TAR Liguria

  • TAR Liguria, I, s. 235 del 2.4.2024
  • TAR Liguria, I, s. 184 del 11.3.2024
  • TAR Liguria, I, s. 185 del 11.3.2024
  • TAR Liguria, I, s. 186 del 11.3.2024
  • TAR Liguria, I, s. 165 del 28.2.2024
  • TAR Liguria, I, s. 166 del 28.2.2024
  • TAR Liguria, I, s. 89 del 6.2.2024
  • TAR Liguria, I, s. 72 del 31.1.2024
  • TAR Liguria, I, s. 74 del 31.1.2024
  • TAR Liguria, I, s. 69 del 30.1.2024
  • TAR Liguria, I, s. 284 del 14.4.2023

    → Cons. Stato, VII, s. 579 del 17.1.2023

    Nel caso di “contratti attivi” (quali la concessione di spazi demaniali per usi pubblicitari), i quali non hanno a che vedere con le concessioni di servizi, non trova applicazione – a prescindere dal nomen juris dato dall’amministrazione - il Codice dei contratti, se non limitatamente ai princìpi generali di economicità, efficacia, imparzialità, proporzione, parità di trattamento, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica. A tali contratti, parimenti, non si applica il rito speciale di cui agli artt. 119, co. 1, lett. a), e 120, CPA.

    Nel caso di “contratti attivi” (quali la concessione di spazi demaniali per usi pubblicitari), non si applica, anche in presenza di un richiamo espresso della lex specialis all’art. 80 D.Lgs. 50/2016, la causa di esclusione del c.d. unico centro decisionale di cui all’art. 80, co. 5, lett. m), poiché essa è incompatibile con l’offerta a rialzo tipica di tali contratti.

    La causa di esclusione del collegamento sostanziale (unico centro decisionale), di cui all’art. 80, co. 5, lett. m), D.Lgs. 50/2016, nelle gare a lotti plurimi, si applica in relazione al singolo lotto, e non alla procedura nel suo complesso.

  • TAR Liguria, I, s. 286 del 14.4.2022
  • TAR Liguria, I, s. 285 del 14.4.2022
  • TAR Liguria, I, s. 117 del 10.2.2022

    → Cons. Stato, IV, s. 92 del 3.1.2023

    Nel caso di ricorsi riuniti avverso gli esiti di gara, l'uno caducante e l'altro teso all'aggiudicazione, va prioritariamente esaminato il ricorso caducante. 

    Le clausole di lex specialis che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o impossibile (quali quelle che non rendano calcolabile l'offerta o escludano la remuneratività) sono immediatamente lesive e vanno immediatamente impugnate.

    Il rigetto del ricorso principale verso gli esiti di gara (anche caducatorio) determina l'improcedibilità del ricorso incidentale.

    Nel caso di ricorso principale e ricorso incidentale escludente, va esaminato prioritariamente il ricorso principale, in quanto il suo rigetto comporta l'inammissibilità per carenza di interesse del ricorso principale.

    Quando una gara venga gestita da una Centrale unica di committenza, ai fini di stabilire la legittimazione passiva occorre avere riguardo alla natura della Centrale ed agli atti di convenzione a monte.

    Ai sensi dell’art. 80, co. 5, D.Lgs. 50/2016, la risoluzione in danno rileva per un triennio dalla data di risoluzione; qualora la risoluzione sia pronunziata, anziché in danno, dal Giudice civile, il triennio decorre dalla data della sentenza (anche non definitiva).

    Ai fini delle cause di esclusioni discrezionali (grave illecito, risoluzione, etc.), la valutazione della s.a. è insindacabile se non manifestamente incongrua e motivata; a fronte di una risoluzione in danno, la s.a. può ben valutare elementi quali la non definitività della sentenza, l’esiguità delle penali, l’intervenuta transazione, la risoluzione del rapporto col responsabile di cantiere, la regolare esecuzione del servizio presso altri enti).

    Il rinvio a giudizio di un soggetto rilevante dell’o.e. non ne comporta l’automatica esclusione, ma può essere posto a fondamento del provvedimento espulsivo discrezionale quando da esso emerga un grave illecito.

    Sono irrilevanti le cause di esclusione discrezionali (quali un rinvio a giudizio) insorte dopo la presentazione delle offerte.

    La causa di esclusione di cui all’art. 80, co. 5, lett. l) D.Lgs. 50/2016 (omessa denuncia) opera a condizione della menzione nella richiesta di rinvio a giudizio, e che tale atto intervenga nell’anno antecedente al bando.

    L’o.e. non è tenuto a dichiarare le precedenti esclusioni in altre gare comminate per omissioni dichiarative; la dichiarazione falsa o mendace o omessa (art. 80, co. 5, lett. c-bis, D.Lgs. 50/2016) rileva solo nella procedura di gara ove è stata resa.

    La mancata presentazione o l’irregolarità della garanzia provvisoria sono sanabili mediante soccorso istruttorio.

    Allorquando il sopralluogo sia previsto, ma senza previsione di clausole escludenti, i vizi della visita di sopralluogo (quali la mancanza di valida delega) sono suscettibili di soccorso istruttorio.

    Di per sé, il breve tempo per l’esame delle offerte, non costituisce ragione di illegittimità, potendo il breve tempo impiegato dipendere da vari fattori, quali le particolari doti dei commissari, l’efficienza dei lavori della commissione, l’utilizzo di moduli, la rilevazione di particolari caratteristiche delle offerte).

    L’idoneità del voto numerico a rappresentare l’iter logico seguito dalla Commissione è direttamente proporzionale al grado di specificazione dei criteri di valutazione (caso di subpunteggi di max 4,5 punti).

    La discrezione nella valutazione delle offerte è insindacabile se non irragionevole o arbitraria, o fondata su una rappresentazione erronea dei documenti di gara.

    Nel caso di ricorso principale e di incidentale escludente, il ricorso principale va esaminato per primo; il rigetto del ricorso principale rende improcedibile l’incidentale.

  • TAR Liguria, I, s. 1124 del 30.12.2021

    → Cons. Stato, V, s. 782 del 24.1.2023

    In virtù del combinato degli artt. 50, co. 1, e 95 co. 3, e co. 4, D.Lgs. 50/2016, il criterio dell’OEV è obbligatorio per i servizi ad elevata densità di manodopera, ma solo qualora non si tratti di servizi di natura intellettuale, e tale regola opera anche per il sotto-soglia, ai sensi dell’art. 36, co. 9-bis D.Lgs. 50/2016; resta comunque consentito ricorrere al criterio del PPB nel caso di “servizi standardizzati”.

    Per “servizi intellettuali”, ai fini del D.Lgs. 50/2016, devono intendersi quelli che richiedono prestazioni professionali, con ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, “personalizzate” per il committente; per soluzioni “standardizzate”, si intendono quelle ripetibili per una pluralità di clienti. Di conseguenza, anche una prestazione di per sé professionale e intellettuale, può avere natura standardizzata.

    Ai fini della verifica di anomalia, in casi particolari (servizi di natura immateriale standardizzati), non è irragionevole la giustificazione che deduca che, essendo le prestazioni già in opera per altri Clienti, non si determini un incremento di costi aziendali.

    I valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali sono un semplice parametro di valutazione della congruità dell'offerta; un eventuale scostamento non legittima un giudizio di anomalia dell’offerta, salvo laddove la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata, alla luce di una valutazione globale e sintetica.