TAR Lazio – Roma
- TAR Lazio, RM, s. 15081 del 23.7.2024
Il principio della suddivisione in lotti (art. 51, co. 1, d.lgs. 50/2016), attuabile su base qualitativa o quantitativa, costituisce la regola, e la decisione di non suddividere in lotti dev'essere coerente con i princìpi di ragionevolezza e proporzione, e non determinare violazioni dei principi di concorrenza. par condicio e discriminazione. La motivazione della scelta di non suddividere in lotti non può essere di stile, ma dev'essere rigorosa, ed esplicare: a) i vantaggi, economici o tecnico-organizzativi, dell'opzione per la non suddivisione; b) le ragioni per cui tali vantaggi sono ritenuti prevalenti sulla massima partecipazione e la tutela delle imprese di minori dimensioni. La motivazione deve essere tanto più rigorosa, quanto maggiore è il valore economico dell'appalto. Tale motivazione è sindacabile, specie sotto il profilo della ragionevolezza e proporzione. (annulla il bando, che prevedeva un unico lotto per il servizio di stampa avvisi, postalizzazione, recapito, riscossione, sull'intero territorio di riferimento, di rilevante importo, con la generica motivazione che il servizio non era suscettibile di suddivisione).
- TAR Lazio [RM[, III Quater, s. 6597 del 5.4.2024
- TAR Lazio [RM[, III Quater, s. 6598 del 5.4.2024
- TAR Lazio [RM[, II, s. 6640 del 5.4.2024
- TAR Lazio [RM[, IV Bis, s. 6694 del 5.4.2024
- TAR Lazio [RM[, IV Ter, s. 6564 del 4.4.2024
- TAR Lazio [RM[, IV, s. 6453 del 3.4.2024
- TAR Lazio [RM[, I, s. 6458 del 3.4.2024
- TAR Lazio [RM], III Quater, s. 6189 del 29.3.2024
- TAR Lazio [RM], III Quater, s. 6200 del 29.3.2024
- TAR Lazio [RM], I Stralcio, s. 6002 del 27.3.2024
- TAR Lazio [RM], I Quater, s. 5834 del 25.3.2024
- TAR Lazio [RM], IV, s. 5901 del 25.3.2024
- TAR Lazio [RM], II, s. 5780 del 22.3.2024
- TAR Lazio [RM], I Quater, s. 5323 del 16.3.2024
- TAR Lazio [RM], III Quater, s. 5288 del 15.3.2024
- TAR Lazio [RM], III Quater, s. 5294 del 15.3.2024
- TAR Lazio [RM], III Quater, s. 5298 del 15.3.2024
- TAR Lazio [RM], I Ter, s. 5238 del 14.3.2024
- TAR Lazio [RM], III, s. 4822 del 11.3.2024
- TAR Lazio [RM], III, s. 4823 del 11.3.2024
- TAR Lazio [RM], III, s. 4886 del 11.3.2024
- TAR Lazio [RM], III Quater, s. 4718 del 8.3.2024
- TAR Lazio [RM], IV, s. 4756 del 8.3.2024
- TAR Lazio [RM], I Ter, s. 4703 del 7.3.2024
- TAR Lazio [RM], I Stralcio, s. 4387 del 4.3.2024
- TAR Lazio [RM], I Quater, s. 4250 del 4.3.2024
- TAR Lazio [RM], III Quater, s. 4249 del 2.3.2024
- TAR Lazio [RM], II, s. 4135 del 1.3.2024
- TAR Lazio [RM], III, s. 4239 del 1.3.2024
- TAR Lazio [RM], IV, s. 4067 del 29.2.2024
- TAR Lazio [RM], III, s. 3872 del 27.2.2024
- TAR Lazio [RM], I Quater, s. 3726 del 26.2.2024
- TAR Lazio [RM], II, s. 3807 del 26.2.2024
- TAR Lazio [RM], II, s. 3575 del 23.2.2024
- TAR Lazio [RM], II Ter, s. 3641 del 23.2.2024
- TAR Lazio [RM], II Quater, s. 3656 del 23.2.2024
- TAR Lazio [RM], II, s. 3538 del 22.2.2024
- TAR Lazio [RM], II, s. 3540 del 22.2.2024
- TAR Lazio [RM], II, s. 3543 del 22.2.2024
- TAR Lazio [RM], II, s. 3411 del 21.2.2024
- TAR Lazio [RM], II, s. 3428 del 21.2.2024
- TAR Lazio [RM], II, s. 3431 del 21.2.2024
- TAR Lazio [RM], II, s. 3434 del 21.2.2024
- TAR Lazio [RM], II, s. 3437 del 21.2.2024
- TAR Lazio [RM], III Quater, s. 3340 del 19.2.2024
- TAR Sicilia [PA[, I, s. 608 del 19.2.2024
- TAR Lazio [RM], IV, s. 3195 del 16.2.2024
- TAR Lazio [RM], II Ter, s. 3093 del 15.2.2024
- TAR Lazio [RM], II Ter, s. 3095 del 15.2.2024
- TAR Lazio [RM], III Quater, s. 3062 del 15.2.2024
- TAR Lazio [LT], I, s. 118 del 13.2.2024
- TAR Lazio [RM], I Quater, s. 2537 del 9.2.2024
- TAR Lazio [RM], II, s. 2608 del 9.2.2024
- TAR Lazio [RM], II, s. 2617 del 9.2.2024
- TAR Lazio [RM], I Ter, s. 2452 del 8.2.2024
- TAR Lazio [RM], III Quater, s. 2372 del 7.2.2024
- TAR Lazio [RM], III Quater, s. 2379 del 7.2.2024
- TAR Lazio [RM], II, s. 2408 del 7.2.2024
- TAR Lazio [RM], IV, s. 2256 del 6.2.2024
- TAR Lazio [RM], II Bis, s. 2290 del 6.2.2024
- TAR Lazio [RM], II Bis, s. 2234 del 6.2.2024
- TAR Lazio [RM], II, s. 2223 del 5.2.2024
- TAR Lazio [RM], II, s. 2140 del 5.2.2024
- TAR Lazio [RM], I Quater, s. 1990 del 01.2.2024
- TAR Lazio [RM], II, s. 1998 del 1.2.2024
- TAR Lazio [RM], I Quater, s. 1992 del 1.2.2024
- TAR Lazio [RM], I Quater, s. 1912 del 31.1.2024
- TAR Lazio [RM], II Bis, s. 1791 del 30.1.2024
- TAR Lazio [RM], III, s. 1668 del 29.1.2024
- TAR Lazio [RM], I Quater, s. 1744 del 29.1.2024
- TAR Lazio [RM], I Quater, s. 1748 del 29.1.2024
- TAR Lazio [RM], I Quater, s. 1745 del 29.1.2024
- TAR Lazio [RM], IV, s. 1405 del 24.1.2024
- TAR Lazio [RM], III, s. 1230 del 23.1.2024
- TAR Lazio [RM], II Bis, s. 1281 del 23.1.2024
- TAR Lazio [RM], III, s. 1132 del 22.1.2024
- TAR Lazio [RM], II bis, s. 1210 del 22.1.2024
- TAR Lazio [RM], V, s. 926 del 19.1.2024
- TAR Lazio [RM], V, s. 927 del 19.1.2024
- TAR Lazio [RM], V, s. 928 del 19.1.2024
- TAR Lazio, III, s. 655 del 12.1.2024
- TAR Lazio [RM], III, s. 657 del 12.1.2024
- TAR Lazio [RM], I Bis, s. 560 del 11.1.2024
- TAR Lazio [RM], II., s. 241 del 5.1.2024
- TAR Lazio [RM], II., s. 240 del 5.1.2024
- TAR Lazio [RM], I-quater, s. 239 del 5.1.2024
- TAR Lazio [RM], II-bis, s. 140 del 3.1.2024
Casi di soccorso istruttorio, Omessa indicazione del progettista, Sopralluogo obbligatorio e esclusione, Tassatività delle cause di esclusione In vigenza del D.Lgs. 36/2023 è nulla la clausola di lex specialis che preveda il sopralluogo a pena di esclusione (e quindi illegittima l’esclusione disposta per l’omesso sopralluogo), in quanto nessuna norma del D.Lgs. 36/2023 consente di prevedere il sopralluogo a pena di esclusione, e il principio di tassatività delle cause escludenti (art. 10. Co. 1 e 2, D.Lgs. 36/2023) è ben più stringente rispetto al previgente.
Nel caso di appalto integrato, allorchè il concorrente partecipi con la formula del “progettista indicato”, l’omessa indicazione del progettista non costituisce causa di esclusione, bensì impone il soccorso istruttorio (art. 101 D.Lgs. 36/2023), in quanto, se è consentita la sostituzione del progettista indicato privo dei requisiti, non vi è ragione di escludere il soccorso per rimediare all’omessa indicazione. Ciò salvo che – in considerazione delle norme di lex specialis – ciò conduca di fatto a una modifica dell’offerta tecnica.
- TAR Lazio [RM], II-bis, s. 134 del 3.1.2024
L'art. 225, co. 8, D.Lgs. 36/2023 va interpretato nel senso che alle procedura PNRR continuano ad applicarsi le norme speciali previste per il PNRR, ma non che continuino ad applicarsi le norme del D.Lgs. 50/2016 ivi richiamate (contrariamente a quanto stabilito dalla Circolare MIT del 12.7.2023).
I requisiti di capacità (nel caso: il fatturato) richiesti dalla lex specialis per il progettista (incluso il progettista “indicato”) costituiscono requisiti di partecipazione, e non di esecuzione, quindi, la loro verifica deve avvenire in gara, e non ai fini della stipula. La mancanza dei requisiti in capo al progettista indicato ne consente la sostituzione, salvo che – in considerazione delle norme di lex specialis – ciò si traduca in una modifica dell’offerta (ciò si verifica quando la lex specialis correli il punteggio alla persona del progettista indicato, come quando uno dei criteri di punteggio concerna i servizi svolti dal progettista indicato]). Nei casi in cui è consentita la sostituzione, essa deve tuttavia avvenire nell’ambito della procedura di soccorso istruttorio (art. 101 D.Lgs. 36/2023), con la conseguenza che, una volta che esso sia stato attivato dalla s.a., senza seguito da parte del concorrente (cioè, senza che in tale fase sia avvenuta la sostituzione del progettista privo dei requisiti), il concorrente va comunque escluso.
- TAR Lazio [RM], I, s. 11832 del 17.11.2021
→ Cons. Stato, V, s. 1042 del 30.1.2023
I certificati di esecuzione per servizi di progettazione antecedenti il DM 17.6.2016, maturati nella categoria VIII di cui alla legge 143/1949, sono utilizzabili per la dimostrazione dei requisiti nelle categorie D.04 e D.05 di cui al D.M.17.6.2016.
Nell'ambito di una concessione di servizi, quando i dati rilevanti per la previsione degli scenari (e quindi anche per il PEF) siano di per sè opinabili e incerti, la s.a. effettua una valutazione connotata da speciale discrezionalità, ed è ammissibile un giudizio positivo sull'offerta e sulla sua sostenibilità anche in tali condizioni di incertezza o perplessità, quando l'o.e. ne assuma il rischio.
- TAR Lazio [RM], IV, s. 11984 del 17.78.2023
- TAR Lazio (RM), I-ter, s. 11634 del 12.7.2023
→ Cons. Stato, V, s. 9628 del 9.11.2023
La certificazione (nel caso: UNI EN ISO 14001:2015) rilasciata da un certificatore accreditato presso un organismo di accreditamento di Stato non membro dell'U.E. non è conforme al Regolamento CE n. 765/2008, risultando irrilevante che tale organismo di accreditamento sia sottoscrittore di uno degli accordi EA/MLA; quindi, la clausola di lex specialis che richieda una certificazione conforme a tale Regolamento non ammette le certificazioni rilasciate da certificatori non accreditati presso organismo di Stati membri, benchè sottoscrittori di tali accordi.
- TAR Lazio [RM], I-ter, s. 11009 del 30.6.2023
- TAR Lazio [RM], II, s. 6080 del 7.4.2023
- TAR Lazio [RM], II, s. 5787 del 5.4.2023
- TAR Lazio [RM], II, s. 5788 del 5.4.2023
- TAR Lazio [RM], I, s. 8038 del 16.6.2022
→ Cons. Stato, V, s. 574 del 17.1.2023
Sussiste la giurisdizione del G.A. relativamente alle gare per affidamenti indette dalla Camera dei deputati.
In materia di gare telematiche, nell'ambito del "rischio tecnico", va distinto tra "rischio tecnologico" (relativo al sistema), e "rischio di rete" (relativo a rallentamenti per sovraccarico); il "rischio di rete" grava sull'o.e., che, in virtù dei princìpi di autoresponsabilità, diligenza, e normale esigibilità, ha l'onere di attivarsi in tempo utile, prefigurandosi possibili inconvenienti.
- TAR Lazio [RM], s. ottemp. 6533 del 20.5.2022
Quando il G.A. annulli l’esclusione di un o.e. disposta dalla s.a. per mancata produzione di parte dell’offerta tecnica, per il motivo che la s.a. avrebbe dovuto disporre il soccorso procedimentale in quanto la parte mancante era esplicativa di documenti già prodotti nei termini, la s.a., previa contraddittorio, valuta quanto già ricavabile dai documenti prodotti in gara nei termini, e verifica che il documento prodotto a seguito di soccorso procedimentale non integri o modifichi l’originaria offerta.
- TAR Lazio [RM], II, s. 4840 del 21.4.2022
→ Cons. Stato, V, s. 783 del 24.1.2023
La s.a. non può mai imporre all’appaltatore un determinato tipo di contratto di lavoro, o di CCNL, o di livello di inquadramento, fermo restando che tale libertà organizzativa dell’imprenditore non può sconfinare in abuso, né essere elusiva dei diritti sociali e della concorrenza.
Non è consentito far discendere dalle previsioni di lex specialis relative alla prestazione richiesta un obbligo implicito di ricorrere al lavoro subordinato, se non da previsioni inequivoche; l'individuazione dei rapporti di lavoro non va compiuta a monte sulla base del delle formule descrittive, quando generiche, contenute “a monte” nella lex specialis, bensì “a valle” alla luce degli indici concreti relativi alla singola prestazione lavorativa. Clausole di lex specialis che richiedano il lavoro “in team”, oppure l’operato dei soggetti impiegati “sotto la responsabilità e l’organizzazione dell’appaltatore”, possono quindi essere ben compatibili sia con il lavoro subordinato, sia con il lavoro autonomo, nelle forme della collaborazione coordinata e continuativa, del lavoro coordinato e continuativo etero-organizzato, esse limitandosi a pretendere una collaborazione stabile e coordinata.
I compensi per lavoratori autonomi (collaborazione coordinata e continuativa; lavoro coordinato e continuativo etero-organizzato), non sfuggono alla verifica di anomalia; a tal fine, la s.a. può prendere in considerazione, se vi sono, i CCNL applicabili alla collaborazione coordinata e continuativa del settore, o altrimenti al CCNL del settore analogo, o altrimenti facendo riferimento ai precedenti contratti di consulenza precedentemente stipulati dall’o.e., e, solo in mancanza, è possibile fare riferimento ai CCNL del lavoro subordinato (sebbene non intesi in modo vincolante).
La valutazione di congruenza in sede di anomalia, sindacabile solo per macroscopica illogicità o irragionevolezza, è globale e sintetica, e non parcellizzata sulle singole voci, ed eventuali errori od omissioni possono rilevare solo quando conducano a una totale assenza di utile; di conseguenza, chi intenda far valere vizi della verifica di anomalia ha l’onere di dedurre specificamente i quantitativi economici che ritiene omessi, al fine di fornire puntualmente tale prova. In ogni caso, sono irrilevanti errori od omissioni che siano assorbibili dal margine di utile.
- TAR Lazio [RM], III, s. 1736 del 14.2.2022
→ Cons. Stato, V, s. 569 del 17.1.2023
Il falso dichiarativo, quale causa di esclusione, presuppone un'oggettiva falsità senza margine di opinabilità, ed un atteggiamento doloso, ovvero la consapevolezza di fornire una dichiarazione non veritiera.
E' inammissibile il motivo di ricorso relativo ai punteggi attribuiti, quando non superi la prova di resistenza.
E' legittima, in mancanza di diversa previsione di lex specialis, la dichiarazione resa sui requisiti generali resa per tutti i soggetti dal legale rappresentante.
Il giudizio di anomalia, espressione paradigmatica di discrezionalità tecnica, e come tale sindacabile solo per macroscopica illogicità o erroneità di fatto, non ha per oggetto la ricerca di singole inesattezze, mirando piuttosto ad accertare l'attendibilità dell'offerta nel suo complesso, pertanto la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, e non parcellizzata sulle singole voci. Chi deduce l'illegittimità della verifica di anomalia, ha l'onere di dimostrare l'irragionevolezza o erroneità del giudizio nel complesso, non essendo sufficienti allegazioni relative solo ad alcune voci di costo.
- TAR Lazio [RM], I-ter, s. 13084 del 16.12.2021
In casi particolari, il soccorso istruttorio (art. 83, co. 9, D.Lgs. 50/2016) è ammissibile anche in relazione all’offerta tecnica, purchè essa non sia integrata o modificata nel suo contenuto sostanziale (nel caso l’o.e. aveva omesso di produrre un documento di offerta, tuttavia considerato meramente esplicativo rispetto al residuo dell’offerta prodotta, a sua volta già idonea a soddisfare le richieste di lex specialis; inoltre, il documento mancante atteneva ad una sola delle 11 sedi richieste, in un contesto in cui le descrizioni delle altre 10 sedi erano tra loro identiche).
L’annullamento del provvedimento di esclusione comporta la regressione del procedimento alla fase in cui è maturata l’esclusione.
- TAR Lazio, [RM], III, s. 12843 del 13.12.2021
- TAR Lazio [RM], II-quater, s. 12810 del 10.12.2021
→ Cons. Stato, V, s. 565 del 17.1.2023
Le disposizioni del disciplinare vanno interpretate in modo coordinato l'una con l'altra.
E' inammissibile il motivo di ricorso relativo ai punteggi che non superi la prova di resistenza.
L'insanabile contrasto tra bando e disciplinare (nel caso, diversa ripartizione tra punteggio tecnico ed economico), non superabile in via interpretativa, comporta l'annullamento dell'intera procedura.
Allorquando il ricorso sia teso alla caducazione della gara, non opera la prova di resistenza.
- TAR Lazio [RM], I quater, s. 3212 del 16.3.2021
→ Cons. Stato, V, s. 1100 del 31.1.2023
Per forniture e servizi, si applica il principio di equivalenza (art. 68 D.Lgs. 50/2016), posto a tutela di concorrenza, par condicio e favor partecipationis, e per il quale l’offerente può fornire con ogni mezzo la prova che quanto offerto ottempera in maniera equivalente ai requisiti (specifiche tecniche) richiesti dalla lex specialis.
Il principio di equivalenza opera indipendentemente dal richiamo negli atti di gara e per tutte le fasi della procedura, e relativamente sia ai requisiti dell’offerta che ai punteggi tecnici. I concorrenti non sono onerati di apposite e formali dichiarazioni e la prova dell’equivalenza può essere fornita con qualsiasi mezzo, fermo che la s,a, deve essere messa nelle condizioni di svolgere la relativa verifica; il giudizio di equivalenza può essere anche implicito, e costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto per erroneità.
La difformità dell’offerta rispetto alle caratteristiche tecniche di lex specialis comporta l’esclusione quando dia luogo a un aliud pro alio; tale automatismo opera anche in assenza di espressa comminatoria, ma solo se le specifiche tecniche pretese consentano di ricostruire con esattezza il prodotto richiesto e di fissare in maniera analitica ed inequivoca determinate caratteristiche come indefettibili, mentre in mancanza opera il favor partecipationis. Quindi, qualora la lex specialis preveda che l’offerta debba presentare determinate caratteristiche, ma richiamando il principio di equivalenza, ciò significa che deve sussistere una conformità sostanziale (e non formale) con le specifiche.
La risposta della s.a. ai chiarimenti radica un notevole affidamento relativamente all’interpretazione della lex specialis. - TAR Lazio [RM], I ter, s. 7831 del 7.7.2020
- TAR Lazio [RM], III quater, s. 8476 del 14.7.2017
→ Cons. Stato, V, s. 1048 del 30.1.2023
Non sussiste la giurisdizione del G.A. relativamente al riaccredito delle penali, mentre sussiste in merito alla revisione prezzi.
Le clausole di revisione prezzi attribuiscono all'o.e. una posizione di interesse legittimo (e non di diritto soggettivo); gli esiti del procedimento di revisione sono espressione di discrezionalità, e sfociano in un provvedimento amministrativo che deve essere impugnato nel termine decadenziale; diversamente, l'azione di condanna trova applicazione nel caso di avvenuta emissione di un provvedimento di liquidazione.
- TAR Lazio [RM], II, s. 10486 del 30.7.2015
→ Cons. Stato, V, s. 1074 del 31.1.2023
Per quanto l'aggiudicazione provvisoria sia un atto endoprocedimentale e l'aggiudicatario vanti solo un'aspettativa all'aggiudicazione definitiva, egli è pienamente legittimato all'impugnazione ad impugnare la revoca o l'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione provvisoria medesima.
Il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006) trova piena applicazione anche in caso di concessione di servizi, quando siano, a qualunque titolo, previsti lavori, sia che essi siano da svolgere da parte dei concessionari, sia nel caso in cui essi debbano appaltare a terzi.
E' illegittima la procedura che preveda l'affidamento di lavori (anche nell'ambito di una procedura di affidamento di concessione di servizi) non preceduta dallo studio di fattibilità o anche solo dalla progettazione preliminare; così come qualora non siano individuate le categorie e classifiche SOA; così come quando sia mancato il preventivo parere della Soprintendenza.
Sebbene le procedure di affidamento di concessioni di servizi siano disciplinate solo dai principi generali di cui all'art. 30, co. 3, D.Lgs. 163/2006, è necessaria la specifica - proprio in quanto principi generali - dei requisiti speciali e di criteri di valutazione sufficientemente determinati.
E' legittimo e doveroso il provvedimento di autotutela di una procedura di affidamento e del relativo provvedimento conclusivo, nel caso di gravi vizi della procedura medesima, e l'interesse pubblico risiede proprio nella rimozione dei gravi vizi medesimi, a tutela della concorrenza; inoltre, in mancanza di un termine massimo predefinito, l'autotutela può intervenire anche a distanza di un tempo considerevole, specie quando all'aggiudicazione non sia seguito il contratto.
Nei procedimenti ad evidenza pubblica, può configurarsi sia la responsabilità per lesione dell’interesse legittimo derivante dalla illegittimità degli atti del procedimento, sia una responsabilità precontrattuale, per violazione di norme imperative di condotta (per violazione dei canoni di buona fede e correttezza, ex art. 1337 c.c.); costituiscono fonte di responsabilità precontrattuale la violazione di regole di condotta, quali l'obbligo di valutare diligentemente le possibilità di positiva conclusione della trattativa e di informare tempestivamente la controparte dell'eventuale esistenza di cause impeditive. La legittimità del procedimento di autotutela esclude il primo tipo di danno, ma non quello da responsabilità precontrattuale della p.a..
Nel caso di responsabilità precontrattuale della p.a., il danno risarcibile è commisurato al solo c.d. interesse negativo (interesse a non essere coinvolto in trattative inutili o a non investire inutilmente tempo e risorse partecipando a trattative destinate a rivelarsi inutili), che comprende sia il danno emergente (spese sostenute ai fini della partecipazione alla gara e in previsione della stipula), sia il lucro cessante (perdita di ulteriori occasioni contrattuali, sfumate a causa dell’impegno inutilmente proferito o nell’affidamento sula positiva conclusione del procedimento), poste di danno che vanno, comunque, debitamente provate. Non rileva in contrario, invece, il “concorso colposo” del concorrente per essere evincibile l’illegittimità degli atti della procedura, posto il principio dell’affidamento sulla legittimità degli atti amministrativi, a maggior ragione in materie di elevato tecnicismo come quella dei contratti pubblici.