TAR Calabria – Reggio Calabria

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    • TAR Calabria [RC], s. 256 del 2.4.2024
      Pubblicato il 02/04/2024 N. 00256/2024 REG.PROV.COLL. N. 00005/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5 del 2024, proposto da Fad S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG A0210AF964, rappresentata e difesa dall’avvocato Agostino Conforti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip. Pol. Coes. Un. Miss. Pnrr, Ministero dell’Interno, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero della Giustizia, Ministero dell’Economia e delle Finanze, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, n. 15; Ministero degli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione, Provveditorato Interregionale Alle Opere Pubbliche per la Sicilia e La Calabria, non costituiti in giudizio; nei confronti Acreide Consorzio Stabile S.C. A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Arturo Cancrini e Francesco Vagnucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: – dell’aggiudicazione efficace in favore del costituendo RTP Acreide Consorzio Stabile S.C. A R.L. – GME Progetti – Ing. M. Cristina Ferlito – Ing. F. Pamela Demeca – Ing. Pasquale Cuzzola – Geol. M. Cristina La Delfa – Arch. Pierluigi Gerace della procedura aperta per l’affidamento della progettazione definitiva/esecutiva e l’esecuzione dei lavori di costruzione finalizzati all’attuazione dell’intervento di costruzione di un nuovo padiglione detentivo presso Reggio Calabria in località “Arghillà, DAP – CUP: D35D21000000007 – CIG: A0210AF964 – importo a base d’appalto: complessivamente € 13.047.309,78, ed in particolare della determina, registro ufficiale .I. 0025658 del 22.12.2023, del Provveditore Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria comunicata in pari data anche ai sensi dell’art. 90 del d.lgs. n.36/2023; – del verbale seggio di gara n. 2 della seduta del 24.11.2023 nella parte in cui la Commissione, ad esito dell’espletato soccorso istruttorio, riteneva, in maniera del tutto illegittima, assolto l’onere del costituendo RTP Acreide Consorzio Stabile S.C.A.R.L. – GME Progetti – Ing. M. Cristina Ferlito – Ing. F. Pamela Demeca – Ing. Pasquale Cuzzola – Geol. M. Cristina La Delfa – Arch. Pierluigi Gerace ammettendola alle successive fasi di gara; – del verbale di gara n. 3 della seduta del 5.12.2023 nella parte in cui ad esito dello scrutinio delle offerte economiche individuava quale prima in graduatoria il predetto costituendo RTP Acreide Consorzio Stabile S.C. A R.L. – GME Progetti – Ing. M. Cristina Ferlito – Ing. F. Pamela Demeca – Ing. Pasquale Cuzzola – Geol. M. Cristina La Delfa – Arch. Pierluigi Gerace formulando proposta di aggiudicazione nei suoi confronti; – di tutti i verbali delle sedute pubbliche e riservate di gara contenenti le operazioni di verifica della documentazione amministrativa, nelle parti in cui non è stata disposta l”esclusione della contro interessata; – del tacito diniego frapposto dalla committenza rispetto all’istanza di riesame del 14.12.2023; – della nota di accompagnamento del provvedimento di aggiudicazione impugnato di autorizzazione allo svincolo della garanzia provvisoria per intervenuta aggiudicazione definitiva; nonché, in via conseguenziale, per l’accoglimento della domanda di aggiudicazione dell’appalto in proprio favore quale seconda nella graduatoria delle offerte validate, in ragione dell’esclusione del costituendo RTP Acreide Consorzio Stabile S.C. A R.L. (…), e la stipula del conseguente contratto (tutela in forma specifica); e, nell’ipotesi in cui nelle more del giudizio venisse stipulato il contratto, – per la declaratoria di inefficacia del contratto stesso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 121, comma 1, lett. c) e d) e 122 del D. Lgs. n.104/2010 e – per l’accoglimento della conseguente domanda di subentro, che fin d’ora pure, in quanto occorra, formalmente si esplicita; – per l’eventuale applicazione di sanzioni alternative ex art. 123 D.Lgs. n. 104/2010; nonché ancora, nelle subordinate ipotesi in cui non venissero conseguiti l’aggiudicazione ed il contratto, ovvero in via ulteriormente più gradata nell’ipotesi in cui (in caso di parziale esecuzione dei lavori da parte della controinteressata o per qualunque altra causa) venisse affidato solo una parte dei lavori oggetto di gara, – per l’accoglimento della domanda di condanna della Stazione Appaltante al risarcimento per equivalente monetario per la refusione dei danni subiti e subendi a causa dei provvedimenti impugnati, nella misura che, si indica già nel 20 % dell”importo a base d’asta del contratto (15% per lucro cessante e 5% per perdita di qualificazione e di chances), ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di giudizio, con espressa riserva di ulteriormente dedurre, precisare e comprovare, in ogni caso oltre interessi legali e rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valore; – in via subordinata ed ove occorra, del bando, del disciplinare e di ogni altra norma, clausola, documento e atto di gara, anche al fine di vederne dichiarata in parte qua ed in subordine l’illegittimità, l’inefficacia, e/o la nullità; – di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Acreide Consorzio Stabile S.C. A R.L. il 5/2/2024: per l’annullamento – di tutti gli atti e provvedimenti della gara de qua, con particolare riferimento al verbale di gara n. 2 del 24.11.2023, nella parte in cui la FAD S.r.l. è stata ammessa al prosieguo della procedura; – di tutti gli atti e provvedimenti di gara nella parte in cui la Stazione appaltante non ha disposto l’esclusione dalla gara della FAD S.r.l. per carenza dei requisiti richiesti dal Disciplinare di gara.     Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip. Pol. Coes. Un. Miss. Pnrr, del Ministero dell’Interno, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero della Giustizia, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del controinteressato Acreide Consorzio Stabile S.C. A R.L.; Visti tutti gli atti della causa; Vista l’ordinanza cautelare n. 12 del 25 gennaio 2024; Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 marzo 2024 il dott. Alberto Romeo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.     FATTO e DIRITTO 1. Con ...
    • TAR Calabria [RC], s. 255 del 29.3.2024
      Pubblicato il 29/03/2024 N. 00255/2024 REG.PROV.COLL. N. 00426/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 426 del 2023, proposto da Full Service S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Gentile, Mario Zoccali e Maria Lucia Civello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della Giustizia e Consip S.p.a, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito n.15; nei confronti -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluigi Pellegrino e Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l’annullamento − del provvedimento di aggiudicazione in favore di -OMISSIS-. del lotto n.-OMISSIS- della gara centralizzata Consip per l”affidamento dei servizi di vigilanza armata per il Ministero della Giustizia – ID -OMISSIS-, comunicato con nota dell’8 giugno 2023; − del chiarimento n. 89 e, per quanto occorrer possa, del chiarimento n. 42, diramati da Consip nelle more della scadenza del termine di presentazione delle offerte, con i quali la SA ha specificato che il vincolo di partecipazione di cui all”art. 51 del Codice, comma 2, introdotto dall”art. 3.1. del disciplinare, non si applicherebbe in caso di partecipazione alla gara di più imprese controllate o collegate ex art. 2359 c.c; − dell’art. 3.1. del disciplinare, ove inteso nei termini voluti da Consip; − del provvedimento di ammissione di -OMISSIS-. al lotto n.-OMISSIS-, nonché per quanto occorrer possa, del provvedimento con cui Consip ha concluso il procedimento di verifica dei requisiti soggettivi in capo a -OMISSIS-; − di tutti i verbali di gara, per le ragioni di cui in narrativa, ivi compresi quelli relativi alla fase di verifica della documentazione amministrativa, di valutazione dell’offerta tecnica, e di attribuzione dei punteggi, all’esito dei quali è stata formata la graduatoria; − di tutti i provvedimenti inerenti il subprocedimento di verifica di congruità dell”offerta aggiudicataria, ivi compreso il provvedimento con cui è stata ritenuta congrua l”offerta di -OMISSIS-.; − della proposta di aggiudicazione; − del provvedimento, di estremi e contenuto non conosciuti, con cui sia stata disposta l”integrazione dell”efficacia dell”aggiudicazione; nonché per la condanna della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 30 del c.p.a, alla reintegrazione in forma specifica mediante affidamento del servizio alla ricorrente, previa dichiarazione di inefficacia del contratto ove medio tempore stipulato e accertamento del diritto del RTI Full Service al subentro.     Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, di Consip S.p.a. e di -OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 marzo 2024 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.     FATTO e DIRITTO 1. Con bando di gara pubblicato nella G.U.R.I. in data 17.01.2020, Consip S.p.a. (di seguito, solo Consip) ha indetto una procedura aperta e “centralizzata” per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata per il Ministero della Giustizia, suddivisa in trentaquattro lotti corrispondenti al territorio geografico delle principali province italiane. 2. Il criterio di aggiudicazione della gara era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo. 3. Full Service ha partecipato alla gara relativa all’aggiudicazione del lotto n.-OMISSIS- indicato in epigrafe dell’importo di € 11.485.963,71, avente ad oggetto la vigilanza “fissa” ed “ispettiva” presso i tribunali di -OMISSIS- 4. Consip, con provvedimento assunto in data 8 giugno 2023, ha aggiudicato il predetto lotto a -OMISSIS-. 5. Full Service, seconda classificata in graduatoria per il lotto in questione e gestore uscente del servizio, ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione definitiva, formulando i motivi di ricorso di seguito riportati: 5.1. Violazione degli artt. 4.3.2.1. e 6.2. del capitolato tecnico. Violazione dell’art. 59, comma 3, del d.lgs. 50/2016. Eccesso di potere per errore nei presupposti. Eccesso di potere per carenza e/o insufficienza di istruttoria. Con il primo motivo si censura, da un lato, la violazione degli artt. 4.3.2.1. e 6.2. del Capitolato Tecnico, nonché l’eccesso di potere per carenza di istruttoria in ordine all’affermato possesso in capo all’aggiudicataria dei requisiti specifici di formazione per le GPG addette alla gestione degli apprestamenti di security finalizzata al controllo di sicurezza dei visitatori in ingresso. Nel caso di specie, -OMISSIS- non avrebbe evidenziato nell’offerta tecnica la formazione delle GPG sull’utilizzo di apparati radiogeni né previsto nell’offerta economica i relativi costi; dall’altro, si lamenta che l’offerta antagonista non rispetterebbe la durata minima di 15 minuti entro i quali deve esaurirsi il servizio di vigilanza ispettiva apprestato da una o due GPG presso ciascun sito sensibile, poiché il monte ore del servizio ispettivo previsto dal capitolato tecnico per il fabbisogno richiesto (n. 21060 ispezioni) coinciderebbe con una durata media dello stesso di appena 7,5 minuti. 5.2. Violazione degli artt. 30, 50, 95 e 97 del d.lgs. n. 50/2016; violazione dell’art. 3 del disciplinare di gara; disapplicazione e/o falsa applicazione della lex specialis nella parte relativa alla clausola sociale; eccesso di potere, vizio di motivazione e delle Linee Guida Anac n. 13, approvate con Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 114 del 13 febbraio 2019; violazione degli artt. 25 e ss. del CCNL per i dipendenti da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari e del principio di par condicio tra i concorrenti; violazione dell’art. 36 della Costituzione; manifesta irragionevolezza, falsa motivazione ed errore nei presupposti di fatto in relazione al giudizio di congruità, complessiva e della manodopera, espresso da Consip. Con il secondo motivo si critica la legittimità dell’aggiudicazione, non essendosi la Stazione appaltante avveduta che l’offerta dell’aggiudicataria non rispettava la clausola sociale prevista dall’art. 23 del Disciplinare di gara, sul rilievo che: i) il numero dei lavoratori da assorbire dal gestore uscente passerebbe ingiustificatamente da 87 a 67; ii) i livelli di inquadramento applicati sarebbero inferiori a quelli di cui beneficerebbe il personale da trasferire al netto degli scatti di anzianità che non sarebbero stati considerati dall’offerta; iii) la manodopera del gestore uscente, non assorbita, sarebbe parzialmente ed indebitamente sostituita con ...
    • TAR Calabria [RC], s. 142 del 14.2.2024
      Inquadramento Gara ante 1.7.2023. La 2° classificata . Pubblicato il 14/02/2024 N. 00142/2024 REG.PROV.COLL. N. 00606/2023 REG.RIC. RUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 606 del 2023, proposto da S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG N.D, rappresentata e difesa dall’avvocato Fausto Troilo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giorgio Vizzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti Spa (mandataria)/Le Palme Ristorazione & Servizi S.r.l. (mandante) oggi BREAK SRL)”, e Break S.r.l. (già Le Palme Ristorazione & Servizi S.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Armando Profili, Giorgia Esposito e Luigi Scarpati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: – della determina del Direttore U.O.C. provveditorato economato e gestione logistica n. 614 del 29.06.2023, con cui il GOM ha aggiudicato al controinteressato RTI l’appalto specifico per l’affidamento del servizio di ristorazione da rendere presso i Presidi Ospedalieri “Riuniti” e “Morelli” del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria, indetto con delibera del Commissario Straordinario n.167 del 13.03.2023, nonché della relativa comunicazione di aggiudicazione; – delle delibere del Commissario straordinario n. 167 del 13.03.2023, n. 301 del 20.04.2023; nonché – di tutti i verbali di gara ed, in particolare, dei verbali della Commissione giudicatrice n. 2 dell’11.05.2023 e n. 3 del 17.05.2023, specie nella parte in cui all’offerta tecnica del RTI sono stati attribuiti, con riguardo sub-criteri 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, coefficienti di valutazione più alti rispetto a quelli effettivamente spettanti; e, comunque, – di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, connessi, conseguenti e correlati a quelli sopraindicati, ancorché non conosciuti, ivi compresi, se e per quanto possa occorrere, la proposta di aggiudicazione, nonché il capitolato e/o qualunque altro atto di gara, ove interpretabile nel senso di ritenere correttamente esercitato dalla Commissione giudicatrice il proprio operato, nonché: – in via principale, ai sensi degli articoli 121 e 122 c.p.a, per la declaratoria della inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato, e, in ogni caso, per la declaratoria del diritto della ricorrente a conseguire l’aggiudicazione dell’appalto e il subentro nella esecuzione del contratto (eventualmente stipulato), di cui si fa espressa richiesta; – in subordine, per la sola ipotesi di impossibilità al risarcimento in forma specifica, per l’accertamento della illegittimità del provvedimento di aggiudicazione Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da S.p.A. il 04.01.2024: per l’annullamento – di tutti i verbali di gara se ed in quanto lesivi degli interessi della odierna ricorrente incidentale; – del verbale n. 3 del 17.05.2023 nella parte in cui la Commissione giudicatrice dall’esame dell’offerta tecnica della per i motivi di seguito indicati nella presente impugnativa; – eventualmente dei sub-criteri 5.2 e 5.3 della Tabella di Valutazione dell’Offerta Tecnica di cui all’art.19.2 del Capitolato d’Oneri ove interpretabile in senso avverso agli interessi della odierna ricorrente incidentale; – eventualmente delle Delibere del Commissario straordinario n. 167 del 13.03.2023 (con cui è stata indetta l’appalto de quo) e n. 301 del 20.04.2023 (con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice); – di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, connessi, conseguenti e correlati a quelli sopraindicati, ancorché non conosciuti, nonché il capitolato e/o qualunque altro atto di gara, ove interpretabile nel senso di ritenere correttamente esercitato dalla Commissione giudicatrice il proprio operato; – di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente incidentale;     Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria e di Spa e di Break S.r.l. (già Le Palme Ristorazione & Servizi S.r.l.); Visti tutti gli atti della causa; Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2024 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.     FATTO e DIRITTO 1. Il Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” (d’ora in avanti, solo GOM) ha indetto una procedura di gara ex artt. 55, 58 e 61 D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di ristorazione da fornire presso i Presidi Ospedalieri “Riuniti” e “Morelli” di Reggio Calabria (CIG ignoto, ad ogni eventuale effetto di legge). 2. La lex specialis di gara stabiliva che la selezione del miglior contraente sarebbe avvenuta in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con l’attribuzione di un massimo di 70 punti per l’offerta tecnica (parametrata sulla base di n. 12 specifici elementi, a loro volta articolati in sub-elementi o sub-criteri, caratterizzanti l’oggetto del servizio) e 30 punti per l’offerta economica. 3. Alla gara partecipavano la ditta ricorrente, il RTI composto da - e una terza ditta. 4. Al termine dell’esame delle offerte, . 5. La ricorrente ha contestato l’esito della gara e l’aggiudicazione definitiva in favore di . Violazione del principio della par condicio creditorum. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed irragionevolezza”. La ricorrente ha lamentato l’erronea attribuzione del punteggio massimo (3 punti) assegnato alla controinteressata dalla Commissione giudicatrice alla quale sarebbe conseguita un’ingiusta disparità di trattamento tra le concorrenti con riguardo alla valutazione dei sub-criteri “tabellari” nn. 5.2, 5.6, 5.3 e 5.4 della voce “progetto alimentare” di cui al par. 19.2. del Capitolato d’Oneri. 5.1. Quanto al sub-criterio “tabellare” n. 5.2. (“Utilizzo di ...
    • TAR Calabria [RC], s. 122 del 12.2.2024
      L’esecuzione dei lavori rende improcedibile la domanda di annullamento degli atti di gara; deve invece essere delibato sulla legittimità degli atti, per i fini risarcitori. Anche nei casi che legittimano l’affidamento diretto (art. 50, co. 1, lett. a), D.Lgs. 36/2023), la s.a., una volta optato per l’indagine di mercato (gara informale), non può disattenderne gli esiti. E’ illegittima – anche nell’ambito di indagini di mercato (gara informale) – la decisione di non aggiudicare ad un o.e.  con la motivazione che l’o.e. ha attivato un contenzioso per il pagamento di importi spettanti da precedenti rapporti, a maggior ragione quando il credito azionato sia incontestato.
    • TAR Calabria [RC], s. 119 del 8.2.2024
      L’art. 41, co. 14, D.Lgs. 36/2023, va interpretato nel senso che: a) il ribasso può essere effettuato solo sulla parte dell’importo a base di gara al netto degli oneri di manodopera (e sicurezza); b) l’o.e. può indicare una somma inferiore rispetto a quella stimata dalla s.a. per costi di manodopera, ma tale riduzione non concorre al ribasso di aggiudicazione. La s.a. può operare correzioni di errori materiali contenuti nell’offerta, solo purchè non debba modificarla, nè manipolarla, e a fronte di errori di trascrizione o compilazione immediatamente rilevabile come tali dall’atto, senza necessità di una esegesi sistematica di più documenti. Piuttosto, la non coerenza tra più documenti rende l’offerta incerta e quindi da escludere. Sebbene nel caso di appalti PNRR il G.A. non può caducare il contratto, tuttavia nulla osta all’aggiudicazione la consegna di urgenza (nè peraltro l’esecuzione di attività non sostanziali). 
    • TAR Calabria [RC], s. 120 del 8.2.2024
        Alla gara patecipavano quattro concorenti; la 3° classificata .     … … la , nel Modello Offerta Economica presente sulla piattaforma, ha indicato: nell’importo soggetto a ribasso (iva esclusa) il valore di 5.032.846,72 con seguente dicitura “Come previsto dal Disciplinare di Gara al punto 3.2 IMPORTI A BASE DI GARA di cui per LAVORI (soggetti a ribasso d’asta) € 4.845.638,83 inclusa manodopera (non soggetta a ribasso d’asta) di € 533.323,18 + per PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGET-TAZIONE (soggetti a ribasso d’asta) € 187.208,09”; mentre nel prospetto dei costi della manodopera impiegata nell’esecuzione dell’appalto ha inserito il seguente valore “540.000,00”. La società risultata aggiudicataria, indicando nel modello di offerta economica appositamente predisposto dalla stazione appaltante, un importo soggetto a ribasso pari a € 5.032.846,72, avrebbe inteso offrire il ribasso percentuale indicato (28,765%) su un importo comprensivo del costo della manodopera non soggetto a ribasso ed avrebbe dovuto, pertanto, essere esclusa dalla gara. b) Assume ancora la ricorrente che, del tutto illegittimamente, la Commissione avrebbe attribuito all’offerta della un significato che essa, alla luce di quanto appena dedotto, non aveva. Nella seduta pubblica n. 2 del 25 e 26 settembre 2023, infatti, la Commissione, rilevava che l’offerta economica presentata dalla SILEM s.r.l. nell’allegato 6.5. riporta, quale importo soggetto a ribasso d’asta, l’importo complessivo dei lavori (inclusa manodopera) e progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dettagliando analiticamente le somme non soggette a ribasso d’asta che, ad ogni modo, vengono comunque dettagliate nella successiva tabella quali importi non ribassabili” Così facendo, valorizzando quanto riportato con caratteri più piccoli nell’offerta economica, la commissione avrebbe manipolato l’offerta della che, peraltro, sarebbe, tutt’al più, da considerare equivoca ed indeterminabile e, quindi, da escludere anche per tale ragione. c) A rendere più evidente la natura manipolativa dell’interpretazione effettuata dalla Commissione sarebbe, poi, la circostanza che essa non si sarebbe nemmeno avveduta che la non ha dettagliato analiticamente tutte le somme non soggette a ribasso avendo omesso di indicare gli oneri della sicurezza effettivamente scomputati dall’importo soggetto a ribasso indicato dalla società. d) Pur ammettendo che con la precisazione in formato minuscolo la abbia inteso effettivamente offrire un ribasso percentuale sull’importo dell’appalto al netto del costo della manodopera non sarebbe, altresì, chiaro perché essa abbia indicato quale costo non soggetto a ribasso quello previsto negli atti di gara (€ 533.323,18) e non il diverso costo da essa offerto, pari a € 540.000,00. Ciò renderebbe tanto più evidente l’equivocità e l’indeterminatezza dell’offerta della SI.LE.M e la manipolazione della stessa effettuata dalla Commissione, posto che la mancanza di elementi chiari ed inequivoci esclude che si trattasse di errori materiali o facilmente riconoscibili, in quanto tali, astrattamente emendabili. 3.2. Sull’offerta della s.r.l. Anche la s.r.l. avrebbe offerto il proprio ribasso percentuale (12,060%) non sulla cifra ribassabile di 4.499.523,54 ma sulla cifra di 5.032.846,3697 indicando nel Modello Offerta Economica la seguente dicitura “€ 5.032.846,3697 di cui € 4.845.638,2797 per lavori ed € 187.208,09 per la progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione”. Si evincerebbe anche in questo caso come il ribasso offerto sia stato calcolato sul primo valore che includerebbe anche i costi della manodopera (non soggetti a ribasso). Anche in questo caso, del tutto illegittimamente, la Commissione avrebbe deciso di non escludere la concorrente dalla gara in quanto le somme non soggette a ribasso ad ogni modo, vengono comunque dettagliate nella successiva tabella quali importi non ribassabili. 10. Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato sotto l’assorbente profilo contestato con il primo motivo di ricorso il cui accoglimento, pur con le dovute differenze legate alla diversa formulazione dell’offerta da parte delle prime due graduate, consente alla ricorrente, attualmente terza in graduatoria, di collocarsi al primo posto della stessa e di conseguire, pertanto, l’aggiudicazione dell’appalto. 10.1. Deve preliminarmente osservarsi che, come evidenziato dal Consiglio di Stato in sede cautelare, l’offerta economica ha ad oggetto il ribasso percentuale e non l’importo ribassabile, predeterminato dalla stazione appaltante e vincolante per tutti i partecipanti. Occorre, pertanto, partire proprio dalla corretta individuazione dell’importo ribassabile, posto che non può dubitarsi del fatto che esso sia predeterminato dalla stazione appaltante e uguale per tutte le imprese, giocandosi il confronto concorrenziale sul ribasso percentuale da indicare in sede di offerta. Se invero è innegabile che l’offerta economica ha ad oggetto il ribasso percentuale e che l’importo ribassabile è predeterminato dalla stazione appaltante, la corretta individuazione dello stesso non è, tuttavia, irrilevante atteso che l’importo concretamente offerto, che costituisce il fulcro della volontà negoziale manifestata dalla concorrente in quanto la vincola nei confronti della stazione appaltante, non può che essere stabilito applicando il ribasso percentuale all’importo soggetto a ribasso indicato. Non può, a tal fine, che partirsi dalle indicazioni contenute nella lex specialis che, come vedremo, sono del tutto coerenti con il dato normativo.         Il bando di gara nella sezione II (Oggetto dell’appalto – Importo – Finanziamento) stabilisce che “L’importo dell’appalto è di € 5.280.788,98, di cui: per lavori (soggetti a ribasso d’asta) € 4.312.315,5, per manodopera (non soggetto a ribasso d’asta) € 533.323,18; per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) € 247.42,26; per progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione (soggetti a ribasso d’asta) € 187.208,09. Nell’importo dei lavori a base d’asta è compreso l’importo relativo ai costi della manodopera parti ad € 533.323,18 per una percentuale del 10,986% dei lavori medesimi, scaturenti dall’allegato progettuale ‘Stima incidenza manodopera’. Non diversamente, il disciplinare di gara prevede al punto 3.2. (importo a base di gara): “L’importo dell’appalto è di € 5.280.788,98, di cui: per lavori (soggetti a ribasso d’asta) € 4.312.315,5, per manodopera (non soggetta a ribasso d’asta) € 533.323,18; per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) € 247.42,26; per progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione (soggetti a ribasso d’asta € 187.208,09). Ai sensi dell’articolo 108, co.9, del D.lgs. 36/2023, l’operatore economico dovrà dichiarare, a pena di esclusione, in sede di presentazione dell’offerta, i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”. Il disciplinare di gara prevede, ancora, al successivo punto 14.3. lett. a. offerta economica, che “Ai sensi dell’articolo 41, ...
    • TAR Calabria [RC], s. 87 del 2.2.2024
      Benchè in presenza di clausola escludente, è illegittima l’esclusione disposta per l’inserimento dell’offerta tecnica nella documentazione amministrativa; in tal caso, non risulta violato il principio separazione e segretezza, che concerne l’anticipazione di elementi automatici rispetto agli elementi discrezionali. La clausola escludente va quindi disapplicata.    A fronte di circostanze che possono comportare causa di esclusione discrezionale (art. 80, co. 5, D.Lgs. 50/2016), l’esclusione deve essere puntualmente motivata; mentre l’ammissione non richiede particolare motivazione, che può essere anche implicita o per facta concludentia, salvo il caso di particolare pregnanza del fatto. L’ipotesi di particolare gravità non sussiste nel caso di precedente revoca dell’aggiudicazione maturata dall’o.e. in un contesto in cui era mandante di RTI, peraltro con modesta quota di partecipazione, non annotato nel casellario e non accompagnata dall’escussione della cauzione provvisoria. L’omessa produzione delle referenze bancarie richieste dalla lex specialis quale requisito di capacità finanziaria impone il soccorso istruttorio; in tale sede, la referenza può avere anche data successiva al termine per le offerte.
    • TAR Calabria [RC], s. 12 del 3.1.2024
      E’ inammissibile il ricorso avverso il provvedimento di esclusione, quando non sia impugnato il successivo provvedimento di definizione della procedura adottato sul presupposto dell’esclusione stessa. In caso di gara gestita da Centrale di committenza per conto di altra p.a., anche i provvedimenti conclusivi del procedimento sono di competenza della Centrale. 

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