Legge 105/2025 del 18.07.2025 di conv. D.L. 73/2025 [infrastrutture]

Legge 18 luglio 2025, n. 105 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, recante misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonchè l’attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all’Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti

SCHEDA DEL PROVVEDIMENTO

(Nota bene: se il provvedimento è riportato per estratto, i seguenti dati si riferiscono alle sole norme riportate in estratto)

Tipo di provvedimento: Legge. Numero: 105. Data: 18/07/2025.

Pubblicazione: 19/07/2025 (GURI, s.g. n. 166)

Entrata in vigore:
20/07/2025 (giorno successivo alla pubblicazione, v. art. 1)
Converte in legge:
Modificato da:
Declaratorie di illegittimità:
Riferimenti:

legge di conversione (v. D.L. convertito)

Apporta modifiche a:
Attua:
Attuato da:

Vigenza/efficacia: Solo modificante

Ultimo aggiornamento: 19/07/2025 (data di pubblicazione)

TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

a1
Articolo 1
 
 
 
 

1. Il decreto-legge 21 maggio 2025, n.  73, recante misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l’attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all’Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

g

Allegato

 
 
 
 

All’articolo 2:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: «n. 165 e il numero dei beneficiari.» sono sostituite dalle seguenti: «n. 165, e il numero dei beneficiari”;»;

dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

«a-bis) all’articolo 57, comma 2, quarto periodo, le parole: “sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica” sono sostituite dalle seguenti: “sulla base di quanto stabilito nei pertinenti criteri ambientali minimi relativi agli interventi edilizi”;

a-ter) all’articolo 125, comma 1, sesto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 33, comma 1-bis, del medesimo allegato II.14 per i servizi di ingegneria e architettura”»;

alla lettera c):

al numero 1) è premesso il seguente:

«01) al comma 1:

01.1) al primo periodo, dopo le parole: “di 500.000 euro o” sono inserite le seguenti: “, se superiore, nel limite” e dopo le parole: “pubblica e privata incolumità” sono aggiunte le seguenti: “, comunque nel limite della soglia europea”;

01.2) al secondo periodo, dopo le parole: “di servizi o forniture” sono inserite le seguenti: “, ivi compresi servizi tecnici necessari per la realizzazione di lavori di somma urgenza qualora l’amministrazione competente non disponga di adeguate professionalità,”»;

il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

1-bis. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all’articolo 7 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.  1, ovvero la ragionevole previsione dell’imminente verificarsi degli stessi, che richiede l’adozione di misure indilazionabili, nei limiti dello stretto necessario.

1-ter. La circostanza di somma urgenza, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, è ritenuta persistente finchè non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall’evento, comunque per un periodo di tempo non superiore a quindici giorni dall’insorgere dell’evento, fatto salvo il maggiore termine stabilito dall’eventuale deliberazione dello stato di emergenza di cui all’articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al citato decreto legislativo n.  1 del 2018; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le stazioni appaltanti possono affidare appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste dal presente articolo“»;

il numero 4) è sostituito dal seguente:

«4) il comma 8 è abrogato»;

alla lettera d), capoverso Art. 140-bis:

al comma 1, le parole: «del codice di protezione civile» sono sostituite dalle seguenti: «, del codice della protezione civile» e dopo le parole: «dell’articolo 140» sono inserite le seguenti: «del presente codice»;

al comma 2, le parole: «dei limiti di cui all’articolo 140, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «del limite di 500.000 euro di cui all’articolo 140, comma 1, primo periodo, e della soglia europea di cui al medesimo articolo 140, comma 1, secondo periodo», dopo le parole: «a trenta giorni» è inserito il seguente segno d’interpunzione: «,», le parole: «nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui all’articolo 24, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n.  1 del 2018» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui agli articoli 24, commi 1 e 2, e 25, comma 1, del codice della protezione civile, di cui al citato decreto legislativo n.  1 del 2018» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’affidamento diretto di cui al primo periodo non è comunque ammesso per appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia europea e per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore al triplo della soglia europea»;

al comma 3:

alla lettera b), dopo le parole: «tra soggetti idonei» è inserito il seguente segno d’interpunzione: «,»;

alla lettera d), le parole: «della sua tempistica» sono sostituite dalle seguenti: «dei tempi del suo svolgimento»;

alla lettera e), la parola: «velocizzare» è sostituita dalla seguente: «accelerare»;

alla lettera f), le parole: «alle tempistiche» sono sostituite dalle seguenti: «ai tempi» e le parole: «della sua tempistica» sono sostituite dalle seguenti: «dei suoi tempi di svolgimento»;

dopo la lettera f) è inserita la seguente:

«f-bis) all’allegato II.14, all’articolo 33, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai servizi di ingegneria e architettura, per i quali nei documenti di gara può essere prevista un’anticipazione del prezzo fino al 10 per cento, nei limiti delle disponibilità del quadro economico”»;

dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

«g-bis) all’allegato V.2:

1) all’articolo 2:

1.1) al comma 1:

1.1.1) all’alinea, secondo periodo, dopo le parole: “di uno” sono inserite le seguenti: “o più”;

1.1.2) alla lettera b), le parole: “ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165” sono sostituite dalle seguenti: “di amministrazioni pubbliche, come definite dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165”;

1.1.3) dopo la lettera e) è inserita la seguente:

“e-bis) dottorato di ricerca nelle materie di cui al primo periodo dell’alinea del presente comma”;

1.2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai fini del computo del periodo minimo si considera il tempo necessario per l’acquisizione dei requisiti di esperienza o qualificazione di cui al comma 1, anche cumulativamente considerati”;

2) all’articolo 6, il comma 4 è abrogato»;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Le disposizioni dell’articolo 45 e dell’allegato I.10 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.  36, come modificati dagli articoli 16 e 81 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n.  209, e dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024, riferite a procedure affidate ai sensi del predetto codice dei contratti pubblici, anche nei procedimenti in corso alla medesima data e avviati prima dell’entrata in vigore della disposizione.

1-ter. Le modalità per la ripartizione delle risorse e i criteri per la corresponsione degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche al personale dirigenziale per le attività svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024 sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, in base ai rispettivi ordinamenti.

1-quater. Gli oneri per la corresponsione degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui al comma 1-bis sono posti a valere sulle risorse già accantonate nei quadri economici relativi alle singole procedure di affidamento»;

All’articolo 9:

al comma 1:

all’alinea, le parole: «che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui all’articolo 26, comma 4, lettere a) e b), comma 6-quater e comma 7,» sono sostituite dalle seguenti: «che non rientrino in alcuna delle fattispecie previste dall’articolo 26» e le parole: «revisione prezzi» sono sostituite dalle seguenti: «revisione dei prezzi»;

alla lettera b), le parole: «già assunti, e» sono sostituite dalle seguenti: «già assunti e»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. All’articolo 26, comma 6-bis, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n.  50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.  91, le parole: «applicando, in aumento o in diminuzione» sono sostituite dalle seguenti: «applicando, in aumento o, per le sole lavorazioni eseguite o contabilizzate nell’anno 2025, in diminuzione»;

alla rubrica, le parole: «revisione prezzi» sono sostituite dalle seguenti: «revisione dei prezzi».