Omissis
Art. 2 – Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici e di contratti di protezione civile
(articolo modificato e rettificato dalla Legge di conversione 105/2025)
1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 45, comma 4, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «L’incentivo di cui al comma 3 è corrisposto al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico. Le Amministrazioni che erogano gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale, in sede di verifica della compatibilità dei costi di cui all’articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono tenute a trasmettere agli organi di controllo di cui al medesimo articolo le informazioni relative all’ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime di cui all’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e il numero dei beneficiari”;
a-bis) all’articolo 57, comma 2, quarto periodo, le parole: “sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica” sono sostituite dalle seguenti: “sulla base di quanto stabilito nei pertinenti criteri ambientali minimi relativi agli interventi edilizi”;
a-ter) all’articolo 125, comma 1, sesto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 33, comma 1-bis, del medesimo allegato II.14 per i servizi di ingegneria e architettura”;
b) all’articolo 136, le parole: «4-bis. In deroga all’articolo 45, comma 4, per le amministrazioni della difesa e della sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «4-ter. Per le amministrazioni della difesa e della sicurezza»;
c) all’articolo 140:
01) al comma 1:
01.1) al primo periodo, dopo le parole: “di 500.000 euro o” sono inserite le seguenti: “, se superiore, nel limite” e dopo le parole: “pubblica e privata incolumità” sono aggiunte le seguenti: “, comunque nel limite della soglia europea”;
01.2) al secondo periodo, dopo le parole: “di servizi o forniture” sono inserite le seguenti: “, ivi compresi servizi tecnici necessari per la realizzazione di lavori di somma urgenza qualora l’amministrazione competente non disponga di adeguate professionalità,”;
1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
“1-bis. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all’articolo 7 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero la ragionevole previsione dell’imminente verificarsi degli stessi, che richiede l’adozione di misure indilazionabili, nei limiti dello stretto necessario.
1-ter. La circostanza di somma urgenza, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, è ritenuta persistente finchè non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall’evento, comunque per un periodo di tempo non superiore a quindici giorni dall’insorgere dell’evento, fatto salvo il maggiore termine stabilito dall’eventuale deliberazione dello stato di emergenza di cui all’articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al citato decreto legislativo n. 1 del 2018; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le stazioni appaltanti possono affidare appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste dal presente articolo.”;
2) il comma 6 è abrogato;
3) al comma 7, le parole: «nonché, limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all’articolo 76, comma 2, lettera c),» sono soppresse;
4) il comma 8 è abrogato;
5) i commi 11 e 12 sono abrogati;
6) alla rubrica, le parole: «e di protezione civile» sono soppresse;
d) dopo l’articolo 140, è inserito il seguente:
«Art. 140-bis (Procedure di protezione civile).
1. Ai contratti affidati nell’ambito delle emergenze di protezione civile, di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si applicano le disposizioni dell’articolo 140 del presente codice nonché le disposizioni del presente articolo e dell’articolo 46-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, tenuto conto anche delle differenti tipologie di eventi emergenziali previsti al medesimo articolo 7 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.
2. In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l’affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra del limite di 500.000 euro di cui all’articolo 140, comma 1, primo periodo, e della soglia europea di cui al medesimo articolo 140, comma 1, secondo periodo, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni, e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui agli articoli 24, commi 1 e 2, e 25, comma 1, del codice della protezione civile, di cui al citato decreto legislativo n. 1 del 2018. L’affidamento diretto di cui al primo periodo non è comunque ammesso per appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia europea e per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore al triplo della soglia europea.
3. In occasione degli eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell’articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ferma restando la facoltà di prevedere ulteriori misure derogatorie consentite nell’ambito dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 25 del medesimo codice, gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi possono essere affidati in deroga alle seguenti disposizioni del presente codice:
a) articolo 14, comma 12, lettera a), per consentire l’autonoma determinazione del valore stimato degli appalti per l’acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
b) articolo 15, comma 2, primo periodo, relativamente alla necessaria individuazione del RUP tra i dipendenti della stazione appaltante o dell’ente concedente, per consentire alle stazioni appaltanti, ove strettamente necessario, di individuare il RUP tra soggetti idonei, anche estranei alle stazioni appaltanti medesime, purché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici;
c) articolo 37, relativamente alla necessaria previa programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi, per consentire alle stazioni appaltanti di affidare l’appalto anche in assenza della previa programmazione del relativo intervento;
d) articolo 49, per consentire alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento dei tempi del suo svolgimento alle esigenze del contesto emergenziale, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e del diritto dell’Unione europea;
e) articolo 54, per consentire l’esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e accelerare le relative procedure;
f) articoli 90, fermo restando il rispetto del termine massimo di cui all’articolo 55, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 111, comma 3, limitatamente ai tempi e alle modalità delle comunicazioni ivi previste, per consentire alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento dei suoi tempi di svolgimento alle esigenze del contesto emergenziale;
g) articolo 108, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, per consentire l’utilizzo generalizzato del criterio del minor prezzo.
4. In occasione degli eventi emergenziali di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale o nazionale ai sensi dell’articolo 24 del predetto codice, ovvero nella ragionevole previsione dell’imminente verificarsi degli stessi, anche in mancanza del provvedimento di cui all’articolo 23 del predetto codice:
a) gli importi di cui all’articolo 50, comma 1, del presente codice sono raddoppiati, nei limiti delle soglie di cui all’articolo 14, per i contratti di lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 25, comma 2, lettere a), b) e d), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018;
b) il termine temporale di cui all’articolo 140, comma 4, è stabilito in trenta giorni;
c) l’amministrazione competente all’affidamento e all’esecuzione del contratto è identificata nel soggetto attuatore, ove individuato, di cui all’articolo 25, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.
5. Le disposizioni di cui all’articolo 140, comma 7, si applicano, altresì, qualora si adottino, limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all’articolo 76, comma 2, lettera c).»;
e) all’articolo 222, comma 3, lettera g), le parole: «di cui all’articolo 140» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 140 e 140-bis»;
f) all’articolo 225-bis, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 119, comma 20, e di cui all’articolo 23 dell’allegato II.12, nel testo vigente alla data di cui all’articolo 229, comma 2, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure e i contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, ovvero, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla medesima data, siano già stati inviati gli avvisi a presentare offerte.»;
f-bis) all’allegato II.14, all’articolo 33, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai servizi di ingegneria e architettura, per i quali nei documenti di gara può essere prevista un’anticipazione del prezzo fino al 10 per cento, nei limiti delle disponibilità del quadro economico”;
g) all’allegato V.2, all’articolo 1, comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «della spesa» sono inserite le seguenti: «ovvero svolge il ruolo di concedente».
g-bis) all’allegato V.2:
1) all’articolo 2:
1.1) al comma 1:
1.1.1) all’alinea, secondo periodo, dopo le parole: “di uno” sono inserite le seguenti: “o più”;
1.1.2) alla lettera b), le parole: “ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” sono sostituite dalle seguenti: “di amministrazioni pubbliche, come definite dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
1.1.3) dopo la lettera e) è inserita la seguente:
“e-bis) dottorato di ricerca nelle materie di cui al primo periodo dell’alinea del presente comma”;
1.2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai fini del computo del periodo minimo si considera il tempo necessario per l’acquisizione dei requisiti di esperienza o qualificazione di cui al comma 1, anche cumulativamente considerati”;
2) all’articolo 6, il comma 4 è abrogato.
1-bis. Le disposizioni dell’articolo 45 e dell’allegato I.10 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificati dagli articoli 16 e 81 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, e dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024, riferite a procedure affidate ai sensi del predetto codice dei contratti pubblici, anche nei procedimenti in corso alla medesima data e avviati prima dell’entrata in vigore della disposizione.
1-ter. Le modalità per la ripartizione delle risorse e i criteri per la corresponsione degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche al personale dirigenziale per le attività svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024 sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, in base ai rispettivi ordinamenti.
1-quater. Gli oneri per la corresponsione degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui al comma 1-bis sono posti a valere sulle risorse già accantonate nei quadri economici relativi alle singole procedure di affidamento.
…
Art. 2 – Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici e di contratti di protezione civile
1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 45, comma 4, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «L’incentivo di cui al comma 3 è corrisposto al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico. Le Amministrazioni che erogano gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale, in sede di verifica della compatibilità dei costi di cui all’articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono tenute a trasmettere agli organi di controllo di cui al medesimo articolo le informazioni relative all’ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime di cui all’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il numero dei beneficiari”;
b) all’articolo 136, le parole: «4-bis. In deroga all’articolo 45, comma 4, per le amministrazioni della difesa e della sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «4-ter. Per le amministrazioni della difesa e della sicurezza»;
c) all’articolo 140:
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all’articolo 7 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero la ragionevole previsione dell’imminente verificarsi degli stessi, che richiede l’adozione di misure indilazionabili, nei limiti dello stretto necessario. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finchè non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall’evento, comunque per un termine non superiore a quindici giorni dall’insorgere dell’evento, oppure entro il termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di emergenza di cui all’articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le stazioni appaltanti possono affidare appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste dal presente articolo.”;
2) il comma 6 è abrogato;
3) al comma 7, le parole: «nonché, limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all’articolo 76, comma 2, lettera c),» sono soppresse;
4) al comma 8, il primo periodo è soppresso;
5) i commi 11 e 12 sono abrogati;
6) alla rubrica, le parole: «e di protezione civile» sono soppresse;
d) dopo l’articolo 140, è inserito il seguente:
«Art. 140-bis (Procedure di protezione civile).
1. Ai contratti affidati nell’ambito delle emergenze di protezione civile, di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c) del codice di protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si applicano le disposizioni dell’articolo 140 nonché le disposizioni del presente articolo e dell’articolo 46-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, tenuto conto anche delle differenti tipologie di eventi emergenziali previsti al medesimo articolo 7 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.
2. In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l’affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui all’articolo 140, comma 1, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui all’articolo 24, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.
3. In occasione degli eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell’articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ferma restando la facoltà di prevedere ulteriori misure derogatorie consentite nell’ambito dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 25 del medesimo codice, gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi possono essere affidati in deroga alle seguenti disposizioni del presente codice:
a) articolo 14, comma 12, lettera a), per consentire l’autonoma determinazione del valore stimato degli appalti per l’acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
b) articolo 15, comma 2, primo periodo, relativamente alla necessaria individuazione del RUP tra i dipendenti della stazione appaltante o dell’ente concedente, per consentire alle stazioni appaltanti, ove strettamente necessario, di individuare il RUP tra soggetti idonei anche estranei alle stazioni appaltanti medesime, purché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici;
c) articolo 37, relativamente alla necessaria previa programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi, per consentire alle stazioni appaltanti di affidare l’appalto anche in assenza della previa programmazione del relativo intervento;
d) articolo 49, per consentire alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento della sua tempistica alle esigenze del contesto emergenziale, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e del diritto dell’Unione europea;
e) articolo 54, per consentire l’esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;
f) articoli 90, fermo restando il rispetto del termine massimo di cui all’articolo 55, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 111, comma 3, limitatamente alle tempistiche e alle modalità delle comunicazioni ivi previste, per consentire alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento della sua tempistica alle esigenze del contesto emergenziale;
g) articolo 108, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, per consentire l’utilizzo generalizzato del criterio del minor prezzo.
4. In occasione degli eventi emergenziali di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale o nazionale ai sensi dell’articolo 24 del predetto codice, ovvero nella ragionevole previsione dell’imminente verificarsi degli stessi, anche in mancanza del provvedimento di cui all’articolo 23 del predetto codice:
a) gli importi di cui all’articolo 50, comma 1, del presente codice sono raddoppiati, nei limiti delle soglie di cui all’articolo 14, per i contratti di lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 25, comma 2, lettere a), b) e d), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018;
b) il termine temporale di cui all’articolo 140, comma 4, è stabilito in trenta giorni;
c) l’amministrazione competente all’affidamento e all’esecuzione del contratto è identificata nel soggetto attuatore, ove individuato, di cui all’articolo 25, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.
5. Le disposizioni di cui all’articolo 140, comma 7, si applicano, altresì, qualora si adottino, limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all’articolo 76, comma 2, lettera c).»;
e) all’articolo 222, comma 3, lettera g), le parole: «di cui all’articolo 140» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 140 e 140-bis»;
f) all’articolo 225-bis, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 119, comma 20, e di cui all’articolo 23 dell’allegato II.12, nel testo vigente alla data di cui all’articolo 229, comma 2, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure e i contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, ovvero, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla medesima data, siano già stati inviati gli avvisi a presentare offerte.»;
g) all’allegato V.2, all’articolo 1, comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «della spesa» sono inserite le seguenti: «ovvero svolge il ruolo di concedente».
…
Art. 2 – Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici e di contratti di protezione civile
1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 45, comma 4, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «L’incentivo di cui al comma 3 è corrisposto al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico. Le Amministrazioni che erogano gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale, in sede di verifica della compatibilità dei costi di cui all’articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono tenute a trasmettere agli organi di controllo di cui al medesimo articolo le informazioni relative all’ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime di cui all’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e il numero dei beneficiari”;
a-bis) all’articolo 57, comma 2, quarto periodo, le parole: “sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica” sono sostituite dalle seguenti: “sulla base di quanto stabilito nei pertinenti criteri ambientali minimi relativi agli interventi edilizi”;
a-ter) all’articolo 125, comma 1, sesto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 33, comma 1-bis, del medesimo allegato II.14 per i servizi di ingegneria e architettura”;
b) all’articolo 136, le parole: «4-bis. In deroga all’articolo 45, comma 4, per le amministrazioni della difesa e della sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «4-ter. Per le amministrazioni della difesa e della sicurezza»;
c) all’articolo 140:
01) al comma 1:
01.1) al primo periodo, dopo le parole: “di 500.000 euro o” sono inserite le seguenti: “, se superiore, nel limite” e dopo le parole: “pubblica e privata incolumità” sono aggiunte le seguenti: “, comunque nel limite della soglia europea”;
01.2) al secondo periodo, dopo le parole: “di servizi o forniture” sono inserite le seguenti: “, ivi compresi servizi tecnici necessari per la realizzazione di lavori di somma urgenza qualora l’amministrazione competente non disponga di adeguate professionalità,”;
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente sono inseriti i seguenti:
“1-bis. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all’articolo 7 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero la ragionevole previsione dell’imminente verificarsi degli stessi, che richiede l’adozione di misure indilazionabili, nei limiti dello stretto necessario.
1-ter. La circostanza di somma urgenza, in tali casi ai sensi dei commi 1 e 1-bis, è ritenuta persistente finchè non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall’evento, comunque per un termine periodo di tempo non superiore a quindici giorni dall’insorgere dell’evento, oppure entro il fatto salvo il maggiore termine stabilito dalla dall’eventuale declaratoria deliberazione dello stato di emergenza di cui all’articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al citato decreto legislativo n. 1 del 2018; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le stazioni appaltanti possono affidare appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste dal presente articolo.”;
2) il comma 6 è abrogato;
3) al comma 7, le parole: «nonché, limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all’articolo 76, comma 2, lettera c),» sono soppresse;
4) al comma 8, il primo periodo è soppresso il comma 8 è abrogato;
5) i commi 11 e 12 sono abrogati;
6) alla rubrica, le parole: «e di protezione civile» sono soppresse;
d) dopo l’articolo 140, è inserito il seguente:
«Art. 140-bis (Procedure di protezione civile).
1. Ai contratti affidati nell’ambito delle emergenze di protezione civile, di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), del codice di della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si applicano le disposizioni dell’articolo 140 del presente codice nonché le disposizioni del presente articolo e dell’articolo 46-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, tenuto conto anche delle differenti tipologie di eventi emergenziali previsti al medesimo articolo 7 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.
2. In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l’affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui all’articolo 140, comma 1 del limite di 500.000 euro di cui all’articolo 140, comma 1, primo periodo, e della soglia europea di cui al medesimo articolo 140, comma 1, secondo periodo, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni, e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui all’articolo 24, comma 2 agli articoli 24, commi 1 e 2, e 25, comma 1, del codice della protezione civile, di cui al citato decreto legislativo n. 1 del 2018. L’affidamento diretto di cui al primo periodo non è comunque ammesso per appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia europea e per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore al triplo della soglia europea.
3. In occasione degli eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell’articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ferma restando la facoltà di prevedere ulteriori misure derogatorie consentite nell’ambito dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 25 del medesimo codice, gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi possono essere affidati in deroga alle seguenti disposizioni del presente codice:
a) articolo 14, comma 12, lettera a), per consentire l’autonoma determinazione del valore stimato degli appalti per l’acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
b) articolo 15, comma 2, primo periodo, relativamente alla necessaria individuazione del RUP tra i dipendenti della stazione appaltante o dell’ente concedente, per consentire alle stazioni appaltanti, ove strettamente necessario, di individuare il RUP tra soggetti idonei, anche estranei alle stazioni appaltanti medesime, purché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici;
c) articolo 37, relativamente alla necessaria previa programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi, per consentire alle stazioni appaltanti di affidare l’appalto anche in assenza della previa programmazione del relativo intervento;
d) articolo 49, per consentire alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento della sua tempistica dei tempi del suo svolgimento alle esigenze del contesto emergenziale, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e del diritto dell’Unione europea;
e) articolo 54, per consentire l’esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare accelerare le relative procedure;
f) articoli 90, fermo restando il rispetto del termine massimo di cui all’articolo 55, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 111, comma 3, limitatamente alle tempistiche ai tempi e alle modalità delle comunicazioni ivi previste, per consentire alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento della sua tempistica dei suoi tempi di svolgimento alle esigenze del contesto emergenziale;
g) articolo 108, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, per consentire l’utilizzo generalizzato del criterio del minor prezzo.
4. In occasione degli eventi emergenziali di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale o nazionale ai sensi dell’articolo 24 del predetto codice, ovvero nella ragionevole previsione dell’imminente verificarsi degli stessi, anche in mancanza del provvedimento di cui all’articolo 23 del predetto codice:
a) gli importi di cui all’articolo 50, comma 1, del presente codice sono raddoppiati, nei limiti delle soglie di cui all’articolo 14, per i contratti di lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 25, comma 2, lettere a), b) e d), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018;
b) il termine temporale di cui all’articolo 140, comma 4, è stabilito in trenta giorni;
c) l’amministrazione competente all’affidamento e all’esecuzione del contratto è identificata nel soggetto attuatore, ove individuato, di cui all’articolo 25, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.
5. Le disposizioni di cui all’articolo 140, comma 7, si applicano, altresì, qualora si adottino, limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all’articolo 76, comma 2, lettera c).»;
e) all’articolo 222, comma 3, lettera g), le parole: «di cui all’articolo 140» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 140 e 140-bis»;
f) all’articolo 225-bis, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 119, comma 20, e di cui all’articolo 23 dell’allegato II.12, nel testo vigente alla data di cui all’articolo 229, comma 2, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure e i contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, ovvero, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla medesima data, siano già stati inviati gli avvisi a presentare offerte.»;
f-bis) all’allegato II.14, all’articolo 33, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai servizi di ingegneria e architettura, per i quali nei documenti di gara può essere prevista un’anticipazione del prezzo fino al 10 per cento, nei limiti delle disponibilità del quadro economico”;
g) all’allegato V.2, all’articolo 1, comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «della spesa» sono inserite le seguenti: «ovvero svolge il ruolo di concedente».
g-bis) all’allegato V.2:
1) all’articolo 2:
1.1) al comma 1:
1.1.1) all’alinea, secondo periodo, dopo le parole: “di uno” sono inserite le seguenti: “o più”;
1.1.2) alla lettera b), le parole: “ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” sono sostituite dalle seguenti: “di amministrazioni pubbliche, come definite dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
1.1.3) dopo la lettera e) è inserita la seguente:
“e-bis) dottorato di ricerca nelle materie di cui al primo periodo dell’alinea del presente comma”;
1.2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai fini del computo del periodo minimo si considera il tempo necessario per l’acquisizione dei requisiti di esperienza o qualificazione di cui al comma 1, anche cumulativamente considerati”;
2) all’articolo 6, il comma 4 è abrogato.
1-bis. Le disposizioni dell’articolo 45 e dell’allegato I.10 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificati dagli articoli 16 e 81 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, e dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024, riferite a procedure affidate ai sensi del predetto codice dei contratti pubblici, anche nei procedimenti in corso alla medesima data e avviati prima dell’entrata in vigore della disposizione.
1-ter. Le modalità per la ripartizione delle risorse e i criteri per la corresponsione degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche al personale dirigenziale per le attività svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024 sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, in base ai rispettivi ordinamenti.
1-quater. Gli oneri per la corresponsione degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui al comma 1-bis sono posti a valere sulle risorse già accantonate nei quadri economici relativi alle singole procedure di affidamento.
…
Omissis
Art. 9 – Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi
(articolo modificato e rettificato dalla Legge di conversione 105/2025)
1. Ai contratti di lavori affidati sulla base di documenti iniziali di gara, redatti ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, che non rientrino in alcuna delle fattispecie previste dall’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, si applicano, ai fini della revisione dei prezzi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 29, comma 1, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 4 del 2022, nonché a quanto stabilito nelle clausole contrattuali e nei documenti iniziali di gara, le disposizioni di cui all’articolo 60 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a condizione che, ferma la necessità di garantire la copertura delle voci di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), dell’allegato I.7 al medesimo codice, siano rispettati contemporaneamente i seguenti criteri:
a) le voci del quadro economico di ciascun intervento relative ad imprevisti risultino coerenti con la soglia di cui all’articolo 5, comma 2, dell’Allegato I.7 al codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023;
b) risulti disponibile il 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento, e tali risorse siano iscritte tra le somme a disposizione della stazione appaltante ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera e), numero 6), dell’Allegato I.7 al codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.
1-bis. All’articolo 26, comma 6-bis, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «applicando, in aumento o in diminuzione» sono sostituite dalle seguenti: «applicando, in aumento o, per le sole lavorazioni eseguite o contabilizzate nell’anno 2025, in diminuzione».
Art. 9 – Disposizioni urgenti in materia di revisione prezzi
1. Ai contratti di lavori affidati sulla base di documenti iniziali di gara, redatti ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui all’articolo 26, comma 4, lettere a) e b), comma 6-quater e comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, si applicano, ai fini della revisione prezzi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 29, comma 1, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 4 del 2022, nonché a quanto stabilito nelle clausole contrattuali e nei documenti iniziali di gara, le disposizioni di cui all’articolo 60 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a condizione che, ferma la necessità di garantire la copertura delle voci di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), dell’allegato I.7 al medesimo codice, siano rispettati contemporaneamente i seguenti criteri:
a) le voci del quadro economico di ciascun intervento relative ad imprevisti risultino coerenti con la soglia di cui all’articolo 5, comma 2, dell’Allegato I.7 al codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023;
b) risulti disponibile il 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento, e tali risorse siano iscritte tra le somme a disposizione della stazione appaltante ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera e), numero 6), dell’Allegato I.7 al codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.
Art. 9 – Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi
1. Ai contratti di lavori affidati sulla base di documenti iniziali di gara, redatti ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui all’articolo 26, comma 4, lettere a) e b), comma 6-quater e comma 7 non rientrino in alcuna delle fattispecie previste dall’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, si applicano, ai fini della revisione dei prezzi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 29, comma 1, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 4 del 2022, nonché a quanto stabilito nelle clausole contrattuali e nei documenti iniziali di gara, le disposizioni di cui all’articolo 60 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a condizione che, ferma la necessità di garantire la copertura delle voci di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), dell’allegato I.7 al medesimo codice, siano rispettati contemporaneamente i seguenti criteri:
a) le voci del quadro economico di ciascun intervento relative ad imprevisti risultino coerenti con la soglia di cui all’articolo 5, comma 2, dell’Allegato I.7 al codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023;
b) risulti disponibile il 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento, e tali risorse siano iscritte tra le somme a disposizione della stazione appaltante ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera e), numero 6), dell’Allegato I.7 al codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.
1-bis. All’articolo 26, comma 6-bis, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «applicando, in aumento o in diminuzione» sono sostituite dalle seguenti: «applicando, in aumento o, per le sole lavorazioni eseguite o contabilizzate nell’anno 2025, in diminuzione».
Omissis
Art. 17 – Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.