Consiglio di Stato – Sezioni giurisdizionali semplici
- TAR Lazio, RM, s. 15081 del 23.7.2024
Il principio della suddivisione in lotti (art. 51, co. 1, d.lgs. 50/2016), attuabile su base qualitativa o quantitativa, costituisce la regola, e la decisione di non suddividere in lotti dev'essere coerente con i princìpi di ragionevolezza e proporzione, e non determinare violazioni dei principi di concorrenza. par condicio e discriminazione. La motivazione della scelta di non suddividere in lotti non può essere di stile, ma dev'essere rigorosa, ed esplicare: a) i vantaggi, economici o tecnico-organizzativi, dell'opzione per la non suddivisione; b) le ragioni per cui tali vantaggi sono ritenuti prevalenti sulla massima partecipazione e la tutela delle imprese di minori dimensioni. La motivazione deve essere tanto più rigorosa, quanto maggiore è il valore economico dell'appalto. Tale motivazione è sindacabile, specie sotto il profilo della ragionevolezza e proporzione. (annulla il bando, che prevedeva un unico lotto per il servizio di stampa avvisi, postalizzazione, recapito, riscossione, sull'intero territorio di riferimento, di rilevante importo, con la generica motivazione che il servizio non era suscettibile di suddivisione).
- TAR Molise, I, s. 70 del 11.3.2024
- Cons. Stato, V, s. 1393 del 12.2.2024
- Cons. Stato, V, s. 1385 del 12.2.2024
- dani test
Anomalia, Anomalia e costo del lavoro, Anomalia facoltativa, Appalti - Cons. Stato, III, s. 559 del 17.1.2024
- Cons. Stato, VII, s. 444 del 12.1.2024
- Cons. Stato, V, s. 281 del 9.1.2024
- Cons. Stato, V, s. 186 del 5.1.2024
- Cons. Stato, III, ord. rem. Ad. plen. 161 del 4.1.2024
- Cons. Stato, V, s. 71 del 3.1.2024
- Consiglio di Stato, V, s. 59 del 2.1.2024
- Cons. Stato, V, s. 26 del 2.1.2024
A fronte di un'aggiudicazione illegittima, l'o.e. leso è titolato a chiedere: a) il risarcimento da mancata aggiudicazione, se, in mancanza dell'illegittimità, sarebbe certamente risultato egli aggiudicatario; b) il risarcimento per perdita di chances, quando, invece, non sia certa l'aggiudicazione in suo favore. Nel caso sub a), l'o.e. leso può optare (nello stesso ricorso impugnatorio verso l'aggiudicazione o in separato giudizio risarcitorio): 1) per la tutela specifica, cioè per il conseguimento dell'aggiudicazione (fermo il potere del Giudice di non caducare il contratto ove stipulato); 2) per il risarcimento per equivalente monetario (scelta obbligata quando non sia possibile il risarcimento in forma specifica); l'o.e. può optare per la tutela per equivalente monetario anche qualora sia possibile la tutela specifica, fermo che una tale condotta può ben essere valutata negativamente dal Giudice.
Il danno da mancata aggiudicazione: a) non richiede l'elemento soggettivo della colpa della s.a. (ma solo l'elemento oggettivo della illegittima aggiudicazione e la certezza che, altrimenti, il danneggiato sarebbe risultato aggiudicatario); b) richiede la rigorosa prova, a carico del danneggiato, dell'an e del quantum del risarcimento spettante (mentre, qualora il danneggiato fosse ricorso al subappalto necessario, non è richiesta la previa contrattualizzazione dei subappalti); c) è estraneo al "danno emergente" (costi di partecipazione alla gara, che attengono al diverso caso di responsabilità precontrattuale), bensì consiste nel "lucro cessante", sotto il profilo del mancato profitto (guadagno che sarebbe derivato in caso di aggiudicazione), e nel danno curriculare (lesione alla storia professionale).
Il danno da mancata aggiudicazione per "mancato utile" non può essere determinato in una percentuale forfettaria, ma va rigorosamente provato dal richiedente, a partire dalla propria offerta e con produzione di ogni documento utile, comprovando anche di non aver potuto utilizzare altrove le proprie risorse (aliunde perceptum vel percipiendum); la valutazione equitativa è un'evenienza eccezionale, per i soli casi di impossibilità o estrema difficoltà di prova. Anche il danno curriculare deve essere rigorosamente provato nell'an (con la dimostrazione rigorosa della perdita di livelli di qualificazione), e nel quantum, sebbene quest'ultimo sia determinabile equitativamente con una percentuale sul mancato utile). Sugli importi spettanti sono dovuti rivalutazione monetaria (dalla data del contratto fino alla sentenza) e degli interessi legali (fino al soddisfo). RIFORMA PARZIALMENTE LA SENTENZA DI I GRADO.
- Cons. Stato, V, s. 29 del 2.1.2024
- Cons. Stato, V, s. 45 del 2.1.2024
- TAR Lombardia [MI], s. 12 del 2.1.2024
Nel caso di ricorsi principale e incidentale escludenti, a prescindere dal numero di partecipanti, entrambi vanno esaminati; il ricorso principale va esaminato prioritariamente, in quanto la sua infondatezza provocherebbe l'improcedibilità per carenza di interesse del ricorso incidentale.
Costituisce offerta condizionata, come tale inammissibile e da escludere, quella che subordini l'impegno contrattuale a condizioni diverse da quelle a base di gara (caso in cui per alcuni prestazioni l'o.e. rinviava a successivo accordo economico); a tal fine, è irrilevante che la condizione sia espressa in dichiarazioni o documenti non previsti dalla legge di gara.
Qualora l'avvalimento riguardi il requisito della "disponibilità di sedi", il contratto di avvalimento non può che limitarsi alla messa a disposizione delle sedi medesime, senza necessità di indicare (altre) "risorse".
Allorquando il contratto di avvalimento rinvii, per il dettaglio delle risorse messe a disposizione, ad un allegato "parte integrante", non costituiscono ragione escludente, nè il fatto che tale allegato sia inserito nella documentazione tecnica anzichè in quella amministrativa, nè che tale allegato sia privo di sottoscrizione.
La dichiarazione di aver commesso un "grave illecito" priva di ogni specifica o dettaglio, pur non costituendo "falsa dichiarazione" nè di per sè ragione di esclusione, impone alla s.a. di acquisire informazioni mediante soccorso istruttorio.
Il principio per il quale - a fronte di cause ostative discrezionali - la motivazione dell'ammissione può essere anche implicita, per relationem, non trova applicazione quando la dichiarazione su tali cause sia generica.
La declaratoria di illegittimità di un segmento di procedura di tipo discrezionale (quale la valutazione del "grave illecito") comporta, in uno all'annullamento degli atti, l'obbligo della s.a. di rideterminarsi.
- Consiglio di Stato, V, s. 61 del 2.1.2024
- Cons. Stato, III, s. 11322 del 29.12.2023
Certificazioni di qualità quali requisiti di idoneità, Equipollenza delle certificazioni ambientali Nel sistema attuale, l'appalto non è soltanto un mezzo di acquisizione di prestazioni, ma anche di attuazione di politiche economiche e sociali; pertanto, è legittima la richiesta, quale requisiti di partecipazione, della dimostrazione di adeguati standard organizzativi o qualitativi (nel caso, da dimostrarsi mediante la certificazione EMAS e la ISO 14001 o equivalenti).
L'art. 87, co. 2, D.Lgs. 50/2016, consente di sopperire mediante documenti equipollenti alla mancanza della certificazione EMAS (o altri sistemi di gestione ambientale, quali la ISO 14001), alla doppia condizione che l'o.e. dimostri di non avere avuto accesso a tali certificati - entro i termini per le offerte - per motivi non imputabili, e che la documentazione prodotta sia effettivamente idonea a dimostrare l'equivalenza dei sistemi adottati. Dal primo punto di vista, occorre quantomeno che l'o.e. si sia attivato tempestivamente e precisamente, che abbia fatto richiesta di certificazione prima del termine per le offerte; e dal secondo punto di vista, che la documentazione prodotta dimostri effettivamente l'equivalenza, e sotto questo profilo, la valutazione di conformità del sistema ISO 14001 non costituisce affatto equipollente della EMAS.
- Cons. Stato, IV, s. 11371 del 29.12.2023
- Cons. Stato, IV, s. 11372 del 29.12.2023
Definizione e perimetro delle proposte migliorative, Valutazione delle proposte migliorative e sindacato ← TAR Campania [NA], VII, s. 3530 del 7.6.2023
Le proposte migliorative consistono in soluzioni tecniche che, senza incidere su struttura, funzione e tipologia del progetto a base di gara, investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell’opera lasciati aperti a diverse soluzioni, configurandosi come integrazioni, precisazioni e migliorie che rendono il progetto meglio corrispondente alle esigenze della s.a., senza alterare i caratteri essenziali delle prestazioni. Pertanto, non costituisce proposta migliorativa la sostanziale mera riproduzione delle previsioni del progetto a base di gara.
La valutazione delle migliorie - alla pari della valutazione delle offerte tecniche - costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica, insindacabile nel merito, salvi i casi di macroscopici errori di fatto, illogicità o irragionevolezza manifesta.
- Cons. Stato, V, s. 11183 del 27.12.2023
- Cons. Stato, V, s. 11186 del 27.12.2023
Avvalimento esperenziale, Avvalimento nei servizi di architettura e ingegneria In relazione agli affidamenti di incarichi di architettura e ingegneria, l'avvalimento per l'elenco di servizi ed il servizio di punta va qualificato come "avvalimento operativo", ed anzi quale "avvalimento esperenziale" (art. 89, co. 1, D.Lgs. 50/2016). Di conseguenza, non solo è necessaria la effettiva e concreta messa a disposizione delle risorse (avvalimento operativo), ma occorre anche la previsione dell'esecuzione del servizio da parte dell'ausiliaria (avvalimento esperenziale).
- ANAC – Atto del Presidente del 6.11.2023
In materia di Accordi quadro, se la documentazione da porre a base di gare non consenta di identificare esattamente le prestazioni dei contratti attuativi, è consentito unicamente procedere per l'affidamento di un Accordo quadro c.d. incompleto o aperto con più operatori e confronto competitivo (art. 54, co. 4, lett. c), D.Lgs. 50/2016), e non di un Accordo quadro con unico operatore ex art. 54, co. 3, o con più operatori ex art. 54, co. 4, lett. a) o b). (caso di ritenuta illegittimità di una gara per A.Q. con unico operatore ove, pur essendo previsti interventi di nuova costruzione e restauri, a base di gara non vi erano progetti, ma solo schede tipologiche).
Il divieto di commistione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione dell'offerta tecnica, pur non avendo carattere assoluto, resta comunque principio generale della materia; è consentito inserire criteri soggettivi nella valutazione dell'offerta, comunque sempre secondo proporzione e ragionevolezza, solo ove ciò serva a evidenziare una miglior qualità o affidabilità dell’offerta, ovvero per premiare requisiti ritenuti particolarmente meritevoli. (caso di ritenuta illegittimità, in una gara di lavori, dei criteri dei "lavori similari pregressi" e della "dotazione di mezzi e personale", ritenuti mera ripetizione della SOA; e del criterio "gestione aziendale e controllo dei processi" di cantiere, ritenuto puramente soggettivo stante la mancanza nel caso di specie di un progetto a base di gara).
- Cons. Stato, III, s. 10214 del 28.11.2023
- Cons. Stato, III, s. 10210 del 28.11.2023
TAR Emilia Romagna [BO], s. 314 del 18.5.2023
Le caratteristiche minime previste dalla lex specialis non vanno intese vincolanti nel quomodo, ma nel quoad effectum, cioè, le offerte sono rispettose della lex specialis ove comunque capaci di conseguire il fine ultimo dell’affidamento. Inoltre, la difformità dell'offerta rispetto alle caratteristiche tecniche previste nella lex specialis (capitolato di gara) può risolversi in un aliud pro alio comportante l’esclusione anche in assenza di espressa comminatoria, ma solo se le specifiche previste consentono di ricostruire esattamente il prodotto richiesto e di fissare in maniera analitica ed inequivoca determinate caratteristiche come obbligatorie (caratteristiche minime), altrimenti, trova applicazione il favor partecipationis. La verifica di rispondenza, da condursi secondo buon senso, ha natura discrezionale, ed è insindacabile se non per manifesta illogicità ed incongruenza; la verifica va effettuata sulla base dei documenti dell'offerente, ben potendo tuttavia essere tratta da un documento inteso a soddisfare altre previsioni della legge di gara, e inoltre, la dichiarazione del costruttore prevalgono sui manuali d'uso.
Il principio di equivalenza (art. 68 D.Lgs. 50/2016) – che permea l’intera disciplina dell’evidenza pubblica e risponde al favor partecipationis – è espressione di discrezionalità tecnica. Esso non onera i concorrenti di un’apposita formale dichiarazione circa l’equivalenza funzionale del prodotto offerto; la relativa prova può essere fornita con qualsiasi mezzo, e la Commissione può effettuare la valutazione di equivalenza anche in forma implicita, anche ricavando la rispondenza dalla documentazione tecnica.
La non rispondenza ai valori minimi richiesti dalla lex specialis non può essere di per sè desunta dai documenti prodotti, e dalle valutazioni svolte da altra amministrazione, in altra procedura di gara, stante l’autonomia del giudizio dell’amministrazione procedente.
La valutazione delle offerte e l’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione è espressione di ampia discrezionalità tecnica, insindacabili salvi i casi di abnormità della scelta tecnica, essendo quindi onere di chi svolge la censura di dimostrare la palese inattendibilità e insostenibilità del giudizio.
L’attività emendativa svolta dalla Commissione di gara, consistente nella correzione di errori di calcolo sulla base di dati numerici oggettivi e di formule matematiche di cui alla lex specialis, è attività vincolata (e non discrezionale), e il provvedimento di rettifica non costituisce autotutela o riesame, quindi non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, nè richiede motivazione rigorosa. Analogamente, allo svolgimento di attività vincolate (quale la rettifica di errori di calcolo o materiali), o preparatorie (quali la verifica della documentazione richiesta per la partecipazione), non si applicano i principi del contrarius actus e del collegio perfetto (art. 77 D.Lgs. 50/2016), operanti invece per le attività valutative.
- ANAC, parere precontenzioso (delibera) 533 del 21.11.2023
Requisiti ulteriori alla SOA Per gli affidamenti di lavori di importo superiore ad € 150.000, la SOA è condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di capacità (artt. 84 D.lgs. 50/2016 e 60 d.p.r. 207/2010), pertanto è illegittima la richiesta di requisiti di capacità diversi e ulteriori (nel caso, certificazioni ISO).
- Cons. Stato. V, s. 9858 del 16.11.2023
- Cons. Stato, V, s. 9628 del 9.11.2023
← TAR Lazio (RM), s. 11634 del 12.7.2023
Il Regolamento CE 765/2008 autorizza all'accreditamento dei certificatori due tipi di enti: a) organismi di accreditamento di Stati membri; b) organismi che abbiano sottoscritto uno degli accordi EA/MLA. Quindi, quando la lex specialis richieda una certificazione (nel caso: UNI EN ISO 14001:2015) rilasciata da certificatore accreditato ai sensi del Regolamento CE 765/2008, sono assentite le certificazioni rilasciate da certificatori accreditati presso uno qualunque dei due tipi di organismi di accreditamento suddetti.
La lex specialis, in caso di dubbio interpretativo, va interpretata secondo i princìpi di favor partecipationis, proporzione e ragionevolezza.
Gli artt. 44 dir. 2014/24/UE e 87 D.lgs. 50/2016, che prevedono il principio di equivalenza delle certificazioni, nel richiamare il Regolamento CE 765/2008 impongono di considerare valide le certificazioni promananti da certificatori accreditati presso uno qualunque tra i due organismi di accreditamento previsti dal Regolamento medesimo (ovvero: organismo di Stati membri; organismi firmatari di accordi EA/MLA); la clausola di lex specialis che escluda tale equivalenza è illegittima, per violazione del principio di tassatività delle clausole escludenti e del principio di proporzione.
- Cons. Stato, III, s. 9600 del 8.11.2023
← TAR Lombardia (MI), IV, s. 773 del 28.3.2023
Il ricorso del terzo classificato per conseguire l'aggiudicazione, per superare la prova di resistenza, deve essere fondato sia nei confronti del primo che del secondo classificato.
Ai fini dell'ammissibilità dell'offerta, sono del tutto irrilevanti eventuali irregolarità puramente formali non comminate a pena di esclusione (quali la veste grafica delle offerte, o modalità di redazione dei documenti, diverse da quelle di lex specialis).
In ossequio al principio del favor partecipationis, qualora una clausola possa essere interpretata sia nel senso dell'esclusione, sia nel senso della non esclusione, va privilegiata l'interpretazione non escludente.
- ANAC, parere precontenzioso n. 506 del 8.11.2023
Forma delle comunicazioni, Soccorso istruttorio e soccorso procedimentale In presenza di una contraddittorietà circa il ricorso al subappalto facoltativo (nel caso, divergenza tra DGUE e domanda di partecipazione), la s.a. deve richiedere i chiarimenti in proposito, non sussistendo alcuna norma che preveda la prevalenza del DGUE sulla domanda di partecipazione (o viceversa); tale richiesta - trattandosi di subappalto facoltativo (e non c.d. qualificante, o necessario), quindi non essenziale ai fini dell'ammissione - va qualificata come "soccorso procedimentale", e non come "soccorso istruttorio" di cui all'art. 83, co. 9, D.Lgs. 50/2016.
A fronte di una richiesta (non di "soccorso istruttorio", bensì di) "soccorso procedimentale", il mancato rispetto del termine per la risposta o la mancata risposta non comporta di per sè l'esclusione. In ogni caso, la mancata risposta a una richiesta di chiarimenti sul subappalto facoltativo non comporta già di per sè l'esclusione, bensì se del caso l'impossibilità di autorizzare il subappalto in fase esecutiva.
E' legittima la trasmissione di richieste all'o.e., anzichè a mezzo PEC, mediante l'"Area comunicazioni" della piattaforma telematica, quantomeno per i casi di "soccorso procedimentale", quando ciò sia previsto dalla lex specialis.
- Cons. Stato, VI, s. 9579 del 7.11.2023
- Cons. Stato, IV, s. 9589 del 7.11.2023
← TAR Piemonte, s. 340 del 12.4.2023
La censura verso un punteggio assegnato sulla base di un criterio stabilito dalla lex specialis e ritenuto illegittimo richiede necessariamente l’impugnazione della lex specialis sul punto.
L’offerta in gara ha la natura di offerta contrattuale (art. 1326 c.c.), pertanto è vincolante per il solo fatto di esser stata manifestata, senza necessità di essere documentata o assistita da elementi ulteriori che ne comprovino la serietà, salva la responsabilità del proponente nel caso in cui il contratto non sia poi adempiuto.
La c.d. riparametrazione dei punteggi non è prevista espressamente dalla legge, tuttavia, è legittima e rimessa alla discrezionalità della s.a. (che, nel caso, deve prevederla nel bando); le Linee guida ANAC ammettono in modo esplicito sia la “prima riparametrazione” (per i singoli punteggi di criteri o subcriteri), sia la “seconda riparametrazione” (per l’intero punteggio tecnico e/o economico) e la "seconda riparametrazione" non presuppone necessariamente la "prima".
I chiarimenti resi dalla s.a. non possono modificare il contenuto della legge di gara.
- Cons. Stato, V, s. 9494 del 3.11.2023
- Cons. Stato, V, s. 9533 del 3.11.2023
← TAR Campania, SA, s. 1445 del 27.5.2022
La Commissione giudicatrice vanta un ampio margine di discrezionalità in merito alla distinzione tra “varianti” e “proposte migliorative” (così come in merito ai punteggi), insindacabile se non infirmata da macroscopici errori di fatto, illogicità o irragionevolezza manifesta.
Nell’appalto integrato, in modo particolare se c.d. complesso (appalto integrato su preliminare), è di regola insita la possibilità di presentare varianti, sebbene nei limiti e requisiti di lex specialis; inoltre, sempre di regola, e salva diversa previsione della legge di gara, il fatto che singoli aspetti della proposta siano subordinati a future ed eventuali autorizzazioni da acquisire, non comporta l’inammissibilità dell’offerta.
La brevità del tempo impiegato dalla Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche non inificia di per sé la procedura, e chi intenda fare valere tale profilo non può limitarsi a far valere il fatto formale del breve tempo impiegato, dovendo comprovare, anche per presunzioni, le ricadute sostanziali.
- Cons. Stato, V, s. 9545 del 3.11.2023
← TAR Lombardia, MI, s. 1049 del 4.5.2023
Nella valutazione dell'offerta tecnica, un punteggio pari a zero può essere assegnato in caso di assenza integrale (materiale inesistenza) dell'oggetto della valutazione, ovvero di indeterminatezza o incertezza assoluta; mentre l'approssimatività dell'offerta impone la valutazione, giustificando un punteggio modesto.
L'o.e. che intenda contestare l'esito positivo del giudizio di anomalia su altro o.e. rilevando la sottostima di una voce, è tenuto innanzitutto a indicare la portata economica dello scostamento (quantomeno in via approssimativa), e quindi la concreta insostenibilità e inattendibilità dell'offerta nel suo complesso; a maggior ragione, allorquando si tratti di costo della manodopera, qualora le stime di costo dell'o.e. sottoposto a verifica siano superiori a quelle di progetto.
- Cons. Stato, V, s. 9541 del 3.11.2023
← TAR Puglia, BA, I, 709 del 2.5.2023
Lo sharing in territorio comunale (monopattini) è attività in libero mercato, sebbene soggetta ad autorizzazione; pertanto, non trattandosi di appalti o concessioni, alle procedure per tali autorizzazioni il Codice dei contratti non si applica in alcuna sua parte.
Quando l’offerta contenga due dati in insanabile contrasto tra loro, si è di fronte ad un errore materiale riconoscibile; di conseguenza, qualora il contrasto non sia risolvibile in via interpretativa e secondo le circostanze, la s.a. deve attivare il soccorso istruttorio, il quale è ammissibile anche in relazione all’offerta tecnica ed economica quando finalizzato a chiarire il contenuto dell’offerta stessa e non vi sia modifica della stessa (come, appunto, nel caso di dati tra loro contrastanti).
L’o.e. deve possedere i requisiti premiali in proprio, e non può spendere quelli della Società sua controllante o di altri soggetti controllati dalla medesima controllante, salvo il ricorso all’avvalimento.
- Cons. Stato, V, sent. 9210/2023 del 24.10.2023
L’accettazione preventiva delle regole di partecipazione ad una procedura non comporta l’inoppugnabilità delle sue clausole ritenute illegittime, in quanto, altrimenti, sussisterebbe la violazione dei principi di cui agli artt. 24, comma 1, e 113 comma 1, Cost..
Sebbene l'accettazione preventiva delle regole di una procedura non implichi acquiescenza alle stesse, l'esercizio della prelazione, senza riserve, nell'ambito di una procedura di Project financing (art. 183 comma 15 del codice dei contratti pubblici) costituisce acquiescenza per facta concludentia alla procedura stessa, con conseguente impossibilità di contestarne successivamente gli esiti.
Nell'ambito di una procedura di Project financing, l'esercizio della prelazione (art. 183 comma 15 del codice dei contratti pubblici) presuppone che il promotore dichiara l'accettazione delle “medesime condizioni”, sia tecniche che economiche, offerte dall’aggiudicatario, intese come "stesse condizioni" (e non semplicemente "condizioni equivalenti"). Quindi, le condizioni dell'aggiudicatario devono rimanere assolutamente immutate; in mancanza, la prelazione è illegittima, e la sua accettazione equivale ad un affidamento senza gara.
La s.a., a mezzo dei chiarimenti, non può modificare o integrare la disciplina di gara, sostanzialmente disapplicandola; i chiarimenti possono contribuire a interpretare e rendere comprensibile il testo e la ratio della lex specialis, ma non attribuire alle sue disposizioni significato e portata diversa e maggiore di quella che risulta dal testo stesso.
L’esposizione di elementi di dettaglio nell’offerta economica non viola il cd “divieto di commistione” o di “separazione” fra l’offerta tecnica e quella economica, espressivo del principio di segretezza delle offerte.
Il "principio di equivalenza" non può spingersi a consentire di formulare un offerta che costituisca un aliud pro alio, che si verifica quando siano effettivamente violati i requisiti minimi dell'offerta, cioè le caratteristiche essenziali e indefettibili delle prestazioni a base di gara.
La clausola di lex specialis che prevede una determinata "distanza" tra luoghi, va interpretata, se non diversamente stabilito, come distanza di percorrenza stradale, e non in linea d'aria.
Il Project financing si compone di due serie procedimentali autonome, sebbene interdipendenti; la prima fase, di selezione del progetto di pubblico interesse, è connotata da amplissima discrezionalità, in quanto intesa non alla scelta della migliore tra più offerte sulla base di criteri preordinati, ma alla valutazione di un interesse pubblico che giustifichi l’accoglimento della proposta.
In materia di risarcimento del danno da mancata aggiudicazione, il "danno diretto" (danno da mancato utile), va valutato anche secondo il principio dell’aliunde perceptum vel percipiendum (sottrazione del profitto che l'o.e. ha conseguito, o avrebbe potuto percepire altrimenti, utilizzando mezzi e maestranze prefigurate per la commessa), circa il quale opera una presunzione contraria, dovendosi presumere che l'imprenditore impieghi altrove le proprie risorse, con la conseguenza che spetta all'impresa di fornire la prova contraria; in assenza di parametri precisi, la decurtazione per l’aliunde perceptum può avvenire in via forfettaria e equitativa.
- Cons. Stato, V, sent. 9036/2023 del 17.10.2023
Primo grado: TAR Campania - NA, III, sent. 1152/2023 del 22.2.2023.
- Cons. Stato, zez. V, sent. n. 8992/2023 del 16.10.2023
- Cons. Stato, sez. VII, sent. n. 8974/2023 del 13.10.2023
Appello su TAR Emilia Romagna - Bologna, sent. n. 317/2023.
E’ nulla la clausola di lex specialis che vieti, a pena di esclusione, tipologie di lavoro previste dalla normativa vigente, quale il “lavoro discontinuo” di cui al R.D. 2657/2023.
Una clausola a pena di esclusione, non può essere desunta – in assenza di espressa comminatoria - dal Capitolato speciale di appalto (CSA), in quanto esso ha la funzione di definire gli adempimenti in fase esecutiva.
Le Tabelle ministeriali del costo medio del lavoro non sono inderogabili, e ne è consentito lo scostamento sulla base di documentate ragioni; in ogni caso, lo scostamento non comporta automatismi espulsivi.
Nel corso della verifica di anomalia, nel passaggio dall’uno all’altro giustificativo, sono consentite rimodulazioni tra voci di costo, in particolare, quando fondate su sopravvenienze o comunque quando non incidenti su elementi essenziali dell’offerta.
Ai fini della verifica di anomalia, eventuali sottostime possono bene essere riequilibrate dal “margine di garanzia” costituito da utili e spese generali.
- Cons. Stato, sez. V, sent. n. 8890/2023 del 11.10.2023
Sentenza appellata: TAR Campania, Napoli, sent. n. 7714/2021.
Nel caso di appalto integrato, è consentito discostarsi dal progetto a base di gara per superare le "sopravvenienze normative" impeditive del progetto originario, potendosi applicare anche in fase progettuale la disciplina delle varianti in corso d'opera in fase esecutiva.
- Cons. Stato, V, s. 652 del 19.1.2023
← TAR Abruzzo [PE], I, s. 44 del 26.1.2022
Nel caso di gare a lotti plurimi con c.d. vincolo di aggiudicazione (art. 51, co. 2-3, D.Lgs. 50/2016) consistente nel divieto di aggiudicarsi più di un lotto, con esclusione dai lotti successivi al primo aggiudicato, la causa di esclusione per unico centro decisionale (art. 80, co. 5, lett. m, D.Lgs. 50/2016), non opera: a) sia quando gli o.e. in collegamento sostanziale partecipino a lotti distinti; b) sia quando partecipino ad un medesimo lotto, ma uno dei due si sia già aggiudicato un precedente lotto e qundi non possa rendersi aggiudicatario di altri lotti, salvo che la lex specialis disponga diversamente.
- Cons. Stato, V, s. 1165 del 2.2.2023
- Cons. Stato, VI, s. 1145 del 2.2.2023
Autotutela e revoca, Campionatura ← TRGA Trentino Alto Adige [BZ], s. 30 del 2.2.2022
Qualora la campionatura non sia coerente con i requisiti richiesti, ai fini dell'ammissione dell'offerta, è necessario verificare, caso per caso, se la lex specialis attribuisca o meno alla campionatura una funzione determinante, e se essa prevalga o meno sulle schede tecniche.
Nelle procedure di affidamento, la s.a. può sospendere, revocare o annullare in autotutela la procedura e l'aggiudicazione in ogni tempo, fermo il dovere di correttezza; la carenze dei requisiti di offerta è già di per sè ragione di pubblico interesse che giustifica l'annullamento.
Ancorchè sia richiesta la campionatura, un termine per la presentazione delle offerte superiore al minimo di legge deve ritenersi, di regola, congruo.
- Cons. Stato, III, s. 1120 del 1.2.2023
← TAR Emilia Romagna [BO], I, s. 867 del 31.10.2022
In una gara a lotti plurimi, il ricorso unico cumulativo è ammissibile allorquando si impugni un “unico atto”, inteso quale atto endoprocedimentale effettivamente unico (quale la lex specialis, la determinazione dei criteri, la nomina della Commissione giudicatrice), benchè la sua illegittimità possa riverberarsi sulle aggiudicazioni. Diversamente, è inammissibile quando riguardi attività che non rientrano in un segmento procedimentale comune e unitario (quale l’attività di valutazione della Commissione), a prescindere se le censure siano o meno comuni ai singoli lotti.
In mancanza di diversa previsione nella lex specialis, non è richiesta la verbalizzazione delle operazioni della Commissione con indicazione dei voti dei singoli commissari, giacchè i rispettivi apprezzamenti sono essere assorbiti nella decisione finale collegiale, che costituisce la sintesi dei giudizi individuali.
Qualora la lex specialis preveda il solo voto numerico, è legittimo che i Commissari corredino (sebbene non tenuti) tale voto numerico con un giudizio analitico per solo alcuni criteri, e non per altri; inoltre, è inammissibile la censura che deduca l’insufficienza del voto numerico reso dai Commissari, in mancanza di impugnazione della clausola di lex specialis che ciò prevede medesimo; comunque, il ricorrente che censuri l’operato della Commissione ha l’onere di dimostrare le ragioni di insufficienza del voto numerico.
Premesso che l’esito positivo della verifica di anomalia è legittimamente reso per relationem ai giustificativi, è inammissibile il motivo che deduca il difetto di motivazione sull’anomalia, senza avere chiesto l’accesso ai giustificativi stessi e quindi deducendo su di essi; invero, i giustificativi non fanno parte del corredo motivazionale minimo da mettere a disposizione dei concorrenti, bensì vanno acquisiti con l’accesso agli atti.
- Cons. Stato, III, s. 1125 del 1.2.2023
- Cons. Stato, III, s. 1055 del 31.1.2023
- Cons. Stato, V, s. 1064 del 31.1.2023
- Cons. Stato, V, s. 1074 del 31.1.2023
← TAR Lazio [RM], II, s. 10486 del 30.7.2015
Il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006) trova piena applicazione anche in caso di concessione di servizi, quando siano, a qualunque titolo, previsti lavori, sia che essi siano da svolgere da parte dei concessionari, sia nel caso in cui essi debbano appaltare a terzi.
E' illegittima la procedura che preveda l'affidamento di lavori (anche nell'ambito di una procedura di affidamento di concessione di servizi) non preceduta dallo studio di fattibilità o anche solo dalla progettazione preliminare; così come qualora non siano individuate le categorie e classifiche SOA; così come quando sia mancato il preventivo parere della Soprintendenza.
Sebbene le procedure di affidamento di concessioni di servizi siano disciplinate solo dai principi generali di cui all'art. 30, co. 3, D.Lgs. 163/2006, è necessaria la specifica - proprio in quanto principi generali - dei requisiti speciali e di criteri di valutazione sufficientemente determinati.
E' legittimo e doveroso il provvedimento di autotutela di una procedura di affidamento e del relativo provvedimento conclusivo, nel caso di gravi vizi della procedura medesima, e l'interesse pubblico risiede proprio nella rimozione dei gravi vizi medesimi, a tutela della concorrenza; inoltre, in mancanza di un termine massimo predefinito, l'autotutela può intervenire anche a distanza di un tempo considerevole, specie quando all'aggiudicazione non sia seguito il contratto.
Nei procedimenti ad evidenza pubblica, può configurarsi sia la responsabilità per lesione dell’interesse legittimo derivante dalla illegittimità degli atti del procedimento, sia una responsabilità precontrattuale, per violazione di norme imperative di condotta (per violazione dei canoni di buona fede e correttezza, ex art. 1337 c.c.); costituiscono fonte di responsabilità precontrattuale la violazione di regole di condotta, quali l'obbligo di valutare diligentemente le possibilità di positiva conclusione della trattativa e di informare tempestivamente la controparte dell'eventuale esistenza di cause impeditive. La legittimità del procedimento di autotutela esclude il primo tipo di danno, ma non quello da responsabilità precontrattuale della p.a..
Nel caso di responsabilità precontrattuale della p.a., il danno risarcibile è commisurato al solo c.d. interesse negativo (interesse a non essere coinvolto in trattative inutili o a non investire inutilmente tempo e risorse partecipando a trattative destinate a rivelarsi inutili), che comprende sia il danno emergente (spese sostenute ai fini della partecipazione alla gara e in previsione della stipula), sia il lucro cessante (perdita di ulteriori occasioni contrattuali, sfumate a causa dell’impegno inutilmente proferito o nell’affidamento sula positiva conclusione del procedimento), poste di danno che vanno, comunque, debitamente provate. Non rileva in contrario, invece, il “concorso colposo” del concorrente per essere evincibile l’illegittimità degli atti della procedura, posto il principio dell’affidamento sulla legittimità degli atti amministrativi, a maggior ragione in materie di elevato tecnicismo come quella dei contratti pubblici.
- Cons. Stato, V, s. 1100 del 31.1.2023
← TAR Lazio [RM], I quater, s. 3212 del 16.3.2021
Il principio di equivalenza (art. 68 D.Lgs. 50/2016) non è invocabile nel caso di offerte che, sul piano oggettivo e funzionale, non rispettino le caratteristiche tecniche obbligatorie di lex specialis, né rileva in contrario il richiamo del principio di equivalenza da parte della lex specialis stessa. L’equivalenza presuppone una comparazione tra requisiti prestazionali o funzionali come definiti da standard tecnico-normativi espressi in termini di certificazione, omologazione, attestazione (che quindi possono essere posseduti da beni e servizi anche privi di tali certificazioni o simili); mentre, rispetto ai requisiti tecnici puntualmente individuati dalla lex specialis mediante unità di misura o caratteristiche comuni, esso non è invocabile, con conseguente esclusione dell’offerta.
La verifica della s.a. sull’equivalenza non soggiace al comune sindacato sulla discrezionalità tecnica, poichè le prescrizioni di lex specialis sui requisiti dell’offerta, puntualmente descritti, autovincolano la s.a., la quale non ha margini di discrezionalità nell’attuazione delle prescrizioni di gara, né può disapplicarle, neppure se tali regole risultassero inopportune o incongrue (salva la possibilità di annullamento d’ufficio); la carenza dei requisiti della prestazione richiesti dalla lex specialis costituisce causa di esclusione anche in difetto di espressa comminatoria, comportando di per sé un aliud pro alio, quando le specifiche tecniche consentono di individuare con esattezza i requisiti tecnici richiesti, e senz’altro qualora la lex specialis le qualifichi come obbligatorie e indefettibili.
La risposta della s.a. ai chiarimenti non può implicare la disapplicazione della lex specialis, in mancanza di una contestuale modifica della stessa. - Cons. Stato, V, s. 1042 del 30.1.2023
← TAR Lazio [RM], I, s. 11832 del 17.11.2021
I certificati di esecuzione per servizi di progettazione antecedenti il DM 17.6.2016, maturati nella categoria VIII di cui alla legge 143/1949, sono utilizzabili per la dimostrazione dei requisiti nella categoria D.04 di cui al D.M.17.6.2016; per la categoria D.05 di cui al DM 17.6.2016, la s.a. verifica la coerenza dei servizi di cui alla categoria VIII ex legge 143/1948 con la complessità che connota tale categoria D.05.
La concessione si distingue dall'appalto in quanto il corrispettivo spettante al privato deriva dal diritto a gestire opere o servizi, e trattenere i ricavi della gestione, assumendone i rischi (in particolare, il rischio dell'alea della domanda di prestazioni); il PEF è lo strumento col quale si alloca la distribuzione del rischio tra concedente e concessionario. La s.a. è tenuta a verificare la sostenibilità del PEF, ma il parametro di tale valutazione (che pure è altamente discrezionale e sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o erroneità) non è quello tipico della verifica di anomalia nelle gare di appalto, proprio per l'insita esistenza del rischio, con conseguente legittimità del giudizio di coerenza dell'offerta che si palesi sostenibile sulla base di componenti altamente aleatorie o anche dubbie, tanto più quanto quando la lex specialis ponga integralmente il rischio della domanda a carico del concessionario.
- Cons. Stato, V, s. 1048 del 30.1.2023
← TAR Lazio [RM], III quater, s. 8476 del 14.7.2017
Le clausole di revisione prezzi attribuiscono all'o.e. una posizione di interesse legittimo (e non di diritto soggettivo); gli esiti del procedimento di revisione sono espressione di discrezionalità, e sfociano in un provvedimento amministrativo che deve essere impugnato nel termine decadenziale; diversamente, l'azione di condanna trova applicazione nel caso di avvenuta emissione di un provvedimento di liquidazione.
- Cons. Stato, V, s. 909 del 26.1.2023
← TAR Piemonte, II, s. 546 del 3.6.2022
La clausola di lex specialis per un Accordo quadro che esonera dall'indicazione in gara dei costi della manodopera, va intesa nel senso (non che gli o.e. possano esimiersi da ogni indicazione, ma) che, trattandosi di Accordo quadro per cui non è possibile l'esatta quantificazione, è sufficiente l'indicazione di un costo approssimativo.
Il giudizio di congruità delle offerte in sede di anomalia è espressione paradigmatica di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta erroneità, irragionevolezza, difetto istruttorio e travisamento, non potendo il G.A.procedere ad un'autonoma verifica dell’offerta. Tali caratteristiche valgono a maggior ragione nel caso di Accordo quadro programmatico, ove non è possibile un'esatta quantificazione delle voci di costo.
Nella quantificazione e verifica del costo del lavoro, quando il CCNL preveda il mantenimento dell'iscrizione alla Cassa edile di appartenenza, deve tenersi conto delle Tabelle della provincia del luogo dell'impresa, e non del luogo di esecuzione dell'appalto.
Nella quantificazione e verifica del costo del lavoro, deve tenersi conto delle Tabelle nella versione risultante dall'ultimo aggiornamento ministeriale.
Le spese di trasferta delle maestranze costituiscono un costo dell'appalto; è tuttavia legittimo considerarle remunerate in altre poste, quali le spese generali, qualora esse siano sovrabbondanti.
Le Tabelle ministeriali del costo medio della manodopera sono un parametro indicativo per la valutazione di congruità dell’offerta; lo scostamento dai valori tabellari non comporta un automatico giudizio di anomalia, occorrendo, invece che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata, alla luce di una valutazione globale e sintetica dell’offerta; un minimo scostamento è irrilevante, quando compensabile da altre componenti dell'offerta capienti, quale l'utile o spese generali.
- Cons. Stato, VII, s. 808 del 25.1.2023
← TAR Campania [NA], I, s. 4161 del 20.6.2022
Nel caso di categorie scorporabili, il concorrente può partecipare qualora in possesso di attestazione SOA per la sola prevalente per l’importo complessivo; qualora la scorporabile sia a qualificazione obbligatoria, deve ricorrere al subappalto necessario (o qualificante).
In caso di subappalto necessario (o qualificante), è necessaria la dichiarazione di subappalto, ma non l’indicazione del nominativo del subappaltatore.
L’interpretazione della lex specialis segue le stesse regole previste per i contratti (artt. 1362 e ss. c.c.), anzitutto la regola dell’interpretazione letterale (che comporta, in presenza di clausole assolutamente chiare, l’esclusione di ogni altro criterio ermeneutico); nel caso di clausole ambigue, invece, trova applicazione il criterio sistematico (per il quale le clausole si interpretano le une per mezzo delle altre, art. 1363 c,c.), quello dell’interpretazione secondo buona fede, quello del favor partecipationis (per il quale, in caso di ambigiuità e dubbio, è da privilegiare la soluzione che estende la platea dei partecipanti), e quello dell’interpretazione conforme a legge.
In relazione ai criteri redazionali per la predisposizione dell’offerta tecnica (numero di pagine, righe, battute, format predefiniti, etc.), le clausole a pena di esclusione vincolano la s.a., ma a condizione che i precetti siano definiti in modo completo, preciso e sufficiente; in mancanza, deve applicarsi il favor partecipationis.
Le clausole di lex specialis in violazione del principio di tassatività delle clausole escludenti sono nulle, ai sensi dell’art. 83, co. 8, D.Lgs. 50/2016; tale nullità è rilevabile d’ufficio dal G.A..
E’ nulla, per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 83, co. 8, D.Lgs. 50/2016, la clausola che, nonostante il numero di pagine massimo sia rispettato (o esorbiti in maniera irrilevante), preveda limitazioni redazionali (numero di battute, format predefiniti), imponendo alla s.a. prove e accertamenti specifici, in assenza di problematiche di leggibilità.
- Cons. Stato, III, s. 850 del 25.1.2023
- Cons. Stato, VI, s. 852 del 25.1.2023
- Cons. Stato, V, s. 779 del 24.1.2023
- Cons. Stato, V, s. 782 del 24.1.2023
← TAR Liguria, I, s. 1124 del 30.12.2021
L’interesse alla sentenza sussiste anche quando l’appalto oggetto di causa si sia esaurito nelle more del giudizio, qualora la parte abbia interesse ai fini risarcitori: se la domanda di risarcimento è svolta congiuntamente alla domanda di annullamento, il Giudice deve già per ciò pronunciarsi, mentre se il giudizio è stato proposto solo per l'annullamento, è onere della parte di dichiarare espressamente l'interesse ai fini del separato giudizio risarcitorio (senza in tal caso necessità di argomentare nel merito sul risarcimento).
Nel sotto-soglia, ai sensi dell’art. 36, co. 9-bis, D.Lgs. 50/2016, la s.a. è libera di scegliere il criterio di aggiudicazione (salvi i limiti previsti dall’art. 95, co. 3); pertanto, al sotto-soglia non si applica l’obbligo di motivare sul criterio di aggiudicazione prescelto, previsto dall’art. 95, co. 4 e 5.
Costituisce servizio standardizzato, per gli effetti dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016, quello che, per come richiesta la prestazione dalla lex specialis, può essere svolto con unica modalità, strettamente vincolato a standard tecnici o contrattuali, o caratterizzato da elevata ripetitività; tale caratteristica non è incompatibile con le prestazioni intellettuali.
In virtù del combinato degli artt. 50, co. 1, e 95 co. 3, e co. 4, D.Lgs. 50/2016, il criterio dell’OEV è obbligatorio (anche nel sotto soglia) per i servizi ad elevata densità di manodopera, ma solo qualora non si tratti di servizi di natura intellettuale. La facoltà di affidamento al PPB per i servizi standardizzati, prevista dall’art. 95, co. 4, D.Lgs. 50/2016, non è consentita in caso di servizi ad elevata densità di manodopera (tra i quali tuttavia, come detto, non vanno tuttavia annoverati i servizi intellettuali).
Premesso che il giudizio di anomalia è espressione di un potere discrezionale sindacabile solo per manifesta erroneità e irragionevolezza, in casi particolari (servizi di natura immateriale standardizzati), non è irragionevole la giustificazione che deduca che, essendo le prestazioni già in opera per altri Clienti, non si determini un incremento di costi aziendali.
I valori del costo della manodopera risultanti dalle tabelle ministeriali svolgono funzione indicativa, suscettibile di scostamento, e fungono da parametro di riferimento dal quale è possibile discostarsi.
- Cons. Stato, V, s. 783 del 24.1.2023
← TAR Lazio [RM], II, s. 4840 del 21.4.2022
Fermo restando il principio di autonomia libertà organizzativa dell’appaltatore, la tipologia di rapporto di lavoro compatibile con la lex specialis o da esso previsto va ricavato, senza formalismi, dalle previsioni della lex specialis stessa, cosicchè, allorchè essa non richieda una direzione costante e cogente dell’imprenditore, bensì si appunti sulle funzioni di coordinamento o direttiva e su una responsabilità di risultato, il modello è compatibile con il ricorso al lavoro autonomo; ed una volta ammesso il lavoro autonomo, la verifica della concreta attuazione della proposta operativa dell’o.e. rispetto alla normativa giuslavoristica attiene alla fase esecutiva.
Il positivo giudizio di congruenza all’esito della verifica di anomalia è sufficientemente motivato per relationem ai chiarimenti, mentre richiede una motivazione rigorosa e analitica nel caso di esito negativo.
Al fine della verifica di congruenza dei compensi per i lavoratori autonomi (collaborazione coordinata e continuativa; lavoro coordinato e continuativo etero-organizzato), la s.a. vanta un’ampia discrezionalità; essa può, in ultima analisi, prendere in considerazione anche i corrispondenti CCNL del lavoro subordinato (che comunque restano non vincolanti).
I valori del costo del lavoro di cui alle tabelle ministeriali costituiscono in semplice parametro, quindi, lo scostamento dalle tabelle non legittima, di per sé, un giudizio di incongruenza, quando non sia considerevole e palesemente ingiustificato, dato che il ricorrente che deduca l'incongruenza dell'offerta ha l'onere di dimostrare.
La valutazione di congruenza in sede di anomalia, sindacabile solo per macroscopica illogicità o irragionevolezza, è globale e sintetica, e non parcellizzata sulle singole voci, ed eventuali errori od omissioni possono rilevare solo quando conducano a una totale assenza di utile; di conseguenza, chi intenda far valere vizi della verifica di anomalia ha l’onere di dedurre specificamente i quantitativi economici che ritiene omessi, al fine di fornire puntualmente tale prova. In ogni caso, sono irrilevanti errori od omissioni che siano assorbibili dal margine di utile.
- Cons. Stato, V, s. 768 del 24.1.2023
- Cons. Stato, V, s. 653 del 19.1.2023
← TAR Veneto, I, s. 9 del 4.1.2022
E' legittima l'offerta di un prodotto omologato a norma di legge, con caratteristiche accessorie sebbene non oggetto anch'esse di omologazione.
Quando i criteri di valutazione della lex specialis hanno un contenuto solamente descrittivo, e non sono indicati i parametri di preferenza da utilizzarsi nel confronto a coppie, è illegittima l'attribuzione del solo punteggio numerico, senza motivazione a corredo.
- Cons. Stato, V, s. 657 del 19.1.2023
← TAR Toscana, I, s. 1508 del 19.11.2021
Ai fini del requisito di idoneità dell’iscrizione alla CCIAA (art. 80, co. 1, lett. a) e co. 3, D.Lgs. 50/2016), non rileva l’oggetto sociale (per quanto risultante dalla visura camerale), ma l’attività effettivamente – prevalente - svolta, anch'essa come risultante dalla visura camerale; in mancanza di valida iscrizione alla CCIAA, non è consentito di sopperire alla carenza del requisito con la dimostrazione della capacità professionale mediante i servizi pregressi svolti, non dovendosi confondere i requisiti di idoneità con quelli di capacità.
- Cons. Stato, V, s. 654 del 19.1.2023
- Cons. Stato, VII, s. 581 del 17.1.2023
- Cons. Stato, V, s. 580 del 17.1.2023
- Cons. Stato, VII, s. 579 del 17.1.2023
- Cons. Stato, V, s. 574 del 17.1.2023
← TAR Lazio [RM], I, s. 8038 del 16.6.2022
Sussiste la giurisdizione del G.A. relativamente alle gare per affidamenti indette dalla Camera dei deputati.
In materia di gare telematiche, il rallentamento del caricamento dovuto al sovraffollamento degli accessi in concomitanza con l'orario di scadenza di una gara, è evento prevedibile e ovviabile con la normale diligenza di non ridursi all'ultimo momento; il mancato caricamento dell'offerta (completa di ogni suo documento) dovuto a tali ragioni, provoca quindi l'esclusione. Il regolare funzionamento del sistema in relazione agli altri concorrenti fa presumere per l'assenza di malfunzionamenti imputabili alla s.a..
- Cons. Stato, V, s. 569 del 17.1.2023
← TAR Lazio [RM], III, s. 1736 del 14.2.2022
Il giudizio favorevole all'esito della verifica di anomalia non richiede particolare motivazione, al contrario del caso di giudizio di incongruenza e quindi di esclusione.
Il falso dichiarativo, quale causa di esclusione, presuppone un atteggiamento doloso, ovvero la consapevolezza di fornire una dichiarazione non veritiera.
E' consentito di emendare una dichiarazione viziata da mero errore materiale, anche relativa ai requisiti, qualora l'o.e. possieda effettivamente il requisito in questione.
Il giudizio di anomalia non ha per oggetto la ricerca di singole inesattezze, mirando piuttosto ad accertare l'attendibilità dell'offerta nel suo complesso; la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, e chi deduce l'illegittimità della verifica di anomalia ha l'onere di dimostrare gli effetti economici nel complesso, non essendo sufficienti allegazioni relative solo ad alcune voci di costo.
E' inammissibile il motivo di ricorso relativo ai punteggi attribuiti, quando non superi la prova di resistenza.
- Cons. Stato, V, s. 565 del 17.1.2023
← TAR Lazio [RM], II-quater, s. 12810 del 10.12.2021
L'insanabile contrasto tra bando e disciplinare (nel caso, diversa ripartizione tra punteggio tecnico ed economico), non superabile in via interpretativa, comporta l'annullamento dell'intera procedura; non può invocarsi, in contrario, il criterio di sovraordinazione gerarchica del bando, non applicabile in caso di contrasto assoluto.
Allorquando il ricorso sia teso alla caducazione della gara, non opera la prova di resistenza.
- Cons. Stato, V, s. 560 del 17.1.2023
← TAR Calabria [CZ], I, s. 1317 del 18.7.2022
In vigenza del D.Lgs. 50/2016. va escluso che l’ammissione a controllo giudiziario possa valere all’integrazione del requisito generale – e, dunque, alla paralisi della causa espulsiva di cui all’art. 80, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016 – in relazione a gare anteriormente avviate, a prescindere dalla avvenuta adozione o meno di un provvedimento che abbia già disposto l’esclusione in conseguenza del provvedimento antimafia. Una lacuna nel possesso dei requisiti di ordine generale, anche di breve durata, provoca discontinuità nel possesso dei requisiti, in contrasto col corrispondente principio di continuità, e comporta quindi l'esclusione.
- Cons. Stato, V, s. 559 del 17.1.2023
- Cons. Stato, VII, s. 582 del 17.1.2023
- Cons. Stato, IV, s. 502 del 16.1.2023
← TAR Puglia [BA], I, s. 892 del 16.6.2022
E' legittimo l’avvalimento per la certificazione di qualità, trattandosi di requisito attinente alla capacità tecnica e professionale di cui all'art. 58, co. 5, Dir. 2014/24/UE, e quindi suscettibili di avvalimento ai sensi dell'art. 63 Dir. 2014/24/UE.
L'istituto dell'avvalimento mira a obbiettivi generali dell'ordinamento europeo, a tutela sia degli o.e. (incluse le MPMI), sia delle amministrazioni; trattandosi di obiettivi generali dell’ordinamento eurounitario, il diritto nazionale va interpretato in senso conforme a tali princìpi, così come, in assenza di motivate condizioni eccezionali, neppure il legislatore può introdurre limiti alla generale possibilità di fare affidamento sulle capacità di altri soggetti. Coerentemente, anche la certificazione di qualità, in quanto funzionale a dimostrare la capacità tecnica e professionale, è oggetto di avvalimento.
Benché il bando, il disciplinare e il capitolato speciale d’appalto abbiano ciascuno una propria autonomia e funzione, tutti insieme costituiscono la lex specialis della gara (caso in cui la certificazione di qualità era stata impropriamente inserita quale requisito minimo, e nel CSA).
Qualora l'oggetto dell'avvalimento sia la certificazione di qualità, è indispensabile che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata tutta la propria organizzazione aziendale comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente considerate, le hanno consentito di acquisire la certificazione di qualità, poiché si tratta di avvalimento avente a oggetto un requisito “inscindibile”, non potendosi ammettere il c.d. “prestito” della sola certificazione di qualità quale mero documento.
- Cons. Stato, IV, s. 500 del 16.1.2023
- Cons. Stato, V, s. 509 del 16.1.2023
← TAR Puglia [LE], III, s. 914 del 31/5/2022
La mancata indicazione degli oneri di sicurezza nell'offerta è causa di esclusione (art. 95, co. 10, D.Lgs. 50/2016); la mancata indicazione di tali oneri nei giustificativi dell'anomalia, fermo il rilievo ai fini del giudizio di congruenza, non comporta invece alcuna conseguenza espulsiva.
- Cons. Stato, I, s. 511 del 16.1.2023
← TAR Basilicata, I, s. 464 del 13.6.2022
Il divieto di partecipazione di cui all'art. 24, co. 7, D.Lgs. 50/2016 (divieto di affidamento di appalti e subcontratti al progettista o soggetto controllante o collegato), funzionale a garantire la par condicio ed evitare sviamenti, si verifica non solo in una situazione di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c., ma anche allorquando emergano indizi gravi, precisi e concordanti di una situazione di incompatibilità, c.d. collegamento sostanziale (nel caso, oltre la sussistenza una situazione ex art. 2359 c.c. tra concorrente e progettista, il direttore tecnico della Società di progettazione era anche membro del CdA del concorrente). La norma non determina un divieto assoluto di partecipazione, ma una presunzione vincibile con onere a carico del concorrente (inversione normativa dell'onere della prova), cui è consentito di dimostrare che i rapporti col progettista non abbiano determinato una condizione di vantaggio; la valutazione deve tenere conto di tutte le circostanze, e non può essere vinta semplicemente richiamando l'ampio termine concesso per la formulazione delle offerte, a maggior ragione quando non tutti i documenti redatto dal progettista sono stati messi a disposizione di tutti gli o.e..
In tema di conflitto di interessi (tra cui il caso di cui all'art. 24, co. 7, D.Lgs. 50/2016), non è rilevante il fatto che il soggetto cui è ricondotto il conflitto fosse membro del CdA privo di deleghe, o si sia dimesso poco prima della presentazione dell'offerta, in quanto tali elementi non sono idonei a escludere il conflitto.
Ai fini del divieto di partecipazione di cui all'art. 24, co. 7, D.Lgs. 50/2016 (divieto di affidamento di appalti e subcontratti al progettista o soggetto controllante o collegato), l'attività progettuale rilevante ai fini del divieto può consistere anche nel supporto alla progettazione o in attività di progettuali accessorie (nel caso: predisposizione di elaborati di dettaglio, lista delle lavorazioni, computi metrici, elenco prezzi, etc.).
- Cons. Stato, V, s. 529 del 16.1.2023
← TAR Campania [NA], II, s. 6123 del 30.9.2021
L’iscrizione camerale è requisito di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016), anteposto ai requisiti di capacità, e la sua utilità è di filtrare l’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni dell’appalto. Tuttavia, la coerenza tra l’iscrizione alla CCIAA e l’oggetto dell’appalto va valutata complessivamente, non secondo un criterio di perfetta coincidenza, ma di rispondenza alla finalità del requisito e mediante una considerazione non già atomistica, ma globale e complessiva (a maggior ragione quando la la lex specialis richiede l'iscrizione per un settore "coerente", anzichè "identico"). L'iscrizione alla CCIAA deve quindi dimostrare che l’impresa è validamente costituita ed esercita nel settore di o segmento di mercato in cui rientrano le prestazioni oggetto dell'appalto, e non può essere intesa come criterio di selezione sotto il profilo della capacità tecnica e professionale, perché finirebbe per sovrapporsi agli altri criteri. Comunque, deve aversi riguardo alle prestazioni principali, non a quelle meramente accessorie.
- Cons. Stato, V, s. 531 del 16.1.2023
← TAR Lazio [LT], I, s. 532 del 27.9.2021
E' illegittimo il provvedimento di esclusione fondato di per sè sull'omessa dichiarazione di fatti potenzialmente rilevanti quali grave illecito; sebbene l'art. 80, co. 5, lett. c), d.lgs. 50/2016 (grave illecito) costituisca una fattispecie aperta, anche in caso di omessa dichiarazione vi è l’esigenza di uno specifico apprezzamento circa i fatti considerati, che deve investire sia la gravità dell’illecito, sia la sua incidenza sull’affidabilità professionale; di per sè, l’omessa dichiarazione di fatti che potrebbero assurgere a gravi illeciti (o la dichiarazione reticente su essi) non è mai autonoma causa di esclusione, nè ai sensi della lett. c), nè ai sensi della lett. f-bis) (che riguarda il diverso caso di dichiarazione non veritiera, ossia di fatti che non trovano corrispondenza nella realtà).
E' irrilevante il fatto costitutivo di una delle cause di esclusione di cui all’art. 80, co. 5, D.Lgs. 50/2016, commesso oltre tre anni prima della indizione della gara, ai sensi dell’art. 57, par. 7, della direttiva 2014/24/ UE; ciò vale tanto per il grave illecito, quanto per il caso di false dichiarazioni.
- Cons. Stato, V, s. 532 del 16.1.2023
- Cons. Stato, V, s. 526 del 16.1.2023
- Cons. Stato, V, s. 434 del 12.1.2023
← TAR Campania [NA], I, s. 2195 del 31.3.2022
Non è consentito – salvo il caso di rettifiche di errori materiali debitamente comprovati – sopperire alla carenza dei requisiti di qualificazione SOA ricavabili dall’attestazione SOA medesima, mediante dichiarazioni postume promananti dalla Società di attestazione.
Premesso che i requisiti di qualificazione devono essere posseduti, senza soluzione di continuità, per l’intera durata della procedura, ai fini della continuità del requisito della SOA, è necessario e sufficiente che l’o.e., che abbia la SOA in scadenza, abbia stipulato contratto con la Società di attestazione, o presentatole istanza di rinnovo, almeno 90 giorni prima della scadenza medesima (art. 76, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010); il mancato rispetto di tale termine non preclude all’o.e. di provvedere anche successivamente alla stipula di contratto di attestazione o alla presentazione di istanza di rinnovo, ma in tal caso la nuova SOA è efficace dalla data dell’effettivo rilascio, senza retroagire al momento della scadenza della precedente SOA.
Il principio di immodificabilità dei RTI costituisce principio generale, che subisce eccezioni solo nei casi tipizzati. La mancanza o perdita della SOA, nell’ambito del RTI, non è rimediabile mediante modifiche nel RTI (non solo per addizione; ma anche mediante rimodulazione del RTI, o sua riduzione per recesso di un membro). Infatti, nel caso di perdita della SOA nell’ambito di RTI, non si applicano le deroghe stabilite dall’art. 48, co. 17 ss., D.Lgs. 50/2016 (poiché limitate ai casi di fallimento o di perdita dei requisiti generali; e funzionali a esigenze organizzative e non a eludere la mancanza di requisiti), nè si applicano i princìpi in materia di Consorzi stabili (ove è riconosciuta la possibilità di sopperire ai requisiti SOA della consorziata non designata).
Il rigetto del ricorso principale determina l’improcedibilità del ricorso incidentale escludente, per carenza di interesse.
- Cons. Stato, V, s. 290 del 9.1.2023
Una volta che un o.e. sia invocato quale controinteressato nel giudizio avverso l’esclusione, egli è comunque legittimato all’appello.
Il soccorso istruttorio (art. 83, co. 9, D.Lgs. 50/2016) non è applicabile all’offerta tecnica o economica; tuttavia, ad esse possono formare oggetto del (diverso) soccorso procedimentale, al fine di conseguire chiarimenti utili a consentire l’interpretazione dell’offerta superandone le ambiguità, senza attingere a fonti esterne; tale soccorso procedimentale è ammesso anche in presenza di un errore manifesto nell’offerta, sempre a patto che la volontà del concorrente sia desumibile da altri elementi dell’offerta. Il soccorso procedimentale opera, per eterointegrazione, a prescindere dalla previsione nella lex specialis.
L’interpretazione della lex specialis segue le norme sull’interpretazione dei contratti (artt. 1362 c.c.), e quindi, non solo il criterio letterale, ma anche quello sistematico, per il quale le clausole si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo loro il senso che risulta dal complesso dell’atto; in tale contesto, deve tenersi conto sia delle clausole del disciplinare, sia di quelle del capitolato.
- Cons. Stato, V, s. 211 del 5.1.2023
Il fatto che l’offerta di un o.e., che si è impegnato all’offerta, si basi su particolari rapporti con i propri fornitori (circostanza emersa in sede di anomalia), non rende l’offerta condizionata; d’altronde, i rapporti con i fornitori sono connotati da un grado insito di aleatorietà.
Nell’ambito di una gara col metodo dell’OEV, la s.a. vanta un’elevata discrezionalità circa i criteri di valutazione e la loro eventuale disaggregazione in subcriteri, non sindacabile se non in caso di manifesta illogicità, irragionevolezza o irrazionalità; in tal senso, è legittimo il ricorso a criteri di valutazione “on-off”, in particolare quando essi, anzichè esaurire la valutazione, bensì si accompagnino a criteri diversi (anche, come nel caso, criteri tabellari ma ad avanzamento progressivo). Il fatto che, a posteriori, due concorrenti abbiano conseguito punteggi analoghi o identici non è di per sé un sintomo di illegittimità, anche in presenza di punteggi tabellari.
- Cons. Stato, VII, s. 203 del 5.1.2023
Ai fini delle gravi violazioni non definitivamente accertate (art. 80, co. 4, D.Lgs. 50/2016), sono irrilevanti gli atti fiscali annullati in virtù di sentenze tributarie (per quanto non ancora definitive), fino a che esse non siano riformate in senso sfavorevole al contribuente, ovvero siano sospesi, o finchè non intervenga sentenza defnitiva sfavorevole al contribuente. In tal senso, le modifiche apportate dalla Legge 238/2021 all’art. 80, co. 4, D.Lgs. 50/2016 e dal DM Finanze del 28.9.2022, sono di recepimento di princìpi già vigenti.
Ai fini del risarcimento del danno da mancata aggiudicazione, non spetta all’o.e. il ristoro delle spese sostenute per la partecipazione; spetta invece il lucro cessante (mancato utile e danno curriculare), che può essere oggetto di valutazione equitativa.
- Cons. Stato, V, s. ottemp.146 del 4.1.2023
Risarcimento danni Nel caso di annullamento dell’aggiudicazione con obbligo di riedizione della procedura, qualora tale riedizione non sia possibile (caso di appalto di lavori esaurito nelle more del giudizio), è applicabile l’azione di ottemperanza per il risarcimento del danno per equivalente monetario (art. 112, co. 3, C.P.A).
Il danno da mancata aggiudicazione per lucro cessante, sotto il profilo del mancato utile, richiede la rigorosa prova da parte del danneggiato sull’an e sul quantum; non è ammissibile il criterio forfettario della misura del 10% dell'importo dei lavori (dovendosi correlarsi l'entità del danno all'effettiva offerta), mentre la liquidazione equitativa è ammissibile solo ove la quantificazione sia impossibile o eccessivamente difficoltosa.
Il danno da mancata aggiudicazione per lucro cessante, sotto il profilo del danno curriculare, richiede anch'esso la rigorosa prova da parte del danneggiato sull’an e sul quantum, quindi non è sufficiente invocare genericamente il mancato arricchimento della SOA; il danno curriculare può essere liquidato in via equitativa in una percentuale sul mancato utile, con la conseguenza, però, che, se il danno da mancato utile non viene riconosciuto, non è possibile riconoscere neppure il danno curriculare.
Il danno emergente consistente nelle spese di partecipazione alla gara non è di regola risarcibile, in quanto tali spese restano a carico del concorrente, sia esso, o meno, aggiudicatario; tuttavia, tuttavia, tale danno è risarcibile sotto il profilo della responsabilità precontrattuale della s.a. (coinvolgimento in una trattativa inutile, segnata da contrarietà a correttezza e buona fede); da questo punto di vista, a fronte dell'impossibilità di esecuzione del giudicato di riedizione, le spese sostenute per la partecipazione sono ristorabili, ma anch'esse devono essere pur sempre rigorosamente provate dal danneggiato.
Il ristoro delle spese inutilmente sostenute per acquisto di materiali o attrezzature per l'appalto (riconducibili come tali al danno emergente) presuppone la prova sia della riconducibilità all'appalto, sia del fatto che non sia stato possibile impiegare gli acquisti altrove.
- Cons. Stato, IV, s. 92 del 3.1.2023
← TAR Liguria, I, s. 117 del 10.2.2022
Le clausole di lex specialis che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o impossibile sono immediatamente lesive e vanno immediatamente impugnate (caso di dedotto mancato adeguamento del bando alla normativa vigente, tale da escludere la remuneratività dell’offerta).
Quando la lex specialis preveda espressamente la pubblicazione degli atti ed esiti di gara, il dies a quo per il ricorso decorre non dalla comunicazione di aggiudicazione, ma (se antecedente) dalla pubblicazione degli atti di gara. L’accesso agli atti può giustificare una procrastinazione del termine solo per i vizi in alcun modo emergenti dagli atti pubblicati.
La discrezione nella valutazione delle offerte è insindacabile se non irragionevole o arbitraria, o fondata su una rappresentazione erronea dei documenti di gara.
Nel caso di ricorso principale e di incidentale escludente, il ricorso principale va esaminato per primo; il rigetto del ricorso principale rende improcedibile l’incidentale.
- Cons. Stato, V, s. 91 del 3.1.2023
← TAR Lombardia (MI), IV, s. 532 del 7.3.2022
La dichiarazione di subappalto necessario (o qualificante) per le categorie a qualificazione obbligatoria non possedute, richiede che per esse sia indicato il ricorso al subappalto in gara, ma non che esso sia espressamente qualificato dall’o.e. come necessario (o qualificante); l’interpretazione della dichiarazione di subappalto, come avviene per ogni elemento dell’offerta, va svolta secondo i criteri di interpretazione del contratto, di cui agli artt. 1362 c.c..
Anche in relazione alla classifica illimitata (classifica VIII), si applica l’incremento premiale del quinto ai sensi dell’art. 61, co. 2, d.p.r. 207/2010, da calcolarsi sull’importo convenzionale di € 20.658.000 di cui all’art. 61, co. 5); tale incremento non richiede comunque la verifica dei requisiti di capacità ulteriori di cui all’art. 61, co. 6, d.p.r. 207/2010.
L’importo della classifica della prevalente incrementato di un quinto ai sensi dell’art. 61, co. 2, d.p.r. 207/2010, può essere utilizzato anche per la copertura, in avanzo, di categorie scorporabili a qualificazione non obbligatoria, oppure a qualificazione obbligatoria (in tale caso, con subappalto necessario o qualificante), nelle quali l’o.e. non sia attestato.
Nel caso di subappalto necessario (o qualificante), non è prevista l’indicazione del nominativo del subappaltatore.
Il divieto di offerta in rialzo si applica al prezzo complessivo offerto, e non alle singole voci di prezzo, che, in quanto tali, possono quindi essere anche superiori rispetto a quelle di lex specialis.
E’ legittima la verifica di anomalia operata senza considerazione delle migliorie, nel caso in cui la lex specialis le consideri, in fase esecutiva, a discrezione della s.a., e in un contesto in cui la lex specialis preveda un apposito procedimento basato si uno “schema tipo di contratto attuativo”, prevedendo come facoltativa la verifica di anomalia estesa alle migliorie stesse.
- Cons. Stato, V, s. 69 del 3.1.2023
Capogruppo maggioritaria, Criterio dell'esperienza delle figure, Garanzia provvisoria nei RTI, Indicazione delle parti della prestazione, Interesse, Mancanza della dichiarazione sui requisiti generali, Offerta priva di utile, Requisito di capacità delle figure, Risarcimento in forma specifica, Soccorso istruttorio per la garanzia, Soccorso istruttorio sui requisiti generali, Socio unico ← TAR Lombardia (MI), IV, s. 2641 del 30.12.2020
L’esecuzione, anche integrale, dell’appalto di servizi, anche se nelle more dell’appello, non rende improcedibile il ricorso di I grado, posta la permanenza dell’interesse del ricorrente a conseguire comunque l’accertamento dell’illegittimità degli atti di gara (anche al fine dell’affidamento del servizio in suo favore per una durata corrispondente a quella originariamente stabilita).
Il socio unico persona giuridica è soggetto rilevante ai sensi dell’art. 80, co. 3, D.Lgs. 50/2016; ciò non in quanto socio unico (giacchè la norma si riferisce testualmente al socio unico persona fisica), ma quanto soggetto munito di poteri di controllo, e socio di maggioranza in caso di società fino a quattro soci.
La mancata dichiarazione circa l’assenza di cause ostative relative a uno dei soggetti ex art. 80, co. 3, D.Lgs. 50/2016, non comporta l’esclusione, bensì l’attivazione del soccorso istruttorio (art. 83, co. 9, D.Lgs. 50/2016).
Sebbene l’art. 83, co. 8, D.Lgs. 50/2016, preveda che la mandataria di RTI debba essere maggioritaria, tale norma è in contrasto con il diritto dell’Unione (sentenza CGE del 28.4.2022, Caruter), e pertanto va disapplicata; quindi, il RTI con capogruppo non maggioritaria va ammesso alla procedura.
E idonea la garanzia provvisoria intestata alla mandataria, con indicazione delle mandante quale cointestataria; in ogni caso, si tratterebbe di una mera irregolarità formale, suscettibile di soccorso istruttorio.
L’indicazione delle parti del servizio assunte da parte dei membri di RTI non è richiesta nei RTI orizzontali, per i quali è sufficiente l’indicazione percentuale.
La clausola del disciplinare che richiede determinate figure legate da un “rapporto professionale precostituito”, va intesa nel senso che tali figure devono essere legate da un comprovato rapporto professionale, non necessariamente di lavoro subordinato.
In sede di verifica di anomalia, la congruenza dell’offerta non deve necessariamente valutata sulla base del margine di utile, potendo rilevare i vantaggi di tipo professionale o curriculare.
La s.a. vanta una discrezionalità (non sindacabile dal G.A. se non manifestamente illogica o irragionevole) nel fissare i criteri premiali nell’ambito di una gara col metodo dell’O.E.V.; a seconda dell’oggetto di gara e delle finalità perseguite, può essere legittimo attribuire punteggio alle esperienze delle figure professionali indicate, e tale clausola non viola la concorrenza allorquando sia consentito di avvalersi di un rapporto professionale esterno, come tale conseguibile da ciascuno degli o.e. interessati.
Nell’ambito di un appalto di durata, costituisce idonea forma risarcitoria in forma specifica l’assegnazione dell’appalto per un periodo pari a quello originariamente stabilito (se compatibile col pubblico interesse), risultando irrilevante che frattanto abbia già operato altro o.e..
- Cons. Stato, V, s. 68 del 3.1.2023
Casi di soccorso istruttorio, Clausole nulle per violazione del principio di tassatività, Disapplicazione delle cause escludenti nulle ← TAR Veneto, II, s. 1510 del 13.12.2021
La clausola di lex specialis che preveda, a pena di esclusione, l’iscrizione al MEPA di tutti i membri del RTI (incluse le imprese mandanti), è nulla per violazione del principio di tassatività delle cause escludenti (art. 83, co. 8, D.Lgs. 50/2016); la mancata iscrizione, comunque, è una carenza formale, che impone quantomeno il soccorso istruttorio (art. 83, co. 9, D.Lgs. 50/2016).
L'art. 83, co. 8, D.Ls. 50/2016, prevede la nullità delle clausole escludenti contra legem; la clausola di lex specialis in violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione è nulla, e come tale deve essere disapplicata sia dal Giudice che dalla stessa s.a..
- Cons. Stato, V, ord. remissione Ad. plen. 7310 del 19.8.2022
Incremento del quinto SOA nei RTI ← TAR Lombardia [BS], II, s. 1001 del 30.11.2021
Va rimessa all’Adunanza plenaria la questione dell’interpretazione dell’art. 61, co. 2, d.p.r. 207/2010 nei RTI misti, in specie sul presupposto per l’incremento del quinto della classifica.
- Cons. Stato, V, ord. remissione Ad. plen., 7311 del 19.8.2022
Incremento del quinto SOA nei RTI ← TAR Marche, I, s. 851 del 9.12.2021
→ Cons. Stato, Ad. plen., s. 3 del 13.1.2023Va rimessa all'Adunanza plenaria la questione dell'interpretazione dei presupposti per l'incremento del quinto della classifica di cui all'art. 61, co. 2, d.p.r. 207/2010 nei RTI, con particolare riferimento ai RTI misti.
- dA VERIFICARE
- Min. infrastrutture-trasporti – parere 2871 del 18.7.2024
Nel caso di servizi gestiti in house, non deve essere nominato il RUP (salvo ai fini della richiesta di CIG per il monitoraggio), nè il DL/DEC; resta ferma la nomina del DL/DEC per gli appalti del soggetto che gestisce in house.