TAR Campania – Napoli
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- TAR Campania [NA], IV, s. 2228 del 5.4.2024Pubblicato il 05/04/2024 N. 02228/2024 REG.PROV.COLL. N. 04317/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4317 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, Soc. –OMISSIS– S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Maria Grazia Ingrosso, Enrico Soprano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Giacomo Pizza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Andreottola in Napoli, p.zza Municipio, P.Zzo San Giacomo; nei confronti –OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andreina Degli Esposti, Riccardo Villata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; –OMISSIS-., non costituite in giudizio; per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) della Determinazione Dirigenziale n. -OMISSIS-di aggiudicazione della gara indetta mediante procedura aperta, ai sensi dell”art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 per l”affidamento contratto misto (appalto e concessione) del servizio di illuminazione votiva ed ambientale nei cimiteri cittadini sino al 31/12/2027 in favore del costituendo R.T.I. –OMISSIS-. (capogruppo mandataria) – -OMISSIS- (Mandante) –-OMISSIS- (Mandante) pubblicata sull”Albo Pretorio del Comune di Napoli in data 11.08.2023; 2) dei verbali della Commissione di gara in seduta pubblica n. -OMISSIS-ei verbali delle sedute riservate n. -OMISSIS-; 3) del verbale n. -OMISSIS-con il quale è stata formulata proposta di aggiudicazione di gara in seduta pubblica in favore del R.T.I. –OMISSIS- 4) della Determinazione Dirigenziale n. -OMISSIS-; 5) del Bando di gara inviato alla GUUE il 22/05/2023 e pubblicato sulla GUUE serie n. 2023/S101-311752 del 26/05/2023 e sulla GURI V Serie Speciale n. 60 del 25/05/2023e; 6) del Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, dello schema di PEF, dello schema di contratto, della Relazione tecnica illustrativa, dell”Elenco prezzi unitari, del Conto Economico, del DUVRI nonché di ogni altro documento di gara pubblicato unitamente e con le medesime modalità del predetto Bando di gara; 7) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e, comunque connessi e per la declaratoria della inefficacia del contratto ex art. 122 c.p.a. ove medio tempore stipulato nonché per la condanna del Comune resistente: – alla reintegrazione in forma specifica mediante aggiudicazione della gara in favore del costituendo R.T.I. ricorrente; – alla reintegrazione in forma specifica mediante subentro nel contratto di concessione ove medio tempore intervenuto in favore del costituendo R.T.I. ricorrente; – in via gradata al risarcimento per equivalente, dei danni subiti con riserva di quantificare l”ammontare in corso di causa. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da –OMISSIS-: annullamento dei verbali e dell’atto di aggiudicazione nella parte in cui non ha escluso il RTI -OMISSIS-o comunque non attribuito al medesimo un punteggio minore. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 3/11/2023: 1) della Determinazione Dirigenziale n.-OMISSIS- di aggiudicazione della gara in favore del costituendo R.T.I. –OMISSIS-. (capogruppo mandataria) – -OMISSIS- (Mandante) –-OMISSIS- (Mandante); 2) della Determinazione Dirigenziale n. -OMISSIS- di presa d”atto dell”avvenuta efficacia della Determinazione Dirigenziale n.-OMISSIS-; 3) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e, comunque, connessi. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 5/1/2024: 1) della Determinazione Dirigenziale n. -OMISSIS- di aggiudicazione della gara indetta mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento contratto misto (appalto concessione) del servizio di illuminazione votiva ed ambientale nei cimiteri cittadini sino al 31/12/2027 in favore del costituendo R.T.I. –OMISSIS-. (capogruppo mandataria) – -OMISSIS- (Mandante) –-OMISSIS- (Mandante) pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune di Napoli in data 11.08.2023; 2) dei verbali della Commissione di gara in seduta pubblica n. -OMISSIS-ei verbali delle sedute riservate n. -OMISSIS-; 3) del verbale n. -OMISSIS-con il quale è stata formulata proposta di aggiudicazione di gara in seduta pubblica in favore del R.T.I. –OMISSIS- 4) della Determinazione Dirigenziale n. -OMISSIS- 5) del Bando di gara inviato alla GUUE il 22/05/2023 e pubblicato sulla GUUE serie n. 2023/S101-311752 del 26/05/2023 e sulla GURI V Serie Speciale n. 60 del 25/05/2023e; 6) del Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, dello schema di PEF, dello schema di contratto, della Relazione tecnica illustrativa, dell’Elenco prezzi unitari, del Conto Economico, del DUVRI nonché di ogni altro documento di gara pubblicato unitamente e con le medesime modalità del predetto Bando di gara; 7) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e, comunque connessi e per la declaratoria della inefficacia del contratto ex art. 122 c.p.a. ove medio tempore stipulato nonché per la condanna del Comune resistente: – alla reintegrazione in forma specifica mediante aggiudicazione della gara in favore del costituendo R.T.I. ricorrente; – alla reintegrazione in forma specifica mediante subentro nel contratto di concessione ove medio tempore intervenuto in favore del costituendo R.T.I. ricorrente; – in via gradata al risarcimento per equivalente, dei danni subiti con riserva di quantificare l’ammontare in corso di causa. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Napoli e di –OMISSIS-.; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 marzo 2024 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1.Con il ricorso introduttivo, le società -OMISSIS- srl e Soc. -OMISSIS-, quali mandataria e mandante del costituendo R.T.I., hanno impugnato il provvedimento di aggiudicazione n. -OMISSIS- della gara diretto alla stipulazione del contratto misto di appalto-concessione (peraltro con scadenze diverse), per il servizio di illuminazione votiva ed ambientale nei cimiteri del Comune di Napoli indicati negli atti di gara (in totale dieci cimiteri cittadini). La procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 è stata indetta, con provvedimento n.-OMISSIS- del 12 maggio 2023, dopo che la precedente analoga procedura era stata annullata in autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies della legge 241/90, con il provvedimento -OMISSIS-. La decisione in autotutela era stata sollecitata dall’avvio del procedimento precontenzioso ex art. 211 del D. Lgs. 50/2016, svoltosi su istanza di due partecipanti alla precedente gara e conclusosi ...
- TAR Campania [NA], V, s. 2200 del 4.4.2024Pubblicato il 04/04/2024 N. 02200/2024 REG.PROV.COLL. N. 06087/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6087 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Rti-Vivisol Napoli S.r.l./Icaro Consorzio Cooperative Sociali Società Cooperativa/Solidalia Cooperativa Sociale per Azioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG N.D., rappresentato e difeso dall’avvocato Donato Cicenia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Asl 103 – Benevento 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Silvia Mastrangelo, Angela Conchiglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti Regione Campania, non costituita in giudizio; per l’annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) dell'<<Avviso per indagine di mercato>> del 6.12.2023 a firma del Direttore UOC Provveditorato dell’ASL BN; b) di tutti gli allegati al richiamato <<Avviso per indagine di mercato>>, ivi compreso il “Modulo per Manifestazione d’Interesse”; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Rti-Vivisol Napoli S.r.l./Icaro Consorzio Cooperative Sociali Società Cooperativa/Solidalia Cooperativa Sociale per Azioni il 26/1/2024: per l’annullamento della deliberazione del Direttore Generale – DDG – dell’Azienda Sanitaria Locale Benevento – ASL BN – n.665 del 27.12.2023 di indizione di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, successivamente conosciuta; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Asl 103 – Benevento 1; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 marzo 2024 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1.- Il ricorrente Raggruppamento Temporaneo di Imprese ha dedotto in fatto: di aver sottoscritto, in data 6.11.2020, con l’ASL di Benevento il contratto per la gestione del “servizio di cure domiciliari e forniture di supporto per gli utenti dell’Asl di Benevento”, per la durata di 36 mesi, decorrenti dall’1.1.2021; l’art. 3 del convenuto regolamento contrattuale aveva espressamente previsto che “Alla scadenza del previsto triennio, se del caso, l’Appaltatrice avrà l’obbligo di continuare il servizio, alle stesse condizioni e modalità previste dal presente Capitolato e senza poter sollevare eccezione alcuna, fino all’aggiudicazione della nuova gara ed al perfezionamento del relativo affidamento”; la Regione Campania, con DGRC n. 421 del 3.8.2022, aveva disposto il “Recepimento dell’Intesa n. 151/CRS del 4 agosto 2021 sul documento recante “Proposta di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l’autorizzazione all’esercizio e requisiti ulteriori per l’accreditamento delle cure domiciliari, in attuazione dell’articolo 1, comma 406, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”; con successive Determine n. 21 del 17.1.2023 e n. 71 del 21.2.2023, la Regione Campania aveva definito il sistema di autorizzazione e di accreditamento delle organizzazioni pubbliche e private per l’erogazione di cure domiciliari, sebbene le predette procedure di accreditamento non fossero state ancora ultimate; in ragione di ciò, l’amministrazione regionale, nell’allegato 1 alle suddette delibere n. 21 e 71/2023, rubricato <<procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio>>, aveva inequivocabilmente sancito all’art. 11 che, <<nelle more del completamento delle procedure di cui sopra, le AASSLL potranno continuare ad avvalersi dei soggetti privati cui hanno affidato i servizi delle cure domiciliari, secondo quanto previsto dal codice degli appalti ovvero dai contratti sottoscritti, fermo restando il divieto di indire nuove gare o stipulare nuovi contratti con i predetti erogatori>>; nonostante le riportate disposizioni di fonte regionale, l’ASL Benevento, con provvedimento dell’UOC del 6.12.2023, violando il divieto di indizione di nuove gare e di nuovi affidamenti, come sancito dal riportato art. 11, aveva indetto un avviso per indagine di mercato, onde procedere all’affidamento, mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando, del servizio svolto dal ricorrente raggruppamento, eludendo così la disposizione regionale che, in attesa del completamento delle procedure di accreditamento, aveva stabilito la proroga degli affidamenti in scadenza. Tanto premesso in fatto, l’odierno ricorrente, insorgendo avverso la predetta delibera, ne ha innanzitutto contestato l’illegittimità in quanto assunta in pretesa palese violazione delle delibere della Giunta Regionale n. 421 del 3.8.2022, n. 21 del 17.1.2023 e n. 71 del 21.2.2023 che, nelle more del completamento delle procedure di accreditamento, espressamente avevano inibito l’indizione di nuove gare da parte delle competenti ASL. Le predette deliberazioni regionali, per contro, avevano imposto alle ASL di continuare ad avvalersi degli attuali affidatari del servizio, prorogando il rapporto contrattuale in essere, qualora la facoltà di proroga fosse stata espressamente prevista dai contratti stipulati. Orbene, tale facoltà era stata espressamente contemplata nel contratto concluso dall’odierno ricorrente, atteso che l’art. 3 di quest’ultimo così statuiva: “Alla scadenza del triennio, se del caso, l’Appaltatrice avrà l’obbligo di continuare il servizio, alle stesse condizioni e modalità previste dal presente Capitolato e senza poter sollevare eccezione alcuna, fino all’aggiudicazione della nuova gara ed al perfezionamento del relativo affidamento”. In secondo luogo, il ricorrente raggruppamento ha contestato la violazione da parte della resistente Asl dell’art. 76 D.lgs. 31.3.2023 n. 36, avendo indetto la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando in assenza dei presupposti richiesti dalla citata disposizione per l’adozione di tale modulo procedimentale di selezione dell’affidatario del servizio. Al riguardo, ha criticamente rilevato come, da un lato, non ricorressero nella specie le ragioni di estrema urgenza non imputabili all’amministrazione, legittimanti il ricorso al contestato procedimento selettivo e, dall’altro, che l’avviso in questione fosse del tutto privo della puntuale indicazione dei criteri di compilazione e valutazione delle offerte nonché dei criteri di aggiudicazione della gara e di redazione del contratto; infine, ha evidenziato come l’impugnata determinazione non fosse supportata da un adeguato corredo istruttorio e motivazione. Con successivo gravame per motivi aggiunti, il ricorrente raggruppamento, riproponendo le medesime censure, ha impugnato la nota prot.n.123388/u del 28.12.2023 con cui la resistente ASL ha comunicato al RTI di aver adottato la DDG n.665/2023 di indizione della gara e di aver disposto una proroga tecnica per mesi uno del contratto sottoscritto inter partes. Si è costituita in resistenza l’ASL di Benevento, contestando l’avversa prospettazione censoria ed insistendo per l’integrale reiezione del ricorso. Respinta la domanda cautelare con ordinanza collegiale n. 30/2024, la causa è stata riservata in decisione all’esito dell’udienza pubblica del 19 marzo 2024. 2.- Il ricorso introduttivo, unitamente al gravame aggiuntivo, sono infondati per le ragioni di seguito esposte. 3.- ...
- TAR Campania [NA], III, s. 2172 del 3.4.2024Pubblicato il 03/04/2024 N. 02172/2024 REG.PROV.COLL. N. 05840/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5840 del 2023, proposto da GEMASERVICES S.r.l., in relazione alla procedura CIG 965131337, rappresentata e difesa dall’Avv. Anna Polito, con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia del suo difensore; contro ENTE AUTONOMO VOLTURNO (EAV) S.r.l., rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Rispoli, con domicilio eletto in Napoli alla Piazza Trieste e Trento n. 48 e con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia del suo difensore; nei confronti LA PULISAN S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Alberto Clarizio e Anna Del Giudice, con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia dei suoi difensori; per l’annullamento a) del provvedimento presidenziale EAV di aggiudicazione del 6 novembre 2023, recante l’aggiudicazione in favore di La Pulisan S.r.l. del servizio di pulizia del parco veicoli e degli immobili, CIG 9651313371; b) di tutti i verbali di gara in seduta pubblica ed in seduta riservata con riguardo alla posizione della società aggiudicataria, nonché di tutti gli atti del procedimento di verifica dell’anomalia cui è stata sottoposta l’offerta di quest’ultima; c) di tutti gli atti preparatori, presupposti, conseguenti e comunque connessi; e per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato, nonché per la condanna al risarcimento dei danni in forma specifica mediante il subentro nel contratto o, in via subordinata, per equivalente. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ente resistente e della società controinteressata; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli artt. 74 e 120 c.p.a. sulla redazione della sentenza in forma semplificata nel rito appalti; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2024 il dott. Carlo Dell’Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Premesso che: – la Gemaservices S.r.l. partecipava alla procedura aperta, indetta dall’EAV e da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzata all’affidamento del servizio di pulizia del parco veicoli e degli immobili, collocandosi al secondo posto della graduatoria finale stilata dalla commissione giudicatrice a seguito di La Pulisan S.r.l., in favore della quale veniva emesso il provvedimento presidenziale di aggiudicazione del 6 novembre 2023, dopo il positivo esito della verifica dell’anomalia condotta sulla sua offerta; – la Gemaservices impugna il suddetto provvedimento di aggiudicazione e gli altri atti attinenti alle operazioni di gara indicati in epigrafe, adducendo che La Pulisan avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura per invalidità del contratto di avvalimento prodotto, per irregolarità dell’offerta economica e per anomalia dell’intera offerta; – all’impugnativa sono accluse le domande di accertamento di inefficacia del contratto e di condanna al risarcimento dei danni, tutte meglio individuate in epigrafe; Rilevato che: – in via preliminare, l’ambito della presente cognizione va ristretto al solo scrutinio del provvedimento presidenziale EAV di aggiudicazione del 6 novembre 2023, giacché sui rimanenti atti gravati (verbali e atti del procedimento di verifica dell’anomalia), attinenti alle operazioni di gara, non può intervenire alcuna pronuncia di merito, essendo la relativa impugnativa inammissibile per carenza di interesse: si tratta, infatti, di meri atti endoprocedimentali destinati ad essere recepiti nel provvedimento finale di aggiudicazione e, quindi, di atti privi di autonoma lesività; – in punto di fatto, va notato che la società aggiudicataria ha sopperito alla carenza del requisito di capacità tecnico-professionale previsto dal disciplinare di gara – consistente nello “avere eseguito negli ultimi tre anni 2019-2020-2021 almeno 1 (uno) servizio analogo al servizio di pulizie per il trasporto ferroviario, su filobus, su tram o su autobus in modo continuativo e regolare, di importo minimo almeno pari a € 2.000.000,00 e della durata di almeno 1 anno” – mediante la produzione, in allegato alla domanda di partecipazione, di un contratto di avvalimento stipulato il 17 marzo 2023 con la Boni S.p.A., nel quale quest’ultima si impegnava a mettere a disposizione di La Pulisan “la propria esperienza e il proprio apparato gestionale e patrimoniale a garanzia della buona esecuzione del servizio oggetto di affidamento”, individuando partitamente le risorse umane (2 docenti e 1 addetto) e le attrezzature (2 lavasciuga, 5 monospazzole, 3 aspiraliquidi, 1 trabattello, 1 spazzatrice meccanizzata, 20 carrelli attrezzati, etc.) offerte, a fronte di un corrispettivo fissato nella misura dello 0,01% del valore di appalto (ossia circa € 342,00, essendo l’appalto stato aggiudicato al prezzo di € 3.417.641,92); Considerato, nel merito, che: – manifestamente fondata si palesa la censura, articolata nel primo motivo di gravame, con cui parte ricorrente lamenta la nullità del contratto di avvalimento prodotto dalla società aggiudicataria per mancanza di causa concreta, non essendo questo assistito dalla necessaria onerosità per irrisorietà del corrispettivo pattuito, né da un interesse direttamente o indirettamente patrimoniale che abbia indotto la società ausiliaria ad assumere l’impegno; – infatti, dalla disamina del testo del contratto di avvalimento in questione non solo emerge la sua sostanziale gratuità, avendo l’esiguo corrispettivo di poco più di trecento euro funzione meramente simbolica rispetto alla gravosità degli obblighi operativi insistenti sulla società ausiliaria, ma nemmeno è ricavabile, in alternativa, la sussistenza di un minimo interesse patrimoniale – quale potrebbe essere, ad esempio, la sottoscrizione di un contratto di subappalto, l’appartenenza ad un medesimo gruppo imprenditoriale o l’esistenza di rapporti commerciali tra le due ditte – che possa giustificare l’assunzione di responsabilità da parte dell’ausiliaria nei confronti dell’aggiudicataria e della stessa stazione appaltante, il che comprova l’assenza di causa nello specifico e la conseguente nullità dello strumento negoziale in virtù del combinato disposto degli artt. 1325 e 1418, comma 2, c.c. Tanto va osservato in applicazione del consolidato e condiviso principio in forza del quale nelle gare pubbliche il contratto di avvalimento, anche se generalmente oneroso, deve ritenersi validamente prestato anche a titolo non oneroso, cioè anche se manchi (o sia irrisorio) il corrispettivo in favore dell’ausiliario, tutte le volte che dal testo contrattuale sia chiaramente evincibile l’interesse, direttamente o indirettamente patrimoniale, che ha guidato l’ausiliario ad assumere senza corrispettivo gli obblighi derivanti dal contratto in parola e le relative responsabilità (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, 17 gennaio 2023 n. 580 e 25 gennaio 2016 n. 242; C.G.A. Sicilia, Sez. Giurisd., 19 febbraio 2016 n. 52; TAR Liguria Genova, Sez. I, 2 agosto ...
- TAR Campania [NA], VII, s. 2167 del 3.4.2024Pubblicato il 03/04/2024 N. 02167/2024 REG.PROV.COLL. N. 02849/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2849 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Lavorgna S.r.l.u, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio D’Angelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto presso lo studio di questi, in Napoli, in via Del Rione Sirignano, n. 6; contro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Molise Puglia Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Napoli, via A. Diaz, n. 11; Comune di Sant’Agata de’ Goti, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; nei confronti D.M. Technology S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Mascolo e Stefano Santori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del decreto 28.4.2023 prot. 0000238, comunicato in data 28.4.2023, con il quale la S.U.A., ai sensi dell’art. 32, V comma e 76, V comma, D.Lgs. 50/2016, comunicava l’aggiudicazione in favore della società D.M. Technology S.r.l. della gara CIG 9200141487 avente ad oggetto “l’affidamento quinquennale del servizio integrato dei rifiuti solidi urbani e assimilati e igiene urbana nel Comune di Sant”Agata dei Goti (BN)”; b) per quanto occorrente, dei verbali di gara resi in seduta pubblica nn. 1/2022, 2/2022, 3/2022, 4/2022, 5/2023 e 6/2023, nonché di quelli resi in seduta riservata, e segnatamente i verbali n. 1 del 12.1.2023 e n. 2 del 2.2.2023, con i quali il R.U.P. e la Commissione di gara hanno, dapprima, valutato favorevolmente la congruità dell’offerta anomala presentata dalla controinteressata e, successivamente, proceduto alla proposta di aggiudicazione in favore di quest”ultima; c) per quanto possa occorrere, del contratto di avvalimento presentato in sede di gara, sottoscritto dall’ausiliaria Due A Tecnology; d) per quanto occorrente, delle relazioni a giustificazione dell’offerta presentata dalla controinteressata in data 24.10.2022 e, da ultimo, in data 20.01.2023; nonché per la declaratoria di inefficacia ai sensi dell”art. 121 c.p.a. dell’eventuale contratto di appalto che, nelle more del giudizio di impugnazione, dovesse essere illegittimamente sottoscritto dalla committente; per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati e depositati da Lavorgna S.r.l.u il 5/12/2023: e) della nota dell’Area Tecnica del Comune di Sant’Agata de’ Goti prot. 18104 del 9.11.2023, con la quale il responsabile del procedimento ha comunicato alla ricorrente “che l’avvio del servizio da parte della società entrante DM Technology srl è stato programmato per il giorno 11 dicembre 2023”. Visti il ricorso, i motivi aggiunti, e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Molise Puglia Basilicata e della D.M. Technology S.r.l.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 marzo 2024 la dott.ssa Anna Abbate, e uditi per le parti i difensori Avv. Antonio D’Angelo, per la parte ricorrente, Avv. Amedeo Speranza dell’Avvocatura Distrettuale, e Avv. Antonella Mascolo per D.M. Tecnology S.r.l.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue; FATTO La Società ricorrente (seconda classificata nella graduatoria finale della procedura de qua, con punti 86,84/100, di cui 10,12 per l’offerta economica e 76,72 per l’offerta tecnica, nonché attuale gestore del servizio in proroga “tecnica” dal 29.9.2021), con ricorso notificato il 09/06/2023 e depositato in giudizio il 22/06/2023, impugna: a) il decreto 28/4/2023 prot. 0000238, comunicato in data 28.4.2023, con il quale la S.U.A., ai sensi dell’art. 32, comma 5, D.Lgs. 50/2016, ha disposto in favore della società D.M. Technology S.r.l. (prima classificata nella graduatoria finale della gara de qua con punti 93,91/100, di cui 78,91 per l’offerta tecnica e 15 per l’offerta economica) l’aggiudicazione della procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 (espletata in modalità telematica attraverso piattaforma di e-procurement, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016), per “l’affidamento quinquennale del servizio integrato dei rifiuti solidi urbani e assimilati e igiene urbana nel Comune di Sant’Agata dei Goti (BN)”, CIG 9200141487, per un importo pari a “€ 6.017.163,14 di cui € 5.994.663,14 per il servizio al netto del ribasso del 6,15% ed € 22.500,00 per oneri non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge”; b) per quanto possa occorrere, i verbali di gara resi in seduta pubblica nn. 1/2022, 2/2022, 3/2022, 4/2022, 5/2023 e 6/2023, nonché quelli resi in seduta riservata, e segnatamente i verbali n. 1 del 12.1.2023 e n. 2 del 2.2.2023, con i quali il R.U.P. e la Commissione di gara hanno, dapprima, valutato favorevolmente la congruità dell’offerta anomala presentata dalla Controinteressata e, successivamente, proceduto alla proposta di aggiudicazione in favore di quest’ultima; c) per quanto possa occorrere, il contratto di avvalimento presentato in sede di gara, sottoscritto dall’ausiliaria Due A Tecnology; d) per quanto possa occorrere, le relazioni a giustificazione dell’offerta presentata dalla Controinteressata in data 24.10.2022 e, da ultimo, in data 20.01.2023. Chiede, altresì, la declaratoria di inefficacia ai sensi dell’art. 121 c.p.a. dell’eventuale contratto di appalto che, nelle more del giudizio di impugnazione, dovesse essere sottoscritto dalla Committente e, in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di mancata dichiarazione di inefficacia dello stipulando contratto, di disporre il risarcimento del danno per equivalente ai sensi dell’art. 124 c.p.a.. A sostegno del ricorso deduce, sotto plurimi profili, le seguenti censure: VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 30, 95 E 97 D.LGS. N. 50/2016. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ATTI DI GARA. VIOLAZIONE DEL CCNL APPLICABILE. VIOLAZIONE DELL’ART. 2103 C.C. ECCESSO DI POTERE PER ASSOLUTO DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA. INATTENDIBILITÀ, INCERTEZZA ASSOLUTA E CONTRADDITTORIETÀ DELL’OFFERTA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMMODIFICABILITÀ DELL’OFFERTA. IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA. SPROPORZIONE. TRAVISAMENTO DEI FATTI. SVIAMENTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 89 DEL D.LGS. 50/2016. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 88 DEL D.P.R. 207/2010. ECCESSO DI POTERE PER PRESUPPOSTO ERRONEO. ILLOGICITÀ MANIFESTA. Il 23/06/2023, si ...
- TAR Campania [NA], VII, s. 2122 del 2.4.2024Pubblicato il 02/04/2024 N. 02122/2024 REG.PROV.COLL. N. 05787/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5787 del 2023, proposto da Velia Ambiente s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Rosa Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Gragnano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Lucia Grivet Fojaja, Alfonso Navarra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti SI.ECO. s.p.a. (in proprio e quale mandataria nel RTI costitutendo con la WM Magenta s.r.l.), WM Magenta s.r.l. (in proprio e quale mandante nel RTI costituendo con SI.ECO s.p.a.), in persona dei rispettivi ll.rr. pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Vito Aurelio Pappalepore, Antonella Mascolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia 1. del provvedimento di aggiudicazione (a favore del RTI costituendo SI.ECO. spa e WM Magenta srl) a firma del Responsabile del Settore Servizi Sul Territorio e Ambiente del COMUNE di GRAGNANO, n. 1177 di Reg. Gen del 31.10.2023., comunicato a mezzo pec in pari data, avente ad oggetto l’affidamento del servizio integrato di raccolta, spazzamento e smaltimento rifiuti nel medesimo Comune (CIG 9387858180); 2. della nota prot. n. 21864 del 7.08.2023 e della nota prot. n. 27723 del 2.10.2023, con le quali il citato Responsabile ha riscontrato negativamente l’atto di diffida presentato dall’odierna ricorrente in data 12.07.2023 e del 19.09.2023; 3. della nota prot. n. 33044 del 14.11.2023, con la quale veniva comunicata la possibilità di avvio del servizio sotto riserva di legge, a partire dal prossimo 1° dicembre 2023; 4. ove e per quanto occorra, del disciplinare di gara e del connesso bando, con particolare riguardo alle previsioni concernenti i requisiti di partecipazione; 5. dei verbali di gara sia quelli afferenti alla verifica amministrativa e al possesso dei requisiti da parte dell’aggiudicataria, sia quelli relativi alla valutazione dell’offerta tecnica ed economica e delle giustificazioni, nonché quello recante la proposta di aggiudica; 6. di ogni altro atto presupposto e connesso e conseguenziale, nonché per il risarcimento di tutti i danni patiti dalla ricorrente per l’illegittimo e colposo operato delle intimate Amministrazioni, infine, per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, qualora nelle more intervenuto (ovvero qualora dovesse essere sottoscritto in costanza del presente giudizio), con richiesta di subentro della ricorrente; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Gragnano e di Si.Eco. s.p.a. e di Wm Magenta s.r.l.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2024 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori Rosa Giordano per la parte ricorrente, Anna Lucia Grivet Fojaja per il Comune intimato, Vito Aurelio Pappaleone e Antonella Mascolo per le società controinteressate; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1 – La s.r.l. Velia Ambiente ha partecipato alla gara indetta dal Comune di Gragnano avente ad oggetto l’affidamento del Servizio Integrato di Raccolta, Spazzamento e Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, per la durata di anni cinque, per un importo complessivo a base di gara pari ad € 21.442.014,16 oltre IVA ed oneri per la sicurezza. La gara, svoltasi mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. n°50/2016, è stata aggiudicata al costituendo RTI SI.ECO s.p.a. (mandataria)/WM Magenta s.r.l. (mandante), che ha conseguito il punteggio di 89,28596. La ricorrente si è classificata seconda con il punteggio di 88,45982. 1.1 – Avverso la determina di aggiudicazione è insorta Velia Ambiente s.r.l. lamentando: VIOLAZIONE ART. 83 DEL D.LGS. N. 50/2016. VIOLAZIONE DEL PAR. 6.1, LETT. B), DEL DISCIPLINARE DI GARA: la mandante WM Magenta è in possesso dell’iscrizione all’ANGA nella categoria 1 D, R. MET, D, 4d, 5d, ma non anche nella categoria 1, relativamente alla Gestione dei Centri di Raccolta e nella sottocategoria D7 (attività di raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua). Il RTI orizzontale concorrente va quindi escluso dalla selezione, dovendo il requisito essere posseduto da tutti i partecipanti allo stesso. Sarebbe, poi, illegittima la clausola del disciplinare par. 6.4 ove ammette che il requisito di idoneità professionale possa essere posseduto dalla sola mandataria; VIOLAZIONE DELL’ART. 95, COMMI 10 E 97 DEL D.LGS N. 50/2016: l’offerta dell’aggiudicataria va esclusa siccome inaffidabile: in sede di giustifiche, il RTI ha dichiarato un costo della manodopera pari a euro 2.591.002,94, inferiore a quello indicato nella domanda pari ad euro 2.712.601,78. Tra i due importi c’è una differenza di euro 121.598,84 superiore all’utile di impresa dichiarato, pari ad euro 99.365,43, cosicché può ritenersi che la modifica di quel costo sia finalizzata ad aumentare l’utile d’impresa; VIOLAZIONE DELL’ART. 97 DEL D.LGS N. 50/2016: l’aggiudicataria non ha giustificato il costo del lavoro relativo alle migliorie offerte per quanto concerne i subcriteri 1.1. “Organizzazione quali-quantitativa del servizio”, 1.2 “implementazione dei servizi di raccolta” e 6 “Centro di raccolta”; VIOLAZIONE DELL’ART. 87 DEL D.LGS N. 50/2016 E PAR. 6.3, LETT. B) E C) DEL DISCILINARE DI GARA: la mandante non è in possesso delle certificazioni di qualità pertinenti all’oggetto dell’appalto (Affidamento del Servizio Integrato di Raccolta, Spazzamento e Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani): le certificazioni ISO 9001:2015 e ISO 14001 prodotte riguardano solo Raccolta e trasporto di rifiuti. VIOLAZIONE ART. 80, COMMA 5, LETT. C-BIS ed F-BIS DEL D.LGS N. 50/2016: la mandante ha omesso di dichiarare l’illecito professionale consistente nei protesti elevati al suo legale rappresentante; VIOLAZIONE ART 86 DEL DLGS 50/2016: la S.A. ha omesso in fase di controllo di effettuare verifiche sulle imprese raggruppate relative a: requisiti di idoneità professionale; rispetto della normativa sui disabili; certificati dei carichi pendenti; requisiti speciali. 2 – Hanno resistito al gravame il Comune di Gragnano e SI.ECO S.P.A. e WM MAGENTA S.R.L., chiedendone il rigetto. 3 – Rinunciata l’istanza cautelare, alla pubblica udienza del 21/2/2024 il ricorso è stato assunto in decisione. 4 – Il ricorso è fondato, cogliendo nel segno l’impugnativa del bando nella parte relativa al possesso dei requisiti di partecipazione. 4.1 – ...
- TAR Campania [NA], V, s. 2118 del 29.3.2024Pubblicato il 29/03/2024 N. 02118/2024 REG.PROV.COLL. N. 06106/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6106 del 2023, proposto da Elitechgroup S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9587912348, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Dettori, Teresa Felicetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Azienda Ospedaliera dei Colli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Cuccurullo, Rita Castaldo, Anna Rega, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti AB Analitica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Mauro Crosato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l’annullamento – della determina dirigenziale n. 34 del 14.11.2023 dell’Azienda Ospedaliera dei Colli (Monaldi – Cotugno – C.T.O.) di Napoli, in parte qua e segnatamente nella parte in cui è stata disposta l’aggiudicazione del lotto n. 27 della procedura aperta per la fornitura di sistemi diagnostici per biologia molecolare e per microbiologia e virologia in favore di AB Analitica e dei relativi allegati, in particolare dei verbali di gara relativi al lotto n. 27, n. 7, 12, 18, 25, 26, nella parte in cui l’offerta di AB Analitica è stata ritenuta conforme alle caratteristiche minime indispensabili e non è stata disposta l’esclusione del predetto concorrente, nonché nella parte in cui è stato attribuito all’offerta di AB Analitica un punteggio maggiore di quello che le sarebbe spettato; – della comunicazione di aggiudicazione del 16.11.2023; – di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale e del contratto eventualmente stipulato; nonché per l”accertamento del diritto dell’odierna ricorrente all’aggiudicazione del lotto n. 27 della procedura di gara e, per l’effetto, per la condanna dell”amministrazione resistente ad aggiudicare il lotto n. 27 ad Elitechgroup s.p.a.. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera dei Colli e di AB Analitica S.r.l.; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 marzo 2024 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Con ricorso ritualmente notificato e depositato nel termine di legge la società in epigrafe, seconda classificata (con punti 91,12, di cui 58,58 per l’offerta tecnica), impugna l’aggiudicazione in favore della prima classificata AB Analitica S.r.l. (con punti 100, di cui 59,35 per l’offerta tecnica) della procedura indicata in epigrafe, avente ad oggetto la fornitura di sistemi diagnostici per biologia molecolare, microbiologia e virologia – Lotto n. 27 (Microbiologia e Virologia – Trapianti, Sistema di biologia molecolare trapiantati). Affida il gravame ai profili di illegittimità di seguito rubricati: violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara e, in particolare, del capitolato speciale d’appalto, eccesso di potere per travisamento dei fatti, erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria, contraddittorietà manifesta, irragionevolezza. Conclude con le richieste di accoglimento del gravame, con conseguente annullamento dell’aggiudicazione in favore della controinteressata e accertamento del proprio diritto all’aggiudicazione dell’appalto. Resistono in giudizio l’amministrazione appaltante e la società controinteressata che replicano alle censure e chiedono il rigetto del gravame. La società aggiudicataria eccepisce, tra l’altro, l’inammissibilità del gravame per insindacabilità della valutazione svolta dalla commissione di gara, per omessa impugnazione della lex specialis ed omessa allegazione della prova di resistenza circa la concreta possibilità per la ricorrente, per effetto della revisione del punteggio dell’offerta tecnica, di aspirare all’aggiudicazione. Il T.A.R. ha rigettato la domanda cautelare con ordinanza n. 33 del 10.1.2024. Dopo lo scambio di ulteriori memorie difensive, all’udienza del 19.3.2024 la causa è stata trattenuta in decisione. DIRITTO Il ricorso è infondato e, pertanto, può prescindersi dall’esame delle eccezioni in rito sollevate dalla parte controinteressata; tanto in applicazione del principio di economia dei mezzi processuali che, secondo consolidata giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 5/2015; Sez. IV, n. 3225/2017 e n. 3225/2017) e di legittimità (Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26242/2014 e n. 26243/2014), consente di derogare all’ordine delle questioni da esaminare previsto dall’art. 276 c.p.c. privilegiando lo scrutinio della ragione “più liquida” sulla scorta, peraltro, del paradigma sancito dagli artt. 49, comma 2, e 74 del c.p.a.. Conviene dunque passare all’esame delle censure. Con il primo motivo di diritto la ricorrente (seconda graduata) lamenta la mancata esclusione della controinteressata in ragione della mancanza della certificazione CE del software “AB Genius Report 3” sostenendo che, trattandosi di componente essenziale del sistema proposto da AB Analitica, esso avrebbe dovuto recare autonoma attestazione di conformità CE ai sensi del capitolato speciale d’appalto. Il rilievo non ha pregio. Ai sensi dell’art. 2 del Reg. UE n. 746/2017, per “dispositivo medico-diagnostico” si intende qualsiasi dispositivo medico composto da un reagente, un prodotto reattivo, un calibratore, un materiale di controllo, un kit, uno strumento, un apparecchio, una parte di attrezzatura, un software o un sistema, utilizzato da solo o in combinazione, destinato dal fabbricante a essere impiegato in vitro per l’esame di campioni provenienti dal corpo umano, inclusi sangue e tessuti donati, unicamente o principalmente al fine di fornire specifiche informazioni (circa una processo o uno stato fisiologico o patologico, una disabilità fisica o intellettiva congenita, una predisposizione ad una condizione clinica o a una malattia, etc.). La disciplina eurounitaria distingue, pertanto, tra software a sé stante ovvero utilizzato in combinazione con il dispositivo principale, dovendosi circoscrivere solo alla prima tipologia l’obbligo di dichiarazione di conformità autonoma, poiché nel secondo caso la dichiarazione di conformità prevista dall’art. 48 del Reg. UE n. 746/2017 riguarda il dispositivo complessivamente considerato. Orbene, nella procedura di gara è stata prodotta (cfr. documentazione acclusa dalla controinteressata) la dichiarazione del fabbricante AB Analitica che attesta la conformità del prodotto, incluse le varianti specifiche, ai sensi dell’art. 48 del Regolamento UE n. 746/2017 relativo ai dispositivi medico – diagnostici in vitro. Per quanto rileva in questa sede, nella destinazione d’uso si dà atto che: I) il prodotto offerto è un “dispositivo medico – diagnostico in vitro destinato all’uso da parte di professionisti sanitari come sistema automatizzato sample – to – result con termociclatori integrati, per l’estrazione di acidi ...
- TAR Campania [NA], I, s. 1964 del 25.3.2024Pubblicato il 25/03/2024 N. 01964/2024 REG.PROV.COLL. N. 04560/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4560 del 2023, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianfranco D’Angelo, Bruno De Maria, con domicilio eletto presso lo studio Bruno De Maria in Napoli, piazza della Repubblica, n. 2. contro Asl Napoli 2 Nord, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Nardone, con domicilio eletto in Napoli, via Riviera di Chiaia, n. 207. nei confronti -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Melisurgo n. 4; -OMISSIS-, non costituito in giudizio. per l’annullamento previa sospensiva: a) del provvedimento di cui alla nota dell’ASL Napoli 2 Nord U.O.C. – Gestione Risorse Tecniche e Tecnologiche recante prot. n. -OMISSIS-, trasmessa a mezzo p.e.c. in data -OMISSIS-, con cui è stato comunicato al -OMISSIS- che, “a seguito dell’istruttoria compiuta sulla base della documentazione trasmessa da codesto operatore economico con pec del -OMISSIS-, è stata riscontrata l’insussistenza di idonee misure di self-cleaning tese ad evitare l’effetto escludente per le motivazioni di cui all’art. 80, c. 5, lett. c) del D.lgs 50/2016 e s.m.i.” confermando, pertanto, “l’esclusione di codesta ditta dalla procedura di gara”; b) della deliberazione n. -OMISSIS-, trasmessa al -OMISSIS- a mezzo p.e.c. in data -OMISSIS-; c) del verbale della “istruttoria in merito alle procedure di self-cleaning” dell’ ASL Napoli 2 Nord – U.O.C. Gestione Risorse Tecniche e Tecnologiche, recante prot. -OMISSIS-; d) ove non coincidente con gli atti di cui sub a), b) e c), del provvedimento, di data ed estremi sconosciuti, con il quale l’anzidetto -OMISSIS-, all’esito della valutazione delle misure di self-cleaning sulla base della documentazione dallo stesso trasmessa e in assenza di qualsivoglia forma ulteriore di contraddittorio, è stato estromesso dalla medesima procedura selettiva; e) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi, ivi inclusi, ove necessario e per quanto di ragione: e.1) la nota dell’ ASL Napoli 2 Nord – U.O.C. Gestione Risorse Tecniche e Tecnologiche, recante prot. -OMISSIS-, con cui è stato richiesto al -OMISSIS- di “inviare ogni osservazione o documento, con espresso riferimento al momento dell’esclusione e dell’aggiudicazione ritenuto utile per il completamento dell’istruttoria”; e.2) ove diversi dal verbale di cui sub c), di tutti gli atti, di data ed estremi sconosciuti, in cui si è concretata l’istruttoria del l provvedimento che ha confermato l’esclusione del -OMISSIS- ricorrente dalla procedura controversa; e.3) tutti gli atti menzionati negli anzidetti provvedimenti; nonché declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, stipulato o in corso di stipulazione, e per l’accertamento del diritto del -OMISSIS- ricorrente di conseguire l’aggiudicazione della relativa commessa, subentrando, ove del caso, nell’esecuzione della stessa; in subordine, per il risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi dal medesimo ricorrente per effetto dell’esecuzione degli atti impugnati. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Asl Napoli 2 Nord e della -OMISSIS- Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2024 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. Con bando pubblicato nella G.U.R.I. n. -OMISSIS-, l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord ha indetto una gara a procedura aperta, da svolgersi in modalità telematica, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dei lavori di ampliamento del -OMISSIS- Alla gara hanno partecipato undici operatori economici, tra cui l’odierno ricorrente (-OMISSIS-, oggi -OMISSIS-), nonché il costituendo -OMISSIS-. All’esito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione giudicatrice ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore del suddetto -OMISSIS-, classificatosi al primo posto della graduatoria di merito. Senonché, dopo le verifiche di cui all’art. 32, comma 7, d.lgs. n. 50/2016, preso atto dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento e del parere espresso dal proprio Ufficio Affari Legali (nota prot. -OMISSIS-), il Direttore generale dell’ASL Napoli 2 Nord ha disposto di non approvare la proposta di aggiudicazione in favore del -OMISSIS- ricorrente, ritenendo sussistenti gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità ed affidabilità (deliberazione n. -OMISSIS-). In particolare, la stazione appaltante ha riscontrato le seguenti circostanze: – al momento della domanda di partecipazione, il legale rappresentante e Presidente del Consiglio Direttivo del -OMISSIS- risultava essere anche il legale rappresentante della ditta -OMISSIS-, mentre il vicepresidente del -OMISSIS- risultava essere il legale rappresentante della ditta -OMISSIS- – al momento della domanda di partecipazione entrambe le ditte facevano parte del -OMISSIS-; – sia la -OMISSIS- che la -OMISSIS-hanno stipulato con-OMISSIS-. contratti di cessione del credito presenti e futuri relativi a fatture emesse a fronte delle esecuzioni di contratti di appalto; – risulta esistente un contenzioso tra l’ASL Napoli 2 Nord e la-OMISSIS-, in relazione a decreti ingiuntivi azionati per crediti di cui quest’ultima è cessionaria delle suddette ditte-OMISSIS- – a sostegno delle proprie pretese monitorie, -OMISSIS-avrebbe prodotto sia fatture emesse dalle ditte -OMISSIS- e -OMISSIS-l. nei confronti dell’Asl a fronte di “lavorazioni che non risultano agli atti dell’ufficio”, sia documentazione contabile la cui autenticità sarebbe stata contestata dalla stessa Asl. In particolare, dal parere reso dal Direttore Affari legali dell’Asl Napoli 2 nord del -OMISSIS-, è stato contestato che “la quasi totalità delle fatture emesse dalle due ditte ed oggetto dei decreti ingiuntivi erano relative a lavorazioni che non risultavano agli atti dell’ufficio e che la quasi totalità dei certificati di consegna lavori ultimazione lavori e/o regolare esecuzione allegati alle fatture non erano stati redatti dal direttore dei lavori ma erano atti falsi relativi a lavori non affidati con firme dei tecnici apposte mediante fotomontaggi”. 2. Pertanto, il -OMISSIS- ricorrente è stato escluso dalla procedura selettiva in esame, perché è stato ritenuto che nei confronti delle ditte -OMISSIS- e -OMISSIS-l., nonché nei confronti del -OMISSIS-, fossero venute meno le condizioni di fiducia, integrità ed affidabilità necessarie per l’affidamento di appalti, sussistendo quei gravi illeciti professionali di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50/2016. Con successiva deliberazione del Direttore generale n. -OMISSIS-, l’appalto è ...
- TAR Campania [NA], I, s. 1903 del 25.3.2024Pubblicato il 25/03/2024 N. 01903/2024 REG.PROV.COLL. N. 03703/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3703 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS- in proprio e quale mandataria nel costituendo RTI con la -OMISSIS-, (di seguito -OMISSIS-) in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Antonella Mascolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia. contro Comune di Cancello ed Arnone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Sabatino Rainone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia. nei confronti -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fernando Passiante e Carmela Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli alla Piazza Carità n. 32; -OMISSIS- (non costituita in giudizio). per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: – della Determinazione Area V Lavori Pubblici n. -OMISSIS-recante aggiudicazione definitiva della gara a favore del RTI -OMISSIS- – di tutti i verbali di gara, ivi compresi il verbale n. -OMISSIS-, il verbale n. -OMISSIS- e il verbale di gara n. -OMISSIS- – del paragrafo -OMISSIS-, ove interpretato nel senso di consentire la partecipazione a RTI di tipo cd. “verticale” e cd. “misto”; – di ogni atto e/o provvedimento presupposto, antecedente, consequenziale e/o comunque connesso a quelli gravati, ivi inclusa l”aggiudicazione dell”appalto in favore dell”operatore secondo classificato qualora nelle more intervenuta. Nonché per l”accertamento ex art. 116.c.p.a. dell”illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi sull”istanza ex art. 116 c.p.a. di accesso all”offerta tecnica del -OMISSIS- in data -OMISSIS-. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dalla -OMISSIS- S.r.l. in data 13/10/2023: – della Determinazione Area V Lavori Pubblici n. -OMISSIS-recante aggiudicazione definitiva della gara a favore de -OMISSIS- – di tutti i verbali di gara, ivi compresi il verbale n. -OMISSIS-, il verbale n-OMISSIS-(doc. 2.2) e il verbale di gara n. -OMISSIS- – del paragrafo -OMISSIS-, ove interpretato nel senso di consentire la partecipazione a RTI di tipo cd. “verticale” e cd. “misto”; – di ogni atto e/o provvedimento presupposto, antecedente, consequenziale e/o comunque connesso a quelli gravati, ivi inclusa l’aggiudicazione dell’appalto in favore dell’operatore secondo classificato qualora nelle more intervenuta. e per la condanna dell’Ente intimato a risarcire il danno cagionato al RTI ricorrente in forma specifica, mediante annullamento degli atti impugnati, con conseguente esclusione del -OMISSIS- dalla gara ed aggiudicazione a favore del RTI -OMISSIS-. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della -OMISSIS- e del Comune di Cancello ed Arnone; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2024 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Con ricorso notificato in data 8 agosto 2023 e depositato il successivo 18 agosto la -OMISSIS- s.r.l. ha premesso di aver partecipato alla procedura di gara aperta per l’affidamento quinquennale “del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani da espletarsi sul territorio del Comune di Cancello ed Arnone” con un importo a base d’asta pari a € 3.310.173,55. Per quanto qui d’interesse, il par. 11 del Disciplinare di gara richiedeva, quale requisito di idoneità professionale, il possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle seguenti classi e categorie: Cat. 1, classe E; Cat. 4, classe E; Cat. 5, classe E; Cat. 8, classe E. Ai sensi del par. 13 del Disciplinare di gara, veniva inoltre richiesto – quale requisito tecnico-professionale – il pregresso svolgimento di un servizio “di punta” consistente nell’avere raggiunto “in almeno un comune servito nel quinquennio antecedente alla pubblicazione del bando con popolazione di almeno 6.000 abitanti, per tre anni consecutivi, una percentuale di raccolta differenziata pari almeno al 65%”. Alla procedura di gara de qua hanno partecipato n. 5 operatori economici, tra cui il RTI composto dalle ditte -OMISSIS- e -OMISSIS- (di seguito “-OMISSIS-”) e, come detto, il RTI composto dalle ditte -OMISSIS-OMISSIS- S.r.l. e -OMISSIS- (d’ora innanzi “-OMISSIS-”). All’esito dello scrutinio delle offerte, nella seduta di gara del -OMISSIS-, la Stazione appaltante ha redatto la graduatoria delle offerte: al primo posto si è classificata -OMISSIS- con un punteggio pari a-OMISSIS-, seguito dalla -OMISSIS-, cui è stato assegnato il punteggio complessivo di -OMISSIS-. Il Comune di Cancello Arnone negava l’accesso all’offerta economica richiesto dalla -OMISSIS- a seguito dell’opposizione da parte del -OMISSIS-. Riservandosi di proporre motivi aggiunti all’esito del procedimento di accesso, il RTI -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento previa sospensione cautelare, dell’aggiudicazione in favore de -OMISSIS-oltre che degli altri atti di gara impugnati sulla base delle seguenti censure. I) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990, art. 48 e 83 del d.lgs. N. 50/2016 eccesso di potere sotto i concorrenti profili sintomatici dello sviamento, difetto di istruttoria, difetto di proporzionalità, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Dalla dichiarazione relativa alle quote di riparto vi sarebbe incertezza in ordine alle quote di riparto del servizio oggetti di appalto nell’ambito del RTI aggiudicatario, definito come misto in sede di partecipazione. In particolare, secondo la ricorrente sarebbe impossibile ricostruire le effettive modalità di ripartizione del servizio tra le due imprese raggruppate nonché il perimetro degli impegni da esse assunti e, quindi, neppure il conseguente regime di responsabilità. I.1) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della l. N. 241/1990, art. 48 del d.lgs. n. 50/2016. Quand’anche si ritenesse che il -OMISSIS- fosse implicitamente verticale, la sua partecipazione sarebbe comunque illegittima, in quanto la legge di gara non conteneva una specifica suddivisione delle prestazioni dedotte in contratto, non distinguendo la prestazione principale da quella secondaria. Il riferimento ai raggruppamenti verticali di cui al Disciplinare (art. 13) deve intendersi quale frutto di un refuso, mancando una specifica previsione che identifichi le prestazioni principali e quelle secondarie. I.1.2) La prestazione che dovrebbe espletare la mandante del RTI aggiudicatario-OMISSIS- (servizi di intermediazione e commercio dei rifiuti senza detenzione degli stessi) non rientrerebbe neppure tra le prestazioni oggetto di appalto, atteso che secondo la lex specialis (art. 2 lett. b del disciplinare) il conferimento avvenire in via diretta da ...
- TAR Campania [NA], I, s. 1842 del 21.3.2024Pubblicato il 21/03/2024 N. 01842/2024 REG.PROV.COLL. N. 06007/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6007 del 2023, proposto da: I.G.M. – Impianti Gas Medicali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese con le Società ADIRAMEF S.p.A. e G.E.T.E. S.r.l., in relazione alla procedura CIG 98797156BB, rappresentata e difesa dall’avvocato Nicola Lavorgna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli alla Via G. Carducci n 37; contro Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Amneris Irace e Giovanni Rajola Pescarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti Item Oxygen S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Anna Lillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l’annullamento – della Delibera del Direttore Generale n. 1370 del 17 novembre 2023, con la quale la A.S.L. Napoli 3 Sud ha aggiudicato alla Società controinteressata la “Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), della Legge 11 settembre 2020, n. 120, su Piattaforma MePA per l’affidamento di un appalto misto di lavori e servizi per la gestione e manutenzione annuale degli impianti di distribuzione dei gas medicinali, delle centrali tecnologiche e di evacuazione dei gas anestetici installati nelle strutture della ASL Napoli 3 Sud – Anno 2023 – da svolgersi mediante “RDO aperta” su MEPA con inversione procedimentale” – CUP: D82C22001200002 – CIG: 98797156BB; – del verbale di chiusura del procedimento di verifica dell’anomalia prot. n. 0196498 del 13 ottobre 2023, con il quale il RUP ha dato atto della congruità dell’offerta presentata dalla Società aggiudicataria Item Oxygen S.r.l.; – della nota prot. n. 0147991 del 26 luglio 2023 con la quale la stazione appaltante, ad avvio del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, ha richiesto alla società aggiudicataria Item Oxygen S.r.l. le spiegazioni sul prezzo offerto, ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016; – della nota prot. n. 0169292 del 6 settembre 2023, con la quale la stazione appaltante, ad integrazione delle giustificazioni fornite in riscontro alla nota prot. n. 0147991 del 26 luglio 2023, ha richiesto alla società aggiudicataria Item Oxygen S.r.l. ulteriori chiarimenti sul prezzo offerto; – di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali ivi inclusi, per quanto di ragione e laddove necessario, il verbale di gara del 21 luglio 2023 e gli ulteriori non conosciuti, il bando di gara/lettera d’invito e il Capitolato Tecnico Speciale, la Delibera del Direttore Generale n. 717 del 21 giugno 2023 di approvazione degli elaborati progettuali di gara e di indizione della procedura medesima, gli eventuali provvedimenti di nomina del seggio di gara; nonché, in via principale, ai sensi degli articoli 121 e 122 c.p.a., per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato, e in ogni caso per la declaratoria del diritto della ricorrente a conseguire l’aggiudicazione dell’appalto e il subentro nella esecuzione del contratto (eventualmente stipulato); in via subordinata, per la sola ipotesi di impossibilità al risarcimento in forma specifica, per l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione, con riserva di esperire tutte le relative azioni risarcitorie e/o indennitarie da formulare ex post con separato giudizio. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud e della Item Oxygen S.r.l.; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2024 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Con deliberazione del Direttore Generale n. 717 del 21/6/2023 l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud ha indetto la procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto misto in epigrafe indicato, per la durata di un anno, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, dal complessivo importo di € 520.000,00. Alla lettera d’invito rispondevano esclusivamente la ricorrente in ATI e la controinteressata, in cui favore era proposta l’aggiudicazione (verbale del seggio di gara del 21/7/2023). Il 25/7/2023 la I.G.M. sollecitava la stazione appaltante alla verifica dell’anomalia dell’offerta della Item Oxygen, segnatamente per i costi della manodopera. La stazione appaltante attivava il subprocedimento e, con note prot. n. 147991 del 26/7/2023 e n. 169292 del 6/9/2023, richiedeva chiarimenti e integrazioni. All’esito, l’offerta è stata ritenuta nel complesso congrua e con un margine di utile adeguato (verbale di chiusura del RUP prot. n. 196498 del 13/10/2023). La gara è stata quindi aggiudicata alla controinteressata con l’impugnata delibera del Direttore Generale n. 1370 del 17/11/2023. La ricorrente formulava in data 23/11/2023 istanza di accesso agli atti e, ottenuta la documentazione richiesta, ha proposto il presente ricorso. Con cinque motivi è dedotta la violazione della lex specialis e dei principi di immodificabilità dell’offerta, di proporzionalità, nonché in tema di verifica dell’anomalia e di diligenza nella compilazione delle offerte, delle richiamate norme del codice dei contratti pubblici e del principio di parità di trattamento, oltre all’eccesso di potere per irragionevolezza, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, manifesta illogicità e sviamento. Si sono costituite in giudizio l’Azienda sanitaria resistente (esibendo documentazione) e la controinteressata, confutando le censure nelle memorie depositate. L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza del 19 gennaio 2024 n. 156, sospendendo l’efficacia dell’aggiudicazione sino alla definizione del ricorso nel merito. La controinteressata ha prodotto a sua volta documentazione e scritti difensivi. La ricorrente ha depositato memoria. All’udienza pubblica del 28 febbraio 2024 il ricorso è stato assegnato in decisione. DIRITTO Le censure della ricorrente investono l’attendibilità dell’offerta dell’aggiudicataria. Con il primo motivo è affermato che è stata inammissibilmente modificata in sede di giustifiche, passando dal prezzo offerto di € 365.735,57 ad € 367.329,37, rimodulando le singole componenti, in particolare per ciò che concerne il costo della manodopera, infine stimato in € 111.653,52. Sotto quest’ultimo aspetto, ci si appunta specificamente sulla riconsiderazione della presenza fissa del coordinatore tecnico dell’appaltatore, di cui al punto 9 del Capitolato, che in precedenza non era stata prevista (includendo il suo costo e rivisitando le altre voci). Il motivo è fondato. Il richiamato punto 9 del Capitolato ...
- TAR Campania [NA], I, s. 1838 del 21.3.2024Pubblicato il 21/03/2024 N. 01838/2024 REG.PROV.COLL. N. 04774/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4774 del 2023, proposto da Società Sodema S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 943849192A, rappresentato e difeso dall’avvocato Achille Buffardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia. contro Città Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Massimo Marsico, Nicoletta Urciuolo, con domicilio eletto in Napoli, alla Piazza Matteotti, n. 1 presso l’Avvocatura della Città Metropolitana di Napoli. nei confronti Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, n. 11; Research Consorzio Stabile Scarl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Istruzione, non costituito in giudizio. per l’annullamento 1) della Determinazione Dirigenziale n. 7633 del 15 Settembre 2023, trasmessa a mezzo pec in data 21 Settembre 2023, con la quale il Dirigente della Direzione Tecnica Scuole 2 – Area Scuole della Città Metropolitana di Napoli ha aggiudicato in favore di ReseArch Consorzio Stabile Scarl (C.F. 05041951210 P.IVA IT05041951210) il Lotto 14 denominato “B.7 Accordo quadro per lavori di ristrutturazioni e adeguamenti” Napoli città CIG 943849192A nell”ambito del Bando “L050-2022 – Procedura telematica aperta per l”affidamento degli accordi quadro con un unico operatore inerenti i lavori di nuova costruzione/ampliamento/adeguamento/ristrutturazione di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico di competenza della Città Metropolitana di Napoli suddivisa in n. 20 lotti”; 2) della nota prot. PI045098-23 del 21 settembre 2023, trasmessa a mezzo pec in data 21 Settembre 2023, con la quale il Coordinatore d”Area Affari Generali – Direzione gare e contratti della Città Metropolitana di Napoli ha comunicato alla ricorrente ai sensi dell”articolo 76 comma 5 del d.lgs. 50/2016 il provvedimento sub. 1); 3) di tutti i verbali di gara e relativi allegati, ed in particolare: – del verbale del 12 gennaio 2023 laddove la commissione di gara non ha disposto l”esclusione ed ha ammesso al prosieguo della procedura relativa al lotto 14 il concorrente ReseArch Consorzio Stabile Scarl; – dei verbali della commissione di gara, di estremi ignoti, nella parte in cui la commissione di gara non ha disposto l”esclusione ed ha valutato l”offerta tecnica del concorrente ReseArch Consorzio Stabile Scarl; – del verbale del 3 maggio 2023 della commissione di gara nella parte in cui la commissione di gara, relativamente al lotto 14, ha proceduto all”apertura ed alla valutazione dell”offerta economica del concorrente ReseArch Consorzio Stabile Scarl attribuendole il correlato punteggio, collocandola al primo posto nella graduatoria finale; – del verbale del 20 luglio 2023, richiamato nella nota prot. 119391 del 27 Luglio 2023, nella parte in cui la commissione di gara e il RUP, nel valutare i giustificativi prodotti dal concorrente ReseArch Consorzio Stabile Scarl per il lotto 14, ha ritenuto l”offerta presentata da quest”ultimo congrua; – della nota prot. 119391 del 27 luglio 2023 con cui sono state riportate le risultanze della verifica di congruità delle offerte; 4) della proposta di aggiudicazione disposta dalla commissione di gara a favore dell”operatore ReseArch Consorzio Stabile Scarl; 5) ove non coincidenti con gli atti innanzi impugnati, degli ulteriori provvedimenti, dei verbali di gara, della proposta di aggiudicazione e del provvedimento di aggiudicazione disposto in favore dell”operatore ReseArch Consorzio Stabile Scarl 6) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi, con particolare riguardo, ove necessario e per quanto di ragione, agli avvisi di trasparenza relativi alle sedute di gara, al bando di gara, al disciplinare di gara e relativi allegati, al capitolato tecnico, allo schema di contratto e a tutti gli allegati ai predetti atti di gara, oltre che ai chiarimenti resi dalla stazione appaltante, nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, qualora già stipulato o in corso di stipulazione, e per l’accertamento del diritto della società SODEMA s.r.l. a conseguire l’aggiudicazione della commessa, subentrando, ove del caso, nell”esecuzione della stessa; in subordine, per il risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi dalla Società SODEMA s.r.l. per effetto dell”esecuzione degli atti impugnati. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Napoli, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Research Consorzio Stabile Scarl; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2024 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. Con ricorso tempestivamente notificato all’Amministrazione resistente e regolarmente depositato nella Segreteria del T.a.r., la società ricorrente ha esposto quanto segue: a) con bando di gara L050-2022, la Città Metropolitana di Napoli disponeva l’avvio della procedura di gara per l’affidamento n. 20 accordi quadro, circa i lavori di nuova costruzione / ampliamento / adeguamento / ristrutturazione di edifici pubblici, adibiti ad uso scolastico di competenza della Città Metropolitana di Napoli (valore complessivo di € 178.000.000,00). L’accordo quadro è relativo ad interventi finanziati dal Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR), di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 e ricompresi nella Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport ed Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica; b) il bando precisava che l’affidamento era suddiviso in n. 20 lotti, tra cui il lotto n. 14 denominato “B.7 Accordo quadro per lavori di ristrutturazioni e adeguamenti”; c) alla procedura selettiva, relativa al lotto 14, partecipavano tre operatori economici, tra cui la ricorrente SODEMA s.r.l. e la ReseArch Consorzio Stabile Scarl; d) all’esito delle valutazioni delle offerte tecniche, l’operatore ReseArch Consorzio Stabile Scarl risultava primo in graduatoria, mentre la società SODEMA s.r.l. risultava seconda graduata; e) con nota prot. 84713 del 2023, il RUP richiedeva giustificazioni in merito alla congruità dell’offerta presentata da ReseArch Consorzio Stabile Scarl, all’esito delle quali la ...
- TAR Campania [NA], V, s. 1785 del 18.3.2024Pubblicato il 18/03/2024 N. 01785/2024 REG.PROV.COLL. N. 04918/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4918 del 2023, proposto da Aldo Di Falco, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Di Falco e Stefano Di Falco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Aldo Di Falco in Napoli, via Riviera di Chiaia n. 168; contro Comune di Quarto, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Erik Furno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti Maurizia Venezia e Riccardo Ernesto Di Vizio, rappresentati e difesi dagli avvocati Sabatino Rainone e Marika Capone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Amedeo Pisanti, Angelo Frediani, Amato Brodella, non costituiti in giudizio; per l’annullamento a) della determina rep. gen. n. 1163 del 28/09/2023 di aggiudicazione definitiva del LOTTO 1 (doc. n. 14) relativo a “Affidamento in convenzione del servizio di assistenza legale 24 mesi per la gestione del contenzioso del Comune di Quarto” al R.T.P. Venezia – Di Vizio; b) del verbale di gara n. 5 del 15 maggio 2023 di ammissione dei partecipanti alla gara Busta “A” e nello specifico del R.T.P. Venezia – Di Vizio e del R.T.P. Frediani– Brodella; c) del verbale di gara n. 6 del 16 maggio 2023 di esame delle buste tecniche “Busta B”; d) del verbale di gara n. 8 del 22 maggio 2023 busta “C”, del verbale di gara n. 9 del 29 maggio 2023 esame Busta “C” e stesura graduatoria; e) del verbale n. 11 del 20/09/2023 esame busta “C” e stesura graduatoria definitiva con il quale, tra l’altro, si è proceduto al ricalcolo dei punteggi economici dei lotti I, II e III, con successiva stesura della graduatoria definitiva di cui all’allegato “A”; nonché della proposta di aggiudicazione; ove, e per quanto occorra del bando e del disciplinare di gara, nonché del contratto di appalto, nelle more eventualmente stipulato; f) del verbale di consegna in via di urgenza del servizio legale – LOTTO 1 – Contenzioso civile del 19 ottobre 2023, prot. n. 37323/2023, di taluni giudizi civili al R.T.P. Venezia – Di Vizio, nelle more della stipula del contratto; g) delle cinque determine di affidamento di altrettanti giudizi civili al R.T.P. Venezia – Di Vizio adottate dal Settore II del Comune resistente tutte in data 23 ottobre 2023, nn. 1263, 1265, 1266, 1267 e 1268; nonché di tutti gli altri atti presupposti e consequenziali; e per l’accertamento del diritto del ricorrente, di ottenere l’aggiudicazione dell’appalto e/o il subentro nel contratto di appalto, qualora nelle more fosse già stato stipulato e, per la quota parte dello stesso risultata eseguita, per la condanna dell’ente al risarcimento dei danni per l’equivalente monetario correlato alla mancata esecuzione integrale dell’appalto, per il periodo intercorrente tra la data del contratto sino all’effettiva aggiudicazione e/o subentro. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Quarto, di Maurizia Venezia e di Riccardo Ernesto Di Vizio; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 marzo 2024 la dott.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Con il gravame introduttivo del giudizio il ricorrente ha dedotto di aver partecipato alla procedura di gara aperta, indetta dal Comune di Quarto per l’affidamento del servizio di assistenza legale per 24 mesi per la gestione del contenzioso dell’ente, in relazione al lotto nr. 1, risultando, all’esito della procedura, quarto in graduatoria. Sulla scorta di tali premesse il ricorrente ha impugnato gli atti più puntualmente indicati in epigrafe, articolando avverso di essi i seguenti motivi di gravame: 1) si osserva, con riguardo al primo graduato, che l’avv. Maurizia Venezia presentava la domanda di partecipazione dichiarando che l’R.T.P. era costituendo e non, quindi, già costituito; le dichiarazioni rese dalla sola mandataria, come indicate nell’istanza, avrebbero dovuto essere, di conseguenza, formulate anche dal mandante avv. Di Vizio: di qui, l’inammissibilità dell’istanza di partecipazione del costituendo R.T.P.; in ogni caso l’aggiudicazione sarebbe illegittima per l’errata attribuzione al R.T.P. Venezia – Di Vizio di un punteggio non dovuto; in particolare: quanto al criterio relativo alla presenza personale presso gli uffici comunali, il R.T.P. avrebbe dichiarato di voler essere presente in tutto per 4 giorni mensili e cioè per un giorno a settimana, con la conseguenza che avrebbero dovuto essergli riconosciuti solo due punti aggiuntivi e non certamente quattro; si lamenta, ancora, che al raggruppamento sarebbero stati riconosciuti sei punti per titoli ulteriori, inclusivi di due punti per un presunto master in proprietà industriale e intellettuale organizzato da Sharecome S.r.l., ente di Formazione privato dal 02 al 09/07/2021, al quale invece, secondo il ricorrente, non avrebbe dovuto essere associato nessun punteggio aggiuntivo; si assume, poi, l’errata attribuzione di un punteggio in relazione a diverse sentenze dichiarate dall’aggiudicatario, ma in realtà non valutabili, con illegittima assegnazione di quattordici punti in più del dovuto; 2) quanto al secondo classificato si assume, in primo luogo, l’illegittima attribuzione di due punti per aver frequentato dal mese di ottobre 2018 al mese di 2019 un “master di alta formazione professionale in responsabile gare d’appalto”, peraltro attinente al lotto nr. 2, riferito al “contenzioso di diritto amministrativo”; ancora: sarebbe errato il punteggio attribuito in relazione alle pronunce giudiziarie favorevoli conseguite; 3) quanto al terzo classificato si osserva che, anche in questo caso, non essendo stata prodotta da entrambi i partecipanti al R.T.P. l’autocertificazione del possesso dei requisiti di partecipazioni ex D.P.R. 445/00, la domanda di partecipazione del costituendo R.T.P. sarebbe inammissibile; inoltre, il costituendo R.T.P. Frediani – Brodella non avrebbe allegato, così come espressamente richiesto dal bando, lo stralcio del dispositivo delle sentenze presunte favorevoli; ancora: sarebbero state illegittimamente valutate alcune pronunce alle quali non avrebbe dovuto, invece, essere associato alcun punteggio; 4) infine, si assume che sarebbero illegittimi tanto il verbale di consegna in via di urgenza, nelle more della stipula del contratto, del servizio legale in relazione a taluni giudizi civili in favore del R.T.P. Venezia – Di Vizio, (determine di affidamento n. 1263, 1265, 1266, 1267 e 1268 del 23 ottobre 2023), quanto i provvedimenti di ...
- TAR Campania [NA], I, s. 1719 del 14.3.2024Pubblicato il 14/03/2024 N. 01719/2024 REG.PROV.COLL. N. 03355/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3355 del 2023, proposto da: Lombardi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura – CUP: H28H18000150002 – CIG: 95934372A8, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Brancaccio, Alberto La Gloria, Valentina Brancaccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia; contro Comune di Arienzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Ceceri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia; nei confronti Eurowork S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dalla Società tra Professionisti Alfa Legal s.r.l., in persona del suo legale rappresentante, avv. Alessandra Muciaccia, e per essa società, come per legge, dal socio individuato e nominato come per legge, avv. Fabrizio Lofoco e dall’avv. Claudia Pironti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia; Asmel Consortile S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; per l’annullamento, 1) riguardo al ricorso introduttivo: della determinazione n. 301 del 6 giugno 2023 (n. 533 di pari data del registro generale), comunicata a mezzo PEC il successivo 7, con la quale del Responsabile del III Settore del Comune di Arienzo (CE) ha disposto l’aggiudicazione con efficacia – in favore della società Eurowork s.r.l. – dei lavori concernenti gli “Interventi di riqualificazione e miglioramento dell”efficienza energetica della rete di pubblica illuminazione comunale”. nonché, per la declaratoria del diritto della società ricorrente a conseguire l’aggiudicazione dell’appalto; nonché, ancora, per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, ove lo stesso sia stipulato nelle more della trattazione del presente gravame e per la declaratoria del diritto della società ricorrente al subentro nel contratto, come espressamente si richiede ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a.; in ogni caso, solo in via subordinata e salvo gravame, per la declaratoria del diritto della società ricorrente al risarcimento del danno per equivalente monetario ai sensi dell’art. 124, comma 1, c.p.a 2) riguardo al ricorso incidentale, presentato da Eurowork S.r.l. il 3 ottobre 2023: nei limiti di interesse della ricorrente, dei verbali di gara recanti l’attribuzione dei punteggi tecnici alla Lombardi s.r.l., e in particolare dei verbali n. 4 del 20 marzo 2023 e n. 5 del 24 marzo 2023, nei quali sono state esaminate le offerte tecniche dei concorrenti e attribuiti i due relativi punteggi. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Arienzo e di Eurowork S.r.l.; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2024 il dott. Gianmario Palliggiano, presenti l’avv. Bove per parte ricorrente, su dichiarata delega dell’avv. Brancaccio; Raiola per il Comune di Arienzo, su dichiarata delega dell’avv. Ceceri; Massimo Falco per Eurowork S.R.L., su dichiarata delega dell’avv. Lofoco. Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO 1.- Il comune di Arienzo, con determinazione n. 13 del 12 gennaio 2023, aveva indetto una procedura aperta, in modalità telematica, ai sensi dell’art. 60 d. lgs n. 50/2016, per l’affidamento degli “Interventi di riqualificazione e miglioramento dell’efficienza energetica della rete di pubblica illuminazione comunale” – (CUP: H28H18000150002 – CIG: 95934372A8). L’importo a base di gara era indicato in € 2.203.699,24 oltre IVA. Il criterio di aggiudicazione era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, d. lgs 50/2016. Alla procedura hanno partecipato otto concorrenti, tutti ammessi, con conseguente valutazione delle offerte tecniche ed economiche presentate ed assegnazione dei relativi punteggi. Al primo posto si è classificata Eurowork s.r.l. con 95,483 punti, al secondo posto, Lombardi s.r.l. con 89,206 punti. La stazione appaltante, nel fare propria la proposta di aggiudicazione della commissione di gara, come da verbale n. 5 del 24 marzo 2023, con determinazione dirigenziale n. 174 del 29 marzo 2023, disponeva l’aggiudicazione in favore di Eurowork s.r.l. Lombardi s.r.l., in data 9 giugno 2023, presentava richiesta di accesso agli atti di gara, chiedendo in particolare di prendere visione della documentazione amministrativa, tecnica ed economica dell’offerta presentata dall’impresa aggiudicataria, nonché dei verbali di gara e del provvedimento di aggiudicazione definitiva. L’istanza veniva evasa il successivo 15. Con determinazione dirigenziale n. 301 del 6 giugno 2023 (n. 533 del Registro generale), il Comune di Arienzo ha quindi disposto l’aggiudicazione con efficacia dei lavori relativi alla procedura di gara in questione. 2.- Con l’odierno ricorso, notificato il 17 luglio 2023 e depositato il successivo 22, Lombardi s.r.l. ha impugnato, per l’annullamento, la menzionata determinazione dirigenziale n. 301 del 6 giugno 2023, comunicata a mezzo PEC il successivo 7. Ha dedotto le seguenti censure: 1) violazione degli artt. 60 e 95 d.lgs. 50/2016; degli artt. 1, 2 e 3 L. n. 241/1990; dell’art. 97 Cost.; violazione del bando e del disciplinare di gara; del progetto esecutivo posto a base di gara; eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti, d’istruttoria e di motivazione; erroneità, arbitrarietà, perplessità, abnormità, illogicità, travisamento, sviamento; violazione del giusto procedimento, dei principi di imparzialità, buon andamento e correttezza dell’azione amministrativa. Con riferimento ai sub criteri di valutazione A.5, A.6, A.7 e A.8, nonostante Eurowork avesse presentato soluzioni tecniche inferiori rispetto a quelle proposte dalla ricorrente, la sua offerta tecnica è stata premiata con l’attribuzione di un punteggio più alto. 2) Violazione, per altri profili, delle stesse disposizioni e degli stessi principi di cui al punto 1) di cui sopra. La Commissione di gara, prima di aggiudicare l’appalto, non avrebbe verificato la congruità del costo della manodopera presentato dall’aggiudicataria né del trattamento minimo salariale. 3) Violazione per ulteriori profili delle stesse disposizioni e degli stessi principi di cui ai punti 1) e 2) di cui sopra. La Commissione di gara, dopo l’attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche, li ha riparametrati (cfr. il verbale di gara n. 4 del 20 marzo 2023) con conseguente illegittimità dell’aggiudicazione per difetto dei presupposti, d’istruttoria e di motivazione, in quanto vi sarebbe stata un’erronea valutazione dell’offerta tecnica di Eurowork, con assegnazione di un maggior punteggio, in contrasto ai parametri oggettivi di evidenza tecnica e documentale che avrebbero dovuto premiare il progetto della ricorrente. Dal verbale di gara n. 5 del 24 marzo 2023 e, ...
- TAR Campania [NA], V, s. 1733 del 14.3.2024Pubblicato il 14/03/2024 N. 01733/2024 REG.PROV.COLL. N. 00485/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 485 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Enza Maria Accarino, Gaetano Di Giacomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro A.S.L. Napoli 2 Nord, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Guglielmo Ara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; per l’annullamento I) con il ricorso introduttivo: del verbale amministrativo del 20.12.2023 in uno alla afferente comunicazione da Acquisti in Rete PA comunicazioni@acquistinretepa.it del 20.12.2023 ore 15:00 avente ad oggetto “EXT] 3819705 – Acquisto DPI Anti – x per la protezione da rischio radiologico occorrenti all’ASL Napoli 2 Nord – Comunicazione da parte della stazione appaltante”, con cui e nella parte in cui è stata disposta e comunicata l’esclusione di-OMISSIS-. dalla “Procedura negoziata, ai sensi dell’art 50 comma 1 lett. e) del D. l.g.s. n. 36/2023, per la fornitura di “Dispositivi di protezione individuale Antix per la protezione da rischio radiologico occorrenti all’Asl Napoli 2 Nord” – (RdO 3819705); – di ogni atto e/o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale; – per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere integralmente a tutti gli atti di gara siccome richiesti, nonché, ove fosse stata disposta l’aggiudicazione, all’aggiudicazione medesima, agli atti presupposti ed all’offerta avversaria; – per la declaratoria di illegittimità del silenzio – rifiuto sulla domanda di accesso agli atti inoltrata in data 11.1.2024 e per la conseguente condanna alla ostensione; – per la condanna dell’A.S.L. al risarcimento dei danni in forma specifica mediante riammissione in gara o, in subordine, per equivalente monetario; II) con i motivi aggiunti: – della comunicazione del RUP e del Direttore dell’UOC Acquisizione Beni e Servizi dell’ASL Napoli 2 Nord prot. n. 5035/U del 2.2.2024 avente ad oggetto “Procedura di gara – RDO nr. 3819705 del 30/10/2023 ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. e) del D.lgs 36/2023 avente ad oggetto “Acquisto di DPI Anti–X occorrenti all’Asl Napoli 2 Nord” in uno alla inerente pubblicazione su portale e comunicazione email da “comunicazioni@acquistinretepa.it” del 7.02.2024 con cui e nella parte in cui il Rup ed il Direttore dell’UOC Acquisizione Beni e Servizi dell’ASL Napoli 2 Nord hanno approvato l’operato del Seggio di Gara nella fase di valutazione amministrativa (verbali del 14.12.2023 e del 20.12.2023) e comunicato la esclusione di -OMISSIS- dalla gara come da verbale del 20.12.2023 e la ammissione degli altri operatori; – in parte qua e ove possa occorrere delle operazioni e del verbale del Seggio di gara del 2.02.2024. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’A.S.L. Napoli 2 Nord; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2024 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale e letta la richiesta di passaggio in decisione avanzata dalla difesa dell’A.S.L. Napoli 2 Nord in data 27.2.2024; Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.; Premesso che: – la società ricorrente ha partecipato alla procedura negoziata indetta con delibera n. 1955 del 25.10.2023 dall’A.S.L. Napoli 2 Nord per la fornitura di “dispositivi di protezione individuale Anti-x per la protezione da rischio radiologico”, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso e con importo a base d’asta di € 139.950,00; – con il ricorso in esame, notificato il 18.1.2024 e depositato il 29.1.2024 impugna il verbale della seduta del 20.12.2023 con cui la commissione di gara disponeva l’esclusione con la seguente motivazione: “valutata la documentazione amministrativa nella sua interezza, ai sensi dell’art. 9.5 del D. Lgs. 36/2023, non ammette la stessa al prosieguo della gara”: tanto in ragione di procedimenti penali ritenuti ostativi dichiarati dall’operatore per reati di corruzione (artt. 319, 321 c.p.), inadempimento di contratto di pubbliche forniture (art. 355 c.p.), manovre speculative su merci (art. 501 bis c.p.), truffa aggravata (art. 640, comma 2, c.p.), frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), per alcuni dei quali è stato emesso il decreto di rinvio a giudizio; – lamenta l’illegittimità dell’azione amministrativa per violazione ed eccesso di legge sotto distinti profili dolendosi, in particolare, dell’esclusione automatica, in assenza di specifica valutazione della stazione appaltante circa l’affidabilità dell’operatore economico e in ordine alle misure di self – cleaning indicate in sede di gara (modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001), in assenza di condanne definitive, dell’infondatezza delle ipotesi accusatorie di cui ai procedimenti penali, della violazione del contraddittorio che avrebbe impedito alla ricorrente di fornire le informazioni occorrenti per comprovare l’inconsistenza delle imputazioni; – insiste, altresì, per l’accoglimento della domanda di accesso ex art. 116 c.p.a. agli atti di gara avanzata in data 11.1.2024; – in data 14.2.2024 sono stati depositati gli atti ostesi dall’amministrazione a riscontro della domanda di accesso; – con successivo atto di motivi aggiunti notificato il 15.2.2024 e depositato il 16.2.2024, la ricorrente estende il gravame alla nota del RUP e del Direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi del 2.2.2024 recante comunicazione delle ditte ammesse e di quella non ammessa (società ricorrente), unitamente al verbale di gara del 2.2.2024 nella parte in cui richiama quello del 20.12.2023 già gravato con il ricorso introduttivo; deduce in proposito profili di illegittimità derivata; – la difesa dell’amministrazione ha replicato alle censure sostenendo, in sintesi, che la estromissione si fonderebbe legittimamente sui procedimenti penali per reati afferenti a contratti di pubbliche forniture, per alcuni dei quali è stato disposto il rinvio a giudizio; ritiene inoltre che le misure di self – cleaning sarebbero intempestive ed insufficienti, in quanto non risulterebbe comprovata la sostituzione dei soggetti presunti responsabili dei gravi illeciti professionali ovvero la rinnovazione degli organi sociali; – alla camera di consiglio del 5.3.2024 fissata per l’esame della domanda cautelare, la Sezione si è riservata di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 60 e 120 c.p.a., essendo sufficientemente istruita la causa, ...
- TAR Campania [NA], V, s. 1737 del 14.3.2024Pubblicato il 14/03/2024 N. 01737/2024 REG.PROV.COLL. N. 04813/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4813 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Swisslog Healthcare A.G. Sede Secondaria Italiana, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 98216233B3, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Romana Correnti, Stefano Fernando Giberti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro A.S.L. 106 – Napoli 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Ceceri, Antonio Nardone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti Antares Vision S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Maria Iaccarino, Jacopo Emilio Paolo Recla, Ilenia Paziani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l’annullamento – della determina dirigenziale di aggiudicazione definitiva del direttore U.O.C. Acquisizione Beni ed Economato dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro n. 3439 del 21/9/2023, pubblicata il 22/9/23 e recante “Affidamento alla Ditta Antares Vision S.p.A. della fornitura di un Sistema per la Logistica Integrata dei Farmaci e dei Presidi occorrente all’Ospedale Del Mare inclusivo della manutenzione Full Risk per la durata di anni 5 per un importo di aggiudicazione complessivo pari ad € 3.159.680,00 oltre IVA – C.I.G: 98216233B3. POR Campania FESR 2014-2020 – Asse 1 – Obiettivo specifico 1.6 – Azione 1.6.1 – CUP B69I23000280006”; – dei verbali di gara del 20 giugno 2023 e del 28 giugno 2023 e del provvedimento di ammissione del 28 giugno 2023, rispettivamente allegati nn. 1, 2 e 3 alla suddetta determina di aggiudicazione definitiva, in parte qua; – di tutti gli altri verbali di gara e provvedimenti allegati alla suddetta determina di aggiudicazione definitiva (nn. da 4 a 12), in parte qua; – di ogni ulteriore atto connesso, annesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, in parte qua e in quanto lesivo dei diritti e degli interessi legittimi di Swisslog; – per la declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato fra la A.S.L. Napoli 1 e Antares, ancorché non conosciuto, con espressa dichiarazione, da parte di Swisslog, di disponibilità al subentro nello stesso; – nonché per l’annullamento ex art. 116 c.p.a. della decisione del direttore U.O.C. Acquisizione Beni ed Economato dell”Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro prot. 0256133/u del 13/10/2023 recante “Riscontro ad istanza di accesso agli atti – Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e con aggiudicazione ai sensi dell’art. 59, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di un sistema per la logistica Integrata dei Farmaci e dei Presidi occorrente all’Ospedale Del Mare inclusivo della manutenzione Full Risk per la durata di anni 5”, nella parte in cui ha fornito solo parziale accoglimento all’istanza di accesso di Swisslog; – di ogni ulteriore atto connesso, annesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, in parte qua e in quanto lesivo dei diritti e degli interessi legittimi di Swisslog; – nonché per l’ordine di esibizione ex art. 116 c.p.a. a carico della stazione appaltante, delle parti di offerta tecnica della ditta aggiudicataria oscurate. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’A.S.L. 106 – Napoli 1 e di Antares Vision S.p.A.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 marzo 2024 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO La ricorrente, seconda graduata (punti 70,27), impugna l’aggiudicazione in favore della prima classificata (punti 80,33) dell’appalto indetto per la fornitura di un “Sistema per la Logistica Integrata dei Farmaci e dei Presidi occorrente all’Ospedale del Mare, inclusivo della manutenzione Full Risk” per la durata di 5 anni, con importo di aggiudicazione complessivo di € 3.159.680,00 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Va premesso che, in base al capitolato speciale d’appalto, il sistema richiesto deve consentire: a) la gestione della tracciabilità dei farmaci in confezione originale e la completa automazione dei processi di carico e scarico dei medicinali a livello di Farmacia Centrale; b) la gestione della tracciabilità dei farmaci in confezione originale e dei processi di carico e scarico dei medicinali a livello di Unità Operative; c) l’assegnazione certa dei farmaci ai pazienti ricoverati attraverso la fornitura di specifiche e adeguate attrezzature; d) l’integrazione con il sistema informativo ospedaliero, con i processi clinici e logistico/amministrativi ad esso correlati e con la gestione di magazzino. Con il ricorso introduttivo lamenta la violazione dell’art. 7.3 del disciplinare (requisiti di capacità tecnica e professionale) che richiedeva ai partecipanti di fornire un elenco delle principali forniture analoghe, oggetto dell’appalto effettuate negli ultimi tre anni antecedenti alla indizione della procedura, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati per un importo minimo non inferiore al 30% per i lotti a cui si partecipa. Secondo la prospettazione attorea, la controinteressata avrebbe indicato referenze non riferite a “forniture analoghe oggetto d’appalto” ma ad attività completamente diverse (sistema di automazione per la gestione di magazzini di imprese commerciali) – occorrendo in tesi specifica esperienza nella gestione di magazzini di farmacie ospedaliere, case di cura privata e/o farmacie private – di talché l’impresa, peraltro non operante nel settore specifico della gara, non avrebbe comprovato la capacità tecnica ed avrebbe dovuto essere estromessa dalla procedura. Inoltre, sarebbe stata resa una dichiarazione di contratti analoghi cumulativa (quindi non distinta per singoli contratti) e generica (importi “superiori a 3 milioni di euro”), violando la precitata previsione contenuta nel disciplinare (che richiedeva “indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati per un importo minimo non inferiore al 30% per i lotti a cui si partecipa”). Si è costituita la controinteressata che replica alle censure e chiede il rigetto del gravame; in ordine alle esperienze indicate, espone di aver stipulato contratti riguardanti la fornitura di sistemi di logistica dei farmaci a favore di note case farmaceutiche, quali Sanofi, Teva, Johnson & Johnson e Abbvie coerenti con l’oggetto della fornitura. Resiste in giudizio anche l’A.S.L. che controdeduce nel merito e chiede la reiezione del gravame. La società ...
- TAR Campania [NA], II, s. 1702 del 13.3.2024Pubblicato il 13/03/2024 N. 01702/2024 REG.PROV.COLL. N. 04247/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 4247 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Civin S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 8796441CBD, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Fidanza, Tommaso Pallavicini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Universita’ degli Studi Napoli Federico Ii, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11; nei confronti Rangers S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Riccardo Paparella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: avverso e per l””annullamento previa sospensiva anche con adozione di misura cautelare inaudita altera parte ex art. 56 cpa a) del decreto del Direttore Generale dell””Università degli Studi di Napoli Federico II n. 974 del 28/07/2023, comunicato con nota prot. n. PG 93990 del 30/07/2023 con il quale è stata disposta l””aggiudicazione definitiva del lotto n. 1 della procedura di gara per l””affidamento del “Servizio di vigilanza armata da espletare presso le sedi dell””Università degli Studi di Napoli Federico II” (CIG – 8796441CBD) a favore della società Rangers srl; b) di tutti i verbali esitati dalla commissione giudicatrice e dal RUP relativi al subprocedimento di verifica dell””anomalia dell””offerta prima graduata, ivi compresi la relazione del RUP del 30/06/2022 ed il verbale di commissione n. 10 del 29/06/2023 con cui l””offerta prima graduata è stata ritenuta congrua, se ed in quanto lesivi; c) di ogni ulteriore atto presupposto, preordinato, connesso e conseguente, ivi compresi gli atti con i quali è stato disposto l””avvio del servizio da parte del nuovo aggiudicatario per il 1°/10/2023, se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con l””aggiudicatario e del diritto della ricorrente a subentrare nell””aggiudicazione e nel contratto cui si dichiara sin da ora disponibile; nonchè in subordine, qualora non fosse possibile il ristoro in forma specifica mediante affidamento del contratto, per il risarcimento del danno subito e subendo dalla ricorrente a causa del colposo operato della p.a. resistente: Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Rangers S.r.l. il 31/10/2023: Per conseguire l’annullamento: 1) di tutti i verbali esitati dalla commissione giudicatrice e dal RUP relativi al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta prima graduata, ivi compresi la relazione del RUP del 30/06/2022 ed il verbale di commissione n. 10 del 29/06/2023, nelle parti in cui l’offerta della prima graduata Rangers è stata ritenuta nel complesso congrua con un utile di commessa pari ad € 48.985,96 anziché pari a € 85.905,04, come scaturente in accoglimento dei giustificativi formulati dall’odierna ricorrente incidentale nell’ambito del subprocedimento di verifica della congruità dell’offerta economica. 2) di ogni ulteriore atto presupposto, preordinato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della Rangers. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Civin S.r.l. il 14/2/2024: avverso e per l’annullamento previa sospensiva a) del decreto del Direttore Generale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II prot. DG/2024/38 del 18/01/2024, successivamente conosciuto, con il quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva del lotto n. 1 della procedura di gara per l’affidamento del “Servizio di vigilanza armata da espletare presso le sedi dell’Università degli Studi di Napoli Federico II” (CIG – 8796441CBD) a favore della società Rangers srl; b) del provvedimento dirigenziale – Area Attività Contrattuale prot. DD/2024/20 del 16/01/2024 con il quale è stata approvata la proposta di aggiudicazione del lotto n. 1 della procedura di gara per l’affidamento del “Servizio di vigilanza armata da espletare presso le sedi dell’Università degli Studi di Napoli Federico II” (CIG – 8796441CBD) a favore della società Rangers srl; c) di tutti i verbali esitati dalla commissione giudicatrice e dal RUP relativi al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta prima graduata, ivi compresi la relazione del RUP dell’11/12/2023, il verbale di seduta riservata di commissione n. 12 dell’11/12/2023 con cui l’offerta prima graduata è stata ritenuta congrua, se ed in quanto lesivi; d) di ogni ulteriore atto presupposto, preordinato, connesso e conseguente, ivi compreso il verbale di seduta pubblica del 15/01/2024 recante la proposta di aggiudicazione del lotto 1, se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con l’aggiudicatario e del diritto della ricorrente a subentrare nell’aggiudicazione e nel contratto cui si dichiara sin da ora disponibile; nonché in subordine, qualora non fosse possibile il ristoro in forma specifica mediante affidamento del contratto, per il risarcimento del danno subito e subendo dalla ricorrente a causa del colposo operato della p.a. resistente. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi Napoli Federico Ii e di Rangers S.r.l.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2024 il dott. Paolo Corciulo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO In esecuzione della sentenza di questa Sezione n. 3131 del 23 maggio 2023, di accoglimento di ricorso proposto dalla Civin s.r.l., seconda classificata, avverso il provvedimento dell’Università degli Studi Federico II di Napoli di aggiudicazione in favore di Rangers s.r.l. del lotto n. 1 della procedura di gara indetta per l’affidamento del servizio di vigilanza armata, la stazione appaltante procedeva alla rinnovazione del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta di quest’ultima, attività riscontrabili nel verbale della commissione di gara n. 10 del 29 giugno 2023 e nella relazione del RUP del 30 giugno 2023, concludendo per un complessivo giudizio di sostenibilità della predetta offerta. In seguito la gara veniva nuovamente aggiudicata a Rangers s.r.l. con Decreto del Direttore Generale n. 974 del 28 luglio 2023. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso a questo Tribunale la Civin s.r.l. chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, anche in sede monocratica. A sostegno dell’impugnazione parte ricorrente ha svolto le seguenti censure, premettendo che nel giudizio di congruità sarebbero stati commessi alcuni ...
- TAR Campania [NA], I, s. 1700 del 13.3.2024Pubblicato il 13/03/2024 N. 01700/2024 REG.PROV.COLL. N. 03487/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3487 del 2023, proposto da: Sigeco Engineering S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore Dr.ssa Cristina Luciano, PH3 Engineering S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore Ing. Salvatore Zaccaro, Giovanni Giusti, Luigi D’Amico, Domenico Raco, Dario Monastra, Giuseppe Conte – in relazione alla procedura CUP B37H22000330001, CIG 93521874DB, relativa a “Progettazione definitiva ed esecutiva, relazioni specialistiche, coordinamento della Sicurezza “Mitigazione rischio idrogeologico contrada Santa Lucia” – rappresentati e difesi dall’avvocato Alfonso Erra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro – Comune di Apice, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Campania Molise Puglia e Basilicata Sede di Napoli (di seguito: Provveditorato interregionale Opere Pubbliche), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti Hysomar soc. coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; per l’annullamento: 1) della nota prot. 6405 del 7 luglio 2023, con la quale il Comune di Apice ha comunicato all’RTP Sigeco Engineering s.r.l., primo classificato nella procedura di gara di cui in epigrafe, l’incongruità e l’inammissibilità dell’offerta presentata, come da considerazioni riportate nel verbale della seduta riservata del 5 luglio 2023; 2) della nota prot. 6405/2023 di cui al verbale di seduta riservata del 5 luglio 2023; 3) della nota prot. 6643 del 13 luglio 2023 di trasmissione del verbale di cui sub 2; 4) del verbale rep. 13562 del 13 luglio 2023, col quale la Commissione di gara, in scorrimento della graduatoria, proponeva l’aggiudicazione della gara “a favore della società Hysomar società Cooperativa”; 5) del provvedimento di data ed estremi sconosciuti, se ed in quanto adottato, di aggiudicazione della gara alla Hysomar soc. coop.; 6) dei verbali tutti di gara; 7) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguenziale e comunque connesso. nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto d’appalto eventualmente stipulato; l’accertamento del diritto della società ricorrente a conseguire l’aggiudicazione della gara de qua; il conseguente subentro nel contratto in corso d’esecuzione. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Apice, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche; Visti tutti gli atti della causa; Vista l’ordinanza cautelare n. 1464 dell’8 settembre 2023 del TAR; Vista l’ordinanza di appello cautelare n. 4033 del 2 ottobre 2023 del Consiglio di Stato; Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2024, il dott. Gianmario Palliggiano, presenti gli avvocati Erra, per parte ricorrente e Palermo, per il Comune di Apice; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO 1.- Il Comune di Apice aveva indetto una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 d. lgs 50/2016, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. (art. 95, comma 2, d. lgs 50/2016) per affidamento del servizio di ingegneria e architettura relativo a progettazione definitiva ed esecutiva, compreso relazioni specialistiche, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica ed indagine inerente lavori di mitigazione rischio idrogeologico in Contrada Santa Lucia, “CUP B37H22000330001, CIG 93521874DB”. Il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche, come da convenzione n. 8598 del 30 marzo 2022, ha svolto il compito di Stazione Unica Appaltante. Nella seduta del 29 marzo 2023, la commissione di gara, collocava il Raggruppamento temporaneo di professionisti (di seguito: RTP) Sigeco Engineering s.r.l. al primo posto della graduatoria. Tuttavia, poiché l’offerta dal predetto RTP risultava anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97, comma 3, d. lgs 50/2016, il RUP avviava la procedura di verifica dell’anomalìa. Nonostante le ripetute richieste di integrazioni, in data 5 luglio 2023, il Comune di Apice riteneva l’offerta veniva anomala e, pertanto, non congrua, escludendo il RTP Sigeco Engineering s.r.l. 2.- Con ricorso notificato al Comune di Apice ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 28 luglio 2023 e depositato in pari data presso la Segreteria del TAR, i partecipanti al RTP Sigeco Engineering s.r.l., come in epigrafe indicati, hanno impugnato per l’annullamento l’esito della valutazione di anomalia e d’incongruità dell’offerta, contestandola per i seguenti aspetti: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 97 d. lgs 50/2016; eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto d’istruttoria e di motivazione. Il giudizio di anomalia reso dal comune di Apice non si fonda, come avrebbe dovuto, sulla valutazione di complessiva inaffidabilità dell’offerta del RTP Sigeco, a maggiore ragione nel caso in questione, nel quale il RTP aggiudicatario aveva giustificato l’utile del 12%. 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 97 d. lgs 50/2016; eccesso di potere per illogicità manifesta; falsità dei presupposti. Le amministrazioni intimate hanno ritenuto anomala l’offerta del RTP Sigeco poiché, nel corso del sub-procedimento, avrebbe modificato l’importo originariamente dichiarato a titolo di “spese generali”. In particolare, si contesta che: “pur confermando l’importo totale dell’offerta emerge la lampante differenza tra gli importi stimati delle spese generali, che passano dal 13% a circa il 4%. Tale percentuale risulta essere non conforme a quanto dichiarato dall’O.E. che dichiara ‘l’importo delle spese generali, per come risulta dagli ultimi bilanci della Sigeco Engineering srl variano tra il 12,29% e il 16,80%’, oltre ad essere notevolmente inferiore alla media nazionale che si aggira tra il 13% e il 17%. Pertanto anche qualora ‘metodi diversi conducono a soluzioni diverse’ non è giustificabile la differenza delle spese generali perché le stesse sono state stimate dall’O.E. secondo i suoi ultimi bilanci”. Il rilievo, ad avviso della ricorrente, appare abnorme. Le intimate amministrazioni, infatti, avrebbero dovuto dimostrare la pretesa complessiva incongruità dell’offerta del RTP anche alla luce dell’asserita incapienza delle spese generali nel ridotto importo da ultimo indicato nel 4% pari a circa € 10.000,00. Il RTP, con l’allegato 5 ai chiarimenti del 1° giugno 2023, aveva compiutamente dettagliato le voci di costo ricomprese nelle spese generali. Sicché sarebbe stato agevole per il comune di Apice individuare e, se del caso, contestare ...
- TAR Campania [NA], I, s. 1538 del 7.3.2024Pubblicato il 07/03/2024 N. 01538/2024 REG.PROV.COLL. N. 03949/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3949 del 2023, proposto da: MYTHOS Consorzio Stabile s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del costituendo R.T.I. con Building Design Partnership Limited, R2M Solution s.r.l., Sirio Ingegneria Consorzio Stabile e Tecno In S.p.A., in relazione alla procedura CIG 9485272612, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Abbamonte e Angelo Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Abbamonte in Napoli alla Via G. Melisurgo n. 15; contro Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Calabrese dell’Avvocatura regionale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso la sede dell’Ente in Napoli alla Via S. Lucia n. 81; nei confronti PROGER S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del costituendo R.T.I. con Manens-Tifs S.p.A., Pinearq SLP, Inar s.r.l., Arethusa s.r.l. e Ing. Vincenzo Zigarella, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Annoni e Leonardo Frattesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia (ricorrente incidentale); per l’annullamento – (quanto al ricorso introduttivo): a. del Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 630 del 7/8/2023, avente ad oggetto “Aggiudicazione proc. n. 3533/AP/2022 – Affidamento del servizio di architettura e ingegneria, di cui all’art. 3, co. 1 lett. vvvv del Codice, avente ad oggetto la “Progettazione di fattibilità tecnico economica e definitiva, l’esecuzione delle indagini, analisi e sondaggi per la realizzazione del Polo Ospedaliero Pediatrico Nuovo Santobono di Napoli”, con il quale si è disposta l’esclusione del RTI ricorrente dalla procedura di gara; b. dei verbali n. 2 del 12/6/2023 e n. 3 del 19/6/2023 del Seggio di Gara – quest’ultimo trasmesso in data 2/8/2023 con nota prot. PG/2023/0391373 – di proposta di esclusione; c. se ed in quanto possa occorrere, delle disposizioni del Disciplinare di gara approvato con Decreto Dirigenziale n. 878 del 18/11/2022 ed in particolare degli artt. 6.2.3. e 6.2.4; d. nonché dell’eventuale contratto di affidamento dei servizi stipulato fra la Regione e il RTI controinteressato; e. nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale; – (quanto al ricorso incidentale depositato il 17/10/2023): a) di tutti gli atti e verbali della procedura di gara, nella parte in cui dispongono l’ammissione in gara, ovvero comunque non dispongono l’esclusione, del RTP costituito tra MYTHOS Consorzio Stabile s.c. a r.l. (mandataria) e le mandanti Building Design Partnerships Limited, R2M Solution s.r.l., Sirio Ingegneria Consorzio Stabile e Tecno In S.p.A.; b) del decreto dirigenziale n. 630 del 7/8/2023 recante l’aggiudicazione definitiva della gara in favore del costituendo RTP tra Proger S.p.A. (mandataria) e le mandanti Manens S.p.A., PINEARQ SLP, INAR S.r.l., Arethusa S.r.l. e Zigarella S.r.l., limitatamente alla parte in cui, approvando gli atti di gara, non ha escluso il suddetto RTP con mandataria la MYTHOS Consorzio Stabile S.c. a r.l. “per tutti i motivi meglio illustrati in narrativa”; c) per quanto occorrer possa, della previsione di cui all’art. 14 del Disciplinare di Gara, nei limiti; d) di ogni ulteriore atto comunque annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e della PROGER S.p.A.; Visto il ricorso incidentale della PROGER S.p.A. e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2024 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO 1.- L’Ufficio Speciale Grandi Opere della Regione ha bandito la gara per l’affidamento del servizio di architettura e ingegneria, ad oggetto la progettazione di fattibilità tecnico-economica e definitiva e l’esecuzione delle indagini, analisi e sondaggi per la realizzazione del Polo Ospedaliero Pediatrico Nuovo Santobono di Napoli, per un valore di € 9.798.995,51, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Alla gara hanno partecipato 11 concorrenti. Il seggio di gara procedeva all’esame delle offerte, essendosi la stazione appaltante avvalsa dell’inversione procedimentale, ex art. 133, co. 8, del d.lgs. n. 50/2016, collocando il R.T.I. con capogruppo il Consorzio stabile ricorrente al primo posto della graduatoria, seguito dal R.T.I. controinteressato, procedendo poi con l’esaminare la documentazione, attivando il soccorso istruttorio e richiedendo documentazione a comprova dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali (verbale n. 1 del 31/5/2023). Nella seduta del 12/6/2023, con verbale n. 2, nei riguardi del R.T.I Mythos la Commissione rilevava la carenza di documentazione a comprova del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 6.2.3, lettere a) e b), del disciplinare), segnatamente in quanto: – con riferimento ai servizi progettuali per il riordino e la riqualificazione dell’area pediatrica del Policlinico Sant’Orsola e per la ristrutturazione edilizia e messa a norma dell’Edificio F del Presidio Ospedaliero “San Giuseppe” di Empoli, “non si rileva la quota di esecuzione riconducibile all’operatore economico presente in raggruppamento”; – con riferimento alla concessione di costruzione e gestione della Città della Salute e della Scienza di Novara, “non è stata inoltrata alcuna documentazione a comprova”; – con riferimento ai servizi del Piano di riorganizzazione e ristrutturazione del Policlinico Umberto I , dell’ampliamento e adeguamento sismico del P.O. del Mugello e della riqualificazione dell’Area Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena di Milano, “la documentazione inoltrata si dimostra non idonea a comprovare il possesso dei requisiti”. Erano quindi chieste integrazioni documentali, finché nella seduta del 19/6/2023 la Commissione ha ritenuto che il RTI ricorrente principale “vada escluso in quanto carente del requisito esperienziale di capacità tecnica e professionale dichiarato in sede di gara”. Come indicato nel verbale n. 3, ha valutato, relativamente al requisito dei servizi “di punta”, ex punto 6.2.3, lett. B), del disciplinare, che non potesse spendersi l’intero valore del servizio reso a favore del Consorzio SIS (aggiudicatario della gara per la riqualificazione dei plessi ospedalieri, bandita dalla Fondazione ICRRS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena di Milano), essendo la prestazione del Consorzio ricorrente limitata alle migliorie proposte, qualificabile come subappalto e utilizzabile nei limiti di ...
- TAR Campania [NA], III, s. 1537 del 7.3.2024Pubblicato il 07/03/2024 N. 01537/2024 REG.PROV.COLL. N. 05481/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5481 del 2023, proposto da INTERECO S.r.l., in relazione alla procedura CIG 979174646B, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio D’Angelo, con domicilio eletto in Napoli alla Via del Rione Sirignano n. 6 e con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia del suo difensore; contro COMUNE DI PORTICI, rappresentato e difeso dall’Avv. Marcello Fortunato, con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia del suo difensore; per l’annullamento a) della determinazione dirigenziale del Comune di Portici n. 1397 del 31 ottobre 2023, con la quale è stato disposto “l’annullamento” per ragioni di pubblico interesse della gara finalizzata all’affidamento biennale del servizio di smaltimento dei rifiuti biodegradabili, CIG 979174646B, nonché dell’allegato verbale n. 3 del 26 ottobre 2023, con cui il RUP ha ritenuto la non ricorrenza dei presupposti di interesse pubblico per procedere all’aggiudicazione della gara; b) della nota del RUP del 30 ottobre 2023 di comunicazione della futura formale revoca della gara a seguito del suddetto verbale; c) del bando e del capitolato speciale laddove, in assenza di una specifica clausola di salvaguardia, dovessero ritenersi idonei a legittimare il ricorso all’applicazione del principio di salvaguardia tipizzato nell’art. 108, comma 10, del d.lgs. n. 36/2023; d) di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e conseguente a quelli impugnati, comunque lesivo degli interessi della società ricorrente. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visto l’art. 120 cod. proc. amm.; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2024 il dott. Carlo Dell’Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Rilevata la complessità della presente controversia e della stesura della relativa sentenza; Rilevato, altresì, che la pubblicazione del dispositivo, secondo una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 120, comma 9, c.p.a., presuppone l’espressa richiesta – mancante nella specie – delle parti o di almeno una di esse, in ragione della natura soggettiva del processo amministrativo e del suo carattere dispositivo; Premesso che: – la ricorrente Intereco S.r.l., esponendo di essere precedente gestore del servizio e di espletarlo attualmente in regime di proroga tecnica, impugna la determinazione dirigenziale del Comune di Portici n. 1397 del 31 ottobre 2023 e gli altri atti di gara indicati in epigrafe, inerenti alla procedura aperta – soggetta al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso – per l’affidamento biennale del servizio di smaltimento dei rifiuti biodegradabili, procedura alla quale prendeva parte insieme ad altre due imprese, collocandosi al terzo posto in graduatoria avendo offerto il minore ribasso sul prezzo a base d’asta (1,27% sul complessivo importo di € 1.925.000,00, IVA esclusa, in virtù di un prezzo stimato di € 175,00 per ogni tonnellata di rifiuto); – con la suddetta determinazione e con il verbale n. 3 del 26 ottobre 2023 ivi allegato (parte integrante della stessa), la stazione appaltante, nel prendere atto che, a seguito dell’esclusione delle altre due imprese partecipanti per carenza dei requisiti tecnico-professionali previsti dal disciplinare di gara, permaneva in gara come destinataria dell’aggiudicazione la Intereco, si risolveva a disporre “l’annullamento”, rectius la revoca, dell’intera procedura selettiva per ragioni di pubblico interesse connesse alla non convenienza economica dell’offerta di quest’ultima, essendo troppo esiguo il ribasso proposto rispetto ai prezzi correnti di mercato; – in dettaglio, il ragionamento svolto dalla stazione appaltante a sostegno della decisione di revoca riposa sui seguenti passaggi motivazionali, contenuti nel verbale n. 3 del 26 ottobre 2023: “Il Disciplinare di gara prevede, all’art. 23, che nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. Quindi dalla gara, sulla base del percorso amministrativo effettuato, risulta aggiudicataria provvisoriamente l’unico operatore economico che ha superato la fase della verifica della documentazione amministrativa è INTERECO s.r.l. che ha offerto un ribasso dell’1,27% e quindi un prezzo contrattuale di euro 172,78 oltre IVA ed oneri per ogni tonnellata di rifiuto. Sull’argomento in oggetto è pervenuta da parte dell’Amministrazione Comunale nota, n. 0083414 del 23.10.2023, che si allega al presente verbale per costituirne parte integrante, nella quale viene evidenziato: “…..La procedura di cui all’oggetto, potrebbe essere affidata ad un prezzo contrattuale molto vicino alla base d’asta fissata in euro 175 per ogni tonnellata di frazione organica conferita. Da un’attività di consultazione su open data degli esisti di affidamenti della stessa fattispecie in Campania è emerso che il prezzo contrattuale oscilla tra i 100 e i 110 euro per tonnellata……. È utile ricordare che ai sensi dell’art. 17 del Codice dei Contratti Dlgs 36/2023, l’organo competente, ai fini dell’aggiudicazione, deve verificare se la proposta è legittima e soprattutto risulta conforme all’interesse pubblico. Non vi è dubbio che il principale interesse pubblico è ottenere dal mercato degli operatori economici il giusto prezzo per l’esecuzione del servizio di cu trattasi; ove sia evidente che il prezzo contrattuale diverga notevolmente da quello applicato sul mercato, la valutazione di non convenienza economica non può che attivare il potere di non aggiudicare la gara. (…).” Per quanto sopra esposto e rilevato, il RUP ritiene che non ci siano i presupposti di interesse pubblico a procedere all’aggiudicazione del servizio di che trattasi. Con determinazione dirigenziale si provvederà dunque a revocare la presente procedura di gara.”; Rilevato che le censure articolate in gravame possono essere così riassunte: a) la statuizione di non aggiudicare il servizio è affetta da difetto di istruttoria, non essendo supportata da una valida indagine di mercato che potesse giustificare la ritenuta onerosità dell’offerta della società ricorrente; b) la disposta non aggiudicazione per non convenienza economica dell’offerta è stata assunta in assenza di specifica clausola autorizzativa contenuta nella lex specialis di gara, in violazione dell’art. 108, comma 10, del d.lgs. n. 36/2023, a termini del quale: “Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o invito nelle procedure senza bando e può essere esercitata non oltre il termine di trenta ...
- TAR Campania [NA], IV, s. 1521 del 6.3.2024Pubblicato il 06/03/2024 N. 01521/2024 REG.PROV.COLL. N. 00032/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 32 del 2024, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluigi Pellegrino, Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonella Mazzeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l’annullamento: Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: – della determina, comunicata il 17.11.2023, con cui la -OMISSIS- ha aggiudicato a -OMISSIS- la “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza e pattugliamento del complesso immobiliare di -OMISSIS-in Napoli al Viale -OMISSIS-, nonché del servizio di teleallarme in Napoli alla Via -OMISSIS-” (CIG -OMISSIS-); – di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto, tra cui in particolare tutti gli atti istruttori e i verbali, ivi compresi quelli di verifica del possesso dei requisiti e quelli del procedimento di verifica del costo della manodopera offerto dalla prima graduata -OMISSIS-; nonché la declaratoria di nullità, invalidità e inefficacia del contratto eventualmente stipulato e per il conseguimento dell’aggiudicazione in capo alla ricorrente con suo subentro. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- il 8/1/2024: nonché in via incidentale avverso e per l’annullamento – previa sospensione – a) della determina del 17.11.2023 con la quale la -OMISSIS- ha approvato gli atti della procedura di gara per l’affidamento del servizio di vigilanza e pattugliamento del complesso immobiliare di -OMISSIS-in Napoli al Viale -OMISSIS- n.1, nonché del servizio di teleallarme in Napoli alla via -OMISSIS-, nella parte cui hanno ammesso in gara e valutato l’offerta di -OMISSIS-; b) di tutti i verbali di gara nella parte cui hanno ammesso in gara e valutato l’offerta di -OMISSIS-; c) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e -OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.; Relatore nell’Udienza pubblica del giorno -OMISSIS- il Consigliere Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. Premette la ricorrente -OMISSIS- che con bando pubblicato in data 24.01.2023, la -OMISSIS- – già -OMISSIS- – (d’ora innanzi anche -OMISSIS-) indiceva la “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza e pattugliamento del complesso immobiliare di -OMISSIS-in Napoli al Viale -OMISSIS-, nonché del servizio di teleallarme in Napoli alla Via -OMISSIS-” (CIG -OMISSIS-), per un importo stimato a base gara pari ad euro 959.083,90, per la durata di 36 mesi con facoltà di rinnovo per un ulteriore annualità per un valore di euro 319.694,64, più una ulteriore proroga per un valore pari ad euro 159.847,32, per un totale a base gara di euro 1.438.625,87. Il criterio di aggiudicazione prescelto dalla s.a. è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione fino ad un massimo di 80 punti per l’offerta tecnica e 20 punti per quella economica. Essendo in possesso dei requisiti e delle qualificazioni richieste, entro il termine di scadenza del 09.03.2023 -OMISSIS- ha presentato offerta. Alla procedura ha partecipato tra gli altri anche la società -OMISSIS- ed in esito alle operazioni di gara la ricorrente, pur avendo formulato la migliore offerta dal punto di vista tecnico, si è posizionata seconda nella graduatoria definitiva con un totale di -OMISSIS-punti (-OMISSIS- per l’offerta tecnica e -OMISSIS-per quella economica). Prima graduata è risultata invece -OMISSIS-con -OMISSIS- punti totali (-OMISSIS-per l’offerta tecnica e -OMISSIS-per quella economica), grazie all’elevato ribasso offerto, in misura pari al 26,61%. La gara è stata, dunque, aggiudicata alla -OMISSIS-. Ricevuta la relativa comunicazione di aggiudicazione, la ricorrente -OMISSIS-ha presentato richiesta d’accesso agli atti di gara, nonché alla documentazione dell’aggiudicataria; accesso che è stato consentito nelle date dell’11.12.2023 e del 19.12.2023. A seguito dell’analisi della documentazione trasmessa dalla S.A. la -OMISSIS-ritiene emergano le ragioni di esclusione della controinteressata che vengono dedotte con il ricorso principale, affidato a due motivi di diritto appresso esaminati in uno al loro distinto scrutinio. Il 31 gennaio 2024 la ricorrente ha depositato documenti. 2. Si è costituita la stazione committente -OMISSIS- con memoria di resistenza al gravame prodotta il 5 gennaio 2024 e annessa documentazione. 2.1. Anche la controinteressata aggiudicataria -OMISSIS-si è costituita con memoria formale in data 8 gennaio 2024 e relativa documentazione 2.2. In data 8 gennaio 2024 la -OMISSIS-ha depositato ricorso incidentale – in pari data notificato – con il quale ha contestato la legittimità dell’ammissione alla gara della ricorrente principale Cosmpol, lamentandone la mancata esclusione, articolando quattro motivi di gravame. 3. Alla Camera di consiglio del 10 gennaio l’avv. Testa, procuratore della ricorrente principale, rinunciava all’istanza cautelare contestuale al ricorso e chiedeva la fissazione dell’udienza di trattazione del merito. Il Presidente del Collegio prendeva atto della rinuncia e fissava, ai fini della discussione della causa nel merito, l’Udienza pubblica del 21 Febbraio 2024. 3.1. In vista di detta udienza le parti depositavano memorie e repliche nei prescritti termini. 3.2. Alla pubblica Udienza del -OMISSIS-, udita l’ampia discussione dei procuratori delle parti menzionati in verbale, il gravame veniva trattenuto a sentenza. 4. Deve il Collegio darsi carico in limine litis dell’eccezione d’inammissibilità del ricorso incidentale, svolta dalla -OMISSIS-sul rilievo dell’asserita mancanza di natura paralizzante. 5. L’eccezione non coglie nel segno e va disattesa. Rimarca al riguardo il Collegio la evidente diversità di traiettoria delle censure, svolte dalle parti privati litiganti, derivante dalla differenza di finalità delle stesse (dalla ricorrente incidentale definita “asimmetria”), avendo la ricorrente principale -OMISSIS-, articolato censure direzionate contro l’aggiudicazione della gara alla -OMISSIS-, che dal canto suo ha, invece, svolto censure radicali, proiettate non avverso l’aggiudicazione ma avverso la stessa ammissione di -OMISSIS-alla gara. Siffatta natura radicale ovvero tranciante delle censure costituenti il ricorso incidentale interposto all’aggiudicataria -OMISSIS-, fa luce della natura prevalente del suo gravame, il cui eventuale accoglimento determinerebbe la statuizione di illegittimità dell’ammissione alla gara della -OMISSIS-, che ha proposto il ricorso principale ...
- TAR Campania [NA], IV, s. 1521 del 6.3.2024Pubblicato il 06/03/2024 N. 01521/2024 REG.PROV.COLL. N. 00032/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 32 del 2024, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluigi Pellegrino, Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonella Mazzeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l’annullamento: Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: – della determina, comunicata il 17.11.2023, con cui la -OMISSIS- ha aggiudicato a -OMISSIS- la “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza e pattugliamento del complesso immobiliare di -OMISSIS-in Napoli al Viale -OMISSIS-, nonché del servizio di teleallarme in Napoli alla Via -OMISSIS-” (CIG -OMISSIS-); – di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto, tra cui in particolare tutti gli atti istruttori e i verbali, ivi compresi quelli di verifica del possesso dei requisiti e quelli del procedimento di verifica del costo della manodopera offerto dalla prima graduata -OMISSIS-; nonché la declaratoria di nullità, invalidità e inefficacia del contratto eventualmente stipulato e per il conseguimento dell’aggiudicazione in capo alla ricorrente con suo subentro. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- il 8/1/2024: nonché in via incidentale avverso e per l’annullamento – previa sospensione – a) della determina del 17.11.2023 con la quale la -OMISSIS- ha approvato gli atti della procedura di gara per l’affidamento del servizio di vigilanza e pattugliamento del complesso immobiliare di -OMISSIS-in Napoli al Viale -OMISSIS- n.1, nonché del servizio di teleallarme in Napoli alla via -OMISSIS-, nella parte cui hanno ammesso in gara e valutato l’offerta di -OMISSIS-; b) di tutti i verbali di gara nella parte cui hanno ammesso in gara e valutato l’offerta di -OMISSIS-; c) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e -OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.; Relatore nell’Udienza pubblica del giorno -OMISSIS- il Consigliere Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. Premette la ricorrente -OMISSIS- che con bando pubblicato in data 24.01.2023, la -OMISSIS- – già -OMISSIS- – (d’ora innanzi anche -OMISSIS-) indiceva la “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza e pattugliamento del complesso immobiliare di -OMISSIS-in Napoli al Viale -OMISSIS-, nonché del servizio di teleallarme in Napoli alla Via -OMISSIS-” (CIG -OMISSIS-), per un importo stimato a base gara pari ad euro 959.083,90, per la durata di 36 mesi con facoltà di rinnovo per un ulteriore annualità per un valore di euro 319.694,64, più una ulteriore proroga per un valore pari ad euro 159.847,32, per un totale a base gara di euro 1.438.625,87. Il criterio di aggiudicazione prescelto dalla s.a. è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione fino ad un massimo di 80 punti per l’offerta tecnica e 20 punti per quella economica. Essendo in possesso dei requisiti e delle qualificazioni richieste, entro il termine di scadenza del 09.03.2023 -OMISSIS- ha presentato offerta. Alla procedura ha partecipato tra gli altri anche la società -OMISSIS- ed in esito alle operazioni di gara la ricorrente, pur avendo formulato la migliore offerta dal punto di vista tecnico, si è posizionata seconda nella graduatoria definitiva con un totale di -OMISSIS-punti (-OMISSIS- per l’offerta tecnica e -OMISSIS-per quella economica). Prima graduata è risultata invece -OMISSIS-con -OMISSIS- punti totali (-OMISSIS-per l’offerta tecnica e -OMISSIS-per quella economica), grazie all’elevato ribasso offerto, in misura pari al 26,61%. La gara è stata, dunque, aggiudicata alla -OMISSIS-. Ricevuta la relativa comunicazione di aggiudicazione, la ricorrente -OMISSIS-ha presentato richiesta d’accesso agli atti di gara, nonché alla documentazione dell’aggiudicataria; accesso che è stato consentito nelle date dell’11.12.2023 e del 19.12.2023. A seguito dell’analisi della documentazione trasmessa dalla S.A. la -OMISSIS-ritiene emergano le ragioni di esclusione della controinteressata che vengono dedotte con il ricorso principale, affidato a due motivi di diritto appresso esaminati in uno al loro distinto scrutinio. Il 31 gennaio 2024 la ricorrente ha depositato documenti. 2. Si è costituita la stazione committente -OMISSIS- con memoria di resistenza al gravame prodotta il 5 gennaio 2024 e annessa documentazione. 2.1. Anche la controinteressata aggiudicataria -OMISSIS-si è costituita con memoria formale in data 8 gennaio 2024 e relativa documentazione 2.2. In data 8 gennaio 2024 la -OMISSIS-ha depositato ricorso incidentale – in pari data notificato – con il quale ha contestato la legittimità dell’ammissione alla gara della ricorrente principale Cosmpol, lamentandone la mancata esclusione, articolando quattro motivi di gravame. 3. Alla Camera di consiglio del 10 gennaio l’avv. Testa, procuratore della ricorrente principale, rinunciava all’istanza cautelare contestuale al ricorso e chiedeva la fissazione dell’udienza di trattazione del merito. Il Presidente del Collegio prendeva atto della rinuncia e fissava, ai fini della discussione della causa nel merito, l’Udienza pubblica del 21 Febbraio 2024. 3.1. In vista di detta udienza le parti depositavano memorie e repliche nei prescritti termini. 3.2. Alla pubblica Udienza del -OMISSIS-, udita l’ampia discussione dei procuratori delle parti menzionati in verbale, il gravame veniva trattenuto a sentenza. 4. Deve il Collegio darsi carico in limine litis dell’eccezione d’inammissibilità del ricorso incidentale, svolta dalla -OMISSIS-sul rilievo dell’asserita mancanza di natura paralizzante. 5. L’eccezione non coglie nel segno e va disattesa. Rimarca al riguardo il Collegio la evidente diversità di traiettoria delle censure, svolte dalle parti privati litiganti, derivante dalla differenza di finalità delle stesse (dalla ricorrente incidentale definita “asimmetria”), avendo la ricorrente principale -OMISSIS-, articolato censure direzionate contro l’aggiudicazione della gara alla -OMISSIS-, che dal canto suo ha, invece, svolto censure radicali, proiettate non avverso l’aggiudicazione ma avverso la stessa ammissione di -OMISSIS-alla gara. Siffatta natura radicale ovvero tranciante delle censure costituenti il ricorso incidentale interposto all’aggiudicataria -OMISSIS-, fa luce della natura prevalente del suo gravame, il cui eventuale accoglimento determinerebbe la statuizione di illegittimità dell’ammissione alla gara della -OMISSIS-, che ha proposto il ricorso principale ...
- TAR Campania [NA], I, s. 1457 del 4.3.2024Pubblicato il 04/03/2024 N. 01457/2024 REG.PROV.COLL. N. 02744/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2744 del 2023, proposto da NG Med S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 946912377E, rappresentato e difeso dall’avvocato Federica Saggiomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro A.S.L. Napoli 2 Nord, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Guglielmo Ara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti Smart Med S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Bartolomeo Della Morte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l’annullamento: – della Deliberazione n. 819 del 10.5.2023 e relativi allegati, comunicata alla ricorrente mediante piattaforma SORESA in data 11.5.2023, con cui la A.S.L. Napoli 2 Nord ha aggiudicato definitivamente la procedura aperta indetta per la “Fornitura di Presidi Medici occorrenti allo svolgimento dell’attività della UOSD Terapia del Dolore del P.O.S. Giuliano di Giugliano in Campania – Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord” per una durata di 36 mesi, limitatamente alla parte in cui dichiara aggiudicataria del lotto n. 28 la Smart Med s.a.s. di La Manna Davide & C.; – per quanto possa occorrere, della proposta provvisoria di aggiudicazione della predetta procedura aperta di cui al Verbale di gara del 24.3.2023, limitatamente alla parte in cui dichiara aggiudicataria provvisoria del lotto n. 28 la società controinteressata; – per quanto di ragione, di tutti i verbali del seggio di gara e della Commissione di gara allegati alla aggiudicazione definitiva nella parte in cui costituiscono presupposto dell’aggiudicazione definitiva del lotto n. 28 alla Smart Med ed in particolare laddove: (i) la Commissione ammette alla gara l’offerta della Smart Med relativa al lotto n. 28 invece di escluderla per carenza dei requisiti minimi previsti dal bando, (ii) successivamente valuta l’offerta, sia tecnica che economica, della Smart Med s.a.s. con riferimento al lotto n. 28 senza prevedere sub criteri di valutazione e attribuisce i relativi punteggi e (iii) nella parte in cui rigetta l’istanza depositata dalla ricorrente di riesame in autotutela delle dette valutazioni e comunque n ogni parte che costituisca presupposto dell’aggiudicazione del lotto n. 28 alla Smart Med s.a.s.; – di ogni altro atto ai precedenti preordinato, connesso o conseguenziale, in particolare del contratto, ove già sottoscritto in violazione dello stand still ovvero perché nelle more spirato il detto termine, o degli ulteriori atti eventualmente intercorsi e sconosciuti alla ricorrente; – nonché per il risarcimento dei danni in forma specifica, con aggiudicazione dell’appalto alla ricorrente, ovvero per equivalente monetario. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’A.S.L. Napoli 2 Nord e di Smart Med S.r.l.; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2024 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO La società ricorrente premette di aver partecipato, collocandosi in seconda posizione (con punteggio complessivo di 97,40 punti, di cui 70 per l’offerta tecnica e 27,40 per quella economica), alla procedura di gara indetta nel 2022 dall’A.S.L. Napoli 2 Nord con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la “Fornitura di Presidi Medici occorrenti allo svolgimento dell’attività della UOSD Terapia del Dolore del P.O. San Giuliano di Giugliano suddivisa in 33 lotti”, successivamente rettificata con delibera n 269 del 15.2.2023 in 24 lotti. In particolare, viene in rilievo il lotto n. 28 (“Sistema di separazione di cellule mesenchimali da midollo osseo – dispositivo medico per processare il sangue ed i suoi componenti in un circuito chiuso, sterile, sicuro, indipendente dall’operatore con approvazione FDA e Marchio CE, il sistema deve essere in grado di separare gli emocomponenti sulla base di un gradiente di densità e deve poter riconoscere con lettura ottica ad altra frequenza la matrice cellulare che attraversa il circuito attraverso l’utilizzo della tecnologia della separazione cellulare al fine di ottenere il prodotto target, ossia le cellule mesenchimali”). L’istante impugna il provvedimento di aggiudicazione in favore della prima classificata (Smart Med s.r.l.) che ha conseguito il punteggio complessivo di 100 punti (di cui 70 per l’offerta tecnica e 30 per quella economica), dolendosi, in sintesi, che il dispositivo offerto dalla controinteressata (sistema Magellan) non presenterebbe prestazioni equivalenti a quelle del prodotto della ricorrente e, in ogni caso, non sarebbe conforme ai requisiti minimi previsti dalla disciplina di gara, aggiungendo, inoltre, che difetterebbero documenti previsti dalla lex specialis a pena di esclusione. In sintesi, lamenta la difformità del prodotto offerto dalla controinteressata rispetto alle caratteristiche tecniche richieste dal capitolato speciale d’appalto (CSA) poiché il “Magellan” non sarebbe un separatore cellulare per la produzione di cellule mesenchimali ma si tratterebbe di un sistema di separazione di piastrine autologo per la preparazione di plasma povero di piastrine (PPP) o plasma ricco di piastrine (PRP) da un piccolo campione di sangue o midollo osseo. Premette di aver inoltrato richiesta di riesame in autotutela dell’aggiudicazione, riscontrata dal seggio di gara con verbale del 20.4.2023 di conferma delle determinazioni già assunte. In punto di diritto, lamenta la violazione dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, violazione della disciplina di gara, violazione del capitolato speciale d’appalto, erroneità dei presupposti, violazione della par condicio dei partecipanti, travisamento. Con un primo ordine di rilievi deduce la violazione dell’art. 5 del C.S.A. (“La ditta partecipante alla gara dovrà presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione redatta in lingua italiana … 1. Scheda tecnica di ogni singolo prodotto offerto redatta dal produttore in lingua italiana da cui risultino: … – specifiche tecniche del prodotto offerto; – destinazione d’uso”) in quanto la controinteressata non avrebbe prodotto l’originale in lingua inglese della certificazione relativa al prodotto offerto (Magellan) ma una versione italiana priva di attestazione, sì da non consentire di verificare la bontà della traduzione e, in ogni caso, la traduzione presentata dalla prima graduata recherebbe indicazioni errate sulla descrizione del dispositivo e sulle relative indicazioni d’uso, visto che tale traduzione descrive un dispositivo che può essere utilizzato “per ...
- TAR Campania [NA], V, s. 1457 del 4.3.2024Pubblicato il 04/03/2024 N. 01457/2024 REG.PROV.COLL. N. 02744/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2744 del 2023, proposto da NG Med S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 946912377E, rappresentato e difeso dall’avvocato Federica Saggiomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro A.S.L. Napoli 2 Nord, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Guglielmo Ara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti Smart Med S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Bartolomeo Della Morte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l’annullamento: – della Deliberazione n. 819 del 10.5.2023 e relativi allegati, comunicata alla ricorrente mediante piattaforma SORESA in data 11.5.2023, con cui la A.S.L. Napoli 2 Nord ha aggiudicato definitivamente la procedura aperta indetta per la “Fornitura di Presidi Medici occorrenti allo svolgimento dell’attività della UOSD Terapia del Dolore del P.O.S. Giuliano di Giugliano in Campania – Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord” per una durata di 36 mesi, limitatamente alla parte in cui dichiara aggiudicataria del lotto n. 28 la Smart Med s.a.s. di La Manna Davide & C.; – per quanto possa occorrere, della proposta provvisoria di aggiudicazione della predetta procedura aperta di cui al Verbale di gara del 24.3.2023, limitatamente alla parte in cui dichiara aggiudicataria provvisoria del lotto n. 28 la società controinteressata; – per quanto di ragione, di tutti i verbali del seggio di gara e della Commissione di gara allegati alla aggiudicazione definitiva nella parte in cui costituiscono presupposto dell’aggiudicazione definitiva del lotto n. 28 alla Smart Med ed in particolare laddove: (i) la Commissione ammette alla gara l’offerta della Smart Med relativa al lotto n. 28 invece di escluderla per carenza dei requisiti minimi previsti dal bando, (ii) successivamente valuta l’offerta, sia tecnica che economica, della Smart Med s.a.s. con riferimento al lotto n. 28 senza prevedere sub criteri di valutazione e attribuisce i relativi punteggi e (iii) nella parte in cui rigetta l’istanza depositata dalla ricorrente di riesame in autotutela delle dette valutazioni e comunque n ogni parte che costituisca presupposto dell’aggiudicazione del lotto n. 28 alla Smart Med s.a.s.; – di ogni altro atto ai precedenti preordinato, connesso o conseguenziale, in particolare del contratto, ove già sottoscritto in violazione dello stand still ovvero perché nelle more spirato il detto termine, o degli ulteriori atti eventualmente intercorsi e sconosciuti alla ricorrente; – nonché per il risarcimento dei danni in forma specifica, con aggiudicazione dell’appalto alla ricorrente, ovvero per equivalente monetario. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’A.S.L. Napoli 2 Nord e di Smart Med S.r.l.; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2024 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO La società ricorrente premette di aver partecipato, collocandosi in seconda posizione (con punteggio complessivo di 97,40 punti, di cui 70 per l’offerta tecnica e 27,40 per quella economica), alla procedura di gara indetta nel 2022 dall’A.S.L. Napoli 2 Nord con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la “Fornitura di Presidi Medici occorrenti allo svolgimento dell’attività della UOSD Terapia del Dolore del P.O. San Giuliano di Giugliano suddivisa in 33 lotti”, successivamente rettificata con delibera n 269 del 15.2.2023 in 24 lotti. In particolare, viene in rilievo il lotto n. 28 (“Sistema di separazione di cellule mesenchimali da midollo osseo – dispositivo medico per processare il sangue ed i suoi componenti in un circuito chiuso, sterile, sicuro, indipendente dall’operatore con approvazione FDA e Marchio CE, il sistema deve essere in grado di separare gli emocomponenti sulla base di un gradiente di densità e deve poter riconoscere con lettura ottica ad altra frequenza la matrice cellulare che attraversa il circuito attraverso l’utilizzo della tecnologia della separazione cellulare al fine di ottenere il prodotto target, ossia le cellule mesenchimali”). L’istante impugna il provvedimento di aggiudicazione in favore della prima classificata (Smart Med s.r.l.) che ha conseguito il punteggio complessivo di 100 punti (di cui 70 per l’offerta tecnica e 30 per quella economica), dolendosi, in sintesi, che il dispositivo offerto dalla controinteressata (sistema Magellan) non presenterebbe prestazioni equivalenti a quelle del prodotto della ricorrente e, in ogni caso, non sarebbe conforme ai requisiti minimi previsti dalla disciplina di gara, aggiungendo, inoltre, che difetterebbero documenti previsti dalla lex specialis a pena di esclusione. In sintesi, lamenta la difformità del prodotto offerto dalla controinteressata rispetto alle caratteristiche tecniche richieste dal capitolato speciale d’appalto (CSA) poiché il “Magellan” non sarebbe un separatore cellulare per la produzione di cellule mesenchimali ma si tratterebbe di un sistema di separazione di piastrine autologo per la preparazione di plasma povero di piastrine (PPP) o plasma ricco di piastrine (PRP) da un piccolo campione di sangue o midollo osseo. Premette di aver inoltrato richiesta di riesame in autotutela dell’aggiudicazione, riscontrata dal seggio di gara con verbale del 20.4.2023 di conferma delle determinazioni già assunte. In punto di diritto, lamenta la violazione dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, violazione della disciplina di gara, violazione del capitolato speciale d’appalto, erroneità dei presupposti, violazione della par condicio dei partecipanti, travisamento. Con un primo ordine di rilievi deduce la violazione dell’art. 5 del C.S.A. (“La ditta partecipante alla gara dovrà presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione redatta in lingua italiana … 1. Scheda tecnica di ogni singolo prodotto offerto redatta dal produttore in lingua italiana da cui risultino: … – specifiche tecniche del prodotto offerto; – destinazione d’uso”) in quanto la controinteressata non avrebbe prodotto l’originale in lingua inglese della certificazione relativa al prodotto offerto (Magellan) ma una versione italiana priva di attestazione, sì da non consentire di verificare la bontà della traduzione e, in ogni caso, la traduzione presentata dalla prima graduata recherebbe indicazioni errate sulla descrizione del dispositivo e sulle relative indicazioni d’uso, visto che tale traduzione descrive un dispositivo che può essere utilizzato “per produrre ...
- TAR Campania [NA], I, s. 1432 del 1.3.2024Pubblicato il 01/03/2024 N. 01431/2024 REG.PROV.COLL. N. 03943/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3943 del 2023, proposto da L.S.A. di Maso Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9931396F3B, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Parisi, Luigi Cerbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia. contro Comune di Casalnuovo di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Luisa Errichiello, Luigi Schiavone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia. nei confronti Toto Costruzioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Bruno Cantone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia. per l’annullamento della determinazione del Comune di Casalnuovo n. 211 del 16-08-2023; dei verbali del seggio di gara, ancorché non conosciuti; della nota prot. n. 27002 del 20.07.2023 a firma del R.U.P. recante “Richiesta giustificazioni. Anomalia offerta economica. Art. 97 Codice dei Contratti”; della nota prot. n. 28760 del 04.08.2023 a firma del R.U.P. recante “Convocazione per richiesta integrazioni e chiarimenti”; del verbale di incontro del giorno 09.08.2023 ore 12.00 tenutosi alla presenza del R.U.P. presso gli Uffici Comunali; della nota prot. n. 29594 del 14.08.2023 a firma del R.U.P. trasmessa al Responsabile Ufficio Contratti recante “Verifica costo manodopera – riscontro vs nota pec del 20.07.2023”; della nota pec del 20.07.2023 a firma del Responsabile Ufficio Contratti, di contenuto ed estremi ignoti; della nota pec del 16.08.2023 trasmessa dal R.U.P. all’impresa; di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente, parimenti lesivo, ancorché non conosciuto, ivi compresi gli atti istruttori, i verbali di commissione e/o altri atti e provvedimenti (anche se non conosciuti), in ogni modo relativi alla suddetta procedura; nonché per la reintegrazione in forma specifica mercé declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more della definizione del giudizio dall’Amministrazione ex artt. 122 e 124 C.P.A., espressamente dichiarando la disponibilità al subentro e, in subordine, del risarcimento dei danni per equivalente pecuniario ex artt. 30 e 124 C.P.A. in misura non inferiore all’utile non goduto ed al danno curricolare, con riserva di meglio precisare la domanda in corso di causa. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Casalnuovo di Napoli e della Toto Costruzioni; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2024 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. Con ricorso tempestivamente notificato all’Amministrazione resistente e regolarmente depositato nella Segreteria del T.a.r., la società ricorrente ha esposto quanto segue: a) con determina a contrarre n. 59 del 2023, il Comune di Casalnuovo di Napoli disponeva l’avvio della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, d.lgs. 50 del 2016, per l’affidamento dei lavori relativi al progetto di “COMPLETAMENTO AREA A SERVIZIO DEL BABY’S GARDEN”, con invito a n. 5 operatori economici; b) entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, pervenivano le offerte di tre operatori economici: Toto Costruzioni S.r.l., Romano Costruzioni S.r.l., L.S.A. Di Maso Costruzioni S.r.l.; c) la Commissione di gara, dopo l’esame delle buste amministrative prodotte, procedeva all’esclusione della ricorrente “perché non in possesso della categoria scorporabile OG11, né dichiarava di voler costituire un raggruppamento temporaneo d’imprese, bensì di voler subappaltare per intero la medesima categoria, ciò in contrasto con il capitolato speciale d’appalto e il disciplinare di gara, che prevedevano entrambi il limite al subappalto fissato nella percentuale del 30%”;conseguentemente la Commissione emanava una proposta di aggiudicazione in favore della Toto Costruzioni S.r.l., in ragione del ribasso da questa offerta pari a 33,33% sull’importo a base d’asta; d) preso atto dell’errore commesso, la Commissione provvedeva alla riammissione della ricorrente alla procedura e all’apertura della relativa busta economica, dalla quale risultava un ribasso superiore rispetto a quello offerto dagli altri concorrenti, pari a 35,99%; e) con nota n. 27002 del 2023, il R.U.P. chiedeva alla ricorrente di giustificare l’offerta, al fine di verificare la congruità del costo del personale dichiarato, pari ad € 144.000,00, di importo inferiore a quello indicato negli atti di gara (pari ad € 170.767,55), rispetto ai minimi salariali retributivi previsti per legge; f) in data 02.08.2023, la ricorrente trasmetteva relazione sui richiesti giustificativi e veniva convocata dal R.U.P., proprio all’esito dell’esame sulla documentazione prodotta, per un contraddittorio tra le parti; d) con nota prot. n. 29594 del 2023, il R.U.P. trasmetteva al Responsabile dell’Ufficio Contratti una relazione, con la quale affermava che ‘‘… analizzati i giustificativi, le integrazioni prodotte e, tenuto conto del contraddittorio, si può affermare che l’offerta della manodopera prodotta non si denota quale attendibile, per cui la valutazione della manodopera effettuata dall’impresa non è congrua e quindi il costo del personale è sottostimato rispetto ai minimi salariali prescritti. Si inoltra all’ufficio competente per gli adempimenti conseguenti’’; e) con determina n. 211 del 2023, veniva disposta l’aggiudicazione in favore della controinteressata. Avverso tale provvedimento la ricorrente ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti, per i seguenti motivi di censura: I – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO COMPETITORUM -VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST. – VIOLAZIONE DELL’ART. 97, COMMA 5, E DELL’ART. 76, COMMA 5, DEL D.L.G.S N. 50/2016 – ECCESSO DI POTERE -SVIAMENTO – IRRAGIONEVOLEZZA – ILLOGICITA’ MANIFESTA – ERRONEA PONDERAZIONE DELLA FATTISPECIE CONTEMPLATA – TRAVISAMENTO – ALTRI PROFILI. II. VIOLAZIONE DELL’ART. 41 COST. – VIOLAZIONE DELL’ART. 16 DELLAmCARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, 16, 26, 27, 114 E 115 T.F.U.E. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 23, COMMA 16, 95, COMMA 10, E 97, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 50/2016 – ECCESSO DI POTERE – SVIAMENTO – IRRAGIONEVOLEZZA – ILLOGICITA’ MANIFESTA – ERRONEA PONDERAZIONE DELLA FATTISPECIE CONTEMPLATA – TRAVISAMENTO – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ALTRI PROFILI. Con ordinanza del 28 settembre 2023, n. 1629, questa Sezione ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare, ritenendo ‘‘non sussistente il fumus boni iuris in ordine alla domanda cautelare proposta, in considerazione della valutazione dell’amministrazione resistente che appare, allo stato, immune dalle censure articolate dalla ricorrente, anche in considerazione del complesso contraddittorio articolatosi tra la ...
- TAR Campania [NA], I, s. 1429 del 1.3.2024Pubblicato il 01/03/2024 N. 01429/2024 REG.PROV.COLL. N. 04402/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4402 del 2023, proposto da G.S. Edilizia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9232356D2D, rappresentato e difeso dall’avvocato Pasquale Di Fruscio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia. contro Comunità Montana Monte Santa Croce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Contieri, Francesco Scittarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia. nei confronti Coger S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Eloisa Mercuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia. per l’annullamento 1) della determina n. 73 del 05-09-2023 (N. REG. GEN. 170 del 05-09-2023) emessa dal responsabile dell”area tecnica con cui sono stati approvati i verbali della Commissione Giudicatrice dal n. 2 al n. 6 e segnatamente la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione Giudicatrice con verbale n. 6 del 16.08.2023 in favore della ditta CO.GE.R s.r.l nella gara indetta con il bando (Prot.n. 1290 del 15.06.2022) dalla Comunità Montana Monte Santa Croce per l”affidamento dei lavori, mediante procedura Aperta, ai sensi dell”articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell”articolo 58 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell”offerta economicamente più vantaggiosa avente ad oggetto lavori di messa in sicurezza del “Torrente – Rio Ceserocca” nel Comune di Rocca D”Evandro (CE)” (Cup: E42J06000230002 CIG: 9232356D2D): importo soggetto a ribasso: euro 1.955.750,67 I.V.A. esclusa di cui: A.1) € 14.440,09 per Costi della sicurezza non soggetti a ribasso A.2) € 453.296,71 per Costi della Manodopera; 2) di tutti i verbali di gara, dal n. 1 al n. 6, ed annesse schede e/o allegati rispettivamente nella misura in cui la Commissione illegittimamente ammetteva (ovvero non escludeva) la ditta CO.GE.R SRL (1^ in classifica) disponendo il soccorso istruttorio in relazione alla cauzione provvisoria, segnatamente nella parte in cui chiedeva integrazioni alla offerta ed ammetteva ad un documento di data posteriore al termine di scadenza delle offerte; 3) della graduatoria finale e di ogni atto e/o provvedimento, con il quale la Commissione di gara prima illegittimamente ammetteva alla competizione, ovvero, non escludeva la ditta CO.GE.R. S.R.L. (1^ in classifica) e poi nella parte in cui attribuiva, comunque, un punteggio per l’offerta dalla medesima proposta che, di fatto, si presenta inutilizzabile; dunque dichiarando la stessa aggiudicataria della gara; 4) dei provvedimenti e di tutte le determinazioni e segnatamente quella indicata sub 1 di presa d’atto dei verbali di gara (nella parte in cui si presentano lesive per la ditta ricorrente); 5) della proposta di aggiudicazione racchiusa nel verbale ultimo n. 6 nonché i verbali nn. 2, 3 e 4 e relative determinazioni recanti la revisione di secondo grado della originaria (e legittima) esclusione della CO.GE.R SRL, la verifica dei requisiti e la valutazione di congruità dell’offerta della stessa ditta; 6) di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e conseguente, comunque lesivo ivi compreso – ove e per quanto occorra – il bando ed annesso disciplinare di gara, nonché la determina di indizione ed approvazione degli stessi e il capitolato speciale d’appalto, lo schema di contratto e gli allegati tutti (se ed in quanto interpretabili in danno della ricorrente) e di ogni altra comunicazione e/o nota, compresa quella recante la richiesta di integrazioni in soccorso della ditta CO.GE.R S.R.L. ove autonoma e lesiva. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Comunità Montana Monte Santa Croce e di Coger S.r.l.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2024 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. Con ricorso tempestivamente notificato all’Amministrazione resistente e regolarmente depositato nella Segreteria del T.a.r., la società ricorrente ha esposto quanto segue: a) La Comunità Montana Monte Santa Croce avviava la procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, avente ad oggetto i lavori di messa in sicurezza del “Torrente – Rio Ceserocca” nel Comune di Rocca D’Evandro (CE)”; b) con il verbale n. 1 del 2022, la Commissione di gara procedeva alla verifica della documentazione amministrativa prodotta dai partecipanti; per tal via, procedeva all’esclusione della CO.GE.R. S.R.L, giudicando l’offerta da questa presentata “non conforme per le seguenti motivazioni: il Concorrente ha prodotto una Cauzione provvisoria, ridotta del 50%, garantendo un importo inferiore rispetto all’importo a base di gara, stimato di € 1.970.190,76 per cui la somma da garantire deve essere di € 19.701, 91.” c) con il verbale di gara n. 2 del 2022, la Commissione si rideterminava in merito all’esclusione della CO.GE.R. S.R.L, “tanto anche in considerazione della Sentenza di Consiglio di Stato, sez. V, 15.03.2016 n.1033 e Tar Napoli, 29.04.2015 n.2431”. La controinteressata veniva, pertanto, ammessa con riserva onde “attivare il soccorso istruttorio, concedendo di integrare la documentazione non conforme in quanto il Concorrente ha prodotto una Cauzione provvisoria, ridotta del 50%, garantendo un importo inferiore rispetto all’importo a base di gara, stimato di € 1.970.190,76 per cui la somma da garantire deve essere di € 19.701,91.” d) espletata la procedura di gara, con determina n. 73 del 2023, veniva individuata come aggiudicataria la società controinteressata CO.GE.R. S.R.L., mentre la ricorrente risultava seconda in graduatoria; e) avvedutasi dell’esito della procedura, la ricorrente eseguiva l’accesso agli atti con riguardo ai verbali di gara e ai documenti della CO.GE.R. S.R.L.; emergeva che, al momento della presentazione dell’offerta, la CO.GE.R. S.R.L. aveva prodotto una cauzione fideiussoria per un importo posto a base di gara inferiore a quello indicato nella lex di gara e garantito una somma inferiore a quella richiesta dalla stazione appaltante. In data 17.11.2022, a seguito di soccorso istruttorio, la controinteressata offriva una nuova cauzione, in cui si indicava un “importo posto a base di gara pari a €. 1.970.190,76 e la somma garantita in €.19.702,00”. Avverso il provvedimento di aggiudicazione in epigrafe indicato la ricorrente ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti, ...
- TAR Campania [NA], I, s. 1428 del 1.3.2024Pubblicato il 01/03/2024 N. 01428/2024 REG.PROV.COLL. N. 04479/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4479 del 2023, proposto da Edison Next Government S.r.l. e Graded Spa, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, in relazione alla procedura CIG 0008715876, 93996894BF, rappresentate e difese dagli avvocati Andreina Degli Esposti, Alfonso Erra e Riccardo Villata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, alla Via F. del Carretto n. 26. contro Società Regionale per la Sanità So.Re.Sa. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Felice Laudadio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli alla via F. Caracciolo n. 15. nei confronti Romeo Gestioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Fimmanò e Federico Dinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli al Centro Direzionale Isola E/1; Siram S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Clarizia, Francesco Marone, Antonio Francesco Minichiello e Pier Paolo Nocito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli alla via Cesario Console n. 3; Getec Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Pisapia e Davide Rancati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Alfredo Cecchini s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Enzo Perrettini, Antonietta Favale e Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia. per l’annullamento -della determinazione D.G. SORESA 6 settembre 2023 n. 205, avente ad oggetto l’aggiudicazione della procedura, suddivisa in sei lotti, “per l’affidamento del Multiservizio Tecnologico da eseguirsi presso gli immobili di proprietà o in uso delle AASS del SSR della Regione Campania” (lotti da 2 a 6 – CIG 8715876); -della determinazione del D.G. SORESA 19 gennaio 2023 n. 8 “di presa d’atto del capo 5) del verbale del CdA del 17/1/2023 relativo alla nomina della commissione giudicatrice…”; della determinazione del D. G. SORESA n.59 del 23/3/2023 di “presa d’atto del capo 4 del verbale del CdA del 20/3/2023 di nomina nuovo componente della commissione giudicatrice …” nella parte in cui non ha disposto la rinnovazione totale e/o parziale della procedura; -per quanto occorrer possa, di tutti gli atti di gara, vi comprese le determine 16/9/2022, n. 184 di indizione della procedura e 31/1/2023, n. 12, di ammissione dei concorrenti al prosieguo della gara, i verbali tutti della Commissione giudicatrice, il disciplinare ed ogni altro atto costituente la lex specialis; -di ogni altro presupposto, quali regolamenti e delibere di CdA, conseguenziale e comunque connesso. Nonché per la declaratoria di inefficacia/nullità dei contratti eventualmente stipulati. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della So.Re.Sa. S.p.A., della Romeo Gestioni S.p.A., della Siram S.p.A., della Getec Italia S.p.A. e della Alfredo Cecchini s.r.l.; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2023 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Con ricorso notificato in data 5 ottobre 2023 e depositato il successivo 9 ottobre, la Edison Next Government s.r.l. (di seguito Edison), ha premesso che con determina 16 settembre 2022 n. 184 il direttore generale della So.Re.Sa. S.p.A., ing. Alessandro Di Bello, approvava gli atti della procedura, suddivisa in sei lotti, “per l’affidamento del Multiservizio Tecnologico da eseguirsi presso gli immobili di proprietà o in uso delle AASS del SSR della Regione Campania”. La Edison ha soggiunto che con Determina n. 8 del 19 gennaio 2023, il Direttore Generale di So.Re.Sa. nominava sé stesso membro della commissione giudicatrice. Sennonché con Determina n. 59 del 20 marzo 2023 il medesimo Direttore generale si dimetteva da membro della commisssione di gara e veniva sostituito da altro professionista. Partecipava alla gara de qua anche la Edison, che tuttavia si collocava – all’esito delle operazioni concorsuali – in posizione non untile all’aggiudicazione di alcuno dei lotti messi a gara. Sicchè la società impugnava la determina di aggiudicazione dei lotti da 2 a 6, la delibera di nomina della commissione nonché gli ulteriori atti di gara in epigrafe dettagliati, Chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti, sulla base delle seguenti censure. I) Violazione degli art. 77, 4°c., d.lgs. 50/16, 5, 1°c., regolamento SORESA e 20.2 del disciplinare; II) Violazione degli artt. 32, 33 e 77 d.lgs. 50/16; III) Violazione art. 77 d.lgs 50/2016 – Frammentazione delle operazioni di valutazione delle offerte; IV) Ulteriore violazione degli art. 77, 4°c., d.lgs. 50/16, 5, 1°c., regolamento SORESA e 20.2 del disciplinare. In aggiunta, parte ricorrente ha formulato istanza istruttoria chiedendo di conoscere le ragioni delle dimissioni dalla Commissione di gara del Direttore generale di Soresa Si sono costituite le controinteressate Getec Italia s.p.a., Romeo Gestioni s.p.a., Alfredo Cecchin s.r.l. e Siram s.p.a. nonché la stazione appaltante So.Re.Sa. S.p.A. Le parti hanno prodotto memorie e documenti e alla pubblica udienza del 14 dicembre 2023 la causa è stata introitata in decisione. I quattro motivi di censura possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto essi si imperniano sulla partecipazione del Direttore generale di So.Re.Sa. sia alla predisposizione degli atti di gara che alla commissione di gara in assunta violazione della regola di incompatibilità posta dall’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016: In particolare parte ricorrente rileva che ai sensi del comma 4 dell’art. 77 “i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”, con una regola recepita sia dal Regolamento della stazione appaltante (art. 5, co. 1) sia anche dal disciplinare (pag. 53). Nel caso di specie il direttore generale aveva approvato tutti gli atti di gara e, successivamente, è stato nominato membro della commissione di gara disponendo l’ammissione di tutti i concorrenti, così concentrandosi, prosegue parte ricorrente, nella stessa persona sia la fase regolatoria della gara sia quella dell’evidenza pubblica che, invece, a mente dell’art. 77 ...
- TAR Campania [NA], I, s. 1427 del 1.3.2024Pubblicato il 01/03/2024 N. 01427/2024 REG.PROV.COLL. N. 04477/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4477 del 2023, proposto da Edison Next Government S.r.l. e Graded Spa, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, in relazione alla procedura CIG 0008715876, 93996894BF, rappresentate e difese dagli avvocati Andreina Degli Esposti, Alfonso Erra e Riccardo Villata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, alla Via F. del Carretto n. 26. contro Società Regionale per la Sanità So.Re.Sa. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Felice Laudadio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli alla via F. Caracciolo n. 15. nei confronti Romeo Gestioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Fimmanò e Federico Dinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli al Centro Direzionale Isola E/1; Siram S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Clarizia, Francesco Marone, Antonio Francesco Minichiello e Pier Paolo Nocito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli alla via Cesario Console n. 3; Getec Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Pisapia e Davide Rancati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Alfredo Cecchini S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Enzo Perrettini, Antonietta Favale e Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia. per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della determinazione D.G. SORESA 6 settembre 2023 n. 205, avente ad oggetto l’aggiudicazione della procedura, suddivisa in sei lotti, “per l’affidamento del Multiservizio Tecnologico da eseguirsi presso gli immobili di proprietà o in uso delle AASS del SSR della Regione Campania” (lotto 1 – CIG 8715876); della determinazione del D.G. SORESA 19 gennaio 2023 n. 8 “di presa d’atto del capo 5) del verbale del CdA del 17/1/2023 relativo alla nomina della commissione giudicatrice…”; per quanto occorrer possa, di tutti gli atti di gara, vi comprese le determine 16/9/2022, n. 184 di indizione della procedura e 31/1/2023, n. 12, di ammissione dei concorrenti al prosieguo della gara, i verbali tutti della Commissione giudicatrice (con particolare riferimento a quelli concernenti la valutazione delle offerte tecniche del lotto 1 da parte del direttore generale), il disciplinare ed ogni altro atto costituente la lex specialis; di ogni altro presupposto, quali regolamenti e delibere di CdA, conseguenziale e comunque connesso. Nonché, per la declaratoria di inefficacia/nullità del contratto eventualmente stipulato. Per quanto riguarda il ricorso incidentale depositato da Romeo Gestioni S.p.A. il 23/10/2023: del provvedimento di aggiudicazione del lotto 3. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Società Regionale per la Sanità S.p.A., della Romeo Gestioni S.p.A., di Siram S.p.A., di Getec Italia S.p.A. e della Alfredo Cecchini S.r.l.; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2023 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Con ricorso notificato in data 5 ottobre 2023 e depositato il successivo 9 ottobre, la Edison Next Government s.r.l. (di seguito Edison), ha premesso che con determina 16 settembre 2022 n. 184 il direttore generale della So.Re.Sa. S.p.A., ing. Alessandro Di Bello, approvava gli atti della procedura, suddivisa in sei lotti, “per l’affidamento del Multiservizio Tecnologico da eseguirsi presso gli immobili di proprietà o in uso delle AASS del SSR della Regione Campania”. La Edison ha soggiunto che con Determina n. 8 del 19 gennaio 2023, il Direttore Generale di So.Re.Sa. nominava sé stesso membro della commissione giudicatrice. Sennonché con Determina n. 59 del 20 marzo 2023 il medesimo Direttore generale si dimetteva da membro della commisssione di gara e veniva sostituito da altro professionista. Partecipava alla gara de qua anche la Edison, che tuttavia si collocava – all’esito delle operazioni concorsuali – in posizione non untile all’aggiudicazione di alcuno dei lotti messi a gara. Sicchè la società impugnava la determina di aggiudicazione del lotto 1, la delibera di nomina della commissione nonché gli ulteriori atti di gara in epigrafe dettagliati, Chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti, sulla base delle seguenti censure. I) Violazione degli art. 77, 4°c., d.lgs. 50/16, 5, 1°c., regolamento SORESA e 20.2 del disciplinare; II) Violazione degli artt. 32, 33 e 77 d.lgs. 50/16; III) Violazione art. 77 d.lgs 50/2016 – Frammentazione delle operazioni di valutazione delle offerte; IV) Ulteriore violazione degli art. 77, 4°c., d.lgs. 50/16, 5, 1°c., regolamento SORESA e 20.2 del disciplinare. In aggiunta, parte ricorrente ha formulato istanza istruttoria chiedendo di conoscere le ragioni delle dimissioni dalla Commissione di gara del Direttore generale di Soresa Si sono costituite le controinteressate Getec Italia s.p.a., Romeo Gestioni s.p.a., Alfredo Cecchin s.r.l. e Siram s.p.a. nonché la stazione appaltante Soresa S.p.A. La Romeo Gestioni ha poi depositato in data 23 ottobre 2023 ricorso incidentale condizionato contestando l’aggiudicazione del lotto 3 della medesima gara, sul presupposto che se venisse annullata l’aggiudicazione in proprio favore diverrebbe illegittima l’aggiudicazione del lotto 3 per il quale pure si era classificata al primo posto, senza tuttavia poter conseguirne l’affidamento a causa del vincolo di aggiudicazione sancito dal punto 8 del disciplinare di gara. Le parti hanno prodotto memorie e documenti e alla pubblica udienza del 14 dicembre 2023 la causa è stata introitata in decisione. I quattro motivi di censura possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto essi si imperniano sulla partecipazione del Direttore generale di So.Re.Sa. sia alla predisposizione degli atti di gara che alla commissione di gara in assunta violazione della regola di incompatibilità posta dall’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016: In particolare parte ricorrente rileva che ai sensi del comma 4 dell’art. 77 “i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”, con una regola recepita sia ...
- TAR Campania [NA], I, s. 1330 del 28.2.2024Inquadramento. Procedura Pubblicato il 28/02/2024 N. 01330/2024 REG.PROV.COLL. N. 05477/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5477 del 2023, proposto da Elevators Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Enrico Michele Alfredo Attili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ; in relazione alla procedura CIG 92180997EF, contro Acer Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Cinzia Coppa, Viviana Cornacchia, Anna Antonietta Manganelli, Luigi Punzo, Francesco Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alfonso Capotorto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ferrari e C. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore non costituito in giudizio; per l’annullamento PREVIA ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI (i) dell’esclusione di Elevators Service S.r.l. dalla procedura di evidenza pubblica avente ad oggetto “Accordo quadro servizi e lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti ascensori a servizio degli immobili del Dipartimento ACER di NAPOLI per il quadriennio 2022/2026. Lotto 2B Provincia di NAPOLI” (CIG 92180997EF – CUP F78J22000010005), comunicata dall’Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale – A.C.E.R. a mezzo del Portale di gara, senza allegazione del relativo provvedimento, all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata della ricorrente in data 13/06/2023, ed in ogni caso della predetta comunicazione del 13/06/2023 ove identificante il riferito provvedimento di esclusione; (ii) del 2° verbale della seduta riservata della Commissione Giudicatrice del 08/06/2023, anche ove rilevi quale provvedimento di esclusione, nel corso della quale sono stati conferiti a Elevators Service S.r.l. “zero” punti per il requisito “1.3.2 Possesso della certificazione della sicurezza ISO 45001”, ed è stata disposta l’esclusione della società in quanto il punteggio ottenuto “…non ha superato la soglia di sbarramento di 32 (trentadue) punti, di cui all’art. 95 comma 8 del Decreto Legislativo n°50/2016, prevista alla SEZIONE XI.3 pag. 24 del disciplinare di gara…”, senza perciò procedere all’apertura della busta contenente l’offerta economica; (iii) di ogni altro atto, provvedimento e verbale collegato, connesso o consequenziale a quelli sopra indicati, ancorchè non noto, a mezzo del quale l’Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale – A.C.E.R., dunque gli organi incaricati dell’espletamento della procedura di evidenza pubblica, ha valutato e deciso l’esclusione di Elevators Service S.r.l. dalla riferita procedura di evidenza pubblica; (iv) conseguentemente, del provvedimento di aggiudicazione alla società S.r.l., sub determina dirigenziale dell’Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale – A.C.E.R. n. 621 – Raccolta Ufficiale Determinazioni Dirigenziali del 20/06/2023, dell’ “Accordo quadro servizi e lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti ascensori a servizio degli immobili del Dipartimento ACER di NAPOLI per il quadriennio 2022/2026. Lotto 2B Provincia di NAPOLI” (CIG 92180997EF – CUP F78J22000010005); (v) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente a quelli sopraindicati, ancorchè non noto alla ricorrente; NONCHÈ (vi) per quanto occorrer possa, per la declaratoria di nullità del par. “XI.3-Offerta tecnica (Busta n. 2)” del Disciplinare, nonché delle ulteriori clausole di lex specialis che dispongano in senso analogo, ivi incluso, in parte qua, l’art. 44 del Capitolato Speciale d’Appalto, laddove vengano interpretate nel senso per il quale i concorrenti, oltre a dichiarare il possesso della Certificazione ISO 45001 ai fini dell’ottenimento del punteggio conferito a tale sub-criterio, dovessero anche produrre in fase di offerta il relativo certificato; NONCHÈ (vii) per il risarcimento del danno: (a) in forma specifica – previo annullamento dei sopra indicati atti e provvedimenti ed espletamento dei necessari incombenti procedimentali – con declaratoria di inefficacia e/o annullamento e/o nullità dell’Accordo Quadro siglato in ordine al Lotto 2B dalla stazione appaltante con l’attuale aggiudicataria e subentro di Elevators Service S.r.l. dell’intero Lotto 2B dell’Accordo Quadro. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Acer Campania e di S.r.l.; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2024 la dott.ssa Anna Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO La ricorrente espone di avere partecipato alla procedura di evidenza pubblica avente ad oggetto “Accordo quadro servizi e lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti ascensori a servizio degli immobili del Dipartimento ACER di NAPOLI per il quadriennio 2022/2026. Lotto 2B Provincia di NAPOLI” (CIG 92180997EF – CUP F78J22000010005), avente un importo a base di gara pari a complessivi Euro 2.040.402,87 presentando rituale domanda, ma di non aver avuto accesso alla fase di valutazione delle offerte per mancato raggiungimento del punteggio minimo cd. di sbarramento. Di qui il provvedimento di esclusione impugnato, che – sulla scorta della attribuzione di zero punti per il possesso della certificazione di sicurezza ISO 45001 – rileva come non aveva superato la soglia di sbarramento di 32 punti per poter accedere alla valutazione ulteriore, precisandosi che “…non ha superato la soglia di sbarramento di 32 (trentadue) punti, di cui all’art. 95 comma 8 del Decreto Legislativo n°50/2016, prevista alla SEZIONE XI.3 pag. 24 del disciplinare di gara…”. Aggiunge che detto verbale dell’08/06/2023, dal quale solo si apprendono le motivazioni dell’esclusione , è stato acquisito in data 20/10/2023, a seguito del riscontro all’istanza di accesso agli atti veicolata dalla Società il 16/06/2023. Non sono stati invece esplicitati i motivi del mancato raggiungimento della soglia di sbarramento, rendendo impossibile qualunque (interlocuzione o) reazione giudiziale della Società. Il riscontro di ACER all’istanza di accesso agli atti di , intervenuto solo il 23/10/2023 ha consentito alla Società di apprendere per la prima volta le motivazioni sottese al mancato raggiungimento della riferita soglia di sbarramento del punteggio da attribuirsi all’offerta tecnica. Infatti, dalla ...
- TAR Campania [NA], I, s. 1307 del 27.2.2024Pubblicato il 27/02/2024 N. 01307/2024 REG.PROV.COLL. N. 04363/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4363 del 2023, proposto da Pcm Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Federico Liccardo, con domicilio eletto in Napoli, via Santa Lucia, n. 20. contro Città Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alfredo Perillo, con domicilio eletto in Napoli alla Piazza Matteotti, n.1; Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, n. 11; Comune di Cardito, non costituito in giudizio. nei confronti Cairaf S.r.l. (Già Cairaf Scarl), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucio Perone, Crescenzo Giuseppe Rinaldi, con domicilio eletto in Napoli, Corso Umberto I, n. 237. per l’annullamento 1) della Determinazione n. 69 del 31.07.2023 (Reg. Gen. n. 322 del 31.07.2023) con la quale il Comune di Cardito (NA) ha disposto in favore della CAIRAF S.c.a.r.l. l””aggiudicazione definitiva dell””appalto avente ad oggetto i “Lavori di riqualificazione e rigenerazione urbana di Piazza Garibaldi nel comune di Cardito”; 2) Della nota del 3.08.2023 con la quale il Comune di Cardito (NA) ha provveduto a comunicare alla ricorrente il predetto provvedimento di gara; 3) Della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione di Gara all””esito della seduta del 24.05.2023; 4) Della Determinazione n. 55 del 13.06.2023 (Reg. Gen. n. 218) recante l””approvazione della proposta di aggiudicazione; 5) Della Determinazione n. 13 del 23.02.2023 (Reg. Gen. N. 59) recante l””approvazione del Verbale di Gara della CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI del 22.02.2023; 6) Del Verbale di Gara della CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI del 22.02.2023 nella parte in cui è stata disposta l””ammissione alle successive fasi di gara della CAIRAF S.C.A R.L.; 7) Dei Verbali di Gara relativi alle sedute pubbliche del 3.04.2023 del 18.04.2023 e del 24.05.2023 nonché dei Verbali di Gara relativi alla seduta riservata destinata all””esame dell””offerte tecniche nella parte in cui è stata valutata l””offerta della CAIRAF S.C.A R.L.; 6) Di ogni altro atto connesso conseguente o preliminare lesivo degli interessi dedotti in giudizio. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Napoli, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e della Cairaf S.r.l. (già Cairaf Scarl); Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2024 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. Con ricorso tempestivamente notificato all’Amministrazione resistente e regolarmente depositato nella Segreteria del T.a.r., la società ricorrente ha esposto quanto segue: a) con la deliberazione n. 141 del 2022, il Comune di Cardito approvava il progetto esecutivo, relativo ai “Lavori di riqualificazione e rigenerazione urbana di Piazza Garibaldi”, per un importo complessivo pari ad euro 1.100.000,00 (finanziato dal PNRR nell’ambito degli investimenti per la rigenerazione urbana, volta alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale); b) con determina a contrarre n. 63 del 2022, veniva indetta la procedura di gara telematica per l’affidamento dell’appalto dei “Lavori di riqualificazione e rigenerazione urbana di Piazza Garibaldi”, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di importo a base d’asta per lavori di importo pari ad euro 839.692,05 (oltre agli oneri di sicurezza per euro 14.486,04), da svolgersi a cura della S.U.A.; c) in data del 18.04.2023, la Commissione di gara disponeva l’esclusione dell’impresa Marotta s.r.l.s., per non aver conseguito il punteggio minino pari 60; d) con determinazione n. 69 del 31.07.2023, il Comune di Cardito disponeva l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore della CAIRAF S.c.a.r.l.; l’odierna ricorrente si posizionava al secondo posto in graduatoria. Avverso il provvedimento di aggiudicazione in favore della controinteressata, la società ricorrente ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti, per i seguenti motivi di censura: I. Violazione dell’art. 2602 c.c., violazione dell’art. 2615 ter. c.c., violazione dell’ art. 2484, comma 2, c.c., carenza di istruttoria, eccesso di potere: illogicità, sviamento di potere; II. Violazione dell’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016, violazione dell’art. 63, comma 1, del d.p.r. n. 207/2010, violazione dell’art. 7 del disciplinare di gara, carenza di istruttoria; III. Violazione dell’art. 17.1 del disciplinare di gara, carenza di istruttoria eccesso di potere: illogicità e irrazionalità. Con ordinanza del 12 ottobre 2023, questa Sezione ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato. La Città Metropolitana di Napoli, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, la Cairaf S.r.l. (già Caraif Scarl) si sono costituiti regolarmente in giudizio, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto. Alla pubblica udienza del 17 gennaio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione. 2. Tanto premesso in punto di fatto, il ricorso va rigettato per i motivi di seguito illustrati. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente contesta la legittimazione della controinteressata a partecipare alla gara. In particolare, l’aggiudicataria avrebbe partecipato alla procedura di gara quale imprenditore individuale, pur integrando una società consortile a responsabilità limitata. Secondo la ricorrente la società aggiudicataria “risultava costituita da un solo socio ovvero l’intero patrimonio risultava detenuto esclusivamente dal sig. Iengo Raffaele, C.F. NGIRFL83E20A024C”; tale circostanza sarebbe idonea a determinare lo scioglimento della società. La doglianza è infondata per due concorrenti motivazioni. Sotto un primo profilo, il d.lgs. n. 50/2016, applicabile ratione temporis, non prevede nessuna causa di esclusione per il caso in cui una società consortile resti temporaneamente con un solo socio. Sotto altro distinto profilo, va rilevato che la società controinteressata ha perfezionato prima della notifica del ricorso (a far data dal 3 agosto) la trasformazione della società SCARL a SRL. Lo scioglimento della società controinteressata non si è, quindi, mai verificato, ma, al contrario, allo specifico scopo di evitare la cessazione dell’ente la Caraif ha attivato la necessaria procedura di trasformazione della società da consortile a capitalista ex art. 2500-octies c.c. Né si può affermare che la procedura di trasformazione costituisca motivo ostativo alla partecipazione alla gara pubblica, eludendo così il principio di tipicità e tassatività dei motivi di esclusione. Va, inoltre, rilevato che la circostanza che la ...
- TAR Campania [NA], I, s. 1306 del 27.2.2024Pubblicato il 27/02/2024 N. 01306/2024 REG.PROV.COLL. N. 03215/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3215 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Consorzio Leonardo Servizi e Lavori “Società Cooperativa Consortile Stabile”, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 931781040F, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Annibali, Andrea Ruffini, Antonietta Favale e Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia. contro Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in in Napoli, via Dia, n. 11. nei confronti Angeloni Angelo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio ed in qualità di mandataria del RTI costituito con la società mandante Royal Garden di Maisto Antonio srl rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Feroci, Francesco Lilli, Fabio Massimo Pellicano e Federica Sinigaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia. per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: – del Provvedimento del Direttore Generale della Reggia di Caserta dell”8 maggio 2023 con il quale è stata aggiudicata definitivamente la procedura per l”affidamento dell”appalto dei lavori per il “Piano Triennale” di Gestione e Conservazione del Parco Reale” finalizzato alla conclusione di un Accordo Quadro della durata di tre anni con un solo operatore economico, ai sensi dell”art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; – dei verbali di gara e segnatamente del verbale n. 1; del verbale n. 2; del verbale n. 3; del verbale n. 4; del verbale n. 5; del verbale n. 6; del verbale del 18 aprile 2023 relativo alla verifica di congruità; di tutti i verbali attinenti la fase di manifestazione di interesse in cui l”Amministrazione ha ritenuto che la controinteressata fosse in possesso dei requisiti per essere invitata alla procedura di gara e segnatamente del verbale del 20.07.2022; – di tutti gli atti della procedura e segnatamente dell”avviso di indagine di mercato, della lettera di invito, del disciplinare e dei chiarimenti forniti agli operatori economici nella misura in cui risultano pregiudizievoli per l”odierna ricorrente; – di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non cognito; per la declaratoria di inefficacia del contratto, se stipulato, e per il risarcimento danni ed infine per l”accesso Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Angeloni Angelo S.r.l. il 24/7/2023: – dell”art. 3.2) dell”Avviso di indagine di mercato, nella misura in cui possa interpretarsi nel senso di ritenere l”iscrizione all”Albo Gestori Ambientali nelle categorie 1 e 2bis un “requisito di qualificazione” alla gara, previsto a pena di esclusione; – delle FAQ 3 e 7, nella misura in cui hanno illegittimamente integrato l”Avviso di indagine di mercato, affermando che tutti componenti del RTI dovessero essere in possesso dell”iscrizione all”Albo Gestori Ambientali; – di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto e non comunicato, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi vantati dal RTI ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dal Consorzio Leonardo Servizi e Lavori “Società Cooperativa Consortile Stabile” il 25/7/2023: – del Provvedimento del Direttore Generale della Reggia di Caserta dell”8 maggio 2023 con il quale è stata aggiudicata definitivamente la procedura per l”affidamento dell”appalto dei lavori per il “Piano Triennale” di Gestione e Conservazione del Parco Reale” finalizzato alla conclusione di un Accordo Quadro della durata di tre anni con un solo operatore economico, ai sensi dell”art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; – dei verbali di gara e segnatamente del verbale n. 1; del verbale n. 2; del verbale n. 3; del verbale n. 4; del verbale n. 5; del verbale n. 6); del verbale del 18 aprile 2023 relativo alla verifica di congruità; di tutti i verbali attinenti la fase di manifestazione di interesse in cui l”Amministrazione ha ritenuto che la controinteressata fosse in possesso dei requisiti per essere invitata alla procedura di gara e segnatamente del verbale del 20.07.2022; – di tutti gli atti della procedura e segnatamente dell”avviso di indagine di mercato, della lettera di invito, del disciplinare e dei chiarimenti forniti agli operatori economici nella misura in cui risultano pregiudizievoli per l”odierna ricorrente; – di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non cognito; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, se stipulato, e per il risarcimento danni ed infine per l”accesso. Per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti presentati da Consorzio Leonardo Servizi e Lavori “Società Cooperativa Consortile Stabile” il 27/9/2023: – del Provvedimento del Direttore Generale della Reggia di Caserta dell’8 maggio 2023 con il quale è stata aggiudicata definitivamente la procedura per l’affidamento dell’appalto dei lavori per il “Piano Triennale” di Gestione e Conservazione del Parco Reale” finalizzato alla conclusione di un Accordo Quadro della durata di tre anni con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; – dei verbali di gara e segnatamente del verbale n. 1; del verbale n. 2; del verbale n. 3; del verbale n. 4; del verbale n. 5; del verbale n. 6; del verbale del 18 aprile 2023 relativo alla verifica di congruità; di tutti i verbali attinenti la fase di manifestazione di interesse in cui l’Amministrazione ha ritenuto che la controinteressata fosse in possesso dei requisiti per essere invitata alla procedura di gara e segnatamente del verbale del 20.07.2022; – di tutti gli atti della procedura e segnatamente dell’avviso di indagine di mercato, della lettera di invito, del disciplinare e dei chiarimenti forniti agli operatori economici nella misura in cui risultano pregiudizievoli per l’odierna ricorrente; – della richiesta di soccorso istruttorio con cui l’Amministrazione in sede di fase di prequalifica ha consentito al controinteressato di poter far ricorso all’istituto del subappalto necessario (doc. 31 – richiesta soccorso istruttorio); – di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non cognito; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, se stipulato, e per il risarcimento danni. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e della Angeloni Angelo S.r.l.; Visti tutti gli atti ...
- TAR Campania [NA], I, s. 1305 del 27.2.2024Pubblicato il 27/02/2024 N. 01305/2024 REG.PROV.COLL. N. 01294/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1294 del 2023, proposto da: CO.GE.P.AR Costruzione Generali s.a.s. (di seguito: COGEPAR), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Carannante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Barano d’Ischia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessia Pirozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.l. (di seguito: ASMEL), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l’annullamento: 1) in parte qua del bando di gara mediante procedura aperta indetta dal Comune di Barano d’Ischia avente ad oggetto: “Lavori di risanamento conservativo del complesso annesso alla ex Chiesa S. Maria delle Grazie” giusta nota prot. n. 7797 del 31 ottobre 2019, pubblicato il 4 novembre, limitatamente alla sezione VI (Altre informazioni), sub VI.3, sub s); 2) di tutti gli altri documenti di gara, in particolare, del disciplinare di gara, dell’atto unilaterale d’obbligo sottoscritto il 18 dicembre 2019, della determina a contrarre, e di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, conseguente e/o attuativo; 3) della determinazione del Responsabile del Settore V del Comune di Barano d’Ischia n. 039/UTC del 24 febbraio 2023 R.G 079/2023 con la quale si è liquidata in favore della ricorrente la somma di € 117.357,13 (comprensiva d’IVA) come da certificato di pagamento n. 6 del 31 gennaio 2023 applicando la detrazione, da quanto dovuto, del corrispettivo ad ASMEL pari ad € 24.296,53 (comprensivo di IVA); per la conseguente declaratoria del diritto della ricorrente al percepimento della somma pari a € 24.296,53 (1% dell’importo complessivo posto a base di gara) illegittimamente detratto, quale corrispettivo ad ASMEL, dal maggior avere per i lavori effettuati. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Barano d’Ischia e di ASMEL; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2023 il dott. Gianmario Palliggiano, presenti gli Avvocati: Carannante per parte ricorrente e Lamantia, su dichiarata delega dell’Avv. Lentini, per ASMEL; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO 1.- La ricorrente, COGEPAR, ha partecipato alla gara d’appalto indetta dal comune di Barano d’Ischia con bando prot. n. 7797 del 31 ottobre 2019, avente ad oggetto i “Lavori di risanamento conservativo del complesso annesso alla ex Chiesa S. Maria delle Grazie”. Per lo svolgimento della procedura di gara, il Comune di Barano d’Ischia, quale Stazione appaltante, aveva utilizzato la piattaforma telematica ASMECOMM, messa a disposizione dalla centrale di committenza ASMEL. Ai fini della partecipazione alla gara, in data 18 dicembre 2019, COGEPAR, in applicazione della disposizione di cui alla Sezione VI (Altre informazioni), paragrafo VI.3, lett s), del bando di gara, aveva dovuto sottoscrivere un atto unilaterale d’obbligo in virtù del quale: “L’operatore economico – in caso di aggiudicazione – si obbliga a pagare alla Centrale di Committenza ‘Asmel Consortile S.c. a r.l.’, prima della stipula del contratto, il corrispettivo dei servizi di committenza e di tutte le attività di gara non escluse dal comma 2-bis dell’art. 41 del D.lgs. n. 50/2016 dalla stessa fornite, una somma pari all’1% (uno per cento) oltre IVA … dell’importo a base di gara…”. Con determina n. 42 del 30 aprile 2020, la ricorrente è stata quindi designata vincitrice della gara ed aggiudicataria dell’appalto. Eseguiti regolarmente i lavori, come corrispettivo, il comune di Barano d’Ischia riconosceva alla ricorrente la somma complessiva di € 1.185.194,56 con emissione dei successivi cinque SAL. Con nota del 19 settembre 2022, l’amministrazione comunale comunicava la detrazione dal successivo SAL dell’importo pari ad € 19.165,59, oltre IVA per un totale di € 24.296,53, a titolo di corrispettivo nei confronti di ASMEL per i servizi resi quale centrale di committenza alla stazione appaltante. Nonostante le diffide di COGEPAR a trattenere la somma, il comune di Barano d’Ischia, con determinazione n. 39 del 24 febbraio 2023, ha liquidato a favore di ASMEL la somma di € 24.296,53. 2.- Con l’odierno ricorso, notificato il 9 marzo 2023 e depositato il successivo 14, COGEPAR ha impugnato il bando, unitamente ai provvedimenti connessi e conseguenti, come in epigrafe indicati, sostenendone la parziale illegittimità nel punto in cui ha previsto la sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo con conseguente corresponsione dell’importo per il servizio reso ad ASMEL. Ha quindi chiesto dichiararsi il suo diritto a recuperare il menzionato importo pari ad € 24.296,53. Ha dedotto le seguenti censure: 1) Violazione e falsa applicazione art. 41, comma 2-bis, e dell’art. 58, comma 8, e dell’art. 83, comma 8, d. lgs 50/2016; dell’art. 83. Eccesso di potere. La disciplina speciale di gara ha posto a carico dell’aggiudicatario un onere economico non previsto da alcuna disposizione legislativa. 2) Violazione e falsa applicazione art.30 d. lgs 50/2016, degli artt. 23 Cost. e 41 Cost. Violazione dei principi generali TFUE in materia di libera concorrenza. La richiesta in capo all’aggiudicatario di un corrispettivo per le attività di committenza ausiliarie, trattandosi di costi non ammessi dall’allora vigente codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016) si porrebbe altresì in contrasto con l’art. 23 della Costituzione. 3.- ASMEL si è costituita in giudizio con memoria formale depositata il 20 marzo 2023, chiedendo il rigetto del ricorso. Il Comune di Barano d’Ischia si è costituito in giudizio con atto depositato il 24 ottobre 2023. Con memoria depositata il successivo 13 novembre ha eccepito in primo luogo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Nel merito ha chiesto la reiezione del ricorso in quanto infondato. La causa, inserita nel ruolo dell’udienza pubblica del 14 dicembre 2023, è stata trattenuta dal Collegio per essere decisa. DIRITTO 1.- Va in via preliminare affrontata l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito a favore di quella del giudice ordinario. L’eccezione è infondata. Le condotte ed i provvedimenti assunti nel corso della procedura di affidamento dei contratti di appalto (di lavori, servizi e forniture) e prima della sua definizione, ovvero nella fase compresa tra l’aggiudicazione e la stipula del contratto, rientra nel perimetro della ...
- TAR Campania [NA], II, s. 1210 del 22.2.2024E’ legittima la revoca dell’aggiudicazione quando la p.a. rilevi l’assenza di “requisiti di esecuzione” (la cui verifica si colloca, appunto, nella fase successiva all’espletamento della gara).
- TAR Campania [NA], I, s. 1179 del 19.2.2024Inquadramento Gara ante 1.7.2023. impugna la revoca dell’aggiudicazione precedentemente disposta in suo favore. Sul ricorso Motivo verso la revoca dell’aggiudicazione (insussistenza dei presupposti) … successivamente alla intervenuta aggiudicazione … in favore della ricorrente una comunicazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), … che ha reso nota la pendenza di un procedimento penale con riguardo a false polizze fideiussorie emesse a nome di talune compagnie assicurative … tra le quali figurano le due che risultavano emesse in favore della ricorrente, … la cauzione provvisoria … e quella definitiva … … la notificava alla ricorrente … l’avvio del procedimento di esclusione … … la rappresentava … la propria totale estraneità alla vicenda appresa dalla comunicazione di avvio del procedimento, prospettando il suo coinvolgimento in una truffa rispetto alla quale era da considerarsi parte lesa. Anzi la stessa società rilevava di aver chiesto conferma alla società … presunta emittente delle garanzie e di aver ricevuto da questa il totale disconoscimento delle stesse che, quindi, dovevano considerarsi senz’altro totalmente false. La ricorrente si offriva quindi di produrre ulteriori garanzie in sostituzione di quelle appalesatisi false e sporgeva denuncia querela … Con Determinazione … la escludeva la ricorrente dalla procedura di gara … … Oggetto dell’odierno giudizio è il provvedimento con il quale la ha disposto la revoca in autotutela dell’aggiudicazione, l’esclusione della ricorrente dalla gara e l’aggiudicazione in favore della controinteressata seconda in graduatoria. Tale provvedimento, come sopra esposto, è stato assunto dalla sul presupposto che le garanzie prodotte dalla ricorrente si sono rivelate false e quindi l’Amministrazione aggiudicatrice ha ritenuto integrata la causa di esclusione contemplata dall’art. 80, co. 5 lett. f-bis) del d.lgs. n. 50/2016 (applicabile ratione temporis alla procedura per cui è causa) a mente del quale è escluso “l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere”. La controversia ruota quindi intorno al significato da attribuire alla disposizione in esame: se essa vada intesa nel senso che l’esclusione debba essere disposta dall’Amministrazione aggiudicatrice all’obiettivo verificarsi della circostanza individuata nella disposizione, senza che assuma rilevanza lo stato soggettivo dell’operatore economico ovvero se la disposizione presupponga un comportamento, da parte dell’operatore economico, doloso o quanto meno colposo, nella forma della negligente ignoranza della falsità della documentazione prodotta. L’Amministrazione con il provvedimento gravato ha optato per la prima delle opzioni illustrate, ritenendo in buona sostanza che la causa di esclusione operi in modo oggettivo … Gli argomenti a supporto di tale soluzione possono individuarsi nella semplificazione procedurale per le stazioni appaltanti, le quali a fronte del dato oggettivo una documentazione falsa sono chiamate a disporre l’esclusione dell’operatore economico senza essere onerate dal laborioso accertamento in ordine alla ricorrenza dell’elemento soggettivo nelle forme del dolo o della colpa, tenuto anche conto che le Amministrazioni sono prive dei poteri di accertamento di cui dispone invece l’Autorità giudiziaria penale. L’opposta interpretazione valorizza invece il contenuto sanzionatorio dell’esclusione e presuppone che un tale accertamento debba essere compiuto di modo che se le stazioni appaltanti sono tenute ad accertare non emergono profili di soggettiva compartecipazione nella falsificazione da parte dell’operatore economico non potrà disporsene l’esclusione. Il Collegio deve dar conto sul punto dell’importante arresto dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16/2020 che nell’esaminare proprio la fattispecie di cui all’art. 80, co. 5 lett. f-bis) del d.lgs. n. 50/2016 (applicabile ratione temporis alla fattispecie) ha così statuito: – “ la falsità di una dichiarazione è … predicabile rispetto ad un «dato di realtà», ovvero ad una «situazione fattuale per la quale possa alternativamente porsi l’alternativa logica vero/falso», rispetto alla quale valutare la dichiarazione resa dall’operatore economico. Ed infatti, è risalente l’insegnamento filosofico secondo cui vero e falso non sono nelle cose ma nel pensiero e nondimeno dipendono dal rapporto di quest’ultimo con la realtà. In tanto una dichiarazione che esprima tale pensiero può dunque essere ritenuta falsa in quanto la realtà cui essa si riferisce sia in rerum natura.”; – “Rispetto all’ipotesi prevista della falsità dichiarativa (o documentale) di cui alla lettera f-bis) quella relativa alle «informazioni false o fuorvianti» ha un elemento specializzante, dato dalla loro idoneità a «influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione» della stazione appaltante. Ai fini dell’esclusione non è dunque sufficiente che l’informazione sia falsa ma anche che la stessa sia diretta ed in grado di sviare l’amministrazione nell’adozione dei provvedimenti concernenti la procedura di gara. Coerentemente con tale elemento strutturale, la fattispecie equipara inoltre all’informazione falsa quella fuorviante, ovvero rilevante nella sua «attitudine decettiva, di “influenza indebita”», secondo la definizione datane dall’ordinanza di rimessione, ovvero di informazione potenzialmente incidente sulle decisioni della stazione appaltante, e che rispetto all’ipotesi della falsità può essere distinta per il maggior grado di aderenza al vero.”; – “La ragione della descritta equiparazione si può desumere dalle considerazioni svolte in precedenza e cioè dal fatto che le informazioni sono strumentali rispetto ai provvedimenti di competenza dell’amministrazione relativamente alla procedura di gara, i quali sono a loro volta emessi non solo sulla base dell’accertamento di presupposti di fatto ma anche di valutazioni di carattere giuridico, opinabili tanto per quest’ultima quanto per l’operatore economico che le abbia fornite. Ne segue che, in presenza di un margine di apprezzamento discrezionale, la demarcazione tra informazione contraria al vero e informazione ad essa non rispondente ma comunque in grado di sviare la valutazione della stazione appaltante diviene da un lato difficile, con rischi di aggravio della procedura di gara e di proliferazione del contenzioso ad essa relativo, e dall’altro lato irrilevante rispetto al disvalore della fattispecie, consistente nella comune attitudine di entrambe le informazioni a sviare l’operato della medesima amministrazione.”; – “ si ha l’automatismo espulsivo proprio del falso dichiarativo di cui alla lettera f-bis). Infatti, tanto «il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione», quanto «l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione» sono considerati dalla lettera c) quali «gravi illeciti professionali» in grado di incidere sull’«integrità o affidabilità» dell’operatore economico. E’ pertanto ...
- TAR Campania [NA], V, s. 1172 del 19.2.2024Inquadramento Procedura ante 1.7.2023. La 2° classificata , la quale svolge ricorso incidentale. Sull’orine di trattazione dei ricorso principale e incidentale Sul ricorso principale Motivo sulla determinazione del punteggio economico 2.1. … secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe erroneamente attribuito i punteggi riferiti alle offerte economiche, avendo assegnato, ad essa ricorrente, il punteggio massimo di 40 e alla controinteressata, che aveva offerto un rialzo percentualmente molto inferiore (pari ad appena l’1,5% del canone posto a base d’asta, corrispondente a complessivi soli euro 262, 49), il punteggio di 35, laddove avrebbe dovuto essere attribuito alla controinteressata un punteggio notevolmente più basso …; l’errore sarebbe consistito … nell’operare la proporzione sull’importo del canone offerto piuttosto che sul rialzo percentuale … 2.2. Giova al riguardo precisare che la gara in questione avrebbe dovuto aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, al rialzo sul canone posto a base d’asta a pari ad euro 17.762,00. Come si legge nell’Avviso pubblico (art. 9), relativamente all’offerta economica, “sarà attribuito il massimo del punteggio al canone annuo più alto, mentre, per gli altri offerenti, il punteggio verrà attribuito in misura direttamente proporzionale in base alla formula dettagliata nell’Avviso d’asta”. La Commissione, dunque, si è attenuta, nell’attribuzione dei punteggi, pedissequamente, a quanto ha prescritto l’avviso pubblico (“massimo del punteggio al canone annuo più alto” e proporzionale attribuzione degli altri punteggi, ovviamente sempre sulla base dell’importo del “canone”), non potendo valorizzarsi a tal fine, come prospetta il ricorrente, la diversa prescrizione (contenuta nell’articolo 11, relativa alla presentazione delle offerte) secondo cui occorreva “indicare il rialzo percentuale espresso in cifra e lettere sull’importo annuo a base di gara che resterà fisso e invariabile”. La diversa prescrizione richiamata rispondeva evidentemente a finalità diverse dall’attribuzione dei punteggi, come può evincersi proprio dalla diversa sedes nella quale è contenuta (relativamente alla presentazione delle offerte, come detto, piuttosto che ai criteri di aggiudicazione). 2.3. Né può sostenersi, con la ricorrente, la illegittimità della clausola di bando relativa all’attribuzione dei punteggi (il citato art. 9 dell’avviso pubblico), tuzioristicamente impugnata, essendo la stessa non irragionevole secondo l’oramai consolidato orientamento di questa Sezione e del Consiglio di Stato (cfr., da ultimo ed esaustivamente, Cons. di Stato, III, n. 8353/2021, di conferma di una sentenza della Sezione, cui si rinvia per ragioni di doverosa sintesi), tenuto conto dell’esigenza di valorizzare, piuttosto che l’elemento prezzo, quello della qualità delle offerte, nella misura che le singole Amministrazioni considerino necessario ai loro fini. … Il motivo è dunque infondato. Motivo per l’esclusione dell’aggiudicataria (mancanza di iscrizione alla CCIAA per la proposta tecnica) 3. …, la ricorrente deduce violazione di legge ed eccesso di potere …, sul rilievo che la controinteressata avrebbe dovuto essere … esclusa dalla gara avendo offerto la realizzazione di una “parafarmacia”, in luogo di una “rivendita di articoli sanitari” …; inoltre, la controinteressata non avrebbe potuto comunque offrire la realizzazione di una “parafarmacia” non avendone i requisiti di legge come risulterebbe anche dalla mancata relativa indicazione del pertinente codice ATECO. 3.1. Occorre, preliminarmente, richiamare ancora le disposizioni di bando contenute nell’avviso pubblico … secondo cui l’oggetto della gara è individuato come “concessione in uso di locali presso la Hall commerciale dell’Ospedale … per la rivendita di articoli sanitari-Farmasanitaria” (lotto 1). Già tale inequivoca indicazione, che va interpretata sostanzialisticamente anche alla stregua dei principi del nuovo codice dei contratti pubblici (art. 5, principio di buona fede; art. 10, tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione), esclude che la tipologia di servizio offerto all’interno dei locali, eventualmente “ulteriore” rispetto alla rivendita di articoli sanitari, possa costituire causa di esclusione della gara; alla mera rivendita di articoli sanitari, l’avviso aggiunge … “farmasanitaria”, che, benché non corrispondente … ad alcuna classificata e/normata tipologia di esercizi, aggiunge con evidenza un “plus” rispetto alla mera attività di rivendita e ben può essere interpretata … come previsione (e certamente come non esclusione) di una “parafarmacia”. … 3.2. E’ poi del tutto evidente che i requisiti per l’esercizio in concreto dell’attività di parafarmacia, non richiesti, del tutto coerentemente, in sede di avviso di gara (dove si richiede solo la “Dichiarazione di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per l’attività oggetto dell’appalto; punto 7.3. dell’Avviso di gara), e men che meno a pena di esclusione, sono rimessi alla fase esecutiva, non incidendo affatto sulla corretta assegnazione della “concessione in uso di locali … per la rivendita di articoli sanitari – farmasanitaria”. Il motivo è dunque infondato. Motivo sui punteggi tecnici (illegittima attribuzione) 4. Con un ulteriore nucleo di censure … la ricorrente contesta l’attribuzione dei punteggi per l’offerta tecnica … … relativamente al criterio B1 (Progetto tecnico) … la Commissione ha attribuito alla ricorrente il punteggio 0.67 e alla controinteressata il punteggio 0.90, che, sulla base di quanto già argomentato al punto 3.1 che precede, non appare affatto irragionevole o illogico, considerata la oggettivamente più ampia articolazione della “proposta progettuale” (comprensiva del “tipo” di attività esercitata) e, conseguentemente, del “progetto tecnico” messo a disposizione dalla controinteressata, comprendente … anche una “parafarmacia”. … 4.2. Per il resto, il Collegio deve richiamare la granitica giurisprudenza del giudice amministrativo … quanto alla insindacabilità delle valutazioni tecniche effettuate dall’Amministrazione, se non in caso di manifeste illogicità e irragionevolezza o travisamento dei fatti, elementi affatto sussistenti nella specie .. Ancora da ultimo, il Consiglio di Stato ha ribadito che “l’attribuzione dei punteggi rientra nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla commissione giudicatrice, organo tecnico competente, per cui, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica operata, per come risultante dagli atti di gara e di causa, di norma devono ritenersi inammissibili le censure che impingono nel merito di valutazioni opinabili” (cfr. Cons. di Stato, III, n. 330/2020 e, più recentemente, Cons di Stato, V, n. 839/2024). Inoltre, “a fronte di censure circa la qualità tecnica dell’offerta dell’aggiudicataria, in astratto idonee a superare la c.d. prova di resistenza e, tanto più, aggiunge il Collegio, ove prospettanti la doverosità della sua esclusione, ferma l’impossibilità di esercitare un sindacato sostitutivo, i limiti del sindacato giurisdizionale si fermano ad un “sommario, essenziale esame delle stesse dal quale si evinca motivatamente che dette censure non disvelano un’abnormità della valutazione del tutto illogica e/o parziale o un manifesto travisamento del ...
- TAR Campania [NA], III, s. 1155 del 19.2.2024Pubblicato il 19/02/2024 N. 01155/2024 REG.PROV.COLL. N. 00626/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 626 del 2023, proposto da Società Cooperativa La Bazzarra A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Raffaele Montefusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Torre del Greco, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Liuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti Associazione Centro Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; per l’annullamento a) della Determinazione n. 3075 del 13/12/2022, non notificata né altrimenti comunicata alla ricorrente, con la quale la Dirigente del VII Settore Servizi Tecnologici e Manutentivi – Demanio – Porto Litorale – Decoro ed Arredo Urbano del Comune di Torre del Greco: – ha annullato “ex art. 21-nonies (annullamento d’ufficio) della L. 241/90, la Determinazione Dirigenziale n. 2601 del 15/11/2022, con cui si era, tra i vari, determinato di: – affidare il servizio di realizzare gli eventi denominati “Festa del Mare 2022” a “Società Cooperativa La Bazzarra arl” (c.f./p.iva 03619811213), legale rappresentante sig. Luigi Di Luca, sede legale alla Via Cimaglia n. 60, Torre del Greco (NA), ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, convertito nella L. 120/2020, sostituito dall’art. 51, comma 1, lettera a) sub. 2.1) della L. 108/2021, per € 25.000,00 oltre IVA al 22% e quindi per un importo complessivo di € 30.500,00 – impegnare la somma indicata a valere sul cap. 10011.03.1298 anno 2022”; – ed ha contestualmente disimpegnato la somma di € 30.500,00 dal cap. 10011.03.1298 anno 2022; b) di ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente ivi compresa la nota, in data 23.11.2022, con la quale la Dirigente del VII Settore Servizi Tecnologici e Manutentivi – Demanio – Porto Litorale – Decoro ed Arredo Urbano, nel formulare al Segretario Comunale dell’ente, in qualità di Responsabile Anticorruzione e Trasparenza, richiesta di parere sulla sussistenza delle condizioni di annullamento in autotutela dell’affidamento, ha statuito che, “Nelle more di un riscontro, il procedimento si riterrà sospeso”; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Torre del Greco, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2023 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO I. La società ricorrente, aggiudicataria, impugna, unitamente agli atti presupposti, la Determinazione n. 3075 del 13/12/2022, con cui l’Amministrazione comunale, ha annullato “ex art. 21-nonies (annullamento d’ufficio) della L. 241/90, la Determinazione Dirigenziale n. 2601 del 15/11/2022, con cui si era, tra i vari, determinato di affidarle il servizio di realizzare gli eventi denominati “Festa del Mare 2022” per un importo complessivo di € 30.500,00, e contestualmente disimpegnato la somma dal relativo capitolo. II. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di diritto: a) violazione degli artt. 7, 10 e 21 nonies della l. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., degli art. 32, comma 8, e 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016; b) eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto, sviamento, difetto di motivazione e di istruttoria; c) incompetenza. III. Si è costituita l’Amministrazione comunale intimata, concludendo per il rigetto del ricorso. IV. All’udienza pubblica del 24.10.2023, fissata per la discussione, la causa è stata introitata per la decisione. V. Il ricorso è infondato. V.1. Dal provvedimento di annullamento, in autotutela, gravato, si evince quanto segue: a) con Determinazione Dirigenziale n. 2193 del 11/10/2022 si è determinato, tra i vari, di riaprire, per la seconda volta, i termini dell’avviso pubblico per manifestazione d’interesse per la ricerca di soggetti interessati ad organizzare progetti di attività artistiche e culturali per la realizzazione dell’evento “Festa del Mare 2022” e di approvare gli allegati avviso pubblico e modello di domanda; b) entro i termini concessi sono pervenute, secondo l’ordine cronologico, le seguenti domande: Associazione Culturale Crown Production, prott. 51114 e 51123 del 06/10/2022; Associazione Arkneos, prot. 51154 del 06/10/2022; Società Cooperativa La Bazzarra Arl, prot. 51210 del 06/10/2022; Associazione Centro Onlus, prot. 53864 del 19/10/2022; c) con verbale di Commissione datato 03/11/2022, la Commissione all’uopo nominata ha espresso quanto segue: Associazione Culturale Crown Production – II classificata; Associazione Arkneos – Non ammessa ex artt. 5 e 7 dell’avviso pubblico; Società Cooperativa La Bazzarra Arl – I classificata; Associazione Centro Onlus – Non ammessa ex artt. 5 e 7 dell’avviso pubblico; d) con determinazione dirigenziale n. 2601 del 15/11/2022 si è determinato, tra l’altro, di: – affidare il servizio di realizzare gli eventi denominati “Festa del Mare 2022” alla “Società Cooperativa La Bazzarra Arl”, … ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, convertito nella L. 120/2020, sostituito dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) della L. 108/2021, per € 25.000,00 oltre IVA a122%, e quindi per un importo complessivo di € 30.500,00; – impegnare le somme indicate a valere sul cap. 10011.03.1298 anno 2022”; e) “a mezzo pec del 16/11/2022, l’Associazione Centro Onlus … (esclusa), nella persona della Legale Rappresentante Sig.ra Annunziata Ebardi, ha chiesto l’annullamento in autotutela dell’affidamento del servizio di realizzazione degli eventi denominati “Festa del Mare 2022” alla “Società Cooperativa La Bazzarra Arl”, …. di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2601 del 15/11/2022, con la motivazione che l’Ufficio Protocollo ha aperto le manifestazioni d’interesse di cui all’avviso pubblico prima della scadenza del termine di presentazione delle stesse, giusta documentazione prodotta ed agli atti”; f) “atteso che come rilevato dal parere dell’Avvocatura civica …, sussistono condizioni di illegittimità della determinazione dirigenziale n. 2601 del 15/11/2022 tali da poterne determinare l’annullamento in autotutela (a mezzo PEC del 02/11/2022); g) “nel caso di specie, l’aggiudicazione in favore di “Società Cooperativa La Bazzarra Arl” … non si è comunque ancora perfezionata, dovendo ancora essere effettuati, da parte di qs. Stazione Appaltante, i necessari controlli sull’operatore economico al fine di verificare l’effettivo possesso di tutti i requisiti dichiarati in sede di presentazione della documentazione per partecipare all’avviso pubblico in oggetto, né si è ancora stipulato il contratto giusto ...
- TAR Campania [NA], I, s. 1048 del 13.2.2024Ai fini del “grave illecito” (art. 80, co. 5, lett. c], D.Lgs. 50/2016), i fatti di reato commessi dalla persona fisica in epoca in cui operava per altra impresa possono essere rilevanti ai fini della partecipazione della nuova impresa ve operi la persona (c.d. teoria del contagio); tuttavia, la s.a., per pronunciare l’esclusione, deve motivare in modo ancor più stringente, in quanto il “contagio” richiede elementi di particolare pregnanza.
- TAR Campania [NA], I, s. 941 del 7.2.2024Il ricorso principale va comunque trattato prioritariamente rispetto al ricorso incidentale, in quanto la sua infondatezza determinerebbe la carenza di interesse al ricorso incidentale. L’irregolarità o mancanza del sopralluogo obbligatorio non possono comportare l’esclusione, e tali carenze impongono comunque il soccorso istruttorio (quantomeno in ipotesi di espressa clausola a pena di esclusione)
- TAR Campania [NA], I, s. 928 del 7.2.2024Allorquando i criteri di valutazione hanno un contenuto specifico, è sufficiente il giudizio sintetico, cioè il voto numerico, senza che occorra ulteriore motivazione analitica (caso di criteri con punteggio con punti max 35/25/10/15) E’ inammissibile per difetto di legittimazione la censura dell’o.e., non aggiudicatario, circa un accordo tra aggiudicataria e s.a., in fase di stipula, modificativo delle condizioni di esecuzione rispetto alla lex specialis; in ogni caso, tale pattuizione non viola la par condicio e quindi non è illegittima, allorquando le condizioni cui si presta l’aggiudicatario siano, per esso, peggiorative (come nel caso dell’accettazione di termini di esecuzione più brevi).
- TAR Campania [NA], I, s. 920 del 6.2.2024Pubblicato il 06/02/2024 N. 00920/2024 REG.PROV.COLL. N. 05821/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 5821 del 2023, proposto da: BEMAR, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9519125673, rappresentato e difeso dall’avvocato Laura Fasulo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro ASMEL Consortile S.c.a.r.l. (di seguito, anche: ASMEL), in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; Comune di Casapulla, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione, Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l’annullamento: 1. del bando di gara pubblicato dal Comune di Casapulla relativo all “Affidamento dei lavori di manutenzione del manto stradale e messa in sicurezza dei tratti di viabilità comunale di via Cavour e via G. Garibaldi del Parco Moselli CUP: B17H19001970001 CIG 9519125673”; 2. del disciplinare relativo alla procedura di gara di cui all’affidamento sopra illustrato; 3. della determinazione n. 657 del 21 settembre 2023 con la quale il Comune di Casapulla ha revocato la procedura di gara per l’affidamento sopra illustrato; 4. dell’indizione di una nuova procedura di gara per l’affidamento sopra illustrato; 5. del provvedimento di revoca dei verbali n. 1, 2, 3 redatti in pari date, nei quali era proposto, tra l’altro, l’aggiudicazione a favore di BEMAR; 6. della revoca dell’aggiudicazione alla Bemar della gara per l’affidamento sopra illustrato; 7. della nota prot. 32880 del 28 aprile 2023 dell’ANAC da cui emergerebbe l’impossibilità di proseguire la gara in questione; 8. di ogni altro atto connesso o propedeutico a quello impugnato. CON RICHIESTA della ricorrente di conseguire l’aggiudicazione della gara, per essere in possesso dei requisiti tecnico/organizzativi e per essere subito disponibile e all’immediata stipula del contratto – subentrando ed all’immediato avvio di lavori messi a gara. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Casapulla, di ANAC, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2024 il dott. Gianmario Palliggiano, presente l’avvocato dello Stato L. Tesauro per il Ministero dell’Ambiente, preso atto delle richieste di passaggio in decisione presentato dalla ricorrente e dal comune di Casapulla, rispettivamente nelle date del 15 e del 16 gennaio 2024; Visti gli artt. 60 e 120, comma 6, cod. proc. amm. 1.- Con determina a contrarre n. 168 del 22 agosto 2022, il Comune di Casapulla aveva stabilito: a) di indire una gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di manutenzione del manto stradale e messa in sicurezza dei tratti di viabilità comunale di via Cavour e via G. Garibaldi del Parco Moselli, da aggiudicarsi mediante procedura aperta, con il criterio del minor prezzo ed applicazione dell’inversione procedimentale ai sensi dell’art. 133, comma 8, d. lgs. n. 50/2016; b) di avvalersi di ASMEL per le attività indicate all’art. 3, comma 1, lett. m), del D.lgs. 50/2016 ai sensi del comma 1.2 dell’art. 52 del D.L. 77/2021 e dell’art. 37, comma 4, menzionato d. lgs 50/2016. Con determina n. 40 del 21 marzo 2023, il comune nominava l’Autorità monocratica per l’espletamento della gara d’appalto in oggetto sulla piattaforma telematica ASMECOMM. Nelle date del 12, 20 e 26 aprile 2023 – come risulta dai verbali n. 1, 2, 3 redatti nelle corrispondenti date – si è svolta la procedura di gara in oggetto tramite la piattaforma telematica ASMECOMM. La Commissione, all’esito della procedura, ha proposto di aggiudicare la gara in favore di BEMAR, classificatasi al primo posto. Con nota prot. n. 8194 del 27 aprile 2023, l’Autorità monocratica ha comunicato la conclusione della procedura ed ha trasmesso al comune i verbali di gara. Con nota prot. n. 32880 del 28 aprile 2023 – FACS ANAC n. 1367/2023 – assunta al protocollo dell’ente comunale al numero 8346 del 2 maggio 2023 – l’ANAC ha invitato l’amministrazione comunale a considerare quanto stabilito con la propria delibera n. 570 del 30 novembre 2022. In tale delibera ANAC ribadiva che ASMEL è priva della qualifica specifica per svolgere il ruolo di centrale di committenza e di soggetto aggregatore. Da ciò consegue l’impossibilità, per i comuni non capoluogo di provincia, com’è Casapulla, di assolvere all’adempimento di cui all’art. 52, punto 1.2., del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni nella L. n. 108/2021, per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori nell’ambito delle procedure di utilizzo dei fondi PNRR. Con la citata nota prot. n. 32880 del 28 aprile 2023, l’ANAC ha, altresì, precisato che il proprio intervento “è finalizzato a prevenire l’insorgenza di possibili profili problematici ostativi al regolare avanzamento delle procedure, affinché in futuro non si abbiano contenziosi, sospensioni dei lavori o rischi di perdita di finanziamenti europei”. Ha fatto seguito, pertanto, la nota prot. n. 8524 del 3 maggio 2023, con la quale il Segretario comunale invitava il Responsabile del settore tecnico ad assumere ogni opportuna iniziativa alla luce delle considerazioni esposte nella nota ANAC sopra richiamata. In virtù di quanto sopra, il Comune di Casapulla ha, quindi, valutato di non poter usufruire dei servizi di ASMEL per l’espletamento delle attività finalizzate all’acquisizione di forniture, servizi e lavori nelle procedure relative agli investimenti di cui al PNRR e PNC. In relazione a quanto sopra, il comune di Casapulla: – ha sottoscritto la convenzione, acquisita al protocollo dell’ente al n. 13483 del 24 luglio 2023, col Comune di Caserta in qualità di comune capoluogo, il quale espleta la funzione di stazione appaltante per acquisire forniture e servizi e lavori nelle procedure afferenti alle opere PNRR e PNC (art. 52, comma 1, lett. a, L. n. 108/2021), ai sensi dell’art. 30 d. lgs. 267/2000; – con determina del 29 settembre 2023, ha disposto la revoca (recte: l’annullamento) della procedura, ormai espletata, all’esito della quale BEMAR ...
- TAR Campania [NA], III, s. 860 del 2.2.2024Pubblicato il 02/02/2024 N. 00860/2024 REG.PROV.COLL. N. 05121/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5121 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Ranieri Impiantistica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 947005047B, rappresentata e difesa dall’avvocato Fiorita Iasevoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ente Autonomo Volturno S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Gianfranco D’Angelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via del Parco Margherita n. 33; nei confronti Alfredo Cecchini S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele Tricamo, Andrea Ruffini, Antonietta Favale, Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l’annullamento I)per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del verbale di consegna dei lavori in via d’urgenza comunicato in data 23 ottobre 2023 con il quale EAV conclude la fase di verifica dei requisiti di cui all”art. 83 del D.Lgs. 50 del 2016 rendendo efficace l”aggiudicazione di cui alla comunicazione del 13 marzo 2023 e procede al passaggio di consegne in via d’urgenza e sotto riserva di legge all’aggiudicataria Cecchini srl nella more della sottoscrizione del contratto; b) di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto, ivi inclusi tutti i verbali di gara; per la dichiarazione di inefficacia -del contratto eventualmente stipulato e del diritto della ricorrente al subentro nel medesimo; nonché per la declaratoria ex art. 116 c.p.a nonché per la declaratoria del diritto di accesso ai documenti forniti in sede di comprova ed accettati da EAV nonché al contratto eventualmente sottoscritto. II) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ranieri Impiantistica S.r.l. l’11/12/2023: a) per l’annullamento del verbale di consegna dei lavori in via d’urgenza comunicato in data 23 ottobre 2023 con il quale EAV conclude la fase di verifica dei requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50 del 2016 nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto sottoscritto sia da EAV che Cecchini srl avente prot. 0038958 del 2023 in data 13 novembre 2023 ma depositato per la prima volta agli atti del giudizio avente R.G. 5121 del 2023 in data 28 novembre 2023 e stipulato a valle dell’aggiudicazione di cui alla comunicazione del 13 marzo 2023; b) ove e per quanto occorra per l’annullamento dell’aggiudicazione di cui alla comunicazione del 13 marzo 2023 del servizio di manutenzione triennale degli impianti termici per la climatizzazione estiva ed invernale, degli impianti ausiliari e degli impianti antincendio dei fabbricati e stazioni dell’intera rete EAV CIG 947005047B – quale atto presupposto già impugnato con ricorso avente R.G. 1873 del 2023 deciso con sentenza n. 4756 del 2023 impugnata in Consiglio di Stato con giudizio ancora pendente avente R.G. 8138 del 2023; c) e per la declaratoria ex art. 31 cpa dell’obbligo da parte dell’Ente Autonomo Volturno di concludere il procedimento di verifica dei requisiti e dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione a favore della Cecchini srl o procedere allo scorrimento di graduatoria a favore della Ranieri impiantistica srl; III) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ranieri Impiantistica S.r.l. il 14/12/2023: Stessi atti sotto ulteriori profili. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ente Autonomo Volturno S.r.l. e di Alfredo Cecchini S.r.l.; Visti tutti gli atti della causa; Vista l’ordinanza cautelare n. 2219 del 29.11.2023; Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2024 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1.Con ricorso notificato il 7 novembre 2023, la società Ranieri Impiantistica s.r.l. (in seguito Ranieri) ha esposto le seguenti circostanze di fatto: i) di aver partecipato alla gara a procedura aperta bandita da EAV – Ente Autonomo Volturno s.r.l. (di seguito EAV) con bando del 21 novembre 2022 (gara per l’erogazione di un servizio di durata triennale di manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione estiva ed invernale, degli impianti ausiliari e degli impianti antincendio dei fabbricati e stazioni dell’intera rete EAV CIG 947005047B), servizi di cui era gestore essendosi aggiudicata la gara bandita in precedenza; ii) che all’esito della procedura risultava aggiudicataria la società Alfredo Cecchini s.r.l. (di seguito Cecchini) e tale aggiudicazione veniva comunicata in data 13 marzo 2023; iii) che all’esito di due istanze di accesso (la prima del 14 marzo 2023) la Ranieri constatava che l’aggiudicataria aveva ottenuto il massimo del punteggio nella parte tecnica della valutazione a differenza della ricorrente che aveva ottenuto 72,24 punti non avendo ricevuto alcun punteggio per il requisito di cui al punto B 2 ovvero il possesso della certificazione ES.CO. (posseduto tramite avvalimento dalla società Zigarella S.r.l.), sicché la mancata attribuzione degli 8 punti ha determinato un punteggio complessivamente più basso (72.24 punti per l’offerta tecnica e 20 punti per l’offerta economica) rispetto alla cecchini (quest’ultima 80 punti per l’offerta tecnica e 14,79 punti per l’offerta economica); iv) che quindi con ricorso RG 1873/2023 la Ranieri ha impugnato l’aggiudicazione in favore della Cecchini, che, come gestore del servizio, ha continuato a svolgere il servizio in proroga di fatto fino al 25 luglio 2023, data in cui EAV formalizzava l’integrazione del contratto sia per il servizio di manutenzione impianti antincendio con scadenza l’11 ottobre 2023, che per il servizio di manutenzione di impianti termici con scadenza invece al 31 ottobre 2023, poi confluiti in un unico servizio nel bando oggetto del giudizio de quo; v)che per tutta la durata del suindicato giudizio, la Cecchini ha prodotto una gran mole di documenti, ritenendoli utili a comprovare i requisiti richiesti dal bando e vantati in sede di partecipazione, circostanza che la ricorrente ha contestato tanto da indurre l’EAV in data 24 maggio 2023 a richiedere una copiosa integrazione documentale; vi) che in data 11 maggio 2023, la Cecchini ha proposto ricorso incidentale nel giudizio suidicato, per contestare la nullità del contratto di avvalimento prodotto dalla ricorrente laddove fosse ipoteticamente ritenuto ammissibile l’avvalimento premiale e quindi le venissero riconosciuti i punti decurtati; vii) che l’attività di verifica dei ...
- TAR Campania [NA], I, s. 854 del 2.2.2024Pubblicato il 02/02/2024 N. 00854/2024 REG.PROV.COLL. N. 01801/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1801 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Consorzio Stabile Infratech S.C. A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9412857752, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Migliarotti, con domicilio eletto in Napoli alla Via dei Mille n. 16. contro Comune di Bacoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Valeria Capolino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, n. 11; Cuc Bacoli – Procida, Ministero dell’Interno, non costituiti in giudizio. per l”annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della determinazione dirigenziale n. 439 del 30 marzo 2023, reg. area n.78, con la quale il Responsabile dell”Area III Lavori Pubblici del Comune di Bacoli ha approvato il verbale di gara del 11 novembre 2022, ed il successivo verbale del 29 marzo 2023, con il quale è sta-ta disposta l”esclusione del Consorzio Stabile Infratech scarl dalla gara avente ad oggetto la “Messa in Sicurezza del Territorio Tratti Stradali e Fognari”; b) del “Nuovo” bando di gara RDO 351253 avente ad oggetto l”affidamento dei lavori di “Messa in Sicurezza del Territorio Tratti Stradali e Fognari” con sca-denza del termine per la presentazione delle offerte per il giorno 18 aprile 2023; c) del provvedimento di aggiudicazione della gara in favore di altro con-corrente; c) per la declaratoria di inefficacia del contratto medio tempore stipula-to e per il subentro della ricorrente nella sua esecuzione; d) di ogni altro atto presupposto e/o connesso ancorché non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Consorzio Stabile Infratech S.C. A R.L. il 3/6/2023: a) della determinazione dirigenziale n.441 del 2023 di revoca della gara dalla piattaforma MEPA; b) della determina dirigenziale n.455 del 2023 di revoca della gara in via di autotutela; c) del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara ove intervenuto. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bacoli, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Economia e delle Finanze; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Vista la camera di consiglio riconvocata al 17 gennaio 2024; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. Con ricorso tempestivamente notificato all’Amministrazione resistente e regolarmente depositato nella Segreteria del T.a.r., il ricorrente ha esposto quanto segue: a) il Consorzio Stabile Infratech S.C.A.R.L. partecipava alla gara, bandita dalla CUC fra il Comune di Bacoli ed il Comune di Procida, avente ad oggetto gli interventi di “Messa in Sicurezza del Territorio Tratti Stradali e Fognari”, risultando l’unico concorrente ad aver presentato un’offerta; b) con determina n. 439 del 30/03/2023 del Responsabile Area III-Lavori Pubblici del Comune di Bacoli, venivano approvati i verbali di gara dai quali risultava l’esclusione del Consorzio ricorrente; c) a seguito dell’esclusione, il Consorzio chiedeva copia del verbale di gara, ma la stazione appaltante non dava seguito alla richiesta e procedeva alla pubblicazione di un nuovo bando per la medesima gara con scadenza 18 aprile 2023. 2. Avverso la determina di esclusione, il Consorzio Stabile Infratech S.C.A.R.L. ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, chiedendone l’annullamento, per i seguenti motivi: Violazione del D. Lgs. 50/2016 – Violazione del D.L. 32/2019 – Difetto di istruttoria e di motivazione – Violazione dell’art. 225 comma 13 del D. Lgs. 36/2023. La stazione appaltante, dopo aver disposto l’esclusione del consorzio dalla gara, ha revocato la gara con determina n. 441 del 31/3/2023. Detta determina è stata poi integrata nella motivazione con altra determina n. 455 del 4/4/2023. Con ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 3 giugno 2023, il Consorzio ricorrente ha impugnato le determine n. 441 e 445 del 2023, contestandone la legittimità e chiedendone l’annullamento per violazione di legge, difetto di istruttoria e di motivazione. Con ordinanza cautelare n. 1060 del 22/6/2023, questo Tribunale ha rigettato l’istanza cautelare proposta dal ricorrente. Il Comune di Bacoli si è costituito regolarmente in giudizio, contestando l’avverso ricorso e chiedendone il rigetto. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero dell’Interno si sono costituiti regolarmente in giudizio, eccependo il difetto di legittimazione passiva. Alla pubblica udienza del 22 novembre del 2023 la causa è stata trattenuta in decisione. Con ordinanza n. 7172 dell’8 novembre 2023, il Collegio ha evidenziato che dopo il passaggio in decisione del presente giudizio, è emersa la possibile improcedibilità del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti, in quanto, successivamente alla revoca della gara, la stazione appaltante ha indetto, con determina n. 441 del 31/03/2023, una nuova gara a cui non ha partecipato la ricorrente, né quest’ultima ha proceduto a contestare la scelta dell’amministrazione di bandire una nuova gara. La ricorrente, nel presentare le memorie ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha evidenziato di avere interesse alla declaratoria di illegittimità dei provvedimenti ai fini risarcitori. 3. In via preliminare va respinta l’eccezione di difetto di legittimazione sollevata dalle amministrazioni statali, in quanto, ai sensi dell’art. 12 bis del d.l. n. 68 del 2022, convertito dalla legge n. 108 del 2022, il ricorso, in relazione ai bandi finanziati con fondi del PNNR, va notificato anche alle amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, tra cui rientrano le amministrazioni statali evocate in giudizio. 4. Ciò premesso, questa Sezione deve evidenziare che non sussiste più l’interesse del consorzio ricorrente all’annullamento dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti, in quanto, successivamente alla revoca della gara, la stazione appaltante ha indetto, con determina n. 441 del 31/03/2023, una nuova gara a cui non ha partecipato la ricorrente, né quest’ultima ...
- TAR Campania [NA], I, s. 800 del 1.2.2024Pubblicato il 01/02/2024 N. 00800/2024 REG.PROV.COLL. N. 05769/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 5769 del 2023, proposto da: Castiglia S.r.l. in proprio e quale mandataria dell’ATI Costituenda con Ecotherm S.r.l., General Smontaggi S.p.A., Marazzato Soluzioni Ambientali S.r.l. a Socio unico (mandanti), in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9929395BF5, rappresentati e difesi dall’avvocato Luigi Maria D’Angiolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario Unico per la Realizzazione Interventi Necessari, Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, Ministero Infrastrutture e Trasporti, Ministero Università e Ricerca (MUR), Ministero Istruzione e del Merito, Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio; Ministero dell’Interno, Presidenza Consiglio Ministri Unità Tecnico amministrativa ex Art 15 OPCM 3920 2011, Commissario Unico per la bonifica delle discariche comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11; per l’annullamento previa adozione di idonee misure cautelari: a) della pec del 1° dicembre 2023 comunicato in pari data, con cui l’RTI ricorrente veniva escluso dalla procedura di gara avente ad oggetto l’ “Appalto integrato su progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) per la progettazione esecutiva ed i lavori di copertura della discarica, la realizzazione dell”impianto di emungimento e trattamento percolato, e della captazione del biogas, presso la discarica di Malagrotta” in quanto “Malagrotta MISP: offerta non inserita correttamente in piattaforma informatica e pertanto non conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara ( lex specialis)” b) per quanto occorra, dei verbali di gara del 24 ottobre 2023, del 7 novembre 2023 e del 1° dicembre 2023, mai comunicati né notificati e di contenuto sconosciuto; c) per quanto occorra, della nota prot. n. UTA/U0003399/2023 del 10 ottobre 2023, della nota prot. n. UTA/U0003775/2023 del 3 novembre 2023, della nota prot. n. UTA/U0003989/2023 del 21 novembre 2023 con le quali si invitava l’RTI ricorrente a partecipare alle sedute di gara; d) per quanto occorra, del provvedimento del Commissario n. 1230 del 31 ottobre 2023, avente ad oggetto la nomina della Commissione di gara; e) per quanto occorra, del bando di gara; f) per quanto occorra, del disciplinare di gara; g) per quanto occorra, del capitolato tecnico; h) per l’accertamento del diritto dell’RTI ricorrente ad essere ammessa alle fasi successive della procedura di gara in esame al fine di provvedere con la valutazione dell”offerta da essa presentata; i) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguenziale comunque incidente negativamente sugli interessi della ricorrente. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, della Presidenza Consiglio Ministri Unità Tecnico amministrativa ex Art 15 OPCM 3920 2011, del Commissario Unico per la bonifica delle discariche Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalim; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2024 il dott. Gianmario Palliggiano, presenti l’avv. D’Angiolella e l’avv. dello Stato L. Tesauro; Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.; 1.- La Società Castiglia s.r.l. – in proprio ed in qualità di mandataria del costituendo RTI con le società Ecotherm S.r.l., General Smontaggi S.p.A., Marazzato Soluzioni Ambientali S.r.l. a Socio unico – aveva partecipato alla procedura di gara per l’aggiudicazione dell’ “Appalto integrato su progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) per la progettazione esecutiva ed i lavori di copertura della discarica, la realizzazione dell’impianto di emungimento e trattamento percolato, e della captazione del biogas, presso la discarica di Malagrotta.” CUP: G81J22000750006 – CIG: 9929395BF Con provvedimento del 5 dicembre 2023 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Unità Tecnica Amministrativa ex O.P.C.M. 3920/2011 – Sede di Napoli, sita alla Via Concezio Muzy – Castel Capuano, quale Ente Delegato dal Commissario Unico – ha disposto l’esclusione del costituendo RTI dalla gara <<in quanto la documentazione non è stata completamente caricata sulla piattaforma informatica entro i limiti temporali previsti dal bando di gara “ore 12:00:00 del 09.10.2023>>. 2.- Con l’odierno ricorso, ritualmente notificato e depositato, la società Castiglia s.r.l., in proprio e in qualità di mandataria del costituendo RTI, ha impugnato l’esclusione deducendo le seguenti censure: VIOLAZIONE DELL’ART. 1.1., 1.2, 1.3. DEL DISCIPLINARE DI GARA. VIOLAZIONE DELL’ART. 19 DEL D.LGS. 36/2023. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’. ECCESSO DI POTERE. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. Terminate con successo le operazioni di caricamento dell’offerta economica (ore 11.19.54), della documentazione costituente l’offerta temporale (ore 11.20.31), della documentazione amministrativa (ore 11.50.31), dell’offerta tecnica (ore 11.58.53), nonostante la mandataria avesse pigiato prontamente il tasto “conferma”, il sistema non recepiva l’invio poiché il timing di gara risultava scaduto di soli 8 (otto) secondi. Per tale motivo la ricorrente è stata esclusa dalla procedura de qua. II. STESSA CENSURA SUB I) SOTTO DIVERSO PROFILO. VIOLAZIONE DELL’ART. 1.1., 1.2, 1.3. DEL DISCIPLINARE DI GARA. VIOLAZIONE DELL’ART. 19 DEL D.LGS. 36/2023. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’. ECCESSO DI POTERE. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. La mandataria non è riuscita a confermare l’offerta a causa delle criticità, di carattere tecnico-informatico, riscontrate nella fase di chiusura della gara, dettagliatamente riportate nell’atto introduttivo del ricorso. III. STESSA CENSURA SUB II) SOTTO DIVERSO PROFILO. VIOLAZIONE DELL’ART. 1.1., 1.2, 1.3. DEL DISCIPLINARE DI GARA. VIOLAZIONE DELL’ART. 19 DEL D.LGS. 36/2023. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’. ECCESSO DI POTERE. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. Il ritardo, irrisorio nella sua consistenza temporale (di soli 8 secondi), rappresenta un aspetto puramente formale di una procedura telematica prevista da uno specifico portale. IV. STESSA CENSURA SUB III) SOTTO DIVERSO PROFILO. VIOLAZIONE DELL’ART. 1.1., 1.2, 1.3. DEL DISCIPLINARE DI GARA. VIOLAZIONE DELL’ART. 19 DEL D.LGS. 36/2023. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’. ECCESSO DI POTERE. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. Il ritardo irrisorio avrebbe imposto all’amministrazione di applicare il principio di proporzionalità evitando di adottare un provvedimento di esclusione eccedente lo scopo prefissato. Si sono costituite in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il ...
- TAR Campania [NA], II, s. 793 del 31.1.2024Pubblicato il 31/01/2024 N. 00793/2024 REG.PROV.COLL. N. 03705/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3705 del 2023, proposto da A. De Mori s.p.a. con socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9657350953, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuliano Sgobbi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Piazzale Susa 14; contro Azienda Ospedaliera Universitaria dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Teresa Nicoletti, Lucio Perone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti Nova Biomedical Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Aliverti, Beniamino Carnevale, Cosimo Andrea Vestuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, n. 514 del 18.7.2023, trasmessa via pec il 19.7.2023, recante l’aggiudicazione a Nova Biomedical Italia s.r.l. della procedura aperta per l’’affidamento del noleggio triennale di n. 26 sistemi per emogasanalisi con i relativi materiali di consumo (CIG 9657350953); della proposta d’aggiudicazione, nonché degli atti, valutazioni, verbali e determinazioni del procedimento (inclusa, occorrendo, la nota AOU del 18.7.2023, a firma del Responsabile UOC Acquisizione e Gestione Beni Servizi e Tecnologie dell’AOU); degli atti di controllo ed approvazione dell’affidamento e del contratto; per l’accoglimento della domanda d’aggiudicarsi la fornitura e di stipulare e/o subentrare nel contratto, se già sottoscritto; per l’accertamento e la dichiarazione dell’inefficacia del contratto, se già stipulato tra AOU e Nova; e, infine, per la condanna al risarcimento dei danni patiti per la perdita dell’affidamento, in forma specifica o, in subordine, per equivalente pecuniario, con interessi e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto sino al soddisfacimento, nella misura che sarà indicata in corso di giudizio. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Nova Biomedical Italia s.r.l. il 19/9/2023: per l’annullamento, in parte qua, della deliberazione del Direttore Generale dell’AOU, n. 514 del 18.7.2023, trasmessa via pec il 19.7.2023, recante l’aggiudicazione a Nova della procedura aperta per l’affidamento del noleggio triennale di n. 26 sistemi per emogasanalisi con i relativi materiali di consumo (CIG 9657350953), nella parte in cui l’Amministrazione non ha escluso la ricorrente principale, includendola nella graduatoria finale in seconda posizione; – di tutti gli atti e i verbali di gara e in particolare del verbale di valutazione economica in parte qua, ossia nella parte in cui la Stazione appaltante e la Commissione di gara non hanno escluso dalla procedura la ricorrente principale. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera Universitaria dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e di Nova Biomedical Italia S.r.l.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2024 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO La società ricorrente si è classificata seconda nella procedura aperta bandita dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Luigi Vanvitelli per il noleggio triennale di 26 sistemi di emogasanalisi con i relativi materiali di consumo. Alla gara, oltre alla ricorrente, ha partecipato la società Nova Biomedical Italia s.r.l. All’esito della procedura Nova si è classificata al primo posto con 99,98 punti (di cui 70 per l’offerta tecnica e 29,98 per l’offerta economica), mentre la ricorrente ha conseguito 98,89 punti (di cui 68,89 punti per l’offerta tecnica e 30 punti per l’offerta economica). Con il ricorso in trattazione, De Mori s.p.a. ha impugnato la deliberazione del Direttore Generale dell’AOU, n. 514 del 18.7.2023, con cui l’Azienda ha disposto l’aggiudicazione della gara in favore della controinteressata e gli atti presupposti per i seguenti motivi: 1) Violazione dei requisiti minimi di capitolato sotto diversi profili e, in particolare: a) violazione e falsa applicazione del requisito minimo di capitolato, art. 2, n. 2) Sul campionamento da capillare senza adattatori; b) violazione e falsa applicazione del requisito minimo di capitolato, art. 2, n. 9) stabilità dei reagenti c) violazione e falsa applicazione del requisito minimo di capitolato, art. 2, n. 1 sulla presenza di una batteria nei dispositivi a garanzia della flessibilità operativa; d) violazione degli artt. 1 e 2 del capitolato, dell’allegato A e del disciplinare, artt. 14 e 19: mancato accertamento circa la presenza dei requisiti tecnici minimi della fornitura; 2) in via subordinata, violazione dell’art. 16.1, sesto criterio valutativo del disciplinare relativo al tempo necessario per eseguire un profilo completo, compresa la stampa. Ha chiesto, inoltre, il risarcimento del danno, previa concessione di misure cautelari. Si sono costituiti sia l’Azienda Ospedaliera Universitaria Luigi Vanvitelli che la società controinteressata contrastando nel merito tutte le avverse censure. La domanda cautelare, trattata all’udienza camerale del 7 settembre 2023, è stata respinta con ordinanza n. 1446/2023. In data 14 settembre 2023 la controinteressata ha proposto ricorso incidentale, contestando l’ammissibilità dell’offerta economica presentata della ricorrente ritenendo che essa sia superiore alla base d’asta (violazione e falsa applicazione degli artt. 59 comma 4 e 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.. Violazione lex specialis e, precisamente, degli artt 3,.15, 19, 20 del Disciplinare di gara. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento di atti e fatti, erroneità dei presupposti), manifesta ingiustizia. All’udienza pubblica del 11 gennaio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione. DIRITTO 1. Occorrendo, in base ai più recenti approdi della giurisprudenza eurounitaria, esaminare entrambi i ricorsi presentati dalle parti, nell’ordo questionum si esaminerà prioritariamente il ricorso principale, in quanto la sua eventuale infondatezza potrebbe determinare l’improcedibilità del ricorso incidentale, mentre l’eventuale fondatezza del ricorso incidentale non potrebbe in ogni caso comportare l’improcedibilità del ricorso principale (cfr. Cons. Stato sez. IV, 10 luglio 2020, n. 4431). La Corte di Giustizia dell’Unione europea, infatti, nell’ormai nota sentenza del 5 settembre 2019 emessa all’esito della causa C- 333/18 del 9 settembre 2019 nella quale ha rilevato che “L’articolo 1, paragrafo 1, terzo comma, e paragrafo 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni ...
- TAR Campania [NA], I, s. 758 del 29.1.2024Qualora il provvedimento giurisdizionale imponga alla s.a. il riesame dell’offerta di uno dei concorrenti, secondo quanto chiesto nel ricorso, è tuttavia legittimo e doveroso che la s.a., ove si avveda di analoghe carenze in capo ad altri offerenti, effetti il riesame rispetto a tutti tali concorrenti, in ossequio al principio di par condicio. Qualora la lex specialis preveda il divieto di proposte di intervento subordinate ad “autorizzazione”, sono da ritenersi ammissibili le proposte di interventi subordinati (non ad “autorizzazione”, ma) a “pareri vincolanti”. E’ illegittima la mancata assegnazione del punteggio motivata con la “non realizzabilità” dell’intervento proposto, in mancanza di motivazione in proposito. L’annullamento degli atti di gara in relazione a segmenti di procedura di tipo discrezionale (quali l’attribuzione dei punteggi tecnici), comporta la riedizione delle valutazioni da parte della s.a.. Nello stabilire le sorti del contratto a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione: a) il G.A. può disporne l’inefficacia subordinata al dato, ignoto, se sia avvenuta o meno la consegna; b) inoltre, il G.A. può dichiararne l’inefficacia armonizzandola con la riedizione della gara o del suo segmento, e quindi, dichiarare l’inefficacia con effetto dall’esito della ripetizione della fase della gara interessata dall’annullamento, con salvezza delle prestazioni eseguite a tale data (art. 122 e 34 CPA).
- TAR Campania [NA], III, s. 741 del 29.1.2024Il ricorso incidentale escludente va esaminato prioritariamente rispetto al principale, allorquando l’accoglimento dell’incidentale priverebbe il ricorrente principale, anche in caso di fondatezza del suo ricorso, di qualsivoglia effetto o beneficio, anche indiretto; rientra in tale ipotesi il caso in cui il ricorrente principale censuri la propria esclusione, ed il ricorso incidentale deduca un’ulteriore ragione di esclusione i tipo vincolato. L’iscrizione a un albo professionale attiene all’abilitazione soggettiva a svolgere un’attività, quindi costituisce un requisito di idoneità (art. 83, co. 2, D.Lgs. 50/2016), e non di capacità; il requisito di idoneità può essere imposto dalla lex specialis in modo esplicito, oimplicito (quando sia richiamata in lex specialis la fonte che prevede il requisito), o anche per eterointegrazione (quando l’attività oggetto di gara sia subordinata all’iscrizione ad albi da norme, anche regionali). La mancanza di un requisito di idoneità (art. 83, co. 2, D.Lgs. 50/2016) previsto, espressamente o meno, dalla lex specialis, comporta l’esclusione; la mancanza non è sopperibile, nè mediante l’avvalimento, nè ricorrendo al subappalto a imprese in possesso del requisito (salvi i casi di subappalto necessario), nè dal possesso dell’attestazione SOA per lavori assimilabili ai servizi oggetto di appalto.
- TAR Campania [NA], I, s. 685 del 25.1.2024Il provvedimento di nomina della Commissione non costituisce atto immediatamente lesivo, soggetto a immediata impugantiva. E’ inammissibile la censura relativa al vizio di composizione della Commissione giudicatrice (nel caso: per incompatibilità di un membro), qualora non siano allegati elementi dimostrativi dell’effettivo vulnus all’imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa e di travisamenti o incongruenze nell’attribuzione dei punteggi. Allorquando nel corso delle valutazioni delle offerte tecniche sia sostituito un membro di Commissione giudicatrice, non è richiesto che la Commissione, in nuova composizione, rivaluti le offerte già valutate nella precedente composizione, quando il nuovo membro dichiari di far proprie le valutazioni del membro sostituito.
- TAR Campania [NA], I, s. 454 del 17.1.2024PREMESSE Rif. gara di servizi di vigilanza armata indetta il 14.5.2019. Nel 2022, la s.a. aggiudica il lotto a . La 2° classificata impugna l’aggiudicazione. SUL MOTIVO La ricorrente deduce insussistenti i requisiti dell’originaria aggiudicataria ). Il TAR accoglie. Non costituisce “subentro” (nella gara o nell’aggiudicazione) la circostanza che un soggetto . Anche negli appalti di servizi, un o.e. può avvalersi dei requisiti di altro o.e. del quale abbia affittato l’azienda, purchè l’affitto abbia durata minima triennale (in analogia a quanto previsto dall’art. 76, co. 9, d.p.r. 207/2010), nonché inoltre almeno pari alla durata del servizio da eseguire. 3. … la ricorrente contesta la sussistenza dei requisiti di partecipazione dell’aggiudicataria, in quanto la S.r.l. nel 2014. Sennonché l’affittante s.r.l. a far data dal 1° agosto 2019. L’amministrazione resistente e la controinteressata aggiudicataria hanno, però, evidenziato che il contratto di fitto di ramo d’azienda “cessava allorquando in data 01.06.2020 la società s.p.a.” del possesso dei requisiti di partecipazione prescritti dalla normativa di gara”. 4. … il ricorso sia fondato perché il subentro della s.p.a. nella posizione dell’aggiudicataria non si è mai realizzato. Bisogna, infatti, distinguere, da un lato, il subentro nel contratto di affitto di ramo d’azienda, dall’altro la sostituzione della partecipante alla gara, divenuta aggiudicataria ( s.r.l). La S.r.l. 4.1 La valutazione della pubblica amministrazione è, a ben vedere, doppiamente errata. Negli appalti pubblici, come è noto, vige il principio di immodificabilità soggettiva dell’operatore economico, salvo i casi espressamente previsti in cui la modificazione dell’operatore economico è consentita (si vedano, in particolare, l’art. 48, dai commi 17 a 19 ter d.lgs. n. 50 del 2016). Non è, dunque, possibile estendere le ipotesi derogatorie di un principio generale al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. La Corte di giustizia UE sez. IV, con sentenza del 3 febbraio 2022, n. 461, ha, peraltro, precisato che il subentro in una società fallita di un nuovo proprietario non comporta la necessità di aprire una nuova procedura di appalto. In particolare, l’articolo 72, paragrafo 1, lettera d), ii), della direttiva 2014/24/UE, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che un operatore economico il quale, in seguito al fallimento dell’aggiudicatario iniziale sfociato nella liquidazione di quest’ultimo, sia subentrato unicamente nei diritti e negli obblighi del medesimo derivanti da un accordo quadro concluso con un’amministrazione aggiudicatrice, deve considerarsi succeduto in via parziale a tale aggiudicatario iniziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, conformemente alla suddetta disposizione. In tali casi si tratta del subentro di un nuovo proprietario in una società fallita. Su altro versante, l’Adunanza plenaria (sentenza 27 maggio 2021, n. 10) si è pronunciata sui limiti della sostituzione, in caso di Rti, dell’impresa fallita o comunque assoggettata ad altra procedura concorsuale con un’altra impresa, esterna all’originario raggruppamento di impresa. L’Adunanza plenaria ha chiarito che l’art. 48, commi 17, 18 e 19-ter, del d. lgs. n. 50 del 2016, nella formulazione attuale, consente la sostituzione meramente interna del mandatario o del mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese con un altro soggetto del raggruppamento stesso in possesso dei requisiti, nella fase di gara, e solo nelle ipotesi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione o, qualora si tratti di imprenditore individuale, di morte, interdizione, inabilitazione o anche liquidazione giudiziale o, più in generale, per esigenze riorganizzative dello stesso raggruppamento temporaneo di imprese, a meno che — per questa ultima ipotesi e in coerenza con quanto prevede, parallelamente, il comma 19 per il recesso di una o più imprese raggruppate — queste esigenze non siano finalizzate ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara. L’evento che conduce a detta sostituzione, ammessa nei limiti anzidetti, deve essere portato dal raggruppamento a conoscenza della stazione appaltante, laddove ...
- TAR Campania [NA], I, s. 452 del 17.1.2024Pubblicato il 17/01/2024 N. 00452/2024 REG.PROV.COLL. N. 05574/2022 REG.RIC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5574 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Istituto di Vigilanza Privata Turris S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 7904119D54, rappresentato e difeso dagli avvocati Tommaso Pallavicini, Mariagrazia La Marca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia. contro So.Re.Sa Società Regionale per la Sanità S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Angela Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Napoli alla piazza Carità n.32 presso lo studio dell’avv. Alessandro Lipani. nei confronti Sevitalia Sicurezza S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pierluigi Piselli, Daniele Bracci, Gianluca Podda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; International Security Service Vigilanza S.p.A., Pegaso Security Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Domenico Regina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia. per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: – della determinazione del Direttore Generale di SORESA S.p.A. n. 206 del 13.10.2022, con cui, con riferimento alla “Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata e servizi di vigilanza aggiuntivi presso le sedi delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della regione Campania”, è stata disposta l’aggiudicazione del Lotto 9 (CIG 7904119D54) in favore di Sevitalia Sicurezza S.r.l./International Security Service Vigilanza S.p.A.; – di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto, tra cui in particolare le determinazioni n. 317 del 29.09.2020 e n. 363 del 03.12.2020, il verbale di seduta riservata n. 11 del 28.01.2021, la determinazione dirigenziale n. 22 del 02.02.2021, nonché per quanto occorrer possa la determinazione del Direttore Generale di SORESA n. 195 del 28.09.2022; nonché per la declaratoria di inefficacia/invalidità del contratto eventualmente stipulato con il controinteressato e per il conseguimento dell’aggiudicazione in capo alla ricorrente con suo subentro. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Istituto di Vigilanza Privata Turris S.r.l. il 18/4/2023: – della determinazione del Direttore Generale di SORESA n. 47 dell’08.03.2023, avente ad oggetto “Presa d’atto del subentro della società Pegaso Security S.p.A. a ISSV S.p.A. nella aggiudicazione dei Lotti 9-10-15 della procedura di gara per l’affidamento dei “servizi di vigilanza e servizi aggiuntivi a favore delle ASL/AO della Regione Campania”, con particolare riferimento al Lotto 9 della gara controversa; – di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto, tra cui in particolare i verbali di estremi e contenuti ignoti relativi alle attività istruttorie in ordine alla verifica di possesso dei requisiti di partecipazione in capo a Pegaso Security S.p.A.; nonché per la declaratoria di inefficacia/invalidità del contratto eventualmente stipulato con il controinteressato e per il conseguimento dell’aggiudicazione in capo alla ricorrente con suo subentro. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della So.Re.Sa Società Regionale per la Sanità S.P.A., della Sevitalia Sicurezza S.r.l., della International Security Service Vigilanza S.p.A. e della Pegaso Security Spa; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. Con ricorso tempestivamente notificato all’amministrazione resistente e regolarmente depositato nella segreteria del T.a.r., la società ricorrente ha esposto quanto segue: a) con determinazione dirigenziale n. 85 del 14 maggio 2019, SORESA – Società Regionale per la Sanità S.p.A. (d’ora in avanti solo SORESA), centrale di committenza, ha indetto una procedura aperta, suddivisa in 16 lotti territoriali, per l’affidamento quadriennale dei “servizi di vigilanza armata e servizi di vigilanza aggiuntivi presso le sedi delle aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Campania”; b) la ricorrente ha partecipato alla suddetta procedura centralizzata, presentando offerta tra gli altri anche per il Lotto 9 per cui è causa; c) in esito all’apertura delle offerte e alla conclusione delle operazioni di gara, la graduatoria per tale lotto è risultata la seguente: – prima classificata Poliziotto Notturno S.r.l., nei cui confronti però SORESA, con la determinazione n. 206/2022, ha disposto la non aggiudicazione per ritenuto superamento del limite di aggiudicazione applicabile a tutte le imprese del gruppo di cui fa parte tale società; – seconda classificata Civin S.r.l., che però, in quanto già aggiudicataria di altri lotti di maggior valore economico, in ragione del vincolo di aggiudicazione si è preso atto non potersi aggiudicare il lotto per cui si discute; – terza classificata Sevitalia Sicurezza S.r.l., cui con la citata determina n. 206/2022 SORESA ha quindi aggiudicato la gara relativa al lotto 9, prendendo atto del subentro alla stessa della ISSV s.p.a.; – quarta classificata la ricorrente. 2. Quest’ultima, con l’odierno ricorso, ha quindi impugnato la predetta determina, contestandone la legittimità e chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi: I. Carenza originaria e comunque sopravvenuta dei requisiti di partecipazione in capo a Sevitalia. Violazione e falsa applicazione dell’art. 83 D.Lgs. n. 50/16. Violazione degli artt. 8.2 e 8.3 del Disciplinare di gara. Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, co. 5, lett. f-bis), D.Lgs. n. 50/16. Eccesso di potere per radicale difetto di istruttoria; II. Impossibilità di disporre il subentro di ISSV. Carenza di requisiti anche in capo a tale ultima impresa. Violazione e falsa applicazione dell’art. 106 D.Lgs. n. 50/16. Con ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha poi impugnato la determinazione n. 47 dell’08.03.2023, con cui il Direttore Generale di SORESA ha preso atto del subentro della società Pegaso Security S.p.A. a ISSV S.p.A. nell’aggiudicazione dei lotti 9-10-15 della procedura di gara in contestazione, per i seguenti ulteriori motivi: Impossibilità di disporre il subentro di Centralpol. Violazione e falsa applicazione dell’art. 106 D.Lgs. n. 50/16. Manifesto difetto di istruttoria. Eccesso di potere per radicale travisamento dei presupposti in fatto e in diritto. Illogicità e ingiustizia manifeste. La SORESA, la Sevitalia Sicurezza S.r.l., l’International Security Service Vigilanza S.p.A. e la Pegaso Security Spa, si sono costituite regolarmente in giudizio, hanno contestato l’avverso ricorso e ne hanno chiesto il rigetto. Alla pubblica udienza del 22 novembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione. In data 27.07.2023 ...
- TAR Campania [NA], VII, s. 374 del 15.1.2024PREMESSE Rif. gara indetta ante 1.7.2023. impugna la propria esclusione per anomalia. SUL MOTIVO RELATIVO AL PROCEDIMENTO DI ANOMALIA E ALLA VINCOLATIVITA’ DELLE CLAUSOLE DEL DISCIPLINARE La ricorrente, risultata anomala, presentava i giustificativi, poi veniva direttamente esclusa, nonostante il disciplinare prevedesse necessariamente, a seguito della valutazione di incongruenza delle giustifiche, un termine per osservazioni. Essa deduce il legittima la propria esclusione. Il TAR accoglie. Le clausole di lex specialis hanno effetto vincolante anche per la s.a., e non possono essere da essa disapplicate o eluse, neppure qualora illegittime (salvo l’esercizio dei poteri di autotutela). La ricorrente si duole dell’esclusione, in quanto disposta dopo la disamina delle giustificazioni presentate nell’ambito della verifica ex art. 97 del D.lgs. 50/2016 e la ritenuta insufficienza dei chiarimenti resi, senza la preventiva richiesta di ulteriori elementi, in violazione di quanto disposto dall’art. 23 del disciplinare di gara; … Fondata è la censura di violazione … dell’art. 23 del disciplinare di gara nella parte in cui prevede che “Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, chiede per iscritto la presentazione, per iscritto, di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine di almeno 5 giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP esclude, ai sensi dell’art. 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili”. Come espressamente affermato dalla norma, ove le spiegazioni fornite dall’offerente non siano ritenute sufficienti dal Rup ad escludere l’anomalia, costui “chiede per iscritto la presentazione, per iscritto, di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine di almeno 5 giorni”. Nel caso in esame, come rilevato dalla ricorrente, tale segmento procedimentale non risulta esperito. Il tentativo delle parti resistenti di fornire una diversa interpretazione della previsione menzionata, in termini di mera “facoltà” dell‘ulteriore richiesta di chiarimenti, non resiste dinanzi al chiaro ed inequivocabile contenuto letterale dell’art. 23 del disciplinare sopra citato. Né soccorre il riferimento alle disposizioni contenute nel codice degli appalti, seppure occorre dare atto che l’art. 97 comma 5, d.lgs n. 50/2016 (come evidenziato dalla sentenza menzionata negli atti di causa, riferita ad analogo giudizio azionato dalla ricorrente: T.A.R. Lazio, Roma, sez. Seconda Quater, sent. 4978 del 26.04.2022), prevede un procedimento semplificato “monofasico”, a differenza del procedimento “trifasico” – giustificativi, chiarimenti, contraddittorio-, delineato dal precedente codice (art. 88 d.lgs.163/06). Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, da cui il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, infatti, nelle procedure di gara, la lex specialis non può essere disapplicata perché le relative clausole e le sue prescrizioni hanno effetto vincolante anche per l’amministrazione che le ha predisposte, di modo che le stesse non possono essere disapplicate e/o eluse né dal giudice, né dalla P.A. e ciò anche nell’ipotesi che risultino in contrasto con le previsioni dell’ordinamento giuridico vigente, anche comunitario, salvo naturalmente l’esercizio del potere di autotutela (T.A.R. Lazio, sez. seconda quater, 26 aprile 2022, sent. 4978, cit.; Cons. Stato, sez. V, 22 marzo 2016, n. 1173; 8 maggio 2019, n. 2991; V, 2 settembre 2019, n. 6026; 5 marzo 2020, n. 1604). Peraltro, la norma in questione, lungi dall’essere cogente, appare ragionevolmente derogabile dall’Amministrazione, laddove, come nel caso di specie, si voglia assicurare una più approfondita verifica dei contorni della rilevata anomalia. 7. Ne deriva che gli atti relativi all’avversata esclusione risultano viziati per violazione della previsione (art. 23) della lex specialis riferita al procedimento da esperire nel procedimento di verifica dall’anomalia dell’offerta, nel quale, peraltro, parte ricorrente avrebbe avuto modo di far valere quanto poi dedotto in questo giudizio in ordine alla ravvisata anomalia. CONCLUSIONI E EFFETTI DELLA SENTENZA Il TAR accoglie il ricorso (e rimanda alla s.a. per la riedizione della verifica di anomalia). A seguito dell’annullamento di un segmento di procedura di tipo discrezionale, segue la riedizione da parte della s.a.. 7.1. Il ricorso, dunque, con riferimento a tale specifico profilo deve essere accolto, con assorbimento delle ulteriori censure dedotte e conseguente annullamento dell’esito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, a cui consegue l’onere dell’amministrazione di rieditare il segmento procedimentale emendato dal ravvisato vizio, rinnovando la propria valutazione di tipo tecnico- discrezionale. 7.2. Da ciò consegue che non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento in forma specifica mediante “subentro” nell’aggiudicazione a favore della ricorrente, previa declaratoria di inefficacia del contratto ove stipulato, dovendo la stazione appaltante rinnovare il proprio esame …
- TAR Campania [NA], I, s. 310 del 11.1.2024PREMESSE Rif. gara di forniture medicali del 30.12.2022. La ricorrente impugna la propria esclusione, la lex specialis e l’aggiudicazione ad altro o.e.. SUL MOTIVO RELATIVO ALLA MANCATA SUDDIVISIONE IN LOTTI E ALLA PREVISIONE DI PRODOTTI OFFERTI DA UNICO OPERATORE La ricorrente impugna la lex specialis che accorpava in unico lotto due tipologie di “iodo”, una sola delle quali prodotta dalla ricorrente, e la propria esclusione per aver proposto quell’unica tipologia; vi era invece un unico operatore sul mercato che produceva entrambe le tipologie di iodio, e che risultava aggiudicatario. Il TAR accoglie. E’ illegittima la mancata suddivisione in lotti (cui è assimilabile l’accorpamento in un lotto di più prodotti), qualora non assistita da idonea motivazione; ciò tantopiù vale quando l’accorpamento determini, addirittura, che possa risultare aggiudicatario un unico o.e. sul mercato. 2. Con il ricorso introduttivo la ricorrente ha impugnato il bando di gara e tutti gli atti relativi al Lotto 29 …, avente ad oggetto la fornitura del Radiofarmaco “I-131 Sodio Ioduro Capsule diagnostiche/Terapeutiche”, …, nella parte in cui includono in un unico lotto la fornitura dei prodotti a base del principio attivo I-131 Sodio Ioduro sia a uso diagnostico, che a uso terapeutico … … la ricorrente, che punta all’annullamento dell’intera gara, ha evidenziato che la stazione appaltante ha bandito una gara, in relazione al lotto 29, avente ad oggetto la fornitura di prodotti farmaceutici commercializzati da un solo operatore economico, poi risultato aggiudicatario. … ha precisato che la tabella …, contenente la disciplina dei requisiti minimi previsti per il Lotto 29, individua i dosaggi dei Radiofarmaci I-131 Sodio Ioduro, da destinarsi a scopo diagnostico, in due voci, in base all’attività richiesta e, precisamente: − LOTTO 29 VOCE 1, attività richiesta 1,11 MBq − LOTTO 29 VOCE 2, attività richiesta 2,035 MBq. … … la stazione appaltante ha escluso la ricorrente perché “L’operatore economico non ha presentato offerta per i dosaggi 1,11 MBq e 2,035 MBq”, conseguentemente ha aggiudicato la gara proprio alla S.r.l. … Le ragioni della scelta nascono, precisa solo negli atti difensivi, dall’esigenza di far fronte alle difficoltà organizzative e gestionali emerse in sede di elaborazione degli atti di gara e sono quindi funzionali ad assicurare una maggiore efficienza di utilizzo dei prodotti nelle strutture sanitarie. La gestione da parte di un unico operatore economico per la fornitura dello stesso principio attivo consentirebbe infatti una migliore praticità di utilizzo, di gestione dei magazzini, una riduzione del rischio di errore e potenziali riduzioni dell’impatto economico. … 6. Orbene … i ricorsi sono fondati. … l’aggiudicataria è l’unico operatore economico in grado di fornire i farmaci relativi al lotto 29, in cui la stazione appaltante ha scelto di accorpare la fornitura del Radiofarmaco Iodio-131 sia per scopo diagnostico che terapeutico. La ricorrente ha contestato la scelta della stazione appaltante che le impedisce di partecipare a tale gara e sostanzialmente la espelle dal relativo segmento di mercato. Sul punto la giurisprudenza consolidata ha evidenziato che “La suddivisione in lotti di cui all’art. 51 D.lgs 50/2016 è prevista a tutela delle piccole e medie imprese al fine di consentire la loro partecipazione e, dunque, è posta a tutela della libera concorrenza. Sebbene sia indubbio che la suddivisione in lotti rappresenti uno strumento posto a tutela della concorrenza sotto il profilo della massima partecipazione alle gare, è altrettanto indubbio che tale principio non costituisce un precetto inviolabile idoneo a comprimere eccessivamente la discrezionalità amministrativa di cui godono le Stazioni appaltanti nella predisposizione degli atti di gara in funzione degli interessi sottesi alla domanda pubblica, assumendo, piuttosto, la natura di principio generale adattabile alle peculiarità del caso di specie” (cfr., ex pluribus, Cons. Stato, Sez. IV, n. 5992/2023, Sez. III n. 1076/2020, Sez. V, n. 123/2018). Nel caso di specie, la stazione appaltante ha deciso di accorpare la fornitura dei farmaci, restringendo considerevolmente la concorrenza, senza fornire alcuna motivazione in proposito e senza effettuare una necessaria analisi di mercato, con la comparazione dei costi e benefici che una simile scelta avrebbe comportato. Come visto, siffatta scelta, per quanto possibile e non vietata in assoluto, va, comunque, adeguatamente ponderata e non può essere, comunque, adottata senza fornire un’adeguata motivazione. Va, peraltro, sottolineato che la ricorrente ha espressamente chiesto alla stazione appaltante di suddividere la fornitura, prevedendo lotti distinti, ma la stazione appaltante, il 24 gennaio 2023, ha risposto alla richiesta con il seguente “chiarimento”: “Si conferma lotto unico” , senza nessuna ulteriore spiegazione. Né rilevano le giustificazioni fornite dalla Soresa direttamente negli atti processuali, costituendo questi un’inammissibile motivazione postuma, vietata dalla giurisprudenza amministrativa consolidata (cfr., Cass. civ., sez. un., 04/09/2023, n.25665 che richiama la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato, sez. 4, 30 gennaio 2023, n. 1096, sez. 3, 28 novembre 2022, n. 10448: l’integrazione in sede giudiziale della motivazione del provvedimento è ammissibile soltanto se effettuata mediante gli atti del procedimento – nella misura in cui i documenti dell’istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta – oppure attraverso l’emanazione di un autonomo provvedimento di convalida, restando, invece, inammissibile un’integrazione postuma effettuata mediante atti processuali o, comunque, scritti difensivi). … … i ricorsi vanno accolti e gli atti impugnati vanno annullati. CONCLUSIONI Il TAR accoglie il ricorso.
- TAR Campania [NA], I, s. 306 del 11.1.2024PREMESSE Rif. gara indetta antecedentemente al 1.7.2023. , 5° classificata, impugna il diniego di accesso alle offerte dei primi quattro classificati. SULL’ACCESSO AGLI ATTI La ricorrente, 5° classificata, impugna il diniego di accesso alle offerte dei primi quattro classificati, oppostole dalla s.a.. Il partecipante a una procedura di affidamento ha pieno diritto – salvi i limiti relativi ai segreti industriali – all’accesso alle offerte dei concorrenti che la precedono in graduatoria (a prescindere dalla propria collocazione nella graduatoria stessa). L’impugnato diniego… si fonda sull’asserita assenza di un interesse diretto concreto ed attuale all’ostensione degli atti di gara, segnatamente la documentazione di gara relativa ai concorrenti che precedono in graduatoria la ricorrente società. Tale motivazione non è condivisibile. Deve infatti rammentarsi che la giurisprudenza ha chiarito che in materia di appalti pubblici – fatte salve le deroghe espressamente considerate dall’art. 53 d.l.gs. 50/2016, fra cui quella relativa ai segreti tecnici e commerciali – non vengono in rilievo profili di riservatezza, ma semmai profili di trasparenza evincibili dall’obbligo di pubblicazione degli atti di gara da parte della stazione appaltante (cfr al riguardo Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 12/2020), nonché dalla stessa possibilità di esperire nella materia de qua l’accesso civico generalizzato (ex multis Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 10/2020). Ciò posto, fermo restando che nell’ipotesi di specie la parte istante ha fatto riferimento all’accesso documentale, per cui non viene in rilievo l’accesso civico generalizzato, il ricorso deve essere accolto in considerazione del rilievo che la situazione legittimante l’accesso documentale ex art. 53 comma 1 e 22 l. 241/90 è ravvisabile nella circostanza che l’istante ha richiesto l’accesso agli atti di gara inerenti la procedura ad evidenza pubblica cui ha preso parte e la cui legittimità intende scrutinare, anche verificando la corretta valutazione dell’ammissione degli altri concorrenti – da intendersi riferita a quelli che la precedono in graduatoria – e la corretta valutazione delle loro offerte, per cui sussiste senza dubbio un interesse attuale e concreto alla conoscenza degli atti di gara; a tali fini non è rilevante la circostanza che la ricorrente si sia collocata al quinto posto in graduatoria, in quanto questa circostanza non potrebbe rilevare neppure ove venga in rilievo l’accesso a documenti riservati ex art. 24 comma 7 l. 241/90, atteso che, come precisato dall’Adunanza Plenaria n. 4 del 2021 “la pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adito nel giudizio di accesso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. non devono invece svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrice del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull’accesso, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990”. Ne consegue pertanto, in accoglimento del ricorso, l’annullamento del diniego espresso opposto dalla … che pertanto deve concedere pieno accesso … entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione e/o notificazione (se antecedente) della presente sentenza. CONCLUSIONI Il TAR respinge il ricorso e dispone l’accesso.
- TAR Campania [NA], V, s. 290 del 10.1.2024PREMESSE Rif. contratto di appalto di forniture del 2008. La ricorrente impugna il silenzio sulla propria istanza di “revisione prezzi” svolta nel 2020; e, con motivi aggiunti, il provvedimento di diniego emesso nel 2021. SUL MOTIVO RELATIVO ALLA REVISIONE PREZZI La ricorrente richiede la revisione prezzi di un contratto di forniture nel 2015 (a contratto scaduto), quindi mete in mora nel 2020, entro il quinquennio; la rigetta le istanze, deducendo, tra l’altro, l’erronea formulazione delle stesse e l’intervenuta conclusione del contratto all’epoca della richiesta. La ricorrente impugna, tra l’altro, il diniego. Il TAR accoglie. Ai fini della rituale proposizione dell’istanza di revisione prezzi (ex art. 133 D.Lgs. 50/2016) sono irrilevanti mere inesattezze sulla denominazione dell’esatto istituto revisionale; e quanto al contenuto, è sufficiente che l’istanza consenta i dati essenziali per dare avvio al procedimento di revisione. La domanda di revisione prezzi (ex art. 133 D.Lgs. 50/2016) non è impedita dall’esaurimento del contratto all’epoca della sua presentazione; ciò in quanto la posizione dell’istante è di interesse pretensivo, non estinguibile per decorso del tempo. Sulle formalità per l’istanza di revisione prezzi. – in data 6.2.2020 la ricorrente ha chiesto la revisione dei prezzi …; – con nota del 18.2.2020 l’ ha dichiarato di non poter accogliere l’istanza per “intervenuta prescrizione quinquennale”; – con nota del 30.12.2020 la ricorrente ha reiterato l’istanza di revisione del 6.2.2020, allegando le costituzioni in mora del 21.4.2015 e del 23.4.2015, con le quali sostiene di aver interrotto il termine di prescrizione; – in data 18.1.2021 l’Azienda ha riscontrato l’istanza del 30.12.2020 obiettando che le precedenti note del 21.4.2015 e del 23.4.2015, richiedenti l’avvio del procedimento di revisione dei prezzi, risultavano improcedibili, contraddittorie e prive degli elementi essenziali e le ha pertanto considerate non idonee a promuovere il procedimento di revisione…. … Nel merito il ricorso è fondato. Non va oltre l’equivoco terminologico, facilmente evitabile, il capo di motivazione che ritiene non accoglibile l’istanza della ricorrente perché l’istituto della “compensazione”, di cui è menzione nella nota della ricorrente del 21.4.2015, è previsto nell’art. 133 del d.lgs. n. 163/2006 solo per i lavori pubblici, escluso dunque il contratto di fornitura sottoscritto inter partes. Le istanze della ricorrente del 21.4.2015 e del 30.12.2020 sono state invece presentate testualmente ed inequivocabilmente ai sensi dell’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, che impone l’inserimento, nei contratti passivi di durata, di una clausola di revisione del corrispettivo. Parimenti fondate sono le censure avverso il capo di motivazione che ha respinto l’istanza sul presupposto che le precedenti richieste del 2015, allegate a dimostrazione dell’interruzione della prescrizione, fossero prive di elementi essenziali, quali l’indicazione della fornitura per la quale veniva chiesta la revisione e la vigenza del contratto. La nota del 21.4.2015 di richiesta di revisione del prezzo reca chiaramente l’indicazione dell’oggetto della fornitura (materiale per medicazione e cerottaggio), nonché della deliberazione di affidamento n. 45/2001 e della successiva proroga, elementi che certamente avrebbero consentito di dare avvio al procedimento di revisione, unico essendo il contratto ad esecuzione periodica e continuativa ripassato fra le parti, come si evince da detta delibera prodotta a corredo del ricorso introduttivo. Sull’eccepito rilievo ostativo della conclusione del contratto al tempo dell’istanza di revisione prezzi. Il fatto che il contratto fosse scaduto alla data della presentazione dell’istanza del 2015 non costituisce, poi, causa di decadenza dal diritto di ottenere la revisione del prezzo che è soggetto unicamente a prescrizione quinquennale. Occorre infatti considerare che il procedimento di revisione si articola in due fasi: – la prima, di verifica delle condizioni che devono sussistere perché l’amministrazione proceda alla revisione imposta dall’art. 115 del d.lgs. n. 163/2001 a garanzia della sostenibilità del quadro finanziario sotteso alla stipula del contratto e della qualità delle forniture appaltate; – la seconda, che prende avvio dall’esito positivo della prima fase e ha ad oggetto la quantificazione del compenso revisionale di riconosciuta spettanza dell’appaltatore. Ne consegue che, se la stazione appaltante non ha accertato, come nel caso in decisione, che sussistono le condizioni per attribuire all’appaltatore un compenso revisionale, avendo escluso la stessa idoneità dell’istanza ad avviare il procedimento come evidenziato criticamente nel secondo motivo, la posizione di questi resta quella di interesse legittimo pretensivo, insuscettibile di estinzione per decadenza, tantomeno per scadenza del contratto. I motivi aggiunti devono pertanto essere accolti. CONCLUSIONI Il TAR accoglie il ricorso.
- TAR Campania [NA], I, s. 200 del 8.1.2024PREMESSE Rif. gara di lavori indetta ante 1.7.2023. . SUI RAPPORTI TRA RICORSO PRINCIPALE E INCIDENTALE Sui rapporti tra ricorso principale e incidentale. Nel caso di rapporto principale e incidentale escludenti, va esaminato prioritariamente il ricorso principale, in quanto la sua infondatezza determina l’improcedibilità del ricorso incidentale. 3. In via preliminare va esaminato in via prioritaria il ricorso principale, in conformità all’orientamento formatosi dopo la pronuncia della Corte di Giustizia UE, 5 settembre 2019 causa C-333/18, che esclude la necessaria disamina prioritaria del ricorso incidentale (cfr. TAR Napoli, sez. I, 23/10/2023, n. 5749). È stata, in particolare, evidenziata la necessità di vagliare dapprima il ricorso principale, anche per i riflessi processuali che possono derivare dalla decisione su di esso, in quanto la sua eventuale infondatezza determina l’improcedibilità del ricorso incidentale (cfr., per tutte, Cons. Stato, Sez. IV, 13/10/2020 n. 6151). SUL MOTIVO RELATIVO AI REQUISITI SOA E AL SUBAPPALTO QUALIFICANTE La ricorrente deduce l’esclusione dell’aggiudicataria, rilevando che la possibilità di avvalersi del “subappalto qualificante” compete solo alla capogruppo mandataria, e non alle mandanti. Il TAR respinge. La possibilità di assumere categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria per le imprese qualificate in surplus nella categoria prevalente (art. 92, co.1, d.p.r. 207/2010), e il subappalto necessario o qualificante (art. 12 DL 47/2014) – istituti operante per eterointegrazione anche se non richiamati dalla lex specialis – operano per la mandataria che per le mandanti di RTI. Il disciplinare … richiedeva, tra gli altri requisiti, il possesso della certificazione SOA in categoria (scorporabile) OG11, class. IV. In sede di partecipazione, il raggruppamento composto dalle società ”), ha dichiarato che “i requisiti relativi alle proprie quote di partecipazione ed esecuzione delle categorie OG11 e OS2A sono posseduti dall’impresa con riferimento alla categoria prevalente OG2 ai sensi dell’art. 92 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e che l’impresa intende ricorrere al subappalto necessario qualificante per la qualifica e l’esecuzione del 100% delle proprie quote di partecipazione ed esecuzione delle categorie OG11 e OS2A affidandole ad imprese in possesso di qualificazione SOA per categorie e classifiche adeguate nonché di ogni altro requisito richiesto”. … 4. Ciò premesso, il ricorso introduttivo è affidato a due motivi, strettamente connessi tra di loro. 4.1 Con il primo … è dedotta la violazione dell’art. 48, co. 6, d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 92 del d.P.R. n. 207/2010. La società ricorrente sostiene che l’aggiudicatario sarebbe privo della necessaria qualificazione nella categoria OG11 classifica IV (pari ad euro 2.582.000,00), dal momento che l’art. 92 co. 3 d.P.R. n. 207/2010 legittimerebbe la sola mandataria, non anche le mandanti, a supplire con il surplus di qualificazione nella categoria prevalente la quota parte delle opere/categorie scorporabili. Dunque, le mandanti del RTI non avrebbero potuto assumere le lavorazioni della categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OG11, stante il mancato possesso da parte delle stesse della relativa qualifica SOA (soltanto la mandataria avrebbe potuto qualificarsi in tali categorie di lavorazioni utilizzando il surplus di qualificazione posseduto nella categoria prevalente OG2). Ai fini della qualificazione nella categoria di lavorazioni scorporabile OG11 da parte delle medesime mandanti, inoltre, non avrebbe rilievo la dichiarazione di avvalersi del subappalto “qualificante”, giacché – ad avviso della ricorrente – la disciplina di cui all’art. 92 co. 3 d.P.R. n. 207/2010 consentirebbe soltanto alla mandataria e non anche alle mandanti di avvalersi di tale istituto. La censura è infondata. Il RTI , possono colmare la mancanza di qualificazione, utilizzando il subappalto “qualificante”, così come disposto dall’art. 12, comma 2, della L. n. 84/2014, e dall’art. 92, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010, al fine di qualificarsi nella categoria scorporabile OG11. L’art. 12, comma 2, della L. n. 84/2014 dispone, infatti, quanto segue: “a) l’affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto alla lettera b), eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni; b) non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall’articolo 108, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2010, n. 207, relative alle categorie di opere generali individuate nell’allegato A al predetto decreto, nonché le categorie individuate nel medesimo allegato A con l’acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. Resta fermo, ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il limite di cui all’articolo 170, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del ...
- TAR Campania [NA], I, s. 198 del 8.1.2024Pubblicato il 08/01/2024 N. 00198/2024 REG.PROV.COLL. N. 02529/2023 REG.RIC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2529 del 2023, proposto da Brigante Engineering S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9472850B1B, rappresentato e difeso dall’avvocato Alberto Saggiomo, con domicilio eletto in Napoli alla via F. Caracciolo n. 15. contro Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati dell’Avvocatura comunale, Antonio Andreottola ed Eleonora Carpentieri, con domicilio eletto presso l’Avvocatura comunale in Napoli, p.zza Municipio, P.zzo San Giacomo; Ingg. F. & R. Girardi Costruzioni Civili ed Industriali S.r.l., I.Co.M.E.S. S.r.l., Di Stefano Costruzioni Generali S.r.l., Savarese Costruzioni S.p.A., Coo.Be.C. Soc. Coop., tutte in proprio e, rispettivamente, in qualità di capogruppo mandataria e mandanti del costituendo RTI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Enrico Soprano, Francesco Soprano, con domicilio eletto in Napoli, alla Via Posillipo n. 9; Hera Restauri S.r.l., Consorzio Stabile Oscar S.C. A R.L., ciascuna in proprio e, rispettivamente, in qualità di capogruppo mandataria, la prima, e mandante, la seconda, di costituendo RTI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Mollica, Francesco Zaccone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia. per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della Determinazione Dirigenziale E1135 n. 42 del 05.05.2023, notificata alla ricorrente in data 9.5.2023, con nota PG/2023/386890 del 09/05/2023 a firma del Dirigente Servizio tecnico Patrimonio del Comune di Napoli, ing. V. Brandi , recante “Approvazione della proposta di aggiudicazione e aggiudicazione della gara di appalto, suddivisa in 23 lotti, per l’esecuzione dei lavori e dei lavori in appalto integrato di nuova edificazione e/o riqualificazione e recupero di alloggi di edilizia sociale, riqualificazione e/o efficientamento energetico di edifici pubblici di proprietà comunale – ivi compresa la valorizzazione delle aree di attrazione culturale del Comune di Napoli, restauro, riqualificazione e valorizzazione di beni culturali e interventi infrastrutturali con sistemazione aree verdi e realizzazione tram o BRT, per la conclusione, per ciascun lotto, di un Accordo Quadro con un solo operatore economico, ex art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016. Aggiudicazione Lotto REM 3 – CLUSTER 3 – CIG: 9472850B1B” in favore del RTI Girardi/Icomes/Di Stefano/Savarese/COO.BEC.; b) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente ove lesivo della persona giuridica dello scrivente, ivi inclusi: b.1) gli atti costituenti la lex specialis di gara (Bando, Disciplinare e Capitolato d’Appalto), ove da interpretare in senso pregiudizievole gli interessi della ricorrente; b.2) i verbali di gara tutti, ivi compresi quelli di seduta riservata e quello recante l’admissio dei controinteressati; b.3) la graduatoria finale di gara, in parte qua la ricorrente non risulta collocata in prima posizione; b.4) la nota PG/2023/386890 del 09/05/2023 a firma del Dirigente Servizio tecnico Patrimonio del Comune di Napoli, ing. V. Brandi. nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente ad esser individuata quale aggiudicataria della procedura de qua e per la declaratoria di inefficacia del contratto e/o convenzione ove medio tempore stipulato tra l’Amministrazione appaltante e l’aggiudicataria in via definitiva della gara, con espressa richiesta della ricorrente di conseguire l’aggiudicazione della gara, per essere in possesso dei requisiti tecnico/organizzativi e per essere subito disponibile e all’immediata stipula del contratto – subentrando, quindi in luogo dell’aggiudicataria – e all’immediato avvio delle prestazioni messe a gara. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Ingg. F. & R. Girardi Costruzioni Civili ed Industriali S.r.l. il 20/6/2023: per l’annullamento, previa sospensione: a) di tutti i verbali, in seduta pubblica e riservata, della controversa gara indetta dal Comune di Napoli per l’affidamento della “gara di appalto in argomento, nella parte in cui, per le ragioni esposte nella presente impugnativa incidentale, è stata disposta l’ammissione alla controversa gara del costituendo RTI tra la Hera Restauri S.r.l. e il Consorzio stabile Oscar S.c.ar.l. e non la sua esclusione, nonché nella parte in cui si è proceduto alla illegittima valutazione ed attribuzione dei punteggi alla offerta presentata in gara dal detto operatore economico e nella parte in cui lo stesso è stato collocato al secondo posto della graduatoria di gara; b) di ogni atto e/o provvedimento, tra cui la Determinazione Dirigenziale E1135 n. 42 del 05.05.2023, recante l’“Approvazione della proposta di aggiudicazione e aggiudicazione della gara di appalto, suddivisa in 23 lotti, per l’esecuzione dei lavori e dei lavori in appalto integrato di nuova edificazione e/o riqualificazione e recupero di alloggi di edilizia sociale, riqualificazione e/o efficientamento energetico di edifici pubblici di proprietà comunale – ivi compresa la valorizzazione delle aree di attrazione culturale del Comune di Napoli, restauro, riqualificazione e valorizzazione di beni culturali e interventi infrastrutturali con sistemazione aree verdi e realizzazione tram o BRT, per la conclusione, per ciascun lotto, di un Accordo Quadro con un solo operatore economico, ex art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016. Aggiudicazione Lotto REM 3 – CLUSTER 3 – CIG: 9472850B1B” limitatamente e nella sola parte in cui, per le ragioni esposte nella presente impugnativa incidentale, la Stazione appaltante, approvando gli atti e i verbali della controversa gara, ha confermato l’ammissione del costituendo RTI tra la Hera Restauri S.r.l. e il Consorzio Stabile Oscar S.c.ar.l. e non ha disposto la sua esclusione dalla gara medesima; c) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi, allo stato non conosciuti, con riserva di proporre motivi aggiunti di impugnativa a seguito dell’integrale conoscenza degli stessi. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Napoli, dell’Ingg. F. & R. Girardi Costruzioni Civili ed Industriali S.r.l., della I.Co.M.E.S. S.r.l., della Di Stefano Costruzioni Generali S.r.l., della Savarese Costruzioni S.p.A., della Coo.Be.C. Soc. Coop., della Hera Restauri S.r.l. e del Consorzio Stabile Oscar S.C. A R.L.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. La società ricorrente ha partecipato alla procedura di gara indetta dal Comune di Napoli per l’affidamento, in 23 lotti, dell’esecuzione dei lavori e dei lavori in appalto integrato di nuova edificazione e/o riqualificazione e recupero ...
- TAR Campania [NA], VI, s. 143 del 8.1.2024PREMESSE Rif. concessione per il servizio di gestione di centro sportivo indetta (presumibilmente) nel 2019. La ricorrente impugna la revoca della procedura (e l’indizione di nuova) disposta dalla s.a.. SUL MOTIVO RELATIVO ALLA REVOCA DELL’AGGIUDICAZIONE La ricorrente deduce illegittima la revoca dell’aggiudicazione, motivata con la necessità di nuovi lavori imposti da sopravvenienze normative. Il TAR rigetta il ricorso. La s.a. mantiene il potere di revoca dell’aggiudicazione e della relativa procedura (art. 21-quinquies l. 241/990), il quale è connotato da ampia discrezionalità, e a condizione della prevalenza del pubblico interesse (tenuto conto anche dell’affidamento del privato) e di un onere di congrua motivazione; non è palesemente irragionevole la revoca di una procedura di concessione, sebbene aggiudicata, motivata con sopravvenienze normative che impongano nuove prestazioni, tali da modificare sensibilmente quanto previsto dalla lex specialis della gara revocata, nella logica di tutelare la par condicio. 1. La ricorrente è risultata aggiudicataria della procedura negoziata … l’affidamento “in concessione del servizio di gestione del Complesso Sportivo … 2. Rappresenta che, tuttavia, si verificavano ritardi nella consegna degli impianti da parte del determinati dalla necessità di collazionare la documentazione necessaria alle preliminari verifiche tecniche degli impianti al fine di adeguarli alle mutate esigenze di sicurezza sanitaria per l’attuazione dei protocolli Covid-19 (svuotamento vasche e sanificazione impianti e struttura). A seguito di sollecito da parte della concessionaria … il Comune ha adottato il provvedimento di revoca della concessione … 3. … la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 21 quinquies della legge 241 del 1990. Secondo la prospettiva della ricorrente, in applicazione dei canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza, la revoca dovrebbe rispettare il principio di trasparenza ed imparzialità, essere preceduta da un confronto con la parte interessata ed essere sorretto da adeguata motivazione. Nel caso di specie risulterebbe arbitraria la revoca determinata dal verificarsi della pandemia e dalla necessità di rispettare i nuovi protocolli di sicurezza per cui sarebbero stati inidonei gli interventi di adeguamento degli impianti a carico del concessionario, individuati nell’originario provvedimento di indizione della gara e recepiti nel bando. In ogni caso, il concessionario si era reso disponibile a realizzare tali interventi scomputandone l’ammontare dal previsto canone di locazione. Rileva poi la ricorrente che il cd. decreto rilancio, riproponendo il contenuto dell’art. 95 del cd. Decreto “Cura Italia”, all’art. 216, comma 2, abbia espressamente previsto che le parti possano concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in scadenza entro il 31 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto … In tali sensi, immotivata e contraddittoria apparirebbe la decisione dell’Ente di voler procedere in autonomia all’esecuzione dei lavori, … 4. Con ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato gli atti con cui il ha indetto una nuova gara per l’affidamento in concessione dell’impianto. Nel nuovo bando, il Comune ha previsto che il concessionario si faccia carico della realizzazione di articolati e complessi lavori di ristrutturazione, corrispondenti a quelli che aveva dichiarato di voler eseguire in via diretta nell’atto di revoca. Da ciò emergerebbe che la vera ragione sottesa alla revoca del precedente affidamento fosse quella di porre rimedio ad una errata valutazione dello stato manutentivo del complesso sportivo, siccome lo stesso non era a monte idoneo ad essere posto a gara … … 7.1 I ricorsi sono infondati. Il provvedimento di revoca è stato motivato dall’Amministrazione con riferimento alla necessità di procedere alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria degli impianti, nel rispetto delle disposizioni adottate dalla Regione Campania ai fini della sicurezza sanitaria degli impianti sportivi il che ha costituito un mutamento della situazione di fatto esistente al momento in cui era stata indetta la gara per la quale era risultata aggiudicataria la ricorrente. In particolare, si legge nell’atto impugnato che la ricorrente veniva individuata quale concessionaria per la gestione dell’impianto sportivo per un periodo transitorio di nove mesi. In data 24 maggio 2020 il Presidente della Regione Campania ha adottato l’ordinanza n. 51 relativa alla riapertura delle attività sportive inerenti all’utilizzo delle piscine, prevedendo a corredo un protocollo di sicurezza anti diffusione Covid 19; successivamente in data 1° luglio 2020, con ordinanza n.59, è stata consentita la ripresa delle attività sportive relative agli sport di contatto e di squadra, prevedendo un ulteriore protocollo di sicurezza anti diffusione Covid 19. Questi provvedimenti hanno reso necessaria la implementazione delle misure a tutela della salute degli utenti della struttura sportiva ed in particolare ha reso necessaria la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria che non erano stati previsti nel capitolato di gara. A questo punto la decisione dell’Amministrazione di revocare la precedente gara ed il suo esito non appare adottata in violazione dell’art. 21 quinquies della legge n. 291 del 1990. Giova rilevare che, ai sensi dell’art. 21-quinquies della L. n. 241/1990 (rubricato “revoca del provvedimento”): “1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere al loro indennizzo. 1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l’indennizzo liquidato dall’amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell’eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell’atto amministrativo oggetto di revoca all’interesse pubblico, sia dell’eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all’erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l’interesse pubblico”. Dall’insieme di tali disposizioni si evince che il legislatore, nell’attribuire all’Amministrazione il potere di revocare in autotutela i propri atti, non ha tassativamente definito i presupposti per l’esercizio del potere, ma ha rimesso all’Amministrazione stessa il compito di valutare, nell’esercizio della propria discrezionalità, la sussistenza di sopravvenienze (ossia di “sopravvenuti motivi di pubblico interesse”, ovvero di un “mutamento della situazione di fatto ...
- TAR Campania [NA], IV, s. 132 del 5.1.2024Rif. contratto di appalto di servizi del 15.9.2016, e risolto d’autorità il 12.3.2021. In vigenza di un contratto di appalto, stipulato nel 2016, tra la , violando così il principio secondo cui i partecipanti alle gare pubbliche devono possedere i predetti requisiti lungo tutto l’arco della procedura di gara e anche durante la sua esecuzione…..”. L’o.e. impugna l’atto di rescissione. ** *** ** Preliminarmente, il TAR deliba sulla giurisdizione. ⇒ In relazione alla risoluzione unilaterale del contratto da parte della p.a., sussiste la giurisdizione dell’A.G.O. nei casi di risoluzione in danno per la fase esecutiva (mentre è dibattuto il caso di risoluzione per l’effetto di decadenza dell’attestazione SOA o per l’applicazione di misure antimafia); sussiste invece la giurisdizione del G.A. nel caso di risoluzione per fatti intervenuti in altra procedura (assimilabile ad un’autotutela sulla fase di evidenza pubblica). … ordinariamente, come noto, le controversie inerenti la risoluzione del contratto d’appalto (per grave negligenza, malafede o inadempimento nonché in tutte le ipotesi contemplate all’art. 107, d. lgs. n. 50/2016, comprese quelle di risoluzione doverosa, previste al comma 2, lett. a) e b) di tale norma, ossia per pronunciata decadenza dell’attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione e per l’intervento di un provvedimento definitivo dispositivo di misura di prevenzione ai sensi del codice delle leggi antimafia o di condanna definitiva per i reati di cui all’art. 80, d.lgs. n. 50/2016) sono devolute alla cognizione del giudice ordinario venendo in rilievo eventi o comportamenti che si collocano nella fase esecutiva del rapporto, nelle quale le parti del contratto si situano su posizioni paritetiche – con eccezione di questi ultimi due casi, che insinuano qualche dubbio, pure agitato in giurisprudenza, sulla pariteticità delle posizioni e sull’assenza di poteri di apprezzamento discrezionale della s.a. – le quali configurano in termini di diritto soggettivo le rispettive situazioni giuridiche (ex multis, Cass. SS.UU., 12 giugno 2015, n. 1277; Cons. di Stato, sez. V, 8 settembre 2016, n. 3832). E ciò pur nella debita considerazione che la p.a., malgrado nella fase di affidamento di lavori, servizi o forniture, aperta con la stipula del contratto sia definita dall’insieme delle norme comuni e di quelle speciali, opera, “in forza di queste ultime, in via non integralmente paritetica rispetto al contraente privato” ma perché “le sue posizioni di specialità, essendo l’amministrazione comunque parte di un rapporto che rimane privatistico, restano limitate alle singole norme che le prevedono” (Cons. di Stato, Adunanza Plenaria, 20 giugno 2014, n. 14). Il che vale a dire che nella fase esecutiva del rapporto la p.a. è parte di un rapporto paritetico per così dire “a specialità limitata” siccome circoscritta dalle norme speciali di diritto pubblico che le conferiscono uno status differenziato. 5.1. Ciò posto, la peculiarità che connota la vicenda all’esame è il dato che l’impugnato provvedimento risolutivo non è dipeso da fatti verificatisi o comportamenti tenuti nel corso del contratto d’appalto del 15/9/2016 stipulato con la ricorrente, bensì da eventi inerenti una successiva gara espletata nel 2020, cui ha preso parte la deducente , eventi, come tali, non afferenti a profili di inadempimento di quest’ultima al contratto risolto, ma alla avvenuta esclusione della medesima ricorrente da una gara diversa ed autonoma rispetto a quella sfociata nella stipula del contratto risolto. Risulta, dunque, di una certa evidenza come in siffatto caso si esuli dal paradigma dianzi illustrato, generato dalla intervenuta stipula del contratto, della pariteticità delle posizioni tra stazione appaltante e appaltatore che fa emergere la equiordinazione delle posizioni, declinante processualmente verso la giurisdizione del g.o.. Dal che consegue che la competenza giurisdizionale appartiene a questo giudice. Sul punto anche il giudice d’appello ha precisato che la controversia è devoluta alla cognizione del giudice amministrativo allorché con la risoluzione la s.a. agisca esercitando poteri autoritativi, affermando che come in caso di recesso dal contratto conseguente ad una informativa prefettizia interdittiva, (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 29 agosto 2008, n. 21928; Cons. Stato, sez. III, 7 aprile 2017, n. 1637), la p.a. “agisce con poteri autoritativi nella sfera giuridica del contraente, con conseguente lesione di una situazione di interesse legittimo e competenza del giudice amministrativo a conoscere della controversia nella ordinaria sede di legittimità.” (Consiglio di Stato, Sez. V,19 febbraio 2021, nn.1502). ** *** ** Il ricorrente deduce che la sanzione del divieto di partecipazione ex art. 80, co. 12, D.Lgs. 50/2016 non possa incidere su un contratto già stipulato e in corso di esecuzione al momento dell’irrogazione dell’interdizione. Il TAR accoglie. ⇒ Il divieto temporaneo di partecipazione alle gare irrogato da ANAC per false dichiarazioni ex art. 80, co. 12, D.Lgs. 50/2016, va a incidere sulle procedure di affidamento che intercettano il periodo di interdizione (gare che si avviano, si svolgono, o la cui aggiudicazione non sia ancora contrattualizzata in un qualunque momento in cui è attiva l’interdizione); ma non rilevano in relazione ai casi in cui, all’epoca dell’efficacia del provvedimento di divieto, sia già stato stipulato il contratto. 6. Approdando al merito del gravame …, conviene ricordare che il divieto di partecipazione, dalle procedure di gara, sia pur per soli 90 giorni, pronunciato ai danni della dall’ANAC con comunicazione … del 2/9/2020, successivamente integrata in data 18/11/2020 …, quantunque emesso in occasione della nuova procedura di gara indetta dalla … il 9/4/2019, importerebbe, secondo il provvedimento oggetto del ricorso in trattazione, la risoluzione del precedente contratto del 15 settembre 2016, in virtù del principio di necessaria permanenza dei requisiti di partecipazione alle pubbliche gare per tutta la durata dell’esecuzione del contratto. … 7. Al riguardo ritiene il Collegio che fondato ed assorbente si prospetti il primo motivo di ricorso, con il quale, rubricando, tra l’altro, violazione dell’art. 80, commi 12 e 14 del Codice dei contratti pubblici, la ricorrente, in sintesi, deduce ...
Tutte
- TAR Campania [NA], IV, s. 2228 del 5.4.2024
- TAR Campania [NA], V, s. 2200 del 4.4.2024
- TAR Campania [NA], III, s. 2172 del 3.4.2024
- TAR Campania [NA], VII, s. 2167 del 3.4.2024
- TAR Campania [NA], VII, s. 2122 del 2.4.2024
- TAR Campania [NA], V, s. 2118 del 29.3.2024
- TAR Campania [NA], I, s. 1964 del 25.3.2024
- TAR Campania [NA], I, s. 1903 del 25.3.2024
- TAR Campania [NA], I, s. 1842 del 21.3.2024
- TAR Campania [NA], I, s. 1838 del 21.3.2024
- TAR Campania [NA], V, s. 1785 del 18.3.2024
- TAR Campania [NA], V, s. 1737 del 14.3.2024
- TAR Campania [NA], V, s. 1733 del 14.3.2024
- TAR Campania [NA], I, s. 1719 del 14.3.2024
- TAR Campania [NA], I, s. 1700 del 13.3.2024
- TAR Campania [NA], II, s. 1702 del 13.3.2024
- TAR Campania [NA], I, s. 1538 del 7.3.2024
- TAR Campania [NA], III, s. 1537 del 7.3.2024
- TAR Campania [NA], IV, s. 1521 del 6.3.2024
- TAR Campania [NA], IV, s. 1521 del 6.3.2024
- TAR Campania [NA], I, s. 1457 del 4.3.2024
- TAR Campania [NA], V, s. 1457 del 4.3.2024
- TAR Campania [NA], I, s. 1432 del 1.3.2024
- TAR Campania [NA], I, s. 1429 del 1.3.2024
- TAR Campania [NA], I, s. 1428 del 1.3.2024
- TAR Campania [NA], I, s. 1427 del 1.3.2024
- TAR Campania [NA], I, s. 1330 del 28.2.2024
- TAR Campania [NA], I, s. 1307 del 27.2.2024
- TAR Campania [NA], I, s. 1306 del 27.2.2024
- TAR Campania [NA], I, s. 1305 del 27.2.2024
- TAR Campania [NA], II, s. 1210 del 22.2.2024
- TAR Campania [NA], I, s. 1179 del 19.2.2024
- TAR Campania [NA], V, s. 1172 del 19.2.2024
- TAR Campania [NA], III, s. 1155 del 19.2.2024
- TAR Campania [NA], I, s. 1048 del 13.2.2024
- TAR Campania [NA], I, s. 941 del 7.2.2024
- TAR Campania [NA], I, s. 928 del 7.2.2024
- TAR Campania [NA], I, s. 920 del 6.2.2024
- TAR Campania [NA], III, s. 860 del 2.2.2024
- TAR Campania [NA], I, s. 854 del 2.2.2024
- TAR Campania [NA], I, s. 800 del 1.2.2024
- TAR Campania [NA], II, s. 793 del 31.1.2024
- TAR Campania [NA], I, s. 758 del 29.1.2024
- TAR Campania [NA], III, s. 741 del 29.1.2024
- TAR Campania [NA], I, s. 685 del 25.1.2024
- TAR Campania [NA], I, s. 452 del 17.1.2024
- TAR Campania [NA], I, s. 454 del 17.1.2024
Non costituisce “subentro” (nella gara o nell’aggiudicazione) la circostanza che un soggetto [x] affitti il ramo di azienda di una società [y] che, ramo di azienda che, a sua volta, era stato precedentemente affittato dall’originario partecipante [z], in quanto in tal caso l’affittante [y] non ha mai partecipato come concorrente alla procedura, pertanto sono irrilevanti i rapporti tra esso [y] e il suo nuovo affittante [x], mentre non vi è alcun rapporto tra l’originario partecipante [z] e il preteso, ma insussistente, subentrante [x].
Anche negli appalti di servizi, un o.e. può avvalersi dei requisiti di altro o.e. del quale abbia affittato l’azienda, purchè l’affitto abbia durata minima triennale (in analogia a quanto previsto dall’art. 76, co. 9, d.p.r. 207/2010), nonché inoltre almeno pari alla durata del servizio da eseguire.
- TAR Campania [NA], VII, s. 374 del 15.1.2024
Le clausole di lex specialis hanno effetto vincolante anche per la s.a., e non possono essere da essa disapplicate o eluse, neppure qualora illegittime (salvo l'esercizio dei poteri di autotutela).
A seguito dell'annullamento di un segmento di procedura di tipo discrezionale, segue la riedizione da parte della s.a..
- TAR Campania [NA], I, s. 310 del 11.1.2024
E' illegittima la mancata suddivisione in lotti (cui è assimilabile l'accorpamento in un lotto di più prodotti), qualora non assistita da idonea motivazione; ciò tantopiù vale quando l'accorpamento determini, addirittura, che possa risultare aggiudicatario un unico o.e. sul mercato.
- TAR Campania [NA], I, s. 306 del 11.1.2024
Il partecipante a una procedura di affidamento ha pieno diritto - salvi i limiti relativi ai segreti industriali - all'accesso alle offerte dei concorrenti che la precedono in graduatoria (a prescindere dalla propria collocazione nella graduatoria stessa).
- TAR Campania [NA], V, s. 290 del 10.1.2024
Ai fini della rituale proposizione dell'istanza di revisione prezzi (ex art. 133 D.Lgs. 50/2016) sono irrilevanti mere inesattezze sulla denominazione dell'esatto istituto revisionale; e quanto al contenuto, è sufficiente che l'istanza consenta i dati essenziali per dare avvio al procedimento di revisione.
La domanda di revisione prezzi (ex art. 133 D.Lgs. 50/2016) non è impedita dall'esaurimento del contratto all'epoca della sua presentazione; ciò in quanto la posizione dell'istante è di interesse pretensivo, non estinguibile per decorso del tempo.
- TAR Campania [NA], I, s. 200 del 8.1.2024
Nel caso di rapporto principale e incidentale escludenti, va esaminato prioritariamente il ricorso principale, in quanto la sua infondatezza determina l'improcedibilità del ricorso incidentale.
La possibilità di assumere categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria per le imprese qualificate in surplus nella categoria prevalente (art. 92, co.1, d.p.r. 207/2010), e il subappalto necessario o qualificante (art. 12 DL 47/2014) - istituti operante per eterointegrazione anche se non richiamati dalla lex specialis - operano per la mandataria che per le mandanti di RTI.
- TAR Campania [NA], I, s. 198 del 8.1.2024
- TAR Campania [NA], VI, s. 143 del 8.1.2024
La s.a. mantiene il potere di revoca dell’aggiudicazione e della relativa procedura (art. 21-quinquies l. 241/990), il quale è connotato da ampia discrezionalità, e a condizione della prevalenza del pubblico interesse (tenuto conto anche dell'affidamento del privato) e di un onere di congrua motivazione; non è palesemente irragionevole la revoca di una procedura di concessione, sebbene aggiudicata, motivata con sopravvenienze normative che impongano nuove prestazioni, tali da modificare sensibilmente quanto previsto dalla lex specialis della gara revocata, nella logica di tutelare la par condicio.
- TAR Campania [NA], IV, s. 132 del 5.1.2024
- TAR Campania [NA], VII, s. 3530 del 7.6.2023
Discrezione e sindacato sui punteggi tecnici, Natura e finalità del giudizio di anomalia, Sindacato sulla verifica di anomalia e onere probatorio → Cons. Stato, IV, s. 11372 del 29.12.2023
L’attribuzione del punteggio tecnico è espressione di ampia discrezionalità tecnica della Commissione giudicatrice, sindacabile solo per irragionevolezza, erroneità manifesta e illogicità. Per contestare le valutazioni (per definizione opinabili), non basta evidenziarne la non condivisibilità, nè è ammissibile sollecitare il G.A. a esercitare un sindacato sostitutivo.
La verifica di anomalia è ampiamente discrezionale ed ha natura globale e sintetica, e non può essere parcellizzata sulle singole voci, essendo funzionale a verificare l'attendibilità dell'offerta nel suo complesso. La valutazione della s.a. è sindacabile solo per macroscopica illogicità o irragionevolezza, errore di fatto o difetto istruttorio, tali da rendere palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta; è onere del ricorrente dimostrare l'illogicità del giudizio di congruenza, allegando elementi univoci e concreti.
- TAR Campania [NA], II, s. 2459 del 24.4.2023
→ Cons. Stato. V, s. 9858 del 16.11.2023
Il procedimento di soccorso istruttorio (art. 83, co. 9, D.Lgs. 50/2016) è connotato dai principi di buona fede e autoresponsabilità; esso va inteso in senso dinamico, e non di rigida rispondenza tra richiesta e risposta; pertanto, l'o.e. è tenuto a dare da subito riscontro in modo completo, senza trincerarsi dietro al formale oggetto della richiesta ed omettendo in tal modo dati ad esso sfavorevoli.
- TAR Campania – NA, III, sent. 1152/2023 del 22.2.2023
Appello: Cons. Stato, V, sent. 9036/2023 del 17.10.2023.
In caso di ricorso principale e incidentale entrambi escludenti, va esaminato prioritariamente il ricorso principale, in quanto la sua infondatezza provocherebbe l’improcedibilità per carenza di interesse dell’incidentale.
In caso di impugnazione di una gara gestita da una s.a. per conto di altra amministrazione beneficiaria, il ricorso deve essere notificato esclusivamente all’amministrazione che ha emesso l’atto impugnato, e non alla seconda.
Qualora – in un appalto di lavori – il Consorzio stabile dichiari di eseguire le opere mediante consorziate esecutrici, esse devono essere in possesso di attestazione SOA per le categorie e classifiche richieste.
La dichiarazione di subappalto c.d. “qualificante”, o “necessario”, deve essere inequivoca ed esplicita, e inoltre contenere il nominativo del subappaltatore prescelto.
I requisiti generali, e i requisiti di idoneità richiesti dalla lex specialis devono essere posseduti, a pena di esclusione, tanto dal Consorzio stabile che dalle consorziate designate esecutrici.
Il requisito di idoneità dell’iscrizione nella CCIAA per un oggetto sociale attinente all’appalto, richiede la coerenza con tutte (e non solo alcune) le prestazioni a base di gara; la carenza del requisito non può essere sopperita dimostrando altrimenti esperienze analoghe.
La carenza originaria dei requisiti (generali, di idoneità o di capacità) in capo alle consorziate esecutrici di un Consorzio stabile comporta l'esclusione, non potendosi rimediare ricorrendo ala sostituzione delle consorziate o all'esecuzione diretta da parte del Consorzio, rimedi consentiti per il solo caso di perdita dei requisiti nel corso della procedura.
Il concorrente che intenda censurare il diniego di accesso alla documentazione di gara di altro o.e., non può limitarsi a fondare la domanda sulla posizione in graduatoria o su quella processuale, o a dedurre generiche ragioni di difesa dei propri interessi, dovendo dimostrare la stretta necessità ai fini della difesa in giudizio.
La pregressa (ma recente), sottoposizione ad "amministrazione giudiziaria" ai sensi della normativa antimafia, sebbene revocata prima della gara, così come la stipula di un accordo di ristrutturazione del debito, costituiscono fatti da dichiarare in sede di gara, in quanto potenzialmente rilevanti per la valutazione di affidabilità morale; l'.o.e. è tenuto a dichiarare tutti i fatti, anche solo potenzialmente rilevanti, spettando solo alla s.a. la loro valutazione.
La mancata dichiarazione di circostanze rilevanti ai fini dei requisiti generali costituisce un caso di "omessa dichiarazione", e non di "falsa dichiarazione"; mentre la dichiarazione "falsa" o "manipolativa" comporta di per sè l'esclusione, quella "omessa" o "reticente", non comporta l'automatica esclusione, tuttavia deve essere valutata dalla s.a. ai fini del giudizio di affidabilità (unitamente al fatto non dichiarato o dichiarato in modo reticente).
Di regola, in relazione al possesso dei requisiti generali (di tipo c.d. discrezionale), è dovuta una motivazione analitica in caso di esclusione, e non in quello di ammissione; tale regola subisce eccezione in caso di pregressi professionali pregnanti, nel qual caso tale motivazione analitica è doverosa anche per l’ammissione.
- TAR Campania [NA], II, s. 6881 del 7.11.2022
- TAR Campania [NA], I, s. 4161 del 20.6.2022
→ Cons. Stato, VII, s. 808 del 25.1.2023
In caso di subappalto necessario (o qualificante), è necessaria la dichiarazione di subappalto, ma non l'indicazione del nominativo del subappaltatore.
Per i Consorzi stabili, non operano le comuni regole in materia di validità della SOA, ed in particolare l'onere di richiedere il rinnovo della SOA almeno 90 giorni prima della scadenza scadenza intermedia; quello che occorre, è che la domanda di aggiornamento della SOA sia effettuata prima del termine per la presentazione delle offerte.
Il superamento del numero massimo di pagine o righe, o battute, previsto dalla lex specialis per i documenti di gara (offerta tecnica), in mancanza di una espressa commintoria di esclusione, va valutato cum grano salis, non costituisce necessariamente ragione di non valutazione, e chi eccepisce il superamento del limite previsto ha l'onere di dimostrare l'effettivo vantaggio conseguito dalla maggiore lunghezza ai fini della valutazione. In ogni caso, ai fini della valutazione dell'eccedenza, in mancanza di parametri precisi e inequivoci, deve considerarsi che gli o.e. mantengono una certa discrezionalità sui criteri redazionali, come la s.a. vanta una certa discrezionalità circa i criteri per stabilire o meno il superamento dei limiti.
- TAR Campania [NA], I, s. 2985 del 2.5.2022
- TAR Campania [NA], I, s. 2195 del 31.3.2022
→ Cons. Stato, V, s. 434 del 12.1.2023
Premesso che i requisiti di qualificazione devono essere posseduti, senza soluzione di continuità, per l'intera durata della procedura, ai fini della continuità del requisito della SOA, è necessario e sufficiente che l’o.e., che abbia la SOA in scadenza, abbia stipulato contratto con la Società di attestazione, o presentatole istanza di rinnovo, almeno 90 giorni prima della scadenza medesima (art. 76, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010); il mancato rispetto di tale termine non preclude all'o.e. di provvedere anche successivamente alla stipula di contratto di attestazione o alla presentazione di istanza di rinnovo, ma in tal caso la nuova SOA è efficace dalla data dell’effettivo rilascio, senza retroagire al momento della scadenza della precedente SOA.
Il principio di immodificabilità dei RTI costituisce principio generale, che subisce eccezioni solo nei casi tipizzati. La mancanza o perdita della SOA, nell’ambito del RTI, non è rimediabile mediante modifiche nel RTI (non solo per addizione; ma anche mediante rimodulazione del RTI, o sua riduzione per recesso di un membro). Infatti, nel caso di perdita della SOA nell’ambito di RTI, non si applicano le deroghe stabilite dall’art. 48, co. 17 ss., D.Lgs. 50/2016 (poiché limitate ai casi di fallimento o di perdita dei requisiti generali; e funzionali a esigenze organizzative e non a eludere la mancanza di requisiti), nè si applicano i princìpi in materia di Consorzi stabili (ove è riconosciuta la possibilità di sopperire ai requisiti SOA della consorziata non designata).
Il rigetto del ricorso principale determina l’improcedibilità del ricorso incidentale escludente, per carenza di interesse.
- TAR Campania [NA], II, s. 6123 del 30.9.2021
→ Cons. Stato, V, s. 529 del 16.1.2023
L’iscrizione camerale è requisito di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016), anteposto ai requisiti di capacità, e la sua utilità è di filtrare l’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’appalto. Pertanto, deve sussistere una congruenza e corrispondenza , tendenzialmente completa, tra quanto riportato nell’iscrizione alla CCIAA, e l’oggetto del contratto d’appalto, evincibile dal complesso di prestazioni in esso previste (caso di iscrizione per lavori edili, non ritenuta idonea per la manutenzione fognaria e servizi accessori).
L'avvalimento non può mai sopperire alla mancanza dei requisiti di idoneità professionale, quale la congruente iscrizione camerale.
Nel caso di un’impresa che operi da una data che non consenta di raggiungere il lasso di tempo richiesto dalla lex specialis relativo ai requisiti speciali, la capacità finanziaria (fatturato globale) può essere dimostrata tenendo conto di un periodo di tempo minore, sulla base della media annua del periodo di effettiva operatività dell’impresa (riparametrazione); ciò non vale però per il requisito del fatturato specifico, che attiene allo svolgimento di una determinata attività di impresa per un certo numero di anni, e la cui ratio è garantire che l'impresa abbia sufficiente esperienza.