TAR Sicilia – Catania
- TAR Sicilia [CT], V, s. 1184 del 27.3.2024
- TAR Sicilia [CT], I, s. 1182 del 26.3.2024
- TAR Sicilia [CT], III, s. 1164 del 25.3.2024
- TAR Sicilia [CT], II, s. 1138 del 23.3.2024
- TAR Sicilia [CT], I, s. 1099 del 19.3.2024
- TAR Sicilia [CT], I, s. 1071 del 18.3.2024
- TAR Sicilia [CT], III, s. 1053 del 18.3.2024
- TAR Sicilia [CT], IV, s. 1045 del 15.3.2024
- TAR Sicilia [CT], V, s. 1047 del 15.3.2024
- TAR Sicilia [CT], I, s. 881 del 5.3.2024
- TAR Sicilia [CT], III, s. 812 del 4.3.2024
- TAR Sicilia [CT], V, s. 795 del 1.3.2024
- TAR Sicilia [CT], I, s. 762 del 29.2.2024
- TAR Sicilia [CT], I, s. 703 del 27.2.2024
- TAR Sicilia [CT], IV, s. 668 del 23.2.2024
- TAR Sicilia [CT], III, s. 589 del 20.2.2024
- TAR Sicilia [CT], V, s. 470 del 7.2.2024
- TAR Sicilia [CT], III, s. 478 del 7.2.2024
- TAR Sicilia [CT], II, s. 451 del 6.2.2024
- TAR Sicilia [CT], II, s. 423 del 2.2.2024
- TAR Sicilia [CT], V, s. 389 del 31.1.2024
- TAR Sicilia [CT], IV, s. 380 del 30.1.2024
- TAR Sicilia [CT], II, s. 378 del 30.1.2024
- TAR Sicilia [CT], IV, s. 359 del 26.1.2024
- TAR Sicilia [CT], II, s. 351 del 25.1.2024
- TAR Sicilia [CT], II, s. 325 del 23.1.2024
- TAR Sicilia [CT], IV, s. 289 del 22.1.2024
- TAR Sicilia [CT], II, s. 304 del 22.1.2024
- TAR Sicilia [CT], II, s. 116 del 9.1.2024
Nell'interpretazione della lex specialis non deve seguirsi solo il criterio letterale, ma anche e soprattutto quello sistematico (v. artt. 1362 e 1363 c.c.), dovendosi escludere quelle interpretazioni che, tenendo conto di tutte le previsioni, conducano a risultati illogici. Comunque, qualora residui perplessità, opera il favor partecipationis.
E' ammissibile il soccorso istruttorio (anche in relazione all'offerta tecnica) per integrare un documento già prodotto ma ritenuto inidoneo o incompleto, con produzione postuma di un documento già formato precedentemente e non attinente al contenuto strutturale dell'offerta (bensì attestante un requisito di qualità); a maggior ragione ciò vale a fronte di clausole ambigue.
- TAR Sicilia [CT], III, s. 88 del 5.1.2024
La certificazione negativa dell'Agenzia delle entrate (per importi oltre la soglia di rilevanza) comporta l'esclusione, non essendo sindacabile dal G.A..
Rilevano, ai fini dell'irregolarità fiscale, anche gli importi dovuti per sanzioni e interessi.
- TAR Sicilia [CT], I, s. 60 del 4.1.2024
E' legittima la lex specialis di una gara a lotti plurimi che prescriva requisiti speciali (fatturato specifico) calibrati sulla somma di tutti i lotti cui l'o.e partecipa, nonostante la contestuale previsione del "vincolo di aggiudicazione" (numero massimo di lotti aggiudicabili), qualora tale "vincolo", non escluda in radice l'eventualità, sebbene residuale, che l'o.e. si aggiudichi più lotti.
- TAR Sicilia [CT], I, s. 59 del 4.1.2024
Qualora la lex specialis richieda quale requisito di partecipazione "il possesso" di determinati locali, è sufficiente la loro disponibilità giuridica (e non quella materiale), pertanto per la comprova sono idonei anche i contratti di locazione; la verifica della materiale accessibilità ai locali è questione rilevante per l'esecuzione dell'appalto.
E' illegittima la clausola di lex specialis che preveda quale requisito di partecipazione, e nel contempo criterio di punteggio, l'iscrizione alla CCIAA; un requisito di partecipazione può essere valorizzato anche in sede di punteggio qualitativo, solo se - per la sua natura - può consentire un apprezzamento in misura maggiore rispetto al minimo richiesto per la partecipazione.
E' legittima la clausola di lex specialis che preveda, quale criterio di punteggio, l'iscrizione all'Albo cooperative.
A fronte di un criterio di punteggio illegittimo, il punteggio assegnato sulla base di tale criterio va sottratto al punteggio conseguito dai concorrenti.
Qualora, a seguito dell'accoglimento dei motivi e rideterminato il punteggio di gara, la ricorrente risulti prima in graduatoria, deve pronunciarsene l'aggiudicazione, salve le verifiche della s.a. ai fini del contratto.
- TAR Sicilia [CT], III, s. 14 del 3.1.2024
L'art. 48 D.Lgs. 50/2016 (che consente al RTI di sostituire i membri avvinti da interdittiva antimafia, inclusa la mandataria) prevale, in quanto norma posteriore, sull'art. 95 D.lgs. 159/2011 (che consente la sostituzione della sola mandante). Quindi, è illegittima la revoca della procedura di project financing motivata con l'intervenuta interdittiva antimafia a carico della mandataria, senza aver consentito l sostituzione.
La p.a., anche a seguito della dichiarazione di pubblico interesse della proposta di project financing e dell'individuazione del promotore, non è tenuta a dare corso alla procedura di gara, potendo decidere di attendere o addirittura di non proseguire. In tal caso, al promotore non spetta alcunchè, nè a titolo di rimborso spese, nè di indennizzo; specularmente, nel caso di annullamento per illegittimità della revoca della procedura di project non spetta alcun risarcimento al promotore.
- TAR Sicilia [CT], II, s. 50 del 3.1.2024
In materia di revisione prezzi, sussiste la giurisdizione (esclusiva) del G.A., quando la clausola revisionale implichi una valutazione discrezionale della s.a.; e dell'A.G.O., quando la clausola revisionale individui puntualmente l'obbligo della parte pubblica, configurando la pretesa del privato quale diritto soggettivo.
L'art. 182, co. 3, d.lgs. 50/2016 prevede che la revisione del P.E.F. (Piano economico finanziario) di una concessione, stabilisce che le parti nell'ambito di una negoziazione paritaria - si accordino tra loro, e che, in difetto, il concessionario possa recedere dal contratto; di conseguenza, a fronte della mancata risposta all'istanza di revisione del privato, non è applicabile il rito del silenzio.
- TAR Sicilia [CT], II, s. 36 del 3.1.2024
Nei casi in cui vi è obbligo di ricorso al MEPA, deve procedersi in tal senso, mentre è irrilevante la diversa previsione dei regolamenti interni all'ente.
I termini minimi previsti dal Codice per presentare offerte per le procedure ristrette e negoziate vanno rispettati anche qualora la procedura si svolga sul MEPA, a prescindere dall'importo dell'affidamento.
Anche nel caso di affidamento diretto (art. 125, co. 11, II parte, d.lgs. 163/2006), è comunque necessaria la consultazione di più operatori, in ossequio ai princìpi di trasparenza e concorrenza.