il presidente di tale organo indipendente deve avere le stesse qualifiche giuridiche e professionali di un giudice. L’organo indipendente prende le proprie decisioni all’esito di una procedura in contradditorio e tali decisioni producono, tramite i mezzi determinati da ciascuno Stato membro, effetti giuridici vincolanti.
Articolo 2
1. Gli Stati membri fanno si’ che i provvedimenti presi ai fini del ricorso di cui all’articolo 1 prevedano i poteri che permettano:
o
a) di prendere con la massima sollecitudine e con procedura d’urgenza provvedimenti provvisori intesi a riparare la violazione denunciata o impedire che altri danni siano causati agli interessi coinvolti, compresi i provvedimenti intesi a sospendere o a far sospendere la procedura di aggiudicazione di un appalto o l’esecuzione di qualsiasi decisione presa dall’ente aggiudicatore; e
b) di annullare o far annullare le decisioni illegittime, compresa la soppressione delle specifiche tecniche, economiche o finanziarie discriminatorie figuranti nel bando di gara, nell’avviso periodico indicativo, nella comunicazione sull’esistenza di un sistema di qualificazione, nell’invito a presentare l’offerta, nei capitolati d’oneri o in ogni altro documento connesso con la procedura di aggiudicazione dell’appalto;
oppure
c) di prendere con la massima sollecitudine, se possibile con procedura d’urgenza e se necessario con procedura definitiva, altri provvedimenti, diversi da quelli indicati nelle lettere a) e b), intesi a riparare la violazione e impedire che dei danni siano causati agli interessi in gioco, in particolare la facolta’ di imporre il pagamento di una somma determinata nel caso in cui l’infrazione non venga riparata o evitata.
Gli Stati membri possono operare la scelta in ordine a tale alternativa per tutti gli enti aggiudicatori o per categorie di enti definite mediante criteri oggettivi, salvaguardando in ogni caso l’efficacia dei provvedimenti previsti allo scopo di impedire che dei danni siano causati agli interressi in gioco;
d) e, nei due casi summenzionati, di accordare un risarcimento danni alle persone lese dalla violazione.
Gli Stati membri possono prevedere che, se un risarcimento danni viene domandato a causa di una decisione presa illegittimamente, se il loro ordinamento giuridico interno lo richiede e se dispone di organi che hanno competenze necessarie a tal fine, la decisione contestata deve per prima cosa essere annullata o dichiarata illegale.
2. I poteri di cui al paragrafo 1 possono essere conferiti ad organi distinti responsabili di aspetti differenti della procedura di ricorso.
3. Le procedure di ricorso non devono necessariamente esercitare, di per se’ stesse, effetti sospensivi automatici sulle procedure di aggiudicazione dell’appalto alle quali si riferiscono.
4. Gli Stati membri possono prevedere che l’organo responsabile, quando esamina l’opportunità di prendere provvedimenti provvisori, possa tener conto delle probabili conseguenze dei provvedimenti stessi per tutti gli interessi che possono essere lesi nonche’ dell’interesse pubblico e decidere di non accordare tali provvedimenti qualora le conseguenze negative possano superare quelle positive.
La decisione di non accordare provvedimenti provvisori non reca pregiudizio agli altri diritti rivendicati dalla persona che chiede tali provvedimenti.
5. L’importo da versare in conformità del paragrafo 1, lettera c) deve essere fissato ad un livello sufficientemente elevato per dissuadere l’ente aggiudicatore dal commettere un’infrazione o dal perseverare in un’infrazione. Il pagamento di questo importo può essere subordinato ad una decisione definitiva da cui risulti che la violazione è stata effettivamente commessa.
6. Gli effetti dell’esercizio dei poteri di cui al paragrafo 1 sul contratto stipulato in seguito all’aggiudicazione dell’appalto sono determinati dal diritto nazionale.
Inoltre, fatto salvo il caso in cui una decisione debba essere annullata prima della concessione di un risarcimento danni, uno Stato membro può prevedere che, dopo la stipulazione di un contratto in seguito all’aggiudicazione dell’appalto, i poteri dell’organo responsabile delle procedure di ricorso si limitino alla concessione di un risarcimento danni a qualsiasi persona lesa da una violazione.
7. Qualora venga presentata una richiesta di risarcimento danni in relazione ai costi di preparazione di un’offerta o di partecipazione ad una procedura di aggiudicazione, la persona che avanza tale richiesta è tenuta a provare solamente che vi è violazione del diritto comunitario in materia di appalti o delle norme nazionali che recepiscono tale diritto e che aveva una possibilità concreta di ottenere l’aggiudicazione dell’appalto, possibilità che, in seguito a tale violazione, è stata compromessa.
8. Gli Stati membri fanno sì che le decisioni prese dagli organi responsabili delle procedure di ricorso possano essere attuate in maniera efficace.
9. Se gli organi responsabili delle procedure di ricorso non sono organi giudiziari, le loro decisioni devono essere sempre motivate per iscritto. In questo caso, inoltre, devono essere adottate disposizioni secondo le quali ogni misura presunta illegittima presa dall’organo di base competente oppure ogni presunta infrazione nell’esercizio dei poteri che gli sono conferiti possa essere oggetto di un ricorso giurisdizionale o di un ricorso presso un altro organo che sia una giurisdizione ai sensi dell’articolo 177 del trattato e che sia indipendente dagli enti aggiudicatori e dall’organo di base.
La nomina dei membri di tale organo indipendente e la cessazione del loro mandato sono soggetti a condizioni uguali a quelle applicabili ai giudici per quanto concerne l’autorità responsabile della nomina, la durata del loro mandato e la loro revocabilità. Perlomeno il presidente di tale organo indipendente deve avere le stesse qualifiche giuridiche e professionali di un giudice. L’organo indipendente prende le proprie decisioni all’esito di una procedura in contradditorio e tali decisioni producono, tramite i mezzi determinati da ciascuno Stato membro, effetti giuridici vincolanti.
Articolo 2 – Requisiti per le procedure di ricorso
1. Gli Stati membri fanno si’ che i provvedimenti presi ai fini del ricorso di cui all’articolo 1 prevedano i poteri che permettano:
o
a) di prendere con la massima sollecitudine e con procedura d’urgenza provvedimenti provvisori intesi a riparare la violazione denunciata o impedire che altri danni siano causati agli interessi coinvolti, compresi i provvedimenti intesi a sospendere o a far sospendere la procedura di aggiudicazione di un appalto o l’esecuzione di qualsiasi decisione presa dall’ente aggiudicatore; e
b) di annullare o far annullare le decisioni illegittime, compresa la soppressione delle specifiche tecniche, economiche o finanziarie discriminatorie figuranti nel bando di gara, nell’avviso periodico indicativo, nella comunicazione sull’esistenza di un sistema di qualificazione, nell’invito a presentare l’offerta, nei capitolati d’oneri o in ogni altro documento connesso con la procedura di aggiudicazione dell’appalto;
oppure
c) di prendere con la massima sollecitudine, se possibile con procedura d’urgenza e se necessario con procedura definitiva, altri provvedimenti, diversi da quelli indicati nelle lettere a) e b), intesi a riparare la violazione e impedire che dei danni siano causati agli interessi in gioco, in particolare la facolta’ di imporre il pagamento di una somma determinata nel caso in cui l’infrazione non venga riparata o evitata.
Gli Stati membri possono operare la scelta in ordine a tale alternativa per tutti gli enti aggiudicatori o per categorie di enti definite mediante criteri oggettivi, salvaguardando in ogni caso l’efficacia dei provvedimenti previsti allo scopo di impedire che dei danni siano causati agli interressi in gioco;
d) e, nei due casi summenzionati, di accordare un risarcimento danni alle persone lese dalla violazione.
Gli Stati membri possono prevedere che, se un risarcimento danni viene domandato a causa di una decisione presa illegittimamente, se il loro ordinamento giuridico interno lo richiede e se dispone di organi che hanno competenze necessarie a tal fine, la decisione contestata deve per prima cosa essere annullata o dichiarata illegale.
2. I poteri di cui al paragrafo 1 e agli articoli 2 quinquies e 2 sexies possono essere conferiti ad organi distinti responsabili di aspetti differenti della procedura di ricorso.
3. Qualora un organo di prima istanza, che e’ indipendente dall’ente aggiudicatore, riceva un ricorso relativo ad una decisione di aggiudicazione di un appalto, gli Stati membri assicurano che l’ente aggiudicatore non possa stipulare il contratto prima che l’organo di ricorso abbia preso una decisione sulla domanda di provvedimenti cautelari o sul merito del ricorso. La sospensione cessa non prima dello scadere del termine sospensivo di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 2, e all’articolo 2 quinquies, paragrafi 4 e 5.
3. 3-bis. Eccetto nei casi di cui al paragrafo 3 e all’articolo 1, paragrafo 5, Lle procedure di ricorso non devono necessariamente esercitare, di per sè stesse, avere effetti sospensivi automatici sulle procedure di aggiudicazione dell’appalto alle quali si riferiscono.
4. Gli Stati membri possono prevedere che l’organo responsabile delle procedure di ricorso, possa tener conto delle probabili conseguenze dei provvedimenti stessi cautelari per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonche’ dell’ per l’interesse pubblico, e decidere di non accordare tali provvedimenti, qualora le conseguenze negative possano superare quelle positive.
La decisione di non accordare provvedimenti provvisori cautelari non arreca pregiudizio agli pregiudica gli altri diritti rivendicati dalla persona dal soggetto che chiede tali provvedimenti.
5. L’importo da versare in conformità del paragrafo 1, lettera c) deve essere fissato ad un livello sufficientemente elevato per dissuadere l’ente aggiudicatore dal commettere un’infrazione o dal perseverare in un’infrazione. Il pagamento di questo importo può essere subordinato ad una decisione definitiva da cui risulti che la violazione è stata effettivamente commessa.
6. Eccetto nei casi di cui agli articoli da 2 quinquies a 2 septies gli effetti dell’esercizio dei poteri di cui al paragrafo 1 sul contratto stipulato in seguito all’aggiudicazione dell’di un appalto sono determinati dal diritto nazionale.
Inoltre, fatto salvo il caso tranne che nei casi in cui una decisione debba essere annullata prima della concessione di un risarcimento danni, uno Stato membro puo’ prevedere che, dopo la stipulazione conclusione di un contratto in seguito all’aggiudicazione dell’appalto a norma dell’articolo 1, paragrafo 5, del paragrafo 3 del presente articolo, o degli articoli da 2 bis a 2 septies, i poteri dell’organo responsabile delle procedure di ricorso si limitino alla concessione di un risarcimento danni a qualsiasi persona lesa da una violazione.
7. Qualora venga presentata una richiesta di risarcimento danni in relazione ai costi di preparazione di un’offerta o di partecipazione ad una procedura di aggiudicazione, la persona che avanza tale richiesta è tenuta a provare solamente che vi è violazione del diritto comunitario in materia di appalti o delle norme nazionali che recepiscono tale diritto e che aveva una possibilità concreta di ottenere l’aggiudicazione dell’appalto, possibilità che, in seguito a tale violazione, è stata compromessa.
8. Gli Stati membri fanno sì che le decisioni prese dagli organi responsabili delle procedure di ricorso possano essere attuate in maniera efficace.
9. Se gli organi responsabili delle procedure di ricorso non sono organi giudiziari, le loro decisioni devono essere sempre motivate per iscritto. In questo caso, inoltre, devono essere adottate disposizioni secondo le quali ogni misura presunta illegittima presa dall’organo di base competente oppure ogni presunta infrazione nell’esercizio dei poteri che gli sono conferiti possa essere oggetto di un ricorso giurisdizionale o di un ricorso presso un altro organo che sia una giurisdizione ai sensi dell’articolo 177 234 del trattato e che sia indipendente dagli enti aggiudicatori e dall’organo di base.
La nomina dei membri di tale organo indipendente e la cessazione del loro mandato sono soggetti a condizioni uguali a quelle applicabili ai giudici per quanto concerne l’autorità responsabile della nomina, la durata del loro mandato e la loro revocabilità. Perlomeno il presidente di tale organo indipendente deve avere le stesse qualifiche giuridiche e professionali di un giudice. L’organo indipendente prende le proprie decisioni all’esito di una procedura in contradditorio e tali decisioni producono, tramite i mezzi determinati da ciascuno Stato membro, effetti giuridici vincolanti.
Art. 2-bis – Termine sospensivo
(articolo inserito dalla Dir. CE 66/2007, art. 2, n. 3; poi modificato come da note seguenti)
1. Gli Stati membri provvedono affinche’ i soggetti di cui all’articolo 1, paragrafo 3, dispongano di termini tali da garantire ricorsi efficaci avverso le decisioni di aggiudicazione di un appalto prese dagli enti aggiudicatori adottando le disposizioni necessarie nel rispetto delle condizioni minime di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all’articolo 2 quater.
(paragrafo rettificato con Avv. rett. 12.07.2018)
2. La conclusione di un contratto in seguito alla decisione di aggiudicazione di un appalto disciplinato dalla direttiva 2014/25/UE o dalla direttiva 2014/23/UE non puo’ avvenire prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la decisione di aggiudicazione dell’appalto e’ stata inviata agli offerenti e ai candidati interessati, se la spedizione e’ avvenuta per fax o per via elettronica oppure, se la spedizione e’ avvenuta con altri mezzi di comunicazione, prima dello scadere di almeno quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui e’ stata inviata la decisione di aggiudicazione dell’appalto agli offerenti e ai candidati interessati o di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della decisione di aggiudicazione dell’appalto.
(comma modificato dalla Dir. UE 23/2014, art. 47, n. 2)
Gli offerenti sono considerati interessati se non sono gia’ stati definitivamente esclusi. L’esclusione e’ definitiva se e’ stata comunicata agli offerenti interessati e se e’ stata ritenuta legittima da un organo di ricorso indipendente o se non puo’ essere piu’ oggetto di una procedura di ricorso.
I candidati sono considerati interessati se l’amministrazione aggiudicatrice non ha messo a disposizione informazioni circa il rigetto della loro domanda prima della notifica della decisione di aggiudicazione dell’appalto agli offerenti interessati.
La comunicazione della decisione di aggiudicazione ad ogni offerente e candidato interessato e’ accompagnata da:
— una relazione sintetica dei motivi pertinenti di cui all’articolo 75, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE, fatte salve le disposizioni dell’articolo 75, paragrafo 3, di tale direttiva o all’articolo 40, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/23/UE, fatte salve le disposizioni dell’articolo 40, paragrafo 2, della medesima direttiva, e
(trattino modificato dalla Dir. UE 23/2014, art. 47, n. 2)
— una precisa indicazione del termine sospensivo esatto applicabile conformemente alle disposizioni di diritto nazionale di trasposizione del presente paragrafo.
Articolo 2-bis – Termine sospensivo
1. Gli Stati membri provvedono affinche’ i soggetti di cui all’articolo 1, paragrafo 3, dispongano di termini tali da garantire ricorsi efficaci avverso le decisioni di aggiudicazione di un appalto prese dagli enti aggiudicatori adottando le disposizioni necessarie nel rispetto delle condizioni minime di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all’articolo 2 ter.
2. La conclusione di un contratto in seguito alla decisione di aggiudicazione di un appalto disciplinato dalla direttiva 2004/17/CE non puo’ avvenire prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la decisione di aggiudicazione dell’appalto e’ stata inviata agli offerenti e ai candidati interessati, se la spedizione e’ avvenuta per fax o per via elettronica oppure, se la spedizione e’ avvenuta con altri mezzi di comunicazione, prima dello scadere di almeno quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui e’ stata inviata la decisione di aggiudicazione dell’appalto agli offerenti e ai candidati interessati o di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della decisione di aggiudicazione dell’appalto.
Gli offerenti sono considerati interessati se non sono gia’ stati definitivamente esclusi. L’esclusione e’ definitiva se e’ stata comunicata agli offerenti interessati e se e’ stata ritenuta legittima da un organo di ricorso indipendente o se non puo’ essere piu’ oggetto di una procedura di ricorso.
I candidati sono considerati interessati se l’amministrazione aggiudicatrice non ha messo a disposizione informazioni circa il rigetto della loro domanda prima della notifica della decisione di aggiudicazione dell’appalto agli offerenti interessati.
La comunicazione della decisione di aggiudicazione ad ogni offerente e candidato interessato e’ accompagnata da:
— una relazione sintetica dei motivi pertinenti di cui all’articolo 49, paragrafo 2, della direttiva 2004/17/CE, e
— una precisa indicazione del termine sospensivo esatto applicabile conformemente alle disposizioni di diritto nazionale di trasposizione del presente paragrafo.
Articolo 2-bis – Termine sospensivo
1. Gli Stati membri provvedono affinche’ i soggetti di cui all’articolo 1, paragrafo 3, dispongano di termini tali da garantire ricorsi efficaci avverso le decisioni di aggiudicazione di un appalto prese dagli enti aggiudicatori adottando le disposizioni necessarie nel rispetto delle condizioni minime di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all’articolo 2 ter.
2. La conclusione di un contratto in seguito alla decisione di aggiudicazione di un appalto disciplinato dalla direttiva 2004/17/CE 2014/25/UE o dalla direttiva 2014/23/UE non puo’ avvenire prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la decisione di aggiudicazione dell’appalto e’ stata inviata agli offerenti e ai candidati interessati, se la spedizione e’ avvenuta per fax o per via elettronica oppure, se la spedizione e’ avvenuta con altri mezzi di comunicazione, prima dello scadere di almeno quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui e’ stata inviata la decisione di aggiudicazione dell’appalto agli offerenti e ai candidati interessati o di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della decisione di aggiudicazione dell’appalto.
Gli offerenti sono considerati interessati se non sono gia’ stati definitivamente esclusi. L’esclusione e’ definitiva se e’ stata comunicata agli offerenti interessati e se e’ stata ritenuta legittima da un organo di ricorso indipendente o se non puo’ essere piu’ oggetto di una procedura di ricorso.
I candidati sono considerati interessati se l’amministrazione aggiudicatrice non ha messo a disposizione informazioni circa il rigetto della loro domanda prima della notifica della decisione di aggiudicazione dell’appalto agli offerenti interessati.
La comunicazione della decisione di aggiudicazione ad ogni offerente e candidato interessato e’ accompagnata da:
— una relazione sintetica dei motivi pertinenti di cui all’articolo 49, paragrafo 2, della direttiva 2004/17/CE all’articolo 75, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE, fatte salve le disposizioni dell’articolo 75, paragrafo 3, di tale direttiva o all’articolo 40, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/23/UE, fatte salve le disposizioni dell’articolo 40, paragrafo 2, della medesima direttiva, e
— una precisa indicazione del termine sospensivo esatto applicabile conformemente alle disposizioni di diritto nazionale di trasposizione del presente paragrafo.
Articolo 2-bis – Termine sospensivo
1. Gli Stati membri provvedono affinche’ i soggetti di cui all’articolo 1, paragrafo 3, dispongano di termini tali da garantire ricorsi efficaci avverso le decisioni di aggiudicazione di un appalto prese dagli enti aggiudicatori adottando le disposizioni necessarie nel rispetto delle condizioni minime di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all’articolo 2 ter quater.
2. La conclusione di un contratto in seguito alla decisione di aggiudicazione di un appalto disciplinato dalla direttiva 2014/25/UE o dalla direttiva 2014/23/UE non puo’ avvenire prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la decisione di aggiudicazione dell’appalto e’ stata inviata agli offerenti e ai candidati interessati, se la spedizione e’ avvenuta per fax o per via elettronica oppure, se la spedizione e’ avvenuta con altri mezzi di comunicazione, prima dello scadere di almeno quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui e’ stata inviata la decisione di aggiudicazione dell’appalto agli offerenti e ai candidati interessati o di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della decisione di aggiudicazione dell’appalto.
Gli offerenti sono considerati interessati se non sono gia’ stati definitivamente esclusi. L’esclusione e’ definitiva se e’ stata comunicata agli offerenti interessati e se e’ stata ritenuta legittima da un organo di ricorso indipendente o se non puo’ essere piu’ oggetto di una procedura di ricorso.
I candidati sono considerati interessati se l’amministrazione aggiudicatrice non ha messo a disposizione informazioni circa il rigetto della loro domanda prima della notifica della decisione di aggiudicazione dell’appalto agli offerenti interessati.
La comunicazione della decisione di aggiudicazione ad ogni offerente e candidato interessato e’ accompagnata da:
— una relazione sintetica dei motivi pertinenti di cui all’articolo 75, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE, fatte salve le disposizioni dell’articolo 75, paragrafo 3, di tale direttiva o all’articolo 40, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/23/UE, fatte salve le disposizioni dell’articolo 40, paragrafo 2, della medesima direttiva, e
— una precisa indicazione del termine sospensivo esatto applicabile conformemente alle disposizioni di diritto nazionale di trasposizione del presente paragrafo.
Art. 2-ter – Deroghe al termine sospensivo
(articolo inserito dalla Dir. CE 66/2007, art. 2, n. 3; poi modificato come da note seguenti)
Gli Stati membri possono prevedere che i termini di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 2, della presente direttiva non si applichino nei seguenti casi:
a) se la direttiva 2014/25/UE o, se del caso, la direttiva 2014/23/UE non prescrive la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;
(lettera modificata dalla Dir. UE 23/2014, art. 47, n. 3)
b) se l’unico offerente interessato ai sensi dell’articolo 2 bis, paragrafo 2, della presente direttiva e’ colui al quale e’ stato aggiudicato l’appalto e non vi sono candidati interessati;
c) in caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all’articolo 52 della direttiva 2014/25/UE.
(lettera modificata dalla Dir. UE 23/2014, art. 47, n. 3)
Ove si ricorra a tale deroga, gli Stati membri provvedono affinche’ il contratto sia privo di effetti conformemente agli articoli 2 quinquies e 2 septies della presente direttiva, se:
— e’ stato violato l’articolo 52, paragrafo 6, della direttiva 2014/25/UE, e
— il valore stimato del contratto e’ pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 15 della direttiva 2014/25/UE.
(entrambi i trattini modificati dalla Dir. UE 23/2014, art. 47, n. 3)
Articolo 2-ter – Deroghe al termine sospensivo
Gli Stati membri possono prevedere che i termini di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 2, della presente direttiva non si applichino nei seguenti casi:
a) se la direttiva 2004/17/CE non prescrive la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;
b) se l’unico offerente interessato ai sensi dell’articolo 2 bis, paragrafo 2, della presente direttiva e’ colui al quale e’ stato aggiudicato l’appalto e non vi sono candidati interessati;
c) in caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all’articolo 15 della direttiva 2004/17/CE.
Ove si ricorra a tale deroga, gli Stati membri provvedono affinche’ il contratto sia privo di effetti conformemente agli articoli 2 quinquies e 2 septies della presente direttiva, se:
— e’ stato violato l’articolo 15, paragrafi 5 o 6, della direttiva 2004/17/CE, e
— il valore stimato del contratto e’ pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 16 della direttiva 2004/17/CE.
Articolo 2-ter – Deroghe al termine sospensivo
Gli Stati membri possono prevedere che i termini di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 2, della presente direttiva non si applichino nei seguenti casi:
a) se la direttiva 2004/17/CE direttiva 2014/25/UE o, se del caso, la direttiva 2014/23/UE non prescrive la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;
b) se l’unico offerente interessato ai sensi dell’articolo 2 bis, paragrafo 2, della presente direttiva e’ colui al quale e’ stato aggiudicato l’appalto e non vi sono candidati interessati;
c) in caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all’articolo 15 della direttiva 2004/17/CE all’articolo 52 della direttiva 2014/25/UE.
Ove si ricorra a tale deroga, gli Stati membri provvedono affinche’ il contratto sia privo di effetti conformemente agli articoli 2 quinquies e 2 septies della presente direttiva, se:
— e’ stato violato l’articolo 15, paragrafi 5 o 6, della direttiva 2004/17/CE l’articolo 52, paragrafo 6, della direttiva 2014/25/UE, e
— il valore stimato del contratto e’ pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 16 della direttiva 2004/17/CE all’articolo 15 della direttiva 2014/25/UE.
Art. 2-quater – Termini per la proposizione del ricorso
(articolo inserito dalla Dir. CE 66/2007, art. 2, n. 3; poi modificato dalla Dir. UE 23/2014, art. 47, n. 4)
Quando uno Stato membro stabilisce che qualsiasi ricorso avverso una decisione presa da un ente aggiudicatore nel quadro di o in relazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto disciplinata dalla direttiva 2014/25/UE o 2014/23/UE debba essere presentato prima dello scadere di un determinato termine, quest’ultimo e’ di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la decisione dell’ente aggiudicatore e’ stata inviata all’offerente o al candidato, se la spedizione e’ avvenuta per fax o per via elettronica oppure, se la spedizione e’ avvenuta con altri mezzi di comunicazione, di almeno quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione dell’ente aggiudicatore e’ stata inviata all’offerente o al candidato o di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della decisione dell’ente aggiudicatore. La comunicazione della decisione dell’ente aggiudicatore ad ogni offerente o candidato e’ accompagnata da una relazione sintetica dei motivi pertinenti. In caso di presentazione di un ricorso relativo alle decisioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della presente direttiva che non sono soggette ad una notifica specifica, il termine e’ almeno di dieci giorni civili a decorrere dalla data della pubblicazione della decisione di cui trattasi.
Articolo 2-quater – Termini per la proposizione del ricorso
Quando uno Stato membro stabilisce che qualsiasi ricorso avverso una decisione presa da un ente aggiudicatore nel quadro di o in relazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto disciplinata dalla direttiva 2004/17/CE debba essere presentato prima dello scadere di un determinato termine, quest’ultimo e’ di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la decisione dell’ente aggiudicatore e’ stata inviata all’offerente o al candidato, se la spedizione e’ avvenuta per fax o per via elettronica oppure, se la spedizione e’ avvenuta con altri mezzi di comunicazione, di almeno quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione dell’ente aggiudicatore e’ stata inviata all’offerente o al candidato o di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della decisione dell’ente aggiudicatore. La comunicazione della decisione dell’ente aggiudicatore ad ogni offerente o candidato e’ accompagnata da una relazione sintetica dei motivi pertinenti. In caso di presentazione di un ricorso relativo alle decisioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della presente direttiva che non sono soggette ad una notifica specifica, il termine e’ almeno di dieci giorni civili a decorrere dalla data della pubblicazione della decisione di cui trattasi.
Articolo 2-quater – Termini per la proposizione del ricorso
Quando uno Stato membro stabilisce che qualsiasi ricorso avverso una decisione presa da un ente aggiudicatore nel quadro di o in relazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto disciplinata dalla direttiva 2004/17/CE direttiva 2014/25/UE o 2014/23/UE debba essere presentato prima dello scadere di un determinato termine, quest’ultimo e’ di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la decisione dell’ente aggiudicatore e’ stata inviata all’offerente o al candidato, se la spedizione e’ avvenuta per fax o per via elettronica oppure, se la spedizione e’ avvenuta con altri mezzi di comunicazione, di almeno quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione dell’ente aggiudicatore e’ stata inviata all’offerente o al candidato o di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della decisione dell’ente aggiudicatore. La comunicazione della decisione dell’ente aggiudicatore ad ogni offerente o candidato e’ accompagnata da una relazione sintetica dei motivi pertinenti. In caso di presentazione di un ricorso relativo alle decisioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della presente direttiva che non sono soggette ad una notifica specifica, il termine e’ almeno di dieci giorni civili a decorrere dalla data della pubblicazione della decisione di cui trattasi.
Art. 2-quinquies – Privazione di effetti
(articolo inserito dalla Dir. CE 66/2007, art. 2, n. 3; poi modificato come da note seguenti)
1. Gli Stati membri assicurano che un contratto sia considerato privo di effetti da un organo di ricorso indipendente dall’ente aggiudicatore o che la sua privazione di effetti sia conseguenza di una decisione di detto organo di ricorso nei casi seguenti:
a) se l’ente aggiudicatore ha aggiudicato un appalto senza previa pubblicazione del bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea senza che cio’ sia consentito ai sensi della direttiva 2014/25/UE o della direttiva 2014/23/UE;
(lettera modificata dalla Dir. UE 23/2014, art. 47, n. 5)
b) in caso di violazione dell’articolo 1, paragrafo 5, dell’articolo 2, paragrafo 3, o dell’articolo 2 bis, paragrafo 2, della presente direttiva, qualora tale violazione abbia privato l’offerente che presenta ricorso della possibilita’ di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipula del contratto quando tale violazione si aggiunge ad una violazione della direttiva 2014/25/UE o direttiva 2014/23/UE, se quest’ultima violazione ha influito sulle opportunita’ dell’offerente che presenta ricorso di ottenere l’appalto;
(lettera modificata dalla Dir. UE 23/2014, art. 47, n. 5)
c) nei casi di cui all’articolo 2 ter, lettera c), secondo comma, della presente direttiva, qualora gli Stati membri abbiano previsto la deroga al termine sospensivo per appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione.
2. Le conseguenze di un contratto considerato privo di effetti sono previste dal diritto nazionale.
Pertanto, il diritto nazionale puo’ prevedere la soppressione con effetto retroattivo di tutti gli obblighi contrattuali o viceversa limitare la portata della soppressione di quegli obblighi che rimangono da adempiere. In quest’ultimo caso gli Stati membri prevedono l’applicazione di altre sanzioni a norma dell’articolo 2 sexies, paragrafo 2.
3. Gli Stati membri possono prevedere che l’organo di ricorso indipendente dall’ente aggiudicatore abbia la facolta’ di non considerare un contratto privo di effetti, sebbene lo stesso sia stato aggiudicato illegittimamente per le ragioni di cui al paragrafo 1, se l’organo di ricorso, dopo aver esaminato tutti gli aspetti pertinenti, rileva che il rispetto di esigenze imperative connesse ad un interesse generale impone che gli effetti del contratto siano mantenuti. In tal caso gli Stati membri prevedono invece l’applicazione di sanzioni alternative a norma dell’articolo 2 sexies, paragrafo 2.
Per quanto concerne la produzione di effetti del contratto, gli interessi economici possono essere presi in considerazione come esigenze imperative soltanto se in circostanze eccezionali la privazione di effetti conduce a conseguenze sproporzionate.
Tuttavia, gli interessi economici legati direttamente al contratto in questione non costituiscono esigenze imperative legate ad un interesse generale. Gli interessi economici legati direttamente al contratto comprendono, tra l’altro, i costi derivanti dal ritardo nell’esecuzione del contratto, i costi derivanti dalla necessita’ di indire una nuova procedura di aggiudicazione, i costi derivanti dal cambio dell’operatore economico che esegue il contratto e i costi degli obblighi di legge risultanti dalla privazione di effetti.
4. Gli Stati membri prevedono che il paragrafo 1, lettera a), del presente articolo non si applichi quando:
— l’ente aggiudicatore ritiene che l’aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione del bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sia consentita ai sensi della direttiva 2014/25/UE o della direttiva 2014/23/UE,
(trattino modificato dalla Dir. UE 23/2014, art. 47, n. 5)
— l’ente aggiudicatore ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso di cui all’articolo 3 bis della presente direttiva in cui manifesta l’intenzione di concludere il contratto, e
— il contratto non e’ stato concluso prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione di tale avviso.
5. Gli Stati membri prevedono che il paragrafo 1, lettera c), del presente articolo non si applichi quando:
— l’ente aggiudicatore ritiene che l’aggiudicazione di un appalto sia conforme all’articolo 52, paragrafo 6, della direttiva 2014/25/UE,
(trattino modificato dalla Dir. UE 23/2014, art. 47, n. 5)
— l’ente aggiudicatore ha inviato agli offerenti interessati una decisione di aggiudicazione dell’appalto unitamente ad una relazione sintetica dei motivi di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 2, quarto comma, primo trattino della presente direttiva, e
— il contratto non e’ stato concluso prima dello scadere di un periodo di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione di aggiudicazione dell’appalto e’ inviata agli offerenti interessati, se la spedizione e’ avvenuta per fax o per via elettronica oppure, se la spedizione e’ avvenuta con altri mezzi di comunicazione, prima dello scadere di un periodo di almeno quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione di aggiudicazione dell’appalto e’ inviata agli offerenti interessati o di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della decisione di aggiudicazione dell’appalto.
Articolo 2-quinquies – Privazione di effetti
1. Gli Stati membri assicurano che un contratto sia considerato privo di effetti da un organo di ricorso indipendente dall’ente aggiudicatore o che la sua privazione di effetti sia conseguenza di una decisione di detto organo di ricorso nei casi seguenti:
a) se l’ente aggiudicatore ha aggiudicato un appalto senza previa pubblicazione del bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea senza che cio’ sia consentito ai sensi della direttiva 2004/17/CE;
b) in caso di violazione dell’articolo 1, paragrafo 5, dell’articolo 2, paragrafo 3, o dell’articolo 2 bis, paragrafo 2, della presente direttiva, qualora tale violazione abbia privato l’offerente che presenta ricorso della possibilita’ di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipula del contratto quando tale violazione si aggiunge ad una violazione della direttiva 2004/17/CE, se quest’ultima violazione ha influito sulle opportunita’ dell’offerente che presenta ricorso di ottenere l’appalto;
c) nei casi di cui all’articolo 2 ter, lettera c), secondo comma, della presente direttiva, qualora gli Stati membri abbiano previsto la deroga al termine sospensivo per appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione.
2. Le conseguenze di un contratto considerato privo di effetti sono previste dal diritto nazionale.
Pertanto, il diritto nazionale puo’ prevedere la soppressione con effetto retroattivo di tutti gli obblighi contrattuali o viceversa limitare la portata della soppressione di quegli obblighi che rimangono da adempiere. In quest’ultimo caso gli Stati membri prevedono l’applicazione di altre sanzioni a norma dell’articolo 2 sexies, paragrafo 2.
3. Gli Stati membri possono prevedere che l’organo di ricorso indipendente dall’ente aggiudicatore abbia la facolta’ di non considerare un contratto privo di effetti, sebbene lo stesso sia stato aggiudicato illegittimamente per le ragioni di cui al paragrafo 1, se l’organo di ricorso, dopo aver esaminato tutti gli aspetti pertinenti, rileva che il rispetto di esigenze imperative connesse ad un interesse generale impone che gli effetti del contratto siano mantenuti. In tal caso gli Stati membri prevedono invece l’applicazione di sanzioni alternative a norma dell’articolo 2 sexies, paragrafo 2.
Per quanto concerne la produzione di effetti del contratto, gli interessi economici possono essere presi in considerazione come esigenze imperative soltanto se in circostanze eccezionali la privazione di effetti conduce a conseguenze sproporzionate.
Tuttavia, gli interessi economici legati direttamente al contratto in questione non costituiscono esigenze imperative legate ad un interesse generale. Gli interessi economici legati direttamente al contratto comprendono, tra l’altro, i costi derivanti dal ritardo nell’esecuzione del contratto, i costi derivanti dalla necessita’ di indire una nuova procedura di aggiudicazione, i costi derivanti dal cambio dell’operatore economico che esegue il contratto e i costi degli obblighi di legge risultanti dalla privazione di effetti.
4. Gli Stati membri prevedono che il paragrafo 1, lettera a), del presente articolo non si applichi quando:
— l’ente aggiudicatore ritiene che l’aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione del bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sia consentita ai sensi della direttiva 2004/17/CE,
— l’ente aggiudicatore ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso di cui all’articolo 3 bis della presente direttiva in cui manifesta l’intenzione di concludere il contratto, e
— il contratto non e’ stato concluso prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione di tale avviso.
5. Gli Stati membri prevedono che il paragrafo 1, lettera c), del presente articolo non si applichi quando:
— l’ente aggiudicatore ritiene che l’aggiudicazione di un appalto sia conforme all’articolo 15, paragrafi 5 e 6 della direttiva 2004/17/CE,
— l’ente aggiudicatore ha inviato agli offerenti interessati una decisione di aggiudicazione dell’appalto unitamente ad una relazione sintetica dei motivi di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 2, quarto comma, primo trattino della presente direttiva, e
— il contratto non e’ stato concluso prima dello scadere di un periodo di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione di aggiudicazione dell’appalto e’ inviata agli offerenti interessati, se la spedizione e’ avvenuta per fax o per via elettronica oppure, se la spedizione e’ avvenuta con altri mezzi di comunicazione, prima dello scadere di un periodo di almeno quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione di aggiudicazione dell’appalto e’ inviata agli offerenti interessati o di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della decisione di aggiudicazione dell’appalto.
Articolo 2-quinquies – Privazione di effetti
1. Gli Stati membri assicurano che un contratto sia considerato privo di effetti da un organo di ricorso indipendente dall’ente aggiudicatore o che la sua privazione di effetti sia conseguenza di una decisione di detto organo di ricorso nei casi seguenti:
a) se l’ente aggiudicatore ha aggiudicato un appalto senza previa pubblicazione del bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea senza che cio’ sia consentito ai sensi della direttiva 2004/17/CE direttiva 2014/25/UE o della direttiva 2014/23/UE;
b) in caso di violazione dell’articolo 1, paragrafo 5, dell’articolo 2, paragrafo 3, o dell’articolo 2 bis, paragrafo 2, della presente direttiva, qualora tale violazione abbia privato l’offerente che presenta ricorso della possibilita’ di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipula del contratto quando tale violazione si aggiunge ad una violazione della direttiva 2004/17/CE direttiva 2014/25/UE o direttiva 2014/23/UE, se quest’ultima violazione ha influito sulle opportunita’ dell’offerente che presenta ricorso di ottenere l’appalto;
c) nei casi di cui all’articolo 2 ter, lettera c), secondo comma, della presente direttiva, qualora gli Stati membri abbiano previsto la deroga al termine sospensivo per appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione.
2. Le conseguenze di un contratto considerato privo di effetti sono previste dal diritto nazionale.
Pertanto, il diritto nazionale puo’ prevedere la soppressione con effetto retroattivo di tutti gli obblighi contrattuali o viceversa limitare la portata della soppressione di quegli obblighi che rimangono da adempiere. In quest’ultimo caso gli Stati membri prevedono l’applicazione di altre sanzioni a norma dell’articolo 2 sexies, paragrafo 2.
3. Gli Stati membri possono prevedere che l’organo di ricorso indipendente dall’ente aggiudicatore abbia la facolta’ di non considerare un contratto privo di effetti, sebbene lo stesso sia stato aggiudicato illegittimamente per le ragioni di cui al paragrafo 1, se l’organo di ricorso, dopo aver esaminato tutti gli aspetti pertinenti, rileva che il rispetto di esigenze imperative connesse ad un interesse generale impone che gli effetti del contratto siano mantenuti. In tal caso gli Stati membri prevedono invece l’applicazione di sanzioni alternative a norma dell’articolo 2 sexies, paragrafo 2.
Per quanto concerne la produzione di effetti del contratto, gli interessi economici possono essere presi in considerazione come esigenze imperative soltanto se in circostanze eccezionali la privazione di effetti conduce a conseguenze sproporzionate.
Tuttavia, gli interessi economici legati direttamente al contratto in questione non costituiscono esigenze imperative legate ad un interesse generale. Gli interessi economici legati direttamente al contratto comprendono, tra l’altro, i costi derivanti dal ritardo nell’esecuzione del contratto, i costi derivanti dalla necessita’ di indire una nuova procedura di aggiudicazione, i costi derivanti dal cambio dell’operatore economico che esegue il contratto e i costi degli obblighi di legge risultanti dalla privazione di effetti.
4. Gli Stati membri prevedono che il paragrafo 1, lettera a), del presente articolo non si applichi quando:
— l’ente aggiudicatore ritiene che l’aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione del bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sia consentita ai sensi della direttiva 2004/17/CE direttiva 2014/25/UE o della direttiva 2014/23/UE,
— l’ente aggiudicatore ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso di cui all’articolo 3 bis della presente direttiva in cui manifesta l’intenzione di concludere il contratto, e
— il contratto non e’ stato concluso prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione di tale avviso.
5. Gli Stati membri prevedono che il paragrafo 1, lettera c), del presente articolo non si applichi quando:
— l’ente aggiudicatore ritiene che l’aggiudicazione di un appalto sia conforme all’articolo 15, paragrafi 5 e 6 della direttiva 2004/17/CE all’articolo 52, paragrafo 6, della direttiva 2014/25/UE,
— l’ente aggiudicatore ha inviato agli offerenti interessati una decisione di aggiudicazione dell’appalto unitamente ad una relazione sintetica dei motivi di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 2, quarto comma, primo trattino della presente direttiva, e
— il contratto non e’ stato concluso prima dello scadere di un periodo di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione di aggiudicazione dell’appalto e’ inviata agli offerenti interessati, se la spedizione e’ avvenuta per fax o per via elettronica oppure, se la spedizione e’ avvenuta con altri mezzi di comunicazione, prima dello scadere di un periodo di almeno quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione di aggiudicazione dell’appalto e’ inviata agli offerenti interessati o di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della decisione di aggiudicazione dell’appalto.
Art. 2-sexies – Violazioni della presente direttiva e sanzioni alternative
1. In caso di violazione dell’articolo 1, paragrafo 5, dell’articolo 2, paragrafo 3, o dell’articolo 2 bis, paragrafo 2, che non e’ contemplata dall’articolo 2 quinquies, paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri prevedono la privazione di effetti a norma dell’articolo 2 quinquies, paragrafi 1, 2 e 3, ovvero sanzioni alternative. Gli Stati membri possono prevedere che l’organo di ricorso indipendente dall’ente aggiudicatore decida, dopo aver valutato tutti gli aspetti pertinenti, se il contratto debba essere considerato privo di effetti o se debbano essere irrogate sanzioni alternative.
2. Le sanzioni alternative devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Dette sanzioni sono:
— l’irrogazione di sanzioni pecuniarie all’ente aggiudicatore, oppure
— la riduzione della durata del contratto.
Gli Stati membri possono conferire all’organo di ricorso un’ampia discrezionalita’ al fine di tenere conto di tutti i fattori rilevanti, compresi la gravita’ della violazione, il comportamento dell’ente aggiudicatore e, nei casi di cui all’articolo 2 quinquies, paragrafo 2, la misura in cui il contratto resta in vigore.
La concessione del risarcimento danni non rappresenta una sanzione adeguata ai fini del presente paragrafo.
Art. 2-septies – Termini
(articolo inserito dalla Dir. CE 66/2007, art. 2, n. 3; poi modificato come da note seguenti)
1. Gli Stati membri possono stabilire che la proposizione di un ricorso a norma dell’articolo 2 quinquies, paragrafo 1, debba avvenire:
a) prima dello scadere di un termine di almeno trenta giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui:
— l’ente aggiudicatore ha pubblicato l’avviso di aggiudicazione a norma degli articoli 70 e 71 della direttiva 2014/25/UE o degli articoli 31 e 32 della direttiva 2014/23/UE a condizione che tale avviso contenga la motivazione della decisione dell’ente aggiudicatore di affidare il contratto senza previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, oppure
— l’ente aggiudicatore ha informato gli offerenti e i candidati interessati della stipula del contratto, a condizione che tali informazioni contengano una relazione sintetica dei motivi pertinenti di cui all’articolo 75, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE, fatto salvo l’articolo 75, paragrafo 3, di tale direttiva o all’articolo 40, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/23/UE, fatto salvo l’articolo 40, paragrafo 2, della medesima direttiva. Quest’ultima opzione si applica anche ai casi di cui all’articolo 2 ter, primo comma, lettera c), della presente direttiva;
(trattini entrambi modificati dalla Dir. UE 23/2014, art. 47, n. 6)
b) in ogni caso prima dello scadere di un periodo di almeno sei mesi a decorrere dal giorno successivo alla data di stipula del contratto.
2. In tutti gli altri casi, compresi i ricorsi proposti a norma dell’articolo 2 sexies, paragrafo 1, i termini per la proposizione del ricorso sono determinati dal diritto nazionale, fermo restando l’articolo 2 quater.
Articolo 2-septies – Termini
1. Gli Stati membri possono stabilire che la proposizione di un ricorso a norma dell’articolo 2 quinquies, paragrafo 1, debba avvenire:
a) prima dello scadere di un termine di almeno trenta giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui:
— l’ente aggiudicatore ha pubblicato l’avviso di aggiudicazione a norma degli articoli 43 e 44 della direttiva 2004/17/CE a condizione che tale avviso contenga la motivazione della decisione dell’ente aggiudicatore di affidare il contratto senza previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, oppure
— l’ente aggiudicatore ha informato gli offerenti e i candidati interessati della stipula del contratto, a condizione che tali informazioni contengano una relazione sintetica dei motivi pertinenti di cui all’articolo 49, paragrafo 2, della direttiva 2004/17/CE. Quest’ultima opzione si applica anche ai casi di cui all’articolo 2 ter, primo comma, lettera c), della presente direttiva;
b) in ogni caso prima dello scadere di un periodo di almeno sei mesi a decorrere dal giorno successivo alla data di stipula del contratto.
2. In tutti gli altri casi, compresi i ricorsi proposti a norma dell’articolo 2 sexies, paragrafo 1, i termini per la proposizione del ricorso sono determinati dal diritto nazionale, fermo restando l’articolo 2 quater.
Articolo 2-septies – Termini
1. Gli Stati membri possono stabilire che la proposizione di un ricorso a norma dell’articolo 2 quinquies, paragrafo 1, debba avvenire:
a) prima dello scadere di un termine di almeno trenta giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui:
— l’ente aggiudicatore ha pubblicato l’avviso di aggiudicazione a norma degli articoli 43 e 44 della direttiva 2004/17/CE articoli 70 e 71 della direttiva 2014/25/UE o degli articoli 31 e 32 della direttiva 2014/23/UE a condizione che tale avviso contenga la motivazione della decisione dell’ente aggiudicatore di affidare il contratto senza previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, oppure
— l’ente aggiudicatore ha informato gli offerenti e i candidati interessati della stipula del contratto, a condizione che tali informazioni contengano una relazione sintetica dei motivi pertinenti di cui all’articolo 49, paragrafo 2, della direttiva 2004/17/CE all’articolo 75, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE, fatto salvo l’articolo 75, paragrafo 3, di tale direttiva o all’articolo 40, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/23/UE, fatto salvo l’articolo 40, paragrafo 2, della medesima direttiva. Quest’ultima opzione si applica anche ai casi di cui all’articolo 2 ter, primo comma, lettera c), della presente direttiva;
b) in ogni caso prima dello scadere di un periodo di almeno sei mesi a decorrere dal giorno successivo alla data di stipula del contratto.
2. In tutti gli altri casi, compresi i ricorsi proposti a norma dell’articolo 2 sexies, paragrafo 1, i termini per la proposizione del ricorso sono determinati dal diritto nazionale, fermo restando l’articolo 2 quater.
Capitolo 2 – Attestazione
Articolo 3 (abrogato)
(articolo abrogato dalla Dir. CE 66/2007, art. 2, n. 4)
Articolo 3
Gli Stati membri danno la possibilita’ agli enti aggiudicatori di ricorrere ad un sistema di attestazione conforme agli articoli da 4 a 7.
Art. 3-bis – Contenuto dell’avviso volontario per la trasparenza ex ante
(articolo inserito dalla Dir. CE 66/2007, art. 2, n. 4)
L’avviso di cui all’articolo 2 quinquies, paragrafo 4, secondo trattino, il cui formato e’ stabilito dalla Commissione secondo la procedura di consultazione di cui all’articolo 3 ter, paragrafo 2, contiene le informazioni seguenti:
a) denominazione e recapito dell’ente aggiudicatore;
b) descrizione dell’oggetto dell’appalto;
c) motivazione della decisione dell’ente aggiudicatore di affidare il contratto senza la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;
d) denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale e’ stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto; e
e) se del caso, qualsiasi altra informazione ritenuta utile dall’ente aggiudicatore.
Art. 3-ter – Procedura di comitato
(articolo inserito dalla Dir. CE 66/2007, art. 2, n. 4)
1. La Commissione e’ assistita dal comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito dall’articolo 1 della decisione 71/306/CEE del Consiglio del 26 luglio 1971 (di seguito «il comitato»).
2. Nei casi in cui e’ fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalita’ per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Capitolo 3 – Meccanismo correttore
Articolo 4 (abrogato)
(articolo abrogato dalla Dir. CE 66/2007, art. 2, n. 4)
Articolo 4
Gli enti aggiudicatori possono fare esaminare periodicamente le procedure di appalto rientranti nel campo di applicazione della direttiva 90/531/CEE, nonche’ la relativa attuazione pratica, ai fini di ottenere un attestato che constati la conformita’ delle medesime, in quel determinato momento, al diritto comunitario in materia di appalto e alle norme nazionali che recepiscono tale diritto
Articolo 5 (abrogato)
(articolo abrogato dalla Dir. CE 66/2007, art. 2, n. 4)
Articolo 5
1. Gli attestatori redigono una relazione scritta per conto degli enti aggiudicatori circa i risultati del loro esame. Prima di rilasciare all’ente aggiudicatorio l’attestato di cui all’articolo 4, gli attestatori si accertano che le carenze eventualmente constatate nelle procedure di appalto e nella relativa attuazione pratica sono state riparate e che sono stati presi provvedimenti per evitarne il ripetersi.
2. Gli enti aggiudicatori che hanno ottenuto un attestato possono includere la seguente dichiarazione nei loro avvisi da pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee, ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della direttiva 90/531/CEE: «L’ente aggiudicatore ha ottenuto un attestato conforme alla direttiva del Consiglio 92/13/CEE, in base al quale e’ constatata la conformita’, in data . . ., delle sue procedure di appalto, e relativa attuazione pratica, al diritto comunitario in materia di aggiudicazione degli appalti e alle norme nazionali che recepiscono tale diritto.»
Articolo 6 (abrogato)
(articolo abrogato dalla Dir. CE 66/2007, art. 2, n. 4)
Articolo 6
1. Gli attestatori sono indipendenti dagli enti aggiudicatori e devono svolgere i loro compiti con la massima oggettivita’. Essi offrono idonee garanzie in materia di qualifiche ed esperienze professionali pertinenti.
2. Per esercitare le funzioni di attestatore, lo Stato membro puo’ designare persone, professioni o personale di istituzioni che esso ritenga rispondenti ai requisiti del paragrafo 1. A tal fine, lo Stato membro puo’ esigere le qualifiche professionali che ritiene pertinenti e che corrispondono almeno ad un diploma di insegnamento superiore ai sensi della direttiva 89/48/CEE, oppure stabilire che determinati esami di idoneita’ professionale organizzati o riconosciuti dallo Stato offrono tali garanzie.
Articolo 7 (abrogato)
(articolo abrogato dalla Dir. CE 66/2007, art. 2, n. 4)
Articolo 7
Le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 sono da considerarsi requisiti essenziali per l’elaborazione di norme europee riguardanti l’attestazione.
Art. 8 – Meccanismo correttore
(rubrica inserita dalla Dir. CE 66/2007, art. 2, n. 5)
1. La Commissione puo’ avvalersi della procedura di cui ai paragrafi da 2 a 5 se, prima della stipula di un contratto, essa ritiene che sia stata commessa una grave violazione del diritto dell’Unione in materia di appalti in una procedura di aggiudicazione di un appalto disciplinata dalla direttiva 2014/25/UE o dalla direttiva 2014/23/UE o ancora in relazione all’articolo 26, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE per gli enti aggiudicatori cui si applica questa disposizione.
(paragrafo modificato dalla Dir. CE 66/2007, art. 2, n. 5; poi modificato dalla Dir. UE 23/2014, art. 47, n. 7)
2. La Commissione notifica allo Stato membro interessato i motivi per cui ritiene che sia stata commessa una grave violazione e ne chiede la correzione con provvedimenti appropriati.
(paragrafo modificato dalla Dir. CE 66/2007, art. 2, n. 5)
3. Entro ventuno giorni civili dalla ricezione della notifica di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato comunica alla Commissione:
(alinea modificato dalla Dir. CE 66/2007, art. 2, n. 5)
a) la conferma che la violazione e’ stata riparata;
b) una conclusione motivata per spiegare perche’ non vi sia stata riparazione; o
c) una notifica che la procedura di aggiudicazione dell’appalto in questione e’ stata sospesa dall’ente aggiudicatore di propria iniziativa oppure nell’ambito dell’esercizio dei poteri previsti all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a).
4. Una conclusione motivata comunicata a norma del paragrafo 3, lettera b), puo’ tra l’altro fondarsi sul fatto che la violazione denunciata costituisce gia’ l’oggetto di un ricorso giurisdizionale o di un ricorso quale quello di cui all’articolo 2, paragrafo 9. In tal caso lo Stato membro informa la Commissione del risultato di tali procedure non appena ne viene a conoscenza.
(paragrafo modificato dalla Dir. CE 66/2007, art. 2, n. 5)
5. In caso di notifica che una procedura di aggiudicazione di appalto e’ stata sospesa conformemente al paragrafo 3, lettera c), lo Stato membro interessato notifica alla Commissione la cessazione della sospensione o l’avvio di un’altra procedura di aggiudicazione di appalto in parte o del tutto collegata alla procedura precedente. Questa nuova notifica deve confermare che la violazione presunta e’ stata riparata o includere una conclusione motivata per spiegare perche’ non vi sia stata riparazione.
Articolo 8
1. La Commissione puo’ avvalersi delle procedure previste nel presente articolo se, prima della stipula di un contratto, essa ritiene che sia stata commessa una violazione chiara e manifesta delle disposizioni comunitarie in materia di appalti in una procedura di aggiudicazione di un appalto disciplinata dalla direttiva 90/531/CEE o in relazione all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva per gli enti aggiudicatori cui si applica questa disposizione.
2. La Commissione notifica allo Stato membro e all’ente aggiudicatore interessati le ragioni per cui ritiene che sia stata commessa una chiara e manifesta violazione e ne domanda la correzione, per mezzo di misure appropriate.
3. Entro i trenta giorni successivi al ricevimento della notifica della notifica di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato comunica alla Commissione:
a) la conferma che la violazione e’ stata riparata;
b) una conclusione motivata per spiegare perche’ non vi sia stata riparazione; o
c) una notifica che la procedura di aggiudicazione dell’appalto in questione e’ stata sospesa dall’ente aggiudicatore di propria iniziativa oppure nell’ambito dell’esercizio dei poteri previsti all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a).
4. Una conclusione motivata ai sensi del paragrafo 3, lettera b), puo’ tra l’altro fondarsi sul fatto che la violazione denunciata costituisce gia’ l’oggetto di un ricorso giurisdizionale o di un ricorso quale quello di cui all’articolo 2, paragrafo 9. In tal caso lo Stato membro informa la Commissione del risultato di tali procedure non appena ne viene a conoscenza.
5. In caso di notifica che una procedura di aggiudicazione di appalto e’ stata sospesa conformemente al paragrafo 3, lettera c), lo Stato membro interessato notifica alla Commissione la cessazione della sospensione o l’avvio di un’altra procedura di aggiudicazione di appalto in parte o del tutto collegata alla procedura precedente. Questa nuova notifica deve confermare che la violazione presunta e’ stata riparata o includere una conclusione motivata per spiegare perche’ non vi sia stata riparazione.
Articolo 8 – Meccanismo correttore
1. La Commissione puo’ avvalersi delle procedure previste nel presente articolo della procedura di cui ai paragrafi da 2 a 5 se, prima della stipula di un contratto, essa ritiene che sia stata commessa una grave violazione chiara e manifesta delle disposizioni comunitarie del diritto comunitario in materia di appalti in una procedura di aggiudicazione di un appalto disciplinata dalla direttiva 90/531/CEE direttiva 2004/17/CE o in relazione all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a) all’articolo 27, lettera a), di tale direttiva per gli enti aggiudicatori cui si applica questa disposizione.
2. La Commissione notifica allo Stato membro e all’ente aggiudicatore interessato interessato le ragioni i motivi per cui ritiene che sia stata commessa una chiara e manifesta grave violazione e ne domanda la correzione, per mezzo di misure appropriate chiede la correzione con provvedimenti appropriati.
3. Entro i trenta giorni ventuno giorni civili al ricevimento dalla ricezione della notifica di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato comunica alla Commissione:
a) la conferma che la violazione e’ stata riparata;
b) una conclusione motivata per spiegare perche’ non vi sia stata riparazione; o
c) una notifica che la procedura di aggiudicazione dell’appalto in questione e’ stata sospesa dall’ente aggiudicatore di propria iniziativa oppure nell’ambito dell’esercizio dei poteri previsti all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a).
4. Una conclusione motivata comunicata ai sensi a norma del paragrafo 3, lettera b), puo’ tra l’altro fondarsi sul fatto che la violazione denunciata costituisce gia’ l’oggetto di un ricorso giurisdizionale o di un ricorso quale quello di cui all’articolo 2, paragrafo 9. In tal caso lo Stato membro informa la Commissione del risultato di tali procedure non appena ne viene a conoscenza.
5. In caso di notifica che una procedura di aggiudicazione di appalto e’ stata sospesa conformemente al paragrafo 3, lettera c), lo Stato membro interessato notifica alla Commissione la cessazione della sospensione o l’avvio di un’altra procedura di aggiudicazione di appalto in parte o del tutto collegata alla procedura precedente. Questa nuova notifica deve confermare che la violazione presunta e’ stata riparata o includere una conclusione motivata per spiegare perche’ non vi sia stata riparazione.
Articolo 8 – Meccanismo correttore
1. La Commissione puo’ avvalersi della procedura di cui ai paragrafi da 2 a 5 se, prima della stipula di un contratto, essa ritiene che sia stata commessa una grave violazione del diritto comunitario dell’Unione in materia di appalti in una procedura di aggiudicazione di un appalto disciplinata dalla direttiva 2004/17/CE o direttiva 2014/25/UE o dalla direttiva 2014/23/UE o ancora in relazione all’articolo 27, lettera a), di tale direttiva all’articolo 26, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE per gli enti aggiudicatori cui si applica questa disposizione.
2. La Commissione notifica allo Stato membro interessato i motivi per cui ritiene che sia stata commessa una grave violazione e ne chiede la correzione con provvedimenti appropriati.
3. Entro ventuno giorni civili dalla ricezione della notifica di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato comunica alla Commissione:
a) la conferma che la violazione e’ stata riparata;
b) una conclusione motivata per spiegare perche’ non vi sia stata riparazione; o
c) una notifica che la procedura di aggiudicazione dell’appalto in questione e’ stata sospesa dall’ente aggiudicatore di propria iniziativa oppure nell’ambito dell’esercizio dei poteri previsti all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a).
4. Una conclusione motivata comunicata a norma del paragrafo 3, lettera b), puo’ tra l’altro fondarsi sul fatto che la violazione denunciata costituisce gia’ l’oggetto di un ricorso giurisdizionale o di un ricorso quale quello di cui all’articolo 2, paragrafo 9. In tal caso lo Stato membro informa la Commissione del risultato di tali procedure non appena ne viene a conoscenza.
5. In caso di notifica che una procedura di aggiudicazione di appalto e’ stata sospesa conformemente al paragrafo 3, lettera c), lo Stato membro interessato notifica alla Commissione la cessazione della sospensione o l’avvio di un’altra procedura di aggiudicazione di appalto in parte o del tutto collegata alla procedura precedente. Questa nuova notifica deve confermare che la violazione presunta e’ stata riparata o includere una conclusione motivata per spiegare perche’ non vi sia stata riparazione.
Capitolo 4 – Conciliazione
Articolo 9 (abrogato)
(articolo abrogato dalla Dir. CE 66/2007, art. 2, n. 6)
Articolo 9
1. Chiunque abbia o abbia avuto interesse ad ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto disciplinato dalla direttiva 90/531/CEE e, in relazione alla procedura di aggiudicazione di detto appalto, ritenga di essere o di rischiare di essere leso a causa di una pretesa violazione del diritto comunitario in materia di appalti o delle norme nazionali che recepiscono tale diritto puo’ chiedere l’applicazione della procedura di conciliazione prevista agli articoli 10 e 11.
2. La richiesta di cui al paragrafo 1 e’ presentata per iscritto alla Commissione o alle autorita’ nazionali degli Stati membri elencate nell’allegato. Queste ultime la trasmettono quanto prima alla Commissione.
Articolo 10 (abrogato)
(articolo abrogato dalla Dir. CE 66/2007, art. 2, n. 6)
Articolo 10
1. Se la Commissione, in base alla notifica di cui all’articolo 9, ritiene che la vertenza riguarda la corretta applicazione del diritto comunitario, essa invita l’ente aggiudicatore a dichiarare la propria disponibilita’ a partecipare alla procedura di conciliazione. Se l’ente aggiudicatore rifiuta di parteciparvi, la Commissione informa chi ha presentato la domanda che la procedura non puo’ essere avviata. Se l’ente aggiudicatore da’ il proprio accordo, si applicano i paragrafi da 2 a 7.
2. La Commissione propone al piu’ presto un conciliatore iscritto su di una lista di persone indipendenti accreditate a questi fini. Questa lista e’ stabilita dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo per gli appalti pubblici oppure, nel caso degli enti aggiudicatori le cui attivita’ sono definite nell’articolo 2, paragrafo 2, lettera d) della direttiva 90/531/CEE, il comitato consultivo per gli appalti nel settore delle telecomunicazioni.
Ciascuna parte della procedura di conciliazione dichiara se essa accetta il conciliatore e designa un conciliatore supplementare. I conciliatori possono chiedere la partecipazione di un massimo di altre due persone in qualita’ di esperti destinati a fornire consulenza in merito ai lavori. Le parti delle procedure e la Commissione possono ricusare gli esperti invitati dai conciliatori.
3. I conciliatori devono garantire alla persona che ha chiesto l’applicazione della procedura di conciliazione, all’ente aggiudicatore e a qualsiasi altro candidato od offerente che partecipi alla procedura d’appalto di cui trattasi la possibilita’ di esporre verbalmente o per iscritto le sue osservazioni.
4. I conciliatori si adoperano per trovare quanto prima un accordo tra le parti, nel rispetto del diritto comunitario.
5. I conciliatori informano la Commissione delle loro conclusioni e dei risultati ai quali sono giunti.
6. La persona che ha domandato l’applicazione della procedura di conciliazione e l’ente aggiudicatore hanno in qualsiasi momento il diritto di porre fine alla procedura.
7. Salvo diversa decisione delle parti, la persona che ha domandato l’applicazione della procedura di conciliazione e l’ente aggiudicatore sopportano le proprie spese. Inoltre sono a loro carico le spese delle procedure, in parti uguali, escluse le spese delle parti intervenenti.
Articolo 11 (abrogato)
(articolo abrogato dalla Dir. CE 66/2007, art. 2, n. 6)
Articolo 11
1. Se, in relazione ad una determinata procedura di appalto, una persona interessata ai sensi dell’articolo 9, diversa dalla persona che si avvale della procedura di conciliazione, ha introdotto un ricorso giurisdizionale o un altro ricorso ai sensi della presente direttiva, l’ente aggiudicatore ne informa i conciliatori. I conciliatori devono informare l’interessato che e’ stata chiesta l’applicazione della procedura di conciliazione, invitandolo a comunicare, entro un determinato limite di tempo, se intende accettare o meno di partecipare alla procedura di conciliazione. Se l’interessato rifiuta di partecipare, i conciliatori possono decidere, eventualmente a maggioranza, di sospendere la procedura di conciliazione qualora ritengano la partecipazione dell’interessato necessaria per la composizione della controversia. Essi notificano tale decisione alla Commissione, motivandola.
2. I provvedimenti adottati a norma del presente capitolo lasciano impregiudicati:
a) ogni altra azione cha la Commissione o uno Stato membro possano intraprendere in virtu’ degli articoli 169 o 170 del trattato o in conformita’ del capitolo 3 della presente direttiva;
b) i diritti di chiunque si avvalga della procedura di conciliazione, dell’ente aggiudicatore o di qualsiasi altro soggetto.
Capitolo 5 – Disposizioni finali
Art. 12 – Attuazione
(articolo sostituito dalla Dir. CE 66/2007, art. 2, n. 6)
1. La Commissione puo’ chiedere agli Stati membri, in consultazione con il comitato, di fornire informazioni sul funzionamento delle procedure nazionali di ricorso.
2. Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione il testo di tutte le decisioni, con le relative motivazioni, adottate dai propri organi di ricorso conformemente all’articolo 2 quinquies, paragrafo 3.
Articolo 12
1. Anteriormente alla scadenza di un periodo di quattro anni dall’applicazione della presente direttiva, la Commissione, in consultazione con il comitato consultivo per gli appalti pubblici, riesamina le modalita’ di applicazione delle disposizioni della presente direttiva, in particolare l’utilizzazione delle norme europee, e propone, all’occorrenza, le modifiche che ritiene necessarie.
2. Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione, anteriormente al 1° marzo, informazioni sul funzionamento delle procedure nazionali di ricorso che si sono svolte nell’anno precedente. La Commissione determina, in consultazione con il comitato consultivo per gli appalti pubblici, la natura di dette informazioni.
3. Per quanto riguarda le questioni relative agli enti aggiudicatori le cui attivita’ sono definite all’articolo 2, paragrafo 2, lettera d) della direttiva 90/531/CEE, la Commissione si rivolge anche al comitato consultivo per gli appalti nel settore delle telecomunicazioni.
Articolo 12 – Attuazione
1. La Commissione puo’ chiedere agli Stati membri, in consultazione con il comitato, di fornire informazioni sul funzionamento delle procedure nazionali di ricorso.
2. Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione il testo di tutte le decisioni, con le relative motivazioni, adottate dai propri organi di ricorso conformemente all’articolo 2 quinquies, paragrafo 3.
Art. 12-bis – Riesame
(articolo inserito dalla Dir. CE 66/2007, art. 2, n. 6)
Entro il 20 dicembre 2012 la Commissione riesamina l’attuazione della presente direttiva e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla sua efficacia, in particolare per quanto riguarda le sanzioni alternative e i termini.
Articolo 13
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1993. Il Regno di Spagna prende le misure al piu’ tardi il 30 giugno 1995. La Repubblica ellenica e la Repubblica portoghese prendono le misure al piu’ tardi il 30 giugno 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalita’ di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri mettono in vigore le misure di cui al paragrafo 1 e alle stesse date di quelle previste nella direttiva 90/531/CEE.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 14
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Allegato unico (abrogato)
(allegato abrogato dalla Dir. CE 66/2007, art. 2, n. 7)
Allegato unico – Autorita’ nazionali cui possono essere indirizzate le domande di applicazione della procedura di conciliazione di cui all’articolo 9
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Italia: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Politiche comunitarie
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