TAR Basilicata
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- TAR Basilicata, I, s. 170 del 28.3.2024Pubblicato il 28/03/2024 N. 00170/2024 REG.PROV.COLL. N. 00023/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso avente numero di registro generale 23 del 2024, proposto da – Società coop. sociale “NEW FOOD a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avvocato Donato Pennetta, con domicilio digitale in atti; contro – Comune di Latronico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avvocato Vincenzo Celentano, con domicilio digitale in atti; nei confronti – CE.RI.SA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall’avvocato. Francesco Ventura, con domicilio digitale in atti; per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia – della determina n. 953 del 19 dicembre 2023 del Comune di Latronico avente ad oggetto: “Servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale per le scuole dell”infanzia, primarie e secondarie di primo grado dell”istituto comprensivo “B. Croce” del comune di Latronico attraverso la piattaforma Asmecomm, ai sensi dell”art. 50 comma 1 lett. e) del d.lgs n. 36/2023 – aggiudicazione cig: a000d356e8 cpv: 55512000-2”; – del verbale di gara n. 6 del 14/12/2023 trasmesso in data 16/12/2023 a mezzo pec; – della nota prot. 10609 del 5/10/2023 e successivo sollecito prot. n. 12306 del 14/11/2023; – di tutti gli atti presupposti, conseguenziali, connessi e se lesivi all’interesse della ricorrente. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Latronico e della CE.RI.SA. s.r.l.; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.; Relatore, alla camera di consiglio del giorno 20 marzo 2024, il Consigliere avv. Benedetto Nappi; Uditi per le parti i difensori presenti, come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO . La società coop. sociale “New Food a r.l.” (di seguito anche solo “New Food”), con ricorso depositato il 27 dicembre 2023, è insorta avverso il provvedimento in epigrafe e gli atti a esso presupposti, concernenti l’aggiudicazione alla controinteressata CE.RI.SA s.r.l. (di seguito anche solo “CERISA”) del servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado dell’istituto comprensivo “B. Croce”. 1.1. In particolare, per quanto qui rileva, la commissione giudicatrice, ultimate le operazioni di gara, ha formulato la proposta di aggiudicazione dell’appalto in favore della “New Food” per un importo pari ad euro 121.168,56 oltre iva, al netto di un ribasso offerto pari al 36,530%. Il RUP ha ritenuto che l’offerta presentata dalla suddetta impresa fosse anormalmente bassa rispetto all’entità delle prestazioni richieste dall’Ente (percentuale di ribasso offerta pari al 36,530% a fronte degli ulteriori ribassi formulati dagli operatori concorrenti, non eccedenti il 15,27%), attivando conseguentemente il sub-procedimento di verifica. All’esito, esaminate le giustificazioni offerte dall’odierna deducente in data 5 novembre 2023, la Commissione (verbale n. 6 del 14 dicembre 2023) ha ritenuto anomala l’offerta, e ha evidenziando stabilito di procedere allo scorrimento della graduatoria di gara. E’ seguito il provvedimento qui avversato. 1.2. In diritto, la ricorrente ha dedotto i motivi di seguito rubricati: I. Violazione e falsa applicazione art. 110, commi 2 e 3, d.lgs 36/2023. Violazione del disciplinare di gara artt. 21 e 22. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto assoluto del presupposto, erroneità manifesta, illogicità; II. Violazione e/o falsa applicazione art. 110 del d.lgs 36/2023. Eccesso di potere sotto il profilo del grave difetto di istruttoria, erroneità manifesta, illogicità. 2. L’Ente civico intimato, costituitosi in giudizio, ha concluso per l’inammissibilità in rito e il rigetto del ricorso per infondatezza. 2.1. La controinteressata è comparsa in lite formulando analoghe eccezioni in rito e nel merito. 3. All’esito della camera di consiglio svoltasi l’8 febbraio 2024, con ordinanza n. 29 del 2024, l’incidentale istanza cautelare è stata rigettata per la ritenuta carenza dell’attributo del “periculum in mora”. 4. Alla pubblica udienza del 20 marzo 2024, previo deposito di scritti difensivi, l’affare è transitato in decisione. 5. Il ricorso è infondato, alla stregua della motivazione che segue. 5.1. Non ha pregio la doglianza formulata col primo motivo, concernente la prospettata violazione dell’art. 110 del d.lgs. n. 36 del 2023, recante il codice dei contratti pubblici, in quanto «l’offerta della New Food non era da considerarsi incongrua in quanto l’anomalia, come calcolata dalla stessa Commissione, riguardava solo l’offerta economica e non anche l’offerta tecnica». In senso opposto a quanto opinato dal ricorrente, è agevole osservare come l’art. 110 del codice dei contratti pubblici, al comma 1, dispone che «le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell’articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. Il bando o l’avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione», rimettendo dunque alla stazione appaltante l’individuazione, nell’esercizio della propria discrezionalità, dei criteri sintomatici. In tale prospettiva, oltre a prefigurare la doverosità della verifica di anomalia laddove le offerte conseguano «sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara», l’art. 22 del disciplinare riserva alla stazione appaltante la facoltà di valutare «la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse» in «ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa». 5.1.1. Orbene, per un verso tale disposizione del disciplinare non è stata impugnata (non venendo quindi in rilievo, nel caso di specie, la mancata previa individuazione degli “elementi specifici” sintomatici), e per altro verso la verifica risulta puntualmente motivata in considerazione del «ribasso offerto che risulta essere superiore alla media dei ribassi offerti dalle altre ditte concorrenti». L’interpretazione letterale e sistematica della disposizione ex artt. 1362 e 1363 Cod. civ. (pacificamente applicabili nell’interpretare la lex specialis di gara: ex multis, Cons. Stato, V, 23 maggio 2023, n. 5114) conduce a ritenere che la stessa sia stata correttamente letta e applicata dalla stazione appaltante, il cui operato è dunque da ritenere esente dalle critiche mosse dall’appellante. 5.1.2. Destituito di fondamento in fatto risulta, inoltre, l’ulteriore argomento secondo cui la commissione giudicatrice, nel verbale n. 5, avrebbe ritenuto che l’offerta tecnica presentata dalla odierna controinteressata «fosse da considerarsi anomala», conseguendone l’illegittimità per mancato espletamento della ...
- TAR Basilicata, I, s. 85 del 14.2.2024Il principio di stretta interpretazione delle clausole escludenti opera anche per i “requisiti minimi” dell’offerta; quindi, quando la lex specialis richieda taluni requisiti minimi per taluni elementi necessari dell’offerta, essi non si traslano su elementi analoghi dei criteri premiali. La valutazione dei requisiti di offerta deve avvenire secondo un criterio sostanzialistico; quindi, legittimamente la s.a. valorizza le risultanze documentali emendandole da errori materiali riconoscibili. A fronte dei requisiti minimi dell’offerta, in mancanza di diversa previsione di lex specialis, non è richiesto di fornirne, in gara, la comprova. Nell’interpretare la lex specialis, si applica tra l’altro l’art. 1667 c.c., per il quale, in caso di dubbio, le clausole si devono interpretare nel senso nel quale possono avere qualche effetto, piuttosto che in quello in base al quale non ne avrebbero nessuno. Quando la lex specialis preveda una certa esperienza o servizi pregressi per conto di p.a., in mancanza di diversa previsione di lex specialis: a) possono essere utilizzate anche la attività eseguite in subappalto; b) la nozione di p.a. non è confinata alle amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001, dovendosi considerare tutti i soggetti tenuti ad applicare il Codice dei contratti. La motivazione del giudizio finale della verifica di anomalia deve essere rigorosa e analitica in caso di esito negativo, mentre in caso di esito positivo può essere anche per relationem alle giustifiche (se congrue e coerenti). Il sindacato sul giudizio di anomalia non può avere natura sostitutiva, ed è circoscritto ai profili di logicità, ragionevolezza e adeguatezza dell’istruttoria; a sua volta, il giudizio di anomalia ha natura globale e sintetica e non consiste in una caccia all’errore su singoli aspetti. In sede di verifica di anomalia, la s.a. non può sindacare l’inquadramento del personale nell’ambito dei livelli di CCNL applicato dall’impresa, salvo per manifesta abnormità.
- TAR Basilicata, I, s. 60 del 7.2.2024
Servizi analoghi e identici Se la s.a. rifiuta, ritarda o impedisce l’accesso con comportamenti dilatori o comunque ad essa addebitabili, il termine per l’impugnazione basata sui documenti oggetto di accesso decorre dall’effettiva conoscenza. Rientra nell’ipotesi la richiesta all’istante di documentazione superflua, o l’invio della corrispondenza a un indirizzo errato. Qualora la richiesta di accesso sia svolta da mandante di RTI, la s.a. deve trasmettere la documentazione ad essa, e non alla capogruppo. Le valutazioni discrezionali (quali quella sui punteggi tecnici) sono insindacabili, salvo per macroscopica illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza, errore di fatto; inoltre, quando il singolo punteggio contestato è frutto di una valutazione unitaria di più elementi, la censura punteggi deve involgere il complesso dell’attribuzione, e non solo singoli elementi avulsi dal contesto valutativo; infine, le censure non possono essere svolte in modo assertivo.
Tutte
- TAR Basilicata, I, s. 170 del 28.3.2024
- TAR Basilicata, I, s. 85 del 14.2.2024
- TAR Basilicata, I, s. 60 del 7.2.2024
Servizi analoghi e identici Se la s.a. rifiuta, ritarda o impedisce l'accesso con comportamenti dilatori o comunque ad essa addebitabili, il termine per l'impugnazione basata sui documenti oggetto di accesso decorre dall'effettiva conoscenza. Rientra nell'ipotesi la richiesta all'istante di documentazione superflua, o l'invio della corrispondenza a un indirizzo errato.x
Qualora la richiesta di accesso sia svolta da mandante di RTI, la s.a. deve trasmettere la documentazione ad essa, e non alla capogruppo.
Le valutazioni discrezionali (quali quella sui punteggi tecnici) sono insindacabili, salvo per macroscopica illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza, errore di fatto; inoltre, quando il singolo punteggio contestato è frutto di una valutazione unitaria di più elementi, la censura punteggi deve involgere il complesso dell'attribuzione, e non solo singoli elementi avulsi dal contesto valutativo; infine, le censure non possono essere svolte in modo assertivo.
- TAR Basilicata, I, s. 464 del 13.6.2022
→ Cons. Stato, I, s. 511 del 16.1.2023
Il divieto di partecipazione di cui all'art. 24, co. 7, D.Lgs. 50/2016 (divieto di affidamento di appalti e subcontratti al progettista o soggetto controllante o collegato), funzionale a garantire la par condicio ed evitare sviamenti, presuppone una situazione di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c., potendo peraltro rilevare anche altri elementi di collegamento sostanziale (nel caso, oltre la sussistenza una situazione ex art. 2359 c.c. tra concorrente e progettista, il direttore tecnico della Società di progettazione era anche membro del CdA del concorrente), fermo che è consentito al concorrente di dimostrare che i rapporti col progettista non abbiano determinato una condizione di vantaggio, con onere della prova a suo carico.
Ai fini del divieto di partecipazione di cui all'art. 24, co. 7, D.Lgs. 50/2016 (divieto di affidamento di appalti e subcontratti al progettista o soggetto controllante o collegato), l'attività progettuale rilevante ai fini del divieto può consistere anche nel supporto alla progettazione o in attività di progettuali accessorie (nel caso: predisposizione di elaborati di dettaglio, lista delle lavorazioni, computi metrici, elenco prezzi, etc.).
- TAR Basilicata, I, s. 716 del 9.11.2021
Sono escluse dall’ambito del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), le attività relative allo sfruttamento di un’area geografica, ai fini di prospezione di petrolio e gas, e produzione di petrolio, in quanto direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili; di conseguenza, non sussiste la giurisdizione del G.A.
Allorquando ad una procedura di affidamento non trovi applicazione il Codice dei contratti pubblici, non sussiste la giurisdizione del G.A. neppure sul diniego di accesso agli atti.