TAR Umbria
- TAR Umbria, I, s. 206 del 26.3.2024
- TAR Umbria, I, s. 205 del 26.3.2024
- TAR Umbria, I, s. 47 del 31.1.2024
- TAR Umbria [PG], I, s. 43 del 30.1.2024
- TAR Umbria, I, s. 11 del 16.1.2024
In linea generale, allorquando sia dichiarato illegittimo il segmento procedurale di valutazione delle offerte tecniche o si tratti di valutare l'offerta del concorrente escluso e riammesso, la conseguenza è la rivalutazione delle offerte tecniche medesime da parte della originaria Commissione giudicatrice nella medesima composizione; tuttavia, ciò vale quando siano state ben esplicate in modo dettagliato le linee valutative seguite dalla Commissione; diversamente, qualora il sistema valutativo si articoli nel "confronto a coppie" (connotato da una valutazione in termini relativi e da elevata discrezionalità), la valutazione deve essere svolta ex novo da una Commissione in nuova composizione.
- TAR Umbria, I, s. 5 del 15.1.2024
- TAR Umbria, I, s. 4 del 8.1.2024