TAR Puglia – Lecce

TAR Puglia – Bari

  • TAR Puglia [LE], II, s. 472 del 3.4.2024
  • TAR Puglia [LE], II, s. 416 del 21.3.2024
  • TAR Puglia [LE], II, s. 386 del 15.3.2024
  • TAR Puglia [LE], II, s. 319 del 4.3.2024
  • TAR Puglia [LE[, II, s. 304 del 1.3.2024
  • TAR Puglia [LE], III, s. 280 del 26.2.2024
  • TAR Puglia [LE], III, s. 277 del 26.2.2024
  • TAR Puglia [LE], III, s. 273 del 23.2.2024
  • TAR Puglia [LE], II, s. 256 del 19.2.2024
  • TAR Puglia [LE], II, s. 203 del 12.2.2024
  • TAR Puglia [LE], I, s. 197 del 9.2.2024
  • TAR Puglia [LE], II, s. 191 del 8.2.2024
  • TAR Puglia [LE], II, s. 166 del 5.2.2024
  • TAR Puglia [LE], III, s. 102 del 25.1.2024
  • TAR Puglia [LE], II, s. 101 del 24.1.2024
  • TAR Puglia [LE], II, s. 95 del 22.1.2024
  • TAR Puglia [LE], III, s. 60 del 17.1.2024
  • TAR Puglia [LE], II, s. 28 del 8.1.2024

    La legittimazione a impugnare il bando spetta, in linea di principio, solo a chi abbia partecipato alla procedura; tale regola subisce tuttavia eccezioni, quali la contestazione dell'indizione o mancata indizione della gara, o la presenza di clausole escludenti; tra quest'ultime, figura anche il caso di non remuneratività della base di gara, purchè, però, impeditiva della fruttuosa partecipazione (non solo per il ricorrente, ma) per ogni operatore medio del mercato, circostanza che o emerge direttamente dagli atti di gara (ad es., utile non previsto), o altrimenti (come nel caso di utile ridotto o oneri non contemplati) dev'essere rigorosamente provata con onere a carico del ricorrente.

  • TAR Puglia [LE], II, s. 25 del 5.1.2024

    Il mancato accoglimento dell'istanza di accesso agli atti non è di per sè ragione di illegittimità della procedura; inoltre, è inammissibile il c.d. "ricorso al buio" avverso gli atti di gara, e d'altronde al termine per il ricorso si applica la "dilazione temporale" connessa all'accesso agli atti.

    La difformità tra offerta tecnica e giustificativi di anomalia è irrilevante, quando dovuta a meri errori materiali. 

    Nel caso di ricorso principale e incidentale entrambi escludenti, il rigetto del ricorso principale determina l'improcedibilità del ricorso incidentale.

  • TAR Puglia [LE], II, s. 20 del 5.1.2024

    Il mancato accoglimento dell'istanza di accesso agli atti non è di per sè ragione di illegittimità della procedura; inoltre, è inammissibile il c.d. "ricorso al buio" avverso gli atti di gara, e d'altronde al termine per il ricorso si applica la "dilazione temporale" connessa all'accesso agli atti.

    La difformità tra offerta tecnica e giustificativi di anomalia è irrilevante, quando dovuta a meri errori materiali. 

    Nel caso di ricorso principale e incidentale entrambi escludenti, il rigetto del ricorso principale determina l'improcedibilità del ricorso incidentale.

  • TAR Puglia [LE], II, s. 21 del 5.1.2024

    Il mancato accoglimento dell'istanza di accesso agli atti non è di per sè ragione di illegittimità della procedura; inoltre, è inammissibile il c.d. "ricorso al buio" avverso gli atti di gara, e d'altronde al termine per il ricorso si applica la "dilazione temporale" connessa all'accesso agli atti.

    La difformità tra offerta tecnica e giustificativi di anomalia è irrilevante, quando dovuta a meri errori materiali. 

    Nel caso di ricorso principale e incidentale entrambi escludenti, il rigetto del ricorso principale determina l'improcedibilità del ricorso incidentale.

  • TAR Puglia [LE], III, s. 2 del 2.1.2024 Chiarimenti, condizioni sostanziali, discrezionalità e sindacato del GA, discrezione della s.a. e sindacato del GA, motivazione della s.a., Principio di equivalenza, rapporti con l'accesso, Requisiti, requisiti di legittimità, Requisiti minimi, Termine per il ricorso

    Qualora l’istanza di accesso sia svolta entro 15 giorni dalla conoscenza legale dell’aggiudicazione, e la s.a. risponda nei successivi 15 giorni, il termine di 30 giorni per il ricorso (art. 120, co. 1, C.P.A.) si intende prorogato di 15 giorni, risultando quindi pari a 45 giorni dalla conoscenza legale dell’aggiudicazione (c.d. dilazione temporale del termine per il ricorso); tuttavia, se la s.a. rifiuta l’accesso o tiene comportamenti dilatori, decorre il termine di 30 giorni dall’effettiva conoscenza degli atti.

    I chiarimenti della s.a. non possono avere natura integrativa o modificativa, essi devono essere contenuti nel perimetro di una interpretazione autentica che espliciti contenuti della lex specialis ambigui, senza forzare la semantica. Allorquando una medesima caratteristica di prodotto sia prevista quale requisito minimo e al contempo quale criterio premiale, è legittimo il chiarimento che risolva l'ambiguità precisando che si tratta di criterio premiale. 

    Sia ai fini dei requisiti minimi, sia dei punteggi qualitativi, l’operato valutativo della s.a. è connotato da ampia discrezionalità, sindacabile solo per abnormità, sviamento, manifesta erroneità o illogicità; nei limiti in cui è consentito il sindacato, il controllo del Giudice è peraltro pieno e con accesso al fatto: il G.A. può limitarsi al controllo estrinseco se ciò è sufficiente e non emergano spie che inducono la necessità di indagini specialistiche; inoltre il G.A. può verificare l’attendibilità della correttezza delle operazioni tecniche e del loro procedimento. Tuttavia il sindacato non può essere sostitutivo.  

    In materia di requisiti minimi opera il principio, oltre che del favor partecipationis, dell’equivalenza (art. 68 D.Lgs. 50/2016); secondo tale principio, le caratteristiche minime vanno intese vincolanti non nel quomodo, ma quoad effectum, con conseguente ammissibilità delle offerte comunque capaci di soddisfare il fine, con la conseguenza che il giudizio di equivalenza non va svolto in modo formalistico, bensì secondo un criterio di conformità sostanziale e funzionale.

    Il principio di equivalenza (art. 68 D.Lgs. 50/2016) non richiede dichiarazioni formali dell’o.e. e la prova dell’equivalenza può essere fornita anche in sede di soccorso procedimentale; analogamente, anche il giudizio di equivalenza da parte della s.a. può essere implicito, non richiedendo formalismi.  

    L’amissione delle offerte (inclusa la verifica di conformità ai requisiti minimi) compete formalmente al RUP, sebbene, fisiologicamente, non sia esclusa la valutazione istruttoria della Commissione giudicatrice.

  • TAR Puglia [LE], II, s. 1850 del 24.11.2022
  • TAR Puglia [LE], III, s. 943 del 6.6.2022
  • TAR Puglia [LE], III, s. 914 del 31.5.2022

    → Cons. Stato, V, s. 509 del 16.1.2023

    L'esame dei motivi di ricorso deve seguire segue la gradazione stabilita dal ricorrente.

    Il termine di 30 giorni per svolgere ricorso o motivi aggiunti avverso gli esiti di una procedura di affidamento di contratti pubblici, ordinariamente pari a 30 giorni dalla pubblicazione o comunicazione di aggiudicazione (artt. 120 CPA), può subire una necessaria dilazione temporale in caso di tempestiva istanza di accesso (svolta nei 15 giorni di  legge); allorquando la s.a. ostacoli l’accesso o non lo consenta tempestivamente, il ricorrente, per censurare i vizi prima non conoscibili, ha a disposizione 30 giorni decorrenti dall’accesso.

    Allorquando la base di gara sia calcolata tenendo conto non solo del periodo di servizio ordinario, manche dell’ulteriore periodo di eventuale proroga tecnica, è illegittima la verifica di anomalia che abbia ritenuto congrua l’offerta, nonostante i giustificativi raffrontino la base di gara con il solo periodo di servizio ordinario, escluso il periodo di proroga tecnica.

    E’ inammissibile il motivo di censura il quale, in materia di anomalia, si limiti a rilevare il dato formale del mancato riferimento dei giustificativi dell’aggiudicatario ai minimi salariali, senza dedurre l’effettiva violazione dei medesimi.

    Allorquando la lex specialis richieda di indicare, quale requisito di capacità, un elenco di servizi analoghi, non è richiesta – in mancanza di diversa prescrizione nella legge di gara – la specificazione della tipologia dei servizi medesimi.

    Posta la mancata entrata in vigore del sistema dell’Albo dei commissari, in materia di Commissione giudicatrice trova applicazione l’art. 216, co. 12, D.Lgs. 50/2016; tale norma non richiede l’adozione di preventive regole da parte della s.a., mentre si limita a richiedere la verifica dell’esperienza dei membri nominandi, mediante valutazione dei curricula.

    L’apertura delle buste tecniche può avvenire (purchè in seduta pubblica) tanto da parte della Commissione giudicatrice, quanto da parte del Seggio di gara; le stesse Linee guida n. 5 di ANAC si limitano a suggerire l’apertura da parte della Commissione giudicatrice, senza tuttavia prevedere vincoli. Inoltre, non è prescritto da alcuna norma che la Commissione giudicatrice sia nominata prima dell’apertura delle buste.