ANAC – pareri di precontenzioso
- ANAC, parere prec. 14 del 10.1.2024
- ANAC, parere prec. 13 del 10.1.2024
- ANAC, parere prec. 580 del 13.12.2023
Il mancato rispetto dei "requisiti minimi" a base di gara comporta l'esclusione (art. 59, co. 3, lett. a], d.lgs. 50/2016), e non la mera riduzione di punteggio, anche in mancanza di apposita clausola di esclusione nella lex specialis; nè è consentito sopperire mediante soccorso istruttorio.
La clausola di lex specialis che preveda "requisiti minimi" dell'offerta, ove ritenuta illegittima, deve essere immediatamente impugnata.
- ANAC, parere precontenzioso n. 568 del 6.12.2023
Principio di autoresponsabilità, Termine per il soccorso Qualora la lex specialis preveda che le richieste di soccorso istruttorio (art. 83, co. 9, D.Lgs. 50/2016) siano effettuate, previa notizia via PEC, mediante rimando alla Piattaforma telematica, in virtù del principio di autoresponsabilità (per il quale l'o.e. sopporta le conseguenze dei propri errori nella formulazione dell'offerta), va escluso il concorrente che adempia al soccorso oltre il termine indicato nella Piattaforma, sebbene non menzionato nella PEC di avviso.
Il termine di 10 giorni di cui all'art. 83, co. 9, D.Lgs. 50/2016 per adempiere al soccorso istruttorio, costituisce il termine massimo; pertanto, legittimamente può essere assegnato un termine inferiore.
- ANAC, parere precontenzioso n. 569 del 6.12.2023
Conflitto di interessi, Incompatibilità del collaudatore L'incarico di "coordinatore per la sicurezza" non rientra nelle ipotesi di incompatibilità del collaudatore statico.
L'ipotesi del conflitto di interessi (art. 42 d.lgs. 50/2016) non può essere predicata in astratto ma deve essere accertata in concreto, sulla base di prove specifiche e supportata da elementi concreti, specifici ed attuali.
- ANAC, parere precontenzioso n. 567 del 6.12.2023
- ANAC, parere precontenzioso (delibera) 558 del 29.11.2023
Avvalimento da Consorzio stabile, False dichiarazioni o carenza di requisiti dell'ausiliaria e sostituzione Qualora un Consorzio stabile assuma il ruolo di ausiliaria, i requisiti oggetto di avvalimento possono essere solo quelli maturati in proprio dal Consorzio (cioè tramite appalti eseguiti direttamente con propria struttura), e non quelli derivanti dal c.d. cumulo alla rinfusa (art. 67, co. 7, d.lgs. 36/2023); quindi, in caso di avvalimento SOA, la s.a. non può limitarsi alle risultanze dell'attestazione SOA, ma deve rideterminare i requisiti limitandoli a quelli conseguiti in proprio.
La facoltà di sostituzione dell'ausiliaria che abbia reso false dichiarazioni o sia carente dei requisiti (art. 104, co. 5 e 6, D.Lgs. 36/2023) non ha carattere assoluto, ma presuppone che il mendacio o la carenza non fossero conosciuti (o conoscibili secondo il criterio della diligenza professionale) dall'ausiliaria; più in generale, l'esclusione non può essere disposta (e va consentita la sostituzione dell'ausiliaria) quando la misura espulsiva risulti, secondo le circostanze, sproporzionata.
- ANAC, parere precontenzioso (delibera) 533 del 21.11.2023
Requisiti ulteriori alla SOA Per gli affidamenti di lavori di importo superiore ad € 150.000, la SOA è condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di capacità (artt. 84 D.lgs. 50/2016 e 60 d.p.r. 207/2010), pertanto è illegittima la richiesta di requisiti di capacità diversi e ulteriori (nel caso, certificazioni ISO).
- ANAC, parere precontenzioso (delibera) 536 del 21.11.2023
Esclusione automatica delle offerte anomale L'all. II.12 D.Lgs. 36/2023, relativo all'esclusione automatica delle offerte anomale, sebbene stabilisca testualmente l'esclusione delle offerte "superiori" alla soglia di anomalia, va interpretato nel senso dell'esclusione delle offerte "pari o superiori" alla soglia.
- ANAC, parere precontenzioso (delibera) 534 del 21.11.2023
- ANAC, parere precontenzioso 510 del 8.11.2023
Anomalia e costo del lavoro, Scorporo costo manodopera Il combinato degli artt. 41, co. 14, e 110, co. 4, lett. a), D.Lgs. 36/2023, va interpretato nel senso che l’importo a base di gara soggetto a ribasso è l’importo complessivo comprensivo dei costi della manodopera (e non l’importo al netto dei costi della manodopera); l’o.e. presenta il ribasso su tale importo complessivo, ed indica altresì l’importo dei propri costi della manodopera (art. 91, co. 5, D.Lgs. 36/2023); all’o.e. non è precluso di ribassare il costo della manodopera, ma in tal caso deve dimostrare in sede di anomalia la congruenza dell’importo indicato ed il rispetto dei minimi salariali (art. 110, co. 4 e 5 D.Lgs. 36/2023). Tale interpretazione è recepita dal Bando tipo ANAC n. 1/2023.
- ANAC, parere precontenzioso 507 del 8.11.2023
Esclusione automatica delle offerte anomale, Natura delle procedure su MEPA L’esclusione automatica delle offerte anomale in presenza di sole 5 offerte prevista dall’art. 1, co. 3, D.L. 76/2020 conv. Legge 120/2020 (anziché di minimo 10 offerte, come ordinariamente previsto dall'art. 97, co. 8, D.Lgs. 50/2016) è applicabile alle sole procedure negoziate senza bando (art. 1, co. 2, lett. b), D.L 76/2020), mentre non si applica né all’affidamento diretto "puro", né alle procedure aperte.
La R.D.O. sul MEPA è una "procedura negoziata senza bando" anche qualora si tratti di R.D.O. “aperta” (R.D.O. aperta a tutti gli operatori abilitati sul MEPA per la categoria merceologica; anzichè R.D.O “a inviti”), non essendo preceduta da un bando di gara.
- ANAC, parere precontenzioso n. 508 del 8.11.2023
Sottoscrizione del professionista abilitato, Tassatività delle cause di esclusione In un appalto di lavori, l’assenza della sottoscrizione del tecnico incaricato sul CME (computo metrico estimativo) da allegare all’offerta economica, comporta l'esclusione solo se tale sottoscrizione sia chiaramente richiesta dalla lex specialis ed espressamente sanzionata con l’esclusione; peraltro, è dubitabile che la s.a. possa legittimamente prevedere, sotto comminatoria di esclusione, la sottoscrizione del CME dell'offerta economica da parte di un professionista abilitato.
- ANAC, parere precontenzioso n. 506 del 8.11.2023
Forma delle comunicazioni, Soccorso istruttorio e soccorso procedimentale In presenza di una contraddittorietà circa il ricorso al subappalto facoltativo (nel caso, divergenza tra DGUE e domanda di partecipazione), la s.a. deve richiedere i chiarimenti in proposito, non sussistendo alcuna norma che preveda la prevalenza del DGUE sulla domanda di partecipazione (o viceversa); tale richiesta - trattandosi di subappalto facoltativo (e non c.d. qualificante, o necessario), quindi non essenziale ai fini dell'ammissione - va qualificata come "soccorso procedimentale", e non come "soccorso istruttorio" di cui all'art. 83, co. 9, D.Lgs. 50/2016.
A fronte di una richiesta (non di "soccorso istruttorio", bensì di) "soccorso procedimentale", il mancato rispetto del termine per la risposta o la mancata risposta non comporta di per sè l'esclusione. In ogni caso, la mancata risposta a una richiesta di chiarimenti sul subappalto facoltativo non comporta già di per sè l'esclusione, bensì se del caso l'impossibilità di autorizzare il subappalto in fase esecutiva.
E' legittima la trasmissione di richieste all'o.e., anzichè a mezzo PEC, mediante l'"Area comunicazioni" della piattaforma telematica, quantomeno per i casi di "soccorso procedimentale", quando ciò sia previsto dalla lex specialis.
- ANAC, parere precontenzioso n. 509 del 8.11.2023
Anomalia facoltativa, Principio di autoresponsabilità, Soccorso istruttorio e soccorso procedimentale, Soccorso istruttorio per l'offerta tecnica o economica La carenza di elementi essenziali dell’offerta economica non possono essere sanate attraverso il soccorso istruttorio (art. 83, co. 9, D.Lgs. 50/2016), nè mediante il c.d. soccorso procedimentale, nè mediante procedimento di correzione di errore materiale. In virtù del principio di autoresponsabilità dei concorrenti, ciascun o.e. sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell’offerta e nella presentazione della documentazione di gara, incluso la mancata trasmissione dell'offerta nei termini.
Premesso che la mancata attivazione della verifica di anomalia c.d. discrezionale (cioè fuori dei casi di anomalia algebrica) è insindacabile se non manifestamente irragionevole o illogica, comunque - nelle procedure per l'affidamento di concessioni - l'elevato rialzo del canone non è indice univoco dell’anomalia dell’offerta.
- ANAC, parere prec. 563 del 30.11.2022