Reg. UE n. 2510/2023 del 15.11.2023 [modif. soglie Dir. CE 81/2009]

Regolamento delegato (UE) 2023/2510 della Commissione del 15 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori

SCHEDA DEL PROVVEDIMENTO

(Nota bene: se il provvedimento è riportato per estratto, i seguenti dati si riferiscono alle sole norme riportate in estratto)

Tipo di provvedimento: Regolamento Unione europea. Numero: 2510. Data: 15/11/2023.

Pubblicazione: 16/11/2023 (GUUE L 2510)

Entrata in vigore:
01/01/2024 (v. art. 2)
Modificato da:
Declaratorie di illegittimità:
Riferimenti:
Apporta modifiche a:
Attua:
Attuato da:

Vigenza/efficacia: Solo modificante

Ultimo aggiornamento: 16/11/2023 (data di pubblicazione)

TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Preambolo

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, in particolare l’articolo 68, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Con la decisione 2014/115/UE il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici concluso nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio. L’accordo sugli appalti pubblici modificato («l’accordo») e’ uno strumento plurilaterale e il suo scopo e’ la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. L’accordo si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi fissati nell’accordo stesso («soglie»), che sono espressi in diritti speciali di prelievo.

(2) Uno degli obiettivi della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e’ consentire agli enti aggiudicatori e alle amministrazioni aggiudicatrici che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell’accordo. Conformemente all’articolo 17 della direttiva 2014/25/UE, la Commissione verifica ogni due anni che le soglie di cui all’articolo 15, lettere a) e b), di tale direttiva corrispondano alle soglie stabilite nell’accordo e procede, se necessario, alla loro revisione.

(3) Le soglie di cui alla direttiva 2014/25/UE sono state rivedute. Conformemente all’articolo 68, paragrafo 1, della direttiva 2009/81/CE e’ opportuno allineare le soglie stabilite in detta direttiva alle soglie rivedute di cui alla direttiva 2014/25/UE.

(4) A norma dell’articolo 68, paragrafo 1, della direttiva 2009/81/CE la Commissione deve altresi’ rivedere le soglie di cui all’articolo 8 della medesima direttiva in occasione della revisione delle soglie di cui alla direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. L’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, che ha abrogato la direttiva 2004/17/CE, prevede che ogni due anni la Commissione proceda alla revisione delle soglie, la quale entra in vigore il 1° gennaio. Pertanto le soglie per gli anni 2024 e 2025 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2024.

(5) Per motivi di disponibilità dei dati, il calcolo delle soglie non può iniziare prima del 1° settembre. A norma dell’articolo 68, paragrafo 3, della direttiva 2009/81/CE, le soglie rivedute (in EUR) e il loro controvalore nelle altre valute nazionali degli Stati membri dell’UE devono essere pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea all’inizio del mese di novembre. Alla luce di quanto precede e al fine di rispettare il termine sopra indicato, la Commissione ricorre alla procedura d’urgenza per l’adozione del presente regolamento.

(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2009/81/CE,

ha adottato il presente Regolamento:

a1
Articolo 1
 
 
 
 

L’articolo 8 della direttiva 2009/81/CE e’ cosi’ modificato:

1) alla lettera a), «431 000 EUR» e’ sostituito da «443 000 EUR»;

2) alla lettera b), «5 382 000 EUR» e’ sostituito da «5 538 000 EUR».

a2
Articolo 2
 
 
 
 

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Il presente regolamento e’ obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.