Direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi
Non piu’ in vigore
Scheda del provvedimento
Pubblicazione: GU L 209 del 24.7.1992.
Entrata in vigore: dal 13.8.1992 (20° giorno dalla pubblicazione).
Variazioni: modificata con:
- Direttiva 2001/78/CE, come rettificata con avviso di rettifica in GU L 214 del 9.8.2002 (modifica gli All. III e IV)
- Direttiva 97/52/CE (modifica gli artt. 7, 12-13, 18-19, 23, 39, e l’All. III, ed aggiunge l’art. 38-bis)
- Direttiva 93/36/CEE (modifica l’art. 42).
Oltre che con: a) Atto di adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia del 1994, adattato dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio del 1995; b) Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca del 2003.
Rettifiche: avviso di rettifica in GU L 214 del 9.8.2002, che modifica la direttiva 2001/78/CEE (rettifica gli All. III e IV).
Declaratorie di illegittimita’: –
Riferimenti: prima direttiva in materia di appalti di servizi.
Attuazione: attuata in Italia con D.lgs. n. 157/1995 (legge sugli appalti pubblici di servizi).
Vigenza: abrogata dall’art. 82 Direttiva 2004/18/CE, e sostituita dalla medesima Direttiva 2004/18/CE (appalti nei settori ordinari).
Ultimo aggiornamento: 9.8.2002 (data di pubblicazione dell’avviso di rettifica del 9.8.2002).
INDICE
Titolo I – Disposizioni generali
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Titolo II – Applicazione di due serie di disposizioni
Articolo 8
Articolo 9
Articolo 10
Titolo III – Scelta delle procedure d’aggiudicazione e norme relative ai concorsi di progettazione
Articolo 11
Articolo 12
Articolo 13
Titolo IV – Norme comuni in campo tecnico
Titolo V – Norme comuni di pubblicita’
Articolo 15
Articolo 16
Articolo 17
Articolo 18
Articolo 19
Articolo 20
Articolo 21
Articolo 22
Titolo VI
Capitolo 1 – Norme comuni di partecipazione
Articolo 23
Articolo 24
Articolo 25
Articolo 26
Articolo 27
Articolo 28
Capitolo 2 – Criteri di selezione qualitativa
Articolo 29
Articolo 30
Articolo 31
Articolo 32
Articolo 33
Articolo 34
Articolo 35
Capitolo 3 – Criteri di aggiudicazione per gli appalti
Titolo VII – Disposizioni finali
Articolo 38
Articolo 39
Articolo 40
Articolo 41
Articolo 42
Articolo 43
Articolo 44
Articolo 45
Allegati
Allegato I A – Servizi a norma dell’articolo 8
Allegato I B – Servizi a norma dell’articolo 9
Allegato II – Definizione di alcune specifiche tecniche
Allegato III – Modelli di bandi di gara e avvisi d’appalto di servizi
Allegato IV – Modelli di bandi di concorso di progettazione e risultati
Preambolo e considerando
Il Consiglio delle Comunita’ europee,
visto il trattato che istituisce la Comunita’ economica europea, in particolare l’articolo 57, paragrafo 2, ultima frase, e l’articolo 66,
vista la proposta della Commissione,
in cooperazione con il Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che il Consiglio europeo ha constatato l’esigenza di completare la realizzazione del mercato interno;
considerando che occorre adottare le misure destinate all’instaurazione progressiva del mercato interno entro il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale e’ assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;
considerando che questi obiettivi richiedono il coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi;
considerando che il Libro bianco sul completamento del mercato interno contiene un programma d’azione ed un calendario per l’apertura dei mercati degli appalti pubblici, ivi compresi quelli di servizi, nella misura in cui ad essi non siano gia’ applicabili la direttiva 71/305/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti dei lavori pubblici, e la direttiva 77/62/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture;
considerando che la presente direttiva va applicata da tutte le amministrazioni aggiudicatrici ai sensi della direttiva 71/305/CEE;
considerando che e’ necessario evitare intralci alla libera circolazione dei servizi; che pertanto i prestatori di servizi possono essere sia persone fisiche sia persone giuridiche; che la presente direttiva non pregiudica l’applicazione, a livello nazionale, delle norme relative alle condizioni di esercizio di un’attivita’ o di una professione purche’ esse siano compatibili con il diritto comunitario;
considerando che per l’applicazione delle norme procedurali ed ai fini della sorveglianza, il metodo migliore per definire il settore dei servizi e’ quello di suddividere tali servizi in categorie corrispondenti a talune voci di una nomenclatura comune; che gli allegati I A e I B della presente direttiva si riferiscono alla nomenclatura CPC (classificazione comune dei prodotti) delle Nazioni Unite; che questa nomenclatura puo’ essere sostituita in futuro da una nomenclatura comunitaria; che e’ necessario prevedere la, possibilita’ di adattare in conseguenza la nomenclatura CPC negli allegati I A e I B;
considerando che la prestazione di servizi e’ disciplinata dalla presente direttiva soltanto quando si fondi su contratti d’appalto; che la prestazione di servizi su altra base, quali leggi o regolamenti ovvero contratti di lavoro, esula dal campo d’applicazione della presente direttiva;
considerando che, a norma dell’articolo 130 F del trattato, l’incoraggiamento della ricerca e dello sviluppo costituisce uno dei mezzi per potenziare le basi scientifiche e tecnologiche dell’industria europea e che l’apertura degli appalti pubblici favorira’ la realizzazione di questo obiettivo; che il cofinanziamento dei programmi di ricerca non dovrebbe rientrare nella presente direttiva; che dalla presente direttiva non sono coperti i contratti per servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente all’amministrazione perche’ li usi nell’esercizio della propria attivita’, purche’ la prestazione dei servizi sia interamente retribuita da tale amministrazione;
considerando che i contratti aventi ad oggetto l’acquisizione o l’affitto di beni immobiliari, o diritti su tali beni, presentano caratteristiche particolari che rendono inappropriata l’applicazione delle norme sugli appalti;
considerando che l’aggiudicazione di contratti relativi a determinati servizi audiovisivi nel settore delle trasmissioni radiotelevisive e’ retta da considerazioni che rendono inappropriata l’applicazione delle norme sugli appalti;
considerando che i servizi d’arbitrato e di conciliazione sono di norma prestati da enti od individui all’uopo scelti o designati secondo modalita’ che non possono essere disciplinate da norme sugli appalti;
considerando che i servizi finanziari contemplati dalla presente direttiva non comprendono gli strumenti in materia di politica monetaria, tassi di cambio, debito pubblico, gestione delle riserve e di altre politiche che comportino operazioni su titoli o altri strumenti finanziari; che di conseguenza i contratti relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari non sono contemplati dalla presente direttiva; che sono esclusi anche i servizi forniti da banche centrali;
considerando che e’ opportuno applicare nel campo dei servizi le stesse deroghe previste dalle direttive 71/305/CEE e 77/62/CEE in relazione alla sicurezza dello Stato o alla segretezza nonche’ alla priorita’ di altre regole sugli appalti, come quelle derivanti da accordi internazionali, dalla presenza di truppe di stanza o dalle norme di organizzazioni internazionali;
considerando che la presente direttiva non pregiudica, in particolare, l’applicazione degli articoli 55, 56 e 66 del trattato;
considerando che gli appalti pubblici di servizi, segnatamente nel settore dei servizi di gestione di proprieta’, possono in certi casi includere lavori; che dalla direttiva 71/305/CEE risulta che un appalto puo’ essere considerato appalto pubblico di lavori soltanto se il suo oggetto consiste nel realizzare un’opera; che tali lavori non possono giustificare la classificazione dell’appalto come appalto pubblico di lavori nella misura in cui sono accessori e non costituiscono l’oggetto dell’appalto;
considerando che la presente direttiva deve lasciare impregiudicate le norme sui contratti d’appalto di servizi contenute nella direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativa alle procedure di appalto degli enti erogatori d’acqua e d’energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonche’ degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni;
considerando che in determinate circostanze i contratti comportanti un’unica fonte di approvvigionamento designata possono venir esentati in tutto od in parte dall’applicazione della presente direttiva;
considerando che nell’intento di evitare formalita’ superflue la presente direttiva non deve applicarsi agli appalti di valore inferiore a una determinata soglia; che detta soglia puo’ in linea di massima coincidere con quella fissata per gli appalti pubblici di forniture; che le modalita’ riguardanti il calcolo del valore del contratto, la pubblicazione ed il metodo di adeguamento delle soglie devono essere identiche a quelle previste dalle altre direttive della Comunita’ in materia di appalti;
considerando che per eliminare pratiche che restringono la concorrenza in generale e limitano, in particolare, la partecipazione di cittadini di altri Stati membri agli appalti, occorre migliorare l’accesso dei fornitori di servizi alle procedure di aggiudicazione;
considerando che per un periodo transitorio la piena applicazione della presente direttiva deve limitarsi ai contratti riguardanti servizi per i quali le disposizioni della direttiva stessa consentiranno di realizzare appieno il potenziale d’accrescimento del commercio transfrontaliero; che i contratti relativi a servizi d’altro genere vanno sottoposti ad osservazione per un determinato periodo di tempo prima di decidere una piena applicazione della direttiva; che occorre definire il sistema per tale osservazione; che questo dovrebbe al tempo stesso consentire agli interessati di scambiarsi le informazioni pertinenti;
considerando che le regole sull’aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi devono essere quanto piu’ simili possibile a quelle relative agli appalti pubblici di forniture e agli appalti di lavori pubblici;
considerando che possono essere appropriate le norme sugli appalti pubblici contenute nelle direttive 71/305/CEE e 77/62/CEE, con gli adeguamenti necessari per tener conto di aspetti specifici dell’appalto di servizi, come quelli riguardanti la scelta della procedura negoziata, i concorsi di progettazione, le varianti, lo status giuridico nel cui ambito operano i prestatori di servizio, il fatto di riservare a determinate professioni certe attivita’, nonche’ la registrazione e la garanzia della qualita’;
considerando che va ammesso il ricorso alla procedura negoziata previa pubblicazione di un avviso, quando il servizio da prestare non possa venir specificato con sufficiente precisione, particolarmente nel settore dei servizi di natura intellettuale, e non sia dunque possibile procedere all’aggiudicazione dell’appalto mediante selezione dell’offerta migliore in conformita’ delle norme che regolano la procedura aperta o la procedura ristretta;
considerando che le pertinenti norme della Comunita’ sul reciproco riconoscimento di diplomi, certificati e altri documenti atti a comprovare una qualifica formale si applicano ai casi in cui si esiga la prova del possesso di una particolare qualifica per partecipare ad una procedura d’appalto o ad un concorso di progettazione;
considerando che gli scopi della presente direttiva non richiedono attualmente modifiche a livello nazionale relative alla concorrenza in fatto di prezzi tra prestatori di determinati servizi;
considerando che e’ opportuno riesaminare i risultati della presente direttiva al piu’ tardi entro tre anni dalla data fissata per il recepimento delle norme sugli appalti nel diritto nazionale; che, in particolare, tale riesame dovra’ includere la possibilita’ di rendere la direttiva pienamente applicabile ad una gamma piu’ ampia di appalti di servizi,
ha adottato la presente direttiva:
Titolo I – Disposizioni generali
Articolo 1
Ai fini della presente direttiva s’intendono per:
a) “appalti pubblici di servizi”, i contratti a titolo oneroso stipulati in forma scritta tra un prestatore di servizi ed un’amministrazione aggiudicatrice, ad esclusione:
i) degli appalti pubblici di forniture ai sensi dell’articolo 1, lettera a) della direttiva 77/62/CEE e degli appalti di lavori pubblici ai sensi dell’articolo 1, lettera a) della direttiva 71/305/CEE;
ii) degli appalti pubblici che vengono aggiudicati nei settori menzionati agli articoli 2, 7, 8, 9 della direttiva 90/531/CEE e degli appalti che ottemperano alle condizioni dell’articolo 6, paragrafo 2 della stessa direttiva;
iii) dei contratti aventi per oggetto l’acquisizione o la locazione, qualunque siano le relative modalita’ finanziarie, di terreni, edifici esistenti o altri immobili, o riguardanti comunque diritti inerenti a tali beni immobiliari;
tuttavia, i contratti di servizi finanziari conclusi parallelamente, preventivamente o successivamente al contratto di acquisizione o di affitto, qualunque ne sia la forma, rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva;
iv) dei contratti aventi per oggetto l’acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte delle emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione;
v) dei contratti aventi per oggetto servizi di telefonia, telex, radiotelefonia, radioavviso e radiotelecomunicazioni via satellite;
v) dei contratti aventi per oggetto servizi d’arbitrato – di conciliazione;
vii) dei contratti per servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, nonche’ dei contratti per i servizi forniti da banche centrali;
viii) degli appalti di lavori;
ix) dei contratti per servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono all’amministrazione aggiudicatrice, perche’ li usi nell’esercizio della sua attivita’, purche’ la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione;
b) “amministrazioni aggiudicatrici”, lo Stato, gli enti locali, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni costituite da detti enti od organismi di diritto pubblico.
Per “organismo di diritto pubblico” si intende qualsiasi organismo:
– istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, e
– avente personalita’ giuridica, e
– la cui attivita’ e’ finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti locali o da organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione e’ soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza e’ costituito da membri piu’ della meta’ dei quali e’ designata dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico.
Gli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico che ottemperano ai criteri di cui al secondo comma del presente punto figurano nell’allegato I della direttiva 71/305/CEE. Tali elenchi sono il piu’ possibile completi e possono essere riveduti secondo la procedura prevista all’articolo 30 ter di detta direttiva 71/305/CEE;
c) “prestatori di servizi” le persone fisiche o giuridiche, inclusi gli enti pubblici che forniscono servizi. Viene chiamato “offerente” il prestatore di servizi che presenti un’offerta e “candidato” chi solleciti un invito a partecipare ad una procedura ristretta o negoziata;
d) “procedure aperte” le procedure nazionali nell’ambito delle quali tutti i prestatori di servizi interessati possono presentare offerte;
e) “procedure ristrette” le procedure nazionali nell’ambito delle quali possono presentare offerte soltanto i prestatori di servizi invitati dall’amministrazione;
f) “procedure negoziate” le procedure nazionali nell’ambito delle quali le amministrazioni consultano i prestatori di servizi di loro scelta e negoziano i termini del contratto con uno o piu’ di essi;
g) “concorsi di progettazione” le procedure nazionali intese a fornire all’amministrazione aggiudicatrice, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell’urbanistica, dell’architettura e dell’ingegneria civile, nonche’ in quello dell’elaborazione dei dati, un piano od un progetto, selezionati da una commissione giudicatrice in base ad una gara con o senza assegnazione di premi.
Articolo 2
Se un appalto pubblico ha per oggetto sia dei prodotti di cui alla direttiva 77/62/CEE che dei servizi di cui agli allegati IA e IB della presente direttiva, esso rientra nel campo d’applicazione della presente direttiva qualora il valore dei servizi in questione superi quello dei prodotti previsti dal contratto.
Articolo 3
1. Per aggiudicare appalti di servizi pubblici e per espletare concorsi di progettazione, le amministrazioni applicano procedure adattate alle disposizioni della presente direttiva.
2. Le amministrazioni assicurano la parita’ di trattamento tra i prestatori di servizi.
3. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinche’ le amministrazioni rispettino o facciano rispettare le disposizioni della presente direttiva qualora sovvenzionino direttamente in misura superiore al 50 % un appalto di servizi aggiudicato da altro ente in relazione a un appalto di lavori ai sensi dell’articolo 1 bis, paragrafo 2 della direttiva 71/305/CEE.
Articolo 4
1. La presente direttiva si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati dalla amministrazioni nel settore della difesa, ad eccezione degli appalti soggetti all’articolo 223 del trattato.
2. La presente direttiva non si applica ai servizi che vengano dichiarati segreti o la cui prestazione debba essere accompagnata da misure speciali di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari od amministrative vigenti nello Stato membro di cui trattasi, ne’ quando lo esiga la tutela d’essenziali interessi di sicurezza di tale Stato.
Articolo 5
La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici disciplinati da norme procedurali differenti ed aggiudicati:
a) in base ad un accordo internazionale concluso tra uno Stato membro ed uno o piu’ paesi terzi e concernente servizi destinati alla realizzazione od allo sfruttamento in comune di un progetto da parte degli Stati firmatari; ogni accordo di tal genere e’ comunicato alla Commissione, che puo’ consultare il Comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito dalla decisione 71/306/CEE;
b) ad imprese di uno Stato membro o di un paese terzo in base ad un accordo internazionale sulla presenza di truppe di stanza;
c) in base alla particolare procedura di un’organizzazione internazionale.
Articolo 6
La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati ad un ente che sia esso stesso un’amministrazione ai sensi dell’articolo 1, lettera b), in base a un diritto esclusivo di cui beneficia in virtu’ delle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative pubblicate, purche’ tali disposizioni siano compatibili con il trattato.
Articolo 7
[Elenco aggiornamenti: 1) Direttiva 97/52/CE]
1.
a) La presente direttiva si applica:
– agli appalti pubblici di servizi di cui all’articolo 3, paragrafo 3, agli appalti pubblici di servizi di cui siano oggetto i servizi indicati all’allegato I B, ai servizi della categoria 8 dell’allegato I A e ai servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell’allegato I A, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, attribuiti dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 1, lettera b), il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) sia pari o superiore a 200 000 ECU;
– agli appalti pubblici di servizi di cui siano oggetto i servizi indicati all’allegato I A, tranne i servizi della categoria 8 e i servizi di telecomunicazioni della categoria 5, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526,
i) attribuiti dalle amministrazioni aggiudicatrici indicate nell’allegato I della direttiva 93/36/CEE, il cui valore stimato al netto dell’IVA sia pari o superiore al controvalore in ecu di 130 000 diritti speciali di prelievo (DSP);
ii) attribuiti dalle amministrazioni aggiudicatrici indicate nell’articolo 1, lettera b) e diverse da quelle menzionate nell’allegato I della direttiva 93/36/CEE, il cui valore stimato al netto dell’IVA sia pari o superiore al controvalore in ecu di 200 000 DSP.
b) Il controvalore in ecu e nelle varie monete nazionali delle soglie fissate alla lettera a) e’ di norma riveduto ogni due anni con effetto al 1° gennaio 1996. Il calcolo di tale controvalore e’ basato sulla media dei valori giornalieri dell’ecu espresso in DSP e delle monete nazionali espresse in ecu, per un periodo di ventiquattro mesi che si conclude l’ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che ha effetto al 1° gennaio.
Il metodo di calcolo previsto al primo comma e’ riesaminato, su proposta della Commissione, dal comitato consultivo per gli appalti pubblici, in linea di massima due anni dopo la sua prima applicazione.
c) Le soglie di cui alla lettera a) e il loro controvalore in ecu e nelle varie monete nazionali sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee all’inizio del mese di novembre successivo alla revisione di cui alla lettera b), primo comma.
(paragrafo modificato dalla Direttiva 97/52/CE [art. 1, n. 1])
2. Ai fini del calcolo dell’importo stimato dell’appalto, l’amministrazione aggiudicatrice si basa sulla retribuzione complessiva del prestatore di servizi, tenendo conto delle disposizioni di cui ai paragrafi da 3 a 7.
(paragrafo modificato dalla Direttiva 97/52/CE [art. 1, n. 1])
3. La scelta del metodo di valutazione non deve essere compiuta allo scopo di eludere l’applicazione della presente direttiva; nessun insieme di servizi da appaltare puo’ venir scisso allo scopo di sottrarlo all’applicazione del presente articolo.
4. In sede di valutazione dell’importo stimato dell’appalto per i tipi di servizi sottoelencati, occorre tener conto, se del caso:
– nel caso di servizi assicurativi, del premio da pagare;
– nel caso di servizi bancari e altri servizi finanziari, di onorari, commissioni e interessi nonche’ di altri tipi di rimunerazione;
– nel caso di contratti che comprendono la progettazione, dell’onorario o della commissione da pagare.
Nei casi in cui tali servizi siano ripartiti in piu’ lotti, ciascuno dei quali forma oggetto di un appalto, si deve tener conto del valore di ciascun lotto per calcolare l’importo di cui sopra.
Se il valore dei lotti e’ pari o superiore a questo importo, le disposizioni della presente direttiva si applicano a tutti i lotti. Le amministrazioni possono derogare alle disposizioni del paragrafo 1 per i lotti il cui valore stimato al netto dell’IVA sia inferiore a 80000 ecu, purche’ il valore stimato complessivo dei lotti cosi’ esentati non venga a superare il 20 % del valore complessivo stimato di tutti i lotti.
5. Nel caso di appalti che non fissino un prezzo complessivo la base per il calcolo dell’importo stimato dell’appalto e’:
– se trattasi di appalto di durata determinata, ove questa sia pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo dell’appalto per l’intera durata;
– se trattasi di appalto di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per 48.
6. Nel caso di appalti che presentino un carattere di regolarita’ o siano destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, il valore dell’appalto puo’ stabilirsi in base:
– al valore reale complessivo di appalti analoghi relativi alla stessa categoria di servizi conclusi nel corso dei dodici mesi o dell’esercizio finanziario precedente, rettificato tenendo conto, se possibile, dei cambiamenti in termini di quantita’ o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale, ovvero
– al costo stimato complessivo per i dodici mesi successivi alla prima prestazione del servizio o per tutta la durata dell’appalto quando questa sia superiore ai dodici mesi.
7. Nei casi in cui l’appalto proposto preveda espressamente diversi elementi opzionali, la base per il calcolo del valore del contratto e’ data dal suo massimo valore complessivo possibile, comprendente gli elementi opzionali.
8. –
(paragrafo abrogato dalla Direttiva 97/52/CE [art. 1, n. 1])
Testi storici
Testo iniziale
1. La presente direttiva si applica agli appalti pubblici di servizi il cui importo stimato al netto dell’IVA sia pari o superiore a 200000 ecu.
2. … paragrafi da 3 a 8.
…
8. Il controvalore delle soglie in moneta nazionale e’ rivisto ogni due anni a partire dal 1° gennaio 1994. Il calcolo di tale controvalore e’ basato sulla media del valore quotidiano delle monete in questione, espressa in ecu, nei 24 mesi che terminano l’ultimo giorno del mese di agosto che precede la revisione avente effetto dal 1° gennaio. Tale controvalore e’ pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee all’inizio del mese di novembre.
Il metodo di calcolo di cui al comma precedente sara’ esaminato, in seno al comitato consultivo per gli appalti pubblici e su iniziativa della Commissione, in via di principio due anni dopo la loro prima applicazione.
A seguito della Direttiva 97/52/CE [art. 1, n. 1]
1. La presente direttiva si applica agli appalti pubblici di servizi il cui importo stimato al netto dell’IVA sia pari o superiore a 200000 ecu.
1. a) La presente direttiva si applica:
– agli appalti pubblici di servizi di cui all’articolo 3, paragrafo 3, agli appalti pubblici di servizi di cui siano oggetto i servizi indicati all’allegato I B, ai servizi della categoria 8 dell’allegato I A e ai servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell’allegato I A, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, attribuiti dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 1, lettera b), il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) sia pari o superiore a 200 000 ECU;
– agli appalti pubblici di servizi di cui siano oggetto i servizi indicati all’allegato I A, tranne i servizi della categoria 8 e i servizi di telecomunicazioni della categoria 5, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526,
i) attribuiti dalle amministrazioni aggiudicatrici indicate nell’allegato I della direttiva 93/36/CEE, il cui valore stimato al netto dell’IVA sia pari o superiore al controvalore in ecu di 130 000 diritti speciali di prelievo (DSP);
ii) attribuiti dalle amministrazioni aggiudicatrici indicate nell’articolo 1, lettera b) e diverse da quelle menzionate nell’allegato I della direttiva 93/36/CEE, il cui valore stimato al netto dell’IVA sia pari o superiore al controvalore in ecu di 200 000 DSP.
b) Il controvalore in ecu e nelle varie monete nazionali delle soglie fissate alla lettera a) e’ di norma riveduto ogni due anni con effetto al 1° gennaio 1996. Il calcolo di tale controvalore e’ basato sulla media dei valori giornalieri dell’ecu espresso in DSP e delle monete nazionali espresse in ecu, per un periodo di ventiquattro mesi che si conclude l’ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che ha effetto al 1° gennaio.
Il metodo di calcolo previsto al primo comma e’ riesaminato, su proposta della Commissione, dal comitato consultivo per gli appalti pubblici, in linea di massima due anni dopo la sua prima applicazione.
c) Le soglie di cui alla lettera a) e il loro controvalore in ecu e nelle varie monete nazionali sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee all’inizio del mese di novembre successivo alla revisione di cui alla lettera b), primo comma.
2. … paragrafi da 3 a 7 8.
…
8. Il controvalore delle soglie in moneta nazionale e’ rivisto ogni due anni a partire dal 1° gennaio 1994. Il calcolo di tale controvalore e’ basato sulla media del valore quotidiano delle monete in questione, espressa in ecu, nei 24 mesi che terminano l’ultimo giorno del mese di agosto che precede la revisione avente effetto dal 1° gennaio. Tale controvalore e’ pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee all’inizio del mese di novembre.
Il metodo di calcolo di cui al comma precedente sara’ esaminato, in seno al comitato consultivo per gli appalti pubblici e su iniziativa della Commissione, in via di principio due anni dopo la loro prima applicazione.
Titolo II – Applicazione di due serie di disposizioni
Articolo 8
Gli appalti aventi per oggetto servizi elencati nell’allegato I A vengono aggiudicati conformemente alle disposizioni dei titoli da III a VI.
Articolo 9
Gli appalti aventi per oggetto servizi elencati nell’allegato IB vengono aggiudicati conformemente agli articoli 14 e 16.
Articolo 10
Gli appalti aventi per oggetto contemporaneamente servizi elencati nell’allegato I A e servizi figuranti nell’allegato I B vengono aggiudicati conformemente alle disposizioni dei titoli da III a VI qualora il valore dei servizi elencati nell’allegato I A risulti superiore al valore dei servizi elencati nell’allegato I B. In caso contrario l’appalto viene aggiudicato conformemente agli articoli 14 e 16.
Titolo III – Scelta delle procedure d’aggiudicazione e norme relative ai concorsi di progettazione
Articolo 11
1. Nell’aggiudicare gli appalti pubblici di servizi le amministrazioni applicano le procedure definite nell’articolo 1, lettere d), e) e f) adattate ai fini della presente direttiva.
2. Le amministrazioni possono aggiudicare gli appalti pubblici di servizi mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, nei seguenti casi:
a) qualora si abbiano offerte irregolari in risposta all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, ovvero offerte che risultino inammissibili a norma di disposizioni nazionali compatibili con quanto disposto dagli articoli da 23 a 28, purche’ le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate. In tali casi l’amministrazione non e’ tenuta a pubblicare un bando di gara qualora includa nella procedura negoziata tutti gli offerenti che soddisfano i criteri di cui agli articoli da 29 a 35 e che, in occasione della precedente procedura aperta o ristretta, hanno presentato offerte conformi alle esigenze formali della procedura d’appalto;
b) in casi eccezionali, quando la natura dei servizi od i rischi ad essi connessi non consentano la fissazione preliminare e globale di un prezzo;
c) quando la natura dei servizi da appaltare, in particolare nel caso di servizi di natura intellettuale e di quelli rientranti nella categoria 6 dell’allegato I A, renda impossibile stabilire specifiche d’appalto con sufficiente precisione perche’ l’appalto possa essere aggiudicato selezionando l’offerta migliore in base alle norme della procedura aperta o ristretta.
3. Le amministrazioni possono aggiudicare appalti pubblici di servizi mediante procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara nei casi seguenti:
a) qualora non vi siano offerte o non vi siano offerte appropriate in risposta all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, purche’ le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate e purche’ sia trasmessa una relazione alla Commissione su sua richiesta;
b) qualora, a causa di motivi di natura tecnica od artistica ovvero per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l’esecuzione dei servizi possa venir affidata unicamente ad un particolare prestatore di servizi;
c) qualora l’appalto in questione risulti da un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili nella fattispecie, venire aggiudicato ad uno dei vincitori del concorso. In quest’ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati;
d) nella misura strettamente necessaria, qualora per l’estrema urgenza, determinata da avvenimenti imprevedibili per l’amministrazione, non possano essere osservati i termini per la procedura aperta, ristretta o negoziata, di cui agli articoli da 17 a 20. Le circostanze addotte per giustificare tale estrema urgenza non devono in nessun caso essere imputabili alle amministrazioni;
e) per i servizi complementari non compresi nel progetto inizialmente preso in considerazione ne’ nell’appalto inizialmente aggiudicato, ma che, a causa di circostanze impreviste, siano diventati necessari per la prestazione del servizio oggetto del progetto o dell’appalto, purche’ siano aggiudicati al prestatore di servizi che fornisce questo servizio, nei casi in cui:
– tali servizi complementari non possano venire separati sotto il profilo tecnico od economico dall’appalto principale senza recare gravi inconvenienti all’amministrazione, ovvero
– tali servizi, pur essendo separabili dall’esecuzione dell’appalto iniziale, siano strettamente necessari per il suo perfezionamento.
Il valore complessivo stimato degli appalti aggiudicati per servizi complementari non puo’ tuttavia superare il 50 % dell’importo relativo all’appalto principale;
f) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi gia’ affidati allo stesso prestatore di servizi in forza di un precedente appalto aggiudicato dalla stessa amministrazione, purche’ tali servizi siano conformi ad un progetto di base per il quale sia stato aggiudicato un primo appalto conformemente alle procedure di cui al paragrafo 4. La possibilita’ del ricorso alla procedura negoziata deve essere indicata in occasione del primo appalto ed il costo complessivo stimato per i servizi successivi e’ preso in considerazione dalle amministrazioni per l’applicazione dell’articolo 7. Questa procedura puo’ essere applicata soltanto durante i tre anni susseguenti la conclusione dell’appalto iniziale.
4. In tutti gli altri casi le amministrazioni aggiudicano gli appalti pubblici di servizi con procedura aperta ovvero con procedura ristretta.
Articolo 12
[Elenco aggiornamenti: 1) Direttiva 97/52/CE]
1. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento di una domanda scritta, l’amministrazione aggiudicatrice comunica ad ogni candidato od offerente respinto i motivi del rigetto della sua candidatura o offerta e comunica ad ogni offerente che abbia fatto un’offerta selezionabile le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta selezionata e il nome dell’offerente cui e’ stato aggiudicato l’appalto.
Tuttavia, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere che alcune delle informazioni relative all’aggiudicazione dell’appalto di cui al primo comma non siano comunicate, qualora la loro diffusione ostacoli l’applicazione della legge, o sia contraria al pubblico interesse, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di imprese, pubbliche o private, ovvero possa compromettere la concorrenza leale tra i prestatori di servizi.
(paragrafo, I e II comma, modificato dalla Direttiva 97/52/CE [art. 1, n. 2])
2. Le amministrazioni aggiudicatrici informano quanto prima, per iscritto qualora ricevano una richiesta in tal senso, i candidati e gli offerenti delle decisioni prese riguardo all’aggiudicazione dell’appalto, compresi i motivi per i quali hanno deciso di rinunciare ad aggiudicare un appalto per il quale e’ stata indetta una gara o di riavviare la procedura. Esse informano altresi’ l’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita’ europee di tali decisioni
(paragrafo modificato dalla Direttiva 97/52/CE [art. 1, n. 2])
3. Per ogni appalto aggiudicato l’amministrazione redige un verbale scritto contenente almeno le seguenti informazioni:
– il nome e l’indirizzo dell’amministrazione stessa, l’oggetto e il valore dell’appalto;
– i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione ed i motivi della sua scelta;
– i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi ed i motivi del rigetto;
– il nome dell’aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonche’, se e’ nota, l’eventuale parte dell’appalto che l’aggiudicatario intenda subappaltare a terzi;
– nel caso di procedure negoziate le circostanze di cui all’articolo 11 che giustificano il ricorso a tali procedure.
Il verbale o i suoi punti principali sono comunicati alla Commissione, a sua richiesta.
Testi storici
Testo iniziale
1. Entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della domanda, l’amministrazione comunica ad ogni candidato od offerente respinto, che lo richieda per iscritto, i motivi del rigetto della sua offerta o candidatura, nonche’, se trattasi di offerte, il nome dell’offerente cui e’ stato aggiudicato l’appalto.
2. L’amministrazione comunica ai candidati o offerenti che lo richiedano per iscritto i motivi per cui ha deciso di rinunciare all’aggiudicazione di un appalto oggetto di una gara ovvero di avviare una nuova procedura. Essa comunica tale decisione anche all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita’ europee.
…
A seguito della Direttiva 97/52/CE [art. 1, n. 2]
1. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento di una domanda scritta, l’amministrazione aggiudicatrice comunica ad ogni candidato od offerente respinto i motivi del rigetto della sua candidatura o offerta nonche’, se trattasi di offerte, il nome dell’offerente cui e’ stato aggiudicato l’appalto e comunica ad ogni offerente che abbia fatto un’offerta selezionabile le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta selezionata e il nome dell’offerente cui e’ stato aggiudicato l’appalto.
Tuttavia, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere che alcune delle informazioni relative all’aggiudicazione dell’appalto di cui al primo comma non siano comunicate, qualora la loro diffusione ostacoli l’applicazione della legge, o sia contraria al pubblico interesse, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di imprese, pubbliche o private, ovvero possa compromettere la concorrenza leale tra i prestatori di servizi.
2. L’amministrazione comunica ai candidati o offerenti che lo richiedano per iscritto i motivi per cui ha deciso di rinunciare all’aggiudicazione di un appalto oggetto di una gara ovvero di avviare una nuova procedura. Essa comunica tale decisione anche all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita’ europee. Le amministrazioni aggiudicatrici informano quanto prima, per iscritto qualora ricevano una richiesta in tal senso, i candidati e gli offerenti delle decisioni prese riguardo all’aggiudicazione dell’appalto, compresi i motivi per i quali hanno deciso di rinunciare ad aggiudicare un appalto per il quale e’ stata indetta una gara o di riavviare la procedura. Esse informano altresi’ l’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita’ europee di tali decisioni.
…
Articolo 13
[Elenco aggiornamenti: 1) Direttiva 97/52/CE]
1. Il presente articolo si applica ai concorsi organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti di servizi il cui valore stimato al netto dell’IVA sia pari o superiore:
– alla soglia fissata all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, per i servizi di cui all’allegato I B, i servizi della categoria 8 dell’allegato I A e i servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell’allegato I A, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, attribuiti dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 1, lettera b);
– alla soglia fissata all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, punto i), per i servizi di cui all’allegato I A, tranne i servizi della categoria 8 e i servizi di telecomunicazioni della categoria 5, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, attribuiti dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’allegato I della direttiva 93/36/CEE;
– alla soglia fissata all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, punto ii), per i servizi di cui all’allegato I A, tranne i servizi della categoria 8 e i servizi di telecomunicazioni della categoria 5, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, attribuiti dalle amministrazioni aggiudicatrici indicate all’articolo 1, lettera b) diverse da quelle menzionate all’allegato I della direttiva 93/36/CEE.
(paragrafo modificato dalla Direttiva 97/52/CE [art. 1, n. 3])
2. Il presente articolo si applica a tutti i concorsi qualora l’importo complessivo dei premi di partecipazione ai concorsi e dei versamenti a favore dei partecipanti sia pari o superiore:
– alla soglia fissata all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, per i servizi di cui all’allegato I B, i servizi della categoria 8 dell’allegato I A e i servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell’allegato I A, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, attribuiti dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 1, lettera b);
– alla soglia fissata all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, punto i), per i servizi di cui all’allegato I A, tranne i servizi della categoria 8 e i servizi di telecomunicazioni della categoria 5, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, attribuiti dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’allegato I della direttiva 93/36/CEE;
– alla soglia fissata all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, punto ii), per i servizi di cui all’allegato I A, tranne i servizi della categoria 8 e i servizi di telecomunicazioni della categoria 5, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, attribuiti dalle amministrazioni aggiudicatrici indicate all’articolo 1, lettera b) diverse da quelle menzionate all’allegato I della direttiva 93/36/CEE.”
(paragrafo modificato dalla Direttiva 97/52/CE [art. 1, n. 3])
3. Le regole per organizzare i concorsi sono stabilite in conformita’ dei requisiti del presente articolo e sono messe a disposizione di quanti siano interessati a partecipare ai concorsi.
4. L’ammissione dei partecipanti ai concorsi di progettazione non puo’ essere limitata:
– al territorio di un solo Stato membro o ad una parte di esso;
– per il fatto che ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui si svolge il concorso i partecipanti debbono essere persone fisiche o persone giuridiche.
5. Se ai concorsi di progettazione partecipa un numero limitato di candidati, le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono criteri selettivi chiari e non discriminatori. Comunque, per quanto riguarda il numero di candidati invitati a partecipare ai concorsi di progettazione, si deve tener conto della necessita’ di garantire un’effettiva concorrenza.
6. La Commissione giudicatrice e’ composta unicamente da persone fisiche indipendenti dai partecipanti al concorso. Ogniqualvolta ai partecipanti ad un concorso sia richiesta una particolare qualificazione professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice deve egualmente possedere la stessa qualificazione o una equipollente.
La commissione giudicatrice e’ autonoma nelle sue decisioni e nei suoi pareri, che sono presi in base a progetti presentati in modo anonimo, e unicamente in base ai criteri specificati nel bando di concorso ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3.
3. Le regole per organizzare i concorsi sono stabilite in conformita’ dei requisiti del presente articolo e sono messe a disposizione di quanti siano interessati a partecipare ai concorsi.
4. L’ammissione dei partecipanti ai concorsi di progettazione non puo’ essere limitata:
– al territorio di un solo Stato membro o ad una parte di esso;
– per il fatto che ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui si svolge il concorso i partecipanti debbono essere persone fisiche o persone giuridiche.
5. Se ai concorsi di progettazione partecipa un numero limitato di candidati, le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono criteri selettivi chiari e non discriminatori. Comunque, per quanto riguarda il numero di candidati invitati a partecipare ai concorsi di progettazione, si deve tener conto della necessita’ di garantire un’effettiva concorrenza.
6. La Commissione giudicatrice e’ composta unicamente da persone fisiche indipendenti dai partecipanti al concorso. Ogniqualvolta ai partecipanti ad un concorso sia richiesta una particolare qualificazione professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice deve egualmente possedere la stessa qualificazione o una equipollente.
La commissione giudicatrice e’ autonoma nelle sue decisioni e nei suoi pareri, che sono presi in base a progetti presentati in modo anonimo, e unicamente in base ai criteri specificati nel bando di concorso ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3.
Testi storici
Testo iniziale
1. Il presente articolo si applica ai concorsi di progettazione contemplati in una procedura di aggiudicazione di appalti di servizi il cui valore stimato al netto dell’IVA sia pari o superiore al valore di cui all’articolo 7, paragrafo 1.
2. Inoltre il presente articolo si applica a tutti i concorsi di progettazione nei quali l’importo complessivo dei premi di partecipazione ai concorsi e dei versamenti a favore dei partecipanti non sia inferiore a 200000 ecu.
…
A seguito della Direttiva 97/52/CE [art. 1, n. 3]
1. Il presente articolo si applica ai concorsi di progettazione contemplati in una procedura di aggiudicazione di appalti di servizi il cui valore stimato al netto dell’IVA sia pari o superiore al valore di cui all’articolo 7, paragrafo 1. organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti di servizi il cui valore stimato al netto dell’IVA sia pari o superiore:
– alla soglia fissata all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, per i servizi di cui all’allegato I B, i servizi della categoria 8 dell’allegato I A e i servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell’allegato I A, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, attribuiti dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 1, lettera b);
– alla soglia fissata all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, punto i), per i servizi di cui all’allegato I A, tranne i servizi della categoria 8 e i servizi di telecomunicazioni della categoria 5, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, attribuiti dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’allegato I della direttiva 93/36/CEE;
– alla soglia fissata all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, punto ii), per i servizi di cui all’allegato I A, tranne i servizi della categoria 8 e i servizi di telecomunicazioni della categoria 5, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, attribuiti dalle amministrazioni aggiudicatrici indicate all’articolo 1, lettera b) diverse da quelle menzionate all’allegato I della direttiva 93/36/CEE.
2. Inoltre il presente articolo si applica a tutti i concorsi di progettazione nei quali l’importo complessivo dei premi di partecipazione ai concorsi e dei versamenti a favore dei partecipanti non sia inferiore a 200000 ecu. qualora l’importo complessivo dei premi di partecipazione ai concorsi e dei versamenti a favore dei partecipanti sia pari o superiore:
– alla soglia fissata all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, per i servizi di cui all’allegato I B, i servizi della categoria 8 dell’allegato I A e i servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell’allegato I A, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, attribuiti dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 1, lettera b);
– alla soglia fissata all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, punto i), per i servizi di cui all’allegato I A, tranne i servizi della categoria 8 e i servizi di telecomunicazioni della categoria 5, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, attribuiti dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’allegato I della direttiva 93/36/CEE;
– alla soglia fissata all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, punto ii), per i servizi di cui all’allegato I A, tranne i servizi della categoria 8 e i servizi di telecomunicazioni della categoria 5, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, attribuiti dalle amministrazioni aggiudicatrici indicate all’articolo 1, lettera b) diverse da quelle menzionate all’allegato I della direttiva 93/36/CEE.
…
Titolo IV – Norme comuni in campo tecnico
Articolo 14
1. Le specifiche tecniche di cui all’allegato II sono contenute nei documenti generali o nei documenti contrattuali relativi ad ogni contratto.
2. Fatte salve le norme tecniche nazionali obbligatorie, sempreche’ esse siano compatibili con il diritto comunitario, dette specifiche tecniche vengono definite dalle amministrazioni facendo riferimento a norme nazionali che recepiscano norme europee o a omologazioni tecniche europee oppure a specifiche tecniche comuni.
3. L’amministrazione puo’ derogare al paragrafo 2 qualora:
a) tali norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni non includano disposizioni volte all’accertamento della conformita’, ovvero non esistano mezzi tecnici per accertare in modo soddisfacente la conformita’ di un prodotto a tali norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni;
b) l’applicazione del paragrafo 2 pregiudichi l’applicazione della direttiva 86/361/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, concernente la prima fase del reciproco riconoscimento dell’omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, o della decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni, ovvero di altri atti comunitari in specifici settori relativi a servizi o a prodotti;
c) l’applicazione di tali norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni comporti l’impiego di prodotti o materiali incompatibili con le apparecchiature gia’ usate dall’amministrazione ovvero costi sproporzionati o difficolta’ tecniche sproporzionate, ma soltanto nell’ambito di una strategia chiaramente definita e stabilita per iscritto in vista del passaggio, entro un determinato periodo, a norme europee, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni;
d) il progetto in questione abbia natura realmente innovativa che renda inappropriato il ricorso a norme europee, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni gia’ esistenti.
4. Le amministrazioni che si avvalgono del paragrafo 3 specificano, ogniqualvolta cio’ sia possibile, i motivi nel bando di gara pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee oppure nei capitolati d’oneri, ed in ogni caso indicano i motivi nella propria documentazione interna e li comunicano, su richiesta, agli Stati membri ed alla Commissione.
5. In assenza di norme europee, di omologazioni tecniche europee o di specifiche tecniche comuni, le specifiche tecniche:
a) vengono definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali di cui sia riconosciuta la conformita’ ai requisiti essenziali enumerati nelle direttive comunitarie sull’armonizzazione tecnica, conformemente alle procedure stabilite in queste direttive ed in particolare alle procedure stabilite nella direttiva 89/106/CEE del Consiglio;
b) possono venir definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle opere, nonche’ di impiego dei materiali;
c) possono venir definite con riferimento ad altri documenti.
In tal caso deve essere fatto riferimento, in ordine di preferenza, a:
i) norme nazionali che recepiscano norme internazionali riconosciute dal paese cui appartiene l’amministrazione;
ii) altre norme nazionali e omologazioni tecniche nazionali del paese cui appartiene l’amministrazione;
iii) qualsiasi altra norma.
6. A meno che siano giustificate dall’oggetto dell’appalto, gli Stati membri vietano l’introduzione nelle clausole contrattuali di un determinato appalto di specifiche tecniche che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza ovvero ottenuti mediante un particolare procedimento e abbiano quindi l’effetto di favorire o escludere determinati prestatori di servizi. È in particolare vietata l’indicazione di marchi, brevetti o tipi ovvero l’indicazione di un’origine o di una produzione determinata. Tuttavia una data indicazione, accompagnata dalla menzione “o equivalente”, e’ autorizzata quando le amministrazioni aggiudicatrici non possano fornire una descrizione dell’oggetto dell’appalto mediante specifiche sufficientemente precise e comprensibili per tutti gli interessati.
Titolo V – Norme comuni di pubblicita’
Articolo 15
1. Mediante un avviso indicativo da pubblicarsi non appena possibile dopo l’inizio del loro esercizio finanziario le amministrazioni rendono noto il volume globale degli appalti previsti per ciascuna delle categorie di servizi elencate nell’allegato I A che esse intendono aggiudicare nei 12 mesi successivi qualora il loro valore complessivo stimato, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 7, risulti pari o superiore a 750000 ecu.
2. Le amministrazioni che intendono aggiudicare un appalto pubblico di servizi mediante procedura aperta, ristretta o, nei casi stabiliti nell’articolo 11, negoziata, rendono nota tale intenzione con un bando di gara.
3. Le amministrazioni che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale intenzione mediante un bando di concorso.
Articolo 16
1. Le amministrazioni che abbiano aggiudicato un appalto pubblico di servizi o espletato un concorso di progettazione inviano all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita’ europee un avviso in merito ai risultati della procedura d’aggiudicazione.
2. I bandi o avvisi sono pubblicati:
– per gli appalti pubblici di servizi elencati nell’allegato I A, conformemente agli articoli 17-20;
– per i concorsi di progettazione, conformemente all’articolo 17.
3. Nel caso degli appalti pubblici di servizi elencati nell’allegato I B, le amministrazioni indicano nel bando
o avviso se acconsentono o meno alla sua pubblicazione.
4. La Commissione stabilisce, secondo la procedura prevista dall’articolo 40, paragrafo 3, le norme riguardanti la redazione di relazioni regolari basate sui bandi o sugli avvisi menzionati al paragrafo 3, nonche’ la pubblicazione di tali relazioni.
5. Non sono tuttavia pubblicate le informazioni relative all’aggiudicazione di appalti la cui divulgazione impedisca l’applicazione della legge, o sia altrimenti contraria all’interesse pubblico, o pregiudichi i legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche o private oppure possa recar pregiudizio alla lealta’ della concorrenza tra prestatori di servizi.
Articolo 17
1. I bandi o avvisi vanno redatti conformemente ai modelli contenuti negli allegati III e IV e devono fornire le informazioni richieste in tali modelli. Nel richiedere informazioni sulle condizioni economiche e tecniche che esse esigono dai prestatori di servizi ai fini della selezione (punto 13 dell’allegato III B, punto 13 dell’allegato III C e punto 12 dell’allegato III D) le amministrazioni non possono richiedere condizioni diverse da quelle specificate negli articoli 31 e 32.
2. I bandi e gli avvisi sono inviati dall’amministrazione aggiudicatrice, nei piu’ brevi termini e per i canali piu’ appropriati, all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita’ europee. Nel caso della procedura accelerata di cui all’articolo 20, detti bandi o avvisi sono inviati per telescritto, telegramma o telecopia.
L’avviso di cui all’articolo 15, paragrafo 1 viene inviato il piu’ rapidamente possibile dopo l’inizio dell’esercizio finanziario.
L’avviso di cui all’articolo 16, paragrafo 1 e’ inviato al piu’ tardi quarantotto giorni dopo l’aggiudicazione dell’appalto o dopo la chiusura del concorso in questione.
3. Gli avvisi di cui agli articoli 15, paragrafo 1 e 16, paragrafo 1 vengono pubblicati per esteso nella Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee e nella banca di dati TED, nelle lingue ufficiali delle Comunita’; il testo nella lingua originale e’ l’unico facente fede.
4. I bandi di gara di cui all’articolo 15, paragrafi 2 e 3 vengono pubblicati per esteso nella Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee e nella banca di dati TED, nelle rispettive lingue originali. Un riassunto degli elementi importanti di ciascun bando viene pubblicato nelle altre lingue ufficiali delle Comunita’; il testo nella lingua originale e’ l’unico facente fede.
5. L’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita’ europee pubblica i bandi di gara non oltre dodici giorni dalla data di spedizione. Nel caso della procedura accelerata di cui all’articolo 20, tale termine e’ ridotto a cinque giorni.
6. La pubblicazione nelle gazzette ufficiali o nella stampa del paese dell’amministrazione non puo’ effettuarsi prima della data della spedizione all’Ufficio delle pubblicazioni delle Comunita’ europee e deve recare menzione di tale data. La pubblicazione non deve contenere informazioni diverse da quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee.
7. Le amministrazioni aggiudicatrici devono essere in grado di provare la data di spedizione.
8. Le spese di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee sono a carico delle Comunita’. La lunghezza del testo non puo’ essere superiore ad una pagina della suddetta Gazzetta, ossia deve risultare di 650 parole circa. Ciascun numero della Gazzetta in cui figurano uno o piu’ bandi di gara o avvisi riproduce il modello o i modelli cui il bando o i bandi o l’avviso o gli avvisi pubblicati si riferiscono.
Articolo 18
[Elenco aggiornamenti: 1) Direttiva 97/52/CE]
1. Nelle procedure aperte, il termine di ricezione delle offerte viene stabilito dalle amministrazioni in modo da non essere inferiore a cinquantadue giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara.
2. Il termine di ricezione delle offerte previsto al paragrafo 1 puo’ essere sostituito da un termine che sia sufficientemente lungo da permettere agli interessati di presentare delle offerte valide e che, di norma, non e’ inferiore a trentasei giorni e in alcun caso inferiore a ventidue giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara di appalto se le amministrazioni aggiudicatrici hanno inviato alla Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee, almeno cinquantadue giorni e non piu’ di dodici mesi prima della data di invio alla Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee del bando di gara di cui all’articolo 15, paragrafo 2, l’avviso indicativo di cui all’articolo 15, paragrafo 1, redatto in base al modello che figura nell’allegato III A (preinformazione), sempreche’ tale avviso indicativo contenga almeno tutte le informazioni cui si fa riferimento nel modello di bando di gara di cui all’allegato III B (procedure aperte) disponibili al momento della sua pubblicazione.
(paragrafo modificato dalla Direttiva 97/52/CE [art. 1, n. 4])
3. Sempreche’ siano stati richiesti in tempo utile, i capitolati d’oneri e i documenti complementari devono essere inviati ai prestatori di servizi dalle amministrazioni o dai servizi competenti entro sei giorni dalla ricezione della loro domanda.
4. Sempreche’ siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d’oneri devono essere comunicicate dalle amministrazioni aggiudicatrici almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
5. Quando, per la loro mole, i capitolati d’oneri e i documenti o informazioni complementari non possono essere forniti entro il termine di cui ai paragrafi 3 e 4 o quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d’oneri, i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere adeguatamente prorogati.
Testi storici
Testo iniziale
…
2. Il termine di ricezione delle offerte previsto al paragrafo 1 puo’ essere ridotto a trentasei giorni se le amministrazioni hanno pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee l’avviso indicativo di cui all’articolo 15, paragrafo 1, redatto conformemente al modello che figura nell’allegato III A.
…
A seguito della Direttiva 97/52/CE [art. 1, n. 4]
…
2. Il termine di ricezione delle offerte previsto al paragrafo 1 puo’ essere ridotto a sostituito da un termine che sia sufficientemente lungo da permettere agli interessati di presentare delle offerte valide e che, di norma, non e’ inferiore a trentasei giorni e in alcun caso inferiore a ventidue giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara di appalto se le amministrazioni aggiudicatrici hanno inviato alla Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee, almeno cinquantadue giorni e non piu’ di dodici mesi prima della data di invio alla Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee del bando di gara di cui all’articolo 15, paragrafo 2, l’avviso indicativo di cui all’articolo 15, paragrafo 1, redatto in base al modello che figura nell’allegato III A (preinformazione), sempreche’ tale avviso indicativo contenga almeno tutte le informazioni cui si fa riferimento nel modello di bando di gara di cui all’allegato III B (procedure aperte) disponibili al momento della sua pubblicazione.
…
Articolo 19
[Elenco aggiornamenti: 1) Direttiva 97/52/CE]
1. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, il termine di ricezione delle domande di partecipazione viene stabilito dalle amministrazioni in modo da non essere inferiore a trentasette giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara.
2. Le amministrazioni invitano simultaneamente e per iscritto i candidati prescelti a presentare le rispettive offerte. La lettera d’invito e’ accompagnata dal capitolato d’oneri e dai documenti complementari. Essa contiene almeno:
a) se del caso l’indirizzo del servizio a cui possono essere richiesti il capitolato d’oneri e i documenti complementari, il termine per presentare tale domanda, nonche’ l’importo e le modalita’ di pagamento della somma che deve essere eventualmente versata per ottenere i suddetti documenti;
b) il termine di ricezione delle offerte, l’indirizzo a cui queste devono essere spedite e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
c) gli estremi del bando di gara pubblicato;
d) l’indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili fornite dal candidato a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, oppure a complemento delle informazioni previste da tale articolo e a condizioni identiche a quelle stabilite negli articoli 31 e 32;
e) i criteri di aggiudicazione dell’appalto, se non figurano nel bando di gara.
3. Nelle procedure ristrette il termine di ricezione delle offerte, stabilito dalle amministrazioni, non puo’ essere inferiore a quaranta giorni dalla data di spedizione della lettera d’invito.
4. Il termine di ricezione delle offerte previsto al paragrafo 3 puo’ essere ridotto a ventisei giorni se le amministrazioni aggiudicatrici hanno inviato alla Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee, almeno cinquantadue giorni e non piu’ di dodici mesi prima della data di invio alla Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee del bando di gara di appalto di cui all’articolo 15, paragrafo 2, l’avviso indicativo di cui all’articolo 15, paragrafo 1, redatto in base al modello che figura nell’allegato III A (preinformazione), sempreche’ l’avviso indicativo contenga almeno tutte le informazioni cui si fa riferimento nel modello di avviso di cui all’allegato III C (procedure ristrette) o, a seconda dei casi, all’allegato III D (procedure negoziate) disponibili al momento della sua pubblicazione.
(paragrafo modificato dalla Direttiva 97/52/CE [art. 1, n. 5])
5. Le domande di partecipazione alle procedure di licitazione possono essere fatte mediante lettera, telegramma, telescritto, telecopia o per telefono. In questi ultimi quattro casi devono essere confermate con lettera spedita prima della scadenza del termine previsto al paragrafo 1.
6. Sempreche’ siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sul capitolato d’oneri devono essere comunicate dalle amministrazioni almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
7. Quando le offerte possono essere fatte soltanto a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d’oneri, il termine di cui ai paragrafi 3 e 4 deve essere adeguatamente prorogato.
Testi storici
Testo iniziale
…
4. Il termine di ricezione delle offerte previsto al paragrafo 3 puo’ essere ridotto a ventisei giorni se le amministrazioni aggiudicatrici hanno pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee l’avviso indicativo di cui all’articolo 15, paragrafo 1, redatto conformemente al modello che figura nell’allegato III A.
…
A seguito della Direttiva 97/52/CE [art. 1, n. 5]
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4. Il termine di ricezione delle offerte previsto al paragrafo 3 puo’ essere ridotto a ventisei giorni se le amministrazioni aggiudicatrici hanno inviato alla Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee, almeno cinquantadue giorni e non piu’ di dodici mesi prima della data di invio alla Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee del bando di gara di appalto di cui all’articolo 15, paragrafo 2, l’avviso indicativo di cui all’articolo 15, paragrafo 1, redatto in base al modello che figura nell’allegato III A (preinformazione), sempreche’ l’avviso indicativo contenga almeno tutte le informazioni cui si fa riferimento nel modello di avviso di cui all’allegato III C (procedure ristrette) o, a seconda dei casi, all’allegato III D (procedure negoziate) disponibili al momento della sua pubblicazione.
…
Articolo 20
1. Nel caso in cui l’urgenza renda impossibile rispettare i termini di cui all’articolo 19, le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire i termini seguenti:
a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara;
b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data dell’invito.
2. Sempreche’ siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sul capitolato d’oneri devono essere comunicate dalle amministrazioni almeno quattro giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
3. Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare un’offerta devono essere fatti per i canali piu’ rapidi possibili. Quando vengono fatte mediante telegramma, telescritto, telecopia o per telefono, le domande devono essere confermate con lettera spedita prima della scadenza del termine previsto al paragrafo 1.
Articolo 21
Le amministrazioni aggiudicatrici possono far pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee bandi di gara concernenti gli appalti di servizi non soggetti alla pubblicita’ obbligatoria prevista dalla presente direttiva.
Articolo 22
Le modalita’ di redazione, invio, ricezione, traduzione, conservazione e distribuzione dei bandi e degli avvisi di cui agli articoli 15, 16 e 17, nonche’ delle relazioni statistiche previste all’articolo 16, paragrafo 4 ed all’articolo 39, e la nomenclatura prevista agli allegati I A e I B, nonche’ il riferimento da fare nei bandi e negli avvisi a particolari voci della nomenclatura nell’ambito delle categorie di servizi elencati negli allegati precitati, possono essere modificate secondo la procedura prevista all’articolo 40, paragrafo 3.
Titolo VI
Capitolo 1 – Norme comuni di partecipazione
Articolo 23
[Elenco aggiornamenti: 1) Direttiva 97/52/CE]
1. Gli appalti vengono aggiudicati in base ai criteri stabiliti nel capitolo 3, tenuto conto dell’articolo 24, e dopo che l’idoneita’ dei prestatori non esclusi a norma dell’articolo 29 sia stata verificata dalle amministrazioni conformemente ai criteri di cui agli articoli 31 e 32.
2. Le offerte sono presentate per iscritto e recapitate direttamente o a mezzo posta. Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare la presentazione delle offerte con qualsiasi altro mezzo che consenta di garantire che:
– ogni offerta contenga tutte le informazioni necessarie alla sua valutazione;
– sia salvaguardata la riservatezza delle offerte in attesa della loro valutazione;
– se necessario per motivi di prova giuridica, le offerte siano confermate al piu’ presto per iscritto o mediante invio di copia certificata;
– l’apertura delle offerte abbia luogo dopo la scadenza del termine previsto per la loro presentazione.
(paragrafo inserito dalla Direttiva 97/52/CE [art. 1, n. 6])
Testi storici
Testo iniziale
…
A seguito della Direttiva 97/52/CE [art. 1, n. 6]
…
2. Le offerte sono presentate per iscritto e recapitate direttamente o a mezzo posta. Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare la presentazione delle offerte con qualsiasi altro mezzo che consenta di garantire che:
– ogni offerta contenga tutte le informazioni necessarie alla sua valutazione;
– sia salvaguardata la riservatezza delle offerte in attesa della loro valutazione;
– se necessario per motivi di prova giuridica, le offerte siano confermate al piu’ presto per iscritto o mediante invio di copia certificata;
– l’apertura delle offerte abbia luogo dopo la scadenza del termine previsto per la loro presentazione.
Articolo 24
1. Laddove il criterio per l’aggiudicazione del contratto sia quello dell’offerta piu’ vantaggiosa sotto il profilo economico, le amministrazioni possono prendere in considerazione le varianti presentate dagli offerenti quando rispondano alle esigenze minime richieste dalle amministrazioni stesse. Le amministrazioni precisano nel capitolato d’oneri le prescrizioni minime che le varianti devono rispettare, nonche’ le modalita’ di presentazione. Esse indicano nel bando di gara se sono ammesse varianti.
Le amministrazioni non possono respingere la presentazione di una variante per il solo fatto che essa sia stata stabilita con specifiche tecniche definite facendo riferimento a norme nazionali che attuano norme europee o a omologazioni tecniche europee, oppure a specifiche tecniche comuni di cui all’articolo 14, paragrafo 2, o ancora con riferimento a specifiche tecniche nazionali di cui all’articolo 14, paragrafo 5, lettere a) e b).
2. Le amministrazioni che abbiano ammesso varianti a norma del paragrafo 1 non possono respingere una variante solo perche’ configurerebbe, qualora fosse accolta, un appalto di forniture anziche’ un appalto pubblico di servizi ai sensi della presente direttiva.
Articolo 25
Nel capitolato d’oneri l’amministrazione puo’ richiedere all’offerente d’indicare, nella sua offerta, le parti dell’appalto che egli eventualmente intenda subappaltare a terzi.
Detta indicazione lascia impregiudicata la responsabilita’ del prestatore principale di servizi.
Articolo 26
1. Le offerte possono venir presentate da raggruppamenti di prestatori di servizi. A tali raggruppamenti non puo’ venir richiesto di assumere una forma giuridica specifica ai fini della presentazione dell’offerta; cio’ puo’ tuttavia venir richiesto al raggruppamento selezionato una volta che gli sia stato aggiudicato l’appalto.
2. I candidati od offerenti che, in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a svolgere la prestazione del servizio di cui trattasi non possono venir respinti soltanto per il fatto che, a norma delle disposizioni vigenti nello Stato membro nel quale e’ aggiudicato l’appalto, essi avrebbero dovuto essere persone fisiche o persone giuridiche.
3. Tuttavia, alle persone giuridiche puo’ essere richiesto d’indicare nell’offerta o nella domanda di partecipazione il nome e le qualificazioni professionali delle persone che effettuano la prestazione del servizio di cui trattasi.
Articolo 27
1. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate le amministrazioni selezionano, tra i candidati in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli da 29 a 35, quelli che verranno invitati a presentare un’offerta ovvero a negoziare, basandosi sulle informazioni ricevute in merito alla situazione del prestatore di servizi nonche’ sulle informazioni e sulle formalita’ necessarie per valutare le condizioni minime di natura economica e tecnica che devono essere soddisfatte.
2. Qualora le amministrazioni aggiudichino un appalto mediante procedura ristretta, esse possono fissare il numero massimo e minimo di prestatori di servizi che intendono invitare: in questo caso tali cifre limite devono figurare nel bando di gara. I limiti sono determinati in relazione alla natura del servizio da prestare, fermo restando che il numero minimo non deve essere inferiore a cinque e quello massimo superiore a venti prestatori di servizi.
In ogni caso il numero di candidati invitati a presentare offerte deve essere sufficiente a garantire una concorrenza effettiva.
3. Qualora le amministrazioni aggiudichino un appalto mediante procedura negoziata secondo le modalita’ di cui all’articolo 11, paragrafo 2 il numero di candidati ammessi a negoziare non puo’ essere inferiore a tre, sempreche’ vi sia un numero sufficiente di candidati idonei.
4. Ogni Stato membro garantisce che le amministrazioni rivolgano, senza discriminazione, inviti ai cittadini di altri Stati membri che soddisfino i requisiti necessari, alle stesse condizioni applicate ai propri cittadini.
Articolo 28
1. L’amministrazione aggiudicatrice puo’ precisare o puo’ essere obbligata da uno Stato membro a precisare nel capitolato d’oneri l’autorita’ o le autorita’ da cui gli offerenti possono ottenere le informazioni pertinenti sugli obblighi relativi alle disposizioni in materia di protezione e di condizioni di lavoro in vigore nello Stato membro, nella regione o nella localita’ in cui devono essere prestati i servizi, applicabili ai servizi oggetto dell’appalto.
2. L’amministrazione che fornisce le informazioni menzionate al paragrafo 1 chiede agli offerenti o partecipanti ad una procedura di aggiudicazione degli appalti di indicare che hanno tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di protezione e di condizioni di lavoro in vigore nel luogo dove devono essere prestati i servizi. Questa disposizione non osta all’applicazione delle disposizioni dell’articolo 37 relative alla verifica delle offerte anormalmente basse.
Capitolo 2 – Criteri di selezione qualitativa
Articolo 29
Puo’ venir escluso dalla partecipazione ad un appalto qualunque prestatore di servizi il quale:
a) sia in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di sospensione dell’attivita’ commerciale o si trovi in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile prevista dalle leggi e dai regolamenti nazionali;
b) sia oggetto di procedimenti di dichiarazione di fallimento, di liquidazione coatta o di amministrazione controllata, di un concordato preventivo oppure di qualunque altro procedimento simile previsto dalle leggi o dai regolamenti nazionali;
c) sia stato condannato per un reato relativo alla condotta professionale di prestatore di servizi, con sentenza passata in guidicato;
d) si sia reso responsabile di gravi violazioni dei doveri professionali, provate con qualsiasi elemento documentabile dall’amministrazione;
e) non abbia adempiuto obblighi riguardanti il pagamento dei contributi di sicurezza sociale conformente alle disposizioni legislative del paese in cui e’ stabilito o di quello dell’amministrazione;
f) non abbia adempiuto obblighi tributari conformemente alle disposizioni legislative del paese dell’amministrazione;
g) si sia reso colpevole di gravi inesattezze nel fornire le informazioni esigibili in applicazione del presente capitolo o non abbia fornito dette informazioni.
Quando l’amministrazione chiede al prestatore di servizi la prova che egli non si trova in nessuna delle situazioni di cui alle lettere a), b), c), e) ovvero f), essa accetta come prova sufficiente:
– i casi di cui alle lettere a), b) ovvero c), la presentazione di un estratto dal “casellario giudiziario” o, in difetto, di un documento equivalente rilasciato da una competente autorita’ giudiziaria o amministrativa del paese d’origine o di provenienza, da cui risulti il soddisfacimento della condizione di cui trattasi;
– i casi di cui alle lettere e) ovvero f) un certificato rilasciato dall’autorita’ competente dello Stato membro interessato.
Qualora lo Stato membro interessato non rilasci siffatti documenti o certificati, questi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata resa dalla persona interessata davanti ad un’autorita’ giudiziaria od amministrativa, un notaio o un competente organismo professionale o commerciale nel paese d’origine od in quello di provenienza.
Gli Stati membri designano, nel termine di cui all’articolo 44, le autorita’ e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti e certificati in questione e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.
Articolo 30
1. Se i candidati o offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere ad una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese d’origine il servizio in questione, l’autorita’ puo’ richiedere loro la prova del possesso di tale autorizzazione ovvero dell’appartenenza all’organizzazione di cui trattasi.
2. Ad ogni candidato o offerente puo’ essere richiesto di provare la sua iscrizione, secondo le modalita’ vigenti nel paese nel quale esso e’ stabilito, in uno dei registri professionali o commerciali di cui al paragrafo 3 o di presentare una dichiarazione giurata o un certificato a norma di detto paragrafo.
3. I pertinenti registri professionali o commerciali o le pertinenti dichiarazioni o i pertinenti certificati sono rispettivamente:
…
– in Italia, il “Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato” od il “Registro delle commissioni provinciali per l’artigianato” o il “Consiglio nazionale degli ordini professionali”;
…
Articolo 31
1. In linea di massima, la prova della capacita’ finanziaria ed economica del prestatore di servizi puo’ venir fornita mediante una o piu’ delle seguenti referenze:
a) idonee dichiarazioni bancarie o prova di un’assicurazione contro i rischi d’impresa;
b) la presentazione del bilancio o di estratti dello stesso, qualora la pubblicazione del bilancio sia prescritta dal diritto societario del paese nel quale il prestatore di servizi e’ stabilito;
c) una dichiarazione del fatturato globale dell’impresa e del fatturato per i servizi cui si riferisce l’appalto, relativa ai tre ultimi esercizi finanziari.
2. Le amministrazioni precisano, nel bando di gara o nell’invito a presentare offerte, la referenza o le referenze di cui al paragrafo 1 da esse scelte, nonche’ le eventuali altre referenze da presentare.
3. Qualora per giustificati motivi il prestatore di servizi non sia in grado di presentare le referenze richieste dall’amministrazione, e’ ammesso a provare la propria capacita’ economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento che l’amministrazione stessa ritenga appropriato.
Articolo 32
1. La capacita’ dei prestatori ad eseguire servizi puo’ venir valutata, in particolare, con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza ed affidabilita’.
2. La prova della capacita’ tecnica dei prestatori di servizi puo’ venir fornita mediante uno o piu’ dei seguenti mezzi, a seconda della natura, della quantita’ e dello scopo dei servizi da prestare:
a) l’indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi e/o dei dirigenti dell’impresa ed in particolare della o delle persone responsabili della prestazione dei servizi;
b) la presentazione di un elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi:
– nel caso di servizi prestati ad amministrazioni, tale prova deve assumere la forma di certificati rilasciati o controfirmati dall’autorita’ competente;
– nel caso di servizi prestati a privati, l’effettiva prestazione va certificata dall’acquirente ovvero, in mancanza di un tale certificato, semplicemente dichiarata dal prestatore di servizi;
c) l’indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, a prescindere dal fatto che essi facciano o non facciano direttamente capo al prestatore di servizi, e in particolare di quelli responsabili per il controllo della qualita’;
d) una dichiarazione relativa al numero medio annuo di dipendenti del prestatore di servizi ed al numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;
e) una dichiarazione relativa agli strumenti, al materiale od alle apparecchiature tecniche di cui il prestatore di servizi dispone per prestare i servizi in questione;
f) una descrizione delle misure prese dal prestatore di servizi per garantire la qualita’, e dei mezzi di studio e di ricerca di cui dispone;
g) qualora i servizi da prestare siano di natura complessa o, eccezionalmente, siano richiesti per una finalita’ particolare, una verifica eseguita dall’amministrazione o per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui il prestatore di servizi e’ stabilito, purche’ tale organismo acconsenta, in merito alle capacita’ tecniche del prestatore di servizi e, se necessario, alle infrastrutture di cui dispone a fini di studio e di ricerca e alle misure che prende ai fini del controllo della qualita’;
h) l’indicazione della quota del contratto che il prestatore di servizi intende eventualmente subappaltare.
3. L’amministrazione precisa, nel bando di gara o nell’invito a presentare offerte, quali sono le referenze da presentare.
4. Le informazioni di cui all’articolo 31 ed ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo devono limitarsi all’oggetto dell’appalto. Le amministrazioni tengono nel debito conto gli interessi legittimi dei prestatori di servizi per quanto riguarda la tutela dei loro segreti tecnici o commerciali.
Articolo 33
Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per accertare la rispondenza del prestatore di servizi a determinate norme in materia di garanzia della qualita’, le amministrazioni fanno riferimento ai sistemi di garanzia della qualita’ basati sulla pertinente serie di norme europee EN 29000 e certificati da organismi conformi alla serie di norme europee EN 45000. Le amministrazioni riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualita’, nel caso dei prestatori di servizi che non abbiano accesso a tali certificati o non abbiano la possibilita’ di ottenerli entro i termini richiesti.
Articolo 34
Nei limiti di quanto disposto dagli articoli da 29 e 32, le amministrazioni possono invitare i prestatori di servizi a integrare o chiarire i certificati ed i documenti presentati.
Articolo 35
1. Gli Stati membri che dispongano di elenchi ufficiali di prestatori di servizi riconosciuti devono adeguarli alle disposizioni dell’articolo 29, lettere da a) a d) e g) e degli articoli da 30 a 32.
2. I prestatori di servizi iscritti in elenchi ufficiali possono per ogni appalto presentare all’amministrazione un certificato d’iscrizione rilasciato dalla competente autorita’. Detto certificato indica le referenze che hanno permesso l’iscrizione nell’elenco e la classificazione attribuita nello stesso.
3. L’iscrizione di un prestatore di servizi in un elenco ufficiale, certificata dalle autorita’ competenti, costituisce per le amministrazioni degli altri Stati membri una presunzione d’idoneita’ alla prestazione di servizi, corrispondente alla classificazione di un prestatore di servizi soltanto rispetto all’articolo 29, lettere da a) a d) e g), nonche’ all’articolo 30, all’articolo 31, lettere b) e c) e all’articolo 32, lettera a).
I dati risultanti dall’iscrizione in un elenco ufficiale non possono essere contestati. Per quanto riguarda tuttavia il pagamento dei contributi di sicurezza sociale, a qualsiasi prestatore di servizi iscritto puo’ essere richiesto un certificato aggiuntivo ogniqualvolta venga proposto un appalto.
Le amministrazioni degli altri Stati membri applicano le disposizioni precedenti soltanto ai prestatori di servizi stabiliti nello Stato membro che tiene l’elenco ufficiale di cui trattasi.
4. Per l’eventuale iscrizione dei prestatori di servizi degli altri Stati membri in un elenco ufficiale, non si possono esigere altre prove e dichiarazioni oltre a quelle richieste ai prestatori di servizi nazionali ne’, in ogni caso, prove e dichiarazioni diverse da quelle previste dagli articoli da 29 a 33.
5. Gli Stati membri che dispongono di elenchi ufficiali sono tenuti a comunicare agli altri Stati membri l’indirizzo dell’organismo presso il quale le domande d’iscrizione possono essere presentate.
Capitolo 3 – Criteri di aggiudicazione per gli appalti
Articolo 36
1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali riguardanti la remunerazione di particolari servizi, i criteri sui quali l’amministrazione si fonda per l’aggiudicazione degli appalti sono:
a) qualora l’appalto sia aggiudicato all’offerta piu’ vantaggiosa sotto il profilo economico, vari criteri relativi all’appalto quali ad esempio qualita’, merito tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, assistenza tecnica e servizio post vendita, data della fornitura e termine di consegna o di esecuzione, prezzo;
b) unicamente il prezzo piu’ basso.
2. Qualora l’appalto sia aggiudicato all’offerta piu’ vantaggiosa sotto il profilo economico, le amministrazioni enunciano, nel capitolato d’oneri o nel bando di gara, i criteri d’aggiudicazione di cui esse prevedono l’applicazione, possibilmente nell’ordine decrescente dell’importanza che e’ loro attribuita.
Articolo 37
Se, per un determinato appalto, talune offerte presentano carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, l’amministrazione, prima di poter eventualmente respingere tali offerte, richiede per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta in questione che essa considera pertinenti e verifica detti elementi costitutivi tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute.
L’amministrazione puo’ prendere in considerazione giustificazioni riguardanti l’economia del metodo di prestazione del servizio o le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per prestare il servizio, oppure l’originalita’ del servizio proposto dall’offerente.
Se i documenti relativi all’appalto prevedono l’attribuzione al prezzo piu’ basso, l’amministrazione aggiudicatrice deve comunicare alla Commissione il rifiuto delle offerte ritenute troppo basse.
Titolo VII – Disposizioni finali
Articolo 38
Il calcolo dei termini e’ compiuto conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 guigno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date ed ai termini.
Articolo 38-bis
[Elenco aggiornamenti: 1) Direttiva 97/52/CE]
(articolo inserito dalla Direttiva 97/52/CE [art. 1, n. 7])
Ai fini dell’aggiudicazione degli appalti pubblici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, gli Stati membri applicano nelle loro relazioni condizioni altrettanto favorevoli di quelle che concedono ai paesi terzi in applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici, concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round, in prosieguo denominato “accordo”. A tal fine gli Stati membri si consultano nell’ambito del comitato consultivo per gli appalti pubblici sulle misure da adottare a norma dell’accordo.
Testi storici
Testo iniziale
–
A seguito della Direttiva 97/52/CE [art. 1, n. 7]
Articolo 38-bis
Ai fini dell’aggiudicazione degli appalti pubblici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, gli Stati membri applicano nelle loro relazioni condizioni altrettanto favorevoli di quelle che concedono ai paesi terzi in applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici, concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round, in prosieguo denominato “accordo”. A tal fine gli Stati membri si consultano nell’ambito del comitato consultivo per gli appalti pubblici sulle misure da adottare a norma dell’accordo.
Articolo 39
[Elenco aggiornamenti: 1) Direttiva 97/52/CE]
1. Al fine di consentire la valutazione dei risultati dell’applicazione della presente direttiva, gli Stati membri comunicano alla Commissione, per la prima volta non oltre il 31 ottobre 1997 e successivamente non oltre il 31 ottobre di ogni anno, un prospetto statistico relativo ai contratti di appalto di servizi stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici nell’anno precedente.
(paragrafo modificato Direttiva 97/52/CE [art. 1, n. 7])
2. Tale prospetto indica almeno:
a) nel caso delle amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell’allegato I della direttiva 93/36/CEE:
– il valore globale stimato degli appalti aggiudicati da ciascuna amministrazione al di sotto della soglia;
– il numero e il valore degli appalti aggiudicati da ciascuna amministrazione al di sopra della soglia, distinguendo, ove possibile, secondo le procedure, le categorie di servizi in base alla nomenclatura di cui all’allegato I e la nazionalita’ del prestatore di servizi cui l’appalto e’ stato attribuito e, nel caso delle procedure negoziate, secondo la suddivisione prevista dall’articolo 11, precisando il numero e il valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e ai paesi terzi;
b) nel caso di tutte le altre amministrazioni aggiudicatrici cui si applica la presente direttiva, il numero e il valore degli appalti aggiudicati al di sopra della soglia, per ciascuna categoria di amministrazione, distinguendo, ove possibile, secondo le procedure, le categorie di servizi in base alla nomenclatura di cui all’allegato I e la nazionalita’ del prestatore di servizi cui l’appalto e’ stato attribuito e, nel caso delle procedure negoziate, secondo la suddivisione prevista dall’articolo 11, precisando il numero e il valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e ai paesi terzi;
c) nel caso delle amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell’allegato I della direttiva 93/36/CEE, il numero e il valore globale degli appalti aggiudicati da ogni amministrazione in base alle deroghe all’accordo; nel caso delle altre amministrazioni aggiudicatrici cui si applica la presente direttiva, il valore totale degli appalti aggiudicati da ciascuna categoria di amministrazioni in base alle deroghe all’accordo;
d) qualsiasi altra informazione statistica determinata secondo la procedura di cui all’articolo 40, paragrafo 3, che si riveli necessaria in base all’accordo.
I prospetti statistici richiesti a norma del presente paragrafo non comprendono le informazioni relative agli appalti di cui siano oggetto i servizi appartenenti alla categoria 8 dell’allegato I A, i servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell’allegato I A, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, o i servizi di cui all’allegato I B, purche’ il loro valore stimato al netto dell’IVA sia inferiore a 200 000 ECU.
(paragrafo modificato Direttiva 97/52/CE [art. 1, n. 7])
3. La Commissione determina, secondo la procedura stabilita nell’articolo 40, paragrafo 3, la natura delle informazioni statistiche richieste a norma della presente direttiva.
Testi storici
Testo iniziale
1. Al fine di consentire la valutazione dei risultati della messa in applicazione della presente direttiva, gli Stati membri comunicano alla Commissione un prospetto statistico relativo agli appalti conclusi dalle amministrazioni al massimo il 31 ottobre 1995 per quanto riguarda l’anno precedente, e successivamente ogni due anni il 31 ottobre.
2. Gli Stati membri indicano almeno il numero e il valore degli appalti conclusi da ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, sopra il limite, distinguendo ove possibile secondo le procedure, le categorie di servizi e la nazionalita’ del prestatore di servizi cui l’appalto e’ stato attribuito e, nel caso delle procedure negoziate, suddivise secondo l’articolo 11, precisando il numero e il valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e ai paesi terzi.
…
A seguito della Direttiva 97/52/CE [art. 1, n. 7]
1. Al fine di consentire la valutazione dei risultati dell’applicazione della presente direttiva, gli Stati membri comunicano alla Commissione, al massimo il 31 ottobre 1995 per quanto riguarda l’anno precedente, e successivamente ogni due anni il 31 ottobre per la prima volta non oltre il 31 ottobre 1997 e successivamente non oltre il 31 ottobre di ogni anno, un prospetto statistico relativo ai contratti di appalto di servizi stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici nell’anno precedente.
2. Gli Stati membri indicano almeno il numero e il valore degli appalti conclusi da ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, sopra il limite, distinguendo ove possibile secondo le procedure, le categorie di servizi e la nazionalita’ del prestatore di servizi cui l’appalto e’ stato attribuito e, nel caso delle procedure negoziate, suddivise secondo l’articolo 11, precisando il numero e il valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e ai paesi terzi. Tale prospetto indica almeno:
a) nel caso delle amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell’allegato I della direttiva 93/36/CEE:
– il valore globale stimato degli appalti aggiudicati da ciascuna amministrazione al di sotto della soglia;
– il numero e il valore degli appalti aggiudicati da ciascuna amministrazione al di sopra della soglia, distinguendo, ove possibile, secondo le procedure, le categorie di servizi in base alla nomenclatura di cui all’allegato I e la nazionalita’ del prestatore di servizi cui l’appalto e’ stato attribuito e, nel caso delle procedure negoziate, secondo la suddivisione prevista dall’articolo 11, precisando il numero e il valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e ai paesi terzi;
b) nel caso di tutte le altre amministrazioni aggiudicatrici cui si applica la presente direttiva, il numero e il valore degli appalti aggiudicati al di sopra della soglia, per ciascuna categoria di amministrazione, distinguendo, ove possibile, secondo le procedure, le categorie di servizi in base alla nomenclatura di cui all’allegato I e la nazionalita’ del prestatore di servizi cui l’appalto e’ stato attribuito e, nel caso delle procedure negoziate, secondo la suddivisione prevista dall’articolo 11, precisando il numero e il valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e ai paesi terzi;
c) nel caso delle amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell’allegato I della direttiva 93/36/CEE, il numero e il valore globale degli appalti aggiudicati da ogni amministrazione in base alle deroghe all’accordo; nel caso delle altre amministrazioni aggiudicatrici cui si applica la presente direttiva, il valore totale degli appalti aggiudicati da ciascuna categoria di amministrazioni in base alle deroghe all’accordo;
d) qualsiasi altra informazione statistica determinata secondo la procedura di cui all’articolo 40, paragrafo 3, che si riveli necessaria in base all’accordo.
I prospetti statistici richiesti a norma del presente paragrafo non comprendono le informazioni relative agli appalti di cui siano oggetto i servizi appartenenti alla categoria 8 dell’allegato I A, i servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell’allegato I A, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, o i servizi di cui all’allegato I B, purche’ il loro valore stimato al netto dell’IVA sia inferiore a 200 000 ECU.
…
Articolo 40
1. La Commissione e’ assistita dal comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito con la decisione 71/306/CEE del Consiglio.
2. Per quanto riguarda l’appalto di servizi di telecomunicazione che rientrino nella categoria 5 dell’allegato 1 A, la Commissione e’ assistita altresi’ dal comitato consultivo per gli appalti nel settore delle telecomunicazioni istituito dalla direttiva 90/531/CEE.
3. Nei casi per i quali e’ prevista l’applicazione della procedura stabilita dal presente paragrafo, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato il progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il proprio parere in merito a tale progetto, entro un termine che il presidente puo’ stabilire in funzione dell’urgenza della questione, eventualmente procedendo a votazione.
Il parere e’ iscritto a verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che figuri a verbale la posizione da esso assunta.
La Commissione tiene nella massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto di tale parere.
4. Su iniziativa della Commissione o a richiesta di uno Stato membro i comitati di cui ai paragrafi 1 e 2 esaminano ogni eventuale questione riguardante l’applicazione della presente direttiva.
Articolo 41
All’articolo 1 della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, il paragrafo 1 e’ sostituito dal testo seguente:
“1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per garantire che, per quanto riguarda le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici disciplinati dalle direttive 71/305/CEE, 77/62/CEE e 92/50/CEE, le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici possano essere oggetto di ricorsi efficaci e, in particolare, quanto piu’ rapidi possibile, secondo le condizioni previste negli articoli seguenti, in particolare nell’articolo 2, paragrafo 7, qualora violino il diritto comunitario in materia di appalti pubblici o le norme nazionali che lo recepiscono.”
Articolo 42
[Elenco aggiornamenti: 1) Direttiva 93/36/CEE]
1. –
(paragrafo abrogato dalla Direttiva 93/36/CEE [art. 33])
2. All’articolo 4 bis della direttiva 71/305/CEE, il paragrafo 2 e’ sostituito dal seguente testo:
“2. a) Il controvalore del limite in monete nazionali e’, di norma, riveduto ogni due anni con effetto al 1° gennaio 1992. Il calcolo di tale controvalore e’ basato sulla media del valore giornaliero delle monete nazionali espressa in ecu, durante i 24 mesi che terminano l’ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che ha effetto il 1° gennaio. Tali controvalori sono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee nei primi giorni di novembre.
b) Il metodo di calcolo previsto alla lettera a) e’ riesaminato, su proposta della Commissione, dal comitato consultivo degli appalti pubblici, in linea di massima, due anni dopo la sua prima utilizzazione.”
Testi storici
Testo iniziale
1. All’articolo 5 paragrafo 1 della direttiva 77/62/CEE, modificata dalla direttiva 88/295/CEE, la lettera c) e’ sostituita dal testo seguente:
“c) il controvalore delle soglie in moneta nazionale e la soglia fissata dall’accordo GATT, espressa in ecu, sono di norma riveduti ogni due anni con effetto al 1° gennaio 1988. Il calcolo di tali controvalori e’ effettuato sulla base della media dei valori giornalieri di tali monete, espressa in ecu, e dell’ecu espresso in DSP, durante i 24 mesi che terminano l’ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che ha effetto il 1° gennaio. Tali controvalori sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee nei primi giorni di novembre.”
…
A seguito della Direttiva 93/36/CEE [art. 33]
1. All’articolo 5 paragrafo 1 della direttiva 77/62/CEE, modificata dalla direttiva 88/295/CEE, la lettera c) e’ sostituita dal testo seguente:
“c) il controvalore delle soglie in moneta nazionale e la soglia fissata dall’accordo GATT, espressa in ecu, sono di norma riveduti ogni due anni con effetto al 1° gennaio 1988. Il calcolo di tali controvalori e’ effettuato sulla base della media dei valori giornalieri di tali monete, espressa in ecu, e dell’ecu espresso in DSP, durante i 24 mesi che terminano l’ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che ha effetto il 1° gennaio. Tali controvalori sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee nei primi giorni di novembre.”
…
Articolo 43
Entro e non oltre tre anni a decorrere dal termine assegnato agli Stati membri per conformarsi alla presente direttiva la Commissione agendo in stretta collaborazione con i comitati di cui all’articolo 40, paragrafi 1 e 2 riesamina l’applicazione della direttiva stessa, inclusi i suoi effetti sulla prestazione dei servizi elencati nell’allegato I A e le disposizioni relative alle norme tecniche. Essa valuta in particolare le prospettive per la piena applicazione della direttiva alla prestazione degli altri servizi elencati nell’allegato I B, nonche’ gli effetti dei servizi forniti mediante risorse proprie sull’apertura effettiva dei relativi mercati, e formula le proposte necessarie per modificare la presente direttiva di conseguenza.
Articolo 44
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalita’ del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione i testi delle fondamentali disposizioni di diritto interno adottate per attuare la presente direttiva.
Articolo 45
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Allegati
Allegato I A – Servizi a norma dell’articolo 8
|
Categoria |
Denominazione |
Numero di riferimento della CPC |
|
1 |
Servizi di manutenzione e riparazione |
6112, 6122, 633, 886 |
|
2 |
Servizi di trasporto terrestre (1), inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere ad esclusione del trasporto di posta |
712 (salvo 71235), 7512, 87304 |
|
3 |
Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta |
73 (salvo 7321) |
|
4 |
Trasporto di posta per via terrestre (1), e aerea |
71235, 7321 |
|
5 |
Servizi di telecomunicazione (2) |
752 |
|
6 |
Servizi finanziari: a) servizi assicurativi; b) servizi bancari e finanziari (3) |
ex 81, 812, 814 |
|
7 |
Servizi informatici ed affini |
84 |
|
8 |
Servizi di R&S (4) |
85 |
|
9 |
Servizi di contabilita’, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili |
862 |
|
10 |
Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica |
864 |
|
11 |
Servizi di consulenza gestionale a affini (5) |
865, 866 |
|
12 |
Servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all’urbanistica ed alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica ed analisi |
867 |
|
13 |
Servizi pubblicitari |
871 |
|
14 |
Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprieta’ |
874 |
|
(1) Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18. |
||
Allegato I B – Servizi a norma dell’articolo 9
|
Categoria |
Denominazione |
Numero di riferimento della CPC |
|
17. |
Servizi alberghieri e di ristorazione |
64 |
|
18. |
Servizi di trasporto per ferrovia |
711 |
|
19. |
Servizi di trasporto per via d’acqua |
72 |
|
20. |
Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti |
74 |
|
21. |
Servizi legali |
861 |
|
22. |
Servizi di collocamento e reperimento di personale |
872 |
|
23. |
Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati |
873 (salvo 87304) |
|
24. |
Servizi relativi all’istruzione, anche professionale |
92 |
|
25. |
Servizi sanitari e sociali |
93 |
|
26. |
Servizi ricreativi, culturali e sportivi |
96 |
|
27. |
Altri servizi |
|
Allegato II – Definizione di alcune specifiche tecniche
Ai fini della presente direttiva i termini indicati piu’ avanti sono definiti nel modo seguente:
1. “specifiche tecniche”: l’insieme delle prescrizioni d’ordine tecnico, contenute in particolare nel capitolato d’oneri, che definiscono le caratteristiche richieste di un’opera, un materiale, un prodotto o una fornitura e che permettono di caratterizzare obiettivamente l’opera, il materiale, il prodotto o la fornitura in modo che essi rispondano all’uso a cui sono destinati dall’amministrazione aggiudicatrice. Tra queste caratteristiche rientrano i livelli di qualita’ o proprieta’ d’uso, la sicurezza, le dimensioni, inclusi i requisiti applicabili al materiale, al prodotto od alla fornitura per quanto riguarda la garanzia della qualita’, la terminologia, i simboli, il collaudo ed i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura o l’etichettatura. Esse comprendono altresi’ le regole riguardanti la progettazione e le modalita’ di determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d’ispezione e di accettazione delle opere, nonche’ i metodi o le tecniche di costruzione come pure ogni altra condizione tecnica che l’amministrazione aggiudicatrice e’ in grado di prescrivere, nell’ambito di regolamenti generali o specifici, in relazione all’opera finita ed ai materiali od alle parti che la compongono;
2. “norme”: le specifiche tecniche, la cui osservanza non e’ in linea di massima obbligatoria, approvate da un’ente di normalizzazione riconosciuto ai fini di un’applicazione ripetuta e continua;
3. “norme europee”: le norme approvate dal Comitato europeo per la standardizzazione (CEN) o dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) in quanto “norme europee (EN)” ovvero “documenti d’armonizzazione (HD)” in base alle regole comuni di queste organizzazioni, ovvero dall’Istituto europeo delle norme per le telecomunicazioni (ETSI – European Telecommunication Standards Institute) in quanto “norme europee per le telecomunicazioni (ETS)”;
4. “omologazione tecnica europea”: la valutazione tecnica favorevole dell’idoneita’ all’impiego di un prodotto, fondata sulla rispondenza ai requisiti essenziali per la realizzazione di opere, in funzione delle caratteristiche intrinseche del prodotto stesso e di determinate condizioni d’applicazione e d’impiego. L’omologazione europea e’ rilasciata da un organismo designato a questo scopo dallo Stato membro;
5. “specifiche tecniche comuni”: le specifiche tecniche stabilite conformemente ad una procedura riconosciuta dagli Stati membri per garantirne un’applicazione conforme in tutti gli Stati membri, e pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee;
6. “requisiti essenziali”: i requisiti riguardanti la sicurezza, la salute e determinati altri aspetti d’interesse generale che l’opera puo’ soddisfare.
Allegato III – Modelli di bandi di gara e avvisi d’appalto
[Elenco aggiornamenti: 1) Direttiva 97/52/CE; 2) Direttiva 2001/78/CE]
(allegato modificato dalla Direttiva 97/52/CE [art. 1, n. 8]; e poi modificato dalla Direttiva 2001/78/CE [art. 1], come rettificata con rettifica in GU L214 del 9.8.2002; si omettono i testi storici)
Allegato IV – Modelli di bandi di concorso di progettazione e risultati
[Elenco aggiornamenti: 1) Direttiva 2001/78/CE]
(allegato modificato dalla Direttiva 2001/78/CE [art. 1], come rettificata con rettifica in GU L214 del 9.8.2002; si omettono i testi storici)