TAR Emilia Romagna – Bologna
- TAR Emilia Romagna [BO], II, s. 213 del 25.3.2024
- TAR Emilia Romagna [BO], II, s. 203 del 18.3.2024
- TAR Emilia Romagna [BO], II, s. 201 del 18.3.2024
- TAR Emilia Romagna [BO], II, s. 200 del 18.3.2024
- TAR Emilia Romagna [BO], II, s. 199 del 18.3.2024
- TAR Emilia Romagna [BO], II, s. 143 del 24.2.2024
- TAR Emilia Romagna [BO], II, s. 142 del 24.2.2024
- TAR Emilia Romagna [BO], II, s. 141 del 24.2.2024
- TAR Emilia Romagna [BO], II, s. 140 del 24.2.2024
- TAR Emilia Romagna [BO], II, s. 128 del 21.2.2024
- TAR Emilia Romagna [BO], I, s. 100 del 12.2.2024
- TAR Emilia Romagna [BO], I, s. 78 del 5.2.2024
- TAR Emilia Romagna [BO], s. 68 del 30.1.2024
- TAR Emilia Romagna [BO], I, s. 35 del 15.1.2024
In presenza di esigenze di flessibilità della prestazione da acquisire, non è illegittima la clausola di lex specialis che rimetta alla fase esecutiva la precisa determinazione dei quantitativi da fornire, quando i quantitativi siano comunque determinabili, anche indicativamente (ad esempio sulla base degli storici).
- TAR Emilia Romagna [BO], s. 23 del 12.1.2024
E' legittima l'attivazione del soccorso istruttorio qualora la garanzia provvisoria manchi dell'impegno del garante al rilascio della garanzia definitiva; in tal caso, in sede di soccorso, l'o.e. deve provare che tale impegno era stato assunto in epoca antecedente al termine per le offerte, e tale prova è assolta anche dalla firma digitale.
- TAR Emilia Romagna [BO], I, s. 9 del 5.1.2024
La presenza di errori nell'offerta può essere emendata dalla s.a., solo a fronte di un vero e proprio "errore materiale", tale essendo quello che può essere percepito immediatamente dal contesto dell’atto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive e rimediato in modo immediato e univoco; non rientra nella fattispecie il caso di omessa indicazione nel prezzo offerto di talune voci, nè quello in cui residuino margini di incertezza nella ricostruzione della volontà contrattuale.
- TAR Emilia Romagna [BO], II, s. 4 del 3.1.2024
- TAR Emilia Romagna [BO], II, s. 5 de 3.1.2024
Nel caso di settori particolari, con pochi operatori e a fronte di precedenti gare deserte, è legittima - nei limiti del sindacato del G.A. - la lex specialis che preveda requisiti di partecipazione minimali, e, quale criterio di punteggio, la pregressa esperienza nel settore dell'appalto.
E' legittimo il soccorso istruttorio per sopperire all'omessa produzione del certificato della CCIAA; nonchè a fronte della spunta, nella documentazione amministrativa, di due dichiarazioni tra loro incompatibili.
Nell'attribuire i punteggi qualitativi (attività discrezionale, non sindacabile secondo valutazioni sostitutive), la Commissione giudicatrice deve attenersi strettamente al criterio di lex specialis; quindi, il fatto che un'offerta sia migliore di un'altra per profili non previsti dal criterio, non può giustificare un maggior punteggio.
- TAR Emilia Romagna [BO], II, s. 1 del 2.1.2024
Sebbene il ricorrente abbia la facoltà gradare le censure, tale gradazione non vincola inderogabilmente il Giudice; il motivo caducatorio relativo alla composizione della Commissione giudicatrice va esaminato prioritariamente rispetto a quello relativo ai punteggi tecnici.
Carenze della garanzia provvisoria quali la non conformità agli “schemi-tipo”, la validità temporale inferiore a quella minima o la mancanza della previsione del rinnovo, la mancata previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione e all’eccezione ex art. 1957 con. 2 c.c., o la mancanza di firma digitale, non sono a pena di esclusione; mentre la mancanza dell’impegno del garante a rilasciare la garanzia definitiva è irrilevante nel caso di MPMI (art. 93, co. 8, D.Lgs. 50/2016).
E’ illegittima la composizione della Commissione giudicatrice di cui faccia parte il soggetto che ha approvato gli atti di lex specialis (art. 77, co. 4, D.Lgs. 50/2016).
Il vizio di composizione della Commissione giudicatrice comporta la nomina di una nuova Commissione e la riedizione della valutazione delle offerte.
- TAR Emilia Romagna [BO], s. 314 del 18.5.2023
Cons. Stato, III, s. 10210 del 28.11.2023
L'attività emendativa svolta dalla Commissione di gara, consistente nella correzione di errori di calcolo sulla base di dati numerici oggettivi e di formule matematiche di cui alla lex specialis, è attività vincolata (e non discrezionale), quindi l'omessa comunicazione di avvio del procedimento non produce effetti invalidanti. Analogamente, allo svolgimento di attività vincolate (quale la rettifica di errori di calcolo o materiali), o preparatorie (quali la verifica della documentazione richiesta per la partecipazione), non si applicano i principi del contrarius actus e del collegio perfetto (art. 77 D.Lgs. 50/2016), operanti invece per le attività valutative.
Le indicazioni della legge di gara devono essere chiare, in modo da non poter indurre in errore i partecipanti in merito ai requisiti o elementi dell’offerta richiesti; la possibilità di un’interpretazione tesa a ricavare dalla lex specialis ulteriori requisiti di ammissione “nascosti” o “impliciti”, facendo leva sul concetto di “essenzialità”, va circoscritta entro limiti di stretta ragionevolezza.
La valutazione delle offerte e l’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione è espressione di ampia discrezionalità tecnica; le censure sul merito di tale valutazione (per definizione opinabile) sono inammissibili, poichè tese a sollecitare un sindacato sostitutivo, fatti salvi i casi di abnormità della scelta tecnica; quindi, per sconfessare il giudizio della Commissione non è sufficiente evidenziarne la non condivisibilità, dovendosi invece dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio.
La non rispondenza ai valori minimi richiesti dalla lex specialis non può essere di per sè desunta dai documenti prodotti, e dalle valutazioni svolte da altra amministrazione, in altra procedura di gara, stante l'autonomia del giudizio dell’amministrazione procedente.
Il principio di equivalenza (art. 68 D.Lgs. 50/2016) - che permea l’intera disciplina dell’evidenza pubblica e risponde al favor partecipationis - è espressione di discrezionalità tecnica. Esso non onera i concorrenti di un’apposita formale dichiarazione circa l’equivalenza funzionale del prodotto offerto; la relativa prova può essere fornita con qualsiasi mezzo, e la Commissione può effettuare la valutazione di equivalenza anche in forma implicita, anche ricavando la rispondenza dalla documentazione tecnica.
provaqce933
- TAR Emilia Romagna [BO], I, s. 867 del 31.10.2022
→ Cons. Stato, III, s. 1120 del 1.2.2023
E' inammissibile il ricorso verso l'unico provvedimento di aggiudicazione di una gara a lotti plurimi, recante censure distinte in relazione alla valutazione della Commissione per ciascuno di tali lotti.