TAR Veneto
2024
- TAR Veneto, I, s. 833 del 30.4.2024Pubblicato il 30/04/2024 N. 00833/2024 REG.PROV.COLL. N. 01151/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1151 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Consorzio Ordinario Tenuta Rosa Bianca, in persona del suo legale rappresentante capogruppo mandatario, Denis Foltran, la Società Agricola La Rosa Bianca s.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, in nome e per conto proprio ed in qualità di componente-mandante al soggetto capogruppo del costituendo Consorzio Tenuta Rosa Bianca nonché la ditta mandante A.S.D. Scuderia La Rosa Bianca, in persona del legale rappresentante pro tempore, in nome e per conto proprio ed in qualità di componente del Consorzio ordinario costituendo Tenuta Rosa Bianca, rappresentati e difesi dagli avvocati Primo Michielan, Andrea Michielan, Francesca Michielan e Alessandro Michielan, con domicilio eletto presso il loro lo studio in Mogliano Veneto (TV), Via G. Matteotti n. 20/1, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Meolo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberta Brusegan, Katia Maretto e Giuseppe Roberto Chiaia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti Ditta Giacomin Fabio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Jacopo Molina, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia-Mestre, via Rampa Cavalcavia 1; Società Agricola Agrotec 2 s.c. a r.l., non costituita in giudizio; per l’annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) della determinazione comunale n. 126/363 del 3 agosto 2023 del Responsabile del Settore III^ Infrastrutture ed Urbanistica del Comune di Meolo (VE) in parte qua, pubblicata sul sito istituzionale telematico il 3 agosto 2023 con la quale: – 1/a) si omologavano i verbali della Commissione di gara del 5 maggio 2023, del 19 giugno 2023 e del 26 giugno 2023, non notificati, tra cui in verbale n.2 del 19 giugno 2023, in seduta riservata, con il quale si decideva di escludere il ricorrente Consorzio dalla procedura concorsuale per violazione dell’art.8, lett. B/1 – “Offerta Tecnica” del bando di gara, indetto per l’affidamento in concessione a terzi del complesso immobiliare comunale, denominato “Zona di lancio56 GRIT”- ex caserma militare con il preteso motivo di “aver riscontrata la presenza di elementi economici e temporali riferibili al canone offerto”; – 1/b) si approvava la graduatoria finale di merito dei concorrenti ammessi, con esclusione del Consorzio, qui ricorrente, e si aggiudicava la concessione in via provvisoria al primo offerente classificato, così come individuato nella graduatoria del verbale n.3 del 26 giugno 2023, non notificato, reso dalla stessa Commissione di gara; 2) della presupposta approvazione del bando di gara, con determina comunale n.11/44 del 9 febbraio 2023 del Responsabile del Settore III^ Infrastrutture ed urbanistica di Meolo (VE), limitatamente all’art.8, lett. B/1 “Offerta tecnica”, nella parte in cui viene introdotta ex novo la clausola escludente dell’offerente “Tenuta Rosa Bianca” poiché aveva ad indicare, nei documenti dell’offerta tecnica- Busta B, “elementi economici, da cui il canone offerto possa essere inequivocabilmente desunto” e conseguente illegittimità derivata dei verbali di gara n. 2-n.3 del 19 giugno 2023, del 26 giugno 2023 e dell’omologa determina comunale n. 126/363 del 3 agosto 2023, con successiva approvata graduatoria ed aggiudicazione provvisoria; 3) della determina comunale n. 126/363 del 3 agosto 2023 del Responsabile Settore III^ Infrastrutture ed Urbanistica del Comune di Meolo (TV), in parte qua, in cui si omologavano i verbali di gara nn. 1-2-3 del 5 maggio 2023, del 19 giugno 2023 e del 26 giugno2023, con i quali erano state valutate l’offerta tecnica dei due concorrenti sig. Giacomin Fabio e soc. Agricola Agrotec 2 s.a.r.l., come da verbale n. 2 del 19 giugno 2023, ammettendole alla fase successiva di valutazione dell’offerta economica, di proposta approvazione graduatoria finale, in posizione utile di 1° e 2° posto classificati ed aggiudicazione provvisoria finale al sig. Giacomin Fabio, come da verbale n. 3 del 26 giugno 2023, senza aver proposto e provveduto all’esclusione dell’Offerta Tecnica dei due ricorrenti suindicati, per non essere stata prodotta la documentazione essenziale, non sanabile, prescritta dall’art. 8 – lett. B/1 – “Offerta Tecnica” del bando di gara, in assenza totale del cronoprogramma con stima dei costi e delle entrate a copertura degli stessi, in funzione al progetto di riqualificazione, riutilizzo e gestione del complesso immobiliare, con edifici da recuperare; 4) di ogni altro atto presupposto e/o connesso, ancorché non conosciuto; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato e per il subentro nella sua esecuzione da parte del ricorrente che dichiara la sua disponibilità al predetto subingresso. B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Consorzio Tenuta Rosa Bianca il 22 dicembre 2023 altresì: 1) dell’atto di apertura della busta – allegato C.1 modello di offerta – contenente l’“Offerta Economica” della ricorrente principale costituendo Costituendo Consorzio Tenuta Rosa Bianca, nonché di ogni altro atto presupposto e/o connesso, ancorché non conosciuto; 2) nonché di ogni altro atto presupposto connesso e conseguente, compreso l’ultimo periodo della relazione del responsabile del settore tecnico di Meolo, datata 17.11.2023, secondo cui “la Commissione, in sede di gara in corrispondenza del verbale n 2 del 19.06.2023 – apertura offerta economica, non ha proceduto al calcolo analitico …”; C) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Consorzio Tenuta Rosa Bianca il 19 gennaio 2024 altresì: – del nulla osta all’accesso documentale del Responsabile Comunale del Settore Edilizia Urbanistica del Comune di Meolo, rilasciato il 29 agosto 2023, ma conosciuto dalla ricorrente il 22.1.2023, relativo all’accoglimento dell’istanza di accesso documentale, presentata il 23 giugno 2023 dal Consigliere Comunale di Meolo, con autorizzazione contestuale di trasmissione delle offerte tecniche ed economiche, presentate dai concorrenti alla gara de qua, utilmente classificatisi in graduatoria, comprese le buste B) e C) di offerta tecnica e di quella economica – sigillata – della ricorrente Consorzio Rosa Bianca. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Meolo e della Ditta Individuale Giacomin Fabio; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 marzo 2024 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in ...
- TAR Veneto, III, s. 751 del 19.4.2024Pubblicato il 19/04/2024 N. 00751/2024 REG.PROV.COLL. N. 01031/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1031 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Gruppo S.T.S. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9784206636, rappresentata e difesa dagli avvocati Simone Cadeddu, Jacopo Nardelli, Chiara Nuzzo, Camilla Triboldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Azienda Ulss 3 Serenissima, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Alessio Cervetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti Plurima S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Tufarelli, Mario Di Carlo, Giuseppe Antonio Lo Monaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: – della delibera del Direttore Generale dell’Azienda ULSS 3 Serenissima, dott. Edgardo Contato, n. 1356 del 4.8.2023, pubblicata nell’Albo dell’Azienda medesima il 7.8.2023 e comunicata a Gruppo STS s.r.l. in pari data, nella parte in cui ha disposto l’aggiudicazione a favore della ditta Plurima s.p.a. del lotto 1 della gara europea a procedura aperta, ai sensi degli artt. 35 e 60 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, avente ad oggetto l’affidamento del servizio di trasporto monitorato di campioni biologici, citologici ed istologici destinati ad indagini di laboratorio, farmaci antiblastici e materiale vario nell’area di pertinenza dell’Azienda ULSS 3 Serenissima (CIG 9784206636); – dei verbali nn. 1, 2 e 3 delle sedute riservate della Commissione giudicatrice del 26.6.2023, del 3.7.2023 e del 13.7.2023, costituenti parte integrante e sostanziale dello stesso provvedimento di aggiudicazione; – del verbale del 26.7.2023 con il quale il direttore della U.O.C. Provveditorato, Economato e Logistica dell’Azienda ULSS 3 Serenissima, in seduta riservata, provvedeva, inter alia, all’apertura delle buste telematiche contenenti l’offerta economica dei concorrenti e redigeva la graduatoria finale, verbale costituente parte integrante e sostanziale dello stesso provvedimento di aggiudicazione; – di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto; nonché dichiararsi l’inefficacia del contratto d’appalto eventualmente stipulato medio tempore tra l’Azienda ULSS 3 Serenissima e Plurima s.p.a. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Plurima S.p.A. il 3/11/2023: per l’annullamento – della delibera del Direttore Generale dell’Azienda ULSS 3 Serenissima n. 1356 del 4.8.2023 nella parte in cui ammette anziché escludere il Gruppo STS S.r.l. nel lotto 1 della gara CIG 9784206636; – di tutti i verbali di gara e in particolare i verbali nn. 2, 3 e di apertura delle offerte economiche (doc. nn. 9, 10 e 11) nella parte in cui non hanno escluso Gruppo STS; – dei chiarimenti quesito 1 (doc. 6A) e quesito 4 (doc. 6B) nella parte in cui affermano che “Per prelievo si intende come prelievo dal paziente”; – dei chiarimenti quesito 1 (doc. 6A) e quesito 4 (doc. 6B) e di tutta la legge di gara se interpretata nel senso di richiedere ai concorrenti un tempo di consegna entro le 2,5 h dal momento del prelievo del campione biologico dal paziente; nonché ove occorrer possa – della delibera del Direttore Generale dell’Azienda ULSS 3 Serenissima n. 1356 del 4.8.2023 nella parte in cui ammette anziché escludere Leader Service nel lotto 1 della gara CIG 9784206636; – di tutti i verbali di gara e in particolare i verbali nn. 2, 3 e di apertura delle offerte economiche (doc. nn. 9, 10 e 11) nella parte in cui non hanno escluso Leader Service; – di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, quand’anche non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Plurima S.p.A. il 19/2/2024: annullamento degli atti già impugnati con ricorso incidentale del 30.10.2023 e, in particolare – della delibera del Direttore Generale dell’Azienda ULSS 3 Serenissima n. 1356 del 4.8.2023 nella parte in cui ammette anziché escludere Leader Service nel lotto 1 della gara CIG 9784206636; – di tutti i verbali di gara e in particolare i verbali nn. 2, 3 e di apertura delle offerte economiche (doc. nn. 9, 10 e 11) nella parte in cui non hanno escluso Leader Service; nonché – della delibera del Direttore Generale dell’Azienda ULSS 3 Serenissima n. 1356 del 4.8.2023 nella parte in cui ammette anziché escludere il Gruppo STS S.r.l. nel lotto 1 della gara CIG 9784206636; – di tutti i verbali di gara e in particolare i verbali nn. 2, 3 e di apertura delle offerte economiche (doc. nn. 9, 10 e 11) nella parte in cui non hanno escluso Gruppo STS; – dei chiarimenti quesito 1 (doc. 6A) e quesito 4 (doc. 6B) nella parte in cui affermano che “Per prelievo si intende come prelievo dal paziente”; – dei chiarimenti quesito 1 (doc. 6A) e quesito 4 (doc. 6B) e di tutta la legge di gara se interpretata nel senso di richiedere ai concorrenti un tempo di consegna entro le 2,5 h dal momento del prelievo del campione biologico dal paziente; – di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, quand’anche non conosciuto. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ulss 3 Serenissima e di Plurima S.p.A.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 aprile 2024 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori Nardelli, Cervetti e Di Carlo; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO La “Gruppo S.T.S. S.r.l.” ha impugnato, formulando anche istanza cautelare, i provvedimenti, meglio indicati in epigrafe e, in particolare, la determinazione con la quale l’Azienda ULSS 3 Serenissima ha aggiudicato, in favore di Plurima S.p.A., il Lotto n. 1 della procedura di gara relativa al “servizio di trasporto monitorato di campioni biologici, citologici ed istologici destinati ad indagini di laboratorio, farmaci antiblastici e materiale vario nell’area di pertinenza 4 dell’AULSS 3 Serenissima” in terraferma”. Avverso gli atti impugnati la società ricorrente ha dedotto in fatto: – che il disciplinare di gara, stabilendo il contenuto dell’offerta tecnica, ha previsto che la stessa dovesse contenere, a pena di esclusione, una relazione tecnica “illustrativa del progetto di gestione tecnico-organizzativa del servizio, dettagliato ed elaborato in ottemperanza alle indicazioni contenute nel capitolato speciale”; – che il criterio di aggiudicazione era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con la previsione dell’attribuzione di 70 ...
- TAR Veneto, II, s. 723 del 17.4.2024Pubblicato il 17/04/2024 N. 00723/2024 REG.PROV.COLL. N. 01339/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1339 del 2023, proposto da Engie Servizi s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG A002F1399D, rappresentata e difesa dall’Avvocato Valentino Vulpetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Roma, Via Sabotino 2/A; contro Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro e Federico Trento, con domicilio eletto nella sua sede municipale in Venezia, San Marco 4091, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l’annullamento, previa sospensione: – del Bando di gara a procedura aperta per appalto misto per l’affidamento del “Servizio gestione calore e impianti tecnologici con interventi di efficientamento energetico” CIG A002F1399D – GARA N. 88/2023, pubblicato in data 3 novembre 2023 all’Albo Pretorio Comunale, nella Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici tenuta da ANAC e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 5^ Serie speciale n. 127 del 3 novembre 2023 comprensivo di ogni allegato; – della determinazione dirigenziale n. 1771 del 4 agosto 2023 e di ogni altro atto con cui la stazione appaltante ha deliberato di indire la gara; – del Disciplinare di gara; – del Capitolato Speciale e dei relativi allegati; – dello Schema di contratto; – della relazione del RUP e criteri; – dell’Allegato A; – dell’Allegato F; – dei chiarimenti pubblicati dalla stazione appaltante in data 16 novembre 2023; – della documentazione di gara tutta come elencata all’art. 4 del Disciplinare di gara; – nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti; e per la conseguente condanna – dell’Amministrazione intimata a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente monetario nella misura che sarà determinata in corso di causa. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 marzo 2024 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. Con bando pubblicato in data 3 novembre 2023, il Comune di Venezia ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36 del 2023, per l’affidamento del “Servizio gestione calore e impianti tecnologici con interventi di efficientamento energetico” di edifici comunali, CIG A002F1399D, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la durata di cinque anni, “con possibilità di estensione ad ulteriori anni 4 (quattro) su espressa e insindacabile volontà dell’Amministrazione”, del valore globale stimato di Euro 93.337.174,20. 2. Con ricorso, notificato e depositato in data 4 dicembre 2024, Engie Servizi s.p.a. (in seguito, Engie Servizi) ha impugnato gli atti di indizione della procedura sulla base dei seguenti motivi. I – Violazione e falsa applicazione dell’art. 57 del d.lgs. 36/2023 e del d.m. 7 marzo 2012 (c.d. decreto CAM) recante l’Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi di gara della Pubblica Amministrazione per l’acquisto di servizi energetici per gli edifici – servizio di illuminazione e forza motrice – servizio di riscaldamento/raffrescamento per il mancato inserimento negli atti di gara delle diagnosi energetiche e delle certificazioni energetiche. Violazione del principio del risultato, nonché dei principi di buon andamento e di efficacia dell’azione amministrativa di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 36 del 2023. La procedura di gara, così come congegnata negli atti di gara, si porrebbe in contrasto con l’art. 57 del d.lgs. 36/2023 e con il d.m. 7 marzo 2012 in quanto, da un lato, mancherebbero le diagnosi e le certificazioni energetiche relative agli impianti e agli edifici, nonché tutte le informazioni previste dal decreto CAM relativo ai “criteri ambientali minimi” previsti per il “caso B” del medesimo decreto. Le diagnosi energetiche e le attestazioni di prestazione energetica (APE) sarebbero necessarie per ogni edificio oggetto di affidamento e la loro mancanza impedirebbe la possibilità di presentare un’offerta seria e attendibile. Dall’altro lato, il servizio avrebbe una durata superiore a tre anni e pertanto non sarebbero rispettate nemmeno le prescrizioni previste per il “caso A” del cd. decreto CAM. Non sarebbero quindi rispettate le prescrizioni del d.m. 7 marzo 2012 né per il “caso B” né per il “caso A”. II – Violazione dell’Allegato I.7 del d.lgs. n. 36 del 2023 per mancanza del Documento di indirizzo alla Progettazione (“DIP”), da redigersi a cura della Stazione appaltante. Violazione del principio di buon andamento e del principio del risultato. La stazione appaltante avrebbe omesso di inserire tra gli atti di gara il Documento di indirizzo alla Progettazione (DIP), di cui all’art. 3 dell’allegato I.7 del d.lgs. n. 36 del 2023, che dovrebbe indicare le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni livello della progettazione, e dovrebbe costituire il presupposto per redazione del Progetto di fattibilità tecnico economica. Senza il DIP non sarebbe possibile presentare offerte serie ed affidabili, impedendo il raggiungimento del risultato della procedura. III – Violazione e falsa applicazione dell’art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36 del 2023. In base ad una lettura sistematica e costituzionalmente orientata delle diverse disposizioni del Codice in materia di costi della manodopera ed in particolare dell’art. 41, comma 14, seconda parte, e degli artt. 108, comma 9 e 10, del d.lgs. n. 36 del 2023, il costo della manodopera dovrebbe essere una componente dell’importo posto a base di gara e quindi suscettibile di ribasso. In contrasto con tali disposizioni invece il disciplinare di gara escluderebbe la possibilità di ribassare i costi della manodopera. 3. Il Comune di Venezia si è costituito in giudizio, eccependo in via preliminare l’inammissibilità dei motivi proposti in quanto riguardanti prescrizioni della legge di gara che non impedirebbero la presentazione dell’offerta e non sarebbero immediatamente lesive. Nel merito il Comune ha evidenziato: – in relazione al primo motivo, che al punto 4.5 del capitolato è stato precisato che l’appaltatore, sia nelle fasi di offerta, di progettazione che di esecuzione dovrà provvedere all’applicazione integrale dei criteri definiti nella scheda di cui al ...
- TAR Veneto, II, s. 714 del 16.4.2024Pubblicato il 16/04/2024 N. 00714/2024 REG.PROV.COLL. N. 01413/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1413 del 2023, proposto da Elves S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 96759552AA, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Vitale, Gabriele Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Trenitalia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Giustiniani, Antonello Frasca, Alessandro Paccione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l’annullamento – della Delibera n.129 del 18 ottobre 2023 a firma del Responsabile della struttura Acquisti Industriali della Direzione Acquisti di Trenitalia, recante la “non aggiudicazione” della gara per l”affidamento in appalto del servizio di manutenzione programmata, straordinaria e a guasto di torni in fossa installati presso l”IMC AV di Mestre (LOTTO 2 CIG 96759552AA) Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio di Trenitalia S.p.A.; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 aprile 2024 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Premesso che: – l’impugnativa all’esame riguarda una gara d’appalto avente ad oggetto l’affidamento di vari lotti del medesimo servizio destinati alle varie sedi della Trenitalia s.p.a. (c.d. appalto multilotto) ed è specificamente volta a censurare l’aggiudicazione del solo lotto per la zona di Mestre; – la ricorrente Elves s.r.l. ha impugnato gli atti di gara con i quali Trenitalia s.p.a. ha disposto di non aggiudicare in suo favore il lotto n. 2 del servizio di manutenzione programmata, straordinaria e a guasto di torni in fossa installati presso l’IMC AV di Mestre, per non avere l’odierna istante rispettato il termine assegnatole dalla stazione appaltante, in sede di soccorso istruttorio, per sanare le irregolarità della cauzione provvisoria prestata a garanzia dell’offerta; Rilevato in fatto che: – è pacifico che la Elves s.r.l. non ha rispettato il termine di nove giorni assegnatole da Trenitalia per regolarizzare le polizze della cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta (la documentazione richiesta è stata trasmessa il 22 settembre, ore 10:39, mentre il termine assegnato dalla s.a. per regolarizzare le polizze fideiussorie scadeva il 21 settembre, ore 13:00); Ritenuto in iure che: – l’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, applicabile ratione temporis, dispone che: “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa” (corsivo nostro); – la giurisprudenza consolidata, condivisa dal Collegio, valorizzando la lettera e la ratio dell’art. 83, comma 9, D.lgs. n. 50/2016., attribuisce natura perentoria al termine fissato dalla stazione appaltante per l’integrazione della documentazione, a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, al fine di tutelare la par condicio tra i concorrenti e consentire un’istruttoria veloce preordinata ad acquisire la completezza delle dichiarazioni prima della valutazione dell’ammissibilità della domanda (cfr. tra le tante TAR Calabria – Reggio Calabria Sez. I – sentenza 21 luglio 2023, n. 620; TAR Lazio Roma, Sez. III, 17.11.2022, n. 15232; Cons. Stato, V, 29 maggio 2019, n. 3592; 16 gennaio 2020, n. 399). La medesima giurisprudenza ha, altresì, precisato che la disciplina del soccorso istruttorio autorizza la sanzione espulsiva (esclusione) ‘quale conseguenza della sola inosservanza, da parte dell’impresa concorrente, all’obbligo di integrazione documentale’ (Ad. Plen. 16/2014, cit.; Cons. Stato, 4849/2015). Il che è coerente, oltreché con la ratio, anche con la lettera dell’art. 83, comma 9, il quale espressamente prevede: ‘in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara’; né ciò determina alcuna aporia o irragionevolezza del sistema, stante la necessaria certezza e rapidità del sub-procedimento di soccorso istruttorio, nonché la specificità del perimetro che ne costituisce l’oggetto, prescindendosi – in tale fase – dall’effettiva e sostanziale integrazione dei requisiti, di cui semplicemente si richiede di fornire documentazione probatoria o adeguata dichiarazione (Cons. Stato, V, 29 maggio 2019, n. 3592; 16 gennaio 2020, n. 399)” (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 8407 del 28 dicembre 2020); Ritenuto, pertanto, di dover respingere il ricorso; Ritenuto di poter compensare le spese di lite in ragione della problematicità delle questioni che hanno dato origine alla vertenza; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2024 con l’intervento dei magistrati: Grazia Flaim, Presidente Marco Rinaldi, Consigliere, Estensore Elena Garbari, Primo Referendario L’ESTENSORE IL PRESIDENTE Marco Rinaldi Grazia Flaim IL SEGRETARIO
- TAR Veneto, III, s. 632 del 3.4.2024Pubblicato il 03/04/2024 N. 00632/2024 REG.PROV.COLL. N. 01332/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1332 del 2023, proposto da Società di Ingegneria Inm And Partner Ar.L, Studio D’Ambrosio & Associati S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Francesco Gorin, in qualità di titolare dello Studio Tecnico Associato Multimoianti, arch. Chiara Parrino, tutti in proprio e nella rispettiva qualità di mandataria e mandanti del costituendo RTP, in relazione alla procedura CIG 993752510F, 99377277BF, rappresentati e difesi dall’avvocato Luigi D’Ambrosio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Azienda Ulss n. 4 “Veneto Orientale”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Diego Signor, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti Manens S.p.A., in proprio e quale capogruppo e mandataria del raggruppamento temporaneo costituito con F-Project srl e con l’arch. Giovanna Mar, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Casella, Giovanni Scudier, Roberta Paccagnella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l’annullamento della deliberazione del Direttore Generale n. 1011 del 31.10.2023 della Azienda Unità Locale Socio sanitaria n. 4 “Veneto Orientale” ad oggetto <<Affidamento dell’incarico di progettazione definitiva, con opzione della progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase progettuale inerente ai lavori di “Adegua-mento alla normativa di prevenzione incendi e antisismica dei PP.OO. di san Donà di Piave e Portoguaro” suddiviso in due lotti funzionali così distinti: a) Lotto Funzionale 01; P.O. di san Donà di Piave – Fase 1; b) Lotto Funzionale 02: P.O. di Portogruaro – Fase 1” (CIG lotto 01, 993752510F; CIG lotto 02, 99377277BF), recante l’aggiudicazione della procedura in favore del RTP Manens, pubblicata in data 5.11.2023 e comunicata all””istante il 13.11.2023 e della presupposta proposta del Di-rettore dell””U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, condivisa da Direttore Generale in sede di approvazione degli atti di gara (“esaminata la questione e ritenuto di condividere le argomentazioni e le considerazioni prospettate”, pag. 10 deliberazione n. 1011/2023); dei verbali di gara, nessuno escluso e, in particolare, di quelli del 28.8.2023 (verbale di apertura delle buste amministrative: 1^ seduta), 5.9.2023 (verbale di apertura delle buste amministrative: 2^ seduta), del 13.9.2023 (verbale di consegna delle buste tecniche alla Commissione giudicatrice), dell””11.9.2023 (verbale di analisi della documentazione – soccorso istruttorio), del 20.9.2023 (verbale di apertura delle buste tecniche: 1^ seduta), del 27.9.2023 (verbale di apertura delle buste tecniche: 2^ seduta), del 5.10.2023 (verbale di apertura delle buste tecniche: 3^ seduta), del 6.10.2023 (verbale di apertura delle buste tecniche: 4^ seduta), del 9.10.2023 (verbale di apertura delle buste economiche: 1^ seduta), del 24.10.2023 (verbale di verifica di anomalia delle offerte: 1^ seduta); comunque dei non conosciuti atti relativi al sub procedimento di anomalia; del bando di gara spedito per la pubblicazione sulla Gazzetta dell””Unione Europea in data 30.6.2023 e pubblicato sulla GURI in data 13.7.2023, del disciplinare di gara e relativi allegati e comunque della lex specialis laddove dovesse interpretarsi nel senso di consentire il ribasso sui compensi ai professionisti, in deroga alla legge sull’ ”equo compenso”; di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenziali, ancorchè non conosciuti, ivi inclusa la presupposta deliberazione del Direttore Generale n. 636 del 29.6.2023 di indizione della procedura, non conosciuta, nonché per la declaratoria di nullità del contratto ove medio tempore stipulato tra le parti ai sensi e per gli effetti degli artt. 121, co. 1, lett. c) e d), 122 e 124, d. lgs. n. 104/2010; ed altresì per l’accoglimento della domanda di risarcimento in forma specifica volta a conseguire l””aggiudicazione dell’’appalto de quo e conseguente sottoscrizione del contratto previa, ove occorra e in ipotesi di intervenuta sottoscrizione del contratto con l’aggiudicataria in esecuzione dei provvedimenti impugnati, dichiarazione di inefficacia e accoglimento della domanda di subentro qui espressamente proposta. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Manens S.p.A. e dell’Azienda Ulss n. 4 “Veneto Orientale”; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 marzo 2024 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori Pastore, su delega dell’avv. D’Ambrosio, Signor e Scudier; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Le società ricorrenti, in proprio e nella qualità di mandanti e di mandataria del costituendo RTP “Società di Ingegneria INM and Partner a r.l., Studio D’Ambrosio & Associati S.r.l., Studio Tecnico Associato Multimpianti e arch. Chiara Parrino” (d’ora in poi “RTP”) hanno impugnato, formulando anche istanza cautelare, i provvedimenti, meglio indicati in epigrafe, tra cui la deliberazione del Direttore Generale n. 1011 del 31.10.2023 della Azienda Unità Locale Socio sanitaria n. 4 “Veneto Orientale” con cui è stata aggiudicata la procedura, suddivisa in due lotti funzionali, per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva, con opzione della progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase progettuale inerente ai lavori di “Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi e antisismica dei PP.OO. di san Donà di Piave e di Portoguaro. Avverso tali provvedimenti il RTP ricorrente ha esposto, in fatto, quanto segue: – che il disciplinare di gara ha stabilito, quale criterio di aggiudicazione, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa da individuare sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e ha evidenziato, per entrambi i lotti, che l’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del d.m. 17 giugno 2016 recante “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice”, specificando in apposite tabelle le singole categorie di opere, i relativi costi, i compensi, le spese e gli oneri accessori e i corrispettivi; – che la disciplina di gara ha previsto che “l’onorario ed il rimborso delle spese per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, sono determinate, nel rispetto della dignità della professione in relazione all’art. 2233 del Codice Civile, tenendo conto: – delle prestazioni tecniche da svolgere; – del grado di complessità dell’opera da realizzare; – dell’importo presunto dell’opera dichiarato dalla Stazione Appaltante e derivante dal Quadro Economico finale del Progetto Esecutivo”, vincolando l’Amministrazione a tutelare gli operatori economici partecipanti secondo le stesse modalità previste dalla legge sull’equo compenso; – ...
- TAR Veneto, I, s. 513 del 18.3.2024Pubblicato il 18/03/2024 N. 00513/2024 REG.PROV.COLL. N. 00577/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 577 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Intercomp s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di mandataria del costituendo RTI con la mandante S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Lezzi e Federico Milani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Treviso, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonello Coniglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti Park It s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e in qualità di mandataria capogruppo del RTI con la mandante GPS Global parking solutions s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Lietta Calzoni e Alessandra Ottaviani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l’annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: – della Determinazione di aggiudicazione adottata dal Dirigente del Settore I.C.T. Statistica, Patrimonio e Demografici del Comune di Treviso, n. 676 del 20 aprile 2023 recante “Procedura aperta telematica per l’affidamento della fornitura ed installazione di un sistema tecnologico per la gestione della sosta e del servizio di gestione della sosta. Approvazione verbali di gara e aggiudicazione (CIG 9336640710 – CUP E49I22000480004)”, comunicata alla ricorrente, ai sensi dell’art. 76, comma 5, d.lgs. n. 50 del 2016, tramite nota prot. c_1407/aoo1 GE/2023/0061760 del 21 aprile 2023 trasmessa a mezzo pec in pari data; – della proposta di aggiudicazione, ad esito della procedura di verifica di anomalia dell’offerta, adottata dal Responsabile Unico del Procedimento con nota prot. 44692 del 23 marzo 2023, recante “gara aperta telematica per l’affidamento della fornitura ed installazione di un sistema tecnologico per la gestione della sosta e del servizio di gestione della sosta con parcheggio a pagamento (CIG: 9336640710). Esito procedimento di verifica anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 97, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016”, comunicata alla ricorrente a mezzo pec in data 10 maggio 2023 in riscontro all’istanza di accesso formulata; – di tutti i verbali del Seggio di gara relativi alle sedute di verifica della documentazione amministrativa prevista dal Disciplinare di gara, nonché di tutti i verbali della Commissione giudicatrice relativi alle sedute di valutazione dell’offerta tecnica dei concorrenti e alla seduta pubblica di apertura delle buste economiche; – di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto; nonché – per la declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato e per la condanna al risarcimento del danno prioritariamente in forma specifica, mediante subentro del Raggruppamento con mandataria la ricorrente nell’aggiudicazione e nel contratto per l’intero periodo di durata della lex specialis, o, in subordine, per equivalente; nonché – per l’annullamento del diniego all’accesso completo agli atti richiesti da Intercomp s.p.a. in relazione all’offerta tecnica del raggruppamento con mandataria Park It s.r.l. nonché alla documentazione afferente al sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta attivato dal Comune nei confronti del citato raggruppamento; B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Intercomp s.p.a. il 28 luglio 2023: – del provvedimento del Comune di Treviso, prot. c_I407/aoo1 GE/2023/0093934 del 30 giugno 2023, a firma del RUP Dott. Marcello Missagia, recante “relazione di chiarimenti”; – di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto; C) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Intercomp s.p.a. il 3 ottobre 2023: – dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo e con il ricorso per motivi aggiunti presentato in data 3 ottobre 2023. D) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Intercomp s.p.a. l’8 gennaio 2024 altresì: – della Determinazione del Dirigente del Settore I.C.T. Statistica, Patrimonio, Servizi abitativi e demografici del Comune di Treviso n. 2307 del 7 dicembre 2023, depositata nel presente giudizio in pari data e trasmessa alla Società a mezzo PEC in data 11 dicembre 2023; – di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Treviso e di Park It s.r.l.; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2024 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO 1. Con bando dell’1 agosto 2022, il Comune di Treviso indiceva una procedura aperta per l’affidamento, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dell’art. 2, comma 2, del d.l. n. 77 del 2021, convertito nella legge n. 108 del 2021, della fornitura ed installazione di un sistema tecnologico per la gestione della sosta e del servizio di gestione della sosta con parcheggio a pagamento (CIG 9336640710), per la durata di sette anni, oltre eventuale rinnovo e proroga, del valore di Euro 5.215.000,00, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (offerta tecnica, 70 punti; offerta economica, 30 punti). 1.1. Partecipavano alla procedura tre operatori economici e all’esito delle operazioni di gara risultava: prima l’offerta del RTI composto da Park It s.r.l., come mandataria, e GPS Global Parking Solutions s.p.a., come mandante, (in seguito, RTI Park It) con 89,62 punti (offerta tecnica, 60,84 punti; offerta economica, 28,78 punti) e seconda l’offerta del RTI composto da Intercomp s.p.a., come mandataria, e da S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale s.r.l., come mandante, (in seguito, RTI Intercomp) con 86,86 punti (offerta tecnica, 62,43 punti; offerta economica, 24,43 punti). 1.2. L’offerta del RTI Park It veniva sottoposta a verifica di anomalia ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. n. 50 del 2016. 1.3. Il Comune di Treviso aggiudicava l’appalto al RTI Park It con determinazione del 20 aprile 2023, comunicata in data 21 aprile 2023. 1.4. Con nota del 24 aprile 2023 il RTI Intercomp presentava al Comune di Treviso istanza di accesso agli atti per avere copia della documentazione presentata dal RTI Park It anche ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti in gara. 1.4.1. Con nota dell’1 maggio 2023 il Comune accoglieva solo parzialmente l’istanza di accesso del RTI. In particolare venivano in gran parte oscurati l’offerta tecnica e ...
- TAR Veneto, III, s. 481 del 13.3.2024Pubblicato il 13/03/2024 N. 00481/2024 REG.PROV.COLL. N. 01283/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1283 del 2023, proposto da Campione Informatica S.r.l. in proprio ed in qualità di capogruppo del Rti Campione Informatica S.r.l./Beyond Information Technology s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alberto Cutaia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Azienda Zero, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Orefice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti Datamanagement Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Martinelli, Matteo Padellaro, Giulia De Paolis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l’annullamento: – della Deliberazione n. 623 del 16/10/2023, del Direttore Generale dell”Azienda Zero, allegata alla comunicazione ai sensi dell”art. 76 del D.Lgs. 50/2016, prot. 27122 del 20/10/2023; – dei Verbali della Commissione Giudicatrice nelle parti in cui è stata ammessa al prosieguo della gara la Datamanagement Italia Spa e/o nelle parti in cui non è stata disposta l’esclusione della medesima Datamanagement Italia Spa ed è stata redatta la graduatoria collocando la stessa al primo posto; – di ogni altro atto e provvedimento presupposto, antecedente, conseguente o comunque connesso; nonché per il diritto al conseguimento dell’aggiudicazione dell’appalto e per la dichiarazione di inefficacia, ai sensi degli articoli 121 e 122 del CPA, sia del contratto di appalto e/o della convenzione eventualmente stipulata nelle more con la Datamanagement Italia Spa, con espressa dichiarazione di disponibilità al subentro nella stessa, che dei singoli contratti di fornitura attuativi della convenzione, conclusi a tutti gli effetti tra le Aziende ULSS del Veneto e la Datamanagement Italia Spa e/o degli Ordinativi di Fornitura aventi efficacia di contratto di fornitura, anche in tal caso con espressa dichiarazione di disponibilità al subentro negli stessi. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Zero e della Datamanagement Italia s.p.a.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 marzo 2024 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Con Deliberazione del Direttore Generale n. 885 del 30/12/2022, Azienda Zero indiceva la procedura aperta per “l’affidamento del Servizio di rilevazione ed elaborazione dei dati contenuti nelle prescrizioni farmaceutiche delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto -2^ edizione. CIG 955908025D”, con durata quinquennale. Partecipavano alla gara tre operatori economici, ovvero la Datamanagement Italia S.p.A., il RTI Cedoca – Interdata – Omniadoc e il RTI Campione Informatica – Beyond Information Technology. Datamanagement Italia S.p.A. ha partecipato alla Gara offrendo l’applicativo Web in architettura “Software as a service” denominato “FarmaWeb” ed ha reso la “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ad integrazione del DGUE ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000” dichiarando, “con riferimento al requisito relativo all’esecuzione di servizi analoghi, di cui al punto 6.2, lettera a) del Disciplinare di gara, di aver svolto negli ultimi tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara, servizi analoghi in favore di Aziende Sanitarie” (di importo complessivo minimo pari a € 1.293.000,00) indicando quelli resi in favore della Regione Lazio (per un importo pari a € 3.333.580,00) e dell’ASL Salerno (per un importo pari a € 864.914,00). In data 25/08/2023, all’esito dell’apertura delle offerte economiche, la Datamangement Spa si classificava prima in graduatoria con punteggio totale di 100 (70 tecnico + 30 economico), seguita dal RTI Campione/Beyond con punteggio totale di 97,16 (67,86 tecnico + 29,30 economico) e dal RTI Cedoca/Interdata/Ominiadoc con punteggio totale di 74,53 (44,62 + 29,91). La Commissione ha disposto di procedere alla previa verifica della congruità della prima migliore offerta anormalmente bassa (quella di Datamanagement), come previsto dagli artt. 97 del Codice e 28 del Disciplinare. Con verbale del RUP del 21/9/2023, l’offerta di Datamanagement è stata ritenuta complessivamente congrua. Al fine di comprovare il possesso del requisito dei servizi analoghi di cui all’art. 6.2 lett. a), del Disciplinare, in data 1/9/2023, Datamanagement ha trasmesso all’Azienda sia il certificato rilasciato dalla Regione Lazio sia il certificato rilasciato dall’ASL Salerno. In data 14/09/2023, RTI Campione/Beyond inviava a mezzo pec alla Stazione appaltante un atto stragiudiziale nel quale sosteneva che la Datamanagement srl non sarebbe stata in possesso della qualificazione AgID del proprio software SaaS destinato alla erogazione dei servizi previsti dalla lett. E del punto 1.1 del Capitolato Tecnico, invitandola per questo alla esclusione della stessa dalla gara. Il RUP, con verbale del 19/9/2023, ha disposto di richiedere a Datamanagement di produrre le evidenze relative alla qualificazione del SaaS “FarmaWeb” offerto in Gara presso il Marketplace Cloud dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (“ACN”). A fronte delle evidenze fornite da Datamanagement, ivi inclusa l’autodichiarazione di conformità ex D.P.R. n. 445/2000 del SaaS offerto in Gara presentata, la Azienda Zero, con la nota prot. n. 26231 del 10/10/2023, riscontrava il suddetto invito chiarendo che “Il possesso della qualificazione in argomento è da comprovarsi da parte dell’aggiudicatario unicamente in fase di aggiudicazione, giusta Determinazione dell’agenzia per l’Italia Digitale (ora ACN) n. che 419/2020 all’art. 1, lettera c) recita “il possesso della qualificazione può essere richiesto dalle pubbliche amministrazioni quale requisito per l’acquisizione di servizi Iaas, Paas e Saas unicamente in fase di aggiudicazione e non già in fase di partecipazione alla procedura di acquisizione”. Con provvedimento prot. n. 0000623 del 16/10/2023, comunicato con nota prot. 0027122 del 20/10/2023, è stata disposta l’aggiudicazione della Gara in favore di DM, per l’importo complessivo di € 4.838.812,50, IVA esclusa. La ricorrente insisteva comunque nelle proprie tesi sostenendo, in una ulteriore nota inviata in data 10/10/2023, che in ragione dell’annullamento della Determinazione n. 419/2020 e della sua sostituzione con la successiva Determinazione n. 459/2020 la qualificazione de qua avrebbe dovuto essere considerata come un requisito di partecipazione e non più di esecuzione. Ciò, secondo la ricorrente, in virtù di quanto stabilito dall’art. 9 della Circolare AgID n. 3 del 09/04/2018, alla cui stregua “a decorrere da sei mesi dall’entrata in vigore della presente Circolare, le Amministrazioni acquisiscono esclusivamente servizi Saas qualificati dall’agenzia e pubblicati sul Marketplace Cloud”. Con la nota prot. n. 27065 del 19/10/2023 ...
- TAR Veneto, III, s. 480 del 13.3.2024Pubblicato il 13/03/2024 N. 00480/2024 REG.PROV.COLL. N. 01117/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1117 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Consorzio Blu Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Damiano Florenzano, Valentina Zuech, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ipab “Casa di Riposo Aita”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Vittorio Miniero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’annullamento: – della determinazione del 19 settembre 2023, n. 127 del Segretario Direttore della Casa di Riposo “AITA”, pubblicata sul sito web dell’Ente – ivi compreso il disciplinare tecnico; – di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Consorzio Blu Società Cooperativa Sociale il 27/12/2023, per l’annullamento: – dell’atto denominato “Le partecipazioni azionarie della Casa di Riposo “Aita””, privo di data e di firma, che è stato depositato quale “allegato” alla determinazione del 19 settembre 2023, n. 127 del Segretario Direttore della Casa di Riposo “AITA”; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Consorzio Blu Società Cooperativa Sociale il 8/2/2024, per l’annullamento: – della già gravata determinazione del 19 settembre 2023, n. 127 del Segretario Direttore della Casa di Riposo “AITA” unitamente ai documenti “disciplinare tecnico affidamento in house dei servizi socio-sanitari della Casa di Riposo Aita” e “Le partecipazioni societarie della Casa di Riposo Aita”, depositati in data 8 gennaio 2024. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ipab “Casa di Riposo Aita”; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 marzo 2024 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Con determinazione n. 230 del 21/12/2018, l’IPAB Casa di Riposo Aita ha affidato al Consorzio Blu Società Cooperativa Sociale il servizio di assistenza infermieristica e socio sanitaria e domiciliare dei nuclei Genziana e Ciclamino per il triennio 2019 – 2022. In data 29/1/2019, le parti hanno stipulato il contratto d’appalto disponendo l’avvio del servizio dal giorno 1/2/2019. L’art. 2 del contratto di appalto prevede che “l’Amministrazione si riserva il diritto di rinnovare il contratto per un periodo massimo di ulteriori mesi 36 (trentasei), previa comunicazione da inviare a mezzo PEC alla ditta appaltatrice”. Al termine del primo triennio contrattuale tale facoltà è stata esercitata con nota prot. n. 3200 del 31/12/2021 con la quale l’Ente ha esteso la durata del contratto fino al 31/10/2022. Con determinazione n. 65 del 10/8/2022, la Casa di Riposo ha esteso detto servizio dal 1/5/2022 al 31/10/2022 anche ai nuclei Stella Alpina e Giglio. Con ulteriore determinazione n. 113 del 30/11/2022, la Casa di Riposo ha esteso la durata del contratto fino al 31/10/2023. Infine, con determinazione n. 17 del 26/1/2023 la Casa di Riposo ha esteso il contratto dal 1/2/2023 fino al 31/10/2023 anche al servizio infermieristico e riabilitativo di alcuni nuclei, il cui contratto con altro operatore economico era nel frattempo giunto a scadenza. Medio tempore va rilevato che, con deliberazione n. 8 del 11/4/2023, il Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo ha disposto di istituire la Fondazione di Partecipazione denominata “Aita Servizi alla Persona”, in effetti costituita con atto notarile iscritto al rep. n. 41858 del 24/5/2023. Successivamente – ed in vista dell’approssimarsi della scadenza contrattuale – la Casa di Riposo ha inviato a mezzo pec la nota prot. 1386 del 7/9/2023 con la quale ha manifestato al Consorzio la volontà di non procedere ad un ulteriore rinnovo del contratto avendo optato, per l’affidamento del servizio, alla neo costituita società in house, con determinazione n. 127 del 19/9/2023. Avverso il provvedimento di affidamento in house e gli altri atti/documenti in epigrafe indicati il Consorzio Blu Società Cooperativa Sociale ha presentato ricorso, integrato da motivi aggiunti, lamentando: I. La violazione dell’art. 7. L. 241/1990, in quanto il provvedimento di affidamento dei servizi alla Fondazione in house non è stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento. II. Il mancato possesso da parte della fondazione dei requisiti dell’in house providing. Tale profilo di vizio viene specificato nel primo ricorso per motivi aggiunti ove si fa valere: l’Incompatibilità in concreto tra la fondazione ed il modello in house prevedendo lo statuto della prima, all’art. 9, co. 2, la possibilità che il costituendo ente sia partecipato da Organismi di Diritto Pubblico; l’abusivo utilizzo del modello in house il quale consentirebbe unicamente l’affidamento di contratti e non di funzioni, con conseguente pari violazione del principio di legalità (non rivenendosi una copertura legislativa al riguardo) posto che viene attribuito alla fondazione la funzione di “pianificazione degli obiettivi strategici”. III. Il vizio di motivazione in quanto “Non si rinviene la benché minima motivazione, tantomeno circostanziata e supportata da adeguata descrizione in punto di vantaggi per la collettività sotto il profilo della qualità e della universalità del servizio”. IV. Il vizio di motivazione e di istruttoria in quanto la scelta del modello organizzativo della fondazione non risulta più efficiente dal punto di vista economico rispetto alla esternalizzazione a cooperative del settore; precisamente, l’affermazione per cui la neocostitita fondazione sarebbe in grado di perseguire obiettivi di efficienza e di efficacia non perseguibili dall’IPAB, oltre ad essere generica, risulterebbe contraddetta dalla circostanza per cui la prima, da un lato, dispone di un consiglio di indirizzo che coincide con il consiglio di amministrazione dell’IPAB e, dall’altro lato, risulta priva di un’organizzazione amministrativa, come confermato dal documento denominato “le partecipazioni societarie della Casa di Riposo Aita” laddove si rileva che la fondazione avrebbe avuto costo zero, salvo le sole spese contrattuali del personale addetto ai servizi. Risulterebbe quindi contraddittorio asserire che la nuova struttura sarà più efficiente dell’IPAB se la medesima “mutuerà le prestazioni dei medesimi componenti del consiglio di amministrazione dell’IPAB, come se si volesse far credere che le attività dei predetti titolari – ritenute inidonee e inefficienti se svolte nell’IPAB Casa di Riposo – possano divenire efficaci ed efficienti se svolte nella Fondazione”. V. Lo sviamento di potere in quanto le incoerenze evidenziate nel motivo che precede inducono a ritenere che il vero obiettivo sarebbe quello “di sottrarre l’IPAB ...
- TAR Veneto, III, s. 478 del 13.3.2024Pubblicato il 13/03/2024 N. 00478/2024 REG.PROV.COLL. N. 00485/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 485 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Anthesys Servizi Società Cooperativa, in proprio e quale mandataria del RTI con Consorzio Stabile Cento Orizzonti S.C. A R.L., nonché quest’ultima, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 93825938AD, rappresentati e difesi dagli avvocati Nicola De Zan, Riccardo Bertoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Azienda U.Ls.S. n. 2 “Marca Trevigiana”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Garofalo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti Consorzio Cns – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Perrone, Angelo Michele Benedetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Cordusio Servizi Società Cooperativa, Maggio 82 Cooperativa Sociale, non costituiti in giudizio; per l’annullamento con riferimento sia al ricorso introduttivo, che al ricorso per motivi aggiunti: – della deliberazione del direttore generale dell”azienda ulss 2 marca trevigiana n. 519 del 10/03/2023, comunicata in data 15.3.2023, relativa all”aggiudicazione della procedura aperta telematica per l”affidamento dei servizi a supporto delle attività afferenti al dipartimento di prevenzione, da destinare all”azienda ulss n. 2 marca trevigiana; – degli atti e verbali, ivi indicati o non indicati, prodromici all”aggiudicazione a cns della gara medesima; – di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti per quanto lesivi della posizione delle ricorrenti, ivi in particolare compresi i verbali del seggio di gara n. 1 e n. 2, i verbali della commissione giudicatrice nn. 1, 2, 3 e 4, ed il verbale del rup di verifica dell”offerta di cns; nonché per l’’accertamento della illegittimità e per quanto occorra l’annullamento del diniego parziale di accesso agli atti opposto dalla stazione appaltante con le note a mezzo pec del 16.3.2023 e del 4.4.2023, e/o anche tacitamente, e il conseguente ordine ex art. 116 c.p.a. alla stazione appaltante di ostendere integralmente, entro il termine assegnando, tutti gli atti e documenti non ostesi o non integralmente ostesi ad Anthesys; per quanto riguarda gli ulteriori motivi aggiunti presentati da Anthesys servizi società cooperativa il 3/6/2023: della deliberazione del direttore generale dell”azienda ulss 2 marca trevigiana n. 519 del 10/03/2023, comunicata in data 15.3.2023, avente ad oggetto “procedura aperta telematica per l”affidamento dei servizi a supporto delle attività afferenti al dipartimento di prevenzione per il periodo di 36 mesi, da destinare all”azienda u.l.s.s. n. 2 marca trevigiana. affidamento del servizio”, con la quale è stata aggiudicata a cns – consorzio nazionale servizi società cooperativa la procedura aperta telematica per l”affidamento dei servizi a supporto delle attività afferenti al dipartimento di prevenzione, da destinare all”azienda ulss n. 2 marca trevigiana, per il periodo di 36 mesi, rinnovabili per ulteriori 24 mesi, per una spesa complessiva per il triennio, pari ad euro 2.303.250,00 iva esclusa, cig 93825938ad, nonché della comunicazione medesima e di tutti i provvedimenti, atti e verbali, ivi indicati o non indicati, prodromici all”aggiudicazione a cns della gara medesima, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti per quanto lesivi della posizione delle ricorrenti, ivi in particolare compresi i verbali del seggio di gara n. 1 e n. 2, i verbali della commissione giudicatrice nn. 1, 2, 3 e 4, ed il verbale del rup di verifica dell”offerta di cns, con dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente concluso tra la stazione appaltante e il controinteressato, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 e 122 cod. proc. amm., ed il subentro delle ricorrenti nell”aggiudicazione e nel contratto eventualmente stipulato. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda U.Ls.S. n. 2 “Marca Trevigiana” e di Consorzio Cns – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 marzo 2024 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO L’Azienda Unità locale socio sanitaria n. 2 “Marca Trevigiana” (d’ora in poi Ulss 2) ha indetto la gara a procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi a supporto delle attività afferenti al Dipartimento di Prevenzione, da destinare alla Ulss stessa, per il periodo di 36 mesi, rinnovabili per ulteriori 24 mesi, per una spesa complessiva per il triennio, pari ad Euro 2.303.250,00 iva esclusa. Alla gara hanno partecipato due concorrenti, le odierne ricorrenti, in costituendo RTI, e il CNS – Consorzio Nazionale Servizi (d’ora in poi CNS), risultato, poi, primo classificato. Con ricorso depositato in data 28 aprile 2023 parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti e gli atti indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi, in sintesi: 1. l’aggiudicazione a CNS e la sottesa sua ammissione sarebbero viziate non avendo la P.a. svolto adeguata istruttoria e motivato in ordine alla sussistenza di cause di esclusione – precedenti illeciti professionali indicati nella documentazione – a carico del controinteressato; 2. la P.a. avrebbe dovuto procedere alla verifica di congruità afferente all’intera offerta di CNS, tenuto conto del fatto che l’intero prezzo offerto dal concorrente aggiudicatario è pari a € 2.112.320,81 (dedotti solo i costi della sicurezza da interferenze prestabiliti in 9.450 euro e non ribassabili) e che dunque il prezzo di CNS sarebbe minore dell’importo dei soli costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante, pari ad € 2.153.770,00; inoltre, il costo della manodopera computato da CNS, pari a 1.848.494,53 euro, sarebbe sensibilmente inferiore a quello stimato dalla Stazione appaltante; ancora, i costi orari computati da CNS sarebbero lontanissimi da quelli medi previsti dalla tabella ministeriale; la verifica sul costo della manodopera, poi, si sarebbe conclusa con un giudizio perplesso, poiché giudica meramente “in linea” con i minimi salariali il costo della manodopera computato in offerta da CNS, mentre il rispetto dei minimi salariali deve risultare comprovato e verificato in modo chiaro ed inequivocabile; infine, avrebbe errato la P.a. nel concedere ben quattro fasi di giustificazioni a CNS; 3. sarebbe non corretta la valutazione dell’offerta tecnica di parte ricorrente, con particolare riguardo al ...
- TAR Veneto, II, s. 415 del 7.3.2024Pubblicato il 07/03/2024 N. 00415/2024 REG.PROV.COLL. N. 01126/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1126 del 2023, proposto da Sirio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Luca Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale per il Triveneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti Ditta Domenico Ventura S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Satta Flores e Cristiana Lojodice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l’annullamento a) del Decreto di aggiudicazione n. 362 del 20 settembre 2023, comunicato in data 21 settembre 2023, con cui è stato ri-aggiudicato il Lotto 35 – CIG: 9178575FB0 della “Gara a procedura aperta, in ambito europeo, finalizzata alla conclusione di un Contratto per l’affidamento del servizio per il Vitto dei detenuti ed internati ristretti negli Istituti penitenziari per adulti, da svolgersi mediante l’approvvigionamento e fornitura di derrate alimentari necessarie al confezionamento di pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena)” alla società Domenico Ventura S.r.l.; b) di tutti gli atti concernenti la fase di verifica dell’anomalia, tra cui la nota prot. 35825.U 0027.U del 3 agosto 2023, la nota prot. 35836.U del 3 agosto 2023, il verbale del 7 agosto 2023, la nota prot. 36540.U dell’8 agosto 2023, i giustificativi di Domenico Ventura S.r.l. del 25 agosto 2023, il verbale del 6 settembre 2023, la nota prot. 40808.U del 5 settembre 2023, la nota prot. 350 del 12 settembre 2023, la nota prot. 42984.U del 21 settembre 2023, la nota prot. 43009.U del 21 settembre 2023; c) ove e per quanto lesiva, della lex specialis e di tutti i verbali di gara; d) ove e per quanto lesivi, dei provvedimenti di riscontro all’istanza di accesso agli atti prot. 1044/is del 26 settembre 2023; e) di tutti gli atti già impugnati nell’ambito del precedente giudizio RG 298/2023; f) di tutta la documentazione concernente la fase di accesso agli atti successiva alla sentenza n. 1135/2023 del TAR Venezia; g) di tutta la documentazione concernente la “prima” fase di verifica dell’anomalia; h) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali con espressa riserva di impugnare con motivi aggiunti, nonché per la declaratoria del diritto all’aggiudicazione della SIRIO, dell’inefficacia del contratto di servizio eventualmente stipulato ai fini della dichiarazione del diritto al subentro, con riserva di agire per il risarcimento del danno, nonché in via subordinata per l’annullamento dell’intera gara. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e della Ditta Domenico Ventura S.r.l.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2024 la dott.ssa Elena Garbari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO 1. La società Sirio S.r.l. ha partecipato alla procedura aperta in ambito europeo bandita dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale per il Triveneto finalizzata all’affidamento per due anni (con opzione di un ulteriore anno ed ulteriore proroga tecnica) del servizio di vitto dei detenuti ed internati ristretti negli Istituti penitenziari per adulti, da svolgersi mediante l’approvvigionamento e la fornitura di derrate alimentari necessarie al confezionamento di pasti giornalieri completi e in particolare al lotto 35 (C.C. Verona e C.C. Vicenza). 2. La ricorrente si è classificata al secondo posto della graduatoria dopo la società Domenico Ventura S.r.l., risultata aggiudicataria. 3. Con un primo ricorso promosso avanti a questo TAR e assunto al N.R.G. 298/2023 la deducente ha impugnato il primo provvedimento di aggiudicazione del lotto in favore della concorrente; il gravame è stato parzialmente accolto con sentenza della II Sezione del 27 luglio 2023, n. 1135, in ragione della ritenuta fondatezza di parte delle censure che si appuntavano sul sub-procedimento di verifica dell’anomalia, e in particolare sul difetto di istruttoria e di motivazione in punto di verifica dell’anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria, con specifico riferimento alla conformità tra il costo del personale indicato e le tabelle ministeriali aggiornate e alla mancata considerazione dei costi delle figure professionali offerte da Domenico Ventura in affiancamento al personale impiegato nell’appalto (ovvero il Responsabile della Gestione Qualità (RGQ), il Responsabile della Gestione Sicurezza Alimentare (RGSA), il Responsabile della Sicurezza Prevenzione e Protezione (RSPP), il Data Protection Officer (DPO), il Responsabile dei Sistemi Informatici, il Responsabile delle Manutenzioni). La pronuncia ha conseguentemente annullato l’aggiudicazione e previsto l’obbligo per l’Amministrazione di riaprire il procedimento di verifica dell’anomalia ex art. 97 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, al fine di “verificare nuovamente il rispetto dei minimi salariali e la congruità dell’offerta dell’aggiudicataria, ferma restando la possibilità di conferma dell’aggiudicazione all’esito della rinnovazione del relativo sub-procedimento”. 4. Il R.U.P. e la Commissione Giudicatrice hanno quindi richiesto alla Domenico Ventura S.r.l. di fornire ulteriori giustificativi in ordine al rispetto dei minimi salariali e all’incidenza dei osti delle figure professionali offerte in affiancamento al personale impiegato nell’appalto; alla richiesta la società ha corrisposto con nota del 25 agosto 2023. 5. Con l’odierno ricorso Sirio S.r.l. impugna il provvedimento del 20 settembre 2023, con il quale la Stazione appaltante, all’esito della rinnovata fase di verifica dell’anomalia, ha nuovamente aggiudicato il lotto 35 alla Ditta Domenico Ventura S.r.l. 6. La già citata sentenza di questo Tribunale è stata nel frattempo appellata dalla stessa Sirio, non integralmente soddisfatta dalla pronuncia di prime cure, avendo richiesto in via principale l’immediata esclusione dell’aggiudicataria e dedotto l’insostenibilità dell’offerta della concorrente sotto ulteriori plurimi aspetti non condivisi dal TAR. 7. Pur assumendo che l’eventuale intervenuto accoglimento dell’appello avrebbe un effetto caducante sulla nuova aggiudicazione, la deducente dichiara di avere interesse a non prestare acquiescenza all’impugnato decreto 362/2023 nelle more del giudizio pendente avanti al Consiglio di Stato. 8. La società reitera quindi nel presente ricorso, in via dichiaratamente precauzionale, alcune censure già formulate nel precedente giudizio (qui rubricate ai numeri 1, 7 e 8) e articola altresì nuovi profili di ...
- TAR Veneto, III, s. 418 del 7.3.2024Pubblicato il 07/03/2024 N. 00419/2024 REG.PROV.COLL. N. 01221/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1221 del 2023, proposto da Guerrato S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG N.D., rappresentata e difesa dagli avvocati Sonia Macchia, Stefano Vinti, Roberto Milia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Azienda Zero della Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Garofalo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti Gemmo S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Calegari, Paolo Pettinelli, Edoardo Furlan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Siram S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Biagini, Andrea Giuman, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Enenso S.r.l., Consorzio Stabile Cmf, non costituiti in giudizio; per l’annullamento della deliberazione n. 613 del 4 ottobre 2023 assunta dal Direttore Generale di Azienda Zero, avente ad oggetto “Procedura aperta telematica per la Gestione Energetica e Tecnologica Integrata degli Impianti delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto (GETIS). Conclusione del procedimento avviato con nota prot. n. 21089 del 2 agosto 2023”, con cui si è deliberato di “rigettare le istanze di Guerrato s.p.a.”, comunicata all”odierna ricorrente con nota prot. n. 25944 del 6 ottobre 2023. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gemmo S.p.A., di Siram S.p.A. e di Azienda Zero della Regione Veneto; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2024 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Con Deliberazione del Direttore Generale n. 282 del 12 agosto 2019, Azienda Zero ha indetto una procedura aperta telematica suddivisa in 5 lotti, finalizzata alla stipula di una Convenzione quadro per l’affidamento del servizio di Gestione Energetica e Tecnologica Integrata degli Impianti delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto (“GETIS”), per la durata di quattro anni. La gara è stata aggiudicata ai seguenti operatori economici: – Lotto 1: Gemmo S.p.A.; – Lotto 2: Siram S.p.A.; – Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5: Consorzio Stabile CMF. Guerrato S.p.A. (d’ora in poi Guerrato) ha partecipato alla gara per l’aggiudicazione dei lotti n. 1 e 2, graduandosi in terza posizione per entrambi i lotti. Con le sentenze nn. 2795 e 2799 del 16 marzo 2023, la III Sezione del Consiglio di Stato ha annullato, in accoglimento dei ricorsi proposti dalla società Carbotermo spa, il bando della procedura di gara su indicata, dal momento che la Centrale di Committenza aveva omesso di allegare al bando le diagnosi energetiche relative agli edifici ubicati negli ambiti territoriali di riferimento, in violazione dell’art. 34, d.lgs. n. 50/2016 e del d.m. 7 marzo 2012 (c.d. “decreto CAM”) ed aveva scelto di indire una procedura finalizzata alla stipula di una convenzione quadro con un solo operatore economico, pur in presenza di condizioni di gara non complete per la mancata allegazione dei CAM, nonostante l’affidamento avesse a oggetto prestazioni rientranti nel d.m. 7 marzo 2012. Con la successiva sentenza n. 4831 del 15 maggio 2023, la III Sezione del Consiglio di Stato, nel vagliare il ricorso proposto da Engie Servizi e volto all’annullamento degli atti di cui al Lotto 3, ha dichiarato improcedibile il ricorso originario, in quanto “gli atti impugnati sono stati già rimossi dalla realtà giuridica con effetto ex tunc”, dalle richiamate sentenze n. 2795 e 2799 del 16 marzo 2023. Con nota del 18 maggio 2023, Guerrato S.p.A. ha inoltrato istanza di autotutela diffidando Azienda Zero: (i) a riconoscere l’illegittimità dell’aggiudicazione di tutti i lotti di cui alla gara; (ii) a non procedere alla stipula dei relativi contratti; (iii) a provvedere, per l’effetto, alla pubblicazione di un nuovo bando emendato. La P.a, con delibera del 4 ottobre 2023, ha respinto l’istanza, escludendo la possibilità di applicare il principio della caducazione automatica dei provvedimenti relativi ai lotti nn. 1 e 2 quale effetto dell’intervenuto annullamento del bando. Con ricorso depositato in data 9 novembre 2023 la società odierna ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato indicato in epigrafe e, in tutti i casi, di accertare che l’intervenuto annullamento del bando di gara disposto dal Consiglio di Stato con le sentenze n. 2795 e 2799 del 2023 riverbera i propri effetti anche nel presente giudizio, con riferimento ai lotti nn. 1 e 2 della “Gara GETIS”. A fondamento del ricorso Guerrato s.p.a. ha dedotto i seguenti motivi: 1. la P.a. non avrebbe considerato la natura di atto generale del bando né la natura dei vizi riscontrati, che riguardano l’impostazione a monte dell’intera procedura, come già stabilito dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4831/2023; in tal senso, la determina impugnata in questa sede sarebbe nulla per violazione del giudicato (e conseguente violazione dell’art. 21 septies, l. n. 241 del 1990) di cui alle sentenze del Consiglio di Stato nn. 2795, 2799 e 4831 del 2023; 2. In ogni caso, la P.a. avrebbe dovuto riconoscere l’attitudine delle pronunce rese dal Consiglio di Stato relativamente ai lotti 3, 4 e 5 a formare il giudicato amministrativo sostanziale rispetto alle questioni di fatto e di diritto fatte valere con i ricorsi che le hanno occasionate, nonché rispetto a quelle questioni che ne costituiscono il presupposto logico e indefettibile, con valenza ultra partes del predetto giudicato, sì che la P.a. avrebbe dovuto intervenire in autotutela ripristinando la situazione di legalità; 3. il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per erroneità della motivazione e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto poiché a) le argomentazioni della sentenza n. 4831 del 2023 circa la caducazione automatica non sono meri obiter dicta; b) gli elementi che permetterebbero di differenziare i lotti, costituiscono aspetti meramente formali non in grado di dimostrare che si tratta di gare distinte e non consentono di superare l’attitudine dei vizi riscontrati dal Consiglio di Stato nel bando unico pubblicato dalla Stazione appaltante ad investire tutti i lotti in ragione della loro intrinseca trasversalità rispetto alle prestazioni richieste agli ...
- TAR Veneto, III, s. 418 del 7.3.2024Pubblicato il 07/03/2024 N. 00418/2024 REG.PROV.COLL. N. 01205/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1205 del 2023, proposto da Consorzio Stabile Cmf, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 79332347CB, 7933260D3E, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Baccolini, Francesco Gesess, Edward W.W. Cheyne, Giorgio Vercillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Azienda Zero della Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Garofalo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Veneto, non costituito in giudizio; nei confronti Siram S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Biagini, Andrea Giuman, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Gemmo S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Calegari, Paolo Pettinelli, Edoardo Furlan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Guerrato S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sonia Macchia, Stefano Vinti, Roberto Milia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Enenso S.r.l., non costituita in giudizio; per l’annullamento previa concessione di misure cautelari, -della Deliberazione di Azienda Zero n. 613 del 4.10.2023, avente ad oggetto «Procedura aperta telematica per la Gestione Energetica e Tecnologica Integrata degli impianti delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto (GETIS). Conclusione del procedimento avviato con nota prot. n. 21089 del 02/08/2023»; per l’accertamento dell’inefficacia -della delibera del Direttore Generale di Azienda Zero n. 240 del 6.4.2022 e relativi Allegati A e B, di approvazione degli atti di gara e di aggiudicazione definitiva dei Lotti nn. 1 e 2, in favore, rispettivamente, delle società Gemmo S.p.A. e Siram S.p.A.; -di tutti gli atti ad essa presupposti, connessi e consequenziali adottati dalla Azienda Zero a seguito dell’indizione della procedura di gara avviata con la pubblicazione del bando di gara sulla G.U.U.E. n. 2019/S 115-282796 e successivamente sulla G.U.R.l. n. 71 del 19/06/2019; nonché per la dichiarazione di inefficacia ex art. 122 c.p.a. dei contratti eventualmente stipulati in relazione ai lotti n. 1 e n. 2. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Zero della Regione Veneto, di Siram S.p.A., di Gemmo S.p.A. e di Guerrato S.p.A.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2024 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Con bando pubblicato sulla G.U. del 19.6.2019 Azienda Zero ha indetto una procedura aperta telematica finalizzata alla stipula di una Convenzione quadro per l’affidamento del «servizio di Gestione Energetica e Tecnologica Integrata degli Impianti delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto (GETIS)» (“Gara”), suddivisa in 5 Lotti. La ricorrente ha partecipato alla gara in RTI, presentando offerta per i lotti nn. 3, 4 e 5, poi aggiudicati in suo favore. I lotti nn. 1 e 2 sono stati aggiudicati rispettivamente alle società Gemmo S.p.A. e Siram S.p.A.. La delibera D.G. n. 240 del 6 aprile 2022 di Azienda Zero, di aggiudicazione della gara, è stata oggetto di impugnazione, unitamente agli atti presupposti, da parte di Carbotermo S.p.A, con due ricorsi relativi ai lotti nn. 4 e 5. Engie Servizi S.p.A., dall’altra parte, oltre a chiedere l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione dei Lotti nn. 3, 4 e 5, ha altresì impugnato gli atti ad esso presupposti (tra cui bando di gara, disciplinare, capitolato tecnico). Il Consiglio di Stato, con le sentenze nn. 2795 e 2799 del 2023 ha accolto gli appelli di Carbotermo e ha annullato i provvedimenti da quest’ultima impugnati. L’appello proposto da Engie Servizi, in relazione al lotto n. 3, trattenuto in decisione dopo la pubblicazione delle sentenze nn. 2795 e 2799 del 2023, è stato dichiarato improcedibile dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4831/2023, che ha affermato l’avvenuta caducazione degli atti anche relativi a tale lotto per effetto delle due sopracitate decisioni. Successivamente alla pubblicazione di tali pronunce Enenso S.r.l. e Guerrato S.p.A. hanno fatto istanza affinchè Azienda Zero provvedesse in autotutela in ordine alle aggiudicazioni e ai relativi atti presupposti inerenti ai lotti nn. 1 e 2. La P.a, con delibera del 4 ottobre 2023, ha respinto l’istanza, escludendo la possibilità di applicare il principio della caducazione automatica dei provvedimenti relativi ai lotti nn. 1 e 2 quale effetto dell’intervenuto annullamento del bando. Avverso la suddetta delibera parte ricorrente ha proposto impugnazione con ricorso depositato in data 7 novembre 2023, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi: 1. secondo parte ricorrente, le sentenze del Consiglio di Stato nn. 2795 e 2799 del 2023 costituiscono un «fatto storico», i cui effetti, descritti dalla sentenza n. 4831/2023, consistono nella caducazione automatica dell’intera procedura di gara, compresi gli atti di cui ai lotti nn. 1 e 2; 2. una volta ricevute le istanze di riesame dalle società Enenso S.r.l. e Guerrato S.p.A., Azienda Zero avrebbe dovuto ravvisarne «la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza», posto che un provvedimento annullato e/o oggetto di caducazione automatica non può essere oggetto di riesame; 3. l’orientamento giurisprudenziale citato dalla P.a. sarebbe errato in quanto confliggente con altri principi giurisprudenziali e con il diritto comunitario; 4. la qualificazione del bando di gara quale atto ad oggetto plurimo e scindibile che regolerebbe tante procedure quanti sono i lotti separati dalla S.A. confliggerebbe con il diritto UE; 5. la determinazione assunta dalla P.a. sarebbe in contrasto con il principio del legittimo affidamento, principio generale del diritto dell’Unione; 6. gli asseriti indici di distinzione tra i lotti sarebbero irrilevanti dal punto di vista giuridico. Parte ricorrente ha, quindi, chiesto l’accertamento dell’inefficacia della delibera D.G. n. 240 del 6 aprile 2022, di approvazione degli atti di gara e, in particolare, della parte di tale delibera con cui è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dei lotti nn. 1 e 2, in favore, rispettivamente, delle società Gemmo S.p.A. e Siram S.p.A.; nonché della totalità degli atti ad essa presupposti, connessi e consequenziali elencati in epigrafe, che sono stati adottati da Azienda Zero dopo la pubblicazione del bando di gara annullato dalle sentenze nn. 2795 e 2799 del 2023. Inoltre, parte ricorrente ...
- TAR Veneto, III, s. 417 del 7.3.2024Pubblicato il 07/03/2024 N. 00417/2024 REG.PROV.COLL. N. 01150/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1150 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Enenso S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG N.D., rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Bellocchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Azienda Zero della Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Garofalo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti Gemmo S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Calegari, Paolo Pettinelli, Edoardo Furlan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Siram S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Biagini, Andrea Giuman, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Guerrato S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sonia Macchia, Stefano Vinti, Roberto Milia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l’annullamento della deliberazione n. 613/2023 del 4 ottobre 2023, assunta dal Direttore generale di Azienda Zero, avente ad oggetto” Procedura aperta telematica per la Gestione Energetica e Tecnologica Integrata degli impianti delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto (GETIS); conclusione del procedimento avviato con nota prot. n. 21089 del 02/08/2023”, comunicata al ricorrente il 6 ottobre 2023, e che, con riferimento al procedimento avviato su istanza della ricorrente, “rigetta” “le istanze di ENENSO S.r.l “. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Zero della Regione Veneto, Gemmo S.p.A., Siram S.p.A. e di Guerrato S.p.A.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2024 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO La società Enenso srl (d’ora in poi Enenso) ha partecipato alla gara indetta da Azienda Zero con bando pubblicato sulla G.U. del 19 giugno 2019, n. 71, 5 serie, avente ad oggetto la “Procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento, in ambito regionale, del servizio di conduzione e gestione degli impianti tecnologici, elettrici e speciali delle Aziende Sanitarie aderenti” , servizio articolato in cinque lotti. Con due ricorsi al Tar Veneto e poi al Consiglio di Stato (ricorsi RGN 818 e 819 del 2019 e 6955 del 2020), la ricorrente ha impugnato il bando della gara in questione, lamentandone la strutturazione anticoncorrenziale: avanti al Consiglio di Stato, d’altronde, l’impugnazione della ricorrente è stata definitivamente respinta. Successivamente all’annullamento, disposto dal Consiglio di Stato con le sentenze nn. 2799 e 2795 del 20 marzo 2023, del bando di gara (per il mancato inserimento nello stesso dei cc.dd. C.A.M. di cui al d.m. 7 marzo 2012) e della relativa aggiudicazione con riferimento ai lotti 4 e 5, Enenso ha presentato all’Amministrazione resistente, il 17 aprile 2023, istanza volta a far accertare l’intervenuto annullamento anche degli atti relativi agli altri lotti nn. 1 e 2, muovendo dall’unicità del bando. Alla predetta istanza è seguita, da parte della ricorrente, la successiva comunicazione del 15 maggio 2023, con la quale Enenso ha dato conto della pubblicazione, nella medesima data, della sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 4831/2023, instando affinchè la P.a. provvedere in via di autotutela rispetto alle sorti dei lotti 1 e 2, prendendo atto delle sopradette decisioni. La P.a, con delibera del 4 ottobre 2023, ha respinto l’istanza, escludendo la possibilità di applicare il principio della caducazione automatica dei provvedimenti relativi ai lotti nn. 1 e 2 quale effetto dell’intervenuto annullamento del bando. Con ricorso depositato in data 24 ottobre 2023, parte ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe chiedendone l’annullamento, e, comunque, instando per l’accertamento che l’intervenuto annullamento del bando di gara, disposto nelle sentenze del Consiglio di Stato, nn. 2795 e 2799 del 2023, non può non riverberare i propri effetti anche con riferimento ai lotti nn. 1 e 2 della gara Getis, determinandone la caducazione automatica. A fondamento del ricorso, quindi, la società ricorrente ha dedotto quanto segue: 1. il provvedimento impugnato sarebbe da ritenersi nullo, in quanto adottato “in violazione o elusione del giudicato” (art. 21 septies, l. 241/1990), alla luce di quanto argomentato dal Consiglio di Stato, Sez. III, con sentenza n. 4831/2023 pubblicata il 15/05/2023; 2. i provvedimenti sarebbero comunque da annullare per erroneità della motivazione in quanto: a) l’enunciazione, nella sentenza n. 4831/2023 del Consiglio di Stato, di una caducazione automatica degli atti di tutti i lotti non costituirebbe un mero obiter dictum; b) gli elementi distintivi delle procedure valorizzati dalla P.a. avrebbero un rilievo meramente formalistico, perché a fronte di un bando unico per tutti i lotti ciò che rileva è la considerazione congiunta del tipo di atto annullato, del tipo di vizio dedotto e della riferibilità di tale vizio al bando in via trasversale e comune all’indizione della gara quanto a tutti i lotti, quale motivo, fondante l’annullamento; irrilevanti sarebbero le sentenze del TAR Veneto nn. 366/2023 e 428/2023, che hanno dichiarato improcedibili i ricorsi di Gemmo S.p.A. e Siram S.p.A., perché la caducazione del bando, con effetti estesi anche ai lotti in questione, avrebbe travolto altresì le posizioni acquisite dalle suddette società, le quali avrebbero rinunciato ai rispettivi ricorsi proprio per scongiurare gli effetti dell’intervenuto annullamento del bando di gara; 3. intervenuto l’annullamento del bando nei termini che precedono, il provvedimento impugnato, considerata anche la motivazione sulla perdurante convenienza economiche delle offerte delle società aggiudicatarie dei lotti nn. 1 e 2, costituirebbe illegittima conferma dell’aggiudicazione di questi ultimi, a fronte di un bando di gara ormai annullato e di un’aggiudicazione di conseguenza automaticamente caducata; secondo parte ricorrente si verserebbe in un’ipotesi di aggiudicazione illegittimamente disposta senza previa pubblicazione di legittimo bando di gara (in quanto annullato ex tunc). Con ricorso depositato in data 6 novembre 2023 la società ricorrente ha dedotto il seguente articolato motivo aggiunto, in sintesi: 4. la determinazione della P.a. violerebbe il diritto comunitario, nella misura in cui consente di mantenere provvedimenti in contrasto con ...
- TAR Veneto, II, s. 416 del 7.3.2024Pubblicato il 07/03/2024 N. 00416/2024 REG.PROV.COLL. N. 01125/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1125 del 2023, proposto da Sirio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Luca Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale per il Triveneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti Ditta Domenico Ventura S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Satta Flores e Cristiana Lojodice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l’annullamento a) del Decreto di aggiudicazione n. 361 del 20 settembre 2023, comunicato in data 21 settembre 2023, con cui è stato ri-aggiudicato il Lotto 34 – CIG 9176982D1B della “Gara a procedura aperta, in ambito europeo, finalizzata alla conclusione di un Contratto per l’affidamento del servizio per il Vitto dei detenuti ed internati ristretti negli Istituti penitenziari per adulti, da svolgersi mediante l’approvvigionamento e fornitura di derrate alimentari necessarie al confezionamento di pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena)” alla società Domenico Ventura S.r.l.; b) di tutti gli atti concernenti la fase di verifica dell’anomalia, tra cui la nota prot. 35825.U 0027.U del 3 agosto 2023, la nota prot. 35836.U del 3 agosto 2023, il verbale del 7 agosto 2023, la nota prot. 36539.U dell’8 agosto 2023, i giustificativi di Domenico Ventura S.r.l. del 25 agosto 2023, il verbale del 6 settembre 2023, la nota prot. 40804.U dell’8 settembre 2023, la nota prot. 350 del 12 settembre 2023, la nota prot. 42977.U del 21 settembre 2023, la nota prot. 43009.U del 21 settembre 2023; c) ove e per quanto lesiva, della lex specialis e di tutti i verbali di gara; d) ove e per quanto lesivi, dei provvedimenti di riscontro all’istanza di accesso agli atti prot. 1043/is del 26 settembre 2023; e) di tutti gli atti già impugnati nell’ambito del precedente giudizio RG 297/2023; f) di tutta la documentazione concernente la fase di accesso agli atti successiva alla sentenza n. 1134/2023 del TAR Venezia; g) di tutta la documentazione concernente la “prima” fase di verifica dell’anomalia; h) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali con espressa riserva di impugnare con motivi aggiunti, nonché per la declaratoria del diritto all’aggiudicazione della SIRIO, dell’inefficacia del contratto di servizio eventualmente stipulato ai fini della dichiarazione del diritto al subentro, con riserva di agire per il risarcimento del danno, nonché in via subordinata per l’annullamento dell’intera gara. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e della Ditta Domenico Ventura S.r.l.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2024 la dott.ssa Elena Garbari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO 1. La società Sirio S.r.l. ha partecipato alla procedura aperta in ambito europeo bandita dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale per il Triveneto finalizzata all’affidamento per due anni (con opzione di un ulteriore anno ed ulteriore proroga tecnica) del servizio di vitto dei detenuti ed internati ristretti negli Istituti penitenziari per adulti, da svolgersi mediante l’approvvigionamento e la fornitura di derrate alimentari necessarie al confezionamento di pasti giornalieri completi e in particolare al lotto 34 (C.C. Padova e C.R. Padova). 2. La ricorrente si è classificata al secondo posto della graduatoria dopo la società Domenico Ventura S.r.l., risultata aggiudicataria. 3. Con un primo ricorso promosso avanti a questo TAR e assunto al N.R.G. 297/2023 la deducente ha impugnato il primo provvedimento di aggiudicazione del lotto in favore della concorrente; il gravame è stato parzialmente accolto con sentenza della II Sezione del 27 luglio 2023, n. 1134, in ragione della ritenuta fondatezza di parte delle censure che si appuntavano sul sub-procedimento di verifica dell’anomalia, e in particolare sul difetto di istruttoria e di motivazione in punto di verifica dell’anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria, con specifico riferimento alla conformità tra il costo del personale indicato e le tabelle ministeriali aggiornate e alla mancata considerazione dei costi delle figure professionali offerte da Domenico Ventura in affiancamento al personale impiegato nell’appalto (ovvero il Responsabile della Gestione Qualità (RGQ), il Responsabile della Gestione Sicurezza Alimentare (RGSA), il Responsabile della Sicurezza Prevenzione e Protezione (RSPP), il Data Protection Officer (DPO), il Responsabile dei Sistemi Informatici, il Responsabile delle Manutenzioni). La pronuncia ha conseguentemente annullato l’aggiudicazione e previsto l’obbligo per l’Amministrazione di riaprire il procedimento di verifica dell’anomalia ex art. 97 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, al fine di “verificare nuovamente il rispetto dei minimi salariali e la congruità dell’offerta dell’aggiudicataria, ferma restando la possibilità di conferma dell’aggiudicazione all’esito della rinnovazione del relativo sub-procedimento”. 4. Il R.U.P. e la Commissione Giudicatrice hanno quindi richiesto alla Domenico Ventura S.r.l. di fornire ulteriori giustificativi in ordine al rispetto dei minimi salariali e all’incidenza dei costi delle figure professionali offerte in affiancamento al personale impiegato nell’appalto; alla richiesta la società ha corrisposto con nota del 25 agosto 2023. 5. Con l’odierno ricorso Sirio S.r.l. impugna il provvedimento del 20 settembre 2023, con il quale la Stazione appaltante, all’esito della rinnovata fase di verifica dell’anomalia, ha nuovamente aggiudicato il lotto 34 alla Ditta Domenico Ventura S.r.l. 6. La già citata sentenza di questo Tribunale è stata nel frattempo appellata dalla stessa Sirio, non integralmente soddisfatta dalla pronuncia di prime cure, avendo richiesto in via principale l’immediata esclusione dell’aggiudicataria e dedotto l’insostenibilità dell’offerta della concorrente sotto ulteriori plurimi aspetti non condivisi dal TAR. 7. Pur assumendo che l’eventuale intervenuto accoglimento dell’appello avrebbe un effetto caducante sulla nuova aggiudicazione, la deducente dichiara di avere interesse a non prestare acquiescenza all’impugnato decreto 361/2023 nelle more del giudizio pendente avanti al Consiglio di Stato. 8. La società reitera quindi nel presente ricorso, in via dichiaratamente precauzionale, alcune censure già formulate nel precedente giudizio (qui rubricate ai numeri 1, 7 e 8) e articola altresì nuovi profili di illegittimità della ...
- TAR Veneto, I, s. 400 del 4.3.2024Pubblicato il 04/03/2024 N. 00400/2024 REG.PROV.COLL. N. 00988/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 988 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da AD.EL s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca De Pauli e Luca Ponti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Piove di Sacco, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuliano Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Centrale Unica di Committenza “Saccisica” presso il Comune di Piove di Sacco, non costituita in giudizio; nei confronti Urbitek s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Banfi e Chiara Palazzetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti presentati da AD.EL s.r.l. il 6 novembre 2023: 1) della determinazione n. 1057 dd. 31 agosto 2023 del Comune di Piove di Sacco, recante approvazione proposta di aggiudicazione alla società Urbitek s.r.l. della “procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b, del d.l. 76/2020 convertito in legge 120/2020 per affidamento dell’incarico per la fornitura, posa, avviamento e servizio di assistenza tecnica di n. 25 parcometri per la gestione della sosta nelle aree a pagamento nel territorio del Comune di Piove di Sacco per 24 mesi“; 2) della proposta di aggiudicazione; 3) di tutti i verbali di gara e relativi allegati; 4) per quanto occorrer possa e per quanto di ragione, del capitolato tecnico in parte qua; 5) della nota dd. 28 agosto 2023 del R.U.P., con la quale “con riferimento all’oggetto e visti i verbali di gara non si ritiene di valutare la congruità dell’offerta, ai sensi dell’art. 97, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016, in quanto non appare anormalmente bassa”; 6) della nota dd. 25 settembre 2023 del Responsabile del Settore, con la quale si sono trasmessi solo alcuni dei documenti richiesti con l’istanza di accesso, facendosi espressa eccezione di quelli afferenti l’offerta tecnica; 7) di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, ove avente carattere lesivo per la ricorrente; e per la condanna della Amministrazione comunale al risarcimento del danno in forma specifica, mediante declaratoria del diritto alla aggiudicazione della ricorrente, con dichiarazione di inefficacia del/i contratto/i ove medio tempore stipulato/i con la controinteressata, esclusione della medesima dalla procedura e conseguente subentro nel contratto per tutte le prestazioni contrattuali ivi dedotte; nonché, in subordine, in tutto o in parte, per il risarcimento del danno per equivalente. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune del Piove di Sacco e di Urbitek s.r.l.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2024 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. A seguito della pubblicazione di un avviso esplorativo, con lettera di invito del 30 giugno 2023 il Comune di Piove di Sacco (in seguito, il Comune) invitava gli interessati a presentare un’offerta per l’affidamento dell’appalto “per la fornitura, posa, avviamento e servizio di assistenza tecnica di n. 25 parcometri per la gestione della sosta nelle aree a pagamento nel territorio del Comune di Piove di Sacco per 24 mesi” (CIG 988074156A – CUP B59I2300124004 – CPV 34926000-4), del valore a base d’asta di Euro 172.000,00, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del d.l. n. 76 del 2020, in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 1.1. Tra i requisiti minimi, a pena di esclusione, l’art. 4 del Capitolato richiedeva che i parcometri fossero: – a) “di nuova produzione o attualmente in produzione, prodotti in serie, con tutti i componenti nuovi e mai utilizzati, di modello e colore unico ricavato da una verniciatura a polvere di colore grigio chiaro/bianco panna (analogo/simile agli attuali tre parcometri a noleggio di marca Siemens-Imput); per la verniciatura a polvere, la vernice impiegata deve preservare la lamiera dagli agenti atmosferici per almeno 5 anni e tale da limitare i danni provocati da vernici, pennarelli e i collanti degli adesivi, e prodotta con componenti a bassa tossicità”; – b) “regolarmente omologati in Italia al momento della presentazione dell’offerta così come previsto dalle normative vigenti (in particolare il d.P.R. 495/1992 – Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada)”; – d) “conformi alla Norma Europea UNI EN CEI 12414/2001 (attrezzature per il controllo della sosta dei veicoli) in base alle direttive europee sulla compatiblità elettromagnetica, sulla sicurezza elettrica e sulle prove climatiche rilasciate dall’ente certificato”; – f) “in possesso della Certificazione/Classificazione UNI EN CEI 14450/2018 (casseforti rispondenti alle prove distruttive di effrazione ContactLess S2) o VDS P1 – P2 – P3 – P4 in corso di validità in lingua Italiana o Certificazioni che attestino la sicurezza delle casseforti, rilasciate da Enti Certificatori e che dimostrino attraverso prove, i requisiti di resistenza all’effrazione, alla manomissione ed allo scasso (o certificazioni di livello superiore)”; – i) “gestione ergonomica e funzionale (sistema Android almeno 5.0 upgradabile o sistema equivalente) su schermo touchscreen (a colori di almeno 7”) per il pagamento di tutti i servizi erogati e delle informazioni tariffarie”. 1.2. AD.EL s.r.l. (in seguito, AD.EL) chiedeva alla stazione appaltante cinque chiarimenti, in particolare a quale edizione (quella del 2001 ovvero quella del 2020) della norma tecnica UNI EN 12414 dovesse essere garantita la conformità del prodotto e la relativa omologazione. Il Comune rispondeva: “Risposta Sì, si intende nella sua più recente edizione. Risposta 2: Si conferma che il riferimento normativo è la norma EN62368. Risposta 3: Trattasi di refuso. Si conferma che l’indice di protezione è IP54. Risposta 4: Si conferma che la certificazione richiesta dalla VDS, sia riferita ai parametri e specifiche contenute nella norma EN 12414:2020. Risposta 5: criterio 3 programma cronologico – punti 0 (zero) per 90 giorni”. 1.3. Alla procedura partecipavano due operatori economici e all’esito delle operazioni di gara risultava: prima Urbitek s.r.l. (in seguito, Urbitek) con 97,500 punti (offerta tecnica, 67,50 punti; offerta economica, 30,000 punti) e seconda AD.EL con 88,8541 punti (offerta ...
- TAR Veneto, III, s. 393 del 1.3.2024Pubblicato il 01/03/2024 N. 00393/2024 REG.PROV.COLL. N. 00051/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 51 del 2024, proposto da Consorzio Stabile Cmf, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 8128716CA3, rappresentato e difeso dagli avvocati Cristiana Carpani, Franco Mastragostino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Azienda Ulss n. 8 Berica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Creuso, Riccardo Bertoli, Tommaso Decembrino, Alfredo Giaretta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Azienda Zero, non costituita in giudizio; nei confronti Coopservice Soc. Coop. P. A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Greco, Pierpaolo Salvatore Pugliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Papalini Spa, Markas Service S.r.l., non costituiti in giudizio; per l’annullamento previa sospensione cautelare, nonché per l’accertamento dell’inefficacia – della Deliberazione D.G. n. 8 in data 11 gennaio 2024 con la quale l’Azienda Ulss n. 8 Berica ha preso atto degli esiti della gara indetta da Azienda Zero per l’affidamento dei servizi di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale per le Aziende Ulss del Servizio Sanitario della Regione Veneto, per l’Azienda Ospedaliera di Padova, per l’Istituto Oncologico Veneto, per l’Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione di Motta di Livenza (TV), per le sedi centrali e periferiche della Giunta Regionale del Veneto, per le sedi del Consiglio Regionale del Veneto e per la sede dell’Istituto Regionale Ville Venete e, relativamente al Lotto 8 (CIG 8128716CA3), ha aderito alla medesima per i fabbisogni dell’Azienda Ulss medesima, con conseguente affidamento in favore di Coopservice Soc. Coop. p.A., per un periodo di 60 mesi ed eventuale rinnovo di ulteriori 24 mesi e avvio del servizio a far tempo dall’1 febbraio 2024; – di ogni ulteriore provvedimento antecedente e/o successivo, anche non cognito; per l’accertamento e la declaratoria ex art. 122 Cpa della inefficacia del contratto relativo al Lotto 8, se ed in quanto stipulato nelle more del giudizio. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ulss n. 8 Berica e di Coopservice Soc. Coop. P. A; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2024 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori Trenti, su delega dell’avv. Mastragostino, Creuso, Decembrino e Pugliano; Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Con deliberazione n. 115 del 3 marzo 2020 Azienda Zero ha indetto una procedura aperta telematica per l’affidamento quinquennale, con facoltà di rinnovo (biennale) ed ulteriore eventuale proroga (di 180 giorni), del Servizio di pulizia e sanificazione della stessa Azienda Zero, delle Aziende ULSS del Servizio Sanitario della Regione del Veneto, dell’Azienda Ospedaliera di Padova, dell’Istituto Oncologico Veneto, dell’Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione di Motta di Livenza (TV), nonché delle sedi centrali e periferiche della Giunta Regionale del Veneto, delle sedi del Consiglio Regionale del Veneto e dell’Istituto Regionale Ville Venete. La gara è stata suddivisa in n. 13 Lotti, per un importo complessivo a base di gara pari a € 324.960.004,70. Il Consorzio Stabile CMF ha partecipato alla procedura in parola per tutti i Lotti oggetto di gara. Con deliberazione n. 408, assunta in data 23 giugno 2023, Azienda Zero ha approvato gli esiti della gara, disponendo l’aggiudicazione dei lotti nei seguenti termini: a) Coopservice – Lotti nn. 6, 8, 9, e 10; b) Dussmann – Lotti nn. 2, 3, 5 e 7; c) Euro&Promos – Lotti nn. 1 e 4; d) RTI Consorzio Stabile CMF – Lotti nn. 11 e 12; e) L’Operosa – Lotto n. 13. L’iter procedimentale in parola è stato oggetto di ricorsi in sede giurisdizionale ad opera di operatori economici le cui offerte non avevano superato la soglia minima di sbarramento. Ci si riferisce, in particolare, ai ricorsi promossi da Papalini Spa (ricorso RG. n. 630/2023) e Markas Srl (ricorso RG. n. 626/2023). L’intestato TAR, con le sentenze n. 2023 e 2024, pubblicate in data 29 dicembre 2023 ha accolto entrambi i ricorsi, annullando i provvedimenti impugnati. Con deliberazione n. 8 dell’11 gennaio 2024 l’Azienda Ulss n. 8 Berica, con riferimento al Lotto 8, di cui è aggiudicataria Coopservice Soc. Coop. p.A., non oggetto dei suddetti ricorsi accolti, ha preso atto delle risultanze della gara e ha deciso di aderirvi, disponendo, altresì, l’affidamento al predetto operatore economico per un periodo di 60 mesi ed eventuale rinnovo di ulteriori 24 mesi, con avvio del servizio a far tempo dall’1 febbraio 2024. Avverso tale delibera parte ricorrente ha proposto impugnazione con ricorso depositato in data 16 gennaio 2024, facendo valere i seguenti motivi: 1. la delibera impugnata sarebbe nulla in quanto le sentenze del TAR per il Veneto n. 2023 e n. 2024, nonostante non abbiano riguardato formalmente il Lotto 8 della suddetta procedura di gara, rileverebbero quale «fatto storico» produttivo di effetti giuridici anche in relazione al predetto lotto, contenendo statuizioni di annullamento che si riferiscono a snodi procedimentali antecedenti ai provvedimenti di esclusione originariamente impugnati e che per tale motivo non possono che incidere sull’intera gara, determinandone la caducazione; questa soluzione sarebbe conforme a quanto previsto dagli artt. 1 e 2 della Direttiva 89/665/CE, e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia; inoltre, il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto con esso la P.a. avrebbe sostanzialmente confermato un provvedimento di aggiudicazione già caducato in conseguenza degli effetti prodotti dalle sentenze n. 2023/2023 e n. 2024/2023, sì che la delibera, oltre ad essere annullabile, sarebbe addirittura nulla per difetto totale di elementi essenziali, l’oggetto della stessa dovendosi ritenere inesistente; non sarebbe applicabile l’orientamento che valorizza l’autonomia dei lotti di gara, perché nel caso di specie sarebbero stati oggetto di impugnazione e annullamento gli atti prodromici illegittimi comuni alla generalità dei lotti, e comunque un tale eventuale orientamento confliggerebbe con i principi diffusi nella consolidata giurisprudenza interna e con la normativa e giurisprudenza comunitaria; la determinazione assunta dall’Azienda Ulss n. 8 Berica contrasterebbe, altresì, con il principio del legittimo affidamento, che ...
- TAR Veneto, II, s. 354 del 26.2.2024Pubblicato il 26/02/2024 N. 00354/2024 REG.PROV.COLL. N. 00934/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 934 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Makros S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Silvia Verzaro e Federico Vidali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti La Tecnica di Preti Giorgio e F.lli S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniele Caneva, Cristiano Antonini, Simone D’Eramo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: – del provvedimento di aggiudicazione alla società La Tecnica di Preti Giorgio e F.lli S.n.c. della gara per la fornitura e posa in opera di n.1 impianto a comparti armadiati mobili compattabili con movimentazione meccanico/manuale a volantino e intrinseca protezione passiva del contenuto dal fuoco presso la nuova sede di Este, disposta con la Determinazione della Direzione Regionale del Veneto dell’Agenzia delle Entrate, comunicata a Makros S.r.l. in data 4 luglio 2023, unitamente agli eventuali atti successivi di conferma dell’efficacia dell’aggiudicazione e del contratto, ove stipulato; – nonché, quantomeno in parte qua, degli atti presupposti, successivi e/o conseguenti e, segnatamente: a) il verbale protocollo n. 35636 del 15 maggio 2023 nel quale il RUP ha controllato la documentazione amministrativa e l’offerta economica presentate dalle società partecipanti alla Richiesta di Offerta (RdO) tramite la piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione e ha disposto l’aggiudicazione provvisoria della procedura alla società La Tecnica di Preti Giorgio e F.lli S.n.c.; – la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione della gara a La Tecnica di Preti Giorgio e F.lli S.n.c.; – la proposta di aggiudicazione protocollo n. 42860 del 13 giugno 2023; – ove occorra, la nota dell’Agenzia delle Entrate di riscontro all’istanza di annullamento in via di autotutela comunicata a Makros S.r.l. via PEC il 4 agosto 2023; – ogni altro atto, ancorché non noto, presupposto, consequenziale e conseguente e/o comunque connesso e/o correlato con il suddetto provvedimento di aggiudicazione, e per la declaratoria – dell’inefficacia del Contratto d’appalto, medio tempore concluso; e, conseguentemente, per – l’aggiudicazione a favore di Makros S.r.l. dell’appalto di fornitura; e, in ogni caso, per – il risarcimento del danno (nella denegata ipotesi in cui il contratto d’appalto con La Tecnica S.n.c. venisse concluso, portato ad esecuzione e non dichiarato inefficace), da determinarsi per equivalente, e con riserva di comprovare il danno subito nel proseguo del giudizio, di un importo pari ad almeno al 10% del valore contrattuale, oltre al risarcimento del danno curricolare e da perdita di chances. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Makros S.r.l. il 28/12/2023: per l’annullamento dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo, e per le conseguenti condanne come ivi già specificate. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate e di La Tecnica di Preti Giorgio e F.lli S.n.c.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2024 la dott.ssa Elena Garbari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO 1. L’odierno contenzioso investe la procedura negoziata gestita tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) dall’Agenzia delle Entrate – Direzione regionale del Veneto per l’aggiudicazione della fornitura e posa di “n. 1 impianto a comparti armadiati mobili compattabili con movimentazione meccanico/manuale a volantino e intrinseca protezione passiva del contenuto dal fuoco” presso la nuova sede di Este (PD). La gara è stata aggiudicata sulla base del criterio del minor prezzo, con base d’asta di 70.144,75 euro, IVA esclusa. L’amministrazione ha effettuato una richiesta di offerta tramite la piattaforma informatica, invitando 146 (centoquarantasei) operatori registrati sul MePA; entro il termine indicato sono pervenute due sole offerte, presentate dalle Società La Tecnica di Preti Giorgio F.lli S.n.c. e Makros S.r.l. 2. Con l’atto introduttivo del presente giudizio Makros S.r.l. ha impugnato l’aggiudicazione della fornitura alla concorrente, comunicatale il 4 luglio 2023, nonché gli altri atti della procedura meglio indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento, e la conseguente declaratoria di inefficacia del contratto medio tempore stipulato o in subordine il risarcimento dei danni in un importo almeno pari al 10% del valore contrattuale. 3. Espone la ricorrente, titolare del brevetto relativo al Sistema compattabile con intrinseca protezione passiva dal fuoco denominato “Blockfire”, di aver presentato istanza di accesso agli atti e di avere evidenziato alla Stazione Appaltante la non conformità del prodotto offerto dall’aggiudicataria alle previsioni del capitolato, chiedendo l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione. L’amministrazione ha respinto tale istanza ritenendo che il prodotto offerto da La Tecnica presenti una sostanziale equivalenza funzionale rispetto a quanto prescritto dalla lex specialis in applicazione di quanto disposto dall’art. 68 del d.lgs. 50/2016. 4. L’esponente deduce l’illegittimità dell’aggiudicazione e del diniego di autotutela, sottolineando le differenze che caratterizzano la fornitura in esame rispetto a quella oggetto di analoga recente procedura, che ha visto contrapporsi i medesimi operatori economici, e sulla quale questo TAR si è pronunciato con sentenza n. 11 aprile 2023, n. 463, respingendo analogo ricorso promosso da Makros (sentenza sulla quale pende giudizio di appello). In particolare la società sottolinea che solo nella presente procedura la lex specialis qualifica le specifiche tecniche come “caratteristiche costruttive”, non reca alcun riferimento all’art. 68 del d.lgs.50/2016 o al principio di equivalenza e la SA ha ribadito la vincolatività dei requisiti prescritti attraverso i chiarimenti resi ai concorrenti nel corso della procedura. Non può quindi qui trovare applicazione il principio di equivalenza. 5. Tanto premesso, Makros S.r.l. deduce i seguenti motivi di ricorso: I. Violazione della lex specialis. Carente e/o errata verifica dei requisiti tecnici del prodotto offerto da La Tecnica. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Carenza e/o insufficienza di motivazione. Violazione dell’art. 2.1 del capitolato tecnico per assoluta difformità del prodotto offerto da la tecnica con quello richiesto al capitolato. eccesso di potere per travisamento dei fatti. Difformità tra prodotto offerto e prodotto oggetto del rapporto di prova n. 383899 del 15.6.2021 sotto il profilo ...
- TAR Veneto, III, s. 262 del 14.2.2024Pubblicato il 14/02/2024 N. 00262/2024 REG.PROV.COLL. N. 01005/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1005 del 2023, proposto da Biomerieux Italia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 94978501C5, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Rosaria Russo Valentini, Roberto Bonatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Azienda Ospedale – Università di Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Grazia Calì, Carlo Moreschi, Ludovica Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti Becton Dickinson Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Di Pardo, Flavio Lorusso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: – dell’atto di conferma prot. n. 0056350 del 31 agosto 2023 a mezzo del quale, in seguito alla riconvocazione della Commissione di gara e ad “una ulteriore analisi dei requisiti richiesti e dei criteri di valutazione”, l””A.O.U. di Padova ha confermato “gli esiti pubblicati con verbale tecnico n. 3 datato 17 maggio 2023” e, contestualmente, in via di autotutela, deciso di trasmettere la relazione tecnica di Becton Dickinson Italia S.p.A. in versione comunque ancora oscurata rispetto al primo invio, ritenendo comunque di oscurare numerose parti della stessa; – della nota di comunicazione del predetto atto di conferma; – della deliberazione n. 1286 del 3 luglio 2023 di aggiudicazione della gara a Becton Dickinson Italia S.p.A. (C.I.G.: 94978501C5); – della comunicazione di aggiudicazione del 6 luglio 2023; – di tutti i verbali di gara e, in particolare ma non esclusivamente, dei verbali n. 2, con cui i dispositivi offerti da Becton Dickinson Italia S.p.A. sono stati ritenuti rispettosi dei requisiti minimi, e n. 3 con cui è stato assegnato il punteggio tecnico; – della lex specialis nella parte in cui fosse interpretata in modo da rendere ammissibile l””offerta di Becton Dickinson Italia S.p.A. e comunque corretto il punteggio attribuitole; – ove occorrer possa, dei chiarimenti, della nota di avvio approfondimenti, di tutta la lex specialis e di tutte le comunicazioni avvenute nel corso della gara; – di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, anche non cogniti, nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more dall””Amministrazione resistente con Becton Dickinson Italia S.p.A., con dichiarazione di disponibilità e contestuale istanza per il subentro nello stesso della ricorrente bioMérieux Italia S.p.A. per la durata originaria del contratto e per la condanna, ex art. 116 c.p.a., dell””Azienda Ospedale – Università di Padova ad ostendere la documentazione richiesta dalla ricorrente con istanze del 10 luglio 2023 e del 13 luglio 2023, e segnatamente delle offerte tecnica ed economica e di tutti i verbali di gara, in forma leggibile e non oscurata. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Becton Dickinson Italia S.p.A. il 31/10/2023: per l”annullamento – del Bando di Gara, del Disciplinare di Gara, del Capitolato Tecnico, della griglia Criteri di Valutazione, nonché dei chiarimenti e dell”ulteriore documentazione posta a base di gara, come rettificata con i quali l”Azienda Ospedale Università di Padova indiceva, con Deliberazione n. 2478 del 25.11.2022, successivamente modificata con Deliberazione n. 154 del 27.01.2023, una gara per la fornitura di un Sistema Analitico per la ricerca di batteri e miceti su campioni di sangue e di liquidi biologici diversi dal sangue da destinare alla UOC Microbiologia e Virologia, da aggiudicarsi secondo il criterio dell”offerta economicamente più vantaggiosa, CIG 94978501C5; – di tutti i Verbali di gara e i rispettivi allegati, inclusi il Verbale del 11.04.2023, il Verbale n. 2 del 28.04.2023, nella parte in cui i dispositivi offerti da Biomérieux Italia S.p.A. sono stati valutati come rispettosi dei requisiti minimi, nonché del Verbale n. 3 del 17.05.2023 nella parte in cui è stato assegnato il punteggio tecnico ai dispositivi offerti da Biomérieux Italia S.p.A., nonché del Verbale apertura economica del 20/06/2023; – della lex specialis di gara, ove interpretata in maniera tale da ritenere ammissibile l”offerta della Biomérieux Italia S.p.A., perché rispettosa dei requisiti minimi, o da ritenere corretto il punteggio attribuito a quest”ultima impresa in riferimento ai criteri di valutazione censurati; – della Deliberazione di aggiudicazione n. 1286 del 03.07.2023; – della Comunicazione di Aggiudicazione del 06.07.2023; – della nota del 10.08.2023, avente ad oggetto preavviso di avvio di ulteriori approfondimenti tecnici; – del Provvedimentodi conferma, del 31.08.2023 Protocollo n. 0056350, per mezzo del quale, come precisato in narrativa, sono stati confermati i punteggi assegnati; – di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti; Tutti nella parte in cui ammettono in gara e non escludono l”offerta di Biomérieux Italia S.p.a., la valutano positivamente e la collocano nella graduatoria finale, e per la conseguente declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso principale per carenza d”interesse. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ospedale – Università Padova e di Becton Dickinson Italia S.p.A.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2024 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Con le delibere n. 2478 del 25/11/2022 e n. 154 del 27/01/2023, modificativa della prima, l’Azienda Ospedale-Università di Padova ha indetto una gara per la fornitura di un sistema analitico per la ricerca di batteri e miceti su campioni di sangue e di liquidi biologici diversi dal sangue, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – c.i.g. 94978501C5. Alla suddetta gara hanno preso parte le società Biomerieux Italia S.p.A. e Becton Dickinson Italia S.p.A.: quest’ultima ha ottenuto l’aggiudicazione, con deliberazione n. 1286 del 03/07/2023, conseguendo la votazione complessiva di 91,17 punti (di cui 70 punti tecnici e 21,17 economici), a fronte del punteggio di 84,00 conseguito da Biomérieux (di cui 54 tecnici e 30 economici). A seguito delle istanze di accesso e di annullamento in autotutela presentate da parte ricorrente, ostesa dalla P.a. parte della documentazione richiesta, la P.a., in data 31 agosto 2023, ha trasmesso a Biomérieux provvedimento di conferma dell’aggiudicazione, parzialmente accogliendo le contestazioni relative al diritto di accesso, avendo mantenuto oscurate alcune ...
- TAR Veneto, III, s. 263 del 14.2.2024In caso di ricorso principale in parte escludente e in parte non escludente, può essere esaminato per primo il ricorso principale (anche nella parte) non escludente, in quanto la sua infondatezza provoca l’improcedibilità del ricorso incidentale.
- TAR Veneto, II, s. 248 del 13.2.2024Pubblicato il 13/02/2024 N. 00248/2024 REG.PROV.COLL. N. 01084/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1084 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Perpulire s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9759008C28, rappresentato e difeso dagli avvocati Crescenzio Santuori e Raffaele Ruocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Università degli Studi di Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea); nei confronti La Casalinda s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Enrico Gallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Busca, via Umberto Primo, 81; per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo a) del decreto “autorizzazione aggiudicazione dell’appalto” n. 7367/2023 del 31 luglio 2023, prot. n. 2023-UNVRCLE-0308768, mediante il quale l’Università degli Studi di Verona, riepilogando la procedura di gara e dando atto dell’esito del sub-procedimenti di verifica di anomalia, ha autorizzato “ l’aggiudicazione dell’appalto della ‘Fornitura mediante somministrazione di materiale igienico-sanitario a ridotto impatto ambientale per l’Università di Verona’, espletata in modalità telematica sul Portale Appalti UBUY di Ateneo – Cod. gara UBUY G00179 (LOG 2302 CIG 9759008C28), all’operatore economico La Casalinda s.r.l. (P.IVA 00667690044), con sede in Tarantasca (CN), la cui offerta è risultata quella migliore ed è stata valutata congrua e sostenibile”; b) della relativa nota prot. n. 2023-UNVRCLE-0309308, inoltrata a mezzo posta elettronica certificata il 31 luglio 2023, mediante la quale l’Università degli Studi di Verona ha comunicato alla società ricorrente l’avvenuta aggiudicazione dell’appalto in favore di La Casalinda s.r.l., disponendo contestualmente lo svincolo della garanzia prestata a corredo dell’offerta; c) dell’“Avviso di aggiudicazione di appalto – Risultati della procedura di appalto” del 20 settembre 2023, mediante il quale l’Università degli Studi di Verona ha dato atto dell’avvenuta aggiudicazione in favore di La Casalinda s.r.l.; d) di tutti i verbali di gara nella parte in cui la stazione appaltante non ha disposto l’immediata esclusione della società controinteressata, ivi compresi: 1) il verbale n. 1 del 16 maggio 2023, mediante il quale la stazione appaltante, all’esito dell’apertura della documentazione amministrativa, ha disposto il soccorso istruttorio nei confronti di alcuni operatori economici concorrenti; 2) il verbale n. 2 del 24 maggio 2023, mediante il quale la stazione appaltante, in virtù della documentazione acquisita in sede di soccorso istruttorio, ha, dapprima, ammesso alla fase successiva tutti i concorrenti e, successivamente, provveduto all’apertura delle offerte economiche, prendendo atto dei ribassi offerti dagli operatori economici concorrenti; e) della relazione del RUP del 27 luglio 2023, avente a oggetto la verifica di anomalia dell’offerta della società controinteressata; nonché – per la declaratoria d’inefficacia del contratto, ove stipulato, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a.; – per la condanna al risarcimento in forma specifica mediante il subentro della ricorrente nell’aggiudicazione ovvero nel contratto laddove nelle more stipulato; in subordine, per la condanna al risarcimento del danno per equivalente ai sensi dell’art. 124 c.p.a.; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 7 dicembre 2023 a) del decreto “autorizzazione aggiudicazione dell’appalto” n. 7367/2023 del 31 luglio 2023, prot. n. 2023-UNVRCLE-0308768, mediante il quale l’Università degli Studi di Verona, riepilogando la procedura di gara e dando atto dell’esito del sub-procedimenti di verifica di anomalia, ha autorizzato “ l’aggiudicazione dell’appalto della ‘Fornitura mediante somministrazione di materiale igienico-sanitario a ridotto impatto ambientale per l’Università di Verona’, espletata in modalità telematica sul Portale Appalti UBUY di Ateneo – Cod. gara UBUY G00179 (LOG 2302 CIG 9759008C28), all’operatore economico La Casalinda s.r.l. (P.IVA 00667690044), con sede in Tarantasca (CN), la cui offerta è risultata quella migliore ed è stata valutata congrua e sostenibile”; b) della relativa nota prot. n. 2023-UNVRCLE-0309308, inoltrata a mezzo posta elettronica certificata il 31 luglio 2023, mediante la quale l’Università degli Studi di Verona ha comunicato alla società ricorrente l’avvenuta aggiudicazione dell’appalto in favore di La Casalinda s.r.l., disponendo contestualmente lo svincolo della garanzia prestata a corredo dell’offerta; c) dell’“Avviso di aggiudicazione di appalto – Risultati della procedura di appalto” del 20 settembre 2023, mediante il quale l’Università degli Studi di Verona ha dato atto dell’avvenuta aggiudicazione in favore di La Casalinda s.r.l.; d) di tutti i verbali di gara nella parte in cui la stazione appaltante non ha disposto l’immediata esclusione della società controinteressata, ivi compresi: 1) il verbale n. 1 del 16 maggio 2023, mediante il quale la stazione appaltante, all’esito dell’apertura della documentazione amministrativa, ha disposto il soccorso istruttorio nei confronti di alcuni operatori economici concorrenti; 2) il verbale n. 2 del 24 maggio 2023, mediante il quale la stazione appaltante, in virtù della documentazione acquisita in sede di soccorso istruttorio, ha, dapprima, ammesso alla fase successiva tutti i concorrenti e, successivamente, provveduto all’apertura delle offerte economiche, prendendo atto dei ribassi offerti dagli operatori economici concorrenti; e) della relazione del RUP del 27 luglio 2023, avente a oggetto la verifica di anomalia dell’offerta della società controinteressata; nonché – per la declaratoria d’inefficacia del contratto, ove stipulato, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a.; – per la condanna al risarcimento in forma specifica mediante il subentro della ricorrente nell’aggiudicazione ovvero nel contratto laddove nelle more stipulato; in subordine, per la condanna al risarcimento del danno per equivalente ai sensi dell’art. 124 c.p.a.; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 30 dicembre 2023 per l’introduzione di nuovi vizi-motivi, scaturenti dal nuovo deposito documentale dell’Ateneo veronese avvenuto in data 22 dicembre 2023, rispetto alle censure già confluite nel ricorso introduttivo e nel primo ricorso per motivi aggiunti aventi a oggetto la domanda di annullamento, previa sospensione dell’efficacia in via cautelare: a) del decreto “autorizzazione aggiudicazione dell’appalto” n. 7367/2023 del 31 luglio 2023, prot. n. 2023-UNVRCLE-0308768, mediante il quale l’Università degli Studi di Verona, riepilogando la procedura di gara e dando atto dell’esito del sub-procedimenti di verifica di anomalia, ha autorizzato “ l’aggiudicazione dell’appalto della ‘Fornitura mediante somministrazione di materiale igienico-sanitario a ridotto impatto ambientale per l’Università di Verona’, espletata in modalità telematica sul Portale Appalti UBUY di Ateneo – Cod. gara UBUY G00179 (LOG 2302 CIG 9759008C28), all’operatore economico La Casalinda s.r.l. (P.IVA 00667690044), con sede in Tarantasca (CN), la ...
- TAR Veneto, I, s. 231 del 9.2.2024Pubblicato il 09/02/2024 N. 00231/2024 REG.PROV.COLL. N. 01206/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1206 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Idro Bi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9856950476, rappresentata e difesa dall’avvocato Marcello Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Viveracqua s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Lorenzo Cuocolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti Tecnowasser s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo Giuseppe Luigi Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l’annullamento – per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento del 29.9.2023, trasmesso il 2.10.2023 ai sensi degli art. 76 e 132 del D.Lgs. n. 50/2016, con cui il Responsabile Unico del Procedimento disponeva l’esclusione della IDRO BI S.R.L. dal Lotto n. 1 (CIG: 9856950476) della gara per “L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO CODICE GARA VAG23F4025”; dei verbali di gara, ed in special modo, del verbale del 3.8.2023 e del 27.9.2023 nella misura in cui il RUP ha ritenuto non conforme la documentazione presentata dalla ricorrente alle prescrizioni di gara e, nonostante l’integrazione documentale ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, ha disposto l’esclusione dell’Operatore Economico dal Lotto n. 1; del Verbale di gara del 28.9.2023 con cui la S.A. ha formulato la proposta di aggiudicazione del Lotto n. 1 nei confronti della TECNOWASSER S.R.L.; del provvedimento di aggiudicazione del Lotto n. 1, identificato con Determinazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione di Viveracqua Scarl n. 89 del 29.9.2023, in favore della TECNOWASSER S.R.L., di cui si ignorano estremi e contenuto data la mancata pubblicazione e/o trasmissione dell’integrale provvedimento; della comunicazione del 29.9.2023 con cui la S.A. rendeva noti, ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, gli esiti della procedura di gara e della sopraggiunta aggiudicazione del Lotto n. 1 in favore della TECNOWASSER S.R.L.; se e per quanto occorra, del Bando, del Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale di Appalto e delle Norme Tecniche, nella misura in cui predicherebbero l’onere di accludere certificati di prova dei prodotti offerti commissionati esclusivamente dai produttori; di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale, anche di quelli di cui si ignorano estremi e contenuti parimenti lesivo, disposti o in corso di emissione in favore della controinteressata da parte della VIVERACQUA S.C.AR.L.; nonché per la reintegrazione alla procedura della IDRO BI S.R.L. ingiustamente estromessa dalla gara a seguito della erronea verifica della documentazione amministrativa; per la declaratoria di inefficacia del provvedimento di aggiudicazione disposto con Determinazione n. 89 del 29.9.2023; per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nel corso della definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. n. 104/2010; per la reintegrazione in forma specifica da disporsi mediante l’obbligo, a carico della Stazione appaltante, di disporre l’aggiudicazione della gara di appalto in favore della IDRO BI S.R.L. provvedendo, per l’effetto, alla sottoscrizione del relativo contratto; in via di estremo subordine, per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento per equivalente dei danni subiti, nella misura in cui verranno provati in corso di giudizio e, comunque, non inferiore all’utile di impresa, maggiorato dei pregiudizi patrimoniali per danno curricolare, oltre interessi e rivalutazione monetaria, commisurato agli eventuali lavori eseguiti ed al pertinente corrispettivo che dovesse essere ingiustamente sottratto alla società ricorrente nelle more della definizione nel merito della controversia; – per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Idro Bi S.r.l. il 6 dicembre 2023: per l’annullamento del provvedimento recante la declaratoria di efficacia dell’aggiudicazione dell’Accordo Quadro gara per la “FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO COD. GARA VAG23F4025 – Lotto 1 CIG: 9856950476” del 1.12.2023, disposta dal Responsabile del Procedimento, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 25.5.2023, in favore della TECNOWASSER S.R.L. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Viveracqua s.c. a r.l. e di Tecnowasser s.r.l.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2024 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. Con il ricorso introduttivo, Idro Bi s.r.l. impugna il provvedimento, in epigrafe descritto, con il quale Viveracqua s.c.a r.l. ne ha disposto l’esclusione dalla gara indetta per l’affidamento dell’accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di materiale idraulico, in relazione al lotto 1 (del valore di 2.346.442,08 euro). Censura, inoltre, l’aggiudicazione disposta a favore di Tecnowasser s.r.l., oltre agli atti presupposti, ivi compresi il bando, il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto e le norme tecniche, nella misura in cui fossero interpretate nel senso di prevedere, a pena di esclusione, l’onere di accludere alla documentazione di gara i certificati di prova dei materiali oggetto della fornitura, rilasciati esclusivamente dai loro produttori. Chiede in via conseguenziale l’ammissione alla gara, la declaratoria di inefficacia dell’aggiudicazione e del contratto eventualmente stipulato nelle more, ovvero, in subordine, il risarcimento del danno sofferto. 2. La ricorrente espone di avere partecipato alla gara di cui è causa, nel corso della quale, rilevata l’incompletezza della documentazione inserita nella busta amministrativa, in data 4 agosto 2023 la stazione appaltante avrebbe attivato il soccorso istruttorio, assegnandole il termine di sette giorni per fornire le seguenti integrazioni: “1. relativamente alla documentazione amministrativa, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, mediante la quale il firmatario della polizza certifica di essere in possesso dei poteri di rappresentanza necessari, debitamente sottoscritta digitalmente; 2. relativamente all’ulteriore documentazione richiesta ai fini della partecipazione di cui all’art. 16.1 del disciplinare di gara, per il LOTTO 1: certificazione UNI EN 1074, relativa alle valvole, dichiarata conforme all’originale”. In tale sede, veniva inoltre richiesto di chiarire, “considerato che l’art. 6 delle norme tecniche prescrive che le valvole siano prodotte e collaudate al 100% in uno stabilimento europeo certificato, la dichiarazione resa in ragione di quanto disposto dalle norme tecniche”. Idro Bi s.r.l. provvedeva sulla richiesta, allegando, quanto ...
- TAR Veneto, I, s. 230 del 9.2.2024Pubblicato il 09/02/2024 N. 00230/2024 REG.PROV.COLL. N. 00076/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 76 del 2024, proposto da Gadfer s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Fuda e Fabio Todarello, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, piazza Velasca 4, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Viveracqua s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Lorenzo Cuocolo, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Mameli n. 3/19°, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti Alan S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Ferraris, Enzo Robaldo e Francesco Caliandro, con domicilio eletto presso lo Studio degli stessi in Milano, Piazza Eleonora Duse n. 4, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Svet s.r.l., non costituita in giudizio; per l’annullamento, previa sospensione: – della “comunicazione, ai sensi dell’art. 90 del d.lgs. 30 del 2023, di esclusione dell’offerta dai lotti 9 e 11” del 2 gennaio 2024; – in parte qua, con riferimento al lotto 9, del provvedimento di aggiudicazione di cui alla determinazione n. 5/24 del 16 gennaio 2024; con riferimento al lotto 11, ell provvedimento di aggiudicazione eventualmente nelle more intervenuto; – in parte qua, del documento “attività di verifica sul possesso dei requisiti” del 16 gennaio 2024; – in parte qua, del “verbale del 2 gennaio 2024”; per quanto occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale all’esclusione della società ricorrente dalla procedura in oggetto nonché all’aggiudicazione dei lotti 9 e 11, con riserva espressa di formulare motivi aggiunti. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Viveracqua S.C.A.R.L. e di Alan S.r.l.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2024 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.; 1. Con bando pubblicato in data 26 settembre 2023 Viveracqua s.c. a r.l. (in seguito, Viveracqua), indiceva una procedura aperta per l’affidamento “del servizio di raccolta, trasporto, recupero di fanghi disidratati non pericolosi, prodotti dal trattamento di depurazione delle acque reflue urbane” (CIG: VAG23S4470), suddiviso in 12 lotti, per la durata di 24 mesi, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso, mediante l’indicazione di uno sconto rispetto ai prezzi Euro/tonnellata indicati a base d’asta in relazione “ai fanghi conformi” e ai “fanghi non conformi” (disciplinare, art. 16). 1.1. In base all’art. 2, par. 8 e 9 del disciplinare di gara, “Ai sensi dell’art. 41, commi 13 e 14, del codice, l’importo a base di gara comprende i costi della manodopera, la cui incidenza percentuale è stata stimata nel 7% dell’importo totale stimato annuo, al netto degli oneri per la sicurezza, calcolata in riferimento a ciascun trasporto per le ore lavorate dall’autista – relativamente alla parte del trasporto – e per le ore lavorate dall’operaio e dal tecnico specializzato – relativamente alla fase di gestione. I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso”. 1.1. Gadfer s.r.l. (in seguito, Gadfer) partecipava alla gara per il lotto n. 9 (CIG A00E99EA49) del valore di Euro 2.465.350,00, e per il lotto n. 11 (CIG A00E9A5013), del valore di Euro 3.219.350,00. All’esito delle operazioni di gara, Gadfer risultava prima in graduatoria in relazione a entrambi i lotti. Nelle buste economiche, Gadfer dichiarava per entrambi i lotti un costo annuale della manodopera pari ad Euro 85.072,00, oltre ad € 10.300,00 a titolo di oneri per la sicurezza. 1.2. Viveracqua invitava Gadfer, ai sensi dell’art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36 del 2023: – “a fornire spiegazioni a dimostrazione che il ribasso complessivo offerto derivava da una più efficiente organizzazione aziendale e che il concorrente non ha ribassato il costo del lavoro”; – “in merito alle previsioni di cui all’art. 11, comma 3, del codice, ad allegare dichiarazioni di equivalenza relativamente ai contratti collettivi applicati, evidenziando, in particolare, che, ai sensi dell’art. 110, comma 4, del codice, i trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge sono rispettati”. 1.3. Con nota del 5 dicembre 2023, Gadfer dava riscontro alle richieste di Viveracqua, evidenziando altresì in relazione ad entrambi i lotti che “Purtroppo … omissis … per un errore materiale, nel prospetto allegato ai documenti di gara è stato indicato un costo orario che non tiene conto degli aumenti previsti dai rinnovi contrattuali. In allegato si trasmette ‘allegato manodopera e sicurezza’ aggiornato”. Gadfer trasmetteva altresì a Viveracqua un prospetto dei costi per la manodopera e la sicurezza, riferito ad entrambi i lotti, nel quale veniva dichiarato: – un monte ore lavorativo complessivo nei dodici mesi di ore 5.616 (nell’offerta il monte ore complessivo era indicato di ore 6.240); – come costo orario per due operai di livello D1 l’importo di Euro 20,80 (nell’offerta, Euro 14,50) e per un operaio (autista) di livello C3 l’importo di Euro 20,29 (nell’offerta. Euro 11,90); – come costo complessivo della manodopera, Euro 115.858,08 (nell’offerta, Euro 85.072,00). 1.4. Con provvedimento del 2 gennaio 2024, Viveracqua ha comunicato a Gadfer l’esclusione dalla procedura, evidenziando: – che la stessa Gadfer, “in fase di verifica della congruità delle offerte, ha dichiarato di aver indicato dei costi della manodopera errati, non avendo considerato gli aumenti salariali e quindi rendendo una nuova dichiarazione con i costi della manodopera aggiornati”; – che “la modifica dei costi della manodopera deriva non solo da un diverso costo orario, ma anche da un diverso monte ore rispetto a quello indicato in sede di offerta”; – che quindi “detta modifica non può essere ammessa, come da orientamento giurisprudenziale consolidato, poiché la modifica introdotta nel corso del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta della dichiarazione dei costi della manodopera, elemento essenziale dell’offerta stessa, comporta un’inammissibile rettifica di un elemento costitutivo ed essenziale dell’offerta economica, successivamente alla presentazione della stessa”. In conseguenza dell’esclusione di Gadfer, Viveracqua con provvedimento del 16 gennaio 2024 disponeva l’aggiudicazione del lotto n. 9 a favore di Svet s.r.l. (in seguito ...
- TAR Veneto, I, s. 227 del 9.2.2024Pubblicato il 09/02/2024 N. 00227/2024 REG.PROV.COLL. N. 00853/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 853 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da ITUR società cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore – in proprio e in qualità di capogruppo mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese denominato “Destination Design”, con le mandanti Ideazione s.r.l. e Studiowiki s.r.l. – in relazione alla procedura CIG 970428447E, rappresentata e difesa dagli avvocati Serena Dentico, Marco Briccarello e Gabriele Odino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Serena Dentico in Torino, corso Galileo Ferraris 120; contro Comune di Jesolo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Quaranta, Gianni Zgagliardich e Alberto Lodolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti Jesolovenice s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e Jesolo Turismo s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Federico Povelato e Giovanni Maturi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: I) della determinazione del Dirigente del Settore Finanziario e Sviluppo Turistico del Comune di Jesolo 23.6.2023, n. 997, trasmessa alla ricorrente tramite p.e.c. il 27.6.2023, recante “l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto all’operatore economico: R.T.I. JESOLOVENICE SRL / JESOLO TURISMO SPA”; II) di ogni altro atto antecedente, preparatorio, presupposto, consequenziale o comunque connesso, tra i quali: a) tutti i verbali di gara in seduta pubblica e in seduta riservata della Commissione giudicatrice (con particolare riferimento ai verbali delle sedute: a.1) dell’8.5.2023, n. 5, con prot. n. 34657 del 10.5.2023, nella parte in cui la Commissione giudicatrice ha assegnato il primo posto in graduatoria al costituendo R.T.I. Jesolovenice s.r.l. – Jesolo Turismo s.p.a. e per l’effetto ha “formula proposta di aggiudicazione a favore del raggruppamento JesoloVenice-Turismo” stesso; a.2) del 12.5.2023, n. 7, con prot. n. 35690 del 12.5.2023, nella parte in cui la Commissione giudicatrice ha confermato la proposta di aggiudicazione della procedura di gara in questione in favore del costituendo R.T.I. Jesolovenice s.r.l. – Jesolo Venice Turismo s.p.a.); b) laddove diversa rispetto ai precedenti verbali appena citati, la proposta di aggiudicazione al costituendo R.T.I. Jesolovenice s.r.l. – Jesolo Turismo s.p.a.; c) il “verbale di verifica delle giustificazioni dell’offerta” del 22.6.2023, con cui il R.U.P. e la Commissione giudicatrice hanno espresso “un giudizio complessivo di affidabilità e di sostenibilità economica dell’offerta nel suo complesso, ritenendola quindi congrua e non anomala” e ha perciò “conferma la proposta di aggiudicazione a favore del suddetto RTI” Jesolovenice s.r.l. – Jesolo Turismo s.p.a.; d) la comunicazione di aggiudicazione a mezzo p.e.c. del 27.6.2023; e) se emanato, il provvedimento di aggiudicazione definitiva efficace (e relativa proposta); f) la determinazione del Dirigente del Settore Finanziario e Sviluppo Turistico del Comune di Jesolo 4.7.2023, n. 1039; g) gli atti e provvedimenti eventualmente assunti da qualsivoglia Organo del Comune di Jesolo, a seguito dell’aggiudicazione, per la formalizzazione dell’affidamento e per la stipulazione del contratto d’appalto con il RTI Jesolovenice s.r.l. – Jesolo Turismo s.p.a., nonché per la conseguente declaratoria di nullità, invalidità e/o inefficacia del contratto d’appalto eventualmente stipulato nelle more con i controinteressati aggiudicatari Jesolovenice s.r.l. e Jesolo Turismo s.p.a., per l’accertamento del diritto del costituendo R.T.I. “Destination Design” tra la ricorrente ITUR soc.coop. (mandataria), Ideazione s.r.l. (mandante) e Studiowiki s.r.l. (mandante) ad ottenere l’aggiudicazione dell’appalto di cui si tratta e/o a subentrare nel relativo contratto di appalto che fosse nelle more eventualmente stipulato con le controinteressate aggiudicatarie Jesolovenice s.r.l. e Jesolo Turismo s.p.a., e/o comunque a subentrare nel servizio che fosse eventualmente già stato avviato prima della stipulazione del suddetto contratto, e per la condanna del Comune di Jesolo al risarcimento del danno in forma specifica tramite l’aggiudicazione dell’appalto a (e alla stipulazione del contratto con) il costituendo R.T.I. “Destination Design” tra la ricorrente ITUR soc. coop. (mandataria), Ideazione s.r.l. (mandante) e Studiowiki s.r.l. (mandante) – che, anche a norma degli art. 121, 122 e 124 c.p.a., dichiarano di volervi subentrare – o, in subordine, per equivalente monetario, nella misura che sarà determinata in corso di causa. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 9 novembre 2023 da ITUR soc. coop., in proprio e in qualità di capogruppo mandataria del costituendo R.T.I. “Destination Design”: per l’annullamento: I) della determinazione del Dirigente del Settore Finanziario e Sviluppo Turistico del Comune di Jesolo 5.10.2023, n. 1597 – reperita dalla ITUR soc. coop. sul sito internet del Comune di Jesolo a seguito delle comunicazioni ricevute dalla piattaforma Sintel il 6.10.2023 – con cui è stata dichiarata “efficace l’aggiudicazione disposta con determinazione dirigenziale n. 997 del 23/06/2023, al R.T.I. JESOLOVENICE SRL / JESOLO TURISMO SPA”; II) degli altri atti e provvedimenti indicati nell’epigrafe del ricorso del 26.7.2023 introduttivo da intendersi qui integralmente trascritta, Con il favore delle spese di giudizio. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Jesolo, nonché di Jesolovenice s.r.l. e di Jesolo Turismo s.p.a.; Visti tutti gli atti della causa; Visto l’art.120, comma 6, cod. proc. amm.; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2023 il dott. Alberto Ramon e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. Il Comune di Jesolo, con bando del 24 marzo 2023, ha indetto una gara europea a procedura telematica aperta per l’affidamento “della gestione dei servizi di informazione, di accoglienza, di promozione e di promo-commercializzazione turistica”, per un periodo di 24 mesi con facoltà di rinnovo per un massimo di ulteriori 24 mesi. La stazione appaltante ha previsto, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di aggiudicare il contratto di appalto secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. A tal riguardo, l’art. 17 del disciplinare di gara ha stabilito, ai fini della valutazione dell’offerta tecnica e di quella economica, l’assegnazione di un massimo di 90 punti per la prima e di 10 punti per la seconda. Per quanto di maggior interesse nella presente controversia, deve precisarsi che la commissione giudicatrice – all’esito della valutazione delle offerte, ossia nella seduta dell’8 maggio 2023 – ...
- TAR Veneto, III, s. 186 del 1.2.2024Pubblicato il 01/02/2024 N. 00186/2024 REG.PROV.COLL. N. 01032/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1032 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Servizi Ospedalieri S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Enza Maria Accarino, Gaetano Di Giacomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Amleto Cattarin, Roberta Sardos Albertini, Giovanni Gargiulo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti Sago Medica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Linda Balsemin, Serena Cafora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Clini – Lab S.r.l., non costituita in giudizio; Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’annullamento: a. della Determinazione Dirigenziale n. 944/2023 del 09.08.2023 (in uno alla comunicazione prot. n.48045 datata 22.08.2023, qui doc.1bis) avente ad oggetto “Gara n. 98/2023 (ID Sintel 166111831) – Procedura Negoziata telematica su piattaforma Sintel, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b, del d.l. n. 76/2020, convertito con l. n. 120/2020 e dal decreto semplificazioni bis d.l. n. 77/2021, convertito con l. n. 108/2021, per la fornitura triennale di dispositivi di protezione dalle radiazioni ionizzanti – lotto unico – Cig 96780156A0 – aggiudicazione definitiva (importo € 147.458,80, oltre iva)”; b. delle operazioni del seggio di gara/Rup sfocianti nella nota prot. n. 28131 del 11.05.2023 nonché delle operazioni e degli afferenti verbali della Commissione Giudicatrice; c. delle operazioni e dell’afferente verbale del seggio di gara/Rup “Riepilogo delle operazioni di apertura delle buste economiche”; d. delle operazioni e degli atti afferenti la verifica della congruità della offerta ossia della nota prot. n. 42400 del 20.07.2023 di richiesta dell’Ente della “scomposizione offerta economica- dettaglio voci di costo” e del riscontro di Sago Medica dell’1.08.2023 (prot. aziendale n. 44770 del 01.08.2023); e. della Lettera di invito prot. n. 13693 del 02.03.2023/Disciplinare di gara, del Capitolato speciale di appalto in uno agli afferenti chiarimenti; f. di tutti gli atti di gara adottati dal Seggio di gara e dalla Commissione di gara e consequenziali; g. di tutte le comunicazioni pubblicate a Sistema inerenti la procedura che ci occupa in uno ai chiarimenti siccome pubblicati in relazione alla gara (nota prot. n. 17553 del 21.03.2023); h. della Nota Ente prot. n. 32521 del 31.05.2023 di nomina della Commissione di gara su indicazione del Direttore dell’UOC Fisica Sanitaria in uno all’atto del Direttore UOC Fisica Sanitaria prot. n. 62159 del 14.10.2022 di determinazione delle specifiche tecniche ed alla sua integrazione del 23.02.2023 giusta comunicazione prot. n. 12751 del 27.02.2023; i. dell’eventuale contratto sottoscritto; l. della graduatoria provvisoria e finale; m. di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale compresi atti interni non conosciuti e compresi la delibera di indizione gara n.1295 del 29.12.2022 e l’avviso di gara prot. n. 14016 del 03.03.2023. Nonché per la declaratoria della nullità e/o inefficacia: – del contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt.121 e 122 cpa, ove sottoscritto con la controinteressata, e del diritto/interesse della ricorrente all’aggiudicazione dell’appalto Lotto Unico ed al subentro nel contratto cui, a tal fine, si dichiara sin d’ora disponibile, ai sensi dell’art. 124 cpa; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Servizi Ospedalieri S.p.A. il 8/11/2023, per l’annullamento: a. della Determinazione Diringenziale n. 944/2023 del 09.08.2023 (in uno alla comunicazione prot n.48045 datata 22.08.2023, doc.1bis) avente ad oggetto “Gara n. 98/2023 (ID Sintel 166111831) – Procedura Negoziata telematica su piattaforma Sintel, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b, del d.l. n. 76/2020, convertito con l. n. 120/2020 e dal decreto semplificazioni bis d.l. n. 77/2021, convertito con l. n. 108/2021, per la fornitura triennale di dispositivi di protezione dalle radiazioni ionizzanti – lotto unico – Cig 96780156A0 –aggiudicazione definitiva (importo € 147.458,80, oltre iva)”; b. delle operazioni del seggio di gara/Rup sfocianti nella nota prot. n. 28131 del 11.05.2023 nonché delle operazioni e degli afferenti verbali della Commissione Giudicatrice siccome anche allegati alla determina di aggiudicazione (sedute del 20.06.2023 e del 23.06.2023); c. delle operazioni e dell’afferente verbale del seggio di gara/Rup “Riepilogo delle operazioni di apertura delle buste economiche”; d. per quanto di ragione ed ove possa occorrere delle operazioni e degli atti afferenti la verifica della congruità della offerta ossia della nota prot. n. 42400 del 20.07.2023 di richiesta dell’Ente della “scomposizione offerta economica- dettaglio voci di costo” e del riscontro di Sago Medica dell’1.08.2023 (prot. Aziendale n. 44770 del 01.08.2023); e. della Lettera di invito prot. n. 13693 del 02.03.2023/Disciplinare di gara, del Capitolato speciale di appalto in uno agli afferenti chiarimenti; f. di tutti gli atti di gara adottati dal Seggio di gara e dalla Commissione di gara e consequenziali, ivi inclusi, come detto, l’aggiudicazione alla contro-interessata e gli atti di affidamento dell’appalto; g. di qualsivoglia atto e/o provvedimento, ancorché sconosciuto alla ricorrente, con il quale si intende e/o si è inteso procedere al definitivo affidamento all’odierna contro-interessata dell’appalto in questione; h. di tutte le comunicazioni pubblicate a Sistema inerenti la procedura che ci occupa in uno ai chiarimenti siccome pubblicati in relazione alla gara (nota prot. n. 17553 del 21.03.2023); i. della Nota Ente prot. n. 32521 del 31.05.2023 di nomina della Commissione di gara su indicazione del Direttore dell’UOC Fisica Sanitaria in uno all’atto del Direttore UOC Fisica Sanitaria prot. n. 62159 del 14.10.2022 di determinazione delle specifiche tecniche ed alla sua integrazione del 23.02.2023 giusta comunicazione prot. n. 12751 del 27.02.2023; l. delle note di riscontro dell’Ente alle richieste avanzate da S.O. ed esattamente nota Ente prot. n. 46829 del 11 agosto 2022, note Ente prot. n. 51316 e n. 51271 del 08.09.2023 e Nota Ente prot. n. 54419 del 25.09.2023; m. dell’eventuale contratto sottoscritto; n. della graduatoria provvisoria e finale; o. di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale compresi atti interni non conosciuti e compresi la delibera di indizione gara n.1295 del 29.12.2022 e l’avviso di gara prot. n. 14016 del 03.03.2023 Nonché per la declaratoria della nullità e/o inefficacia: – del contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt.121 e 122 cpa, ove sottoscritto con la controinteressata, e del diritto/interesse della ricorrente all’aggiudicazione dell’appalto Lotto Unico ed al subentro nel contratto ...
- TAR Veneto, III, s. 155 del 29.1.2024L’o.e. che si dolga dell’indizione di una procedura di affidamento per il fatto di vantare una privativa o similari (e quindi, di fatto, invocando un affidamento diretto) deve impugnare immediatamente l’indizione; la contestazione in radice della procedura (come quella, all’opposto, del mancato ricorso alla gara) richiede infatti l’immediata impugnativa. E’ legittima, se non auspicabile, l’indizione di una procedura per acquisire beni di consumo “compatibili” con quelli dell’originario fornitore e relative attività manutentive, in mancanza di precisi indici che il passaggio a nuovo fornitore provochi un nocumento a pubblico interesse.
- TAR Veneto, I, s. 150 del 29.1.2024L’attivazione della verifica di anomalia c.d. facoltativa (art. 97, co. 6, ult. per., D.Lgs. 50/2016) suppone “elementi specifici” di incongruenza, e costituisce espressione di ampia discrezionalità (insindacabile fuori dei casi di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento); la decisione in proposito non richiede espressa motivazione; un ribasso elevato, oppure il significativo divario rispetto al ribasso di altri concorrenti, non sono elementi decisivi tali da imporre la verifica fcoltativa, a maggior ragione quando la s.a. abbia già valutato positivamente la congruità dei costi di lavoro e sicurezza. E’ del tutto fisiologico e legittimo che la s.a., al fine di valutare se procedere o meno alla verifica di anomalia “facoltativa” (art. 97, co. 6, ult. per., D.Lgs. 50/2016), svolga un contraddittorio informale, il quale, pertanto, non si configura come un’irrituale e carente verifica di anomalia. L’esiguo margine di utile non implica di per sè l’incongruenza dell’offerta, dovendo apprezzarsi anche elementi ulteriori, quali l’interesse ad acquisire nuovi mercati e clienti, o alla prosecuzione dell’attività lavorativa, o alla qualificazione, pubblicità o curriculum. Quando ai prodotti oggetto dell’appalto si applicano C.A.M. (criteri ambientali minimi) obbligatori, l’obbligo di conformità ai C.A.M. sussiste di per sè, a prescindere dal richiamo nella lex specialis (art. 94 D.Lgs. 50/2016); quando si tratti di C.A.M. solo “premiali”, essi non trovano applicazione nelle gare al massimo ribasso (art. 94, co. 3, D.Lgs. 50/2016).
- TAR Veneto, I, s. 109 del 24.1.2024La censura avverso il metodo aggiudicazione di un contratto attuativo di Accordo quadro è tempestivamente proposta con l’impugnativa di tale aggiudicazione, divenendo lesiva solo in tale momento. Nel caso di Accordo quadro con più operatori da attuarsi secondo l’art. 54, co. 4, lett. b), D.Lgs. 50/2016, quando l’Accordo quadro sia stato aggiudicato col metodo dell’O.E.V., il confronto competitivo di “rilancio” per l’aggiudicazione del contratto attuativo deve anch’esso avvenire col metodo dell’O.E.V., e non col metodo del massimo ribasso. D’altronde, è irragionevole selezionare i contraenti dell’Accordo quadro selezionandoli anche sotto il profilo qualitativo, cioè sulla base di proposte tecniche non omogenee, per poi affidare il contratto attuativo solo sulla base del prezzo. L’art. 95, co. 5, D.Lgs. 50/2016 (obbligo di motivazione nel caso di utilizzo del minor prezzo) si applica anche all’assegnazione dei contratti attuativi di Accordo quadro.
- TAR Veneto, II, s. 104 del 23.1.2024Sussiste la giurisdizione del G.A. in merito alla revisione prezzi straordinaria di cui all’art. 26 del D.L. 50/2022. L’art. 26 D.L. 50/2022 (revisione straordinaria dei prezzi) va interpretato nel senso che i prezzi di contratto vanno revisionati (fermo detrarre la percentuale di alea e il ribasso d’asta previsti dalla norma) sostituendo i prezzi di progetto con quelli dei prezzari 2022, ma applicando ai prezzi dei prezzari del 2022 le stesse variazioni (riduzioni di adeguamento) che il progettista aveva applicato ai prezzi del prezzario dell’epoca del progetto.
Tutte
- TAR Veneto, I, s. 833 del 30.4.2024
- TAR Veneto, III, s. 751 del 19.4.2024
- TAR Veneto, II, s. 723 del 17.4.2024
- TAR Veneto, II, s. 714 del 16.4.2024
- TAR Veneto, III, s. 632 del 3.4.2024
- TAR Veneto, I, s. 513 del 18.3.2024
- TAR Veneto, III, s. 481 del 13.3.2024
- TAR Veneto, III, s. 480 del 13.3.2024
- TAR Veneto, III, s. 478 del 13.3.2024
- TAR Veneto, III, s. 418 del 7.3.2024
- TAR Veneto, III, s. 418 del 7.3.2024
- TAR Veneto, III, s. 417 del 7.3.2024
- TAR Veneto, II, s. 416 del 7.3.2024
- TAR Veneto, II, s. 415 del 7.3.2024
- TAR Veneto, I, s. 400 del 4.3.2024
- TAR Veneto, III, s. 393 del 1.3.2024
- TAR Veneto, II, s. 354 del 26.2.2024
- TAR Veneto, III, s. 262 del 14.2.2024
- TAR Veneto, III, s. 263 del 14.2.2024
- TAR Veneto, II, s. 248 del 13.2.2024
- TAR Veneto, I, s. 231 del 9.2.2024
- TAR Veneto, I, s. 230 del 9.2.2024
- TAR Veneto, I, s. 227 del 9.2.2024
- TAR Veneto, III, s. 186 del 1.2.2024
- TAR Veneto, III, s. 155 del 29.1.2024
- TAR Veneto, I, s. 150 del 29.1.2024
- TAR Veneto, I, s. 109 del 24.1.2024
- TAR Veneto, II, s. 104 del 23.1.2024
- TAR Veneto, I, s. 8 del 4.1.2022
- TAR Veneto, I, s. 9 del 4.1.2022
→ Cons. Stato, V, s. 653 del 19.1.2023
Allorchè sia richiesto un prodotto omologato, va esclusa l'offerta di un bene (di per sè omologato ma) con caratteristiche, richieste dalla lex specialis, ulteriori rispetto all'omologazione e quindi da considerarsi non omologate; in ogni caso, va escluso il prodotto, foss'anche omologato, con caratteristiche in contrasto con la legge.
- TAR Veneto, II, s. 1510 del 13.12.2021
Casi di soccorso istruttorio, Clausole nulle per violazione del principio di tassatività → Cons. Stato, V, s. 68 del 3.1.2023
La clausola di lex specialis che preveda, a pena di esclusione, l’iscrizione al MEPA di tutti i membri del RTI (incluse le imprese mandanti), è nulla per violazione del principio di tassatività delle cause escludenti (art. 83, co. 8, D.Lgs. 50/2016); la mancata iscrizione, comunque, è una carenza meramente formale, che impone quantomeno il soccorso istruttorio (art. 83, co. 9, D.Lgs. 50/2016).