TAR Piemonte

  • TAR Piemonte, I, s. 425 del 30.4.2024
  • TAR Piemonte, I, s. 425 del 30.4.2024
  • TAR Piemonte, I, s. 409 del 26.4.2024
  • TAR Piemonte, II, s. 382 del 19.4.2024
  • TAR Piemonte, II, s. 381 del 19.4.2024
  • TAR Piemonte, II, s. 379 del 19.4.2024
  • TAR Piemonte, II, s. 322 del 2.4.2024
  • TAR Piemonte, II, s. 308 del 25.3.2024
  • TAR Piemonte, II, s. 307 del 25.3.2024
  • TAR Piemonte, II, s. 306 del 25.3.2024
  • TAR Piemonte, II, s. 299 del 22.3.2024
  • TAR Piemonte, II, s. 188 del 22.2.2024
  • TAR Piemonte, II, s. 187 del 22.2.2024
  • TAR Piemonte, II, s. 188 del 22.2.2024
  • TAR Piemonte, II, s. 187 del 22.2.2024
  • TAR Piemonte, I, s. 174 del 20.2.2024
  • TAR Piemonte, I, s. 172 del 19.2.2024
  • TAR Piemonte, I, s. 164 del 19.2.2024
  • TAR Piemonte, II, s. 162 del 17.2.2024
  • TAR Piemonte, II, s. 155 del 15.2.2024
  • TAR Piemonte, II, s. 116 del 7.2.2024
  • TAR Piemonte, I, s. 107 del 2.2.2024
  • TAR Piemonte, II, s. 105 del 1.2.2024
  • TAR Piemonte, I, s. 100 del 30.1.2024
  • TAR Piemonte, I, s. 31 del 18.1.2024
  • TAR Piemonte, II, s. 23 del 16.1.2024

    L'omessa notifica all'amministrazione centrale nei ricorsi relativi ad affidamenti "PNRR" comporta l'integrazione del contraddittorio, ma non l'inammissibilità del ricorso.

    Nel vigore del D.Lgs. 36/2023, resta in vigore l'art. 12 D.L. 47/2014, con conseguente operatività del subappalto qualificante (o necessario). Tuttavia, alla luce del D.Lgs. 36/2023, tutte le categorie di lavori (e non solo quelle indicate dall'art. 12 D.L. 47/2014) devono intendersi "a qualificazione obbligatoria".

    La dichiarazione di subappalto qualificante (o necessario) richiede un'inequivoca dichiarazione in proposito, mentre non sono ammissibili formule generiche o dichiarazioni contraddittorie. 

    Non è consentito integrare quanto richiesto dalla lex specialis a titolo di requisiti speciali (nel caso: polizza dei progettisti), con documentazione postuma al termine per le offerte, pena la violazione della par condicio.

  • TAR Piemonte, II, s. 25 del 16.1.2024
  • TAR Piemonte, II, s. 1 del 3.1.2024
  • TAR Piemonte, II, s. 664 del 12.7.2023 Certificazioni di qualità quali requisiti di idoneità, Clausole immediatamente lesive, Controinteressato in caso di revoca dell'aggiudicazione, Decorrenza del termine per la stipula del contratto, Equipollenza delle certificazioni ambientali, Esito negativo della verifica sui requisiti

    Nel caso di impugnazione della revoca o declaratoria di inefficacia dell'aggiudicazione, anche nel caso di due soli concorrenti in gara, l'altro o.e. non assume la qualifica di controinteressato, salvo che il provvedimento di revoca/inefficacia stabilisca contestualmente l'aggiudicazione in suo favore.

    Il provvedimento susseguente all'esito negativo della verifica dei requisiti a conclusione della procedura ex art. 32, co. 7, D.Lgs. 50/2016, non costituisce atto di revoca dell'aggiudicazione, ma di semplice declaratoria di inefficacia della stessa.

    Il termine per la stipula del contratto (art. 32, co. 8, D.Lgs. 50/2016) decorre non dalla data dell'aggiudicazione, bensì dall'esito positivo della verifica del requisiti ex art. 32, co. 7, D.Lgs. 50/2016.  

    La clausola del bando che preveda determinati requisiti di idoneità necessari per la partecipazione (quali, nel caso, le certificazioni EMAS e ISO 14001) è immediatamente lesiva e come tale va immediatamente impugnata.

    In virtù dell'art. 87, co. 2, D.Lgs. 50/2016 (nonchè dell'art. 61, co. 2, dir. 2014/24/UE e degli artt. 34 e 144 D.Lgs. 50/2016), è legittima la richiesta, quale requisito di idoneità, della certificazione EMAS, o della ISO 14001, oppure - nel caso di appalti che ciò giustifichino (nella specie: ristorazione collettiva) - anche di entrambe le certificazioni congiuntamente.

    L'art. 87, co. 2, D.Lgs. 50/2016, consente di sopperire mediante documenti equipollenti alla mancanza della certificazione EMAS (o altri sistemi di gestione ambientale, quali la ISO 14001), alla doppia condizione che l'o.e. dimostri di non avere avuto accesso a tali certificati entro i termini per le offerte per motivi non imputabili, e che la documentazione prodotta sia effettivamente idonea a dimostrare l'equivalenza dei sistemi adottati. Dal primo punto di vista, occorre quantomeno che l'o.e. si sia attivato tempestivamente, e dal secondo punto di vista, che la documentazione prodotta dimostri effettivamente l'equivalenza.

  • TAR Piemonte, II, s. 340 del 12.4.2023

    Cons. Stato, IV, s. 9589 del 7.11.2023

    A fronte di cause di esclusione c.d. discrezionali (art. 80, co. 5, d.lgs. 50/2016), il provvedimento di ammissione non richiede un’analitica motivazione (la quale può essere implicita e per relationem alle ragioni dedotte dall’o.e.); diversamente, la motivazione è necessaria in caso di esclusione.

    Chi contesti un provvedimento di ammissione evocando cause di esclusione c.d. discrezionali (art. 80, co. 5, d.lgs. 50/2016), non può limitarsi ad eccepire il difetto di motivazione dell’ammissione, ma ha l’onere di addurre elementi puntuali e concreti per dimostrare l’inattendibilità del giudizio tecnico-discrezionale di ammissione.

    Il periodo di rilevanza temporale del grave illecito e delle significative carenze professionali (art. 80, co. 4, lett. c) e c-ter) d.lgs. 50/2016) è stabilito dall’art. 57, co. 7, Dir. 2014/24/UE, che lo fissa in «tre anni dalla data del fatto in questione»; in caso di fatti di rilevanza penale, per “data del fatto” deve intendersi (non la data di commissione del fatto, ma) il momento in cui l’azione penale ha varcato la soglia di instaurazione del giudizio dibattimentale (rinvio a giudizio) o di una sua forma alternativa per l’emissione di una pronuncia di condanna o equiparabile, mentre in caso di condanna al risarcimento danni deve aversi riguardo alla data della condanna.

    Il giudizio della s.a. sulle cause di esclusione c.d. discrezionali va inteso in senso globale, dovendosi tenere conto non tanto del singolo episodio, quanto della complessiva condotta dell’impresa, anche avuto riguardo all’ampiezza della sua attività imprenditoriale, al tempo trascorso, all'eventuale mutazione di modello gestorio.

    I chiarimenti resi dalla s.a. non possono modificare il contenuto della legge di gara.

    La censura verso un punteggio assegnato sulla base di un criterio stabilito dalla lex specialis e ritenuto illegittimo richiede necessariamente l’impugnazione della lex specialis sul punto.

    In mancanza di diversa previsione di lex specialis, qualora sia richiesta l’offerta di determinati elementi (nel caso, realizzazione di centri di raccolta di rifiuti), non è richiesto né che l’o.e. abbia l’immediata disponibilità delle aree su cui realizzare quanto offerto, né che egli comprovi in gara di poter realizzare quanto offerto.

    La clausola di lex specialis che richieda la prova dell’immediata ed attuale disponibilità delle aree su cui realizzare quanto offerto può costituire un limite alla concorrenza; invece, la clausola che richieda di dimostrare in gara la serietà e realizzabilità degli impegni assunti è legittima, potendo altrimenti la procedura prestarsi a comportamenti opportunistici, consistenti nell’offerta di prestazioni irrealizzabili. Comunque, la puntuale verifica dell’effettiva disponibilità o realizzabilità attiene (non alla fase di gara, ma) alla fase di esecuzione, potendo se del caso comportare la risoluzione contrattuale.

    La c.d. riparametrazione dei punteggi (che può avvenire, con differenti finalità, sia per singoli punteggi dei criteri o subcriteri, sia per l’intero punteggio, sia per entrambi), non essendo prevista dalla legge, costituisce una facoltà, e non un obbligo, della s.a.; le stesse Linee guida ANAC n. 2, pur esprimendo favore per la riparametrazione per i punteggi dei singoli criteri o subcriteri, non precludono la riparametrazione per l’intero punteggio. La previsione della riparametrazione deve essere inserita nella lex specialis.

  • TAR Piemonte, II, s. 546 del 3.6.2022

    → Cons. Stato, V, s. 909 del 26.1.2023

    Il giudizio di congruità delle offerte in sede di anomalia è espressione paradigmatica di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta erroneità, irragionevolezza, difetto istruttorio e travisamento, non potendo il G.A.procedere ad un'autonoma verifica dell’offerta; il giudizio di anomalia ha carattere globale e sintetico, quindi non va condotto in modo parcellizzato o atomistico concentrandosi su singole inesattezze, poichè l’obiettivo dell’indagine è l’accertamento dell’affidabilità e sostenibilità economica dell’offerta nel suo complesso. Tali caratteristiche valgono a maggior ragione nel caso di Accordo quadro, ove non sia possibile un'esatta quantificazione delle voci di costo.

    Nella quantificazione e verifica del costo del lavoro, quando il CCNL preveda il mantenimento dell'iscrizione alla Cassa edile di appartenenza, deve tenersi conto delle Tabelle della provincia del luogo dell'impresa, e non del luogo di esecuzione dell'appalto.

    Nella quantificazione e verifica del costo del lavoro, deve tenersi conto delle Tabelle nella versione risultante dall'ultimo aggiornamento ministeriale.

    Le spese di trasferta delle maestranze costituiscono un costo dell'appalto; è tuttavia legittimo considerarle remunerate in altre poste, quali le spese generali, qualora esse siano sovrabbondanti.

    Le Tabelle ministeriali del costo medio della manodopera sono un parametro indicativo per la valutazione di congruità dell’offerta; lo scostamento dai valori tabellari non comporta un automatico giudizio di anomalia, occorrendo, invece che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata, alla luce di una valutazione globale e sintetica dell’offerta; un minimo scostamento è irrilevante, quando compensabile da altre componenti dell'offerta capienti, quale l'utile o spese generali.