TAR Lombardia – Milano

  • TAR Lombardia [MI], IV, s. 962 del 29.3.2024
  • TAR Lombardia [MI], IV, s. 833 del 20.3.2024
  • TAR Lombardia [MI], II, s. 693 del 11.3.2024
  • TAR Lombardia [MI], I, s. 688 del 11.3.2024
  • TAR Lombardia [MI], II, s. 651 del 7.3.2024
  • TAR Lombardia [MI], IV, s. 624 del 5.3.2024
  • TAR Lombardia [MI], II, s. 618 del 4.3.2024
  • TAR Lombardia [MI], II, s. 616 del 4.3.2024
  • TAR Lombardia [MI], IV, s. 566 del 29.2.2024
  • TAR Lombardia [MI], I, s. 535 del 28.2.2024
  • TAR Lombardia [MI], I, s. 506 del 26.2.2024
  • TAR Lombardia [MI], I, s. 478 del 20.2.2024
  • TAR Lombardia [MI], IV, s. 481 del 20.2.2024
  • TAR Lombardia [MI], II, s. 346 del 12.2.2024
  • TAR Lombardia [MI], IV, s. 343 del 12.2.2024
  • TAR Lombardia [MI], I, s. 338 del 12.2.2024
  • TAR Lombardia [MI], I, s. 321 del 8.2.2024
  • TAR Lombardia [MI], II, s. 276 del 2.2.2024
  • TAR Lombardia [MI], I, s. 193 del 29.1.2024
  • TAR Lombardia [MI], I, s. 194 del 29.1.2024
  • TAR Lombardia [MI], I, s. 196 del 29.1.2024
  • TAR Lombardia [MI], I, s. 184 del 25.1.2024
  • TAR Lombardia [MI], IV, s. 180 del 24.1.2024
  • TAR Lombardia [MI], I, s. 111 del 17.1.2024
  • TAR Lombardia [MI], II, s. 114 del 17.1.2024
  • TAR Lombardia [MI], I, s. 111 del 17.1.2024
  • TAR Lombardia [MI], V, s. 26 del 4.1.2024
  • TAR Lombardia [MI], IV, s. 9 del 2.1.2024
  • TAR Lombardia [MI], IV, s. 9 del 2.1.2024

    Fin quando non intervenga l'aggiudicazione definitiva, non vi è soggetto (neppure il primo in graduatoria) che rivesta la qualifica di "controinteressato" nel giudizio per l'annullamento degli atti di gara.

    E' del tutto illegittima la procedura di affidamento che preveda che parte delle prestazioni debba essere successivamente affidata a terzi da parte dell'aggiudicatario.

    La suddivisione in lotti costituisce la regola, in funzione pro-concorrenziale; qualora la s.a. intenda derogare a tale regola, deve motivare puntualmente, indicando i vantaggi economici o tecnico-organizzativi derivanti dall’opzione del lotto unico, e le ragioni per cui tali obiettivi prevalgono sull’esigenza di apertura al mercato ; tale motivazione è tantopiù necessaria quanto più, tenuto conto del settore, si presti a sacrificare la concorrenza. 

  • TAR Lombardia [MI], s. 12 del 2.1.2024

    Nel caso di ricorsi principale e incidentale escludenti, a prescindere dal numero di partecipanti, entrambi vanno esaminati; il ricorso principale va esaminato prioritariamente, in quanto la sua infondatezza provocherebbe l'improcedibilità per carenza di interesse del ricorso incidentale.

    Costituisce offerta condizionata, come tale inammissibile e da escludere, quella che subordini l'impegno contrattuale a condizioni diverse da quelle a base di gara (caso in cui per alcuni prestazioni l'o.e. rinviava a successivo accordo economico); a tal fine, è irrilevante che la condizione sia espressa in dichiarazioni o documenti non previsti dalla legge di gara.

    Qualora l'avvalimento riguardi il requisito della "disponibilità di sedi", il contratto di avvalimento non può che limitarsi alla messa a disposizione delle sedi medesime, senza necessità di indicare (altre) "risorse".

    Allorquando il contratto di avvalimento rinvii, per il dettaglio delle risorse messe a disposizione, ad un allegato "parte integrante", non costituiscono ragione escludente, nè il fatto che tale allegato sia inserito nella documentazione tecnica anzichè in quella amministrativa, nè che tale allegato sia privo di sottoscrizione.

    La dichiarazione di aver commesso un "grave illecito" priva di ogni specifica o dettaglio, pur non costituendo "falsa dichiarazione" nè di per sè ragione di esclusione, impone alla s.a. di acquisire informazioni mediante soccorso istruttorio.

    Il principio per il quale - a fronte di cause ostative discrezionali - la motivazione dell'ammissione può essere anche implicita, per relationem, non trova applicazione quando la dichiarazione su tali cause sia generica.

    La declaratoria di illegittimità di un segmento di procedura di tipo discrezionale (quale la valutazione del "grave illecito") comporta, in uno all'annullamento degli atti, l'obbligo della s.a. di rideterminarsi.

  • TAR Lombardia [MI], IV, s. 2548 del 31.10.2023
  • TAR Lombardia [MI], s. 1446 del 12.6.2023
  • TAR Lombardia [MI], I, s. 1403 del 5.6.2023
  • TAR Lombardia, MI, s. 1049 del 4.5.2023

    → Cons. Stato, V, s. 9545 del 3.11.2023

    La clausola di lex specialis che preveda quale criterio premiale la valutazioni di soluzioni "adottate" dall'o.e. in precedenti appalti, va interpretata nel senso che tali soluzioni debbono essere state eseguite dall'o.e., e non che siano di sua ideazione.

    La valutazione dell'offerta tecnica è espressione di discrezionalità tecnica e, come tale, sottratta al sindacato di legittimità del G.A., salvo se manifestamente illogica, irragionevole, arbitraria o fondata su di un manifesto travisamento dei fatti.

    L'o.e. che intenda contestare l'esito positivo del giudizio di anomalia su altro o.e., ha l'onere di dimostrare la manifesta erroneità o contraddittorietà della valutazione della s.a.; essendo il giudizio di anomalia di natura  globale e sintetica, è onere di comprovare che l'apprezzamento sia affetto da manifesta erroneità o irragionevolezza, e tale da rendere palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta.

    La verifica di congruità dei costi della manodopera non è autonoma, ma è riconducibile alla comune verifica di congruità dell’offerta, a sua volta da intendersi globale e riferita all’offerta nel suo complesso e non alle sue singole componenti.

    La verifica del costo della manodopera relativa ad un Accordo quadro, allorquando tale costo sia stato calcolato dalla s.a. sulla base di un contratto applicativo esemplificativo, deve tenere conto se vi è o meno ragionevole certezza che tutti i contratti attuativi avranno o meno lo stesso contenuto del contratto applicativo preso quale parametro di esempio.

  • TAR Lombardia (MI), IV, s. 773 del 28.3.2023

    → Cons. Stato, III, s. 9600 del 8.11.2023

    Il ricorso del terzo classificato per conseguire l'aggiudicazione, per superare la prova di resistenza, deve essere fondato sia nei confronti del primo che del secondo classificato.

    Ai fini dell'ammissibilità dell'offerta, sono del tutto irrilevanti eventuali irregolarità puramente formali non comminate a pena di esclusione (quali la veste delle offerte, o modalità di redazione dei documenti, diverse da quelle di lex specialis).

    Nel caso di clausole di lex specialis di portata non chiara o equivoca, deve privilegiarsi l'interpretazione coerente con il principio di massima partecipazione (favor partecipationis); coerentemente, qualora una clausola possa essere interpretata sia nel senso dell'esclusione, sia nel senso della non esclusione, va privilegiata l'interpretazione non escludente. 

  • TAR Lombardia [MI], I, s. 846 del 14.4.2022
  • TAR Lombardia (MI), IV, s. 534 del 7.2.2022

    Non sussiste incompatibilità tra le censure tese all’esclusione dell’aggiudicatario e censure tese a contestarne il giudizio di congruenza.

    Nell’interpretare la lex specialis, va utilizzato non solo il criterio letterale, ma anche e soprattutto quello sistematico.

    L’offerta condizionata (che comporta l’esclusione) si verifica allorquando l’offerta si palesi incerta, per come formulata in sede di gara, pertanto sono irrilevanti profili di condizionamento (nel caso: prezzo basato su rapporti commerciali con i propri fornitori) emersi in sede di anomalia; i rapporti con i fornitori assumono per natura un fisiologico margine di incertezza, e comunque il loro esame è confinato ai soli fini dell’anomalia.

    E’ illegittima, per difetto istruttorio, la verifica di anomalia, conclusasi positivamente, che, a fronte di una voce di abbattimento dei costi non chiara e inusuale (nel caso: finanziamento economico da parte di un fornitore), e necessaria per rendere l’offerta in utile, ometta di indagare se tale posta comporti costi occulti per l’o.e..

    La declaratoria di illegittimità della verifica di anomalia comporta la riedizione di tale segmento procedimentale da parte della s.a..

  • TAR Lombardia (MI), IV, s. 532 del 7.3.2022

    Cons. Stato, V, s. 91 del 3.1.2023

    In virtù del principio di assorbenza, l’impresa qualificata per la categoria OG11 può, nei limiti di importo correlati alla classifica, assumere le lavorazioni tanto nella stessa categoria OG11 che nelle specialistiche (OS3, OS28, OS30), anche contestualmente nell’ambito della medesima gara.

    La dichiarazione di subappalto necessario (o qualificante) per le categorie a qualificazione obbligatoria non possedute, richiede che per esse sia indicato il ricorso al subappalto in gara, ma non che esso sia espressamente qualificato dall’o.e. come necessario (o qualificante).

    Le clausole di lex specialis che consentono alla s.a., per la fase esecutiva, di incrementare l’importo dei lavori rispetto alla base di gara, sono irrilevanti ai fini della qualificazione degli o.e., che va verificata rispetto agli importi delle categorie come a base di gara.

    In relazione alla classifica illimitata (classifica VIII), in vigenza del D.Lgs. 50/2016, l’art. 61, co. 6, d.p.r. 207/2010 non trova applicazione, in quanto superato dall’art. 84, co. 7, D.Lgs. 50/2016; tale norma prevede che la stazione appaltante può (e non più deve) prevedere requisiti ulteriori per le lavorazioni di rilevante importo (oltre € 20.000.000,00), e fissa requisiti diversi rispetto al d.p.r. 207/2010. Ai fini dell’incremento premiale del quinto della classifica di cui all’art. 61, co. 2, d.p.r. 207/2010 (da € 20.658.000 di cui all’art. 61, co. 5, d.p.r. 207/2010 ad € 24.789.600,00 in virtù dell’aumento del quinto ai sensi dell’art. 61, co. 2, d.p.r. 207/2010), quantomeno in mancanza di diverse previsioni di lex specialis, va tenuto conto dell’importo convenzionale della VIII classifica; tale importo, così incrementato, ove si tratti di prevalente è utilizzabile in disavanzo per la copertura di categorie scorporabili a qualificazione non obbligatoria, oppure a qualificazione obbligatoria (in tale caso, con subappalto necessario o qualificante), nelle quali l'o.e. non sia attestato.

    Il divieto di offerta in rialzo si applica al prezzo complessivo offerto, e non alle singole voci di prezzo, che, in quanto tali, possono quindi essere anche superiori rispetto a quelle di lex specialis.

    E’ legittima la verifica di anomalia operata senza considerazione delle migliorie, nel caso in cui la lex specialis le consideri, in fase esecutiva, a discrezione della s.a., e in un contesto in cui la lex specialis preveda un apposito procedimento basato si uno “schema tipo di contratto attuativo”, prevedendo come facoltativa la verifica di anomalia estesa alle migliorie stesse.

    Nell’ambito di una gara per Accordo quadro con oggetto diversificato, quando la verifica di anomalia è svolta sulla base di un contratto applicativo esemplificativo, occorre tenere conto delle prospettabili prestazioni dell’intero Accordo quadro, eventualmente diverse da quelle del contratto applicativo di esempio considerato (fattispecie in caso di indennità di galleria).

    Nel caso di ricorso principale e ricorso incidentale escludente, il ricorso principale va sempre esaminato, anche in caso di accoglimento dell’incidentale, a prescindere dal numero di concorrenti e dalla natura dei vizi; tuttavia, il rigetto del ricorso principale comporta comunque l’improcedibilità dell’incidentale.

  • TAR Lombardia (MI), IV, s. 2641 del 30.12.2020 Capogruppo maggioritaria, Competenza Commissione giudicatrice, Dichiarazione conto terzi sui requisiti generali, Incompatibilità Commissione giudicatrice, Interesse, Mancanza della dichiarazione sui requisiti generali, Ordine di trattazione, Soccorso istruttorio per l'offerta tecnica o economica, Sottoscrizione dell'offerta nei RTI

    → Cons. Stato, V, s. 69 del 3.1.2023

    Nell’esame dei motivi di ricorso, qualora il ricorrente non si sia avvalso della facoltà di gradazione, devono esaminarsi prioritariamente le censure caducatorie dell’intera procedura.

    Per il principio della prova di resistenza, il ricorso del terzo classificato teso all’aggiudicazione in suo favore deve essere idoneo a conseguire tale esito, cioè il conseguimento del primo posto in graduatoria.

    Il provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice è un atto endoprocedimentale, non immediatamente lesivo e quindi non immediatamente impugnabile.

    L’incompatibilità dei membri della Commissione giudicatrice (art. 77, co. 4, D.Lgs. 50/2016) richiede concrete e comprovate situazioni di partecipazione o ingerenza del commissario nella predisposizione degli atti di gara e nell’individuazione dei criteri di valutazione, che possano condizionane l’attività di valutazione.

    La necessaria competenza dei membri della Commissione giudicatrice va valutata complessivamente in seno alla Commissione e non ai suoi singoli membri, e quindi può ricavarsi dal cumulo della competenza dei componenti; tale competenza, peraltro, non richiede una perfetta corrispondenza con l’oggetto dell’appalto.

    La mancata sottoscrizione dell’offerta tecnica o economica da parte della mandante di RTI costituendo (art. 48, co. 8, D.Lgs. 50/2016) comporta l’esclusione del RTI; essa non è sanabile mediante soccorso istruttorio, che non è applicabile all’offerta tecnica ed economica (art. 83, co. 9, D.Lgs. 50/2016).

    La dichiarazione di insussistenza di cause ostative ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 è legittimamente resa per tutti i soggetti tenuti dal legale rappresentante, quantomeno quando la lex specialis non disponga diversamente.

    Il socio unico persona giuridica è un soggetto rilevante ai sensi dell’art. 80, co. 3, D.Lgs. 50/2016; ciò non in quanto di per sé socio unico (giacchè la norma si riferisce testualmente al socio unico persona fisica), ma quanto soggetto - sebbene persona giuridica - munito di poteri di controllo, e quale socio di maggioranza in caso di società fino a quattro soci.

    La mancata dichiarazione circa l’assenza di cause ostative relative a uno dei soggetti ex art. 80, co. 3, D.Lgs. 50/2016 comporta l’esclusione del concorrente. Riformata.

    Nel caso di RTI, la mandataria deve assumere le prestazioni in misura maggioritaria (art. 48, co. 8, D.Lgs. 50/2016); tale previsione – che non è soddisfatta in caso di partecipazione paritaria - è a pena di esclusione, non ammette soccorso istruttorio, e si applica per eterointegrazione (quindi anche qualora non prevista dalla lex specialis).

  • TAR Lombardia [MI], II, s. 1076 del 14.5.2019

    Il danno da mancata aggiudicazione (mancato utile; danno curriculare) presuppone l'elemento oggettivo del nocumento derivante da attività amministrativa illegittima (e tale è l’indebita aggiudicazione ad altro o.e. anzichè al danneggiato); non è invece richiesto l’elemento della colpa in capo alla s.a., nè che l’o.e. abbia necessariamente attivato ogni e qualunque possibile strumento per ridurre il danno.

    Il danno da mancata aggiudicazione, sotto il profilo del "mancato utile", può essere riconosciuto in una percentuale sull’offerta determinata via forfettaria , operando inoltre riduzioni, anch'esse forfettarie e equitative, per i costi presumibilmente da sopportare in caso di esecuzione e per la possibilità di utilizzare altrimenti le risorse d’impresa (aliunde perceptum). Il danno  da mancata aggiudicazione, sotto il profilo "curriculare", richiede elementi anche solo indiziari (nel caso, le modeste dimensioni aziendali a fronte del rilevante importo di appalto), e può essere anch’esso liquidato in una percentuale forfettaria e equitativa sul valore dell’appalto. Su tali importi spettano la rivalutazione monetaria (dalla data dal contratto illegittimo) e, sull’importo così rivalutato, gli interessi legali, dalla medesima data di stipula a quella della sentenza. PARZIALMENTE RIFORMATA IN APPELLO.