Direttiva 2001/78/CE della Commissione, del 13 settembre 2001, che modifica l’allegato IV della direttiva 93/36/CEE del Consiglio, gli allegati IV, V e VI della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, gli allegati III e IV della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, modificate dalla direttiva 97/52/CE, nonche’ gli allegati XII a XV, XVII e XVIII della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 98/4/CE (Direttiva sull’impiego di modelli di formulari nella pubblicazione degli avvisi di gare d’appalto pubbliche)
Norme di sola modifica (superate)
Scheda del provvedimento
Pubblicazione: in GUCE L 285 del 29.10.2001.
Entrata in vigore: dal 18.11.2011 (20° giorno dalla pubblicazione, ex art. 254, co. 2, TCE).
Variazioni: –
Rettifiche: tutti gli allegati sono stati rettificati con avviso in GUCE L 214 del 9.8.2002.
Declaratorie di illegittimita’: –
Riferimenti: modifica gli allegati alle direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE, 93/37/CEE e 93/38/CEE (direttive in materia di appalti di servizi, forniture, lavori e settori speciali).
Attuazione: –
Vigenza: norme di sola modifica, non piu’ attuali (le direttive modificate sono state abrogate).
Ultimo aggiornamento: 9.8.2002 (data avviso di rettifica).
INDICE
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Allegati
All. I – [sostituisce l’All. IV direttiva 93/36/CEE]
All. II – [sostituisce l’All. IV direttiva 93/37/CEE
All. III – [sostituisce l’All. V direttiva 93/37/CEE]
All. IV – [sostituisce l’All. VI direttiva 93/37/CEE]
All. V – [sostituisce l’All. III direttiva 92/50/CEE]
All. VI – [sostituisce l’All. IV direttiva 92/50/CEE]
All. VII – [sostituisce l’All. XII direttiva 93/38/CEE]
All. VIII – [sostituisce l’All. XIII direttiva 93/38/CEE]
All. IX – [sostituisce l’All. XIV direttiva 93/38/CEE]
All. X – [sostituisce l’All. XV direttiva 93/38/CEE]
All. XI – [sostituisce l’All. XVII direttiva 93/38/CEE]
All. XII – [sostituisce l’All. XVIII direttiva 93/38/CEE]
TESTO DEL PROVVEDIMENTO
Preambolo e considerando
La Commissione delle Comunita’ europee,
visto il trattato che istituisce la Comunita’ europea,
vista la direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, modificata dalla direttiva 97/52/CE, in particolare l’articolo 22, la direttiva 93/36/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, modificata dalla direttiva 97/52/CE, in particolare l’articolo 14, la direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, modificata dalla direttiva 97/52/CE, in particolare l‘articolo 35, paragrafo 2, nonche’ la direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonche’ degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, modificata dalla direttiva 98/4/CE, in particolare l’articolo 39, paragrafo 2, e l’articolo 40, paragrafi 2 e 3,
considerando quanto segue:
(1) Le direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE, 93/37/CEE e 93/38/CEE stabiliscono l’obbligo di pubblicare bandi di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee per le procedure che entrano nei loro campi di applicazione e specificano gli elementi che devono figurare obbligatoriamente in questi avvisi. Le suddette direttive stabiliscono inoltre “modelli di bandi” che devono essere utilizzati dalle amministrazioni aggiudicatrici. Tale obbligo deriva dall’articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 93/36/CEE, dall’articolo 11, paragrafo 6, della direttiva 93/37/CEE, dall’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 92/50/CEE, nonche’ dagli articoli 21, paragrafi 1 e 4, 22, paragrafi 2, e 24, paragrafo 1, della direttiva 93/38/CEE.
(2) La Commissione ha adottato una raccomandazione (91/561/CEE) e una comunicazione il 30 dicembre 1992. Essa ha inoltre raccomandato l’impiego di taluni modelli “standard” di bando di gara d’appalto per forniture e per lavori. Questi modelli “standard” sono diversi dai modelli figuranti negli allegati delle direttive.
(3) È ora opportuno modificare i modelli di bando di gara contenuti nelle direttive al fine di contribuire a semplificare l’applicazione delle disposizioni in materia di pubblicita’ adattandoli nel contempo ai mezzi elettronici sviluppati nel quadro del sistema d’informazione sugli appalti pubblici (SIMAP), istituito dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri. Inoltre, l’utilizzo di modelli di formulari nonche’ l’eventuale ricorso al Vocabolario comune per gli appalti (Common Procurement Vocabulary – CPV) faciliteranno l’accesso all’informazione e contribuiranno ad una piu’ grande trasparenza degli appalti. Ai fini di una maggiore chiarezza, e’ dunque opportuno sostituire i predetti allegati con i modelli di formulari.
(4) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi ai pareri del comitato consultivo per gli appalti pubblici, nonche’ quello per gli appalti nel settore delle telecomunicazioni,
ha adottato la presente direttiva:
Articolo 1
1. L’allegato IV della direttiva 93/36/CEE e’ sostituito dall’allegato I di cui alla presente direttiva.
2. Gli allegati IV, V e VI della direttiva 93/37/CEE sono sostituiti rispettivamente dagli allegati II, III e IV di cui alla presente direttiva.
3. Gli allegati III e IV della direttiva 92/50/CEE sono sostituiti rispettivamente dagli allegati V e VI di cui alla presente direttiva.
4. Gli allegati XII-XV, XVII e XVIII della direttiva 93/38/CEE sono sostituiti rispettivamente dagli allegati VII-XII di cui alla presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° maggio 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui all’articolo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalita’ del suddetto riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATI
Allegato I
Aggiornamenti: 1.r Avviso di rettifica in GU L 214 del 9.8.2012.
[sostituisce l’All. IV direttiva 93/36/CEE]
Allegato II
Aggiornamenti: 1.r Avviso di rettifica in GU L 214 del 9.8.2012.
[sostituisce l’All. IV direttiva 93/37/CEE]
Allegato III
Aggiornamenti: 1.r Avviso di rettifica in GU L 214 del 9.8.2012.
[sostituisce l’All. V direttiva 93/37/CEE]
Allegato IV
Aggiornamenti: 1.r Avviso di rettifica in GU L 214 del 9.8.2012.
[sostituisce l’All. VI direttiva 93/37/CEE]
Allegato V
Aggiornamenti: 1.r Avviso di rettifica in GU L 214 del 9.8.2012.
[sostituisce l’All. III direttiva 92/50/CEE]
Allegato VI
Aggiornamenti: 1.r Avviso di rettifica in GU L 214 del 9.8.2012.
[sostituisce l’All. IV direttiva 92/50/CEE]
Allegato VII
Aggiornamenti: 1.r Avviso di rettifica in GU L 214 del 9.8.2012.
[sostituisce l’All. XII direttiva 93/38/CEE]
Allegato VIII
Aggiornamenti: 1.r Avviso di rettifica in GU L 214 del 9.8.2012.
[sostituisce l’All. XIII direttiva 93/38/CEE]
Allegato IX
Aggiornamenti: 1.r Avviso di rettifica in GU L 214 del 9.8.2012.
[sostituisce l’All. XIV direttiva 93/38/CEE]
Allegato X
Aggiornamenti: 1.r Avviso di rettifica in GU L 214 del 9.8.2012.
[sostituisce l’All. XV direttiva 93/38/CEE]
Allegato XI
Aggiornamenti: 1.r Avviso di rettifica in GU L 214 del 9.8.2012.
[sostituisce l’All. XVII direttiva 93/38/CEE]
Allegato XII
Aggiornamenti: 1.r Avviso di rettifica in GU L 214 del 9.8.2012.
[sostituisce l’All. XVIII direttiva 93/38/CEE]