TAR Toscana
- TAR Toscana, IV, s. 360 del 29.3.2024
- TAR Toscana, III, s. 346 del 25.3.2024
- TAR Toscana, IV, s. 332 del 22.3.2024
- TAR Toscana, IV, s. 341 del 22.3.2024
- TAR Toscana, I, s. 314 del 19.3.2024
- TAR Toscana, IV, s. 254 del 4.3.2024
- TAR Toscana, I, s. 137 del 1.2.2024
- TAR Toscana, IV, s. 117 del 29.1.2024
- TAR Toscana, IV, s. 120 del 29.1.2024
- TAR Toscana, I, s. 16 del 5.1.2024
Sussiste la giurisdizione dell'A.G.O in relazione alla risoluzione per inadempimento, pronunziata in fase esecutiva, di un contratto di concessione di servizi (o mista di servizi ed esecuzione di lavori).
- TAR Toscana, I, s. 15 del 5.1.2024
- TAR Toscana, I, sent. 437/2023 del 28.4.2023
Appello: Cons. Stato, III, sent. 9129/2023 del 23.10.2023.
Il giudizio sull’anomalia dell’offerta è espressione di discrezionalità tecnica, e il sindacato del giudice deve limitarsi a verificare che non vi siano errori o palesi illogicità nella valutazione svolta.
La verifica di congruenza deve essere volta tenendo conto dell’offerta economica nel suo complesso e dell’attendibilità delle voci di costo di cui è composta, e la valutazione favorevole circa le giustificazioni dell'offerta sospetta di anomalia non richiede un particolare onere motivazionale.
Nell'ambito delle gare per l'affidamento di contratti pubblici, occorre distinguere tra requisiti di partecipazione (che devono essere posseduti al momento dell'offerta) e requisiti di esecuzione (che possono essere acquisiti anche successivamente alla data dell'offerta, ai fini dell'esecuzione); la natura del requisito va desunta dalla normativa di riferimento e dalla lex specialis.
- TAR Toscana, I, s. 1508 del 19.11.2021
→ Cons. Stato, V, s. 657 del 19.1.2023
Allorquando la lex specialis richieda, quale requisito di idoneità, l’iscrizione alla CCIAA (art. 80, co. 1, lett. a) e co. 3, D.Lgs. 50/2016) per un’attività “coerente” con l’oggetto dell’appalto, non è necessaria una perfetta corrispondenza, e anzi la valutazione va effettuata non sulla base del dato formale delle risultanze della CCIAA, bensì tenendo conto dell’effettiva pregressa esperienza dichiarata, e, in caso di dubbio, applicare il favor partecipationis.