TAR Calabria – Catanzaro
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- TAR Calabria [CZ], I, s. 532 del 3.4.2024Pubblicato il 03/04/2024 N. 00532/2024 REG.PROV.COLL. N. 01138/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1138 del 2023, proposto da: Consorzio fra cooperative – Consocoop, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura C.I.G. 9569523C30, rappresentato e difeso dall’avvocato Oreste Morcavallo, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, corso Luigi Fera, n. 23; contro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34; Comune di San Donato di Ninea, non costituito in giudizio; nei confronti di Poseidon consorzio stabile s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Sirimarco, Francesco Zaccone, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia; per l’annullamento riguardo al ricorso principale presentato da Consocoop: – della determina n. 313 del 19.06.2023 avente ad oggetto l”aggiudicazione definitiva disposta in favore di Poseidon Consorzio Stabile della gara d”appalto dei lavori di “Recupero-adeguamento sismico, energetico, impiantistico e ambientale di due fabbricati”; – della determinazione 161 del 28.03.2023 con la quale è stata disposta l”aggiudicazione provvisoria della gara in favore di Poseidon, nonché del verbale di gara nella parte è ammessa alla procedura di gara, del verbale di gara n. 3 in seduta riservata nella parte in cui attribuisce il punteggio alle offerte tecniche presentate dai concorrenti; per la condanna della p.a. a confermare l”aggiudicazione in favore del ricorrente quale legittimo aggiudicatario, nonché il subentro nel contratto nelle more eventualmente stipulato, previa declaratoria di inefficacia dello stesso. riguardo al ricorso incidentale presentato da Poseidon: – delle determinazioni di ammissione di Consocoop alla procedura selettiva. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del consorzio Poseidon; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 marzo 2024 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. Consocoop agisce per l’annullamento della determina n. 313 del 19.06.2023, con cui è stata disposta l’aggiudicazione definitiva in favore di Poseidon consorzio stabile s.c. a r.l. della gara, indetta dal Comune di San Donato di Ninea, di appalto dei lavori di “Recupero-adeguamento sismico, energetico, impiantistico e ambientale di due fabbricati”, chiedendo altresì la caducazione degli ulteriori atti in epigrafe meglio indicati, nonché il subentro nel contratto nelle more eventualmente stipulato. Alla procedura selettiva -finanziata dall’Unione Europea per un importo di euro 2.368.000,00 e da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa- hanno partecipato il consorzio ricorrente e il controinteressato. Con determina n. 161 del 28.03.2023 il Comune ha approvato le risultanze di cui ai verbali di gara e proposto l’aggiudicazione dei lavori al consorzio Poseidon. A seguito di accesso agli atti, l’esponente ha sollecitato l’annullamento in autotutela della proposta di aggiudicazione, ritenendo che i verbali di gara fossero viziati per carenza di motivazione. Con nota del 4.05.2023 l’Ente ha però respinto l’istanza sulla scorta di un parere legale fornito da Asmecomm. È quindi seguita la gravata determina di aggiudicazione n 313/2023, della quale il ricorrente lamenta l’illegittimità per violazione del D. Lgs. n. 50/2016, della lex specialis e per vizio di eccesso di potere. 1.1. Resiste il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva. 1.2. Si è costituito il consorzio aggiudicatario, confutando le avverse doglianze e concludendo per il rigetto del ricorso. 2. Il consorzio Poseidon ha proposto ricorso incidentale escludente, lamentando l’illegittima ammissione alla procedura selettiva di Consocoop. 2.1. La ricorrente principale confuta gli assunti dell’aggiudicatario, chiedendo in via istruttoria una consulenza tecnica d’ufficio e concludendo per il rigetto del gravame incidentale. 3. Con ordinanza n. 482/2023, inoppugnata, è stata respinta la richiesta di tutela cautelare avanzata dalla ricorrente principale e dichiarata improcedibile la richiesta di tutela interinale della prima graduata. 4. All’udienza pubblica del 20 marzo 2024, in vista della quale la controinteressata ha depositato una memoria di replica, la causa è stata trattenuta in decisione. 5. In rito, va disattesa l’eccezione sollevata dalla difesa erariale di carenza di legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in quanto ai sensi dell’art. 12-bis D.L. n. 68/2022, convertito in L. n. 108/2022, “Sono parti necessarie dei giudizi disciplinati dal presente articolo le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR, …, per le quali si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato…” e nella fattispecie all’intimato Ministero è ascrivibile la titolarità dell’intervento. 6. Rileva quindi il Collegio, in ordine al rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale escludente, che l’evoluzione giurisprudenziale registratasi a livello eurounitario e del diritto interno ha determinato un mutamento del precedente orientamento, che era teso a conferire priorità logico giuridica al vaglio del gravame incidentale escludente rispetto al ricorso principale. L’eventuale accoglimento del ricorso incidentale, infatti, non determina di per sé l’improcedibilità di quello principale, continuando ad esistere, in capo al ricorrente principale, la titolarità dell’interesse legittimo strumentale all’eventuale rinnovazione della gara, anche nel caso in cui alla stessa abbiano partecipato altre imprese, sia pure estranee al processo, cosicché “il rapporto di priorità logica tra ricorso principale e ricorso incidentale deve essere rivisto …, nel senso che il ricorso principale deve essere esaminato per primo, potendo la sua eventuale infondatezza determinare l’improcedibilità del ricorso incidentale. Ciò in coerenza anche con quanto statuito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con sentenza 5 settembre 2019 (causa C-333/18), in merito all’ordine da seguire nell’esame di un ricorso principale volto a contestare l’aggiudicazione della gara ad altro concorrente e di un contrapposto ricorso incidentale, contenente censure potenzialmente idonee a determinare l’esclusione del ricorrente principale” (ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. V, 3 marzo 2022, n. 1536). 7. In ragione di quanto precisato, è pertanto possibile scrutinare il ricorso principale, rilevando al contempo che l’aggiudicatario ha dedotto che è stato intanto perfezionato il contratto con l’amministrazione aggiudicatrice e l’appalto è in corso di esecuzione. 7.1. Con la prima censura il ricorrente evidenzia che tra i requisiti di partecipazione alla gara d’appalto vi ...
- TAR Calabria [CZ], I, s. 497 del 27.3.2024Pubblicato il 27/03/2024 N. 00497/2024 REG.PROV.COLL. N. 01039/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1039 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Ati De Marco Costruzioni S.r.l. – Heraclea Strade S.r.l. – Siti Sud S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 94942116C4, rappresentato e difeso dall’avvocato Elisabetta De Marco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni di Crosia e Scala Coeli, Asmel Consortile S.C. A R.L., non costituiti in giudizio; Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34; Comune di Crosia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Enrico Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, corso Luigi Fera, n. 23; nei confronti Devi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Lilli, Fabio Massimo Pellicano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l’annullamento Per quanto riguarda il RICORSO INTRODUTTIVO: -per l’annullamento della determina n.261 del 5.06.23 avente ad oggetto l”aggiudicazione della gara d”appalto dei lavori di “Interventi di adeguamento sismico, degli impianti tecnologici abbattimento delle barriere architettoniche e ampliamento della scuola primaria e dell”infanzia via del Sole” in favore della DEVI SRL; dei verbali di gara n 1, 2, 3, 4 e 5 nella parte in cui ammettono la DEVI SRL alla gara ritenendo la documentazione presentata conforme a quanto previsto negli atti di gara e viene formulata, altresì, proposta di aggiudicazione in suo favore; della nota n. 13725 del 30.05.2023 con la quale il comune di Crosia rigetta l”istanza di annullamento in autotutela richiesta dalla ricorrente, e conferma l”aggiudicazione in favore della DEVI SRL; -nonché della richiesta di parere e del parere reso dalla società ASMEL del 28.06.23; -nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale, ancorchè non conosciuto; nonché tutti gli atti costituenti la lex specialis di gara (bando, disciplinare e capitolato speciale), ove interpretati in senso sfavorevole alla posizione della società ricorrente; per la condanna della p.a. ad annullare il provvedimento di aggiudicazione della gara in favore della DEVI SRL e disporre l”aggiudicazione in favore dell”ati ricorrente, nonché per la declaratoria dell”inefficacia del contratto di appalto, ove medio tempore stipulato; Per quanto riguarda i MOTIVI AGGIUNTI presentati da Ati De Marco Costruzioni S.r.l. – Heraclea Strade S.r.l. – Siti Sud S.r.l. il 22/8/2023: per l”annullamento della determina n.342 del 14.07.23, pubblicata il 21.07.2023, comunicata in pari data alla ditta ricorrente, avente ad oggetto Rettifica determina n.8 del 5.06.23 reg. gen. 261 appalto lavori di “Interventi di adeguamento sismico, degli impianti tecnologici abbattimento delle barriere architettoniche e ampliamento della scuola primaria e dell”infanzia via del Sole” mediante la quale viene sostituita l”indicazione della DEVI SRL con il costituente RTI Devi srl mandatario Falbo srl mandante e conseguentemente aggiudicata la gara in favore del costituente RTI; del verbale del 12.07.2023 della commissione di gara; nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale, ancorchè non conosciuto; nonché di tutti gli atti costituenti la lex specialis di gara, ove interpretati in senso sfavorevole alla posizione della società ricorrente; per la condanna della p.a. ad annullare, unitamente ai provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo, il provvedimento di aggiudicazione della gara disposto in favore dell”ati DEVI SRL- Falbo srl e disporre l”aggiudicazione in favore dell”ati ricorrente, nonché per la declaratoria dell”inefficacia del contratto di appalto, ove medio tempore stipulato; in via subordinata, per la condanna al ristoro del danno per equivalente. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione e del Merito e di Devi S.r.l. e di Comune di Crosia; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 marzo 2024 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO 1- Con atto ritualmente notificato il 4.7.2023 e depositato il 18.7.2023 la ATI De Marco Costruzioni srl – Heraclea Strade srl – Siti sud srl ha esposto: -) l’ATI ricorrente aveva partecipato alla gara bandita il 21.11.2022 dalla Centrale Unica di Committenza Unione dei comuni di Scala Coeli e Crosia, per conto del comune di Crosia, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n.50/2016, interamente telematica ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento dei lavori di “interventi di adeguamento sismico, degli impianti tecnologici abbattimento delle barriere architettoniche e ampliamento della scuola primaria e dell’infanzia via del Sol”, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs 50/2016; -) con verbale di gara n. 1 del 7.2.2023, la Commissione dichiarava che, entro la scadenza del termine assegnato, risultavano pervenuti ed acquisiti al sistema complessivamente n.5 plichi, tra cui, oltre a quello dell’ATI ricorrente, quello della “DEVI srl” con partita IVA n. 03258550783; -) sempre con il verbale n.1, di seguito confermato con verbale n.2, la “DEVI SRL” veniva ammessa alla fase successiva di gara, ritenendo che la documentazione amministrativa fosse conforme a quanto previsto negli atti di gara; -) con verbale di gara n.3 venivano aperte le buste inerenti l’offerta tecnica ed anche in questo caso la “DEVI SRL” veniva ammessa alla valutazione riservata da parte della Commissione; -) con verbale n.4 si procedeva alla valutazione delle offerte tecniche con attribuzione di punteggio di tutti gli ammessi in seduta riservata; -) con verbale n.5, venivano aperte le buste economiche e veniva formulata la proposta di aggiudicazione in favore dell’impresa DEVI SRL, mentre al secondo posto si classificava il raggruppamento ricorrente; -) in data 24.05.23 l’odierna ricorrente formulava istanza di accesso agli atti di gara; -) con determina n.261 del 5.6.2023 il comune di Crosia aggiudicava definitivamente la gara all’impresa DEVI srl; -) in data 9.6.2023 il Comune acconsentiva il predetto accesso e trasmetteva la documentazione richiesta; -) dall’esame della documentazione la ricorrente riteneva di individuare molteplici violazioni della lex specialis e della normativa in ...
- TAR Calabria [CZ], II, s. 345 del 6.3.2024Pubblicato il 06/03/2024 N. 00345/2024 REG.PROV.COLL. N. 00796/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 796 del 2023, proposto da Serenissima Ristorazione S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 842931284F, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Manzi, Valerio Zimatore e Giangiorgio Macdonald, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Valerio Zimatore, in Catanzaro, alla via Buccarelli, n. 49; contro Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti Ladisa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Loiodice, Bernardo Giorgio Mattarella, Michelangelo Pinto, Pasquale Procacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l’annullamento – della deliberazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza del 14 aprile 2022, n. 655, con cui con cui è stata aggiudicata a Ladisa S.r.l. la procedura per l’affidamento del servizio di ristorazione da rendere ai degenti presso i presidi ospedalieri; – ove occorrer possa, del bando di gara, del disciplinare di gara, del capitolato di gara, dei verbali di gara e di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale ancorché non conosciuto, nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto medio tempore stipulato tra l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza e Ladisa S.r.l.; e per l’accertamento del diritto della Serenissima Ristorazione S.p.a. ad essere aggiudicataria della procedura de qua e a subentrare nel contratto medio tempore stipulato. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza e di Ladisa S.r.l.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2024 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. – La vicenda contenziosa oggetto dell’odierna decisione riguarda l’aggiudicazione a Ladisa S.r.l. della procedura indetta dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza per l’affidamento del servizio di ristorazione da rendere ai degenti presso i propri presidi ospedalieri. Intorno a detto affidamento sono già intervenute: a) la sentenza di questo Tribunale Amministrativo Regionale del 23 febbraio 2023, n. 280, passata in cosa giudicata, con cui è stato accertato il diritto della Serenissima Ristorazione S.p.a. ad accedere all’offerta tecnica di Ladisa S.r.l.; b) la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, dell’11 luglio 2023, n. 6797, di riforma della sentenza di questo Tribunale del 23 febbraio 2023, n. 279, di rigetto del ricorso presentato da Serenissima Ristorazione S.p.a. avverso: – b1) la deliberazione l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza prot. del 20 dicembre 2022, n. 2091, con sono state approvate notevoli modifiche al progetto tecnico con il quale Ladisa S.r.l. si è aggiudicata la procedura; – b2) la deliberazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza del 14 aprile 2022, n. 655, di aggiudicazione della procedura alla Ladisa S.r.l. 2. – Ragioni di sinteticità consigliano di fare rinvio a tali sentenze e alla ricostruzione in fatto da esse operata, salvo precisare che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6797 del 2023 ha accertato: a) che solo il 2 maggio 2023 la ricorrente ha avuto accesso all’offerta tecnica e a quella economica dell’aggiudicataria, sicché l’impugnazione dell’aggiudicazione proposta nel presente ricorso non è tardiva (§ 17.2. delle motivazioni); b) che al momento della proposizione del ricorso deciso dal Consiglio di Stato, la ricorrente non aveva conoscenza delle offerte tecnica ed economica dell’aggiudicataria a cagione della colpevole omissione di ostensione di tale documentazione da parte della stazione appaltante; c) ciò ha comportato, in quella sede, la predisposizione delle doglianze senza conoscere tutta la documentazione necessaria, con la conseguente difficoltà per la ricorrente di poter articolare in modo adeguato le censure; d) ed allora, poiché nel processo amministrativo non vige il principio civilistico secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, in quanto nel giudizio d’impugnazione il giudicato si forma solo in relazione ai vizi dell’atto di cui è stata accertata la sussistenza (o l’insussistenza) sulla base dei motivi di censura articolati dalla parte ricorrente, oltre alle questioni che, pur non dedotte in giudizio, costituiscano un presupposto logico ed indefettibile della decisione stessa, ne consegue che i motivi di ricorso articolati per la prima volta in questa nuovo giudizio non sono inammissibili, non essendo decaduta la ricorrente dalla possibilità di farli valere; e) la necessità, da parte di Ladisa S.r.l., di ricorrere alla modifica del contratto non è derivata dall’inidoneità dell’offerta tecnica, nel senso che – come sostenuta da Serenissima Ristorazione S.p.a. – quest’ultima avrebbe offerto un servizio impossibile da eseguire o comunque inadeguato per la realizzazione di quanto richiesto dalla stazione appaltante; piuttosto, il ricorso allo ius variandi, è derivato dalla verificazione di fatti sopravvenuti rispetto alla data di indizione della gara. 3. – Gli accertamenti indicati al § che precede vincolano il presente giudizio, che interviene tra le medesime parti (Serenissima Ristorazione S.p.a., ricorrente; Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, amministrazione resistente; Ladisa S.r.l., controinteressata), all’esito dell’udienza pubblica del 14 febbraio 2024. 4. – Serenissima Ristorazione S.p.a. ha articolato i motivi di ricorso che di seguito vengono sintetizzati. 4.1. – Con il primo e il secondo motivo, che esprimono la stessa censura sia pure da angolazioni diverse, la società ricorrente ha dedotto l’insostenibilità, impossibilità e inattendibilità dell’offerta, che determinerebbe l’impossibilità di prestare il servizio come offerto. Infatti, l’offerta tecnica prevede il sistema “Cook&Chill”: le pietanze vengono preparate presso il centro cottura esterno sito a Bari, con successivo confezionamento presso i locali dell’Ospedale di Rossano. Ma già subito dopo l’aggiudicazione sarebbe stata stravolta l’organizzazione proposta, impossibile da realizzare, con spostamento della produzione dei pasti presso l’Ospedale di Rossano. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza avrebbe, quindi, dovuto annullare l’aggiudicazione del servizio a Ladisa S.r.l. in favore di Serenissima Ristorazione S.p.a., che aveva appunto previsto la preparazione dei pasti presso l’Ospedale di Rossano. 4.2. – Con il terzo motivo di ricorso si assume che l’offerta economica sarebbe insostenibile, perché frutto della sottostima del costo della manodopera. Infatti, utilizzando la tabella riepilogativa riportata a pagina da 48 a 51 del progetto di gara dell’aggiudicataria e applicando i costi orari riportati nelle tabelle ministeriali relative al ...
- TAR Calabria [CZ], II, s. 342 del 6.3.2024Pubblicato il 06/03/2024 N. 00342/2024 REG.PROV.COLL. N. 01684/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1684 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Appalto Semplice S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9612079A83, rappresentata e difesa dall’avvocato Sergio Lucisano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Provincia di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Enrico Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Leporace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti Condotte S.r.l., Cosmo S.r.l., PAF S.r.l., Consorzio Stabile Medil S.C.A.R.L. e Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, non costituiti in giudizio; Consorzio Pipeline Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giancarlo Pompilio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l’annullamento: 1) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: – della delibera del Commissario Straordinario n. 16 del 2 ottobre 2023, avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 (M2C4) – “Investimento 4.3. – Investimenti nella resilienza dell”agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche” – Progetto esecutivo: “Interventi di miglioramento e adeguamento dei sistemi di adduzione e delle reti di distribuzione del sistema irriguo consortile Altopiano Silano” C.I.G: 9612079A83 CUP: E31D21000290006. Presa d’atto operato della Commissione di gara ed aggiudicazione dell”appalto”; – della comunicazione di aggiudicazione dell’appalto del 2 ottobre 2023, prot. n. 4982; – dei verbali di verifica delle giustificazioni dell’offerta anomala ex art. 97 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. – procedimento di valutazione della congruità dell’offerta ex art. 97 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a firma del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), nei confronti di Appalto Semplice S.r.l. e Consorzio Pipeline Italia; – di tutti i verbali di gara sia della Commissione di gara che del RUP, della procedura di gara sub 1 e sub 2; – di ogni altro atto preordinato e consequenziale; – nonché per l’annullamento/declaratoria di inefficacia ex art. 121 c.p.a. del contratto di appalto eventualmente nelle more stipulato tra Consorzio Pipeline Italia e la Stazione Appaltante; 2) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Appalto Semplice S.r.l. in data 28 dicembre 2023: – dei verbali di verifica delle giustificazioni dell’offerta anomala ex art. 97 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. – procedimento di valutazione della congruità dell’offerta ex art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a firma del RUP, nei confronti di Appalto Semplice S.r.l. e Consorzio Pipeline Italia, pervenuti, a mezzo pec, in data 13/11/2023; – di tutti i verbali di gara sia della Commissione di gara che del RUP, della procedura di gara sub 1 e sub 2); – nonché per l’annullamento/ declaratoria di inefficacia ex art. 121 c.p.a. del contratto di appalto eventualmente nelle more stipulato tra Consorzio Pipeline Italia e la Stazione Appaltante, nonché dei seguenti atti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio: – della delibera del Commissario Straordinario n. 16 del 2 ottobre 2023, avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 (M2C4) – “Investimento 4.3. – Investimenti nella resilienza dell’agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche” – Progetto esecutivo: “Interventi di miglioramento e adeguamento dei sistemi di adduzione e delle reti di distribuzione del sistema irriguo consortile Altopiano Silano” C.I.G: 9612079A83 CUP: E31D21000290006. Presa d’atto operato della Commissione di gara ed aggiudicazione dell’appalto”; – della comunicazione di aggiudicazione dell”appalto del 2 ottobre 2023, prot. n. 4982, con oggetto “Interventi di miglioramento e adeguamento dei sistemi di adduzione e delle reti di distribuzione del sistema irriguo consortile Altopiano Silano” C.I.G: 9612079A83 CUP: E31D21000290006 CPV: 45232120-9 Impianto di irrigazione Codice gara: 23SUA013”; – di ogni altro atto preordinato e consequenziale; e per il risarcimento del danno per equivalente, mediante riconoscimento, a titolo di lucro cessante, della somma di euro 423.912,30, in misura pari all’utile d’impresa dichiarato in sede di offerta, nonché, per perdita di chances, connesse alla mancata qualificazione, dell’ulteriore somma di euro 110.736,11, calcolata in rapporto al numero di imprese che hanno presentato l’offerta in modo corretto, e quindi come 1/4 (ossia 25%) del lucro cessante, e quindi per la condanna dell’Autorità intimata al pagamento della complessiva somma di € 529.890,37, oltre interessi legali. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Cosenza, in persona del Presidente pro tempore, del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino e del Consorzio Pipeline Italia, con la relativa documentazione; Viste le memorie difensive; Vista l’ordinanza n. 1561 del 1° dicembre 2023; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2024 il dott. Vittorio Carchedi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. Appalto Semplice S.r.l. ha partecipato alla gara per l’assegnazione dell’appalto per la realizzazione di interventi di miglioramento e adeguamento dei sistemi di adduzione e delle reti di distribuzione del sistema irriguo consortile Altopiano Silano, bandito dalla Provincia di Cosenza per conto del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino. All’esito delle sedute di gara pubbliche e riservate, la Commissione ha pubblicato la graduatoria, indicando quale offerta economicamente più vantaggiosa, quella presentata dalla società ricorrente, risultata però anomala. 2. Pertanto, il responsabile unico del procedimento (RUP) attivava il sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, che si concludeva con la conferma del giudizio di anomalia, mentre esprimeva parere positivo con riferimento all’offerta del Consorzio Popeline Italia, seconda classificata. 3. In particolare, il RUP contestava che la proposta di installare tubature in PVC-A in luogo delle tubature in polietilene, per come previsto nel progetto esecutivo, sarebbe un’inammissibile variante al progetto. Inoltre, le giustificazioni del ribasso del prezzo offerto non sono state ritenute, dal medesimo RUP, valide e pertinenti in relazione alla struttura organizzativa dell’offerente e compatibili con la tipologia di servizi offerti in appalto. 4. Con delibera n. 16 del 2 ottobre 2023, il Commissario Straordinario aggiudicava la gara al Consorzio Popeline Italia. 5. Appalto Semplice S.r.l. ha, quindi, proposto ricorso contro gli atti meglio specificati in epigrafe e, in particolare, contro la ...
- Tar Calabria [CZ], I, s. 319 del 1.3.2024Pubblicato il 01/03/2024 N. 00319/2024 REG.PROV.COLL. N. 00966/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 966 del 2023, proposto da: Ecosud, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura C.I.G. 990422268C, rappresentato e difeso dall’avvocato Rossana Vaccarisi, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia; contro Comune di Cassano allo Ionio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Vittorio Cavalcanti, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, via E. Cristofaro 57; per l’annullamento della procedura di gara indetta per l’affidamento dei servizi di igiene urbana e territoriale per un periodo di cinque anni. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Cassano Allo Ionio; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2024 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. Eco Sud chiede l’annullamento del bando e di tutti i documenti della selezione pubblica indetta il 26.06.2023 dal Comune di Cassano allo Ionio per l’affidamento del contratto relativo ai servizi di igiene urbana e territoriale per un periodo di cinque anni, con un importo di quindici milioni di euro, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La ricorrente espone che la gara è stata indetta sei mesi prima della scadenza della gestione del servizio, prevista per dicembre 2023, al fine di evitare che la procedura fosse sottoposta al regime giuridico del nuovo codice degli appalti pubblici di cui al D. Lgs. n. 36/2023, vigente dall’1.07.2023. Il Comune di Cassano si sarebbe pertanto illegittimamente determinato ad avviare in proprio la procedura, predisponendo gli atti di gara mediante un maldestro copia e incolla della precedente lex specialis, non possedendo l’Ente, secondo le deduzioni dell’esponente, le professionalità per un’adeguata valutazione dell’offerta tecnica e quindi del progetto di raccolta con il dimensionamento della forza lavoro, delle attrezzature, della loro qualità e dell’utilizzo delle nuove tecnologie per la gestione delle isole ecologiche mobili e dei sistemi di raccolta e trasporto dei rifiuti. Con una serie di censure ad avviso della deducente: il Comune sarebbe privo della qualificazione di stazione appaltante necessaria per un appalto di servizi sopra soglia; il costo della manodopera, pari a circa il 76% dell’intero appalto, sarebbe calcolato con gli importi delle tabelle ministeriali del 2019, a fronte di quelle vigenti del 2022, per il personale F.I.S.E. Assoambiente e con gli importi delle tabelle ministeriali del 2013 per il personale Multiservizi; il costo della manodopera sarebbe stato calcolato con la previsione di 6 unità part-time, mentre il disciplinare di gara impone che tutto il personale venga assunto con contratto full-time; il costo delle 30 unità di personale stagionale sarebbe stato calcolato per tre mesi lavorati, mentre il disciplinare impone il servizio aggiuntivo stagionale per quattro mesi; il numero dei dipendenti è indicato in 43 per il servizio di raccolta ed in 6 per il servizio di manutenzione del verde, a fronte delle 61 unità per il servizio di raccolta e delle 10 unità in forza per la manutenzione del verde, attualmente in forza ed aventi diritto all’applicazione della clausola sociale; i costi ed il numero delle attrezzature e degli automezzi sarebbero errati e scollegati dalle reali necessità dell’appalto; non risulterebbero considerati i costi per il servizio di smaltimento dei rifiuti ingombranti, i costi per lo smaltimento dei rifiuti biodegradabili provenienti dalla attività di manutenzione del verde pubblico; sarebbe stata imposta una clausola illegittimamente aleatoria, relativa ai costi di gestione del rifiuto secco indifferenziato. La deducente prospetta quindi l’illegittimità degli atti di gara per violazione degli artt. 23, 37, 38, 95, 97 D. Lgs. n. 50/2016, artt. 62, 63 D. Lgs. n. 36/2023, art. 52 D.L. n. 77/2021, incompetenza, vizio di eccesso di potere. 2. Si è costituito il Comune di Cassano allo Ionio, che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e confutato le censure, concludendo per il rigetto del gravame. 3. Con ordinanza n. 377/2023, inoppugnata, è stata respinta la richiesta di tutela cautelare per carenza di fumus boni iuris. 4. All’udienza del 21 febbraio 2024, in prossimità della quale il Comune ha depositato una memoria di replica, la causa, previa discussione, è stata trattenuta in decisione. 5. In via preliminare, va disattesa l’eccezione sollevata dalla difesa del Comune, secondo cui il ricorso è inammissibile in quanto l’esponente non ha presentato domanda di partecipazione alla procedura selettiva. Invero, per costante e condivisibile giurisprudenza, “l’impugnazione immediata del bando di gara, senza la preventiva presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, rappresenta un’eccezione alla regola in base alla quale i bandi di gara possono essere impugnati unitamente agli atti che di essi fanno applicazione, … L’eccezione riguarda i bandi che sono idonei a generare una lesione immediata e diretta della posizione dell’interessato” e nella vicenda in esame la deducente lamenta la portata escludente delle avversate prescrizioni della lex specialis (ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 1 aprile 2020, n. 3750). 6. Nel merito, il ricorso è infondato. Per come osservato, in via di principio l’autonoma impugnazione del bando, da parte dell’operatore di settore che non ha presentato domanda di partecipazione alla procedura selettiva, non è suscettibile di scrutinio ad opera del giudicante in mancanza della deduzione di vizi comportanti l’esclusione dalla selezione pubblica, e ciò in ragione della carenza di interesse, posto che la lesione da cui deriva l’interesse a ricorrere, ex art. 100 c.p.c., deve costituire “una conseguenza immediata e diretta del provvedimento dell’amministrazione e dell’assetto di interessi con esso introdotto, deve essere concreta e non meramente potenziale, e deve persistere al momento della decisione del ricorso” (Adunanza Plenaria, 29 gennaio 2003, n. 1; 7 aprile 2011, n. 4). Ne consegue che la lex specialis è impugnabile, di regola, unitamente all’atto applicativo, conclusivo della procedura selettiva. In argomento, l’Adunanza Plenaria, con la pronuncia n. 4, del 26.04.2018, ponendosi nel solco dei citati precedenti, ha ulteriormente chiarito che: a) principio generale è quello per cui solo l’operatore economico che ha partecipato alla gara è legittimato ad impugnare l’esito della medesima, in ...
- Tar Calabria [CZ], II, s. 318 del 29.2.2024Pubblicato il 29/02/2024 N. 00318/2024 REG.PROV.COLL. N. 01569/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1569 del 2023, proposto da Consorzio Stabile Medil S.c.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 961201340E, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Abbamonte, Giovanni Spataro e Consuelo Basile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Provincia di Cosenza, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Enrico Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Leporace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti Condotte S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandataria del costituendo RTI con Cosmo S.r.l. e PAF S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Crescenzio Santuori e Raffaele Ruocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l’annullamento 1) della delibera del commissario straordinario del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino del 27 settembre 2023, n. 15, avente ad oggetto la presa d’atto dei verbali della Commissione e del responsabile unico del procedimento, l’esclusione del ricorrente dalla gara e la conseguente aggiudicazione al terzo classificato costituendo RTI composto da Condotte S.r.l. (capogruppo), Cosmo S.r.l. (mandante) e PAF S.r.l. (mandante) della gara di appalto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 (M2C4) – “Investimento 4.3. – Investimenti nella resilienza dell’agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche” – Progetto esecutivo: “completamento degli interventi di miglioramento ed adeguamento dei sistemi di adduzione e delle reti di distribuzione del sistemo irriguo consortile Mucone”; 2) del verbale a firma del responsabile unico del procedimento del 21 settembre 2023 – e di tutti gli atti istruttori e procedimentali connessi – con il quale è stata dichiarata l’anomalia dell’offerta del ricorrente Consorzio Stabile MEDIL S.c.p.a. ed è stata disposta l’esclusione dello stesso dalla gara; 3) di tutti i verbali di gara sia della commissione di gara che del responsabile unico del procedimento, della procedura di gara; 4) di ogni altro atto preordinato e consequenziale; 5) nonché per l’annullamento o la declaratoria di inefficacia ex art. 121 c.p.a. del contratto di appalto eventualmente nelle more stipulato, nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente subingresso in tale contratto. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino, della Provincia di Cosenza, di Condotte S.r.l.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2024 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. – Avendo partecipato alla gara per l’assegnazione dell’appalto per la realizzazione interventi di miglioramento e adeguamento dei sistemi di adduzione e delle reti di distribuzione del sistema irriguo consortile Mucone, bandito dalla Provincia di Cosenza per conto del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino, il Consorzio Stabile Medil S.c.p.a. ne ha contestato gli esiti d’innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale. 1.1. – In particolare, pur avendo proposto, secondo la valutazione della commissione valutatrice, l’offerta economicamente più vantaggiosa, Consorzio Stabile Medil S.c.p.a., all’esito della valutazione della congruità dell’offerta – risultata anomala – da parte del responsabile unico del procedimento, era stata esclusa dalla procedura. Ciò perché, in sostituzione delle tubature vetuste in cemento, aveva proposto di installare non già delle tubature in polietilene, per come previsto nel progetto esecutivo, bensì delle tubature in PVC-A. Ciò è stato ritenuto, dal responsabile unico del procedimento, un’inammissibile variante al progetto. Inoltre, le giustificazioni del ribasso del prezzo offerto non sono state ritenute, dal medesimo responsabile, valide e pertinenti in relazione alla struttura organizzativa dell’offerente e compatibili con la tipologia di servizi offerti in appalto. 1.2. – Dunque, con la delibera meglio indicata in epigrafe, e oggetto di impugnativa, il Commissario straordinario del Consorzio aveva aggiudicato la gara ad altro operatore economico, e cioè al RTI di tipo misto in corso di costituzione ad opera di Condotte S.r.l. (capogruppo), Cosmo S.r.l. e PAF S.r.l.(mandanti), data l’esclusione anche dell’operatore economico secondo classificato, Appalto Semplice S.r.l. 2. – Consorzio Stabile Medil S.c.p.a. ha proposto cinque motivi di ricorso. 2.1. – Con il primo motivo ha lamentato che il procedimento di valutazione dell’anomalia dell’offerta sia stato operato dal responsabile unico del procedimento senza il supporto della commissione, prescritto dall’art. 29 del disciplinare, ma piuttosto con il supporto dell’Ufficio tecnico del Consorzio, del tutto estraneo alla procedura di gara. 2.2. – Con il secondo motivo, è stata lamentata la mancanza di partecipazione al procedimento del Consorzio ricorrente, cui non è mai stato contestato in sede endoprocedimentale l’utilizzazione di tubazioni in PVC-A. Al contrario, la richiesta di chiarimenti aveva riguardato soltanto gli aspetti economici dell’offerta, 2.3. – Con il terzo motivo si deduce l’incompetenza del responsabile unico del procedimento, che non avrebbe alcun potere di svolgere valutazioni tecniche in merito all’offerta, già considerata adeguata dalla commissione valutatrice. D’altro canto, sarebbe errato ritenere che l’uso di tubature in PVC-A rappresenti un’inammissibile variante, trattandosi piuttosto di miglioria. In tema di appalto di lavori pubblici, la fornitura di un materiale equipollente, rispetto a quello previsto negli atti di gara, in assenza di variazioni progettuali dell’opera (quali variazioni di tracciati, sagome, volumi, ecc.), non potrebbe giammai integrare una “variante non ammessa”, vertendosi – appunto – in tema di migliorie progettuali. 2.4. – Con il quarto motivo il consorzio ricorrente censura la condotta del responsabile unico del procedimento in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, perché, anziché procedere ad una valutazione globale e sintetica della congruità dell’offerta, egli ha ripetutamente richiesto documentazione e integrazioni. 2.5. – Con il quinto motivo di ricorso è stata sostenuta l’illogicità della valutazione operata dal responsabile unico del procedimento. 2.6. – Sulla base dei motivi sin qui illustrati, il Consorzio Stabile Medil S.c.p.a. ha quindi domandato l’annullamento della determinazione conclusiva della gara, l’annullamento o declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente sottoscritto e il subentro nell’esecuzione del contratto. 3. – Si è costituito per resistere il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino, il quale ha difeso ...
- TAR Calabria [CZ], I, s. 289 del 26.2.2024Pubblicato il 26/02/2024 N. 00289/2024 REG.PROV.COLL. N. 01102/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1102 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Giuseppe Orofino, Raffaello Giuseppe Orofino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Carolillo, Carmelo Triulcio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, non costituito in giudizio; nei confronti -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Antonio Caputo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ugo Ojetti, n. 114; per l’annullamento Per quanto riguarda il RICORSO INTRODUTTIVO: di tutti gli atti e provvedimenti adottati nel corso della procedura di gara europea a procedura telematica aperta per l”appalto dei servizi -OMISSIS-, nella parte in cui lesivi per la ricorrente, ivi compresi: a) la determinazione n. -OMISSIS-, di aggiudicazione dell”appalto; b) la determinazione, di estremi e data sconosciuti, con cui è stata dichiarata l”efficacia dell”aggiudicazione; c) la comunicazione del-OMISSIS-, con cui ai sensi dell”art. 76, comma 5, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha dato notizia dell”avvenuta aggiudicazione dell”appalto; d) tutti gli atti e provvedimenti adottati nel corso della procedura di gara, nella sola parte in cui lesivi per la -OMISSIS-, ivi compresi: • tutti i verbali di gara (inclusi i verbali nn. 1-13), nonché tutti gli atti, i provvedimenti e i verbali con cui si è proceduto alla verifica della congruità della offerta avversaria; • la determinazione n. -OMISSIS-; • la determinazione n. -OMISSIS-; e) ove necessario, tutti gli atti costituenti la lex specialis, compresi il bando e gli atti ad esso conseguenti, il disciplinare di gara, il capitolato speciale d”appalto, tutti i chiarimenti diffusi dalla Stazione appaltante, i documenti tecnico-economici e normativi costituenti il nuovo Piano Integrato dei Servizi di Igiene Urbana, la deliberazione di G.M. n. -OMISSIS-, e le comunicazioni rese ex art. 29 del d.lgs. n. 50/2016, il provvedimento di ammissione in gara della controinteressata, ed ogni altro atto ad essi presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale a quelli che precedono, ancorché non conosciuto, nelle sole parti e/o interpretazioni che risultino contrarie alle censure qui svolte e lesive alla odierna ricorrente, ed ogni ulteriore atto, ancor-ché non conosciuto, inerente il subprocedimento di verifica del possesso dei requisiti della aggiudicataria; e per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con la controinteressata, con richiesta di subentro della ricorrente nel medesimo contratto di appalto. Per quanto riguarda i MOTIVI AGGIUNTI presentati da -OMISSIS- il 14/11/2023: per l’annullamento di tutti gli atti e provvedimenti adottati nel corso della procedura gara europea a procedura telematica aperta per l’appalto dei servizi integrati -OMISSIS- nel comune di Cosenza, nella parte in cui lesivi per la ricorrente, ivi compresi: a) la determinazione n. -OMISSIS-, di aggiudicazione dell’appalto; b) la determinazione, di estremi e data sconosciuti, con cui è stata dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione; c) la comunicazione del-OMISSIS-, con cui ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha dato notizia dell’avvenuta aggiudica-zione dell’appalto; d) tutti gli atti e provvedimenti adottati nel corso della procedura di gara, nella sola parte in cui lesivi per la -OMISSIS-, ivi compresi: • tutti i verbali di gara (inclusi i verbali nn. 1-13), nonché tutti gli atti, i provve-dimenti e i verbali con cui si è proceduto alla verifica della congruità della of-ferta avversaria; • la determinazione n. -OMISSIS-; • la determinazione n. -OMISSIS-; e) ove necessario, tutti gli atti costituenti la lex specialis, compresi il bando e gli atti ad esso conseguenti, il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto, tutti i chiarimenti diffusi dalla Stazione appaltante, i documenti tecnico-economici e normativi costituenti il nuovo Piano Integrato dei Servizi di Igiene Urbana, la de-liberazione di G.M. n. -OMISSIS-, e le comunicazioni rese ex art. 29 del d.lgs. n. 50/2016, ed ogni altro atto ad essi presupposto, collegato, connesso e/o conseguenziale a quelli che precedono, ancorché non conosciuto, nelle sole parti e/o interpretazioni che risultino contrarie alle censure qui svolte e lesive alla odierna ricorrente, ed ogni ulteriore atto, ancorché non conosciuto, inerente il subprocedimento di verifica del possesso dei requisiti della aggiudicataria; e per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con la controinteressata, con richiesta di subentro della ricorrente nel medesimo contratto di appalto. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cosenza e di -OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2024 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO 1- Con atto notificato il 20.7.2023 e depositato il 25.7.2023 la-OMISSIS- (anche solo “-OMISSIS-”) ha esposto: -) essa ha partecipato alla gara di appalto bandita dal Comune di Cosenza per l’affidamento del servizio -OMISSIS-, classificandosi in seconda posizione con 94,14 punti, a fronte della prima classificata -OMISSIS- (anche solo “-OMISSIS-”), odierna controinteressata, che ha ricevuto 95,37 punti; -) a seguito di istanza di accesso del -OMISSIS- e successivo sollecito del -OMISSIS- il -OMISSIS- il Comune di Cosenza ha trasmesso la documentazione amministrativa della predetta controinteressata negando l’accesso sia all’offerta tecnica da quest’ultima prodotta sia alle spiegazioni offerte dalla stessa nel procedimento di verifica della congruità della propria offerta; -) il -OMISSIS- la ricorrente ha integrato la richiesta ostensiva, chiedendo l’accesso a tutti gli atti dai quali il Comune di Cosenza avesse verificato la autenticità delle autocertificazioni prodotte in gara dalla -OMISSIS-, trasmessi il -OMISSIS-. 1.1- Riservandosi la proposizione di motivi aggiunti una volta acquisiti il progetto tecnico e le giustifiche non ancora ostese, la ricorrente impugna i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) Violazione dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016. Violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016. Difetto di istruttoria. Afferma la ricorrente che, contrariamente a quanto dichiarato in sede di gara da -OMISSIS- (nel senso cioè di non essere incorsa ...
- TAR Calabria [CZ], I, s. 252 del 19.2.2024La presentazione di una garanzia provvisoria di importo inferiore al dovuto (salvi i casi di garanzia di importo irrisorio o di intenti elusivi) non comporta l’esclusione, bensì l’attivazione del soccorso istruttorio (foss’anche in presenza di espressa clausola escludente). La clausola a pena di esclusione va disapplicata – in virtù del principio di tassatività delle clausole escludenti – quando riferita a ipotesi che, secondo i princìpi, consentirebbero il soccorso istruttorio; in tal caso, la clausola escludente va interpretata come tesa a una esclusione “differita” (per il caso di mancata esitazione del doveroso soccorso istruttorio), e non “immediata”. E’ inammissibile il motivo verso la consegna d’urgenza svolta dal concorrente non aggiudicatario, quando non sia stata rimossa l’aggiudicazione.
- TAR Calabria [CZ], I, s. 244 del 16.2.2024Sebbene – di regola – la mancata indicazione dei costi della sicurezza e della manodopera comporti l’esclusione, ciò non vale quando l’o.e. abbia confidato nel modulo a base di gara (senza che neppure rilevi la possibilità di modificare il modulo medesimo); in tale ipotesi, va accordato il soccorso istruttorio.
- TAR Calabria [CZ], II, s. 230 del 15.2.2024La valutazione di anomalia, espressione di discrezionalità tecnica, è insindacabile salvi i casi di manifestamente irragionevolezza, irrazionalità, illogicità, arbitrarietà o travisamento. In tal senso, è sindacabile l’operato della s.a. che non abbia considerato nell’effettivo ammontare le ore di manodopera occorrenti per l’esecuzione della proposta tecnica dell’aggiudicataria. L’annullamento di un segmento di procedura discrezionale (quale la verifica di anomalia) comporta il rinvio alla s.a. per il riesame.
- TAR Calabria [CZ], II, s. 190 del 6.2.2024La sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte del solo garante non comporta l’esclusione, essendo l’impegno del garante verso la s.a.; in ogni caso, sarebbe consentito il soccorso istruttorio. A maggior ragione il soccorso è consentito in caso di garanzia non leggibile. AI fini della necessaria specificità del contratto di avvalimento non è richiesta l’indicazione di quantitativi e qualifiche di risorse umane, nonchè di quantitativi e tipologie di mezzi, messi a disposizione; inoltre, quando l’avvalimento è per l’attestazione SOA, è necessario e sufficiente l’impegno dell’ausiliaria a prestare le proprie risorse ed il proprio apparato organizzativo nel complesso. Quando nel contratto di avvalimento sono elencati specificamente dei mezzi, è irrilevante che essi siano poi usciti dal patrimonio di titolarità dell’ausiliaria, ciò comportando solo l’onere di sostituirli con altri di caratteristiche analoghe. La valutazione della congruità del corrispettivo del contratto di avvalimento è espressone di discrezionalità; comunque, la previsione di un corrispettivo non irrisorio, oltre il pagamento delle risorse prestate, è idoneo indice di congruenza.
- TAR Calabria [CZ], I, s. 172 del 1.2.2024La gara con più lotti, di per sè, non costituisce una procedura unica, ma procedure distinte, tante quanti sono i lotti, anche in presenza di un’unica Commissione giudicatrice; il ricorso cumulativo è ammesso in casi residuali, incluso quello dell’esclusione dall’intera gara nel complesso per la medesima unitaria ragione. L’esclusione in esito al riscontro negativo sul possesso dei requisiti di partecipazione non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento. Il concorrente legittimamente escluso dalla procedura non ha interesse a impugnarne l’aggiudicazione; quindi, al rigetto dei motivi verso l’esclusione segue l’improcedibilità per carenza di interesse dei motivi verso l’aggiudicazione a terzi.
- TAR Calabria [CZ], I, s. 164 del 31.1.2024A fronte della previsione, a pena di esclusione, della presentazione dell’offerta via piattaforma telematica, va escluso l’o.e. che ha inviato l’offerta con modalità diverse (PEC e wetransfer); a tal fine, non sussiste “malfunzionamento” della piattaforma che imponga la proroga dei termini (art. 79, co. 5-bis D.Lgs. 50/2016), quando la criticità della piattaforma telematica (limite dimensionale dei files) siano superate dal gestore prima dell’orario di scadenza, o siano superabili dell’o.e. mediante accorgimenti ricavabili dal “manuale utente” della piattaforma (nel caso: riduzione delle dimensioni dei files o suddivisione in sottocartelle).
- TAR Calabria [CZ], I, s. 154 del 30.1.2024Qualora un o.e., privo di SOA, intenda qualificarsi – per una categoria scorporabile inferiore ad € 150.000 – mediante i requisiti speciali ex art. 90, co. 1, d.p.r. 207/2010, deve indicarlo nella domanda di partecipazione, pena l’esclusione. Nel caso, non è consentito il soccorso istruttorio.
- TAR Calabria [CZ], I, s. 134 del 29.1.2024In caso di offerte ex aequo, il meccanismo del rilancio ex art. 77 r.d. 827/1924 trova applicazione solo per le gare col metodo del massimo ribasso (e non di offerta economicamente più vantaggiosa). Nell’ipotesi di offerta economicamente più vantaggiosa, la s.a. può stabilire nella lex specialis il modo di soluzione del caso di parità in graduatoria; in proposito, non è illegittimo il criterio della priorità temporale della presentazione dell’offerta, essendo basato sulla diligenza del concorrente.
- TAR Calabria [CZ], I, s. 133 del 26.1.2024La verifica di anomalia è finalizzata ad accertare la complessiva attendibilità e serietà dell’offerta, quindi la valutazione è globale e sintetica e non è tesa alla ricerca di singole inesattezze, non dovendosi pertanto appuntarsi in modo parcellizzato su singole voci di prezzo, bensì sul costo complessivo. La valutazione, discrezionale, è insindacabile, salvi i casi di macroscopica erroneità o irragionevolezza o erroneità. Chi impugna il giudizio di anomalia ha l’onere di svolgere censure puntuali, supportate da prova dell’erroneità di giudizio al di là della mera opinabilità, non tese a un sindacato sostitutivo. Fuori dei casi di margine di utile pari a zero, non esiste una soglia minima di utile sotto al quale l’offerta va ritenuta incongrua, dovendo considerarsi il vantaggio per la prosecuzione dell’attività, la qualificazione, il curriculum. La motivazione del giudizio id anomalia dev’essere articolata e approfondita nel caso di esclusione, mentre nel caso di ritenuta congruenza può essere per relationem alle giustifiche, ove congrue o adeguate; inoltre, quando l’istruttoria sia svolta dalla Commissione giudicatrice, la motivazione del provvedimento del RUP, sia nel caso di esclusione che di ritenuta congruenza, può essere per relationem alle valutazioni della Commissione ove vi aderisca, mentre dev’essere dettagliata qualora vi si discosti. La s.a. non può imporre un determinato ambito di CCNL, in quanto la scelta del contratto da applicare ai propri lavoratori rientra nelle prerogative dell’imprenditore, con il limite della necessaria coerenza tra il contratto e l’oggetto dell’appalto. La s.a. non può neppure imporre uno specifico CCNL sottoscritto dall’una o l’altra sigla, fermo dover considerare i CCNL sottoscritti dalle sigle più rappresentative, di cui al DM 4.7.2014; sussistendo tali presupposti, la verifica di anomalia va operata sulla base dei costi di tale CCNL (e non del diverso CCNL c.d. “leader” del settore), nè rileva che per tale ragione i costi del lavoro siano inferiori a quelli delle Tabelle ministeriali. La parte che contesti la verifica di anomalia non può limitarsi a singole contestazioni, senza allegare le ricadute sulla sostenibilità complessiva dell’offerta. La valutazione delle offerte tecniche è espressione di ampia discrezionalità, sindacabile solo per palese illogicità o irragionevolezza, inattendibilità o errore di fatto; l’onere della prova compete al ricorrente. Valutazione dell’offerta tecnica e verifica di anomalia operano su piani distinti; pertanto, l’illegittima attribuzione dei punteggi non può essere inferita da pretese carenze di “giustificazione” eventualmente emerse in sede di anomalia.
- TAR Calabria [CZ], I, s. 78 del 22.1.2024Le clausole di lex specialis vanno interpretate nella reciproca connessione. La clausola che faccia riferimento, per i requisiti, dell’entità della popolazione dei Comuni serviti, può interpretarsi come riferita alla più ampia nozione di “popolazione fluttuante”, in virtù del favor partecipationis, ma non quando dalla lex specialis sia ricavabile il riferimento alla “popolazione residente”.
- TAR Calabria [CZ], I, s. 76 del 19.1.2024I requisiti speciali per la progettazione riferiti ad un’attività di cui al DM 17.6.2016 (Tabella Z1) sono soddisfatti anche in caso di possesso dei requisiti per un’attività di complessità superiore (v. art. 8 D.M.); quindi, il possesso dei requisiti nella ID IA.02 è equipollente al possesso degli nella classe ID IA.01, essendo la prima di complessità superiore alla seconda. Stante il principio di tassatività delle cause escludenti, l’esclusione per ragioni relative all’offerta tecnica è prospettabile solo se essa sia connotata da gravi carenze di elementi essenziali e costitutivi, tali da non consentire l’individuazione del contenuto. Nel passaggio da un precedente a un successivo livello progettuale, affinamenti e integrazioni sono fisiologici, ed anzi previsti dalla legge, cosicchè essi non valgono di per sè a dimostrare la carenza originaria del progetto presentato in gara. Le valutazioni tecnico discrezionali (quali quelle sull’offerta tecnica) sono insindacabili, salvo i casi di abnormità e palese inattendibilità o insostenibilità; non sono ammissibili censure nel merito, nè è sufficiente evidenziarne la non condivisibilità.
- TAR Calabria [CZ], I, s. 69 del 17.1.2024Il “rito appalti” trova applicazione anche per i provvedimenti di revoca dell’aggiudicazione (anche quando susseguente un contratto precedentemente stipulato e poi annullato).
- TAR Calabria [CZ], I, s. 16 del 2.1.2024Il termine ordinario per il ricorso, nel caso di (tempestivo) accesso agli atti, subisce la c.d. dilazione temporale. Per la dimostrazione dei requisiti per i servizi di architettura e ingegneria, sono utilizzabili servizi svolti sia per privati che per enti pubblici, e può essere speso anche un “progetto di fattibilità”; inoltre, quando il progetto sia stato reso nell’ambito di un “concorso di progettazione”, non occorre che esso sia risultato vincitore, essendo sufficiente che sia stato reputato idoneo dalla s.a., e a tal fine, per la comprova, la dichiarazione del RUP in tale procedura fa fede fino a querela di falso. E’ consentito il soccorso istruttorio per l’indicazione postuma di requisiti speciali non indicati in sede di gara, quantomeno nel caso di progettisti “indicati” (come tali non “concorrenti”) e a fronte di previsione in tal senso della lex specialis. Il “soccorso istruttorio” (art. 83, co. 9, D.Lgs. 50/2016), quando la s.a. non l’abbia – indebitamente – attivato in sede di gara, è esperibile anche in sede processuale, con produzione della documentazione soccorribile nell’ambito del giudizio; l’onere della prova documentale spetta a chi invoca il diritto al soccorso; in tal caso, il G.A., valutata l’ammissibilità del soccorso e la produzione, attesta la sussistenza del requisito (ove si tratti di attività vincolata) oppure rimette la valutazione alla s.a. (ove si tratti di attività discrezionale).
Tutte
- TAR Calabria [CZ], I, s. 532 del 3.4.2024
- TAR Calabria [CZ], I, s. 497 del 27.3.2024
- TAR Calabria [CZ], II, s. 345 del 6.3.2024
- TAR Calabria [CZ], II, s. 342 del 6.3.2024
- Tar Calabria [CZ], I, s. 319 del 1.3.2024
- Tar Calabria [CZ], II, s. 318 del 29.2.2024
- TAR Calabria [CZ], I, s. 289 del 26.2.2024
- TAR Calabria [CZ], I, s. 252 del 19.2.2024
- TAR Calabria [CZ], I, s. 244 del 16.2.2024
- TAR Calabria [CZ], II, s. 230 del 15.2.2024
- TAR Calabria [CZ], II, s. 190 del 6.2.2024
- TAR Calabria [CZ], I, s. 172 del 1.2.2024
- TAR Calabria [CZ], I, s. 164 del 31.1.2024
- TAR Calabria [CZ], I, s. 154 del 30.1.2024
- TAR Calabria [CZ], I, s. 134 del 29.1.2024
- TAR Calabria [CZ], I, s. 133 del 26.1.2024
- TAR Calabria [CZ], I, s. 78 del 22.1.2024
- TAR Calabria [CZ], I, s. 76 del 19.1.2024
- TAR Calabria [CZ], I, s. 69 del 17.1.2024
Il "rito appalti" trova applicazione anche per i provvedimenti di "revoca" dell'aggiudicazione.
- TAR Calabria [CZ], I, s. 16 del 2.1.2024
Il termine ordinario per il ricorso, nel caso di (tempestivo) accesso agli atti, subisce la c.d. dilazione temporale.
Qualora le Società per la prestazione di servizi di ingegneria si avvalgano, per i primi 5 anni dalla costituzione, dei requisiti delle persone fisiche (art. 46, co. 2, D.Lgs. 50/2016), ai fini del "fatturato globale" costituiscono prova idonea, in mancanza di diversa previsione di lex specialis, le dichiarazione dei redditi.
Ai fini della dimostrazione dei requisiti negli appalti di servizi di architettura e ingegneria, sono utilizzabili servizi svolti sia per privati che per enti pubblici e inoltre, può essere spesa la predisposizione di un "progetto di fattibilità"; quando il requisito speso consista in attività progettuale resa nell'ambito di un "concorso di progettazione", non occorre che tale progetto sia risultato vincitore, risultando sufficiente che esso sia stato recepito dalla s.a. e reputato idoneo, e, per la comprova, la dichiarazione del RUP in tale procedura fa fede fino a querela di falso.
E' consentita l'indicazione postuma di requisiti speciali non indicati in sede di offerta, quantomeno nel caso di progettisti "indicati" e a fronte di previsione in tal senso in lex specialis.
Il "soccorso istruttorio" quando indebitamente non attivato dalla s.a. in sede di gara, è esperibile anche in sede processuale, con produzione della documentazione soccorribile in giudizio; l'onere della prova documentale spetta alla parte che deduce il diritto al soccorso; in tal caso, il G.A., valutata l'ammissibilità del soccorso e la produzione, quindi attesta la sussistenza del requisito (ove si tratti di attività vincolata) oppure rimette la valutazione alla s.a. (ove si tratti di attività discrezionale).
- TAR Calabria, CZ, 340/2023 del 7.3.2023
- TAR Calabria [CZ], I, s. 1317 del 18.7.2022
→ Cons. Stato, V, s. 560 del 17.1.2023
Il principio di continuità nel possesso dei requisiti di partecipazione deve essere inteso ed applicato in coerenza con i principi di ragionevolezza e proporzionalità, aventi pari rango; di conseguenza, la discontinuità nel possesso del requisito non è suscettibile di determinare l'esclusione del partecipante alla gara, quando - per la durata dell'interruzione, o per altre ragioni - non abbia concretamente determinato vulnus; quindi, un'interdittiva antimafia subito paralizzata dal provvedimento di controllo giudiziario (art. 34-bis d.lgs. 159/2011), in assenza di aggiudicazione ad altri nel frattempo, non è ragione di esclusione.
- TAR Calabria [CZ], I, s. 517 del 22.3.2022
→ Cons. Stato, V, s. 559 del 17.1.2023
Il principio di continuità nel possesso dei requisiti di partecipazione deve essere inteso ed applicato in coerenza con i principi di ragionevolezza e proporzionalità, aventi pari rango; di conseguenza, la discontinuità nel possesso del requisito non è suscettibile di determinare l’esclusione del partecipante alla gara, quando – per la durata dell’interruzione, o per altre ragioni – non abbia concretamente determinato vulnus; quindi, un’interdittiva antimafia subito paralizzata dal provvedimento di controllo giudiziario (art. 34-bis d.lgs. 159/2011), in assenza di aggiudicazione ad altri nel frattempo, non è ragione di esclusione.
- TAR Calabria [CZ], I, s. 391 del 8.3.2022
- TAR Calabria (CZ), I, s. 555 del 29.3.2023