TITOLO I – DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI
Art. 1 – Definizioni
1. Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di cui ai paragrafi da 2 a 15.
2.
a) Gli «appalti pubblici» sono contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o piu’ operatori economici e una o piu’ amministrazioni aggiudicatrici aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ai sensi della presente direttiva.
b) Gli «appalti pubblici di lavori» sono appalti pubblici aventi per oggetto l’esecuzione o, congiuntamente, la progettazione e l’esecuzione di lavori relativi a una delle attivita’ di cui all’allegato I o di un’opera, oppure l’esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un’opera rispondente alle esigenze specificate dall’amministrazione aggiudicatrice. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per se’ esplichi una funzione economica o tecnica.
c) Gli «appalti pubblici di forniture» sono appalti pubblici diversi da quelli di cui alla lettera b) aventi per oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di prodotti.
Un appalto pubblico avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione e’ considerato un «appalto pubblico di forniture».
d) Gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all’allegato II.
Un appalto pubblico avente per oggetto tanto dei prodotti quanto dei servizi di cui all’allegato II e’ considerato un «appalto pubblico di servizi» quando il valore dei servizi in questione supera quello dei prodotti oggetto dell’appalto.
Un appalto pubblico avente per oggetto dei servizi di cui all’allegato II e che preveda attivita’ ai sensi dell’allegato I solo a titolo accessorio rispetto all’oggetto principale dell’appalto e’ considerato un appalto pubblico di servizi.
3. La «concessione di lavori pubblici» e’ un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l’opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo.
4. La «concessione di servizi» e’ un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo.
5. Un «accordo quadro» e’ un accordo concluso tra una o piu’ amministrazioni aggiudicatrici e uno o piu’ operatori economici e il cui scopo e’ quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantita’ previste.
6. Un «sistema dinamico di acquisizione» e’ un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice, limitato nel tempo ed aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un’offerta indicativa conforme al capitolato d’oneri.
7. Un’«asta elettronica» e’ un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, e/o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico. Di conseguenza appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, non possono essere oggetto di aste elettroniche.
8. I termini «imprenditore», «fornitore» e «prestatore di servizi» designano una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori e/o opere, prodotti o servizi.
Il termine «operatore economico» comprende l’imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi. È utilizzato unicamente per semplificare il testo.
L’operatore economico che ha presentato un’offerta e’ designato con il termine di «offerente». Chi ha sollecitato un invito a partecipare a una procedura ristretta o negoziata o a un dialogo competitivo e’ designato con il termine di «candidato».
9. Si considerano «amministrazioni aggiudicatrici»: lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni costituite da uno o piu’ di tali enti pubblici territoriali o da uno o piu’ di tali organismi di diritto pubblico.
Per «organismo di diritto pubblico» s’intende qualsiasi organismo:
a) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale,
b) dotato di personalita’ giuridica, e
c) la cui attivita’ sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali piu’ della meta’ e’ designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
Gli elenchi, non limitativi, degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico che soddisfano i criteri di cui al secondo comma, lettere a), b), e c), figurano nell’allegato III. Gli Stati membri notificano periodicamente alla Commissione le modificazioni intervenute nei loro elenchi.
10. Una «centrale di committenza» e’ un’amministrazione aggiudicatrice che:
– acquista forniture e/o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici, o
– aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici.
11.
a) Le «procedure aperte» sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato puo’ presentare un’offerta.
b) Le «procedure ristrette» sono le procedure alle quali ogni operatore economico puo’ chiedere di partecipare e in cui soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un’offerta.
c) Il «dialogo competitivo» e’ una procedura alla quale qualsiasi operatore economico puo’ chiedere di partecipare e nella quale l’amministrazione aggiudicatrice avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura al fine di elaborare una o piu’ soluzioni atte a soddisfare le sue necessita’ e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte.
Ai fini del ricorso alla procedura di cui al primo comma, un appalto pubblico e’ considerato «particolarmente complesso» quando l’amministrazione aggiudicatrice
– non e’ oggettivamente in grado di definire, conformemente all’articolo 23, paragrafo 3, lettere b), c) o d), i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessita’ o i suoi obiettivi, e/o
– non e’ oggettivamente in grado di specificare l’impostazione giuridica e/o finanziaria di un progetto.
d) Le «procedure negoziate» sono le procedure in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o piu’ di essi le condizioni dell’appalto.
e) I «concorsi di progettazione» sono le procedure intese a fornire all’amministrazione aggiudicatrice, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell’urbanistica, dell’architettura, dell’ingegneria o dell’elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi.
12. I termini «scritto» o «per iscritto» designano un insieme di parole o cifre che puo’ essere letto, riprodotto e poi comunicato. Tale insieme puo’ includere informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici.
13. Un «mezzo elettronico» e’ un mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche di elaborazione (compresa la compressione numerica) e di archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici.
14. Il «Vocabolario comune per gli appalti», in appresso CPV («Common Procurement Vocabulary»), designa la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici adottata dal regolamento (CE) n. 2195/2002, assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre nomenclature esistenti.
Nel caso di interpretazioni divergenti riguardo al campo di applicazione della presente direttiva derivanti da eventuali discrepanze tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura NACE di cui all’allegato I o tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura CPC (versione provvisoria) di cui all’allegato II, avra’ la prevalenza rispettivamente la nomenclatura NACE o la nomenclatura CPC.
15. Ai fini dell’articolo 13, dell’articolo 57, lettera a) e dell’articolo 68, lettera b), valgono le seguenti definizioni:
a) «rete pubblica di telecomunicazioni»: l’infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che consente la trasmissione di segnali tra punti terminali definiti della rete per mezzo di fili, onde hertziane, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
b) «punto terminale della rete»: l’insieme dei collegamenti fisici e delle specifiche tecniche di accesso che fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni e sono necessari per avere accesso a tale rete pubblica e comunicare efficacemente per mezzo di essa;
c) «servizi pubblici di telecomunicazioni»: i servizi di telecomunicazioni della cui offerta gli Stati membri hanno specificatamente affidato l’offerta, in particolare ad uno o piu’ enti di telecomunicazioni;
d) «servizi di telecomunicazioni»: i servizi che consistono, totalmente o parzialmente, nella trasmissione e nell’instradamento di segnali su una rete pubblica di telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e della televisione.
Art. 2 – Principi di aggiudicazione degli appalti
Le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parita’, in modo non discriminatorio e agiscono con trasparenza.
Art. 3 – Concessione di diritti speciali o esclusivi: clausola di non discriminazione
Se un’amministrazione aggiudicatrice concede ad un soggetto che non e’ un’amministrazione aggiudicatrice diritti speciali o esclusivi di esercitare un’attivita’ di servizio pubblico, l’atto di concessione prevede che, per gli appalti di forniture conclusi con terzi nell’ambito di tale attivita’, detto soggetto rispetti il principio di non discriminazione in base alla nazionalita’.
TITOLO II – DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI PUBBLICI
[Tit. II] Capo I – Disposizioni generali
Art. 4 – Operatori economici
1. I candidati o gli offerenti che, in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione di cui trattasi non possono essere respinti soltanto per il fatto che, secondo la normativa dello Stato membro nel quale e’ aggiudicato l’appalto, essi avrebbero dovuto essere persone fisiche o persone giuridiche.
Tuttavia, per gli appalti pubblici di servizi e di lavori nonche’ per gli appalti pubblici di forniture che comportano anche servizi e/o lavori di posa in opera e di installazione, alle persone giuridiche puo’ essere imposto d’indicare nell’offerta o nella domanda di partecipazione il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate di fornire la prestazione di cui trattasi.
2. I raggruppamenti di operatori economici sono autorizzati a presentare offerte o a candidarsi. Ai fini della presentazione di un’offerta o di una domanda di partecipazione le amministrazioni aggiudicatrici non possono esigere che i raggruppamenti di operatori economici abbiano una forma giuridica specifica; tuttavia al raggruppamento selezionato puo’ essere imposto di assumere una forma giuridica specifica una volta che gli sia stato aggiudicato l’appalto, nella misura in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione dell’appalto.
Art. 5 – Condizioni relative agli accordi conclusi in seno all’Organizzazione mondiale del commercio
In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, gli Stati membri applicano nelle loro relazioni condizioni favorevoli quanto quelle che concedono agli operatori economici dei paesi terzi in applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (in prosieguo: «l’Accordo»). A tal fine gli Stati membri si consultano, in seno al comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui all’articolo 77, sulle misure da adottare a norma di tale Accordo.
Art. 6 – Riservatezza
Fatte salve le disposizioni della presente direttiva, in particolare quelle relative agli obblighi in materia di pubblicita’ sugli appalti aggiudicati e di informazione dei candidati e degli offerenti, previsti rispettivamente all’articolo 35, paragrafo 4, e all’articolo 41, e conformemente alla legislazione nazionale cui e’ soggetta l’amministrazione aggiudicatrice, quest’ultima non rivela informazioni comunicate dagli operatori economici e da essi considerate riservate; tali informazioni comprendono in particolare segreti tecnici o commerciali, nonche’ gli aspetti riservati delle offerte.
[Tit. II] Capo II – Campo di applicazione
[Tit. II, Capo II] Sezione 1 – Soglie
Art. 7 – Importi delle soglie degli appalti pubblici
La presente direttiva si applica agli appalti pubblici che non sono esclusi in virtu’ delle eccezioni di cui agli articoli 10 e 11 e degli articoli da 12 a 18 e il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e’ pari o superiore alle soglie seguenti:
a) 135 000 EUR, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b), terzo trattino, aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorita’ governative centrali indicate nell’allegato IV; per quanto riguarda gli appalti pubblici di forniture aggiudicati da tali amministrazioni operanti nel settore della difesa, cio’ vale esclusivamente per gli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato V;
b) 209 000 EUR,
– per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici diverse da quelle indicate nell’allegato IV,
– per gli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici indicate nell’allegato IV che operano nel settore della difesa, allorche’ tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato V,
– per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia amministrazione aggiudicatrice, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell’allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526 e/o servizi elencati nell’allegato II B;
c) 5 225 000 EUR, per gli appalti pubblici di lavori.
(soglie modificate dal Reg. CE 1874/2004, art. 2, poi dal Reg. CE 2083/2005, art. 2, poi dal Reg. CE 1422/2007, art. 2, poi dal Reg. CE 1177/2009, art. 2, poi dal Reg. UE 1251/2011, art. 2, poi dal Reg. UE 1336/2013, art. 2, e poi dal Reg. UE 2342/2015, art. 1)
Art. 7 – Importi delle soglie degli appalti pubblici
La presente direttiva si applica agli appalti pubblici che non sono esclusi in virtu’ delle eccezioni di cui agli articoli 10 e 11 e degli articoli da 12 a 18 e il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e’ pari o superiore alle soglie seguenti:
a) 162 000 EUR, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b), terzo trattino, aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorita’ governative centrali indicate nell’allegato IV; per quanto riguarda gli appalti pubblici di forniture aggiudicati da tali amministrazioni operanti nel settore della difesa, cio’ vale esclusivamente per gli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato V;
b) 249 000 EUR,
– per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici diverse da quelle indicate nell’allegato IV,
– per gli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici indicate nell’allegato IV che operano nel settore della difesa, allorche’ tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato V,
– per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia amministrazione aggiudicatrice, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell’allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526 e/o servizi elencati nell’allegato II B;
c) 6 242 000 EUR, per gli appalti pubblici di lavori.
Art. 7 – Importi delle soglie degli appalti pubblici
La presente direttiva si applica agli appalti pubblici che non sono esclusi in virtu’ delle eccezioni di cui agli articoli 10 e 11 e degli articoli da 12 a 18 e il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e’ pari o superiore alle soglie seguenti:
a) 162 000 154 000 EUR, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b), terzo trattino, aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorita’ governative centrali indicate nell’allegato IV; per quanto riguarda gli appalti pubblici di forniture aggiudicati da tali amministrazioni operanti nel settore della difesa, cio’ vale esclusivamente per gli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato V;
b) 249 000 236 000 EUR,
– per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici diverse da quelle indicate nell’allegato IV,
– per gli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici indicate nell’allegato IV che operano nel settore della difesa, allorche’ tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato V,
– per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia amministrazione aggiudicatrice, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell’allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526 e/o servizi elencati nell’allegato II B;
c) 6 242 000 5 923 000 EUR, per gli appalti pubblici di lavori.
Art. 7 – Importi delle soglie degli appalti pubblici
La presente direttiva si applica agli appalti pubblici che non sono esclusi in virtu’ delle eccezioni di cui agli articoli 10 e 11 e degli articoli da 12 a 18 e il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e’ pari o superiore alle soglie seguenti:
a) 154 000 137 000 EUR, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b), terzo trattino, aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorita’ governative centrali indicate nell’allegato IV; per quanto riguarda gli appalti pubblici di forniture aggiudicati da tali amministrazioni operanti nel settore della difesa, cio’ vale esclusivamente per gli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato V;
b) 236 000 211 000 EUR,
– per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici diverse da quelle indicate nell’allegato IV,
– per gli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici indicate nell’allegato IV che operano nel settore della difesa, allorche’ tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato V,
– per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia amministrazione aggiudicatrice, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell’allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526 e/o servizi elencati nell’allegato II B;
c) 5 923 000 5 278 000 EUR, per gli appalti pubblici di lavori.
Art. 7 – Importi delle soglie degli appalti pubblici
La presente direttiva si applica agli appalti pubblici che non sono esclusi in virtu’ delle eccezioni di cui agli articoli 10 e 11 e degli articoli da 12 a 18 e il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e’ pari o superiore alle soglie seguenti:
a) 137 000 133 000 EUR, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b), terzo trattino, aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorita’ governative centrali indicate nell’allegato IV; per quanto riguarda gli appalti pubblici di forniture aggiudicati da tali amministrazioni operanti nel settore della difesa, cio’ vale esclusivamente per gli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato V;
b) 211 000 206 000 EUR,
– per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici diverse da quelle indicate nell’allegato IV,
– per gli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici indicate nell’allegato IV che operano nel settore della difesa, allorche’ tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato V,
– per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia amministrazione aggiudicatrice, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell’allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526 e/o servizi elencati nell’allegato II B;
c) 5 278 000 5 150 000 EUR, per gli appalti pubblici di lavori.
Art. 7 – Importi delle soglie degli appalti pubblici
La presente direttiva si applica agli appalti pubblici che non sono esclusi in virtu’ delle eccezioni di cui agli articoli 10 e 11 e degli articoli da 12 a 18 e il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e’ pari o superiore alle soglie seguenti:
a) 133 000 125 000 EUR, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b), terzo trattino, aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorita’ governative centrali indicate nell’allegato IV; per quanto riguarda gli appalti pubblici di forniture aggiudicati da tali amministrazioni operanti nel settore della difesa, cio’ vale esclusivamente per gli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato V;
b) 206 000 193 000 EUR,
– per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici diverse da quelle indicate nell’allegato IV,
– per gli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici indicate nell’allegato IV che operano nel settore della difesa, allorche’ tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato V,
– per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia amministrazione aggiudicatrice, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell’allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526 e/o servizi elencati nell’allegato II B;
c) 5 150 000 4 845 000 EUR, per gli appalti pubblici di lavori.
Art. 7 – Importi delle soglie degli appalti pubblici
La presente direttiva si applica agli appalti pubblici che non sono esclusi in virtu’ delle eccezioni di cui agli articoli 10 e 11 e degli articoli da 12 a 18 e il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e’ pari o superiore alle soglie seguenti:
a) 125 000 130 000 EUR, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b), terzo trattino, aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorita’ governative centrali indicate nell’allegato IV; per quanto riguarda gli appalti pubblici di forniture aggiudicati da tali amministrazioni operanti nel settore della difesa, cio’ vale esclusivamente per gli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato V;
b) 193 000 200 000 EUR,
– per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici diverse da quelle indicate nell’allegato IV,
– per gli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici indicate nell’allegato IV che operano nel settore della difesa, allorche’ tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato V,
– per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia amministrazione aggiudicatrice, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell’allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526 e/o servizi elencati nell’allegato II B;
c) 4 845 000 5 000 000 EUR, per gli appalti pubblici di lavori.
Art. 7 – Importi delle soglie degli appalti pubblici
La presente direttiva si applica agli appalti pubblici che non sono esclusi in virtu’ delle eccezioni di cui agli articoli 10 e 11 e degli articoli da 12 a 18 e il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e’ pari o superiore alle soglie seguenti:
a) 130 000 134 000 EUR, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b), terzo trattino, aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorita’ governative centrali indicate nell’allegato IV; per quanto riguarda gli appalti pubblici di forniture aggiudicati da tali amministrazioni operanti nel settore della difesa, cio’ vale esclusivamente per gli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato V;
b) 200 000 207 000 EUR,
– per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici diverse da quelle indicate nell’allegato IV,
– per gli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici indicate nell’allegato IV che operano nel settore della difesa, allorche’ tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato V,
– per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia amministrazione aggiudicatrice, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell’allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526 e/o servizi elencati nell’allegato II B;
c) 5 000 000 5 186 000 EUR, per gli appalti pubblici di lavori.
Art. 7 – Importi delle soglie degli appalti pubblici
La presente direttiva si applica agli appalti pubblici che non sono esclusi in virtu’ delle eccezioni di cui agli articoli 10 e 11 e degli articoli da 12 a 18 e il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e’ pari o superiore alle soglie seguenti:
a) 134 000 135 000 EUR, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b), terzo trattino, aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorita’ governative centrali indicate nell’allegato IV; per quanto riguarda gli appalti pubblici di forniture aggiudicati da tali amministrazioni operanti nel settore della difesa, cio’ vale esclusivamente per gli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato V;
b) 207 000 209 000 EUR,
– per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici diverse da quelle indicate nell’allegato IV,
– per gli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici indicate nell’allegato IV che operano nel settore della difesa, allorche’ tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato V,
– per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia amministrazione aggiudicatrice, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell’allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526 e/o servizi elencati nell’allegato II B;
c) 5 186 000 5 225 000 EUR, per gli appalti pubblici di lavori.
Art. 8 – Appalti sovvenzionati in misura superiore al 50% dalle amministrazioni aggiudicatrici
La presente direttiva si applica all’aggiudicazione:
a) di appalti sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o superiore a 5 225 000 EUR,
– quando tali appalti riguardano i lavori di genio civile definiti nell’allegato I;
– quando tali appalti si riferiscono a lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a scopi amministrativi;
b) di appalti di servizi sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o superiore a 209 000 EUR, allorche’ tali appalti sono connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a).
(soglie modificate dal Reg. CE 1874/2004, art. 2, poi dal Reg. CE 2083/2005, art. 2, poi dal Reg. CE 1422/2007, art. 2, poi dal Reg. CE 1177/2009, art. 2, poi dal Reg. UE 1251/2011, art. 2, poi dal Reg. UE 1336/2013, art. 2, e poi dal Reg. UE 2342/2015, art. 1)
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinche’ le amministrazioni aggiudicatrici che concedono tali sovvenzioni facciano rispettare la presente direttiva qualora gli appalti siano aggiudicati da altri soggetti o rispettino la presente direttiva qualora aggiudichino esse stesse tali appalti in nome e per conto degli altri enti in parola.
Art. 8 – Appalti sovvenzionati in misura superiore al 50% dalle amministrazioni aggiudicatrici
La presente direttiva si applica all’aggiudicazione:
a) di appalti sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o superiore a 6 242 000 EUR,
– quando tali appalti riguardano i lavori di genio civile definiti nell’allegato I;
– quando tali appalti si riferiscono a lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a scopi amministrativi;
b) di appalti di servizi sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o superiore a 249 000 EUR, allorche’ tali appalti sono connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a).
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinche’ le amministrazioni aggiudicatrici che concedono tali sovvenzioni facciano rispettare la presente direttiva qualora gli appalti siano aggiudicati da altri soggetti o rispettino la presente direttiva qualora aggiudichino esse stesse tali appalti in nome e per conto degli altri enti in parola.
Art. 8 – Appalti sovvenzionati in misura superiore al 50% dalle amministrazioni aggiudicatrici
La presente direttiva si applica all’aggiudicazione:
a) di appalti sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o superiore a 6 242 000 5 923 000 EUR,
– quando tali appalti riguardano i lavori di genio civile definiti nell’allegato I;
– quando tali appalti si riferiscono a lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a scopi amministrativi;
b) di appalti di servizi sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o superiore a 249 000 236 000 EUR, allorche’ tali appalti sono connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a).
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinche’ le amministrazioni aggiudicatrici che concedono tali sovvenzioni facciano rispettare la presente direttiva qualora gli appalti siano aggiudicati da altri soggetti o rispettino la presente direttiva qualora aggiudichino esse stesse tali appalti in nome e per conto degli altri enti in parola.
Art. 8 – Appalti sovvenzionati in misura superiore al 50% dalle amministrazioni aggiudicatrici
La presente direttiva si applica all’aggiudicazione:
a) di appalti sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o superiore a 5 923 000 5 278 000 EUR,
– quando tali appalti riguardano i lavori di genio civile definiti nell’allegato I;
– quando tali appalti si riferiscono a lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a scopi amministrativi;
b) di appalti di servizi sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o superiore a 236 000 211 000 EUR, allorche’ tali appalti sono connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a).
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinche’ le amministrazioni aggiudicatrici che concedono tali sovvenzioni facciano rispettare la presente direttiva qualora gli appalti siano aggiudicati da altri soggetti o rispettino la presente direttiva qualora aggiudichino esse stesse tali appalti in nome e per conto degli altri enti in parola.
Art. 8 – Appalti sovvenzionati in misura superiore al 50% dalle amministrazioni aggiudicatrici
La presente direttiva si applica all’aggiudicazione:
a) di appalti sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o superiore a 5 278 000 5 150 000 EUR,
– quando tali appalti riguardano i lavori di genio civile definiti nell’allegato I;
– quando tali appalti si riferiscono a lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a scopi amministrativi;
b) di appalti di servizi sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o superiore a 211 000 206 000 EUR, allorche’ tali appalti sono connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a).
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinche’ le amministrazioni aggiudicatrici che concedono tali sovvenzioni facciano rispettare la presente direttiva qualora gli appalti siano aggiudicati da altri soggetti o rispettino la presente direttiva qualora aggiudichino esse stesse tali appalti in nome e per conto degli altri enti in parola.
Art. 8 – Appalti sovvenzionati in misura superiore al 50% dalle amministrazioni aggiudicatrici
La presente direttiva si applica all’aggiudicazione:
a) di appalti sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o superiore a 5 150 000 4 845 000 EUR,
– quando tali appalti riguardano i lavori di genio civile definiti nell’allegato I;
– quando tali appalti si riferiscono a lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a scopi amministrativi;
b) di appalti di servizi sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o superiore a 206 000 193 000 EUR, allorche’ tali appalti sono connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a).
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinche’ le amministrazioni aggiudicatrici che concedono tali sovvenzioni facciano rispettare la presente direttiva qualora gli appalti siano aggiudicati da altri soggetti o rispettino la presente direttiva qualora aggiudichino esse stesse tali appalti in nome e per conto degli altri enti in parola.
Art. 8 – Appalti sovvenzionati in misura superiore al 50% dalle amministrazioni aggiudicatrici
La presente direttiva si applica all’aggiudicazione:
a) di appalti sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o superiore a 4 845 000 5 000 000 EUR,
– quando tali appalti riguardano i lavori di genio civile definiti nell’allegato I;
– quando tali appalti si riferiscono a lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a scopi amministrativi;
b) di appalti di servizi sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o superiore a 193 000 200 000 EUR, allorche’ tali appalti sono connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a).
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinche’ le amministrazioni aggiudicatrici che concedono tali sovvenzioni facciano rispettare la presente direttiva qualora gli appalti siano aggiudicati da altri soggetti o rispettino la presente direttiva qualora aggiudichino esse stesse tali appalti in nome e per conto degli altri enti in parola.
Art. 8 – Appalti sovvenzionati in misura superiore al 50% dalle amministrazioni aggiudicatrici
La presente direttiva si applica all’aggiudicazione:
a) di appalti sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o superiore a 5 000 000 5 186 000 EUR,
– quando tali appalti riguardano i lavori di genio civile definiti nell’allegato I;
– quando tali appalti si riferiscono a lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a scopi amministrativi;
b) di appalti di servizi sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o superiore a 200 000 207 000 EUR, allorche’ tali appalti sono connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a).
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinche’ le amministrazioni aggiudicatrici che concedono tali sovvenzioni facciano rispettare la presente direttiva qualora gli appalti siano aggiudicati da altri soggetti o rispettino la presente direttiva qualora aggiudichino esse stesse tali appalti in nome e per conto degli altri enti in parola.
Art. 8 – Appalti sovvenzionati in misura superiore al 50% dalle amministrazioni aggiudicatrici
La presente direttiva si applica all’aggiudicazione:
a) di appalti sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o superiore a 5 186 000 5 225 000 EUR,
– quando tali appalti riguardano i lavori di genio civile definiti nell’allegato I;
– quando tali appalti si riferiscono a lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a scopi amministrativi;
b) di appalti di servizi sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o superiore a 207 000 209 000 EUR, allorche’ tali appalti sono connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a).
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinche’ le amministrazioni aggiudicatrici che concedono tali sovvenzioni facciano rispettare la presente direttiva qualora gli appalti siano aggiudicati da altri soggetti o rispettino la presente direttiva qualora aggiudichino esse stesse tali appalti in nome e per conto degli altri enti in parola.
Art. 9 – Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti pubblici degli accordi quadro e dei sistemi dinamici di acquisizione
1. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico e’ basato sull’importo totale pagabile al netto dell’IVA, valutato dall’amministrazione aggiudicatrice. Questo calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni e di rinnovi eventuali del contratto.
Quando l’amministrazione aggiudicatrice prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo del valore stimato dell’appalto.
2. Detta stima deve essere valida al momento dell’invio del bando di gara, quale previsto all’articolo 35, paragrafo 2, o, nei casi in cui siffatto bando non e’ richiesto, al momento in cui l’amministrazione aggiudicatrice avvia la procedura di aggiudicazione dell’appalto.
3. Nessun progetto d’opera ne’ alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture e/o di servizi puo’ essere frazionato al fine di escluderlo dall’applicazione della presente direttiva.
4. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del valore stimato tiene conto dell’importo dei lavori stessi nonche’ del valore complessivo stimato delle forniture necessarie all’esecuzione dei lavori, messe a disposizione dell’imprenditore dalle amministrazioni aggiudicatrici.
5.
a) Quando un’opera prevista o un progetto di acquisto di servizi puo’ dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, e’ computato il valore complessivo stimato della totalita’ di tali lotti.
Quando il valore cumulato dei lotti e’ pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 7, la presente direttiva si applica all’aggiudicazione di ciascun lotto.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell’IVA sia inferiore a 80 000 EUR per i servizi o a 1 milione EUR per i lavori, purche’ il valore cumulato di tali lotti non superi il 20% del valore complessivo di tutti i lotti.
b) Quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee puo’ dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti separati, per l’applicazione dell’articolo 7, lettere a) e b) si tiene conto del valore stimato della totalita’ di tali lotti.
Quando il valore cumulato dei lotti e’ pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 7, la presente direttiva si applica all’aggiudicazione di ciascun lotto.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell’IVA sia inferiore a 80 000 EUR e purche’ il valore cumulato di tali lotti non superi il 20% del valore complessivo della totalita’ dei lotti.
6. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto e’ il seguente:
a) se trattasi di appalto pubblico di durata determinata pari o inferiore a 12 mesi, il valore complessivo stimato per la durata dell’appalto o, se la durata supera i 12 mesi, il valore complessivo, ivi compreso l’importo stimato del valore residuo;
b) se trattasi di appalto pubblico di durata indeterminata o che non puo’ essere definita, il valore mensile moltiplicato per 48.
7. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano carattere di regolarita’ o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, e’ assunto come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto:
a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivamente conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell’esercizio precedente, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti in termini di quantita’ o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale, oppure
b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi conclusi nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell’esercizio se questo e’ superiore a dodici mesi.
La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico non puo’ essere fatta con l’intenzione di escluderlo dal campo di applicazione della presente direttiva.
8. Per gli appalti pubblici di servizi il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell’appalto e’, a seconda dei casi, il seguente:
a) per i tipi di servizi seguenti:
i) servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di rimunerazione;
ii) servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni, gli interessi e altre forme di rimunerazione;
iii) appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di rimunerazione;
b) per gli appalti di servizi che non fissano un prezzo complessivo:
i) se trattasi di appalti di durata determinata pari o inferiore a 48 mesi, il valore complessivo stimato per l’intera loro durata;
ii) se trattasi di appalti di durata indeterminata o superiore a 48 mesi, il valore mensile moltiplicato per 48.
9. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione e’ il valore massimo stimato al netto dell’IVA del complesso degli appalti previsti durante l’intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.
[Tit. II, Capo II] Sezione 2 – Situazioni specifiche
Art. 10 – Appalti nei settori della difesa e della sicurezza
(articolo sostituito dalla Dir. CE 81/2009, art. 71)
Fatto salvo l’articolo 296 del trattato, la presente direttiva si applica agli appalti pubblici aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza ad eccezione degli appalti ai quali si applica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori.
La presente direttiva non si applica agli appalti ai quali non si applica la direttiva 2009/81/CE in virtu’ degli articoli 8, 12 e 13 di quest’ultima.
Art. 10 – Appalti nel settore della difesa
La presente direttiva si applica agli appalti pubblici aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa, fatto salvo l’articolo 296 del Trattato.
Art. 10 – Appalti nel settore della difesa e della sicurezza
Fatto salvo l’articolo 296 del Trattato, Lla presente direttiva si applica agli appalti pubblici aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa, fatto salvo l’articolo 296 del Trattato. ad eccezione degli appalti ai quali si applica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori.
Art. 11 – Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza
1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilita’ per le amministrazioni aggiudicatrici di acquistare lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici che acquistano lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza nei casi di cui all’articolo 1, paragrafo 10, sono considerate in linea con la presente direttiva a condizione che detta centrale l’abbia rispettata.
[Tit. II, Capo II] Sezione 3 – Appalti esclusi
Art. 12 – Appalti aggiudicati nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali
La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di cui alla direttiva 2004/17/CE che le amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o piu’ delle attivita’ di cui agli articoli da 3 a 7 della medesima aggiudicano per tali attivita’, ne’ agli appalti pubblici esclusi dal campo di applicazione di detta direttiva in forza del suo articolo 5, paragrafo 2 e dei suoi articoli 19, 26 e 30.
Tuttavia la presente direttiva continua ad applicarsi agli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o piu’ attivita’ di cui all’articolo 5 bis della direttiva 2004/17/CE e che sono aggiudicati per tali attivita’, fin quando lo Stato membro interessato si avvale della facolta’ di cui all’articolo 68, secondo comma di tale direttiva per differirne l’applicazione.
Art. 13 – Esclusioni specifiche nel settore delle telecomunicazioni
La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o piu’ servizi di telecomunicazioni.
Art. 14 – Appalti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza
La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici che sono dichiarati segreti, quando la loro esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nello Stato membro di cui trattasi o quando cio’ e’ necessario ai fini della tutela di interessi essenziali di tale Stato membro.
Art. 15 – Appalti aggiudicati in base a norme internazionali
La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici disciplinati da norme procedurali differenti e aggiudicati in base:
a) ad un accordo internazionale, concluso in conformita’ del trattato, tra uno Stato membro e uno o piu’ paesi terzi e riguardante forniture o lavori destinati alla realizzazione o allo sfruttamento congiunti di un’opera da parte degli Stati firmatari o concernente servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto da parte degli Stati firmatari; ogni accordo e’ comunicato alla Commissione, che puo’ consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui all’articolo 77;
b) ad un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un paese terzo;
c) alla particolare procedura di un’organizzazione internazionale.
Art. 16 – Esclusioni specifiche
La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di servizi:
a) aventi per oggetto l’acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalita’ finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; tuttavia, i contratti di servizi finanziari conclusi anteriormente, contestualmente o successivamente al contratto di acquisto o di locazione rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo di applicazione della presente direttiva;
b) aventi per oggetto l’acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive e appalti concernenti il tempo di trasmissione;
c) concernenti i servizi d’arbitrato e di conciliazione;
d) concernenti servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, in particolare le operazioni di approvvigionamento in denaro o capitale delle amministrazioni aggiudicatrici, nonche’ i servizi forniti da banche centrali;
e) concernenti i contratti di lavoro;
f) concernenti servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente all’amministrazione aggiudicatrice perche’ li usi nell’esercizio della sua attivita’, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione.
Art. 17 – Concessioni di servizi
Fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, la presente direttiva non si applica alle concessioni di servizi definite all’articolo 1, paragrafo 4.
Art. 18 – Appalti di servizi aggiudicati sulla base di un diritto esclusivo
La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice a un’altra amministrazione aggiudicatrice o a un’associazione di amministrazioni aggiudicatrici in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtu’ di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purche’ tali disposizioni siano compatibili con il trattato.
[Tit. II, Capo II] Sezione 4 – Regime particolare
Art. 19 – Appalti riservati
Gli Stati membri possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici a laboratori protetti o riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati e’ composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravita’ del loro handicap, non possono esercitare un’attivita’ professionale in condizioni normali.
Il bando di gara menziona la presente disposizione.
[Tit. II] Capo III – Norme applicabili agli appalti pubblici di servizi
Art. 20 – Appalti di servizi elencati nell’allegato II A
Gli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell’allegato II A sono aggiudicati secondo gli articoli da 23 a 55.
Art. 21 – Appalti di servizi elencati nell’allegato II B
L’aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell’allegato II B e’ disciplinata esclusivamente dall’articolo 23 e dall’articolo 35, paragrafo 4.
Art. 22 – Appalti misti di servizi elencati nell’allegato II A e di servizi elencati nell’allegato II B
Gli appalti aventi per oggetto sia servizi elencati nell’allegato II A sia servizi elencati nell’allegato II B sono aggiudicati secondo gli articoli da 23 a 55 allorche’ il valore dei servizi elencati nell’allegato II A risulta superiore al valore dei servizi elencati nell’allegato II B. Negli altri casi sono aggiudicati conformemente all’articolo 23 e all’articolo 35, paragrafo 4.
[Tit. II] Capo IV – Disposizioni specifiche sul capitolato d’oneri e sui documenti dell’appalto
Art. 23 – Specifiche tecniche
1. Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell’allegato VI figurano nei documenti dell’appalto quali i bandi di gara, il capitolato d’oneri o i documenti complementari. Ogniqualvolta cio’ sia possibile tali specifiche tecniche dovrebbero essere definite in modo da tenere conto dei criteri di accessibilita’ per i portatori di handicap o di una progettazione adeguata per tutti gli utenti.
2. Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.
3. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nella misura in cui sono compatibili con la normativa comunitaria le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalita’ seguenti:
a) mediante riferimento a specifiche tecniche definite nell’allegato VI e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle omologazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se questi mancano, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di messa in opera dei prodotti. Ciascun riferimento contiene la menzione «o equivalente»;
b) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, che possono includere caratteristiche ambientali. Devono tuttavia essere sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l’oggetto dell’appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare l’appalto;
c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera b), con riferimento alle specifiche citate nella lettera a) quale mezzo per presumere la conformita’ a dette prestazioni o a detti requisiti;
d) mediante riferimento alle specifiche di cui alla lettera a) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera b) per le altre caratteristiche.
4. Quando si avvalgono della possibilita’ di fare riferimento alle specifiche di cui al paragrafo 3, lettera a), le amministrazioni aggiudicatrici non possono respingere un’offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l’offerente prova in modo ritenuto soddisfacente dalle amministrazioni aggiudicatrici, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
Puo’ costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto.
5. Quando si avvalgono della facolta’, prevista al paragrafo 3, di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, le amministrazioni aggiudicatrici non possono respingere un’offerta di lavori, di prodotti o di servizi conformi ad una norma nazionale che recepisce una norma europea, ad una omologazione tecnica europea, ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale o ad un riferimento tecnico elaborato da un organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esse prescritti.
Nella propria offerta l’offerente e’ tenuto a provare in modo ritenuto soddisfacente dall’amministrazione aggiudicatrice e con qualunque mezzo appropriato, che il lavoro, il prodotto o il servizio conforme alla norma ottempera alle prestazioni o ai requisiti funzionali o dell’amministrazione aggiudicatrice.
Puo’ costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici, quando prescrivono caratteristiche ambientali in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali sono contemplate al paragrafo 3, lettera b), possono utilizzare le specifiche dettagliate o, all’occorrenza, parti di queste, quali sono definite dalle ecoetichettature europee (multi)nazionali o da qualsiasi altra ecoetichettatura, purche’:
– esse siano appropriate alla definizione delle caratteristiche delle forniture o delle prestazioni oggetto dell’appalto,
– i requisiti per l’etichettatura siano elaborati sulla scorta di informazioni scientifiche,
– le ecoetichettature siano adottate mediante un processo al quale possano partecipare tutte le parti interessate, quali gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali, e
– siano accessibili a tutte le parti interessate.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che i prodotti o servizi muniti di ecoetichettatura sono presunti conformi alle specifiche tecniche definite nel capitolato d’oneri; essi devono accettare qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
7. Per «organismi riconosciuti» ai sensi del presente articolo si intendono i laboratori di prova, di calibratura e gli organismi di ispezione e di certificazione conformi alle norme europee applicabili.
Le amministrazioni aggiudicatrici accettano i certificati rilasciati da organismi riconosciuti di altri Stati membri.
8. A meno di non essere giustificate dall’oggetto dell’appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare ne’ far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un’origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell’oggetto dell’appalto non sia possibile applicando i paragrafi 3 e 4; una siffatta menzione o un siffatto riferimento sono accompagnati dall’espressione «o equivalente».
Art. 24 – Varianti
1. Laddove il criterio per l’aggiudicazione sia quello dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, le amministrazioni aggiudicatrici possono autorizzare gli offerenti a presentare varianti.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici precisano nel bando di gara se autorizzano o meno le varianti; in mancanza di indicazione, le varianti non sono autorizzate.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici che autorizzano le varianti menzionano nel capitolato d’oneri i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonche’ le modalita’ per la loro presentazione.
4. Esse prendono in considerazione soltanto le varianti che rispondono ai requisiti minimi da esse prescritti.
Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture o di servizi, le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano autorizzato varianti non possono respingere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziche’ un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziche’ un appalto pubblico di servizi.
Art. 25 – Subappalto
Nel capitolato d’oneri l’amministrazione aggiudicatrice puo’ chiedere o puo’ essere obbligata da uno Stato membro a chiedere all’offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell’appalto che intende subappaltare a terzi, nonche’ i subappaltatori proposti.
Tale comunicazione lascia impregiudicata la questione della responsabilita’ dell’operatore economico principale.
Art. 26 – Condizioni di esecuzione dell’appalto
Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere condizioni particolari in merito all’esecuzione dell’appalto purche’ siano compatibili con il diritto comunitario e siano precisate nel bando di gara o nel capitolato d’oneri. Le condizioni di esecuzione di un appalto possono basarsi in particolare su considerazioni sociali e ambientali.
Art. 27 – Obblighi relativi alla fiscalita’, alla tutela dell’ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e alle condizioni di lavoro
1. L’amministrazione aggiudicatrice puo’ precisare o puo’ essere obbligata da uno Stato membro a precisare nel capitolato d’oneri l’organismo o gli organismi dai quali i candidati o gli offerenti possono ottenere le pertinenti informazioni sugli obblighi relativi alla fiscalita’, alla tutela dell’ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e alle condizioni di lavoro che sono in vigore nello Stato membro, nella regione o nella localita’ in cui devono essere fornite le prestazioni e che si applicheranno ai lavori effettuati nel cantiere o ai servizi forniti nel corso dell’esecuzione dell’appalto.
2. L’amministrazione aggiudicatrice che fornisce le informazioni di cui al paragrafo 1 chiede agli offerenti o ai candidati in una procedura di aggiudicazione d’appalti di indicare di aver tenuto conto, in sede di preparazione della propria offerta, degli obblighi in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro in vigore nel luogo in cui la prestazione dev’essere effettuata.
Il primo comma non osta all’applicazione dell’articolo 55 relative alla verifica delle offerte anormalmente basse.
[Tit. II] Capo V – Procedure
Art. 28 – Ricorso a procedure aperte, ristrette e negoziate e al dialogo competitivo
Per aggiudicare gli appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le procedure nazionali adattate ai fini della presente direttiva.
Esse aggiudicano tali appalti pubblici mediante procedura aperta o mediante procedura ristretta. Alle condizioni specifiche espressamente previste all’articolo 29 le amministrazioni aggiudicatrici possano aggiudicare gli appalti pubblici mediante il dialogo competitivo. Nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previsti agli articoli 30 e 31, esse possono ricorrere a una procedura negoziata, con o senza pubblicazione del bando di gara.
Art. 29 – Dialogo competitivo
1. Nel caso di appalti particolarmente complessi gli Stati membri possono prevedere che l’amministrazione aggiudicatrice, qualora ritenga che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permetta l’aggiudicazione dell’appalto, possa avvalersi del dialogo competitivo conformemente al presente articolo.
L’unico criterio per l’aggiudicazione dell’appalto pubblico e’ quello dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un bando di gara in cui rendono noti le loro necessita’ e le loro esigenze, che definiscono nel bando stesso e/o in un documento descrittivo.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici avviano con i candidati selezionati conformemente alle disposizioni pertinenti degli articoli da 44 a 52 un dialogo finalizzato all’individuazione e alla definizione dei mezzi piu’ idonei a soddisfare le proprie necessita’. Nella fase del dialogo esse possono discutere con i candidati selezionati tutti gli aspetti dell’appalto.
Durante il dialogo le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parita’ di trattamento di tutti gli offerenti. In particolare esse non forniscono, in modo discriminatorio, informazioni che possano favorire alcuni offerenti rispetto ad altri.
Le amministrazioni aggiudicatrici non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte ne’ altre informazioni riservate comunicate dal candidato partecipante al dialogo senza l’accordo di quest’ultimo.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che la procedura si svolga in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri di aggiudicazione precisati nel bando di gara o nel documento descrittivo. Il ricorso a tale facolta’ e’ indicato nel bando di gara o nel documento descrittivo.
5. L’amministrazione aggiudicatrice prosegue il dialogo finche’ non e’ in grado di individuare, se del caso dopo averle confrontate, la o le soluzioni che possano soddisfare le sue necessita’.
6. Dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti, le amministrazioni aggiudicatrici li invitano a presentare le loro offerte finali in base alla o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte devono contenere tutti gli elementi richiesti e necessari per l’esecuzione del progetto.
Su richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice le offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia tali precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti o complementi non possono avere l’effetto di modificare gli elementi fondamentali dell’offerta o dell’appalto quale posto in gara la cui variazione rischi di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.
7. Le amministrazione aggiudicatrici valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara o nel documento descrittivo e scelgono l’offerta economicamente piu’ vantaggiosa conformemente all’articolo 53.
A richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice, l’offerente che risulta aver presentato l’offerta economicamente piu’ vantaggiosa puo’ essere indotto a precisare gli aspetti della sua offerta o a confermare gli impegni in essa figuranti, a condizione che cio’ non abbia l’effetto di modificare elementi fondamentali dell’offerta o dell’appalto quale posto in gara, falsare la concorrenza o comportare discriminazioni.
8. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere premi o pagamenti ai partecipanti al dialogo.
Art. 30 – Aggiudicazione mediante procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara
1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, nelle fattispecie seguenti:
a) in caso di offerte irregolari o di deposito di offerte inaccettabili secondo le disposizioni nazionali compatibili con le disposizioni degli articoli 4, 24, 25, 27 e quelle del capo VII, presentate in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, purche’ le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono non pubblicare un bando di gara se includono nella procedura negoziata tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 45 a 52 che, nella procedura aperta o ristretta o nel dialogo competitivo precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di aggiudicazione;
b) in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori, forniture o di servizi la cui natura o i cui imprevisti non consentano una fissazione preliminare e globale dei prezzi;
c) nel caso di servizi, e in particolare di servizi rientranti nella categoria 6 dell’allegato II A e di prestazioni di natura intellettuale quali la progettazione di opere, nella misura in cui la natura della prestazione da fornire renda impossibile stabilire le specifiche dell’appalto con una precisione sufficiente che permetta di aggiudicare l’appalto selezionando l’offerta migliore secondo le norme della procedura aperta o della procedura ristretta;
d) nel caso di appalti pubblici di lavori, per i lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto e non per assicurare una redditivita’ o il recupero dei costi di ricerca e di sviluppo.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, le amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli offerenti le offerte da questi presentate per adeguarle alle esigenze indicate nel bando di gara, nel capitolato d’oneri e negli eventuali documenti complementari e per cercare l’offerta migliore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1.
3. Nel corso della negoziazione le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parita’ di trattamento fra tutti gli offerenti. In particolare, esse non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che la procedura negoziata si svolga in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato d’oneri. Il ricorso a tale facolta’ e’ indicato nel bando di gara o nel capitolato d’oneri.
Art. 31 – Aggiudicazione mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara
Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle fattispecie seguenti:
1) per gli appalti pubblici di lavori, forniture e di servizi:
a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o non sia stata depositata alcuna candidatura in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, purche’ le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate e purche’ una relazione sia trasmessa alla Commissione a richiesta di quest’ultima;
b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l’appalto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
c) nella misura strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici in questione, non e’ compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate con pubblicazione di un bando di gara di cui all’articolo 30. Le circostanze invocate per giustificare l’estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;
2) per gli appalti pubblici di forniture:
a) qualora i prodotti in questione siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo; in questa disposizione non rientra la produzione in quantita’ volta ad accertare la redditivita’ commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;
b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate o al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilita’ o difficolta’ tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non puo’, come regola generale, superare i tre anni;
c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;
d) per l’acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l’attivita’ commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato giudiziario o di una procedura analoga prevista nelle legislazioni o regolamentazioni nazionali;
3) per gli appalti pubblici di servizi, qualora l’appalto in questione faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso di progettazione. In quest’ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati;
4) per gli appalti pubblici di servizi e gli appalti pubblici di lavori:
a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto inizialmente preso in considerazione ne’ nel contratto iniziale, che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, all’esecuzione dell’opera o del servizio quali ivi descritti, a condizione che siano aggiudicati all’operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera:
– qualora tali lavori o servizi o complementari non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall’appalto iniziale senza recare gravi inconvenienti all’amministrazione aggiudicatrice – oppure
– qualora tali lavori o servizi, pur essendo separabili dall’esecuzione dell’appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento.
Tuttavia, l’importo cumulato degli appalti aggiudicati per lavori o servizi complementari non deve superare il 50% dell’importo dell’appalto iniziale;
b) per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi gia’ affidati all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo le procedure aperte o ristrette.
La possibilita’ di valersi di questa procedura e’ indicata sin dall’avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l’importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi e’ preso in considerazione dalle amministrazioni aggiudicatrici per l’applicazione dell’articolo 7. Il ricorso a questa procedura e’ limitato al triennio successivo alla conclusione dell’appalto iniziale.
Art. 32 – Accordi quadro
1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilita’ per le amministrazioni aggiudicatrici di concludere accordi quadro.
2. Ai fini della conclusione di un accordo quadro, le amministrazioni aggiudicatrici seguono le regole di procedura previste dalla presente direttiva in tutte le fasi fino all’aggiudicazione degli appalti basati su tale accordo quadro. Le parti dell’accordo quadro sono scelte applicando i criteri di aggiudicazione definiti ai sensi dell’articolo 53.
Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste ai paragrafi 3 e 4. Tali procedure sono applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici inizialmente parti dell’accordo quadro.
In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici basati su un accordo quadro le parti non possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate in tale accordo quadro, in particolare nel caso di cui al paragrafo 3.
La durata di un accordo quadro non puo’ superare i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare dall’oggetto dell’accordo quadro.
Le amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
3. Quando un accordo quadro e’ concluso con un solo operatore economico, gli appalti basati su tale accordo quadro sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell’accordo quadro.
Per l’aggiudicazione di tali appalti, le amministrazioni aggiudicatrici possono consultare per iscritto l’operatore parte dell’accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.
4. Quando un accordo quadro e’ concluso con piu’ operatori economici, il numero di questi deve essere almeno pari a tre, purche’ vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i criteri di selezione e/o di offerte accettabili corrispondenti ai criteri di aggiudicazione.
Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con piu’ operatori economici possono essere aggiudicati:
– mediante applicazione delle condizioni stabilite nell’accordo quadro senza nuovo confronto competitivo, oppure,
– qualora l’accordo quadro non fissi tutte le condizioni, dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti in base alle medesime condizioni, se necessario precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni indicate nel capitolato d’oneri dell’accordo quadro,
secondo la seguente procedura:
a) per ogni appalto da aggiudicare le amministrazioni aggiudicatrici consultano per iscritto gli operatori economici che sono in grado di realizzare l’oggetto dell’appalto;
b) le amministrazioni aggiudicatrici fissano un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico tenendo conto di elementi quali la complessita’ dell’oggetto dell’appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;
c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto deve restare riservato fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;
d) le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano ogni appalto all’offerente che ha presentato l’offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel capitolato d’oneri dell’accordo quadro.
Art. 33 – Sistemi dinamici di acquisizione
1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilita’ per le amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere a sistemi dinamici di acquisizione.
2. Per istituire un sistema dinamico di acquisizione le amministrazioni aggiudicatrici seguono le norme della procedura aperta in tutte le sue fasi fino all’attribuzione degli appalti da aggiudicare nell’ambito di detto sistema. Tutti gli offerenti che soddisfano i criteri di selezione e che hanno presentato un’offerta indicativa conforme al capitolato d’oneri e agli eventuali documenti complementari sono ammessi nel sistema; le offerte indicative possono essere migliorate in qualsiasi momento, a condizione che esse restino conformi al capitolato d’oneri. Per l’istituzione del sistema e per l’aggiudicazione degli appalti nell’ambito del medesimo le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano esclusivamente mezzi elettronici conformemente all’articolo 42, paragrafi da 2 a 5.
3. Ai fini dell’istituzione di un sistema dinamico di acquisizione le amministrazioni aggiudicatrici:
a) pubblicano un bando di gara precisando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;
b) precisano nel capitolato d’oneri, tra l’altro, la natura degli acquisti previsti che sono oggetto di detto sistema, nonche’ tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema di acquisizione, l’attrezzatura elettronica utilizzata nonche’ i dettagli pratici e le specifiche tecniche di connessione;
c) offrono per via elettronica, dalla pubblicazione del bando e fino a conclusione del sistema, l’accesso libero, diretto e completo al capitolato d’oneri e a qualsiasi documento complementare e indicano nel bando di gara l’indirizzo Internet presso il quale e’ possibile consultare tali documenti.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici accordano a qualsivoglia operatore economico, per tutta la durata del sistema dinamico di acquisizione, la possibilita’ di presentare un’offerta indicativa allo scopo di essere ammesso nel sistema alle condizioni di cui al paragrafo 2. Esse portano a termine la valutazione entro 15 giorni a decorrere dalla presentazione dell’offerta indicativa. Possono tuttavia prolungare il periodo di valutazione a condizione che nessun appalto sia messo in concorrenza nel frattempo.
L’amministrazione aggiudicatrice informa al piu’ presto l’offerente di cui al primo comma in merito alla sua ammissione nel sistema dinamico di acquisizione o al rigetto della sua offerta indicativa.
5. Ogni appalto specifico deve essere oggetto di un confronto concorrenziale. Prima di procedere a detto confronto concorrenziale, le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un bando di gara semplificato e invitano tutti gli operatori economici interessati a presentare un’offerta indicativa, conformemente al paragrafo 4, entro un termine che non puo’ essere inferiore a 15 giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara semplificato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono al confronto concorrenziale soltanto dopo aver terminato la valutazione di tutte le offerte indicative introdotte entro questo termine.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici invitano tutti gli offerenti ammessi nel sistema a presentare un’offerta per ogni appalto specifico da aggiudicare nel quadro del sistema. A tal fine essi fissano un termine sufficiente per la presentazione delle offerte.
Esse aggiudicano l’appalto all’offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l’istituzione del sistema dinamico di acquisizione. Detti criteri possono, all’occorrenza, essere precisati nell’invito menzionato nel primo comma.
7. La durata di un sistema dinamico di acquisizione non puo’ superare quattro anni, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati.
Le amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere a detto sistema in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
Non possono essere posti a carico degli operatori economici interessati o dei partecipanti al sistema contributi di carattere amministrativo.
Art. 34 – Appalti pubblici di lavori: disposizioni specifiche sull’edilizia sociale
Nel caso di appalti pubblici riguardanti la progettazione e la costruzione di un complesso residenziale di edilizia sociale il cui piano, a causa dell’entita’, della complessita’ e della durata presunta dei relativi lavori, dev’essere stabilito sin dall’inizio sulla base di una stretta collaborazione in seno a un gruppo che comprende i delegati delle amministrazioni aggiudicatrici, degli esperti e l’imprenditore che avra’ l’incarico di eseguire l’opera, e’ possibile ricorrere a una speciale procedura di aggiudicazione, volta a scegliere l’imprenditore piu’ idoneo a essere integrato nel gruppo.
In particolare, le amministrazioni aggiudicatrici inseriscono nel bando di gara una descrizione delle opere quanto piu’ precisa possibile al fine di consentire agli imprenditori interessati di valutare correttamente il progetto da eseguire. Inoltre le amministrazioni aggiudicatrici menzionano in tale bando di gara, conformemente ai criteri di selezione qualitativa di cui agli articoli da 45 a 52, i requisiti personali, tecnici, economici e finanziari che i candidati devono possedere.
Le amministrazioni aggiudicatrici, quando ricorrono a una siffatta procedura, applicano gli articoli 2, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 e gli articoli da 45 a 52.
[Tit. II] Capo VI – Disposizioni in materia di pubblicita’ e di trasparenza
[Tit. II, Capo VI] Sezione 1 – Pubblicazione di bandi e avvisi
Art. 35 – Bandi e avvisi
1. Le amministrazioni aggiudicatrici rendono noto mediante un avviso di preinformazione pubblicato dalla Commissione o da esse stesse sul loro «profilo di committente», quale indicato all’allegato VIII, punto 2, lettera b):
a) per le forniture, l’importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per gruppi di prodotti, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora il loro valore complessivo stimato, tenuto conto degli articoli 7 e 9, sia pari o superiore a 750 000 EUR.
I gruppi di prodotti sono definiti dalle amministrazioni aggiudicatrici mediante riferimento alle voci della nomenclatura CPV;
b) per i servizi, l’importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per ciascuna delle categorie di servizi elencate nell’allegato II A, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora tale importo complessivo stimato, tenuto conto degli articoli 7 e 9, sia pari o superiore a 750 000 EUR;
c) per i lavori, le caratteristiche essenziali degli appalti o degli accordi quadro che intendono aggiudicare ed i cui importi stimati siano pari o superiori alla soglia indicata all’articolo 7, tenuto conto dell’articolo 9.
Gli avvisi di cui alle lettere a) e b) sono inviati alla Commissione o pubblicati sul profilo di committente il piu’ rapidamente possibile dopo l’avvio dell’esercizio di bilancio.
L’avviso di cui alla lettera c) e’ inviato alla Commissione o pubblicato sul profilo di committente il piu’ rapidamente possibile dopo l’adozione della decisione che autorizza il programma in cui si inseriscono gli appalti di lavori o gli accordi quadro che le amministrazioni aggiudicatrici intendono aggiudicare.
Le autorita’ aggiudicatrici che pubblicano l’avviso di preinformazione sul loro profilo di committente inviano alla Commissione, per via elettronica secondo il formato e le modalita’ di trasmissione di cui all’allegato VIII, punto 3, una comunicazione in cui e’ annunciata la pubblicazione di un avviso di preinformazione su un profilo di committente.
La pubblicazione degli avvisi di cui alle lettere a), b) e c) e’ obbligatoria solo se le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgono della facolta’ di ridurre i termini di ricezione delle offerte conformemente all’articolo 38, paragrafo 4.
Il presente paragrafo non si applica alle procedure negoziate senza pubblicazione preliminare di un bando di gara.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono aggiudicare un appalto pubblico o un accordo quadro mediante procedura aperta, procedura ristretta o, nei casi previsti dall’articolo 30, procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara, o, nei casi previsti dall’articolo 29, mediante dialogo competitivo, rendono nota tale intenzione con un bando di gara.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono istituire un sistema dinamico di acquisizione rendono nota tale intenzione mediante un bando di gara.
Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono aggiudicare un appalto pubblico basato su un sistema dinamico di acquisizione rendono nota tale intenzione con un bando di gara semplificato.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno aggiudicato un appalto pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione entro 48 giorni dall’aggiudicazione dell’appalto o dalla conclusione dell’accordo quadro.
Nel caso di accordi quadro conclusi in conformita’ all’articolo 32, le amministrazioni aggiudicatrici sono esentate dall’invio di un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo.
Le amministrazioni aggiudicatrici inviano un avviso relativo al risultato dell’aggiudicazione degli appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione entro 48 giorni dall’aggiudicazione di ogni appalto. Esse possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati al piu’ tardi 48 giorni dopo la fine di ogni trimestre.
Nel caso degli appalti pubblici di servizi elencati nell’allegato II B, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nell’avviso se acconsentono o meno alla sua pubblicazione. Per tali appalti di servizi la Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all’articolo 77, paragrafo 2, le norme relative all’elaborazione di relazioni statistiche basate su tali avvisi ed alla pubblicazione di tali relazioni.
Talune informazioni relative all’aggiudicazione dell’appalto o alla conclusione dell’accordo quadro possono non essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.
Art. 36 – Redazione e modalita’ di pubblicazione dei bandi e degli avvisi
1. I bandi e gli avvisi contengono le informazioni indicate nell’allegato VII A e, se del caso, ogni altra informazione ritenuta utile dall’amministrazione aggiudicatrice secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformita’ alla procedura di cui all’articolo 77, paragrafo 2.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici trasmettono i bandi e gli avvisi alla Commissione per via elettronica secondo il formato e le modalita’ di trasmissione precisate nell’allegato VIII, punto 3 o con altri mezzi di trasmissione. Nel caso della procedura accelerata di cui all’articolo 38, paragrafo 8, i bandi e gli avvisi devono essere trasmessi mediante fax o per via elettronica secondo il formato e le modalita’ di trasmissione precisate nell’allegato VIII, punto 3.
I bandi e gli avvisi sono pubblicati secondo le caratteristiche tecniche di pubblicazione indicate nell’allegato VIII, punto 1, lettere a) e b).
3. I bandi e gli avvisi redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalita’ di trasmissione precisate nell’allegato VIII, punto 3, sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione.
I bandi e gli avvisi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalita’ di trasmissione precisate nell’allegato VIII, punto 3, sono pubblicati entro dodici giorni dal loro invio o, nel caso della procedura accelerata di cui all’articolo 38, paragrafo 8, entro cinque giorni dal loro invio.
4. I bandi di gara sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali della Comunita’ scelta dall’amministrazione aggiudicatrice; il testo pubblicato in tale lingua originale e’ l’unico facente fede. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando e’ pubblicata nelle altre lingue ufficiali.
Le spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi da parte della Commissione sono a carico della Comunita’.
5. Gli avvisi e i bandi, nonche’ il loro contenuto, non possono essere pubblicati a livello nazionale prima della data della loro trasmissione alla Commissione.
Gli avvisi e i bandi pubblicati a livello nazionale non devono contenere informazioni diverse da quelle contenute negli avvisi o bandi trasmessi alla Commissione o pubblicate su un profilo di committente conformemente all’articolo 35, paragrafo 1, primo comma, e devono menzionare la data della trasmissione dell’avviso o bando alla Commissione o della pubblicazione sul profilo di committente.
Gli avvisi di preinformazione non possono essere pubblicati su un profilo di committente prima che sia stato inviato alla Commissione l’avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma; gli avvisi in questione devono citare la data di tale trasmissione.
6. Il contenuto degli avvisi o bandi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalita’ di trasmissione precisate nell’allegato VIII, punto 3, e’ limitato a 650 parole circa.
7. Le amministrazioni aggiudicatrici devono essere in grado di comprovare la data di trasmissione degli avvisi o bandi.
8. La Commissione rilascia all’amministrazione aggiudicatrice una conferma della pubblicazione dell’informazione trasmessa in cui e’ citata la data della pubblicazione. Tale conferma vale come prova della pubblicazione.
Art. 37 – Pubblicazione non obbligatoria
Le amministrazioni aggiudicatrici possono pubblicare in conformita’ all’articolo 36 avvisi o bandi concernenti appalti pubblici non soggetti all’obbligo di pubblicazione previsto dalla presente direttiva.
[Tit. II, Capo VI] Sezione 2 – Termini
Art. 38 – Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte
1. Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto, in particolare, della complessita’ dell’appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti dal presente articolo.
2. Nelle procedure aperte, il termine minimo per la ricezione delle offerte e’ di 52 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.
3. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara di cui all’articolo 30 e nel dialogo competitivo:
a) il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione e’ di 37 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara;
b) nelle procedure ristrette il termine minimo per la ricezione delle offerte e’ di 40 giorni dalla data dell’invio dell’invito.
4. Nei casi in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione, il termine minimo per la ricezione delle offerte ai sensi del paragrafo 2 e del paragrafo 3, lettera b), puo’ essere ridotto, di norma, a 36 giorni e comunque mai a meno di 22 giorni.
Tale termine decorre dalla data di trasmissione del bando di gara nelle procedure aperte e dalla data di invio dell’invito a presentare un’offerta nelle procedure ristrette.
Il termine ridotto di cui al primo comma e’ ammesso a condizione che l’avviso di preinformazione contenesse tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all’allegato VII A, sempreche’ dette informazioni fossero disponibili al momento della pubblicazione dell’avviso e che tale avviso di preinformazione fosse stato inviato per la pubblicazione non meno di 52 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.
5. Qualora i bandi siano redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalita’ di trasmissione precisati nell’allegato VIII, punto 3, i termini per la ricezione delle offerte di cui ai paragrafi 2 e 4, nelle procedure aperte, e il termine per la ricezione delle domande di partecipazione di cui al paragrafo 3, lettera a), nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate e nel dialogo competitivo possono essere ridotti di sette giorni.
6. Una riduzione di cinque giorni dei termini per la ricezione delle offerte di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 3, lettera b), e’ possibile qualora l’amministrazione aggiudicatrice offra, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando secondo l’allegato VIII, l’accesso libero, diretto e completo al capitolato d’oneri e ad ogni documento complementare precisando nel testo del bando l’indirizzo Internet presso il quale tale documentazione e’ accessibile.
Detta riduzione e’ cumulabile con quella prevista al paragrafo 5.
7. Qualora, per qualunque motivo, il capitolato d’oneri e i documenti o le informazioni complementari, seppure richiesti in tempo utile, non siano stati forniti entro i termini di cui agli articoli 39 e 40 o qualora le offerte possano essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d’oneri, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte.
8. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara di cui all’articolo 30, allorche’ l’urgenza renda impossibile rispettare i termini minimi previsti al presente articolo, le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire:
a) un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a 15 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o a 10 giorni se il bando e’ trasmesso per via elettronica secondo il formato e le modalita’ di trasmissione di cui all’allegato VIII, punto 3;
b) e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte, non inferiore a 10 giorni dalla data di trasmissione dell’invito a presentare offerte.
Art. 39 – Procedure aperte: capitolati d’oneri, documenti e informazioni complementari
1. Nelle procedure aperte, qualora l’amministrazione aggiudicatrice non offra per via elettronica conformemente all’articolo 38, paragrafo 6, l’accesso libero, diretto e completo al capitolato d’oneri e a ogni documento complementare, i capitolati d’oneri e i documenti complementari sono inviati agli operatori economici entro sei giorni dalla ricezione della loro domanda purche’ questa sia stata presentata in tempo utile prima della data di presentazione delle offerte.
2. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d’oneri e sui documenti complementari sono comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici o dai servizi competenti almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
[Tit. II, Capo VI] Sezione 3 – Contenuto e mezzi di trasmissione delle informazioni
Art. 40 – Inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo o a negoziare
1. Nel caso delle procedure ristrette, del dialogo competitivo e delle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara a norma dell’articolo 30, le amministrazioni aggiudicatrici invitano simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a negoziare o, in caso di dialogo competitivo, a partecipare al dialogo.
2. L’invito ai candidati contiene:
– una copia del capitolato d’oneri, o del documento descrittivo e di ogni documento complementare,
– oppure l’indicazione dell’accesso al capitolato d’oneri e agli altri documenti di cui al primo trattino, quando sono messi a diretta disposizione per via elettronica conformemente all’articolo 38, paragrafo 6.
3. Qualora il capitolato d’oneri, il documento descrittivo e/o i documenti complementari siano disponibili presso un’entita’ diversa dall’amministrazione aggiudicatrice responsabile della procedura di aggiudicazione, l’invito precisa l’indirizzo del servizio al quale possono essere richiesti il capitolato d’oneri, il documento descrittivo e detti documenti e, se del caso, il termine ultimo per la presentazione di tale richiesta, nonche’ l’importo e le modalita’ di pagamento della somma dovuta per ottenere detti documenti. I servizi competenti inviano senza indugio la documentazione in questione agli operatori economici non appena ricevuta la richiesta.
4. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d’oneri, sul documento descrittivo o sui documenti complementari sono comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici o dai servizi competenti almeno sei giorni prima del termine ultimo stabilito per la ricezione delle offerte. Nel caso delle procedure ristrette o negoziate accelerate, tale termine e’ di quattro giorni.
5. Inoltre, l’invito a presentare un’offerta, a partecipare al dialogo o a negoziare precisano come minimo quanto segue:
a) un riferimento al bando di gara pubblicato;
b) il termine per la ricezione delle offerte, l’indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
c) in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e l’indirizzo per l’inizio della fase della consultazione, nonche’ la lingua o le lingue utilizzate;
d) l’indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili fornite dal candidato conformemente all’articolo 44, oppure ad integrazione delle informazioni previste da tale articolo e secondo le stesse modalita’ stabilite negli articoli 47 e 48;
e) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell’appalto, oppure, all’occorrenza, l’ordine decrescente di importanza di tali criteri, se essi non figurano nel bando di gara, nel capitolato d’oneri o nel documento descrittivo.
Tuttavia, per gli appalti aggiudicati a norma dell’articolo 29, le precisazioni di cui alla lettera b) del presente paragrafo non figurano nell’invito a partecipare al dialogo, bensi’ nell’invito a presentare un’offerta.
Art. 41 – Informazione dei candidati e degli offerenti
1. Le amministrazioni aggiudicatrici informano quanto prima possibile i candidati e gli offerenti delle decisioni prese riguardo alla conclusione di un accordo quadro, all’aggiudicazione di un appalto o all’ammissione in un sistema dinamico di acquisizione, ivi compresi i motivi per i quali hanno rinunciato a concludere un accordo quadro, ad aggiudicare un appalto per il quale e’ stata indetta una gara e di riavviare la procedura o ad attuare di un sistema dinamico di acquisizione; tale informazione e’ fornita per iscritto se ne e’ fatta richiesta alle amministrazioni aggiudicatrici.
2. Su richiesta della parte interessata, l’amministrazione aggiudicatrice comunica quanto prima possibile:
– a ogni candidato escluso i motivi del rigetto della sua candidatura,
– ad ogni offerente escluso i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all’articolo 23, paragrafi 4 e 5, i motivi della sua decisione di non equivalenza o della sua decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali,
– ad ogni offerente che abbia presentato un’offerta selezionabile le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta selezionata e il nome dell’offerente cui e’ stato aggiudicato l’appalto o delle parti dell’accordo quadro.
Il termine per tali comunicazioni non puo’ in alcun caso essere superiore a quindici giorni dalla ricezione della domanda scritta.
3. Tuttavia, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di non divulgare talune informazioni relative all’aggiudicazione degli appalti, alla conclusione di accordi quadro o all’ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione di cui al paragrafo 1, qualora la loro diffusione ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.
[Tit. II, Capo VI] Sezione 4 – Comunicazioni
Art. 42 – Regole applicabili alle comunicazioni
1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni di cui al presente titolo possono avvenire, a scelta dell’amministrazione aggiudicatrice, per posta, mediante fax o per via elettronica, conformemente ai paragrafi 4 e 5, per telefono nei casi e alle condizioni di cui al paragrafo 6 o mediante una combinazione di tali mezzi.
2. Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile, in modo da non limitare l’accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.
3. Le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare l’integrita’ dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione e da non consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di prendere visione del contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.
4. Gli strumenti da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonche’ le relative caratteristiche tecniche, devono essere di carattere non discriminatorio, comunemente disponibili al pubblico e compatibili con i prodotti della tecnologia dell’informazione e della comunicazione generalmente in uso.
5. Ai dispositivi di trasmissione e ricezione elettronica delle offerte e ai dispositivi di ricezione elettronica delle domande di partecipazione si applicano le seguenti regole:
a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla presentazione di offerte e domande di partecipazione per via elettronica, ivi compresa la cifratura, sono messe a disposizione degli interessati. Inoltre, i dispositivi di ricezione elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione sono conformi ai requisiti dell’allegato X;
b) gli Stati membri possono, in conformita’ dell’articolo 5 della direttiva 1999/93/CE, esigere che le offerte presentate per via elettronica possano effettuarsi solo utilizzando una firma elettronica avanzata conforme al paragrafo 1 di detto articolo;
c) gli Stati membri possono introdurre o mantenere sistemi di accreditamento facoltativo al fine di migliorare il livello della prestazione di servizi di certificazione relativamente ai suddetti dispositivi;
d) gli offerenti o i candidati si impegnano a far si’ che i documenti, i certificati e le dichiarazioni di cui agli articoli da 45 a 50 e all’articolo 52, se non sono disponibili in forma elettronica, siano presentati prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione.
6. Alla trasmissione delle domande di partecipazione si applicano le regole seguenti:
a) le domande di partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici possono essere presentate per iscritto o per telefono;
b) qualora siano presentate per telefono, le domande di partecipazione devono essere confermate per iscritto prima della scadenza del termine previsto per la loro ricezione;
c) le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che le domande di partecipazione presentate mediante fax siano confermate per posta o per via elettronica. In tal caso, esse indicano nel bando di gara tale esigenza ed il termine entro il quale deve essere soddisfatta.
[Tit. II, Capo VI] Sezione 5 – Verbali
Art. 43 – Contenuto dei verbali
Per ogni appalto, ogni accordo quadro e ogni istituzione di un sistema dinamico di acquisizione l’amministrazione aggiudicatrice redige un verbale contenente almeno le seguenti informazioni:
a) il nome e l’indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice, l’oggetto e il valore dell’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione;
b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;
c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell’esclusione;
d) i motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse;
e) il nome dell’aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonche’, se e’ nota, la parte dell’appalto o dell’accordo quadro che l’aggiudicatario intende subappaltare a terzi;
f) nel caso di procedure negoziate, le circostanze di cui agli articoli 30 e 31 che giustificano il ricorso a siffatte procedure;
g) in caso di dialogo competitivo, le circostanze di cui all’articolo 29 che giustificano il ricorso a tale procedura;
h) se del caso, le ragioni per le quali l’amministrazione aggiudicatrice ha rinunciato ad aggiudicare un appalto, a concludere un accordo quadro o a istituire un sistema dinamico di acquisizione.
Le amministrazioni aggiudicatrici prendono gli opportuni provvedimenti per documentare lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione condotte con mezzi elettronici.
Il verbale o i suoi elementi principali sono comunicati alla Commissione qualora ne faccia richiesta.
[Tit. II] Capo VII – Svolgimento della procedura
[Tit. II, Capo VII] Sezione 1 – Disposizioni generali
Art. 44 – Accertamento dell’idoneita’ e scelta dei partecipanti, aggiudicazione
1. L’aggiudicazione degli appalti avviene in base ai criteri di cui agli articoli 53 e 55, tenuto conto dell’articolo 24, previo accertamento dell’idoneita’ degli operatori economici non esclusi in forza degli articoli 45 e 46, effettuato dalle amministrazioni aggiudicatrici conformemente ai criteri relativi alla capacita’ economica e finanziaria, alle conoscenze od alle capacita’ professionali e tecniche di cui agli articoli da 47 a 52 e, se del caso, alle norme ed ai criteri non discriminatori di cui al paragrafo 3.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere livelli minimi di capacita’, conformemente agli articoli 47 e 48, che i candidati e gli offerenti devono possedere.
La portata delle informazioni di cui agli articoli 47 e 48 nonche’ i livelli minimi di capacita’ richiesti per un determinato appalto devono essere connessi e proporzionati all’oggetto dell’appalto.
Detti livelli minimi sono indicati nel bando di gara.
3. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo, le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei che inviteranno a presentare un’offerta, a negoziare od a partecipare al dialogo, purche’ vi sia un numero sufficiente di candidati idonei. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara i criteri o le norme obiettivi e non discriminatori che intendono applicare, il numero minimo di candidati che intendono invitare e, all’occorrenza, il numero massimo.
Nelle procedure ristrette il numero minimo di candidati e’ cinque. Nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo il numero minimo di candidati e’ tre. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un’effettiva concorrenza.
Le amministrazioni aggiudicatrici invitano un numero di candidati almeno pari al numero minimo prestabilito. Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi e’ inferiore al numero minimo, l’amministrazione aggiudicatrice puo’ proseguire la procedura invitando il candidato o i candidati in possesso delle capacita’ richieste. L’amministrazione aggiudicatrice non puo’ includere in tale procedura altri operatori economici che non abbiano chiesto di partecipare o candidati che non abbiano le capacita’ richieste.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici, quando ricorrono alla facolta’ di ridurre il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare, di cui all’articolo 29, paragrafo 4, e all’articolo 30, paragrafo 4, effettuano tale riduzione applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara, nel capitolato d’oneri o nel documento descrittivo. Nella fase finale, tale numero deve consentire di garantire una concorrenza effettiva, purche’ vi sia un numero sufficiente di soluzioni o di candidati idonei.
[Tit. II, Capo VII] Sezione 2 – Criteri di selezione qualitativa
Art. 45 – Situazione personale del candidato o dell’offerente
1. È escluso dalla partecipazione ad un appalto pubblico il candidato o l’offerente condannato, con sentenza definitiva di cui l’amministrazione aggiudicatrice e’ a conoscenza; per una o piu’ delle ragioni elencate qui di seguito:
a) partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, dell’azione comune 98/773/GAI del Consiglio;
b) corruzione, quale definita rispettivamente all’articolo 3 dell’atto del Consiglio del 26 maggio 1997 ed all’articolo 3, paragrafo 1, dell’azione comune 98/742/GAI del Consiglio;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita’ europee;
d) riciclaggio dei proventi di attivita’ illecite, quale definito all’articolo 1 della direttiva 91/308/CEE del Consiglio del 10 giugno 1991 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita’ illecite.
Gli Stati membri precisano, in conformita’ del rispettivo diritto nazionale e nel rispetto del diritto comunitario, le condizioni di applicazione del presente paragrafo.
Essi possono prevedere una deroga all’obbligo di cui al primo comma per esigenze imperative di interesse generale.
Ai fini dell’applicazione del presente paragrafo, le amministrazioni aggiudicatrici chiedono, se del caso, ai candidati o agli offerenti di fornire i documenti di cui al paragrafo 3 e, qualora abbiano dubbi sulla situazione personale di tali candidati/offerenti, possono rivolgersi alle autorita’ competenti per ottenere le informazioni relative alla situazione personale dei candidati o offerenti che reputino necessarie. Se le informazioni riguardano un candidato o un offerente stabilito in uno Stato membro diverso da quello dell’amministrazione aggiudicatrice, quest’ultima puo’ richiedere la cooperazione delle autorita’ competenti. In funzione del diritto nazionale dello Stato membro in cui sono stabiliti i candidati o gli offerenti, le richieste riguarderanno le persone giuridiche e/o le persone fisiche, compresi, se del caso, i dirigenti delle imprese o qualsiasi persona che eserciti il potere di rappresentanza, di decisione o di controllo del candidato o dell’offerente.
2. Puo’ essere escluso dalla partecipazione all’appalto ogni operatore economico:
a) che si trovi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione d’attivita’, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali;
b) a carico del quale sia in corso un procedimento per la dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione, di concordato preventivo oppure ogni altro procedimento della stessa natura previsto da leggi e regolamenti nazionali;
c) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato conformemente alle disposizioni di legge dello Stato, per un reato che incida sulla sua moralita’ professionale;
d) che, nell’esercizio della propria attivita’ professionale, abbia commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall’amministrazione aggiudicatrice;
e) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione del paese dove e’ stabilito o del paese dell’amministrazione aggiudicatrice;
f) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione del paese dove e’ stabilito o del paese dell’amministrazione aggiudicatrice;
g) che si sia reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni che possono essere richieste a norma della presente sezione o che non abbia fornito dette informazioni.
Gli Stati membri precisano, conformemente al rispettivo diritto nazionale e nel rispetto del diritto comunitario, le condizioni di applicazione del presente paragrafo.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici accettano come prova sufficiente che attesta che l’operatore economico non si trova in nessuna delle situazioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere a), b), c), e) e f) quanto segue:
a) per i casi di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere a), b) e c), la presentazione di un estratto del casellario giudiziale o, in mancanza di questo, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorita’ giudiziaria o amministrativa del paese d’origine o di provenienza, da cui risulti che tali requisiti sono soddisfatti;
b) per i casi di cui al paragrafo 2, lettere e) o f), un certificato rilasciato dall’autorita’ competente dello Stato membro in questione.
Qualora non siano rilasciati dal paese in questione o non menzionino tutti i casi previsti al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere a), b) o c), i documenti o i certificati possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, da una dichiarazione solenne resa dalla persona interessata innanzi a un’autorita’ giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato del paese d’origine o di provenienza.
4. Gli Stati membri designano le autorita’ e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti, certificati o dichiarazioni di cui al paragrafo 3 e ne informano la Commissione. La comunicazione non pregiudica il diritto applicabile in materia di protezione dei dati.
Art. 46 – Abilitazione all’esercizio dell’attivita’ professionale
Ad ogni operatore economico che intenda partecipare ad un appalto pubblico puo’ essere richiesto di comprovare la sua iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale o di presentare una dichiarazione giurata o un certificato, quali precisati all’allegato IX A per gli appalti pubblici di lavori, all’allegato IX B per gli appalti pubblici di forniture e all’allegato IX C per gli appalti pubblici di servizi, secondo le modalita’ vigenti nello Stato membro nel quale e’ stabilito.
Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese d’origine il servizio in questione, l’amministrazione aggiudicatrice puo’ chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l’appartenenza all’organizzazione di cui trattasi.
Art. 47 – Capacita’ economica e finanziaria
1. In linea di massima, la capacita’ economica e finanziaria dell’operatore economico puo’ essere provata mediante una o piu’ delle seguenti referenze:
a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
b) bilanci o estratti di bilanci, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese nel quale l’operatore economico e’ stabilito;
c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attivita’ oggetto dell’appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all’avvio delle attivita’ dell’operatore economico, nella misura in cui le informazioni su di tali fatturati siano disponibili.
2. Un operatore economico puo’, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacita’ di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. In tal caso deve dimostrare alla amministrazione aggiudicatrice che disporra’ dei mezzi necessari, ad esempio mediante presentazione dell’impegno a tal fine di questi soggetti.
3. Alle stesse condizioni un raggruppamento di operatori economici di cui all’articolo 4 puo’ fare affidamento sulle capacita’ dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici precisano, nel bando di gara o nell’invito a presentare offerte, le referenze di cui al paragrafo 1 da esse scelte, nonche’ le altre eventuali referenze probanti che devono essere presentate.
5. L’operatore economico che per fondati motivi non e’ in grado di presentare le referenze chieste dall’amministrazione aggiudicatrice e’ autorizzato a provare la propria capacita’ economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’amministrazione aggiudicatrice.
Art. 48 – Capacita’ tecniche e professionali
1. Le capacita’ tecniche e professionali degli operatori economici sono valutate e verificate secondo i paragrafi 2 e 3.
2. Le capacita’ tecniche degli operatori economici possono essere provate in uno o piu’ dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantita’ o dell’importanza e dell’uso dei lavori, delle forniture o dei servizi:
a)
i) presentazione dell’elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni; tale elenco e’ corredato di certificati di buona esecuzione dei lavori piu’ importanti. Tali certificati indicano l’importo, il periodo e il luogo di esecuzione dei lavori e precisano se questi sono stati effettuati a regola d’arte e con buon esito; se del caso, questi certificati sono trasmessi direttamente all’amministrazione aggiudicatrice dall’autorita’ competente;
ii) presentazione di un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. Le forniture e le prestazioni di servizi sono provate:
– quando il destinatario era un’amministrazione aggiudicatrice, da certificati rilasciati o controfirmati dall’autorita’ competente;
– quando il destinatario e’ stato un privato, da una attestazione dall’acquirente ovvero, in mancanza di tale attestazione, semplicemente da una dichiarazione dell’operatore economico;
b) indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell’operatore economico, e piu’ particolarmente di quelli responsabili del controllo della qualita’ e, per gli appalti pubblici di lavori, di cui l’imprenditore disporra’ per l’esecuzione dell’opera;
c) descrizione dell’attrezzatura tecnica, delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore di servizi per garantire la qualita’, nonche’ degli strumenti di studio e di ricerca di cui dispone;
d) qualora i prodotti da fornire o i servizi da prestare siano di natura complessa o, eccezionalmente, siano richiesti per una finalita’ particolare, una verifica eseguita dall’amministrazione aggiudicatrice o, per suo conto, da un organismo ufficiale competente del paese in cui il fornitore o il prestatore dei servizi e’ stabilito, purche’ tale organismo acconsenta; la verifica verte sulle capacita’ di produzione del fornitore e sulla capacita’ tecnica del prestatore di servizi e, se necessario, sugli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonche’ sulle misure adottate per garantire la qualita’;
e) indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o dell’imprenditore e/o dei dirigenti dell’impresa, in particolare del responsabile o dei responsabili della prestazione dei servizi o della condotta dei lavori;
f) per gli appalti pubblici di lavori e di servizi e unicamente nei casi appropriati, indicazione delle misure di gestione ambientale che l’operatore economico potra’ applicare durante la realizzazione dell’appalto;
g) dichiarazione indicante l’organico medio annuo del prestatore dell’imprenditore o dell’imprenditore e il numero dei dirigenti durante gli ultimi tre anni;
h) dichiarazione indicante l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento tecnico di cui l’imprenditore o il prestatore di servizi disporra’ per eseguire l’appalto;
i) indicazione della parte di appalto che il prestatore di servizi intende eventualmente subappaltare;
j) per i prodotti da fornire:
i) campioni, descrizioni e/o fotografie la cui autenticita’ deve poter essere certificata a richiesta dall’amministrazione aggiudicatrice;
ii) certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualita’, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformita’ di prodotti ben individuati mediante riferimenti a determinate specifiche o norme.
3. Un operatore economico puo’, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacita’ di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Deve, in tal caso, provare all’amministrazione aggiudicatrice che per l’esecuzione dell’appalto disporra’ delle risorse necessarie ad esempio presentando l’impegno di tale soggetto di mettere a disposizione dell’operatore economico le risorse necessarie.
4. Alle stesse condizioni un raggruppamento di operatori economici di cui all’articolo 4 puo’ fare assegnamento sulle capacita’ dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.
5. Nelle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici aventi a oggetto forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, la fornitura di servizi e/o l’esecuzione di lavori, la capacita’ degli operatori economici di fornire tali servizi o di eseguire l’installazione o i lavori puo’ essere valutata con riferimento, in particolare, alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilita’.
6. L’amministrazione aggiudicatrice precisa nel bando di gara o nell’invito a presentare offerte le referenze, fra quelle previste al paragrafo 2, di cui richiede la presentazione.
Art. 49 – Norme di garanzia della qualita’
Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare l’ottemperanza dell’operatore economico a determinate norme in materia di garanzia della qualita’, le amministrazioni aggiudicatrici fanno riferimento ai sistemi di assicurazione della qualita’ basati sulle serie di norme europee in materia e certificati da organismi conformi alle serie delle norme europee relative alla certificazione. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualita’ prodotte dagli operatori economici.
Art. 50 – Norme di gestione ambientale
Qualora nei casi di cui all’articolo 48, paragrafo 2, lettera f), richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell’operatore economico di determinate norme di gestione ambientale, le amministrazioni aggiudicatrici fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee o internazionali relative alla certificazione. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano parimenti altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, prodotte dagli operatori economici.
Art. 51 – Documenti e informazioni complementari
L’amministrazione aggiudicatrice puo’ invitare gli operatori economici a integrare o chiarire i certificati e i documenti presentati ai sensi degli articoli da 45 a 50.
Art. 52 – Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazione da parte di organismi di diritto pubblico o privato
1. Gli Stati membri possono instaurare elenchi ufficiali di imprenditori, di fornitori, o di prestatori di servizi riconosciuti oppure una certificazione da parte di organismi pubblici o privati.
Gli Stati membri adeguano le condizioni di iscrizione su tali elenchi nonche’ quelle del rilascio di certificati da parte degli organismi di certificazione all’articolo 45, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere da a) a d), e g), all’articolo 46, all’articolo 47, paragrafi 1, 4, e 5, all’articolo 48, paragrafi 1, 2, 5 e 6, e agli articoli 49 e, se del caso, 50.
Gli Stati membri le adeguano parimenti all’articolo 47, paragrafo 2 e all’articolo 48, paragrafo 3, per le domande di iscrizione o di certificazione presentate da operatori economici facenti parte di un gruppo che dispongono di mezzi forniti dalle altre societa’ del gruppo. Detti operatori devono in tal caso dimostrare all’autorita’ che stabilisce l’elenco ufficiale o all’organismo di certificazione che disporranno di tali mezzi per tutta la durata di validita’ del certificato che attesta la loro iscrizione all’elenco o del certificato rilasciato dall’organismo di certificazione e che tali societa’ continueranno a soddisfare, durante detta durata, i requisiti in materia di selezione qualitativa previsti agli articoli di cui al secondo comma di cui gli operatori si avvalgono ai fini della loro iscrizione.
2. Gli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali o aventi un certificato possono, in occasione di ogni appalto, presentare alle amministrazioni aggiudicatrici un certificato di iscrizione rilasciato dalla competente autorita’, o il certificato rilasciato dall’organismo di certificazione competente. Tali certificati indicano le referenze che hanno permesso l’iscrizione nell’elenco o/la certificazione nonche’ la relativa classificazione.
3. L’iscrizione in un elenco ufficiale, certificata dalle autorita’ competenti o il certificato rilasciato dall’organismo di certificazione, costituisce per le amministrazioni aggiudicatrici degli altri Stati membri una presunzione di idoneita’ ai soli fini dell’articolo 45, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere da a) a d) e g), dell’articolo 46, dell’articolo 47, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell’articolo 48, paragrafo 2, lettere a)ii), b), e), g) e h) per gli imprenditori, paragrafo 2, lettere a)ii), b), c) d) e j) per i fornitori e paragrafo 2, lettere a)ii) e da c) a i) per i prestatori di servizi.
4. I dati risultanti dall’iscrizione negli elenchi ufficiali o dalla certificazione non possono essere contestati senza giustificazione. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali e il pagamento delle imposte e tasse, per ogni appalto, puo’ essere richiesta un’attestazione supplementare ad ogni operatore economico.
Le amministrazioni aggiudicatrici degli altri Stati membri applicano il paragrafo 3 e il primo comma del presente paragrafo soltanto agli operatori economici stabiliti nello Stato membro che ha redatto l’albo ufficiale.
5. Per l’iscrizione degli operatori economici degli altri Stati membri in un elenco ufficiale, o per la loro certificazione da parte degli organismi di cui al paragrafo 1, non si possono esigere prove e dichiarazioni non richieste agli operatori economici nazionali e, in ogni caso, non previste dagli articoli da 45 a 49 e, se del caso, dall’articolo 50.
Tuttavia siffatta iscrizione o certificazione non puo’ essere imposta agli operatori economici degli altri Stati membri in vista della loro partecipazione a un appalto pubblico. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti degli organismi stabiliti in altri Stati membri, e accettano anche altri mezzi di prova equivalenti.
6. Gli operatori economici possono chiedere in qualsiasi momento la loro iscrizione in un elenco ufficiale o il rilascio del certificato. Essi devono essere informati entro un termine ragionevolmente breve della decisione dell’autorita’ che stabilisce l’elenco o dell’organismo di certificazione competente.
7. Gli organismi di certificazione di cui al paragrafo 1 sono organismi che rispondono alle norme europee in materia di certificazione.
8. Gli Stati membri che hanno elenchi ufficiali o organismi di certificazione di cui al paragrafo 1 comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l’indirizzo dell’organismo presso il quale le domande possono essere presentate.
[Tit. II, Capo VII] Sezione 3 – Aggiudicazione dell’appalto
Art. 53 – Criteri di aggiudicazione dell’appalto
1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative alla rimunerazione di servizi specifici, i criteri sui quali si basano le amministrazioni aggiudicatrici per aggiudicare gli appalti pubblici sono:
a) o, quando l’appalto e’ aggiudicato all’offerta economicamente piu’ vantaggiosa dal punto di vista dell’amministrazione aggiudicatrice, diversi criteri collegati all’oggetto dell’appalto pubblico in questione, quali, ad esempio, la qualita’, il prezzo, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, le caratteristiche ambientali, il costo d’utilizzazione, la redditivita’, il servizio successivo alla vendita e l’assistenza tecnica, la data di consegna e il termine di consegna o di esecuzione; oppure
b) esclusivamente il prezzo piu’ basso.
2. Fatte salve le disposizioni del terzo comma, nel caso previsto al paragrafo 1, lettera a), l’amministrazione aggiudicatrice precisa, nel bando di gara o nel capitolato d’oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel documento descrittivo, la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l’offerta economicamente piu’ vantaggiosa.
Tale ponderazione puo’ essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere appropriato.
L’amministrazione aggiudicatrice, qualora ritenga impossibile la ponderazione per ragioni dimostrabili, indica nel bando di gara o nel capitolato d’oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel documento descrittivo l’ordine decrescente d’importanza dei criteri.
Art. 54 – Ricorso alle aste elettroniche
1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilita’ per le amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere ad aste elettroniche.
2. Nelle procedure aperte, ristrette o negoziate nel caso di cui all’articolo 30, paragrafo 1, lettera a), le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere che l’aggiudicazione di un appalto pubblico sara’ preceduta da un’asta elettronica quando le specifiche dell’appalto possono essere fissate in maniera precisa.
Alle stesse condizioni, possono ricorrere all’asta elettronica in occasione del rilancio del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, di cui all’articolo 32, paragrafo 4, secondo comma, secondo trattino, e dell’indizione di gare per appalti da aggiudicare nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione di cui all’articolo 33.
L’asta elettronica riguarda:
– unicamente i prezzi quando l’appalto viene attribuito al prezzo piu’ basso;
– oppure i prezzi e/o i valori degli elementi dell’offerta indicati nel capitolato d’oneri quando l’appalto e’ aggiudicato all’offerta economicamente piu’ vantaggiosa.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici che decidono di ricorrere ad un’asta elettronica lo indicano nel bando di gara.
Il capitolato d’oneri comporta, tra l’altro, le seguenti informazioni:
a) gli elementi i cui valori saranno oggetto dell’asta elettronica, purche’ tali elementi siano quantificabili in modo da essere espressi in cifre o in percentuali;
b) i limiti eventuali dei valori che potranno essere presentati, quali risultano dalle specifiche dell’oggetto dell’appalto;
c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell’asta elettronica e, se del caso, il momento in cui saranno messe a loro disposizione;
d) le informazioni pertinenti sullo svolgimento dell’asta elettronica;
e) le condizioni alle quali gli offerenti potranno rilanciare e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;
f) le informazioni pertinenti sul dispositivo elettronico utilizzato e sulle modalita’ e specifiche tecniche di collegamento.
4. Prima di procedere all’asta elettronica le amministrazioni aggiudicatrici effettuano una prima valutazione completa delle offerte conformemente al (ai) criterio(i) di aggiudicazione stabiliti e alla relativa ponderazione.
Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi e/o nuovi valori; l’invito contiene ogni informazione pertinente per il collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l’ora di inizio dell’asta elettronica. L’asta elettronica puo’ svolgersi in piu’ fasi successive e non puo’ aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti.
5. Quando l’aggiudicazione avviene in base al criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, l’invito e’ corredato del risultato della valutazione completa dell’offerta dell’offerente interessato, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all’articolo 53, paragrafo 2, primo comma.
L’invito precisa altresi’ la formula matematica che determinera’, durante l’asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Questa formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, quale indicata nel bando di gara o nel capitolato d’oneri; a tal fine le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato.
Qualora siano autorizzate le varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula separata.
6. Nel corso di ogni fase dell’asta elettronica, le amministrazioni aggiudicatrici comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Esse possono anche comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati, purche’ sia previsto nel capitolato d’oneri. Le amministrazioni aggiudicatrici possono inoltre, in qualsiasi momento, annunciare il numero di partecipanti alla fase dell’asta; tuttavia in nessun caso esse possono rendere nota l’identita’ degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell’asta elettronica.
7. Le amministrazioni aggiudicatrici dichiarano conclusa l’asta elettronica secondo una o piu’ delle seguenti modalita’:
a) indicano nell’invito a partecipare all’asta la data e l’ora preventivamente fissate;
b) quando non ricevono piu’ nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi. In questo caso le amministrazioni aggiudicatrici precisano nell’invito a partecipare all’asta il termine che rispetteranno a partire dalla ricezione dell’ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l’asta elettronica;
c) quando il numero di fasi dell’asta fissato nell’invito a partecipare all’asta e’ stato raggiunto.
Quando le amministrazioni aggiudicatrici hanno deciso di dichiarare conclusa l’asta elettronica ai sensi della lettera c), eventualmente in combinazione con le modalita’ di cui alla lettera b), l’invito a partecipare all’asta indica il calendario di ogni fase dell’asta.
8. Dopo aver dichiarata conclusa l’asta elettronica, le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano l’appalto ai sensi dell’articolo 53, in funzione dei risultati dell’asta elettronica.
Le amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o in modo da modificare l’oggetto dell’appalto, quale sottoposto a indizione di gara mediante la pubblicazione del bando di gara e quale definito nel capitolato d’oneri.
Art. 55 – Offerte anormalmente basse
1. Se, per un determinato appalto, talune offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, l’amministrazione aggiudicatrice, prima di poter respingere tali offerte, richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell’offerta in questione.
Dette precisazioni possono riguardare in particolare:
a) l’economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione dei prodotti o del metodo di prestazione del servizio;
b) le soluzioni tecniche adottate e/o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti o per prestare i servizi;
c) l’originalita’ dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall’offerente;
d) il rispetto delle disposizioni relative alla protezione e alle condizioni di lavoro vigenti nel luogo in cui deve essere effettuata la prestazione;
e) l’eventualita’ che l’offerente ottenga un aiuto di Stato.
2. L’amministrazione aggiudicatrice verifica, consultando l’offerente, detti elementi costitutivi tenendo conto delle giustificazioni fornite.
3. L’amministrazione aggiudicatrice che accerta che un’offerta e’ anormalmente bassa in quanto l’offerente ha ottenuto un aiuto di Stato puo’ respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente se consulta l’offerente e se quest’ultimo non e’ in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dall’amministrazione aggiudicatrice, che l’aiuto in questione era stato concesso legalmente. Quando l’amministrazione aggiudicatrice respinge un’offerta in tali circostanze, provvede a informarne la Commissione.
TITOLO III – DISPOSIZIONI NEL SETTORE DELLE CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI
[Tit. III] Capo I – Disposizioni applicabili alle concessioni di lavori pubblici
Art. 56 – Campo di applicazione
Il presente capo si applica a tutti i contratti di concessione di lavori pubblici stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici quando il valore di tali contratti sia pari o superiore a EUR 5 225 000 .
(soglie modificate dal Reg. CE 1874/2004, art. 2, poi dal Reg. CE 2083/2005, art. 2, poi dal Reg. CE 1422/2007, art. 2, poi dal Reg. CE 1177/2009, art. 2, poi dal Reg. UE 1251/2011, art. 2, poi dal Reg. UE 1336/2013, art. 2, e poi dal Reg. UE 2342/2015, art. 1)
Detto valore e’ calcolato in base alle disposizioni applicabili agli appalti pubblici di lavori di cui all’articolo 9.
Art. 56 – Campo di applicazione
Il presente capo si applica a tutti i contratti di concessione di lavori pubblici stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici quando il valore di tali contratti sia pari o superiore a EUR 6 242 000 .
Detto valore e’ calcolato in base alle disposizioni applicabili agli appalti pubblici di lavori di cui all’articolo 9.
Art. 56 – Campo di applicazione
Il presente capo si applica a tutti i contratti di concessione di lavori pubblici stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici quando il valore di tali contratti sia pari o superiore a EUR 6 242 000 5 923 000 .
Detto valore e’ calcolato in base alle disposizioni applicabili agli appalti pubblici di lavori di cui all’articolo 9.
Art. 56 – Campo di applicazione
Il presente capo si applica a tutti i contratti di concessione di lavori pubblici stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici quando il valore di tali contratti sia pari o superiore a EUR 5 923 000 5 278 000 .
Detto valore e’ calcolato in base alle disposizioni applicabili agli appalti pubblici di lavori di cui all’articolo 9.
Art. 56 – Campo di applicazione
Il presente capo si applica a tutti i contratti di concessione di lavori pubblici stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici quando il valore di tali contratti sia pari o superiore a EUR 5 278 000 5 150 000 .
Detto valore e’ calcolato in base alle disposizioni applicabili agli appalti pubblici di lavori di cui all’articolo 9.
Art. 56 – Campo di applicazione
Il presente capo si applica a tutti i contratti di concessione di lavori pubblici stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici quando il valore di tali contratti sia pari o superiore a EUR 5 150 000 4 845 000 .
Detto valore e’ calcolato in base alle disposizioni applicabili agli appalti pubblici di lavori di cui all’articolo 9.
Art. 56 – Campo di applicazione
Il presente capo si applica a tutti i contratti di concessione di lavori pubblici stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici quando il valore di tali contratti sia pari o superiore a EUR 4 845 000 5 000 000 .
Detto valore e’ calcolato in base alle disposizioni applicabili agli appalti pubblici di lavori di cui all’articolo 9.
Art. 56 – Campo di applicazione
Il presente capo si applica a tutti i contratti di concessione di lavori pubblici stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici quando il valore di tali contratti sia pari o superiore a EUR 5 000 000 5 186 000 .
Detto valore e’ calcolato in base alle disposizioni applicabili agli appalti pubblici di lavori di cui all’articolo 9.
Art. 56 – Campo di applicazione
Il presente capo si applica a tutti i contratti di concessione di lavori pubblici stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici quando il valore di tali contratti sia pari o superiore a EUR 5 186 000 5 225 000 .
Detto valore e’ calcolato in base alle disposizioni applicabili agli appalti pubblici di lavori di cui all’articolo 9.
Art. 57 – Esclusioni dal campo di applicazione
Il presente titolo non si applica alle concessioni di lavori pubblici:
a) che sono rilasciate nelle circostanze previste, relativamente agli appalti pubblici di lavori, agli articoli 13, 14 e 15 della presente direttiva;
b) che sono rilasciate dalle amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o piu’ delle attivita’ di cui agli articoli da 3 a 7 della direttiva 2004/17/CE, quando sono rilasciate per l’esercizio di tali attivita’.
Tuttavia la presente direttiva continua ad applicarsi alle concessioni di lavori pubblici rilasciate da amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o piu’ delle attivita’ di cui all’articolo 6 della direttiva 2004/17/CE e rilasciate per tali attivita’, fintantoche’ lo Stato membro interessato si avvale della facolta’ di cui all’articolo 71, secondo comma di tale direttiva per differirne l’applicazione.
Art. 58 – Pubblicazione del bando relativo alle concessioni di lavori pubblici
1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono procedere alla concessione di lavori pubblici rendono nota tale intenzione mediante un bando.
2. I bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici contengono le informazioni indicate nell’allegato VII C ed, se del caso, ogni altra informazione ritenuta utile dall’amministrazione aggiudicatrice, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all’articolo 77, paragrafo 2.
3. Detti bandi sono pubblicati secondo l’articolo 36, paragrafi da 2 a 8.
4. Le disposizioni sulla pubblicazione dei bandi di cui all’articolo 37 si applicano anche alle concessioni di lavori pubblici.
Art. 59 – Termini
Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici procedano alla concessione di lavori pubblici, il termine per la presentazione delle candidature alla concessione non puo’ essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando, salvo il caso previsto dall’articolo 38, paragrafo 5.
L’articolo 38, paragrafo 7, e’ applicabile.
Art. 60 – Subappalto
L’amministrazione aggiudicatrice puo’:
a) imporre al concessionario di lavori pubblici di affidare a terzi appalti corrispondenti a una percentuale non inferiore al 30% del valore globale dei lavori oggetto della concessione, pur prevedendo la facolta’ per i candidati di aumentare tale percentuale; detta aliquota minima deve figurare nel contratto di concessione di lavori; oppure
b) invitare i candidati concessionari a dichiarare essi stessi nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione che intendono affidare a terzi.
Art. 61 – Aggiudicazione di lavori complementari al concessionario
La presente direttiva non si applica ai lavori complementari che non figurano nel progetto inizialmente previsto della concessione ne’ nel contratto iniziale e che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, per l’esecuzione dell’opera descritta, che l’amministrazione aggiudicatrice affida al concessionario, purche’ l’aggiudicatario sia l’operatore economico che esegue tale opera:
– qualora i lavori complementari non possano essere tecnicamente o economicamente separati dall’appalto iniziale senza gravi inconvenienti per le amministrazioni aggiudicatrici, oppure
– qualora i lavori, quantunque separabili dall’esecuzione dell’appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento.
Tuttavia l’importo cumulato degli appalti aggiudicati per i lavori complementari non deve superare il 50% dell’importo dell’opera iniziale oggetto della concessione.
[Tit. III] Capo II – Disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici
Art. 62 – Disposizioni applicabili
Il concessionario che e’ un’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 9, e’ tenuto, per i lavori che saranno eseguiti da terzi, a rispettare le disposizioni della presente direttiva per l’aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori.
[Tit. III] Capo III – Disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici
Art. 63 – Disposizioni in materia di pubblicita’: soglie ed eccezioni
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinche’ i concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici applichino le disposizioni in materia di pubblicita’ di cui all’articolo 64 in sede di aggiudicazione di appalti a terzi, se il valore di tali appalti e’ pari o superiore a 5 225 000 EUR.
(soglie modificate dal Reg. CE 1874/2004, art. 2, poi dal Reg. CE 2083/2005, art. 2, poi dal Reg. CE 1422/2007, art. 2, poi dal Reg. CE 1177/2009, art. 2, poi dal Reg. UE 1251/2011, art. 2, poi dal Reg. UE 1336/2013, art. 2, e poi dal Reg. UE 2342/2015, art. 1)
Non e’ richiesta alcuna pubblicita’ se un appalto di lavori rientra nelle fattispecie di cui all’articolo 31.
Il valore degli appalti e’ calcolato in base alle disposizioni applicabili agli appalti di lavori pubblici definite nell’articolo 9.
2. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate per ottenere la concessione, ne’ le imprese a esse collegate.
Per «impresa collegata» si intende qualsiasi impresa su cui il concessionario puo’ esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante o qualsiasi impresa che puo’ esercitare un’influenza dominante sul concessionario o che, come il concessionario, e’ soggetta all’influenza dominante di un’altra impresa per motivi attinenti alla proprieta’, alla partecipazione finanziaria o alle norme che disciplinano l’impresa stessa. L’influenza dominante e’ presunta quando un’impresa si trova, direttamente o indirettamente, in una delle seguenti situazioni nei confronti di un’altra impresa:
a) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell’impresa; oppure
b) dispone della maggioranza dei voti connessi alle partecipazioni al capitale dell’impresa; oppure
c) puo’ designare piu’ della meta’ dei membri dell’organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’impresa.
L’elenco completo di tali imprese e’ unito alla candidatura per la concessione. L’elenco e’ aggiornato in funzione delle modificazioni intervenute nelle relazioni tra le imprese.
Art. 63 – Disposizioni in materia di pubblicita’: soglie ed eccezioni
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinche’ i concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici applichino le disposizioni in materia di pubblicita’ di cui all’articolo 64 in sede di aggiudicazione di appalti a terzi, se il valore di tali appalti e’ pari o superiore a 6 242 000 EUR.
Non e’ richiesta alcuna pubblicita’ se un appalto di lavori rientra nelle fattispecie di cui all’articolo 31.
Il valore degli appalti e’ calcolato in base alle disposizioni applicabili agli appalti di lavori pubblici definite nell’articolo 9.
2. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate per ottenere la concessione, ne’ le imprese a esse collegate.
Per «impresa collegata» si intende qualsiasi impresa su cui il concessionario puo’ esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante o qualsiasi impresa che puo’ esercitare un’influenza dominante sul concessionario o che, come il concessionario, e’ soggetta all’influenza dominante di un’altra impresa per motivi attinenti alla proprieta’, alla partecipazione finanziaria o alle norme che disciplinano l’impresa stessa. L’influenza dominante e’ presunta quando un’impresa si trova, direttamente o indirettamente, in una delle seguenti situazioni nei confronti di un’altra impresa:
a) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell’impresa; oppure
b) dispone della maggioranza dei voti connessi alle partecipazioni al capitale dell’impresa; oppure
c) puo’ designare piu’ della meta’ dei membri dell’organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’impresa.
L’elenco completo di tali imprese e’ unito alla candidatura per la concessione. L’elenco e’ aggiornato in funzione delle modificazioni intervenute nelle relazioni tra le imprese.
Art. 63 – Disposizioni in materia di pubblicita’: soglie ed eccezioni
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinche’ i concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici applichino le disposizioni in materia di pubblicita’ di cui all’articolo 64 in sede di aggiudicazione di appalti a terzi, se il valore di tali appalti e’ pari o superiore a 6 242 000 5 923 000 EUR.
Non e’ richiesta alcuna pubblicita’ se un appalto di lavori rientra nelle fattispecie di cui all’articolo 31.
Il valore degli appalti e’ calcolato in base alle disposizioni applicabili agli appalti di lavori pubblici definite nell’articolo 9.
2. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate per ottenere la concessione, ne’ le imprese a esse collegate.
Per «impresa collegata» si intende qualsiasi impresa su cui il concessionario puo’ esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante o qualsiasi impresa che puo’ esercitare un’influenza dominante sul concessionario o che, come il concessionario, e’ soggetta all’influenza dominante di un’altra impresa per motivi attinenti alla proprieta’, alla partecipazione finanziaria o alle norme che disciplinano l’impresa stessa. L’influenza dominante e’ presunta quando un’impresa si trova, direttamente o indirettamente, in una delle seguenti situazioni nei confronti di un’altra impresa:
a) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell’impresa; oppure
b) dispone della maggioranza dei voti connessi alle partecipazioni al capitale dell’impresa; oppure
c) puo’ designare piu’ della meta’ dei membri dell’organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’impresa.
L’elenco completo di tali imprese e’ unito alla candidatura per la concessione. L’elenco e’ aggiornato in funzione delle modificazioni intervenute nelle relazioni tra le imprese.
Art. 63 – Disposizioni in materia di pubblicita’: soglie ed eccezioni
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinche’ i concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici applichino le disposizioni in materia di pubblicita’ di cui all’articolo 64 in sede di aggiudicazione di appalti a terzi, se il valore di tali appalti e’ pari o superiore a 5 923 000 5 278 000 EUR.
Non e’ richiesta alcuna pubblicita’ se un appalto di lavori rientra nelle fattispecie di cui all’articolo 31.
Il valore degli appalti e’ calcolato in base alle disposizioni applicabili agli appalti di lavori pubblici definite nell’articolo 9.
2. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate per ottenere la concessione, ne’ le imprese a esse collegate.
Per «impresa collegata» si intende qualsiasi impresa su cui il concessionario puo’ esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante o qualsiasi impresa che puo’ esercitare un’influenza dominante sul concessionario o che, come il concessionario, e’ soggetta all’influenza dominante di un’altra impresa per motivi attinenti alla proprieta’, alla partecipazione finanziaria o alle norme che disciplinano l’impresa stessa. L’influenza dominante e’ presunta quando un’impresa si trova, direttamente o indirettamente, in una delle seguenti situazioni nei confronti di un’altra impresa:
a) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell’impresa; oppure
b) dispone della maggioranza dei voti connessi alle partecipazioni al capitale dell’impresa; oppure
c) puo’ designare piu’ della meta’ dei membri dell’organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’impresa.
L’elenco completo di tali imprese e’ unito alla candidatura per la concessione. L’elenco e’ aggiornato in funzione delle modificazioni intervenute nelle relazioni tra le imprese.
Art. 63 – Disposizioni in materia di pubblicita’: soglie ed eccezioni
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinche’ i concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici applichino le disposizioni in materia di pubblicita’ di cui all’articolo 64 in sede di aggiudicazione di appalti a terzi, se il valore di tali appalti e’ pari o superiore a 5 278 000 5 150 000 EUR.
Non e’ richiesta alcuna pubblicita’ se un appalto di lavori rientra nelle fattispecie di cui all’articolo 31.
Il valore degli appalti e’ calcolato in base alle disposizioni applicabili agli appalti di lavori pubblici definite nell’articolo 9.
2. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate per ottenere la concessione, ne’ le imprese a esse collegate.
Per «impresa collegata» si intende qualsiasi impresa su cui il concessionario puo’ esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante o qualsiasi impresa che puo’ esercitare un’influenza dominante sul concessionario o che, come il concessionario, e’ soggetta all’influenza dominante di un’altra impresa per motivi attinenti alla proprieta’, alla partecipazione finanziaria o alle norme che disciplinano l’impresa stessa. L’influenza dominante e’ presunta quando un’impresa si trova, direttamente o indirettamente, in una delle seguenti situazioni nei confronti di un’altra impresa:
a) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell’impresa; oppure
b) dispone della maggioranza dei voti connessi alle partecipazioni al capitale dell’impresa; oppure
c) puo’ designare piu’ della meta’ dei membri dell’organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’impresa.
L’elenco completo di tali imprese e’ unito alla candidatura per la concessione. L’elenco e’ aggiornato in funzione delle modificazioni intervenute nelle relazioni tra le imprese.
Art. 63 – Disposizioni in materia di pubblicita’: soglie ed eccezioni
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinche’ i concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici applichino le disposizioni in materia di pubblicita’ di cui all’articolo 64 in sede di aggiudicazione di appalti a terzi, se il valore di tali appalti e’ pari o superiore a 5 150 000 4 845 000 EUR.
Non e’ richiesta alcuna pubblicita’ se un appalto di lavori rientra nelle fattispecie di cui all’articolo 31.
Il valore degli appalti e’ calcolato in base alle disposizioni applicabili agli appalti di lavori pubblici definite nell’articolo 9.
2. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate per ottenere la concessione, ne’ le imprese a esse collegate.
Per «impresa collegata» si intende qualsiasi impresa su cui il concessionario puo’ esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante o qualsiasi impresa che puo’ esercitare un’influenza dominante sul concessionario o che, come il concessionario, e’ soggetta all’influenza dominante di un’altra impresa per motivi attinenti alla proprieta’, alla partecipazione finanziaria o alle norme che disciplinano l’impresa stessa. L’influenza dominante e’ presunta quando un’impresa si trova, direttamente o indirettamente, in una delle seguenti situazioni nei confronti di un’altra impresa:
a) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell’impresa; oppure
b) dispone della maggioranza dei voti connessi alle partecipazioni al capitale dell’impresa; oppure
c) puo’ designare piu’ della meta’ dei membri dell’organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’impresa.
L’elenco completo di tali imprese e’ unito alla candidatura per la concessione. L’elenco e’ aggiornato in funzione delle modificazioni intervenute nelle relazioni tra le imprese.
Art. 63 – Disposizioni in materia di pubblicita’: soglie ed eccezioni
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinche’ i concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici applichino le disposizioni in materia di pubblicita’ di cui all’articolo 64 in sede di aggiudicazione di appalti a terzi, se il valore di tali appalti e’ pari o superiore a 4 845 000 5 000 000 EUR.
Non e’ richiesta alcuna pubblicita’ se un appalto di lavori rientra nelle fattispecie di cui all’articolo 31.
Il valore degli appalti e’ calcolato in base alle disposizioni applicabili agli appalti di lavori pubblici definite nell’articolo 9.
2. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate per ottenere la concessione, ne’ le imprese a esse collegate.
Per «impresa collegata» si intende qualsiasi impresa su cui il concessionario puo’ esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante o qualsiasi impresa che puo’ esercitare un’influenza dominante sul concessionario o che, come il concessionario, e’ soggetta all’influenza dominante di un’altra impresa per motivi attinenti alla proprieta’, alla partecipazione finanziaria o alle norme che disciplinano l’impresa stessa. L’influenza dominante e’ presunta quando un’impresa si trova, direttamente o indirettamente, in una delle seguenti situazioni nei confronti di un’altra impresa:
a) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell’impresa; oppure
b) dispone della maggioranza dei voti connessi alle partecipazioni al capitale dell’impresa; oppure
c) puo’ designare piu’ della meta’ dei membri dell’organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’impresa.
L’elenco completo di tali imprese e’ unito alla candidatura per la concessione. L’elenco e’ aggiornato in funzione delle modificazioni intervenute nelle relazioni tra le imprese.
Art. 63 – Disposizioni in materia di pubblicita’: soglie ed eccezioni
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinche’ i concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici applichino le disposizioni in materia di pubblicita’ di cui all’articolo 64 in sede di aggiudicazione di appalti a terzi, se il valore di tali appalti e’ pari o superiore a 5 000 000 5 186 000 EUR.
Non e’ richiesta alcuna pubblicita’ se un appalto di lavori rientra nelle fattispecie di cui all’articolo 31.
Il valore degli appalti e’ calcolato in base alle disposizioni applicabili agli appalti di lavori pubblici definite nell’articolo 9.
2. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate per ottenere la concessione, ne’ le imprese a esse collegate.
Per «impresa collegata» si intende qualsiasi impresa su cui il concessionario puo’ esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante o qualsiasi impresa che puo’ esercitare un’influenza dominante sul concessionario o che, come il concessionario, e’ soggetta all’influenza dominante di un’altra impresa per motivi attinenti alla proprieta’, alla partecipazione finanziaria o alle norme che disciplinano l’impresa stessa. L’influenza dominante e’ presunta quando un’impresa si trova, direttamente o indirettamente, in una delle seguenti situazioni nei confronti di un’altra impresa:
a) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell’impresa; oppure
b) dispone della maggioranza dei voti connessi alle partecipazioni al capitale dell’impresa; oppure
c) puo’ designare piu’ della meta’ dei membri dell’organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’impresa.
L’elenco completo di tali imprese e’ unito alla candidatura per la concessione. L’elenco e’ aggiornato in funzione delle modificazioni intervenute nelle relazioni tra le imprese.
Art. 63 – Disposizioni in materia di pubblicita’: soglie ed eccezioni
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinche’ i concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici applichino le disposizioni in materia di pubblicita’ di cui all’articolo 64 in sede di aggiudicazione di appalti a terzi, se il valore di tali appalti e’ pari o superiore a 5 186 000 5 225 000 EUR.
Non e’ richiesta alcuna pubblicita’ se un appalto di lavori rientra nelle fattispecie di cui all’articolo 31.
Il valore degli appalti e’ calcolato in base alle disposizioni applicabili agli appalti di lavori pubblici definite nell’articolo 9.
2. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate per ottenere la concessione, ne’ le imprese a esse collegate.
Per «impresa collegata» si intende qualsiasi impresa su cui il concessionario puo’ esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante o qualsiasi impresa che puo’ esercitare un’influenza dominante sul concessionario o che, come il concessionario, e’ soggetta all’influenza dominante di un’altra impresa per motivi attinenti alla proprieta’, alla partecipazione finanziaria o alle norme che disciplinano l’impresa stessa. L’influenza dominante e’ presunta quando un’impresa si trova, direttamente o indirettamente, in una delle seguenti situazioni nei confronti di un’altra impresa:
a) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell’impresa; oppure
b) dispone della maggioranza dei voti connessi alle partecipazioni al capitale dell’impresa; oppure
c) puo’ designare piu’ della meta’ dei membri dell’organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’impresa.
L’elenco completo di tali imprese e’ unito alla candidatura per la concessione. L’elenco e’ aggiornato in funzione delle modificazioni intervenute nelle relazioni tra le imprese.
Art. 64 – Pubblicazione del bando
1. I concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici e che intendono aggiudicare un appalto di lavori a un terzo rendono nota tale intenzione mediante un bando.
2. I bandi contengono le informazioni indicate nell’allegato VII C ed eventualmente ogni altra informazione ritenuta utile dal concessionario di lavori pubblici, in base ai modelli di formulari adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 77, paragrafo 2.
3. Il bando e’ pubblicato secondo l‘articolo 36, paragrafi da 2 a 8.
4. Si applicano inoltre le disposizioni sulla pubblicazione volontaria dei bandi di cui all’articolo 37.
Art. 65 – Termini per la ricezione delle domande di partecipazione e per la ricezione delle offerte
Negli appalti di lavori banditi da concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, questi fissano un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a 37 giorni dalla data di spedizione del bando, e un termine per la ricezione delle offerte, non inferiore a 40 giorni dalla data di spedizione del bando o dell’invito a presentare un’offerta.
L’articolo 38, paragrafi 5, 6 e 7, e’ applicabile.
TITOLO IV – REGOLE SUI CONCORSI DI PROGETTAZIONE NEL SETTORE DEI SERVIZI
Art. 66 – Disposizioni generali
1. Le regole sull’organizzazione di un concorso di progettazione sono stabilite in conformita’ agli articoli da 66 a 74 e sono messe a disposizione degli interessati a partecipare al concorso.
2. L’ammissione dei partecipanti ai concorsi di progettazione non puo’ essere limitata:
a) al territorio di un solo Stato membro o a una parte di esso;
b) per il fatto che, secondo la legislazione dello Stato membro in cui si svolge l’appalto-concorso, i partecipanti debbono essere persone fisiche o persone giuridiche.
Art. 67 – Campo di applicazione
1. I concorsi di progettazione sono indetti secondo il presente titolo:
a) dalle amministrazioni aggiudicatrici designate nell’allegato IV come autorita’ governative centrali, a partire da una soglia pari o superiore a 135 000 EUR;
b) dalle amministrazioni aggiudicatrici non designate nell’allegato IV, a partire da una soglia pari o superiore a 209 000 EUR;
c) da tutte le amministrazioni aggiudicatrici, a partire da una soglia pari o superiore a 209 000 EUR quando i concorsi di progettazione hanno per oggetto servizi della categoria 8 dell’allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento 7524, 7525 e 7526 della CPC, e/o servizi elencati nell’allegato II B.
(soglie modificate dal Reg. CE 1874/2004, art. 2, poi dal Reg. CE 2083/2005, art. 2, poi dal Reg. CE 1422/2007, art. 2, poi dal Reg. CE 1177/2009, art. 2, poi dal Reg. UE 1251/2011, art. 2, poi dal Reg. UE 1336/2013, art. 2, e poi dal Reg. UE 2342/2015, art. 1)
2. Il presente titolo si applica:
a) ai concorsi di progettazione indetti nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi;
b) ai concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti.
Nel caso di cui alla lettera a), la «soglia» e’ il valore stimato al netto dell’IVA dell’appalto pubblico di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione e/o versamenti ai partecipanti.
Nel caso di cui alla lettera b), la «soglia» e’ il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell’IVA dell’appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3, qualora l’amministrazione aggiudicatrice non escluda tale aggiudicazione nel bando di concorso.
Art. 67 – Campo di applicazione
1. I concorsi di progettazione sono indetti secondo il presente titolo:
a) dalle amministrazioni aggiudicatrici designate nell’allegato IV come autorita’ governative centrali, a partire da una soglia pari o superiore a 162 000 EUR;
b) dalle amministrazioni aggiudicatrici non designate nell’allegato IV, a partire da una soglia pari o superiore a 249 000 EUR;
c) da tutte le amministrazioni aggiudicatrici, a partire da una soglia pari o superiore a 249 000 EUR quando i concorsi di progettazione hanno per oggetto servizi della categoria 8 dell’allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento 7524, 7525 e 7526 della CPC, e/o servizi elencati nell’allegato II B.
2. Il presente titolo si applica:
a) ai concorsi di progettazione indetti nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi;
b) ai concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti.
Nel caso di cui alla lettera a), la «soglia» e’ il valore stimato al netto dell’IVA dell’appalto pubblico di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione e/o versamenti ai partecipanti.
Nel caso di cui alla lettera b), la «soglia» e’ il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell’IVA dell’appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3, qualora l’amministrazione aggiudicatrice non escluda tale aggiudicazione nel bando di concorso.
Art. 67 – Campo di applicazione
1. I concorsi di progettazione sono indetti secondo il presente titolo:
a) dalle amministrazioni aggiudicatrici designate nell’allegato IV come autorita’ governative centrali, a partire da una soglia pari o superiore a 162 000 154 000 EUR;
b) dalle amministrazioni aggiudicatrici non designate nell’allegato IV, a partire da una soglia pari o superiore a 249 000 236 000 EUR;
c) da tutte le amministrazioni aggiudicatrici, a partire da una soglia pari o superiore a 249 000 236 000 EUR quando i concorsi di progettazione hanno per oggetto servizi della categoria 8 dell’allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento 7524, 7525 e 7526 della CPC, e/o servizi elencati nell’allegato II B.
2. Il presente titolo si applica:
a) ai concorsi di progettazione indetti nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi;
b) ai concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti.
Nel caso di cui alla lettera a), la «soglia» e’ il valore stimato al netto dell’IVA dell’appalto pubblico di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione e/o versamenti ai partecipanti.
Nel caso di cui alla lettera b), la «soglia» e’ il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell’IVA dell’appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3, qualora l’amministrazione aggiudicatrice non escluda tale aggiudicazione nel bando di concorso.
Art. 67 – Campo di applicazione
1. I concorsi di progettazione sono indetti secondo il presente titolo:
a) dalle amministrazioni aggiudicatrici designate nell’allegato IV come autorita’ governative centrali, a partire da una soglia pari o superiore a 154 000 137 000 EUR;
b) dalle amministrazioni aggiudicatrici non designate nell’allegato IV, a partire da una soglia pari o superiore a 236 000 211 000 EUR;
c) da tutte le amministrazioni aggiudicatrici, a partire da una soglia pari o superiore a 236 000 211 000 EUR quando i concorsi di progettazione hanno per oggetto servizi della categoria 8 dell’allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento 7524, 7525 e 7526 della CPC, e/o servizi elencati nell’allegato II B.
2. Il presente titolo si applica:
a) ai concorsi di progettazione indetti nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi;
b) ai concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti.
Nel caso di cui alla lettera a), la «soglia» e’ il valore stimato al netto dell’IVA dell’appalto pubblico di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione e/o versamenti ai partecipanti.
Nel caso di cui alla lettera b), la «soglia» e’ il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell’IVA dell’appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3, qualora l’amministrazione aggiudicatrice non escluda tale aggiudicazione nel bando di concorso.
Art. 67 – Campo di applicazione
1. I concorsi di progettazione sono indetti secondo il presente titolo:
a) dalle amministrazioni aggiudicatrici designate nell’allegato IV come autorita’ governative centrali, a partire da una soglia pari o superiore a 137 000 133 000 EUR;
b) dalle amministrazioni aggiudicatrici non designate nell’allegato IV, a partire da una soglia pari o superiore a 211 000 206 000 EUR;
c) da tutte le amministrazioni aggiudicatrici, a partire da una soglia pari o superiore a 211 000 206 000 EUR quando i concorsi di progettazione hanno per oggetto servizi della categoria 8 dell’allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento 7524, 7525 e 7526 della CPC, e/o servizi elencati nell’allegato II B.
2. Il presente titolo si applica:
a) ai concorsi di progettazione indetti nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi;
b) ai concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti.
Nel caso di cui alla lettera a), la «soglia» e’ il valore stimato al netto dell’IVA dell’appalto pubblico di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione e/o versamenti ai partecipanti.
Nel caso di cui alla lettera b), la «soglia» e’ il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell’IVA dell’appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3, qualora l’amministrazione aggiudicatrice non escluda tale aggiudicazione nel bando di concorso.
Art. 67 – Campo di applicazione
1. I concorsi di progettazione sono indetti secondo il presente titolo:
a) dalle amministrazioni aggiudicatrici designate nell’allegato IV come autorita’ governative centrali, a partire da una soglia pari o superiore a 133 000 125 000 EUR;
b) dalle amministrazioni aggiudicatrici non designate nell’allegato IV, a partire da una soglia pari o superiore a 206 000 193 000 EUR;
c) da tutte le amministrazioni aggiudicatrici, a partire da una soglia pari o superiore a 206 000 193 000 EUR quando i concorsi di progettazione hanno per oggetto servizi della categoria 8 dell’allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento 7524, 7525 e 7526 della CPC, e/o servizi elencati nell’allegato II B.
2. Il presente titolo si applica:
a) ai concorsi di progettazione indetti nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi;
b) ai concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti.
Nel caso di cui alla lettera a), la «soglia» e’ il valore stimato al netto dell’IVA dell’appalto pubblico di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione e/o versamenti ai partecipanti.
Nel caso di cui alla lettera b), la «soglia» e’ il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell’IVA dell’appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3, qualora l’amministrazione aggiudicatrice non escluda tale aggiudicazione nel bando di concorso.
Art. 67 – Campo di applicazione
1. I concorsi di progettazione sono indetti secondo il presente titolo:
a) dalle amministrazioni aggiudicatrici designate nell’allegato IV come autorita’ governative centrali, a partire da una soglia pari o superiore a 125 000 130 000 EUR;
b) dalle amministrazioni aggiudicatrici non designate nell’allegato IV, a partire da una soglia pari o superiore a 193 000 200 000 EUR;
c) da tutte le amministrazioni aggiudicatrici, a partire da una soglia pari o superiore a 193 000 200 000 EUR quando i concorsi di progettazione hanno per oggetto servizi della categoria 8 dell’allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento 7524, 7525 e 7526 della CPC, e/o servizi elencati nell’allegato II B.
2. Il presente titolo si applica:
a) ai concorsi di progettazione indetti nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi;
b) ai concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti.
Nel caso di cui alla lettera a), la «soglia» e’ il valore stimato al netto dell’IVA dell’appalto pubblico di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione e/o versamenti ai partecipanti.
Nel caso di cui alla lettera b), la «soglia» e’ il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell’IVA dell’appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3, qualora l’amministrazione aggiudicatrice non escluda tale aggiudicazione nel bando di concorso.
Art. 67 – Campo di applicazione
1. I concorsi di progettazione sono indetti secondo il presente titolo:
a) dalle amministrazioni aggiudicatrici designate nell’allegato IV come autorita’ governative centrali, a partire da una soglia pari o superiore a 130 000 134 000 EUR;
b) dalle amministrazioni aggiudicatrici non designate nell’allegato IV, a partire da una soglia pari o superiore a 200 000 207 000 EUR;
c) da tutte le amministrazioni aggiudicatrici, a partire da una soglia pari o superiore a 200 000 207 000 EUR quando i concorsi di progettazione hanno per oggetto servizi della categoria 8 dell’allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento 7524, 7525 e 7526 della CPC, e/o servizi elencati nell’allegato II B.
2. Il presente titolo si applica:
a) ai concorsi di progettazione indetti nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi;
b) ai concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti.
Nel caso di cui alla lettera a), la «soglia» e’ il valore stimato al netto dell’IVA dell’appalto pubblico di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione e/o versamenti ai partecipanti.
Nel caso di cui alla lettera b), la «soglia» e’ il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell’IVA dell’appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3, qualora l’amministrazione aggiudicatrice non escluda tale aggiudicazione nel bando di concorso.
Art. 67 – Campo di applicazione
1. I concorsi di progettazione sono indetti secondo il presente titolo:
a) dalle amministrazioni aggiudicatrici designate nell’allegato IV come autorita’ governative centrali, a partire da una soglia pari o superiore a 134 000 135 000 EUR;
b) dalle amministrazioni aggiudicatrici non designate nell’allegato IV, a partire da una soglia pari o superiore a 207 000 209 000 EUR;
c) da tutte le amministrazioni aggiudicatrici, a partire da una soglia pari o superiore a 207 000 209 000 EUR quando i concorsi di progettazione hanno per oggetto servizi della categoria 8 dell’allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento 7524, 7525 e 7526 della CPC, e/o servizi elencati nell’allegato II B.
2. Il presente titolo si applica:
a) ai concorsi di progettazione indetti nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi;
b) ai concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti.
Nel caso di cui alla lettera a), la «soglia» e’ il valore stimato al netto dell’IVA dell’appalto pubblico di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione e/o versamenti ai partecipanti.
Nel caso di cui alla lettera b), la «soglia» e’ il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell’IVA dell’appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3, qualora l’amministrazione aggiudicatrice non escluda tale aggiudicazione nel bando di concorso.
Art. 68 – Esclusioni dal campo di applicazione
Il presente titolo non si applica:
a) ne’ ai concorsi di progettazione di servizi ai sensi della direttiva 2004/17/CE indetti dalle amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o piu’ delle attivita’ di cui agli articoli da 3 a 7 di detta direttiva per l’esercizio di tali attivita’, ne’ ai concorsi di progettazione esclusi dal campo di applicazione di tale direttiva;
Tuttavia la presente direttiva continua ad applicarsi ai concorsi di progettazione di servizi indetti da amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o piu’ attivita’ di cui all’articolo 6 della direttiva 2004/17/CE e aggiudicati per tali attivita’, fintantoche’ lo Stato membro interessato si avvale della facolta’ di cui all’articolo 71, secondo comma, di quest’ultima direttiva per differirne l’applicazione;
b) ai concorsi di progettazione indetti nelle circostanze previste agli articoli 13, 14 e 15 della presente direttiva per gli appalti pubblici di servizi.
Art. 69 – Bandi e avvisi
1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale intenzione mediante un bando di concorso.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno indetto un concorso di progettazione inviano un avviso in merito ai risultati del concorso in conformita’ all’articolo 36 e devono essere in grado di comprovare la data di invio.
Possono tuttavia non essere pubblicate le informazioni relative all’aggiudicazione di concorsi di progettazione la cui divulgazione ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche o private oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i prestatori di servizi.
3. Le disposizioni sulla pubblicazione dei bandi di cui all’articolo 37 si applicano anche ai concorsi di progettazione.
Art. 70 – Redazione e modalita’ di pubblicazione dei bandi e degli avvisi relativi ai concorsi di progettazione
1. I bandi e gli avvisi di cui all’articolo 69 contengono le informazioni indicate nell’allegato VII D, in base ai modelli di formulari adottati dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all’articolo 77, paragrafo 2.
2. Detti bandi ed avvisi sono pubblicati conformemente all’articolo 36, paragrafi da 2 a 8.
Art. 71 – Mezzi di comunicazione
1. L’articolo 42, paragrafi 1, 2 e 4, si applica a tutte le comunicazioni relative ai concorsi di progettazione.
2. Le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da garantire l’integrita’ dei dati e la riservatezza di qualsiasi informazione trasmessa dai partecipanti al concorso e da non consentire alla commissione giudicatrice di prendere visione del contenuto dei piani e dei progetti prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.
3. Ai dispositivi di ricezione elettronica dei piani e dei progetti si applicano le seguenti regole:
a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla presentazione di piani e progetti per via elettronica, e ivi compresa la cifratura, devono essere messe a disposizione degli interessati. Inoltre, i dispositivi di ricezione elettronica dei piani e dei progetti devono essere conformi ai requisiti dell’allegato X;
b) gli Stati membri possono introdurre o mantenere sistemi di accreditamento facoltativo al fine di migliorare il livello della prestazione di servizi di certificazione relativamente ai suddetti dispositivi.
Art. 72 – Selezione dei concorrenti
Quando ai concorsi di progettazione e’ ammessa la partecipazione di un numero limitato di partecipanti, le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono criteri di selezione chiari e non discriminatori. Per quanto riguarda il numero di candidati invitati a partecipare, si deve comunque tener conto della necessita’ di garantire un’effettiva concorrenza.
Art. 73 – Composizione della commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice e’ composta unicamente da persone fisiche indipendenti dai partecipanti al concorso di progettazione. Se ai partecipanti a un concorso di progettazione e’ richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice deve possedere la stessa qualifica o una qualifica equivalente.
Art. 74 – Decisioni della commissione giudicatrice
1. La commissione giudicatrice e’ autonoma nella sue decisioni e nei suoi pareri.
2. Essa esamina i piani e i progetti presentati dai candidati in forma anonima ed unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso.
3. Essa iscrive in un verbale, firmato dai suoi membri, le proprie scelte, effettuate secondo i meriti di ciascun progetto, nonche’ le proprie osservazioni e tutti i punti che richiedono di essere chiariti.
4. L’anonimato dev’essere rispettato sino al parere o alla decisione della commissione aggiudicatrice.
5. I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere a quesiti che la commissione giudicatrice ha iscritto nel processo verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti.
6. È redatto un verbale completo del dialogo tra i membri della commissione giudicatrice e i candidati.
TITOLO V – OBBLIGHI STATISTICI, COMPETENZE D’ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 75 – Obblighi statistici
Al fine di consentire la valutazione dei risultati dell’applicazione della presente direttiva, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 ottobre di ogni anno, un prospetto statistico redatto secondo l’articolo 76, che riguardi, separatamente, gli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nell’anno precedente.
Art. 76 – Contenuto del prospetto statistico
1. Per ciascuna amministrazione aggiudicatrice elencata nell’allegato IV, il prospetto statistico precisa almeno:
a) il numero e il valore degli appalti aggiudicati disciplinati dalla presente direttiva;
b) il numero e il valore complessivo degli appalti aggiudicati in virtu’ di deroghe all’Accordo.
Nella misura del possibile, i dati di cui al primo comma, lettera a), sono articolati in base:
a) alle procedure di aggiudicazione utilizzate;
b) e, per ciascuna di tali procedure, ai lavori di cui all’allegato I, ai prodotti e ai servizi di cui all’allegato II individuati per categorie della nomenclatura CPV;
c) alla nazionalita’ dell’operatore economico cui l’appalto e’ stato aggiudicato.
Nel caso di appalti aggiudicati mediante procedura negoziata, i dati di cui al primo comma, lettera a) sono inoltre articolati secondo le circostanze di cui agli articoli 30 e 31 e precisano il numero e il valore degli appalti aggiudicati per Stato membro e paese terzo di appartenenza degli aggiudicatari.
2. Per ciascuna categoria di amministrazioni aggiudicatrici non elencate nell’allegato IV, il prospetto statistico precisa almeno:
a) il numero e il valore degli appalti aggiudicati, articolati conformemente al paragrafo 1, secondo comma;
b) il valore complessivo degli appalti aggiudicati in virtu’ di deroghe all’Accordo.
3. Il prospetto statistico precisa qualsiasi altra informazione statistica richiesta secondo l’Accordo.
Le informazioni di cui al primo comma sono determinate secondo la procedura di cui all’articolo 77, paragrafo 2.
Art. 77 – Procedura di comitato
(articolo sostituito dal Reg. CE 596/2009, art. 1 e All. 4.3)
1. La Commissione e’ assistita dal comitato istituito con decisione 71/306/CEE del Consiglio.
2. Nei casi in cui e’ fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
3. Nei casi in cui e’ fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
4. Nei casi in cui e’ fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, l’articolo 5 bis, paragrafo 5, lettera b), e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa. I termini di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), e all’articolo 5 bis, paragrafo 4, lettere b) ed e), della decisione 1999/468/CE sono fissati rispettivamente a quattro, due e sei settimane.
5. Nei casi in cui e’ fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Art. 77 – Comitato consultivo
1. La Commissione e’ assistita dal comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito dall’articolo 1 della decisione 71/306/CEE del Consiglio, in seguito denominato «il comitato».
2. Nei casi in cui e’ fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Art. 77 – Comitato consultivo Procedura di comitato
1. La Commissione e’ assistita dal Comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito dall’articolo 1 della con decisione 71/306/CEE del Consiglio, in seguito denominato “il Comitato”.
2. Nei casi in cui e’ fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
3. Nei casi in cui e’ fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
4. Nei casi in cui e’ fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, l’articolo 5 bis, paragrafo 5, lettera b), e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa. I termini di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), e all’articolo 5 bis, paragrafo 4, lettere b) ed e), della decisione 1999/468/CE sono fissati rispettivamente a quattro, due e sei settimane.
5. Nei casi in cui e’ fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Art. 78 – Revisione delle soglie
1. La Commissione procede alla verifica delle soglie di cui all’articolo 7 ogni due anni dal 30 aprile 2004 e procede, se necessario, alla loro revisione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 77, paragrafo 4. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione puo’ avvalersi della procedura d’urgenza di cui all’articolo 77, paragrafo 5.
(comma modificato dal Reg. CE 596/2009, art. 1 e all. 4.3)
Il calcolo del valore di tali soglie e’ basato sulla media del valore giornaliero dell’euro espresso in diritti speciali di prelievo durante i ventiquattro mesi che terminano l’ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che ha effetto dal 1° gennaio. Il valore delle soglie in tal modo rivedute e’ arrotondato, se necessario, al migliaio di euro inferiore al dato risultante da tale calcolo, per assicurare il rispetto delle soglie in vigore previste dall’Accordo che sono espresse in diritti speciali di prelievo.
2. In occasione della revisione prevista dal paragrafo 1, la Commissione allinea le seguenti soglie:
(alinea modificato dal Reg. CE 596/2009, art. 1 e all. 4.3))
a) le soglie previste all’articolo 8, primo comma, lettera a), all’articolo 56 e all’articolo 63, paragrafo 1, primo comma, alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di lavori;
b) le soglie previste all’articolo 67, paragrafo 1, lettera a), alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici elencate nell’allegato IV;
(lettera rettificata dalla Dir. CE 75/2005, art. 1)
c) le soglie previste all’articolo 8, primo comma, lettera b), e g’articolo 67, paragrafo 1, lettere b) e c), alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici diverse da quelle elencate nell’allegato IV.
(lettera rettificata dalla Dir. CE 75/2005, art. 1)
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 77, paragrafo 4. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione puo’ ricorrere alla procedura d’urgenza di cui all’articolo 77, paragrafo 5.
(comma modificato dal Reg. CE 596/2009, art. 1 e all. 4.3)
3. Il controvalore delle soglie fissate conformemente al paragrafo 1 nella valuta nazionale degli Stati membri non partecipanti all’unione monetaria e’ soggetto, di regola, a revisione ogni due anni, a decorrere dal 1° gennaio 2004. Il calcolo di tale controvalore e’ basato sulla media del valore giornaliero di tali valute espresso in euro durante i ventiquattro mesi che terminano l’ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che entra in vigore il 1° gennaio.
4. Le soglie rivedute di cui al paragrafo 1 e il loro controvalore nelle monete nazionali di cui al paragrafo 3 sono pubblicate dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea all’inizio del mese di novembre successivo alla loro revisione.
Art. 78 – Revisione delle soglie
1. La Commissione procede alla verifica delle soglie di cui all’articolo 7, primo comma, ogni due anni dall’entrata in vigore della presente direttiva e procede, se necessario, alla loro revisione secondo la procedura di cui all’articolo 77, paragrafo 2.
Il calcolo del valore di tali soglie è basato sulla media del valore giornaliero dell’euro espresso in diritti speciali di prelievo durante i ventiquattro mesi che terminano l’ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che ha effetto dal 1o gennaio. Il valore delle soglie in tal modo rivedute è arrotondato, se necessario, al migliaio di euro inferiore al dato risultante da tale calcolo, per assicurare il rispetto delle soglie in vigore previste dall’Accordo che sono espresse in diritti speciali di prelievo.
2. In occasione della revisione prevista dal paragrafo 1, la Commissione allinea le seguenti soglie, secondo la procedura di cui all’articolo 77, paragrafo 2:
a) le soglie previste all’articolo 8, primo comma, lettera a), all’articolo 56 e all’articolo 63, paragrafo 1, primo comma, alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di lavori,
b) le soglie previste g‘articolo 8, primo comma, lettera b), e all’articolo 67, paragrafo 1, lettera a), alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici elencate nell’allegato IV,
c) le soglie previste all’articolo 67, paragrafo 1, lettere b) e c), alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici non elencate nell’allegato IV.
3. Il controvalore delle soglie fissate conformemente al paragrafo 1 nella valuta nazionale degli Stati membri non partecipanti all’unione monetaria è soggetto, di regola, a revisione ogni due anni, a decorrere dal 1o gennaio 2004. Il calcolo di tale controvalore è basato sulla media del valore giornaliero di tali valute espresso in euro durante i ventiquattro mesi che terminano l’ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che entra in vigore il 1o gennaio.
4. Le soglie rivedute di cui al paragrafo 1 e il loro controvalore nelle monete nazionali di cui al paragrafo 3 sono pubblicate dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea all’inizio del mese di novembre successivo alla loro revisione.
Art. 78 – Revisione delle soglie
1. La Commissione procede alla verifica delle soglie di cui all’articolo 7, primo comma, ogni due anni dall’entrata in vigore della presente direttiva e procede, se necessario, alla loro revisione secondo la procedura di cui all’articolo 77, paragrafo 2.
Il calcolo del valore di tali soglie è basato sulla media del valore giornaliero dell’euro espresso in diritti speciali di prelievo durante i ventiquattro mesi che terminano l’ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che ha effetto dal 1o gennaio. Il valore delle soglie in tal modo rivedute è arrotondato, se necessario, al migliaio di euro inferiore al dato risultante da tale calcolo, per assicurare il rispetto delle soglie in vigore previste dall’Accordo che sono espresse in diritti speciali di prelievo.
2. In occasione della revisione prevista dal paragrafo 1, la Commissione allinea le seguenti soglie, secondo la procedura di cui all’articolo 77, paragrafo 2:
a) le soglie previste all’articolo 8, primo comma, lettera a), all’articolo 56 e all’articolo 63, paragrafo 1, primo comma, alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di lavori,
b) lea sogliea previstea g‘articolo 8, primo comma, lettera b), e dall’articolo 67, paragrafo 1, lettera a), alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici elencate nell’allegato IV,
c) le soglie previste g‘articolo 8, primo comma, lettera b), e all’articolo 67, paragrafo 1, lettere b) e c), alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici non elencate nell’allegato IV.
3. Il controvalore delle soglie fissate conformemente al paragrafo 1 nella valuta nazionale degli Stati membri non partecipanti all’unione monetaria è soggetto, di regola, a revisione ogni due anni, a decorrere dal 1o gennaio 2004. Il calcolo di tale controvalore è basato sulla media del valore giornaliero di tali valute espresso in euro durante i ventiquattro mesi che terminano l’ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che entra in vigore il 1o gennaio.
4. Le soglie rivedute di cui al paragrafo 1 e il loro controvalore nelle monete nazionali di cui al paragrafo 3 sono pubblicate dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea all’inizio del mese di novembre successivo alla loro revisione.
Art. 78 – Revisione delle soglie
1. La Commissione procede alla verifica delle soglie di cui all’articolo 7, primo comma, ogni due anni dall’entrata in vigore della presente direttiva dal 30 aprile 2004 e procede, se necessario, alla loro revisione secondo la procedura di cui all’articolo 77, paragrafo 2. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 77, paragrafo 4. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione puo’ avvalersi della procedura d’urgenza di cui all’articolo 77, paragrafo 5.
Il calcolo del valore di tali soglie e’ basato sulla media del valore giornaliero dell’euro espresso in diritti speciali di prelievo durante i ventiquattro mesi che terminano l’ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che ha effetto dal 1° gennaio. Il valore delle soglie in tal modo rivedute e’ arrotondato, se necessario, al migliaio di euro inferiore al dato risultante da tale calcolo, per assicurare il rispetto delle soglie in vigore previste dall’Accordo che sono espresse in diritti speciali di prelievo.
2. In occasione della revisione prevista dal paragrafo 1, la Commissione allinea le seguenti soglie, secondo la procedura di cui all’articolo 77, paragrafo 2:
a) le soglie previste all’articolo 8, primo comma, lettera a), all’articolo 56 e all’articolo 63, paragrafo 1, primo comma, alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di lavori;
b) le soglie previste all’articolo 67, paragrafo 1, lettera a), alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici elencate nell’allegato IV;
c) le soglie previste all’articolo 8, primo comma, lettera b), e g’articolo 67, paragrafo 1, lettere b) e c), alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici non diverse da quelle elencate nell’allegato IV.
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 77, paragrafo 4. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione puo’ ricorrere alla procedura d’urgenza di cui all’articolo 77, paragrafo 5.
3. Il controvalore delle soglie fissate conformemente al paragrafo 1 nella valuta nazionale degli Stati membri non partecipanti all’unione monetaria e’ soggetto, di regola, a revisione ogni due anni, a decorrere dal 1° gennaio 2004. Il calcolo di tale controvalore e’ basato sulla media del valore giornaliero di tali valute espresso in euro durante i ventiquattro mesi che terminano l’ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che entra in vigore il 1° gennaio.
4. Le soglie rivedute di cui al paragrafo 1 e il loro controvalore nelle monete nazionali di cui al paragrafo 3 sono pubblicate dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea all’inizio del mese di novembre successivo alla loro revisione.
Art. 79 – Modificazioni
(articolo sostituito dal Reg. CE 596/2009, art. 1 e all. 4.2)
1. La Commissione puo’ modificare, secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 77, paragrafo 2, quanto segue:
a) le modalita’ di redazione, di trasmissione, di ricezione, di traduzione, di raccolta e di distribuzione dei bandi e degli avvisi citati agli articoli 35, 58, 64 e 69, nonche’ dei prospetti statistici di cui all’articolo 35, paragrafo 4, quarto comma, e agli articoli 75 e 76;
b) le modalita’ di trasmissione e pubblicazione dei dati di cui all’allegato VIII, per motivi legati al progresso tecnico o di ordine amministrativo.
2. La Commissione puo’ modificare quanto segue:
a) le modalita’ tecniche dei metodi di calcolo di cui all’articolo 78, paragrafo 1, secondo comma, e all’articolo 78, paragrafo 3;
b) le modalita’ particolari di riferimento a voci specifiche della nomenclatura CPV nei bandi o negli avvisi;
c) gli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico di cui all’allegato III, allorche’ cio’ si renda necessario in base a quanto notificato dagli Stati membri;
d) gli elenchi delle autorita’ governative centrali di cui all’allegato IV in funzione degli adeguamenti che sono necessari per dar seguito all’accordo;
e) i numeri di riferimento della nomenclatura di cui all’allegato I, lasciando immutato il campo di applicazione «ratione materiae» della presente direttiva, e le modalita’ di riferimento a voci specifiche della suddetta nomenclatura negli avvisi o nei bandi;
f) i numeri di riferimento della nomenclatura di cui all’allegato II, lasciando immutato il campo di applicazione «ratione materiae» della presente direttiva, e le modalita’ di riferimento, nei bandi e negli avvisi, a posizioni specifiche della suddetta nomenclatura all’interno delle categorie di servizi elencate in detto allegato;
g) le modalita’ e caratteristiche tecniche dei dispositivi di ricezione elettronica di cui alle lettere a), f) e g) dell’allegato X.
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 77, paragrafo 3. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione puo’ avvalersi della procedura d’urgenza di cui all’articolo 77, paragrafo 5.
Art. 79 – Modificazioni
La Commissione puo’ modificare, secondo la procedura di cui all’articolo 77, paragrafo 2, quanto segue:
a) le modalita’ tecniche dei metodi di calcolo di cui all’articolo 78, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 3;
b) le modalita’ di redazione, di trasmissione, di ricezione, di traduzione, di raccolta e di distribuzione dei bandi e degli avvisi citati agli articoli 35, 58, 64 e 69, nonche’ dei prospetti statistici di cui all’articolo 35, paragrafo 4, quarto comma, e agli articoli 75 e 76;
c) le modalita’ particolari di riferimento a voci specifiche della nomenclatura CPV nei bandi o negli avvisi;
d) gli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico di cui all’allegato III, allorche’ cio’ si renda necessario in base a quanto notificato dagli Stati membri;
e) gli elenchi delle autorita’ governative centrali di cui all’allegato IV in funzione degli adeguamenti che sono necessari per dar seguito all’accordo;
f) i numeri di riferimento della nomenclatura di cui all’allegato I, lasciando immutato il campo di applicazione «ratione materiae» della presente direttiva, e le modalita’ di riferimento a voci specifiche della suddetta nomenclatura negli avvisi o nei bandi;
g) i numeri di riferimento della nomenclatura di cui all’allegato II, lasciando immutato il campo di applicazione «ratione materiae» della presente direttiva, e le modalita’ di riferimento, nei bandi e negli avvisi, a posizioni specifiche della suddetta nomenclatura all’interno delle categorie di servizi elencate in detto allegato;
h) le modalita’ di trasmissione e pubblicazione dei dati di cui all’allegato VIII, per motivi legati al progresso tecnico o di ordine amministrativo;
i) le modalita’ e caratteristiche tecniche dei dispositivi di ricezione elettronica di cui alle lettere a), f) e g) dell’allegato X.
Art. 79 – Modificazioni
1. La Commissione puo’ modificare, secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 77, paragrafo 2, quanto segue:
a) le modalita’ di redazione, di trasmissione, di ricezione, di traduzione, di raccolta e di distribuzione dei bandi e degli avvisi citati agli articoli 35, 58, 64 e 69, nonche’ dei prospetti statistici di cui all’articolo 35, paragrafo 4, quarto comma, e agli articoli 75 e 76;
b) le modalita’ di trasmissione e pubblicazione dei dati di cui all’allegato VIII, per motivi legati al progresso tecnico o di ordine amministrativo;
2. La Commissione puo’ modificare quanto segue:
a) le modalita’ tecniche dei metodi di calcolo di cui all’articolo 78, paragrafo 1, secondo comma, e all’articolo 78, paragrafo 3;
b) le modalita’ particolari di riferimento a voci specifiche della nomenclatura CPV nei bandi o negli avvisi;
c) gli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico di cui all’allegato III, allorche’ cio’ si renda necessario in base a quanto notificato dagli Stati membri;
d) gli elenchi delle autorita’ governative centrali di cui all’allegato IV in funzione degli adeguamenti che sono necessari per dar seguito all’accordo;
e) i numeri di riferimento della nomenclatura di cui all’allegato I, lasciando immutato il campo di applicazione «ratione materiae» della presente direttiva, e le modalita’ di riferimento a voci specifiche della suddetta nomenclatura negli avvisi o nei bandi;
f) i numeri di riferimento della nomenclatura di cui all’allegato II, lasciando immutato il campo di applicazione «ratione materiae» della presente direttiva, e le modalita’ di riferimento, nei bandi e negli avvisi, a posizioni specifiche della suddetta nomenclatura all’interno delle categorie di servizi elencate in detto allegato;
g) le modalita’ e caratteristiche tecniche dei dispositivi di ricezione elettronica di cui alle lettere a), f) e g) dell’allegato X.
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 77, paragrafo 3. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione puo’ avvalersi della procedura d’urgenza di cui all’articolo 77, paragrafo 5.
Art. 80 – Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 gennaio 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalita’ del suddetto riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 81 – Meccanismi di controllo
Conformemente alla direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, gli Stati membri assicurano l’applicazione della presente direttiva tramite meccanismi efficaci, accessibili e trasparenti.
A tal fine essi possono, tra l’altro, designare o istituire un’agenzia indipendente.
Art. 82 – Abrogazioni
La direttiva 92/50/CEE, ad eccezione dell’articolo 41, e le direttive 93/36/CEE e 93/37/CEE sono abrogate, a decorrere dalla data di cui all’articolo 80, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento e di attuazione di cui all’allegato XI.
I riferimenti alle direttive abrogate s’intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tabella di concordanza di cui all’allegato XII.
Art. 83 – Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Art. 84 – Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Allegato I – Elenco delle attivita’ di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b)
(allegato modificato con Reg. CE 213/2007, art. 3 e All. V; si omettono i testi storici)
|
NACE – In caso di interpretazione divergente tra CPV e NCE, si applica la nomenclatura NACE. |
Codice CPV |
||||
|
SEZIONE F |
COSTRUZIONI |
||||
|
Divisione |
Gruppo |
Classe |
Descrizione |
Note |
|
|
45 |
Costruzioni |
Questa divisione comprende: nuove costruzioni, restauri e riparazioni comuni |
45000000 |
||
|
45.1 |
Preparazione del cantiere edile |
45100000 |
|||
|
45.11 |
Demolizione di edifici e sistemazione del terreno |
Questa classe comprende: — demolizione di edifici e di altre strutture Questa classe comprende inoltre: — drenaggio del cantiere edile |
45110000 |
||
|
45.12 |
Trivellazioni e perforazioni |
Questa classe comprende: — trivellazioni e perforazioni di sondaggio per le costruzioni edili, il genio civile e per fini analoghi, ad es. di natura geofisica o geologica Questa classe non comprende: — trivellazione di pozzi di produzione di petrolio e di gas, cfr. 11.20 |
45120000 |
||
|
45.2 |
Costruzione completa o parziale di edifici; genio civile |
45200000 |
|||
|
45.21 |
Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile |
Questa classe comprende: — lavori di costruzione o edili di qualsiasi tipo — ponti, inclusi quelli per autostrade sopraelevate, viadotti, gallerie e sottopassaggi Questa classe non comprende: — attivita’ dei servizi connessi all’estrazione di petrolio e di gas, cfr. 11.20 |
45210000 Eccetto: -45213316 45220000 45231000 45232000 |
||
|
45.22 |
Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici |
Questa classe comprende: — costruzione di tetti |
45261000 |
||
|
45.23 |
Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi |
Questa classe comprende: — costruzione di strade, autostrade, strade urbane e altri passaggi per veicoli e pedoni Questa classe non comprende: — lavori preliminari di movimento terra, cfr. 45.11 |
45212212 e DA03 45230000 eccetto: -45231000 -45232000 -45234115 |
||
|
45.24 |
Costruzione di opere idrauliche |
Questa classe comprende: — la costruzione di: — idrovie, porti ed opere fluviali, porticcioli per imbarcazioni da diporto, chiuse, ecc. |
45240000 |
||
|
45.25 |
Altri lavori speciali di costruzione |
Questa classe comprende: — lavori di costruzione edili e di genio civile da parte di imprese specializzate in un aspetto comune a vari tipi di costruzione, che richiedono capacita’ o attrezzature particolari: — lavori di fondazione, inclusa la palificazione Questa classe non comprende: — noleggio di ponteggi senza montaggio e smontaggio, cfr. 71.32 |
45250000 45262000 |
||
|
45.3 |
Installazione dei servizi in un fabbricato |
45300000 |
|||
|
45.31 |
Installazione di impianti elettrici |
Questa classe comprende: installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: — cavi e raccordi elettrici |
45213316 45310000 Eccetto: -45316000 |
||
|
45.32 |
Lavori di isolamento |
Questa classe comprende: — installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di materiali isolanti per l’isolamento termico, acustico o antivibrazioni Questa classe non comprende: — lavori d’impermeabilizzazione, cfr. 45.22 |
45320000 |
||
|
45.33 |
Installazione di impianti idraulico-sanitari |
Questa classe comprende: — installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: — impianti idraulico-sanitari Questa classe non comprende: — installazione di impianti di riscaldamento elettrico, cfr. 45.31 |
45330000 |
||
|
45.34 |
Altri lavori di installazione |
Questa classe comprende: — installazione di sistemi d’illuminazione e segnaletica per strade, ferrovie, aeroporti e porti |
45234115 45316000 45340000 |
||
|
45.4 |
Lavori di completamento degli edifici |
45400000 |
|||
|
45.41 |
Intonacatura |
Questa classe comprende: — lavori d’intonacatura e stuccatura interna ed esterna di edifici o di altre opere di costruzione, inclusa la posa in opera dei relativi materiali di steccatura |
45410000 |
||
|
45.42 |
Posa in opera di infissi in legno o in metallo |
Questa classe comprende: — installazione, da parte di ditte non costruttrici, di porte, finestre, intelaiature di porte e finestre, cucine su misura, scale, arredi per negozi e simili, in legno o in altro materiale Questa classe non comprende: — posa in opera di parquet e altri pavimenti in legno, cfr. 45.43 |
45420000 |
||
|
45.43 |
Rivestimento di pavimenti e muri |
Questa classe comprende: — posa in opera, applicazione o installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: — piastrelle in ceramica, calcestruzzo o pietra da taglio per muri o pavimenti |
45430000 |
||
|
45.44 |
Tinteggiatura e posa in opera di vetrate |
Questa classe comprende: — tinteggiatura interna ed esterna di edifici Questa classe non comprende: — posa in opera di finestre, cfr. 45.42 |
45440000 |
||
|
45.45 |
Altri lavori di completamento degli edifici |
Questa classe comprende: — installazione di piscine private Questa classe non comprende: — pulizie effettuate all’interno di immobili ed altre strutture, cfr. 74.70 |
45212212 e DA04 45450000 |
||
|
45.5 |
Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore |
45500000 |
|||
|
45.50 |
Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore |
Questa classe non comprende: — noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, senza manovratore, cfr. 71.32 |
45500000 |
||
Allegato II A
(allegato modificato con Reg. CE 213/2007, art. 3 e All. VI; si omettono i testi storici)
In caso di interpretazione divergente tra CPV e CPC, si applica la nomenclatura CPC.
|
Categorie |
Denominazione |
Numero di riferimento CPC [1] |
Numero di riferimento CPV |
|
1 |
Servizi di manutenzione e riparazione |
6112, 6122, 633, 886 |
Da 50100000-6 a 50884000-5 (escluso da 50310000-1 a 50324200-4 e 50116510-9 , 50190000-3, 50229000-6 , 50243000-0) e da 51000000-9 a 51900000-1 |
|
2 |
Servizi di trasporto terrestre [2], inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere ad esclusione del trasporto di posta |
712 (escluso 71235), 7512, 87304 |
Da 60100000-9 a 60183000-4 (escluso 60160000-7, 60161000-4, 60220000-6), e da 64120000-3 a 64121200-2 |
|
3 |
Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta |
73 (escluso 7321) |
Da 60410000-5 a 60424120-3 (escluso 60411000-2, 60421000-5), e 60500000-3. Da 60440000-4 a 60445000-9 |
|
4 |
Trasporto di posta per via terrestre [2] e aerea |
71235, 7321 |
60160000-7, 60161000-4 |
|
5 |
Servizi di telecomunicazione |
752 |
Da 64200000-8 a 64228200-2 |
|
6 |
Servizi finanziari: |
ex 81, 812, 814 |
Da 66100000-1 a 66720000-3 [3] |
|
7 |
Servizi informatici ed affini |
84 |
Da 50310000-1 a 50324200-4; da 72000000-5 a 72920000-5 (escluso 72318000-7 e da 72700000-7 a 72720000-3), 79342410-4 |
|
8 |
Servizi di ricerca e sviluppo [4] |
85 |
Da 73000000-2 a 73436000-7 (escluso 73200000-4 , 73210000-7 , 73220000-0 |
|
9 |
Servizi di contabilita’, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili |
862 |
Da 79210000-9 a 79223000-3 |
|
10 |
Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica |
864 |
Da 79300000-7 a 79330000-6 , e 79342310-9 , 79342311-6 |
|
11 |
Servizi di consulenza gestionale [5] e affini |
865, 866 |
Da 73200000-4 a 73220000-0; da 79400000-8 a 79421200-3 e 79342000-3 , 79342100-4, 79342300-6 , 79342320-2, 79342321-9 , 79910000-6, 79991000-7, 98362000-8 |
|
12 |
Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi |
867 |
Da 71000000-8 a 71900000-7 (escluso 71550000-8) e 79994000-8 |
|
13 |
Servizi pubblicitari |
871 |
Da 79341000-6 a 79342200-5 (escluso 79342000-3 e 79342100-4) |
|
14 |
Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprieta’ immobiliari |
874, 82201 a 82206 |
Da 70300000-4 a 70340000-6, e da 90900000-6 a 90924000-0 |
|
15 |
Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto |
88442 |
Da 79800000-2 a 79824000-6 |
|
16 |
Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi |
94 |
Da 90400000-1 a 90743200-9 (escluso 90712200-3) |
|
[1] Nomenclatura CPC (versione provvisoria), utilizzata per definire l’ambito di applicazione della direttiva 92/50/CEE. |
|||
Allegato II B
(allegato modificato con Reg. CE 213/2007, art. 3 e All. VII; si omettono i testi storici)
|
Categorie |
Denominazione |
Numero di riferimento CPC [1] |
Numero di riferimento CPV |
|
17 |
Servizi alberghieri e di ristorazione |
64 |
Da 55100000-1 a 55524000-9 , e da 98340000-8 a 98341100-6 |
|
18 |
Servizi di trasporto per ferrovia |
711 |
Da 60200000-0 a 60220000-6 |
|
19 |
Servizi di trasporto per via d’acqua |
72 |
Da 60600000-4 a 60653000-0 , e da 63727000-1 a 63727200-3 |
|
20 |
Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti |
74 |
Da 63000000-9 a 63734000-3 (escluso 63711200-8 , 63712700-0 , 63712710-3 , e da 63727000-1 , a 63727200-3), e 98361000-1 |
|
21 |
Servizi legali |
861 |
Da 79100000-5 a 79140000-7 |
|
22 |
Servizi di collocamento e reperimento di personale [2] |
872 |
Da 79600000-0 a 79635000-4 (escluso 79611000-0 , 79632000-3 , 79633000-0), e da 98500000-8 a 98514000-9 |
|
23 |
Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati |
873 (escluso 87304) |
Da 79700000-1 a 79723000-8 |
|
24 |
Servizi relativi all’istruzione, anche professionale |
92 |
Da 80100000-5 a 80660000-8 (escluso 80533000-9 , 80533100-0 , 80533200-1) |
|
25 |
Servizi sanitari e sociali |
93 |
79611000-0 , e da 85000000-9 a 85323000-9 (escluso 85321000-5 e 85322000-2) |
|
26 |
Servizi ricreativi, culturali e sportivi [3] |
96 |
Da 79995000-5 a 79995200-7 , e da 92000000-1 a 92700000-8 (escluso 92230000-2 , 92231000-9, 92232000-6) |
|
27 |
Altri servizi |
||
|
[1] Nomenclatura CPC (versione provvisoria), utilizzata per definire l’ambito di applicazione della direttiva 92/50/CEE. |
|||
Allegato III – Elenco degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico di cui all’articolo 1, paragrafo 9, secondo comma
(allegato modificato dalla Dec. CEE 09.12.2008, art. 2 e All. XI; si omettono i testi storici)
…
ITALIA
Organismi
— Societa’ Stretto di Messina S.p.A.
— Mostra d’oltremare S.p.A.
— Ente nazionale per l’aviazione civile — ENAC
— Societa’ nazionale per l’assistenza al volo S.p.A. — ENAV
— ANAS S.p.A
Categorie
— Consorzi per le opere idrauliche (consortia for water engineering works)
— Universita’ statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le universita’ (State universities, State university institutes, consortia for university development work)
— Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza (public welfare and benevolent institutions)
— Istituti superiori scientifici e culturali, osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici (higher scientific and cultural institutes, astronomical, astrophysical, geophysical or vulcanological oberservatories)
— Enti di ricerca e sperimentazione (organizations conducting research and experimental work)
— Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza (agencies administering compulsory social security and welfare schemes)
— Consorzi di bonifica (land reclamation consortia)
— Enti di sviluppo e di irrigazione (development or irrigation agencies)
— Consorzi per le aree industriali (associations for industrial areas)
— Enti preposti a servizi di pubblico interesse (organizations providing services in the public interest)
— Enti pubblici preposti ad attivita’ di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero (public bodies engaged in -entertainment, sport, tourism and leisure activities)
— Enti culturali e di promozione artistica (organizations promoting culture and artistic activities)
…
Allegato IV – Autorita’ governative centrali
(allegato modificato dalla Dec. CEE 09.12.2008, art. 2 e All. XII; si omettono i testi storici)
…
ITALIA
(1) Organismi committenti
— Presidenza del Consiglio dei Ministri
— Ministero degli Affari Esteri
— Ministero dell’Interno
— Ministero della Giustizia e Uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace)
— Ministero della Difesa
— Ministero dell’Economia e delle Finanze
— Ministero dello Sviluppo Economico
— Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
— Ministero dell’Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare
— Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
— Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali
— Ministero dell’Istruzione, Universita’ e Ricerca
— Ministero per i Beni e le Attivita’ culturali, comprensivo delle sue articolazioni periferiche
(2) Altri enti pubblici nazionali:
— CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici)
…
Allegato V – Elenco dei prodotti di cui all’articolo 7 per quanto riguarda gli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa
|
[Tabella dei prodotti] |
|
|
Capitolo 25: |
Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calci e cementi |
|
Capitolo 26: |
Minerali metallurgici, scorie e ceneri |
|
Capitolo 27: |
Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali eccettuati: ex 27.10: Carburanti speciali |
|
Capitolo 28: |
Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici dei metalli preziosi, degli elementi radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli isotopi eccettuati: ex 28.09: Esplosivi |
|
Capitolo 29: |
Prodotti chimici organici eccettuati: ex 29.03: Esplosivi |
|
Capitolo 30: |
Prodotti farmaceutici |
|
Capitolo 31: |
Concimi |
|
Capitolo 32: |
Estratti per concia e per tinta; tannini e loro derivati; sostanze coloranti, colori, pitture, vernici e tinture; mastici; inchiostri |
|
Capitolo 33: |
Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e cosmetici preparati |
|
Capitolo 34: |
Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli e «cere per l’odontoiatria» |
|
Capitolo 35: |
Sostanze albuminoidi; colle; enzimi |
|
Capitolo 37: |
Prodotti per la fotografia e per la cinematografia |
|
Capitolo 38: |
Prodotti vari delle industrie chimiche eccettuati: ex 38.19: prodotti tossicologici |
|
Capitolo 39: |
Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze eccettuati: ex 39.03: esplosivi |
|
Capitolo 40: |
Gomma naturale o sintetica, fatturato (factis) e loro lavori eccettuati: ex 40.11: Pneumatici per automobili |
|
Capitolo 41: |
Pelli e cuoio |
|
Capitolo 42: |
Lavori di cuoio o di pelli; oggetti da correggiaio e da sellaio; oggetti da viaggio; borse da donna e simili con tenitori; lavori di budella |
|
Capitolo 43: |
Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali |
|
Capitolo 44: |
Legno, carbone di legna e lavori di legno |
|
Capitolo 45: |
Sughero e suoi lavori |
|
Capitolo 46: |
Lavori di intreccio, da panieraio e da stuoiaio |
|
Capitolo 47: |
Materie occorrenti per la fabbricazione della carta |
|
Capitolo 48: |
Carta e cartoni; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone: |
|
Capitolo 49: |
Prodotti dell’arte libraria e delle arti grafiche: |
|
Capitolo 65: |
Cappelli, copricapi ed altre acconciature; loro parti eccettuati |
|
Capitolo 66: |
Ombrelli (da pioggia e da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti |
|
Capitolo 67: |
Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli |
|
Capitolo 68: |
Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica e materie simili |
|
Capitolo 69: |
Prodotti ceramici |
|
Capitolo 70: |
Vetro e lavori di vetro |
|
Capitolo 71: |
Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) e simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia |
|
Capitolo 73: |
Ghisa, ferro e acciaio |
|
Capitolo 74: |
Rame |
|
Capitolo 75: |
Nichel |
|
Capitolo 76: |
Alluminio |
|
Capitolo 77: |
Magnesio, berillio (glucinio) |
|
Capitolo 78: |
Piombo |
|
Capitolo 79: |
Zinco |
|
Capitolo 80: |
Stagno |
|
Capitolo 81: |
Altri metalli comuni |
|
Capitolo 82: |
Utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni eccettuati: ex 82.05: Utensili ex 82.07: Pezzi per utensili |
|
Capitolo 83: |
Lavori diversi di metalli comuni |
|
Capitolo 84: |
Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici eccettuati: ex 84.06: Motori |
|
Capitolo 85: |
Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad usi elettrotecnici eccettuati: ex 85.13: Telecomunicazioni |
|
Capitolo 86: |
Veicoli e materiali per strade ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione eccettuati: ex 86.02: Locomotive blindate |
|
Capitolo 87: |
Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri eccettuati: ex 87.08: Carri da combattimento e autoblinde |
|
Capitolo 89: |
Navigazione marittima e fluviale eccettuati: ex 89.01A: Navi da guerra |
|
Capitolo 90: |
Strumenti e apparecchi d’ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici eccettuati: ex 90.05: Binocoli |
|
Capitolo 91: |
Orologeria |
|
Capitolo 92: |
Strumenti musicali; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione; parti e accessori di questi strumenti e apparecchi |
|
Capitolo 94: |
Mobilia; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili eccettuati: ex 94.01A: Sedili per aerodine |
|
Capitolo 95: |
Oggetti da intagliare e da modellare allo stato lavorato (compresi i lavori) |
|
Capitolo 96: |
Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini da cipria e stacci |
|
Capitolo 98: |
Lavori diversi |
Allegato VI – Definizione di alcune specifiche tecniche
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1)
a) «specifiche tecniche», nel caso di appalti pubblici di lavori, l’insieme delle prescrizioni tecniche contenute, in particolare, nei capitolati d’oneri, che definiscono le caratteristiche richieste di un materiale, un prodotto o una fornitura e che permettono di caratterizzare un materiale, un prodotto o una fornitura in modo che rispondano all’uso a cui sono destinati dall’amministrazione aggiudicatrice. Tra queste caratteristiche rientrano i livelli della prestazione ambientale, la concezione che tenga conto di tutte le esigenze (ivi compresa l’accessibilita’ per i disabili) e la valutazione della conformita’, la proprieta’ d’uso, la sicurezza o le dimensioni, incluse le procedure riguardanti il sistema di garanzia della qualita’, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura nonche’ i processi e i metodi di produzione. Esse comprendono altresi’ le norme riguardanti la progettazione e la determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d’ispezione e di accettazione delle opere nonche’ i metodi e le tecniche di costruzione come pure ogni altra condizione tecnica che l’amministrazione aggiudicatrice puo’ prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, in relazione alle opere finite ed ai materiali o alle parti che la compongono;
b) «specifiche tecniche», nel caso di appalti pubblici di forniture o di servizi, le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, quali i livelli di qualita’, i livelli della prestazione ambientale, la concezione che tenga conto di tutte le esigenze (ivi compresa l’accessibilita’ per i disabili) la valutazione della conformita’, la proprieta’ d’uso, l’uso del prodotto, la sua sicurezza o le sue dimensioni, ivi compresi le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura, le istruzioni per l’uso, i processi e i metodi di produzione, nonche’ le procedure di valutazione della conformita’;
2) «norma», la specifica tecnica, approvata da un organismo di normalizzazione, la cui osservanza non e’ obbligatoria, ai fini di un’applicazione ripetuta o continua e che rientri in una delle seguenti categorie:
— norma internazionale: una norma adottata da un organismo internazionale di normalizzazione e disponibile al pubblico,
— norma europea: una norma adottata da un organismo europeo di normalizzazione e disponibile al pubblico,
— norma nazionale: una norma adottata da un organismo nazionale di normalizzazione e disponibile al pubblico;
3) «omologazione tecnica europea», la valutazione tecnica favorevole dell’idoneita’ all’impiego di un prodotto, fondata sulla rispondenza ai requisiti essenziali per la costruzione, in funzione delle caratteristiche intrinseche del prodotto e di determinate condizioni d’applicazione e di impiego. L’omologazione tecnica europea e’ rilasciata dall’organismo designato a tale scopo dallo Stato membro;
4) «specifica tecnica comune», una specifica tecnica stabilita conformemente ad una procedura riconosciuta dagli Stati membri e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;
5) «riferimento tecnico», qualsiasi prodotto elaborato dagli organismi europei di normalizzazione, diverso dalle norme ufficiali, secondo procedure adattate all’evoluzione delle esigenze di mercato.
Allegato VII – Infomazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi
Allegato VII A – Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di appalti pubblici
Avviso di pubblicazione di un avviso di preinformazione sul profilo del Committente
1. Paese dell’amministrazione aggiudicatrice
2. Nome dell’amministrazione aggiudicatrice
3. Indirizzo Internet del «profilo di committente» (URL)
4. Numero(i) di riferimento alla nomenclatura CPV
Avviso di preinformazione
1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico dell’amministrazione aggiudicatrice e, se diversi, del servizio presso il quale possono essere richieste informazioni complementari, nonche’ – per gli appalti di servizi e di lavori – dei servizi, ad esempio il pertinente sito internet governativo, presso i quali possono essere richieste informazioni sul quadro normativo generale vigente nel luogo in cui l’appalto deve essere eseguito in materia di fiscalita’, protezione dell’ambiente, tutela dei lavoratori e condizioni di lavoro.
2. Indicare, se del caso, se si tratta di un appalto pubblico riservato a categorie protette o la cui esenzione e’ riservata nell’ambito di programmi di occupazione protetti.
3. Per gli appalti pubblici di lavori: natura ed entita’ dei lavori, luogo di esecuzione; nel caso in cui l’opera sia ripartita in piu’ lotti, caratteristiche essenziali dei lotti in riferimento all’opera; se disponibile, stima dell’importo minimo e massimo dei lavori previsti; numero(i) di riferimento alla nomenclatura.
Per gli appalti pubblici di forniture: natura e quantita’ o valore dei prodotti da fornire, numero di riferimento della nomenclatura, numero(i) di riferimento alla nomenclatura.
Per gli appalti pubblici di servizi: importo complessivo previsto delle commesse per ciascuna delle categorie di servizi di cui all’allegato II A; numero(i) di riferimento alla nomenclatura.
4. Date provvisoriamente previste per l’avvio delle procedure d’aggiudicazione dell’appalto o degli appalti, nel caso degli appalti pubblici di servizi per categoria.
5. Se del caso, indicazione che si tratta di un accordo quadro.
6. Se del caso, altre informazioni.
7. Data di spedizione dell’avviso oppure di spedizione dell’avviso di pubblicazione del presente avviso sul profilo di committente.
8. Indicare se l’appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell’Accordo.
Bando di gara
Procedure aperte, ristrette, dialogo competitivo, procedure negoziate.
1. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonche’ indirizzo elettronico dell’amministrazione aggiudicatrice.
2. Indicare, se del caso, se si tratta di un appalto pubblico riservato a categorie protette o la cui esenzione e’ riservata nell’ambito di programmi di occupazione protetti.
3.
a) Procedura di aggiudicazione prescelta.
b) Eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura accelerata (in caso di procedure ristrette e negoziate).
c) Eventualmente, indicazione se si tratta di un accordo quadro.
d) Eventualmente, indicare se si tratta di un sistema dinamico di acquisizione.
e) Eventualmente, ricorso a un’asta elettronica (in caso di procedure aperte, ristrette o negoziate, come previsto all’articolo 30, paragrafo 1, lettera a).
4. Forma dell’appalto.
5. Luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori, luogo di consegna dei prodotti o luogo di prestazione dei servizi.
6.
a) Appalti pubblici di lavori:
— natura ed entita’ dei lavori da effettuare e caratteristiche generali dell’opera. Specificare, in particolare, le opzioni per lavori complementari e, se noto, il calendario provvisorio dell’esercizio di tali opzioni, cosi’ come il numero di eventuali rinnovi del contratto. Se l’opera o l’appalto sono suddivisi in lotti, ordine di grandezza dei diversi lotti; numero(i) di riferimento alla nomenclatura,
— indicazioni relative alla finalita’ dell’opera o dell’appalto quando quest’ultimo comporti anche l’elaborazione di progetti,
— nel caso di accordi quadro, indicare anche la durata prevista dell’accordo, il valore complessivo stimato dei lavori per l’intera durata dell’accordo quadro nonche’, per quanto possibile, il valore e la frequenza degli appalti da aggiudicare.
b) Appalti pubblici di forniture:
— Natura dei prodotti da fornire, specificando in particolare gli scopi per i quali le offerte sono richieste, se per l’acquisto, il leasing, la locazione o l’acquisto a riscatto, oppure per una combinazione di tali scopi; numero di riferimento alla nomenclatura. Quantita’ dei prodotti da fornire, specificando eventuali opzioni per ulteriori commesse e, se noto, il calendario provvisorio dell’esercizio di tali opzioni e il numero di eventuali rinnovi del contratto, numero(i) di riferimento alla nomenclatura.
— Nel caso di appalti regolari o di appalti rinnovabili nel corso di un determinato periodo, fornire altresi’, se noto, il calendario dei successivi appalti pubblici di forniture previsti.
— Nel caso di accordi quadro indicare anche la durata prevista dell’accordo quadro, il valore complessivo stimato delle forniture per l’intera durata dell’accordo quadro nonche’, per quanto possibile, il valore e la frequenza degli appalti da aggiudicare.
c) Appalti pubblici di servizi:
— categoria del servizio e sua descrizione. Numero(i) di riferimento della nomenclatura. Quantita’ dei servizi da prestare. Specificare eventuali opzioni per ulteriori commesse e, se noto, il calendario provvisorio dell’esercizio di tali opzioni e il numero di eventuali rinnovi del contratto. Nel caso di appalti rinnovabili nel corso di un determinato periodo, fornire una indicazione di massima del calendario, se noto, dei successivi appalti pubblici di servizi previsti.
— Nel caso di accordi quadro indicare anche la durata prevista dell’accordo quadro, il valore complessivo stimato delle prestazioni per l’intera durata dell’accordo quadro nonche’, per quanto possibile, il valore e la frequenza degli appalti da aggiudicare,
— indicazione se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione.
— Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in questione,
— menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.
7. Se l’appalto e’ suddiviso in lotti, indicazione della possibilita’ per gli operatori economici di presentare offerte per uno, per piu’ e/o per l’insieme dei lotti.
8. Termine ultimo per la realizzazione dei lavori, per il completamento delle forniture o per la prestazione dei servizi o durata dell’appalto di lavori/forniture/servizi; per quanto possibile, termine ultimo per l’avvio dei lavori, per la consegna delle forniture o per la prestazione dei servizi.
9. Ammissione o divieto di varianti.
10. Eventuali condizioni particolari cui e’ soggetta la realizzazione dell’appalto.
11. Nel caso delle procedure aperte:
a) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax nonche’ indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere il capitolato d’oneri e i documenti complementari;
b) eventualmente, termine ultimo per la presentazione di tale domanda;
c) eventualmente, importo e modalita’ di pagamento della somma da versare per ottenere detti documenti.
12.
a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte o delle offerte indicative quando si tratta dell’istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (procedure aperte);
b) termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione (procedure ristrette e negoziate);
c) indirizzo cui devono essere trasmesse;
d) lingua o lingue in cui devono essere redatte.
13. Nel caso delle procedure aperte:
a) persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte;
b) data, ora e luogo di tale apertura.
14. Se del caso, cauzione e garanzie richieste.
15. Modalita’ essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
16. Se del caso, forma giuridica che dovra’ assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto.
17. Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono comportarne l’esclusione e informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano in casi che giustificano l’esclusione. Criteri di selezione e informazioni riguardanti la situazione personale dell’operatore economico, nonche’ informazioni e formalita’ necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere. Livello o livelli minimi specifici di capacita’ eventualmente richiesti.
18. Per gli accordi quadro: numero ed eventualmente numero massimo previsto di operatori economici che ne faranno parte, durata dell’accordo quadro previsto precisando, se del caso, i motivi che giustificano una durata dell’accordo quadro superiore a quattro anni.
19. Per il dialogo competitivo e le procedure negoziate con pubblicazione di bando di gara indicare, se del caso, il ricorso a una procedura che si svolge in piu’ fasi successive, al fine di ridurre gradualmente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare.
20. Per le procedure ristrette, il dialogo competitivo e le procedure negoziate con pubblicazione di bando di gara, quando ci si avvale della facolta’ di ridurre il numero di candidati che saranno invitati a presentare un’offerta, a partecipare al dialogo o a negoziare: numero minimo ed, se del caso, numero massimo previsto di candidati e criteri oggettivi da applicare per la scelta di tale numero di candidati.
21. Periodo di tempo durante il quale l’offerente e’ vincolato alla propria offerta (procedure aperte).
22. Se del caso, nome e indirizzo degli operatori economici gia’ selezionati dall’amministrazione aggiudicatrice (procedure negoziate).
23. Criteri di cui all’articolo 53 che verranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto: «prezzo piu’ basso» o «offerta economicamente piu’ vantaggiosa». I criteri di aggiudicazione all’offerta economicamente piu’ vantaggiosa e la loro ponderazione vanno menzionati qualora non figurino nel capitolato d’oneri ovvero, nel caso del dialogo competitivo, nel documento descrittivo.
24. Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l’introduzione di ricorsi o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonche’ indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.
25. Data o date di pubblicazione dell’avviso di preinformazione conformemente alle specifiche tecniche di pubblicazione indicate nell’allegato VIII o menzione della sua mancata pubblicazione.
26. Data di spedizione del bando di gara.
27. Indicare se l’appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell’Accordo.
Avviso di gara semplificato nell’ambito di un sistema dinamico di acquisizione
1. Paese dell’amministrazione aggiudicatrice.
2. Nome e indirizzo elettronico dell’amministrazione aggiudicatrice.
3. Riferimento della pubblicazione del bando di gara sul sistema dinamico di acquisizione.
4. Indirizzo elettronico in cui sono disponibili il capitolato d’oneri e i documento complementari relativi al sistema dinamico di acquisizione.
5. Oggetto dell’appalto: descrizione mediante il(i) numero(i) di riferimento alla nomenclatura «CPV» e quantita’ o entita’ dell’appalto da aggiudicare.
6. Termine per la presentazione delle offerte indicative.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice.
2. Procedura di aggiudicazione prescelta; nel caso di procedura negoziata non preceduta da pubblicazione di un bando di gara, motivazione del ricorso a tale procedura (articolo 28).
3.
Appalti pubblici di lavori: natura ed entita’ delle prestazioni, caratteristiche generali dell’opera.
Appalti pubblici di forniture: natura e quantita’ dei prodotti forniti, eventualmente, per fornitore; numero di riferimento della nomenclatura.
Appalti pubblici di servizi: categoria del servizio e sua descrizione; numero di riferimento della nomenclatura; quantita’ di servizi oggetto della commessa.
4. Data di aggiudicazione dell’appalto.
5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto.
6. Numero di offerte ricevute.
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario o degli aggiudicatari.
8. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati.
9. Valore dell’offerta (o delle offerte) cui e’ stato aggiudicato l’appalto o offerta massima e offerta minima prese in considerazione ai fini di tale aggiudicazione.
10. Se del caso, valore e parte del contratto che puo’ essere subappaltato a terzi.
11. Data di pubblicazione del bando di gara in conformita’ alle specifiche tecniche di pubblicazione indicate nell’allegato VIII.
12. Data d’invio del presente avviso.
13. Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto ai termini per l’introduzione di ricorsi o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonche’ indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.
Allegato VII B – Informazioni che devono figurare nei bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici
1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico dell’amministrazione aggiudicatrice.
2.
a) Luogo di esecuzione
b) Oggetto della concessione; natura ed entita’ delle prestazioni.
3.
a) Termine ultimo per la presentazione delle candidature.
b) Indirizzo cui devono essere trasmesse.
c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.
4. Requisiti personali, tecnici e finanziari che i candidati devono possedere.
5. Criteri che verranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto.
6. Eventualmente, percentuale minima dei lavori affidati a terzi.
7. Data di spedizione del bando.
8. Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto ai termini per l’introduzione di ricorsi o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonche’ indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.
Allegato VII C – Informazioni che devono figurare nei bandi di gara del concessionario dei lavori che non è un’amministrazione aggiudicatrice
1.
a) Luogo di esecuzione.
b) Natura ed entita’ delle prestazioni e caratteristiche generali dell’opera.
2. Termine di esecuzione eventualmente imposto.
3. Nome e indirizzo dell’organismo presso il quale si possono richiedere i capitolati d’oneri e i documenti complementari.
4.
a) Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione e/o delle offerte.
b) Indirizzo cui devono essere trasmesse.
c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.
5. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.
6. Requisiti di carattere economico e tecnico che l’imprenditore deve possedere.
7. Criteri che verranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto.
8. Data di spedizione del bando.
Allegato VII D – Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi per i concorsi di servizi
Bandi di concorso
1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico dell’amministrazione aggiudicatrice e del servizio presso il quale possono essere richiesti i documenti complementari.
2. Descrizione del progetto.
3. Natura del concorso: aperto o ristretto.
4. Nel caso di concorsi aperti: termine ultimo per la presentazione dei progetti.
5. Nel caso di concorsi ristretti:
a) numero previsto di partecipanti;
b) se del caso, nomi dei partecipanti gia’ selezionati;
c) criteri di selezione dei partecipanti;
d) termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione.
6. Se del caso, indicare se la partecipazione e’ riservata a una particolare professione.
7. Criteri che verranno applicati in sede di valutazione dei progetti.
8. Se del caso, nomi dei membri della commissione giudicatrice selezionati.
9. Indicare se la decisione della commissione giudicatrice e’ vincolante o meno per l’amministrazione aggiudicatrice.
10. Se del caso, numero e valore dei premi.
11. Se del caso, indicazione degli importi pagabili a tutti i partecipanti.
12. Indicare se gli appalti conseguenti al concorso saranno o non saranno affidati al(ai) vincitore(i) del concorso.
13. Data di spedizione del bando.
Avviso relativo ai risultati di un concorso
1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico dell’amministrazione aggiudicatrice.
2. Descrizione del progetto.
3. Numero complessivo dei partecipanti.
4. Numero di partecipanti stranieri.
5. Vincitore o vincitori del concorso.
6. Se del caso, premi assegnati.
7. Riferimento del bando di concorso.
8. Data di spedizione dell’avviso.
Allegato VIII – Caratteristiche relative alla pubblicazione
1. Pubblicazione di bandi e avvisi
a) Gli avvisi di cui agli articoli 35, 58, 64 e 69 sono trasmessi dalle amministrazioni aggiudicatrici all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita’ europee nella forma prescritta dalle misure di esecuzione che la Commissione adotta con la procedura di cui all’articolo 77, paragrafo 2.
Anche gli avvisi di preinformazione previsti all’articolo 35, paragrafo 1, primo comma, pubblicati sul profilo di committente quale previsto al punto 2, lettera b), rispettano questa forma, come l’avviso che annuncia tale pubblicazione.
(lettera modificata dalla Dir. CE 51/2005, art. 2)
b) I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 35, 58, 64 e 69 sono pubblicati dall’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita’ europee o dalle amministrazioni aggiudicatrici qualora si tratti di avvisi di preinformazione pubblicati sul profilo di committente ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, primo comma.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono inoltre divulgare tali informazioni tramite Internet, pubblicando il loro «profilo di committente» come specificato al punto 2, lettera b).
c) L’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita’ europee conferma all’amministrazione aggiudicatrice la pubblicazione di cui all’articolo 36, paragrafo 8.
2. Pubblicazione di informazioni complementari o aggiuntive
a) Le amministrazioni aggiudicatrici sono incoraggiate a pubblicare integralmente il capitolato d’oneri e i documenti complementari su Internet.
b) Il profilo di committente puo’ contenere avvisi di preinformazione, di cui all’articolo 35, paragrafo 1, primo comma, informazioni sugli appalti in corso, sulle commesse programmate, sui contratti conclusi, sulle procedure annullate, nonche’ ogni altra informazione generale utile come persone da contattare, numeri di telefono e di fax, indirizzi postali ed elettronici (e-mail).
3. Forma e modalita’ di trasmissione di bandi e avvisi per via elettronica
La forma e le modalita’ di trasmissione di bandi e avvisi per via elettronica sono accessibili all’indirizzo Internet: «http://simap.eu.int».
Allegato VIII – Caratteristiche relative alla pubblicazione
1. Pubblicazione di bandi e avvisi
a) Gli avvisi di cui agli articoli 35, 58, 64 e 69 sono trasmessi dalle amministrazioni aggiudicatrici all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita’ europee nella forma richiesta dalla direttiva 2001/78/CE della Commissione, del 13 settembre 2001, relativa all’utilizzazione di modelli uniformi per la pubblicazione di bandi e avvisi di appalti pubblici. Anche gli avvisi di preinformazione previsti all’articolo 35, paragrafo 1, primo comma, pubblicati sul profilo di committente quale previsto al punto 2, lettera b), rispettano questa forma, come l’avviso che annuncia tale pubblicazione.
b) I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 35, 58, 64 e 69 sono pubblicati dall’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita’ europee o dalle amministrazioni aggiudicatrici qualora si tratti di avvisi di preinformazione pubblicati sul profilo di committente ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, primo comma.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono inoltre divulgare tali informazioni tramite Internet, pubblicando il loro «profilo di committente» come specificato al punto 2, lettera b).
c) L’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita’ europee conferma all’amministrazione aggiudicatrice la pubblicazione di cui all’articolo 36, paragrafo 8.
2. Pubblicazione di informazioni complementari o aggiuntive
a) Le amministrazioni aggiudicatrici sono incoraggiate a pubblicare integralmente il capitolato d’oneri e i documenti complementari su Internet.
b) Il profilo di committente puo’ contenere avvisi di preinformazione, di cui all’articolo 35, paragrafo 1, primo comma, informazioni sugli appalti in corso, sulle commesse programmate, sui contratti conclusi, sulle procedure annullate, nonche’ ogni altra informazione generale utile come persone da contattare, numeri di telefono e di fax, indirizzi postali ed elettronici (e-mail).
3. Forma e modalita’ di trasmissione di bandi e avvisi per via elettronica
La forma e le modalita’ di trasmissione di bandi e avvisi per via elettronica sono accessibili all’indirizzo Internet: «http://simap.eu.int».
Allegato VIII – Caratteristiche relative alla pubblicazione
1. Pubblicazione di bandi e avvisi
a) Gli avvisi di cui agli articoli 35, 58, 64 e 69 sono trasmessi dalle amministrazioni aggiudicatrici all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita’ europee nella forma richiesta dalla direttiva 2001/78/CE della Commissione, del 13 settembre 2001, relativa all’utilizzazione di modelli uniformi per la pubblicazione di bandi e avvisi di appalti pubblici prescritta dalle misure di esecuzione che la Commissione adotta con la procedura di cui all’articolo 77, paragrafo 2. Anche gli avvisi di preinformazione previsti all’articolo 35, paragrafo 1, primo comma, pubblicati sul profilo di committente quale previsto al punto 2, lettera b), rispettano questa forma, come l’avviso che annuncia tale pubblicazione.
b) I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 35, 58, 64 e 69 sono pubblicati dall’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita’ europee o dalle amministrazioni aggiudicatrici qualora si tratti di avvisi di preinformazione pubblicati sul profilo di committente ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, primo comma.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono inoltre divulgare tali informazioni tramite Internet, pubblicando il loro «profilo di committente» come specificato al punto 2, lettera b).
c) L’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita’ europee conferma all’amministrazione aggiudicatrice la pubblicazione di cui all’articolo 36, paragrafo 8.
2. Pubblicazione di informazioni complementari o aggiuntive
a) Le amministrazioni aggiudicatrici sono incoraggiate a pubblicare integralmente il capitolato d’oneri e i documenti complementari su Internet.
b) Il profilo di committente puo’ contenere avvisi di preinformazione, di cui all’articolo 35, paragrafo 1, primo comma, informazioni sugli appalti in corso, sulle commesse programmate, sui contratti conclusi, sulle procedure annullate, nonche’ ogni altra informazione generale utile come persone da contattare, numeri di telefono e di fax, indirizzi postali ed elettronici (e-mail).
3. Forma e modalita’ di trasmissione di bandi e avvisi per via elettronica
La forma e le modalita’ di trasmissione di bandi e avvisi per via elettronica sono accessibili all’indirizzo Internet: «http://simap.eu.int».
Allegato IX – Registri
g9a
Allegato IX A – Appalti di lavori pubblici
I registri professionali e le dichiarazioni e certificati corrispondenti per ogni Stato membro sono:
…
— per l’Italia, «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato»,
…
Allegato IX B – Appalti pubblici di forniture
I registri professionali e le dichiarazioni e certificati corrispondenti:
…
— per l’Italia, «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato», e «Registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato»,
…
Allegato IX C – Appalti pubblici di servizi
I registri professionali e le dichiarazioni e certificati corrispondenti sono:
…
— per l’Italia, «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato», e «Registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato», o il «Consiglio nazionale degli ordini professionali»,
…
Allegato X – Requisiti relativi ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione o dei piani e progetti nei concorsi
I dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione e dei piani e progetti devono garantire, mediante procedure e mezzi tecnici appropriati, almeno che:
a) le firme elettroniche relative alle offerte, alle domande di partecipazione e all’invio di piani e progetti siano conformi alle disposizioni nazionali adottate in applicazione della direttiva 1999/93/CE;
b) l’ora e la data esatte della ricezione delle offerte, delle domande di partecipazione e dei piani e progetti possano essere stabilite con precisione;
c) si possa ragionevolmente assicurare che nessuno possa avere accesso ai dati trasmessi in base ai presenti requisiti prima della scadenza dei termini specificati;
d) in caso di violazione di questo divieto di accesso, si possa ragionevolmente assicurare che la violazione sia chiaramente rilevabile;
e) solo le persone autorizzate possano fissare o modificare le date di apertura dei dati ricevuti;
f) solo l’azione simultanea delle persone autorizzate possa permettere l’accesso alla totalita’ o a una parte dei dati trasmessi nelle diverse fasi della procedura di aggiudicazione dell’appalto o del concorso;
g) l’azione simultanea delle persone autorizzate possa dare accesso ai dati trasmessi solo dopo la data specificata;
h) i dati ricevuti e aperti in applicazione dei presenti requisiti resti no accessibili solo alle persone autorizzate a prenderne conoscenza.
Allegato XII – Tabella di concordanza
[si omette la colonna “Altri atti”, relativa ad atti di adesione di altri Stati]
|
[Tabella di concordanza] |
||||
|
Presente direttiva |
||||
|
Art. 1, par. 1 |
Art. 1, prima riga, adattato |
Art. 1, prima riga, adattato |
Art. 1, prima riga, adattato |
|
|
Art. 1, par. 2, lett. a) |
Art. 1, lett. a), prima parte di frase |
Art. 1, lett. a), prima e ultima parte della prima frase |
Art. 1, lett. a) |
Modificato |
|
Art. 1, par. 2, lett. b) |
Art. 1, lett. a) e lett. c), adattato |
— |
— |
|
|
Art. 1, par. 2, lett. c), primo co. |
— |
Art. 1, lett. a), seconda parte della prima frase e seconda frase, adattato |
— |
|
|
Art. 1, par. 2, lett. c), secondo co. |
— |
Art. 1, lett. a), adattato |
— |
|
|
Art. 1, par. 2, lett. d), primo co. |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 1, par. 2, lett. d), secondo co. |
— |
— |
Art. 2, adattato |
|
|
Art. 1, par. 2, lett. d), terzo co. |
— |
— |
sedicesimo considerando adattato |
|
|
Art. 1, par. 3 |
Art. 1, lett. d) |
— |
— |
|
|
Art. 1, par. 4 |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 1, par. 5 |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 1, par. 6 |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 1, par. 7 |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 1, par. 8, primo co. |
— |
— |
Art. 1, lett. c), prima frase adattato |
|
|
Art. 1, par. 8, secondo co. |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 1, par. 8, terzo co. |
Art. 1, lett. h) |
Art. 1, lett. c) |
Art. 1, lett. c), seconda frase |
Modificato |
|
Art. 1, par. 9 |
Art. 1, lett. b), adattato |
Art. 1 lett. b), adattato |
Art. 1, lett. b), adattato |
|
|
Art. 1, par. 10 |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 1, par. 11, primo co. |
Art. 1, lett. e), adattato |
Art. 1, lett. d), adattato |
Art. 1, lett. d), adattato |
|
|
Art. 1, par. 11, secondo co. |
Art. 1, lett. f), adattato |
Art. 1, lett. e), adattato |
Art. 1, lett. e), adattato |
|
|
Art. 1, par. 11, terzo co. |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 1, par. 11, quarto co. |
Art. 1, lett. g), adattato |
Art. 1, lett. f), adattato |
Art. 1, lett. f), adattato |
|
|
Art. 1, par. 11, quinto co. |
— |
— |
Art. 1, lett. g), adattato |
|
|
Art. 1, par. 12 |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 1, par. 13 |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 1, par. 14 |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 1, par. 15 |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 2 |
Art. 6, par. 6 |
Art. 5, par. 7 |
Art. 3, par. 2 |
Modificato |
|
Art. 3 |
— |
Art. 2, par. 2 |
— |
|
|
Art. 4, par. 1 |
Nuovo |
Nuovo |
Art. 26, par. 2 e 3, adattato |
|
|
Art. 4, par. 2 |
Art. 21 modificato |
Art. 18 adattato |
Art. 26, par. 1 modificato |
|
|
Art. 5 |
Art. 33 bis adattato |
Art. 28 modificato |
Art. 38 bis adattato |
|
|
Art. 6 |
— |
Art. 15, par. 2 |
— |
Modificato |
|
Art. 7, lettere a) e b) |
— |
Art. 5, par. 1, lett. a), adattato |
Art. 7, par. 1, lett. a), adattato |
|
|
Art. 7, lett. c) |
Art. 6, par. 1, lett. a), adattato |
— |
— |
|
|
Art. 8 |
Art. 2 e art. 6, par. 1, lett. b), adattato |
— |
Art. 3, par. 3 e art. 7, par. 1, lett. a), adattato |
|
|
Art. 9, par. 1, primo co. |
— |
Art. 5, par. 5 |
Art. 7, par. 2 e 7 |
Modificato |
|
Art. 9, par. 1, secondo co. |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 9, par. 2 |
— |
Art. 5, par. 1, lett. b) |
— |
Modificato |
|
Art. 9, par. 3 |
Art. 6, par. 4 |
Art. 5, par. 6 |
Art. 7, par. 3, seconda parte di frase |
|
|
Art. 9, par. 4 |
Art. 6, par. 5, adattato |
|||
|
Art. 9, par. 5, lett. a) |
Art. 6, par. 3, adattato |
— |
Art. 7, par. 4, terzo co., adattato |
|
|
Art. 9, par. 5, lett. b) |
— |
Art. 5, par. 4 |
— |
Modificato |
|
Art. 9, par. 6 |
— |
Art. 5, par. 2 |
— |
|
|
Art. 9, par. 7 |
— |
Art. 5, par. 3 |
Art. 7, par. 6 |
|
|
Art. 9, par. 8, lett. a) |
— |
— |
Art. 7, par. 4, |
Modificato |
|
Art. 9, par. 8, lett. b) |
— |
— |
Art. 7, par. 5, |
Modificato |
|
Art. 9, par. 9 |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 10 |
Nuovo |
Art. 3 adattato |
Art. 4, par. 1 adattato |
|
|
Art. 11 |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 12 |
Art. 4, lett. a) |
Art. 2, lett. a) |
Art. 1, lett. a) ii) |
Modificato |
|
Art. 13 |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 14 |
Art. 4, lett. b) |
Art. 2, par. 1, lett. b) |
Art. 4, par. 2 |
|
|
Art. 15, lett. a) |
Art. 5, lett. a) adattato |
Art. 4, lett. a) adattato |
Art. 5, lett. a) adattato |
|
|
Art. 15, lettere b) e c) |
Art. 5, lettere b) e c) |
Art. 4, lettere b) e c) |
Art. 5, lettere b) e c) |
|
|
Art. 16 |
— |
— |
Art. 1, lett. a), da iii) a ix), adattato |
|
|
Art. 17 |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 18 |
— |
— |
Art. 6 |
Modificato |
|
Art. 19 |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 20 |
— |
— |
Art. 8 |
|
|
Art. 21 |
Art. 9 |
|||
|
Art. 22 |
— |
— |
Art. 10 |
|
|
Art. 23 |
Art. 10 |
Art. 8 |
Art. 14 |
Modificato |
|
Art. 24, par. da 1 a 4, primo co. |
Art. 19 |
Art. 16, par. 1, |
Art. 24, par. 1 |
Modificato |
|
Art. 24, par. 4, secondo co. |
— |
Art. 16, par. 2, adattato |
Art. 24, par. 2, adattato |
|
|
Art. 25, primo co. |
Art. 20, primo co. |
Art. 17, primo co. |
Art. 25, primo co. |
Modificato |
|
Art. 25, secondo co. |
Art. 20, secondo co. |
Art. 17, secondo co. |
Art. 25, secondo co. |
|
|
Art. 26 |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 27, primo co. |
Art. 23, par. 1 |
— |
Art. 28, par. 1 |
Modificato |
|
Art. 27, secondo e terzo co. |
Art. 23, par. 2 |
— |
Art. 28, par. 2 |
|
|
Art. 28, primo co. |
Art. 7, par. 1 adattato |
Art. 6, par. 1 adattato |
Art. 11, par. 1 adattato |
|
|
Art. 28, secondo co. |
Art. 7, par. 4 |
Art. 6, par. 4 |
Art. 11, par. 4 |
Modificato |
|
Art. 29 |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 30, par. 1, lett. a) |
Art. 7, par. 2, lett. a) |
Art. 6, par. 2 |
Art. 11, par. 2, lett. a) |
|
|
Art. 30, par 1, lett. b) |
Art. 7, par. 2, lett. c) |
Nuovo |
Art. 11, par. 2, lett. b) |
|
|
Art. 30, par. 1, lett. c) |
— |
Art. 11, par. 2, lett. c) |
||
|
Art. 30, par. 1, lett. d) |
Art. 7, par. 2, lett. b) |
— |
— |
|
|
Art. 30, paragrafi 2, 3 e 4 |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 31, punto 1), lett. a) |
Art. 7, par. 3 lett. a) |
Art. 6, par. 3, lett. a) |
Art. 11, par. 3, lett. a) |
|
|
Art. 31, punto 1), lett. b) |
Art. 7, par. 3, lett. b) |
Art. 6, par. 3, lett. c) |
Art. 11, par. 3, lett. b) |
|
|
Art. 31, punto 1), lett. c) |
Art. 7, par. 3, lett. c) |
Art. 6, par. 3, lett. d) |
Art. 11, par. 3, lett. d) |
|
|
Art. 31, punto 2), lett. a) |
— |
Art. 6, par. 3, lett. b) |
— |
|
|
Art. 31, punto 2), lett. b) |
— |
Art. 6, par. 3, lett. e) |
— |
|
|
Art. 31, punto 2, lett. c) |
— |
Nuovo |
— |
|
|
Art. 31, punto 2), lett. d) |
— |
Nuovo |
— |
|
|
Art. 31, punto 3) |
— |
— |
Art. 11, par. 3, lett. c) |
|
|
Art. 31, punto 4), lett. a) |
Art. 7, par. 3, lett. d) |
— |
Art. 11, par. 3, lett. e) |
|
|
Art. 31, punto 4, lett. b) |
Art. 7, par. 3, lett. e) |
— |
Art. 11, par. 3, lett. f) |
|
|
Art. 32 |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 33 |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 34, primo e secondo co. |
Art. 9, primo e secondo co. |
— |
— |
|
|
Art. 34, terzo co. |
Art. 9, terzo co. |
Modificato |
||
|
Art. 35, par. 1, primo co., lett. a), primo co. |
— |
Art. 9, par. 1, primo co. |
— |
|
|
Art. 35, par. 1, primo co., lett. a), secondo co. |
— |
Art. 9, par. 1, secondo co., prima frase |
— |
Modificato |
|
Art. 35, par. 1, primo co., lett. b) |
— |
— |
Art. 15, par. 1 |
|
|
Art. 35, par. 1, primo co., lett. c) |
Art. 11, par. 1 |
— |
— |
|
|
Art. 35, par. 1, secondo co. |
— |
Art. 9, par. 5, secondo co. |
Art. 17, par. 2, secondo co. |
Modificato |
|
Art. 35, par. 1, terzo co. |
Art. 11, par. 7, secondo co. |
— |
— |
Modificato |
|
Art. 35, par. 1, quarto, quinto e sesto co. |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 35, par. 2 |
Art. 11, par. 2 |
Art. 9, par. 2 |
Art. 15, par. 2 |
Modificato |
|
Art. 35, par. 3 |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 35, par. 4, primo co. |
Art. 11, par. 5, prima frase |
Art. 9, par. 3, prima frase |
Art. 16, par. 1 |
Modificato |
|
Art. 35, par. 4, secondo e terzo co. |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 35, par. 4, quarto co. |
Art. 16, par. 3 e 4 |
|||
|
Art. 35, par. 4, quinto co. |
Art. 11, par. 5, seconda frase |
Art. 9, par. 3, seconda frase |
Art. 16, par. 5 |
Modificato |
|
Art. 36, par. 1 |
Art. 11, par. 6, primo co., adattato |
Art. 9, par. 4, prima frase, adattato |
Art. 17, par. 1, prima frase, adattato |
|
|
Art. 36, par. 2, primo co. |
Art. 11, par. 7, prima frase |
Art. 9, par. 5, primo co. |
Art. 17, par. 2, primo co. |
Modificato |
|
Art. 36, par. 2, secondo co. |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 36, par. 3 |
Art. 11, par. 10 |
Art. 9, par. 8 |
Art. 17, par. 5 |
Modificato |
|
Art. 36, par. 4 |
Art. 11, par. 8 e 13 |
Art. 9, par. 6 e 11 |
Art. 17, par. 4 e 8 |
Modificato |
|
Art. 36, par. 5 |
Art. 11, par. 11, adattato |
Art. 9, par. 9, adattato |
Art. 17, par. 6, adattato |
|
|
Art. 36, par. 6 |
Art. 11, par. 13, seconda frase |
Art. 9, par. 11, seconda frase |
Art. 17, par. 8, seconda frase |
Modificato |
|
Art. 36, par. 7, primo co. |
Art. 11, par. 12 |
Art. 9, par. 10 |
Art. 17, par. 7 |
|
|
Art. 36, par. 7, secondo co. |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 37 |
Art. 17 |
Art. 13 |
Art. 21 |
Modificato |
|
Art. 38, par. 1 |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 38, par. 2 |
Art. 12, par. 2, adattato |
Art. 10, par. 1, adattato |
Art. 18, par. 1, adattato |
|
|
Art. 38, par. 3 |
Art. 13, par. 1 e 3, adattato |
Art. 11, par. 1 e 3, adattato |
Art. 19, par. 1 e 3, adattato |
Modificato |
|
Art. 38, par. 4 |
Art. 12, par. 2 e art. 13, par. 4, adattati |
Art. 10, par. 1 bis e art. 11, par. 3 bis, adattati |
Art. 18, par. 2 e art. 19, par. 4, adattati |
|
|
Art. 38, par. 5 e 6 |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 38, par. 7 |
Art. 12, par. 5 |
Art. 10, par. 4 |
Art. 18, par. 5 |
Modificato |
|
Art. 38, par. 8 |
Art. 14, par. 1 |
Art. 12, par. 1 |
Art. 20, par. 1 |
Modificato |
|
Art. 39 |
Art. 12, par. 3 e 4, art. 13, par. 6, e art. 14, par. 2 adattati |
Art. 10, par. 2 e 3, art. 11, par. 5, e art. 12, par. 2 adattati |
Art. 18, par. 3 e 4, art. 19, par. 6 e art. 20, par. 2 adattati |
|
|
Art. 40 |
Art. 13, par. 2, e art. 14, par. 3 |
Art. 11, par. 2, e art. 12, par. 3 |
Art. 19, par. 2, e art. 20, par. 3 |
Modificato |
|
Art. 41, par. 1 |
Art. 8, par. 2, prima frase, adattato |
Art. 7, par. 2, prima frase, adattato |
Art. 12, par. 2, prima frase, adattato |
|
|
Art. 41, par. 2 |
Art. 8, par. 1, primo co., adattato |
Art. 7, par. 1, primo co., adattato |
Art. 12, par. 1, primo co., adattato |
|
|
Art. 41, par. 3 |
Art. 8, par. 1, secondo co., adattato |
Art. 7, par. 1, secondo co., adattato |
Art. 12, par. 1, secondo co., adattato |
|
|
Art. 8, par. 2, ultima frase |
Art. 7, par. 2, ultima frase |
Art. 12, par. 2, ultima frase |
Soppresso |
|
|
Art. 42, par. 1, 3 e 6 |
Art. 13, par. 5, e art. 18, par. 2 |
Art. 11, par. 4, e art. 15, par. 3 |
Art. 19, par. 5, e art. 23, par. 2 |
Modificato |
|
Art. 42, par. 2, 4 e 5 |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 43 |
Art. 8, par. 3 |
Art. 7, par. 3 |
Art. 12, par. 3 |
Modificato |
|
Art. 44, par. 1 |
Art. 18, par. 1 adattato |
Art. 15, par. 1 adattato |
Art. 23, par. 1 adattato |
Modificato |
|
Art. 44, par. 2 |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 44, par. 3 |
Art. 22 |
Art. 23, par. 3 |
Art. 32, par. 4 |
Modificato |
|
Art. 44, par. 4 |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 45, par. 1 |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 45, par. 2, primo co. |
Art. 24, primo co., adattato |
Art. 20, par. 1, adattato |
Art. 29, primo co., adattato |
|
|
Art. 45, par. 2, secondo co. |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 45, par. 3 |
Art. 24, secondo e terzo co., adattato |
Art. 20, par. 2 e 3 adattato |
Art. 29, secondo e terzo co., adattato |
|
|
Art. 45, par. 4 |
Art. 24, quarto co. |
Art. 20, par. 4 |
Art. 29, quarto co. |
Modificato |
|
Art. 46, primo co. |
Art. 25, prima frase modificato |
Art. 21, par. 1 e par. 2, prima frase, adattato |
Art. 30, par. 1 e 3, prima frase, adattato |
|
|
Art. 46, secondo co. |
— |
— |
Art. 30, par. 2 |
|
|
Art. 47, par. 1, lettere a) e b) |
Art. 26, par. 1, lettere a) e b), adattato |
Art. 22, par. 1, lettere a) e b), adattato |
Art. 31, par. 1, lettere a) e b), adattato |
|
|
Art. 47, par. 1, lett. c) |
Art. 26, par. 1, lett. c) |
Art. 22, par. 1, lett. c) |
Art. 31, par. 1, lett. c) |
Modificato |
|
Art. 47, par. 2 e 3 |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 47, par. 4 e 5 |
Art. 26, par. 2 e 3, adattato |
Art. 22, par. 2 e 3, adattato |
Art. 31, par. 2 e 3, adattato |
Modificati |
|
Art. 48, par. 1 e par. 2, lettere da a) a e) e da g) a j) |
Art. 27, par. 1, adattato |
Art. 23, par. 1, adattato |
Art. 32, par. 2, adattato |
|
|
Art. 48, par. 2, lett. f) |
— |
— |
Nuovo |
|
|
Art. 48, par. 3 e 4 |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 48, par. 5 |
Nuovo |
Nuovo |
Art. 32, par. 1, adattato |
|
|
Art. 48, par. 6 |
Art. 27, par. 2 |
Art. 23, par. 2 |
Art. 32, par. 3 |
|
|
Art. 49 |
Nuovo |
Nuovo |
Art. 33 |
Modificato |
|
Art. 50 |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 51 |
Art. 28 |
Art. 24 |
Art. 34 |
|
|
Art. 52 |
Art. 29 |
Art. 25 |
Art. 35 |
Modificato |
|
Art. 53, par. 1 |
Art. 30, par. 1 adattato |
Art. 26, par. 1 adattato |
Art. 36, par. 1 adattato |
|
|
Art. 53, par. 2 |
Art. 30, par. 2 |
Art. 26, par. 2 |
Art. 36, par. 2 |
Modificato |
|
Art. 30, par. 3 |
— |
— |
Soppresso | |
|
Art. 54 |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 55 |
Art. 30, par. 4, primo e secondo co. |
Art. 27, primo e secondo co. |
Art. 37, primo e secondo co. |
Modificato |
|
— |
Art. 30, par. 4, terzo co. |
Art. 27, terzo co. |
Art. 37, terzo co. |
Soppresso |
|
— |
Art. 30, par. 4, quarto co. |
— |
— |
Soppresso |
|
— |
Art. 31 |
— |
— |
Soppresso |
|
— |
Art. 32 |
— |
— |
Soppresso |
|
Art. 56 |
Art. 3, par. 1, adattato |
|||
|
Art. 57 |
— |
Nuovo |
||
|
Art. 58 |
Art. 11 par. 3, da par. 6 a par. 11 e par. 13 |
Modificato |
||
|
Art. 59 |
Art. 15 |
— |
— |
|
|
Art. 60 |
Art. 3, par. 2 |
— |
— |
|
|
Art. 61 |
Nuovo |
— |
— |
|
|
Art. 62 |
Art. 3, par. 3 |
|||
|
Art. 63 |
Art. 3, par. 4 |
Modificato |
||
|
Art. 64 |
Art. 11, par. 4, par. 6, primo co., par. 7, primo co., e par. 9 |
— |
— |
Modificato |
|
Art. 65 |
Art. 16 |
|||
|
Art. 66 |
— |
— |
Art. 13, par. 3 e 4 |
|
|
Art. 67, par. 1 |
— |
— |
Art. 13, par. 1, primo co. e par. 2, primo co. |
|
|
Art. 67, par. 2 |
Art. 13, par. 1, trattini da 1 a 3 e par. 2, trattini da 1 a 3 |
Modificato |
||
|
Art. 68 |
— |
— |
Nuovo |
|
|
Art. 69, par. 1 |
— |
— |
Art. 15, par. 3 |
|
|
Art. 69, par. 2, primo co. |
— |
— |
Art. 16, par. 1 e par. 2, secondo trattino |
Modificato |
|
Art. 69, par. 2, secondo co. e par. 3 |
— |
— |
Nuovo |
|
|
Art. 70 |
— |
— |
Art. 17, par. 1, par. 2, primo e terzo co., da par. 3 a par. 6 e par. 8 |
Modificato |
|
Art. 71 |
— |
— |
Nuovo |
|
|
Art. 72 |
— |
— |
Art. 13, par. 5 |
|
|
Art. 73 |
— |
— |
Art. 13, par. 6, primo co. |
|
|
Art. 74 |
— |
— |
Art. 13, par. 6, secondo co. |
Modificato |
|
Art. 33 |
Art. 30 |
Art. 38 |
Soppresso | |
|
Art. 75 |
Art. 34, par. 1, adattato |
Art. 31, par. 1, adattato |
Art. 39, par. 1, adattato |
|
|
Art. 76 |
Art. 34, par. 2 |
Art. 31, par. 2 |
Art. 39, par. 2 |
Modificato |
|
Art. 39, par. 2, lett. d), secondo co. |
Soppresso | |||
|
Art. 77, par. 1 |
— |
Art. 32, par. 1 |
Art. 40, par. 1 |
|
|
Art. 77, par. 2 |
Art. 35, par. 3 |
Art. 32, par. 2 |
Art. 40, par. 3 |
Modificato |
|
— |
— |
Art. 40, par. 2 |
Soppresso | |
|
Art. 77, par. 3 |
— |
Art. 32, par. 3 |
Art. 40, par. 4 |
Modificato |
|
Art. 78, par. 1 e 2 |
Nuovo |
|||
|
Art. 78, par. 3 e 4 |
Art. 6, par. 2, lett. a), |
Art. 5, par. 1, lett. d) |
Art. 7, par. 1, lett. c) |
Modificato |
|
Art. 79, lett. a) |
Art. 6, par. 1, lett. b), adattato |
Art. 5, par. 1, lett. c), secondo co., adattato |
Art. 7, par. 1, lett. b), secondo co., adattato |
|
|
Art. 79, lett. b) |
Art. 35, par. 2 |
— |
Art. 16, par. 4 |
Modificato |
|
Art. 79, lett. c) |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 79, lett. d) |
Art. 35, par. 1, adattato |
— |
— |
|
|
Art. 79, lett. e) |
Art. 29, par. 3, adattato |
— |
||
|
Art. 79, lett. f) |
Art. 35, par. 2 adattato |
— |
— |
Nuovo |
|
Art. 79, lett. g) |
— |
— |
— |
|
|
Art. 79, lettere h) e I) |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Art 80 |
||||
|
Art 81 |
||||
|
Art 82 |
||||
|
Art. 83 |
||||
|
Art. 84 |
||||
|
Allegato I |
Allegato II |
Modificato |
||
|
Allegati II A e II B |
— |
— |
Allegati I A e I B |
Modificato |
|
Allegato III |
Allegato I |
— |
— |
Adattato |
|
Allegato IV |
— |
Allegato I |
— |
Adattato |
|
Allegato V |
— |
Allegato II |
— |
Modificato |
|
Allegato VI |
Allegato III |
Allegato III |
Allegato II |
Modificato |
|
Allegato VII A, B, C e D |
Allegati IV, V e VI |
Allegato IV |
Allegati III e IV |
Modificato |
|
Allegato VIII |
— |
— |
— |
Nuovo |
|
Allegato IX |
Adattato |
|||
|
Allegato IX A |
— |
Art. 21, par. 2 |
— |
|
|
Allegato IX B |
— |
— |
Art. 30, par. 3 |
|
|
Allegato IX C |
Art. 25, adattato |
— |
— |
|
|
Allegato X |
Nuovo |
|||
|
Allegato XI |
Nuovo |
|||
|
Allegato XII |
Nuovo |
|||