TAR Puglia – Bari
- TAR Puglia [BA], III, s. 401 del 3.4.2024
- TAR Puglia [BA], I, s. 367 del 22.3.2024
- TAR Puglia [BA], I, s. 366 del 22.3.2024
- TAR Puglia [BA], I, s. 365 del 22.3.2024
- TAR Puglia [BA], III, s. 339 del 14.3.2024
- TAR Puglia [BA], II, s. 337 del 13.3.2024
- TAR Puglia [BA], I, s. 284 del 6.3.2024
- TAR Puglia [BA], II, s. 269 del 5.3.2024
- TAR Puglia [BA], II, s. 266 del 5.3.2024
- TAR Puglia [BA], III, s. 263 del 4.3.2024
- TAR Puglia [BA], III, s. 255 del 1.3.2024
- TAR Puglia [BA], II, s. 237 del 28.2.2024
- TAR Puglia [BA], III, s. 228 del 23.2.2024
- TAR Puglia [BA], I, s. 217 del 22.2.2024
- TAR Puglia [BA], III, s. 198 del 19.2.2024
- TAR Puglia [BA], III, s. 200 del 19.2.2024
- TAR Puglia [BA], II, s. 150 del 9.2.2024
- TAR Puglia [BA], III, s. 123 del 1.2.2024
- TAR Puglia [BA], II, s. 118 del 31.1.2024
- TAR Puglia [BA], I, s. 110 del 29.1.2024
- TAR Puglia [BA], II, s. 22 del 8.1.2024
Ai fini del "grave illecito", è irrilevante la mera pendenza di indagini e l'avviso di conclusione indagini (e quindi la loro omessa dichiarazione); quanto a "carichi pendenti" (rinvio a giudizio), e misure cautelari reali, che non sono di per sè causa di esclusione automatica, la loro omessa dichiarazione non costituisce un mendacio dichiarativo escludente, occorrendo una valutazione in concreto del fatto; a maggior ragione ciò vale nel caso omessa segnalazione di tali eventi quando intervenuti in corso di gara e pertanto successivamente al termine per le offerte. Tali princìpi, validi in generale, operano a maggior ragione nel caso di appalti PNRR, che richiedono particolare cautela prima di procedere 'all'annullamento dell'aggiudicazione.
In caso di causa ostativa intervenuta in corso di procedura, può ammettersi il self cleaning successivo a tale evento (e quindi al termine per le offerte).
A fronte di vicende penali che non hanno raggiunto, durante la gara, un grado di accertamento tale da poter indurre la s.a. all'esclusione, ciò non toglie che a s.a. può valutare nel seguito le sopravvenienze del procedimento penale, ed anche dopo il contratto, in via di autotutela.
A fronte di cause di esclusione "discrezionali" (quali le irregolarità contributive non definitivamente accertate), l'ammissione dell'o.e. non richiede motivazione analitica, potendo essere la motivazione dell'ammissione anche implicita nell'ammissione; quindi va rigettato il motivo che deduce il mero difetto istruttorio e motivazionale.
- TAR Puglia [BA], II, s. 21 del 8.1.2024
Soccorso istruttorio per la garanzia Ai fini del "grave illecito", è irrilevante la mera pendenza di indagini e l'avviso di conclusione indagini (e quindi la loro omessa dichiarazione); quanto a "carichi pendenti" (rinvio a giudizio), e misure cautelari reali, che non sono di per sè causa di esclusione automatica, la loro omessa dichiarazione non costituisce un mendacio dichiarativo escludente, occorrendo una valutazione in concreto del fatto; a maggior ragione ciò vale nel caso omessa segnalazione di tali eventi quando intervenuti in corso di gara e pertanto successivamente al termine per le offerte. Tali princìpi, validi in generale, operano a maggior ragione nel caso di appalti PNRR, che richiedono particolare cautela prima di procedere 'all'annullamento dell'aggiudicazione.
In caso di causa ostativa intervenuta in corso di procedura, può ammettersi il self cleaning successivo a tale evento (e quindi al termine per le offerte).
A fronte di vicende penali che non hanno raggiunto, durante la gara, un grado di accertamento tale da poter indurre la s.a. all'esclusione, ciò non toglie che a s.a. può valutare nel seguito le sopravvenienze del procedimento penale, ed anche dopo il contratto, in via di autotutela.
A fronte di cause di esclusione "discrezionali" (quali le irregolarità contributive non definitivamente accertate), l'ammissione dell'o.e. non richiede motivazione analitica, potendo essere la motivazione dell'ammissione anche implicita nell'ammissione; quindi va rigettato il motivo che deduce il mero difetto istruttorio e motivazionale.
E' consentito il soccorso istruttorio a fronte di una garanzia provvisoria di importo inferiore al dovuto (quantomeno a fronte di scostamenti minimi).
- TAR Puglia [BA], III, s. 16 del 5.1.2024
Certificati di regolare esecuzione di privati, Competenza territoriale nelle gare a lotti plurimi, Contratto di avvalimento condizionato, Servizi analoghi e identici Nelle gare a lotti plurimi in ambito regionale, con lotti da eseguire in ambiti territoriali che involgono, taluni, la sede capoluogo del TAR, ed altri, la sede distaccata, la competenza territoriale sull'impugnazione di un lotto si determina diversamente a seconda se si tratti di "gara unica" (con competenza del TAR capoluogo) o di "gare distinte" tante quanto sono i lotti (con competenza della sede del luogo di esecuzione del lotto). Sono indici di una "gara unica", a questo fine, la possibilità di aggiudicarsi un numero limitato di lotti, e la nomina di una Commissione giudicatrice e di un unico RUP.
La clausola del contratto di avvalimento che prevede la messa a disposizione dei requisiti "previo pagamento del corrispettivo" non rende il contratto condizionato, trattandosi di clausola di stile; in ogni caso, una clausola condizionante nel contratto di avvalimento, a in presenza della separata "dichiarazione dell'ausiliaria" di impegno incondizionato verso la s.a., non potrebbe provocare l'invalidità del contratto di avvalimento, essendo limitata ai rapporti interni tra ausiliaria e ausiliata.
Costituisce idonea prova dei requisiti dichiarati il "certificato di regolare esecuzione" per prestazioni verso privati, rilasciato da un soggetto apicale del Committente dichiaratosi competente (benchè successivamente contradetto, in modo non univoco, da una successiva dichiarazione del legale rappresentante, non accompagnata dalla revoca del primo certificato); invero, il "certificato di regolare esecuzione" non costituisce una dichiarazione di volontà di competenza esclusiva del rappresentante legale.
Quando la lex specialis richieda quale requisito "servizi analoghi" (e non identici), l'analogia va intesa non come identità, ma come similitudine (a maggior ragione in caso di prestazioni rese a privati, che, per natura, possono non avere la medesima configurazione della corrispondente prestazione per il committente pubblico).
- TAR Puglia, BA, s. 709 del 2.5.2023
→ Cons. Stato, V, 9541 del 3.11.2023
Lo sharing in territorio comunale (monopattini) è attività in libero mercato, sebbene soggetta ad autorizzazione; pertanto, non trattandosi di appalti o concessioni, alle procedure per tali autorizzazioni il Codice dei contratti non si applica nella sua interezza (salvo autovincolo), bensì solo quanto ai suoi princìpi generali.
Quando l’offerta contenga due dati in insanabile contrasto tra loro, di cui uno solo immediatamente rilevante per l’assegnazione del punteggio, la s.a. non può, pena la violazione della par condicio, attivare il soccorso istruttorio; bensì, deve prendere in considerazione esclusivamente il dato rilevante ai fini del punteggio.
L’o.e. deve possedere i requisiti premiali in proprio, e non può spendere quelli della Società sua controllante o di altri soggetti controllati dalla medesima controllante, salvo il ricorso all’avvalimento.
Premesso che la s.a. gode di ampia discrezionalità nella predisposizione dei criteri di valutazione, e che tali scelte sono sindacabili soltanto per profili di proporzionalità, ragionevolezza e idonea istruttoria, il criterio di punteggio tecnico dello svolgimento di servizi analoghi è legittimo se ragionevole e proporzionato, ovvero quando sia necessario privilegiare operatori con esperienza e purchè tali criteri basati sull’esperienza non assumano valore ponderale preponderante o determinante. A tali condizioni, non è violato il divieto di commistione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione.
Il criterio premiale, inerente l’offerta tecnica, delle prestazioni aggiuntive gratuite, può costituire una componente economica, e quindi violare il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica, solo se le prestazioni aggiuntive comportano un vantaggio economico all’amministrazione; tale criterio delle prestazioni aggiuntive gratuite non è neppure irragionevole, allorquando sia finalizzato a tutelare scopi istituzionali, ambientali, sociali.
- Tar Puglia [BA], I, s. 354 del 22.2.2023
- TAR Puglia [BA], I, s. 892 del 16.6.2022
→ Cons. Stato, IV, s. 502 del 16.1.2023
Nelle gare pubbliche, la certificazione di qualità non è un requisito di idoneità professionale ex art. 83, comma 1 lett. a) d.lgs. 50/2016, ma attiene alla capacità tecnica e professionale di cui alla lett. c) della stessa norma; pertanto, essa può essere oggetto di avvalimento, come previsto dall’art. 89, comma 1, d.lgs. 50/2016.
La possibilità di avvalimento non può essere limitata o vietata dalle stazioni appaltanti, in quanto l’art. 89 d.lgs. 50/2016 configura l'istituto di generale applicazione e portata imperativa.
Il fatto che la lex specialis richieda il possesso della certificazione di qualità nel Capitolato speciale (tra le caratteristiche minime richieste), invece che nel disciplinare (tra i requisiti di partecipazione), è irrilevante, e non muta la natura del requisito.
E' irrilevante che la documentazione relativa all’avvalimento sia stata erroneamente inserita nella busta economica, invece che nella busta amministrativa, ciò non incidendo sugli esiti della gara, e sulla par condicio e trasparenza.
Ai fini della determinazione del contenuto necessario del contratto di avvalimento, occorre tener conto della natura e oggetto del servizio.Ai fini dell'avvalimento, solo i requisiti di capacità di tipo tecnico operativo impongono una puntuale specificazione delle risorse messe a disposizione; mentre tale obbligo va escluso in relazione alla certificazione di qualità, che costituisce un bene immateriale per il quale non è rilevante la specificazione puntuale delle risorse messe a disposizione dell'ausiliata.
- TAR Puglia [BA], I, s. 831 del 7.6.2022
- TAR Puglia [BA], III, s. 753 del 26.5.2022
- TAR Pug [BA], I, s. 649 del 12.5.2022