TAR Abruzzo – L’Aquila
Provvisorio prova
- TAR Toscana – 2024
- ProvadellesentenzeTARsentenzedeltartoscanadel2023 : 2
Provvisorio
- TAR Lazio, RM, s. 15081 del 23.7.2024
Il principio della suddivisione in lotti (art. 51, co. 1, d.lgs. 50/2016), attuabile su base qualitativa o quantitativa, costituisce la regola, e la decisione di non suddividere in lotti dev'essere coerente con i princìpi di ragionevolezza e proporzione, e non determinare violazioni dei principi di concorrenza. par condicio e discriminazione. La motivazione della scelta di non suddividere in lotti non può essere di stile, ma dev'essere rigorosa, ed esplicare: a) i vantaggi, economici o tecnico-organizzativi, dell'opzione per la non suddivisione; b) le ragioni per cui tali vantaggi sono ritenuti prevalenti sulla massima partecipazione e la tutela delle imprese di minori dimensioni. La motivazione deve essere tanto più rigorosa, quanto maggiore è il valore economico dell'appalto. Tale motivazione è sindacabile, specie sotto il profilo della ragionevolezza e proporzione. (annulla il bando, che prevedeva un unico lotto per il servizio di stampa avvisi, postalizzazione, recapito, riscossione, sull'intero territorio di riferimento, di rilevante importo, con la generica motivazione che il servizio non era suscettibile di suddivisione).
- TAR Campania [SA], I, s. 933 del 27.4.2024
- TAR Campania [SA], I, s. 826 del 15.4.2024
- TAR Veneto, I, s. 833 del 30.4.2024
- TAR Piemonte, I, s. 425 del 30.4.2024
- TAR Piemonte, I, s. 425 del 30.4.2024
- TAR Friuli Venezia Giulia, I, s. 150 del 27.4.2024
- TAR Friuli Venezia Giulia, I, s. 144 del 26.4.2024
- TAR Piemonte, I, s. 409 del 26.4.2024
- TAR Friuli Venezia Giulia, I, s. 108 del 22.3.2024
- T.R.G.A. Trento, Sezione Unica, s. 61 del 22.4.2024
- T.R.G.A. Trento, Sezione Unica, s. 62 del 22.4.2024
- TAR Veneto, III, s. 751 del 19.4.2024
- TAR Piemonte, II, s. 379 del 19.4.2024
- TAR Piemonte, II, s. 381 del 19.4.2024
- TAR Piemonte, II, s. 382 del 19.4.2024
- T.R.G.A. Trento, s. 43 del 18.3.2024
- TAR Veneto, II, s. 723 del 17.4.2024
- TAR Veneto, II, s. 714 del 16.4.2024
- TAR Friuli Venezia Giulia, I, s. 132 del 15.4.2024
- TAR Friuli Venezia Giulia, I, s. 120 del 10.4.2024
- TAR Lazio [RM[, III Quater, s. 6597 del 5.4.2024
- TAR Lazio [RM[, III Quater, s. 6598 del 5.4.2024
- TAR Lazio [RM[, II, s. 6640 del 5.4.2024
- TAR Lazio [RM[, IV Bis, s. 6694 del 5.4.2024
- TAR Campania [NA], IV, s. 2228 del 5.4.2024
- TAR Lazio [RM[, IV Ter, s. 6564 del 4.4.2024
- TAR Campania [NA], V, s. 2200 del 4.4.2024
- TAR Piemonte, II, s. 338 del 4.4.2024
- TAR Campania [NA], VII, s. 2167 del 3.4.2024
- TAR Campania [NA], III, s. 2172 del 3.4.2024
- TAR Puglia [LE], II, s. 472 del 3.4.2024
- TAR Calabria [CZ], I, s. 532 del 3.4.2024
- TAR Puglia [BA], III, s. 401 del 3.4.2024
- TAR Lazio [RM[, IV, s. 6453 del 3.4.2024
- TAR Lazio [RM[, I, s. 6458 del 3.4.2024
- TAR Veneto, III, s. 632 del 3.4.2024
- TAR Calabria [RC], s. 256 del 2.4.2024
- TAR Sicilia [PA], I, s. 1154 del 2.4.2024
- TAR Campania [NA], VII, s. 2122 del 2.4.2024
- TAR Liguria, I, s. 235 del 2.4.2024
- TAR Piemonte, II, s. 322 del 2.4.2024
- TAR Lazio [RM], III Quater, s. 6189 del 29.3.2024
- TAR Lazio [RM], III Quater, s. 6200 del 29.3.2024
- TAR Calabria [RC], s. 255 del 29.3.2024
- TAR Sicilia [PA], I, s. 1141 del 29.3.2024
- TAR Campania [NA], V, s. 2118 del 29.3.2024
- TAR Lombardia [MI], IV, s. 962 del 29.3.2024
- TAR Toscana, IV, s. 360 del 29.3.2024
- TAR Lombardia [BR], I, s. 259 del 29.3.2024
- TAR Basilicata, I, s. 170 del 28.3.2024
- TAR Abruzzo [AQ], I, s. 156 del 28.3.2024
- TAR Sardegna, I, s. 234 del 28.3.2024
- TAR Sardegna, I, s. 232 del 28.3.2024
- TAR Marche, II, s. 334 del 28.3.2024
- TAR Lazio [RM], I Stralcio, s. 6002 del 27.3.2024
- TAR Calabria [CZ], I, s. 497 del 27.3.2024
- TAR Sicilia [CT], V, s. 1184 del 27.3.2024
- TAR Campania [SA], I, s. 732 del 26.3.2024
- TAR Umbria, I, s. 206 del 26.3.2024
- TAR Umbria, I, s. 205 del 26.3.2024
- TAR Sicilia [CT], I, s. 1182 del 26.3.2024
- TAR Piemonte, II, s. 306 del 25.3.2024
- TAR Piemonte, II, s. 307 del 25.3.2024
- TAR Piemonte, II, s. 308 del 25.3.2024
- TAR Campania [SA], I, s. 722 del 25.3.2024
- TAR Lazio [RM], I Quater, s. 5834 del 25.3.2024
- TAR Lazio [RM], IV, s. 5901 del 25.3.2024
- TAR Campania [NA], I, s. 1903 del 25.3.2024
- TAR Campania [NA], I, s. 1964 del 25.3.2024
- TAR Toscana, III, s. 346 del 25.3.2024
- TAR Sicilia [CT], III, s. 1164 del 25.3.2024
- TAR Emilia Romagna [BO], II, s. 213 del 25.3.2024
- C.G.A.R.S., s. 225 del 15.3.2024
- TAR Sicilia [CT], II, s. 1138 del 23.3.2024
- TAR Piemonte, II, s. 299 del 22.3.2024
- TAR Lazio [RM], II, s. 5780 del 22.3.2024
- TAR Sicilia [PA], I, s. 1052 del 22.3.2024
- TAR Toscana, IV, s. 332 del 22.3.2024
- TAR Toscana, IV, s. 341 del 22.3.2024
- TAR Puglia [BA], I, s. 365 del 22.3.2024
- TAR Puglia [BA], I, s. 366 del 22.3.2024
- TAR Puglia [BA], I, s. 367 del 22.3.2024
- TAR Marche, II, s. 305 del 22.3.2024
- TAR Campania [NA], I, s. 1838 del 21.3.2024
- TAR Campania [NA], I, s. 1842 del 21.3.2024
- TAR Puglia [LE], II, s. 416 del 21.3.2024
- TAR Lombardia [MI], IV, s. 833 del 20.3.2024
- T.R.G.A. Bolzano, s. 76 del 20.3.2024
- TAR Campania [SA], I, s. 672 del 19.3.2024
- TAR Sicilia [PA], III, s. 1030 del 19.3.2024
- TAR Sicilia [CT], I, s. 1099 del 19.3.2024
- TAR Marche, I, s. 282 del 19.3.2024
- TAR Marche, I, s. 283 del 19.3.2024
- TAR Toscana, I, s. 314 del 19.3.2024
- TAR Abruzzo [PE], I, s. 78 del 19.3.2024
- TAR Marche, I, s. 282 del 19.3.2024
- TAR Marche, I, s. 283 del 19.3.2024
- TAR Veneto, I, s. 513 del 18.3.2024
- TAR Campania [NA], V, s. 1785 del 18.3.2024
- TAR Sicilia [CT], III, s. 1053 del 18.3.2024
- TAR Sicilia [CT], I, s. 1071 del 18.3.2024
- TAR Emilia Romagna [BO], II, s. 199 del 18.3.2024
- TAR Emilia Romagna [BO], II, s. 200 del 18.3.2024
- TAR Emilia Romagna [BO], II, s. 201 del 18.3.2024
- C.G.A.R.S., s. 205 del 18.3.2024
- TAR Emilia Romagna [BO], II, s. 203 del 18.3.2024
- C.G.A.R.S., s. 205 del 18.3.2024
- TAR Lazio [RM], I Quater, s. 5323 del 16.3.2024
- TAR Lazio [RM], III Quater, s. 5288 del 15.3.2024
- TAR Lazio [RM], III Quater, s. 5294 del 15.3.2024
- TAR Lazio [RM], III Quater, s. 5298 del 15.3.2024
- TAR Puglia [LE], II, s. 386 del 15.3.2024
- TAR Sicilia [CT], IV, s. 1045 del 15.3.2024
- TAR Sicilia [CT], V, s. 1047 del 15.3.2024
- T.R.G.A. Trento, s. 42 del 15.3.2024
- TAR Sardegna, I, s. 211 del 15.3.2024
- TAR Lazio [RM], I Ter, s. 5238 del 14.3.2024
- TAR Campania [NA], I, s. 1719 del 14.3.2024
- TAR Campania [NA], V, s. 1733 del 14.3.2024
- TAR Campania [NA], V, s. 1737 del 14.3.2024
- TAR Puglia [BA], III, s. 339 del 14.3.2024
- TAR Marche, II, s. 275 del 14.3.2024
- TAR Marche, II, s. 275 del 14.3.2024
- TAR Veneto, III, s. 478 del 13.3.2024
- TAR Veneto, III, s. 480 del 13.3.2024
- TAR Veneto, III, s. 481 del 13.3.2024
- TAR Campania [NA], I, s. 1700 del 13.3.2024
- TAR Campania [NA], II, s. 1702 del 13.3.2024
- TAR Puglia [BA], II, s. 337 del 13.3.2024
- C.G.A.R.S., s. 195 del 13.3.2024
- C.G.A.R.S., s. 197 del 13.3.2024
- TAR Abruzzo [AQ], I, s. 135 del 13.3.2024
- C.G.A.R.S., s. 195 del 13.3.2024
- C.G.A.R.S., s. 197 del 13.3.2024
- TAR Campania [SA], I, s. 638 del 12.3.2024
- TAR Campania [SA], I, s. 639 del 12.3.2024
- TAR Marche, I, s. 256 del 12.3.2024
- TAR Sardegna, I, s. 206 del 12.3.2024
- TAR Sardegna, I, s. 206 del 12.3.2024
- TAR Marche, I, s. 256 del 12.3.2024
- TAR Campania [SA], I, s. 634 del 11.3.2024
- TAR Lazio [RM], III, s. 4822 del 11.3.2024
- TAR Lazio [RM], III, s. 4823 del 11.3.2024
- TAR Lazio [RM], III, s. 4886 del 11.3.2024
- TAR Lombardia [MI], I, s. 688 del 11.3.2024
- TAR Lombardia [MI], II, s. 693 del 11.3.2024
- TAR Sardegna, I, s. 204 del 11.3.2024
- TAR Molise, I, s. 70 del 11.3.2024
- TAR Liguria, I, s. 184 del 11.3.2024
- TAR Liguria, I, s. 185 del 11.3.2024
- TAR Liguria, I, s. 186 del 11.3.2024
- TAR Sardegna, I, s. 204 del 11.3.2024
- TAR Lazio [RM], III Quater, s. 4718 del 8.3.2024
- TAR Lazio [RM], IV, s. 4756 del 8.3.2024
- TAR Lombardia [MI], II, s. 651 del 7.3.2024
- TAR Lazio [RM], I Ter, s. 4703 del 7.3.2024
- TAR Campania [NA], III, s. 1537 del 7.3.2024
- TAR Campania [NA], I, s. 1538 del 7.3.2024
- TAR Veneto, II, s. 415 del 7.3.2024
- TAR Veneto, II, s. 416 del 7.3.2024
- TAR Veneto, III, s. 417 del 7.3.2024
- TAR Veneto, III, s. 418 del 7.3.2024
- TAR Veneto, III, s. 418 del 7.3.2024
- TAR Campania [NA], IV, s. 1521 del 6.3.2024
- TAR Calabria [CZ], II, s. 342 del 6.3.2024
- TAR Calabria [CZ], II, s. 345 del 6.3.2024
- T.R.G.A. Bolzano, s. 62 del 6.3.2024
- TAR Puglia [BA], I, s. 284 del 6.3.2024
- TAR Campania [NA], IV, s. 1521 del 6.3.2024
- TAR Lazio [LT], I, s. 186 del 6.3.2024
- TAR Lombardia [MI], IV, s. 624 del 5.3.2024
- TAR Lazio [LT], I, s. 175 del 5.3.2024
- TAR Puglia [BA], II, s. 266 del 5.3.2024
- TAR Puglia [BA], II, s. 269 del 5.3.2024
- TAR Sicilia [CT], I, s. 881 del 5.3.2024
- TAR Veneto, I, s. 400 del 4.3.2024
- TAR Lazio [RM], I Stralcio, s. 4387 del 4.3.2024
- TAR Lazio [RM], I Quater, s. 4250 del 4.3.2024
- TAR Sicilia [PA], III, s. 848 del 4.3.2024
- TAR Campania [NA], V, s. 1457 del 4.3.2024
- TAR Campania [NA], I, s. 1457 del 4.3.2024
- TAR Lombardia [MI], II, s. 616 del 4.3.2024
- TAR Lombardia [MI], II, s. 618 del 4.3.2024
- TAR Puglia [LE], II, s. 319 del 4.3.2024
- TAR Toscana, IV, s. 254 del 4.3.2024
- TAR Sicilia [CT], III, s. 812 del 4.3.2024
- TAR Sardegna, I, s. 182 del 4.3.2024
- TAR Lombardia [BR], II, s. 165 del 4.3.2024
- TAR Puglia [BA], III, s. 263 del 4.3.2024
- TAR Marche, II, s. 207 del 4.3.2024
- TAR Marche, II, s. 207 del 4.3.2024
- TAR Lazio [RM], III Quater, s. 4249 del 2.3.2024
- TAR Veneto, III, s. 393 del 1.3.2024
- TAR Lazio [RM], II, s. 4135 del 1.3.2024
- TAR Lazio [RM], III, s. 4239 del 1.3.2024
- TAR Campania [NA], I, s. 1427 del 1.3.2024
- TAR Campania [NA], I, s. 1428 del 1.3.2024
- TAR Campania [NA], I, s. 1429 del 1.3.2024
- TAR Campania [NA], I, s. 1432 del 1.3.2024
- TAR Puglia [LE[, II, s. 304 del 1.3.2024
- Tar Calabria [CZ], I, s. 319 del 1.3.2024
- TAR Sicilia [CT], V, s. 795 del 1.3.2024
- TAR Sardegna, I, s. 179 del 1.3.2024
- TAR Puglia [BA], III, s. 255 del 1.3.2024
- TAR Marche, I, s. 203 del 1.3.2024
- TAR Marche, I, s. 204 del 1.3.2024
- TAR Marche, I, s. 204 del 1.3.2024
- TAR Sicilia [CT], I, s. 762 del 29.2.2024
- TAR Lazio [RM], IV, s. 4067 del 29.2.2024
- TAR Lombardia [MI], IV, s. 566 del 29.2.2024
- Tar Calabria [CZ], II, s. 318 del 29.2.2024
- TAR Campania [NA], I, s. 1330 del 28.2.2024
- TAR Lombardia [MI], I, s. 535 del 28.2.2024
- TAR Liguria, I, s. 165 del 28.2.2024
- TAR Liguria, I, s. 166 del 28.2.2024
- TAR Puglia [BA], II, s. 237 del 28.2.2024
- TAR Campania [SA], I, s. 541 del 28.2.2024
- TAR Campania [SA], I, s. 542 del 28.2.2024
- TAR Campania [SA], I, s. 543 del 28.2.2024
- TAR Campania [SA], I, s. 544 del 28.2.2024
- TAR Lazio [RM], III, s. 3872 del 27.2.2024
- TAR Abruzzo [PE], I, s. 59 del 27.2.2024
Nel caso di condanne definitive per i reati di cui all'art. 80, co. 1, D.Lgs. 50/2016,opera il limite impeditivo di cui al co. 7 dello stesso art. 80 (entità della pena non oltre 18 mesi) opera sia nel caso di soggetti in carica (ai fini del self cleaning), sia nel caso i soggetti cessati (ai fini della dissociazione). Inoltre, l'o.e. può ricorrere - fermo tale limite - tanto alla dissociazione (art. 80, co, 3, D.Lgs. 50/2016), quanto al self cleaning (art. 80, co, 7, D.Lgs. 50/2016).
Ai fini del periodo di rilevanza dei soggetti cessati dalla carica, deve aversi riguardo, nel caso di proroga del termine di partecipazione: a) al termine originario, quando la proroga è giustificata dal malfunzionamento della piattaforma o da modifiche non sostanziali; b) dal termine come prorogato, nel caso di modifiche tali da non rendere sostanzialmente diversa la natura della procedura. Rientra nel primo caso l'ipotesi della modifica non sostanziale dei criteri di valutazione.
- TAR Campania [NA], I, s. 1305 del 27.2.2024
- TAR Campania [NA], I, s. 1306 del 27.2.2024
- TAR Campania [NA], I, s. 1307 del 27.2.2024
- TAR Sicilia [CT], I, s. 703 del 27.2.2024
- TAR Sardegna, III, s. 148 del 27.2.2024
- TAR Veneto, II, s. 354 del 26.2.2024
- TAR Campania [SA], I, s. 535 del 26.2.2024
- TAR Lazio [RM], I Quater, s. 3726 del 26.2.2024
- TAR Lazio [RM], II, s. 3807 del 26.2.2024
- TAR Lombardia [MI], I, s. 506 del 26.2.2024
- TAR Puglia [LE], III, s. 277 del 26.2.2024
- TAR Puglia [LE], III, s. 280 del 26.2.2024
- TAR Lazio [LT], I, s. 167 del 26.2.2024
- TAR Calabria [CZ], I, s. 289 del 26.2.2024
- TAR Molise, I, s. 45 del 24.2.2024
- TAR Emilia Romagna [BO], II, s. 140 del 24.2.2024
- TAR Emilia Romagna [BO], II, s. 141 del 24.2.2024
- TAR Emilia Romagna [BO], II, s. 142 del 24.2.2024
- TAR Emilia Romagna [BO], II, s. 143 del 24.2.2024
- TAR Campania [SA], I, s. 504 del 23.2.2024
- TAR Campania [SA], I, s. 506 del 23.2.2024
- TAR Lazio [RM], II, s. 3575 del 23.2.2024
- TAR Lazio [RM], II Ter, s. 3641 del 23.2.2024
- TAR Lazio [RM], II Quater, s. 3656 del 23.2.2024
- TAR Sicilia [PA], I, s. 703 del 23.2.2024
- TAR Puglia [LE], III, s. 273 del 23.2.2024
- TAR Lazio [LT], I, s. 155 del 23.2.2024
- TAR Sicilia [CT], IV, s. 668 del 23.2.2024
- TAR Puglia [BA], III, s. 228 del 23.2.2024
- TAR Campania [NA], II, s. 1210 del 22.2.2024
- TAR Piemonte, II, s. 187 del 22.2.2024
- TAR Piemonte, II, s. 188 del 22.2.2024
- TAR Lazio [RM], II, s. 3538 del 22.2.2024
- TAR Lazio [RM], II, s. 3540 del 22.2.2024
- TAR Lazio [RM], II, s. 3543 del 22.2.2024
- TAR Abruzzo [PE], I, s. 58 del 22.2.2024
- TAR Puglia [BA], I, s. 217 del 22.2.2024
- TAR Piemonte, II, s. 187 del 22.2.2024
- TAR Piemonte, II, s. 188 del 22.2.2024
- TAR Lazio [RM], II, s. 3411 del 21.2.2024
- TAR Sicilia [PA[, II, s. 660 del 21.2.2024
- TAR Emilia Romagna [BO], II, s. 128 del 21.2.2024
- TAR Lazio [RM], II, s. 3428 del 21.2.2024
- TAR Lazio [RM], II, s. 3431 del 21.2.2024
- TAR Lazio [RM], II, s. 3434 del 21.2.2024
- TAR Lazio [RM], II, s. 3437 del 21.2.2024
- TAR Friuli Venezia Giulia, I, s. 79 del 20.2.2024
- TAR Friuli Venezia Giulia, I, s. 78 del 20.2.2024
- TAR Piemonte, I, s. 174 del 20.2.2024
- TAR Sicilia [PA], III, s. 632 del 20.2.2024
- TAR Lombardia [MI], IV, s. 481 del 20.2.2024
- TAR Lombardia [MI], I, s. 478 del 20.2.2024
- TAR Sicilia [CT], III, s. 589 del 20.2.2024
- TAR Sardegna, II, s. 115 del 20.2.2024
- TAR Sardegna, II, s. 115 del 20.2.2024
- TAR Piemonte, I, s. 164 del 19.2.2024
- TAR Piemonte, I, s. 172 del 19.2.2024
- TAR Lazio [RM], III Quater, s. 3340 del 19.2.2024
- TAR Sicilia [PA[, I, s. 608 del 19.2.2024
- TAR Campania [NA], III, s. 1155 del 19.2.2024
- TAR Campania [NA], V, s. 1172 del 19.2.2024
- TAR Campania [NA], I, s. 1179 del 19.2.2024
- TAR Puglia [LE], II, s. 256 del 19.2.2024
- TAR Calabria [CZ], I, s. 252 del 19.2.2024
- TAR Puglia [BA], III, s. 200 del 19.2.2024
- TAR Puglia [BA], III, s. 198 del 19.2.2024
- TAR Piemonte, II, s. 162 del 17.2.2024
- TAR Campania [SA], I, s. 456 del 16.2.2024
- TAR Lazio [RM], IV, s. 3195 del 16.2.2024
- TAR Calabria [CZ], I, s. 244 del 16.2.2024
- TAR Piemonte, II, s. 155 del 15.2.2024
- TAR Campania [SA], I, s. 444 del 15.2.2024
- TAR Lazio [RM], II Ter, s. 3093 del 15.2.2024
- TAR Lazio [RM], II Ter, s. 3095 del 15.2.2024
- TAR Lazio [RM], III Quater, s. 3062 del 15.2.2024
- TAR Calabria [CZ], II, s. 230 del 15.2.2024
- TAR Campania [SA], I, s. 424 del 14.2.2024
- TAR Campania [SA], I, s. 432 del 14.2.2024
- TAR Veneto, III, s. 263 del 14.2.2024
- TAR Veneto, III, s. 262 del 14.2.2024
- TAR Calabria [RC], s. 142 del 14.2.2024
- TAR Basilicata, I, s. 85 del 14.2.2024
- C.G.A.R.S., s. 111 del 14.2.2024
- TAR Sicilia [PA], IV, s. 534 del 13.2.2024
- TAR Campania [NA], I, s. 1048 del 13.2.2024
- TAR Veneto, II, s. 248 del 13.2.2024
- TAR Lazio [LT], I, s. 118 del 13.2.2024
- TAR Lazio [LT], I, s. 123 del 13.2.2024
- Cons. Stato, V, s. 1393 del 12.2.2024
- Cons. Stato, V, s. 1385 del 12.2.2024
- TAR Lombardia [MI], I, s. 338 del 12.2.2024
- TAR Lombardia [MI], IV, s. 343 del 12.2.2024
- TAR Lombardia [MI], II, s. 346 del 12.2.2024
- TAR Puglia [LE], II, s. 203 del 12.2.2024
- TAR Sardegna, I, s. 100 del 12.2.2024
- TAR Sardegna, I, s. 105 del 12.2.2024
- TAR Emilia Romagna [BO], I, s. 100 del 12.2.2024
- C.G.A.R.S., s. 106 del 12.2.2024
- TAR Calabria [RC], s. 122 del 12.2.2024
- TAR Veneto, I, s. 227 del 9.2.2024
- TAR Veneto, I, s. 230 del 9.2.2024
- TAR Veneto, I, s. 231 del 9.2.2024
- TAR Lazio [RM], I Quater, s. 2537 del 9.2.2024
- TAR Lazio [RM], II, s. 2608 del 9.2.2024
- TAR Lazio [RM], II, s. 2617 del 9.2.2024
- TAR Puglia [LE], I, s. 197 del 9.2.2024
- TAR Sardegna, I, s. 97 del 9.2.2024
- TAR Puglia [BA], II, s. 150 del 9.2.2024
- TAR Lazio [RM], I Ter, s. 2452 del 8.2.2024
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- TAR Campania [SA], I, s. 375 del 8.2.2024
- TAR Calabria [RC], s. 119 del 8.2.2024
- TAR Calabria [RC], s. 120 del 8.2.2024
- TAR Lombardia [MI], I, s. 321 del 8.2.2024
- TAR Piemonte, II, s. 116 del 7.2.2024
- TAR Basilicata, I, s. 60 del 7.2.2024
Servizi analoghi e identici Se la s.a. rifiuta, ritarda o impedisce l'accesso con comportamenti dilatori o comunque ad essa addebitabili, il termine per l'impugnazione basata sui documenti oggetto di accesso decorre dall'effettiva conoscenza. Rientra nell'ipotesi la richiesta all'istante di documentazione superflua, o l'invio della corrispondenza a un indirizzo errato.x
Qualora la richiesta di accesso sia svolta da mandante di RTI, la s.a. deve trasmettere la documentazione ad essa, e non alla capogruppo.
Le valutazioni discrezionali (quali quella sui punteggi tecnici) sono insindacabili, salvo per macroscopica illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza, errore di fatto; inoltre, quando il singolo punteggio contestato è frutto di una valutazione unitaria di più elementi, la censura punteggi deve involgere il complesso dell'attribuzione, e non solo singoli elementi avulsi dal contesto valutativo; infine, le censure non possono essere svolte in modo assertivo.
- TAR Lazio [RM], III Quater, s. 2372 del 7.2.2024
- TAR Lazio [RM], III Quater, s. 2379 del 7.2.2024
- TAR Lazio [RM], II, s. 2408 del 7.2.2024
- TAR Sicilia [PA], II, s. 468 del 7.2.2024
- TAR Campania [NA], I, s. 928 del 7.2.2024
- TAR Campania [NA], I, s. 941 del 7.2.2024
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- TAR Sicilia [CT], III, s. 478 del 7.2.2024
- TAR Marche, I, s. 130 del 7.2.2024
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- TAR Lazio [RM], IV, s. 2256 del 6.2.2024
- TAR Lazio [RM], II Bis, s. 2290 del 6.2.2024
- TAR Lazio [RM], II Bis, s. 2234 del 6.2.2024
- TAR Campania [NA], I, s. 920 del 6.2.2024
- TAR Liguria, I, s. 89 del 6.2.2024
- TAR Calabria [CZ], II, s. 190 del 6.2.2024
- TAR Sicilia [CT], II, s. 451 del 6.2.2024
- TAR Lombardia [BS], I, s. 99 del 6.2.2024
- TAR Emilia Romagna [PR], I, s. 18 del 5.2.2024
- TAR Lazio [RM], II, s. 2223 del 5.2.2024
- TAR Lazio [RM], II, s. 2140 del 5.2.2024
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- TAR Veneto, III, s. 186 del 1.2.2024
- TAR Piemonte, II, s. 105 del 1.2.2024
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- TAR Lazio [RM], I Quater, s. 1992 del 1.2.2024
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- C.G.A.R.S., s. 80 del 1.2.2024
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- TAR Sicilia [CT], V, s. 389 del 31.1.2024
- TAR Puglia [BA], II, s. 118 del 31.1.2024
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- TAR Campania [SA], I, s. 316 del 30.1.2024
- TAR Abruzzo [PE], I, s. 27 del 30.1.2024
Avvalimento operativo e di garanzia, Ordine tra ricorso principale e incidentale, Specificità del contratto di avvalimento - TAR Umbria [PG], I, s. 43 del 30.1.2024
- TAR Abruzzo [AQ], I, s. 55 del 30.1.2024
Omessa prezzatura delle migliorie, Omessa prezzatura voci di offerta Se, in generale, l'indicazione di un prezzo pari a 0 per una o più voci di offerta non comporta l'esclusione (rilevando ai fini dell'anomalia), tuttavia, in presenza di espressa clausola escludente (nel caso: relativa alle migliorie gratuite), l'omissione comporta l'esclusione. Tale clausola non è irragionevole.
- TAR Liguria, I, s. 69 del 30.1.2024
- TAR Calabria [CZ], I, s. 154 del 30.1.2024
- TAR Emilia Romagna [BO], s. 68 del 30.1.2024
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- TAR Sicilia [CT], II, s. 378 del 30.1.2024
- TAR Piemonte, I, s. 100 del 30.1.2024
- TAR Lazio [RM], II Bis, s. 1791 del 30.1.2024
- TAR Veneto, I, s. 150 del 29.1.2024
- TAR Veneto, III, s. 155 del 29.1.2024
- TAR Sicilia [PA], I, s. 349 del 29.1.2024
- TAR Campania [NA], III, s. 741 del 29.1.2024
- TAR Campania [NA], I, s. 758 del 29.1.2024
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- TAR Lombardia [MI], I, s. 194 del 29.1.2024
- TAR Lombardia [MI], I, s. 196 del 29.1.2024
- TAR Toscana, IV, s. 117 del 29.1.2024
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- TAR Sicilia [PA], I, s. 313 del 26.1.2024
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- TAR Sicilia [CT], IV, s. 359 del 26.1.2024
- TAR Sicilia [PA], III, s. 259 del 25.1.2024
- TAR Sicilia [PA], II, s. 288 del 25.1.2024
- TAR Sicilia [PA], II, s. 291 del 25.1.2024
- TAR Campania [NA], I, s. 685 del 25.1.2024
- TAR Lombardia [MI], I, s. 184 del 25.1.2024
- TAR Puglia [LE], III, s. 102 del 25.1.2024
- TAR Sardegna, II, s. 33 del 25.1.2024
- TAR Sardegna, II, s. 34 del 25.1.2024
- TAR Sicilia [CT], II, s. 351 del 25.1.2024
- TAR Veneto, I, s. 109 del 24.1.2024
- TAR Campania [SA], I, s. 241 del 24.1.2024
- TAR Abruzzo [PE], I, s. 22 del 24.1.2024
Aggiudicazione, Autovincolo, caducazione e subentro, Discrezione e sindacato sui punteggi tecnici, Principio di equivalenza, Prova di resistenza (punteggi tecnici) Le valutazioni tecnico-discrezionali, quali quelle relative ai punteggi tecnici, non sono insindacabili; il sindacato - che non può essere sostitutivo - è consentito a fronte di macroscopica illogicità, e per mancato rispetto dei criteri di valutazione cui la s.a. si è autovincolata.
Nel caso di impugnazione degli esiti di gara per ragioni relative ai punteggi, il ricorrente deve o dimostrare, o fornire un principio di prova, circa la possibilità di conseguire una collocazione utile in graduatoria ("prova di resistenza"); l'onere è soddisfatto quando la differenza di punteggio possa essere colmata a seguito dell'accoglimento del ricorso.
Sono illegittime le valutazioni dell'offerta tecnica connotate da macroscopica illogicità, oppure disallineate dai criteri di valutazione cui la s.a. si è autovincolata. In proposito, in sede di valutazione delle offerte tecniche, non opera il "principio di equivalenza" (art. 68 D.Lgs. 50/2016), che vale solo solo per i requisiti minimi.
La declaratoria di illegittimità di un segmento discrezionale (quale l'assegnazione dei punteggi tecnici), comporta la caducazione del contratto; non il subentro, dovendosi - anche qualora lo scarto fosse minimo - rinviare alla s.a. per le rideterminazione dei punteggi.
- TAR Abruzzo [PE], I, s. 23 del 24.1.2024
Autovincolo, caducazione e subentro, Punteggi tabellari - TAR Lombardia [MI], IV, s. 180 del 24.1.2024
- TAR Puglia [LE], II, s. 101 del 24.1.2024
- TAR Lazio [RM], IV, s. 1405 del 24.1.2024
- TAR Veneto, II, s. 104 del 23.1.2024
- TAR Sicilia [CT], II, s. 325 del 23.1.2024
- TAR Lazio [RM], III, s. 1230 del 23.1.2024
- TAR Lazio [RM], II Bis, s. 1281 del 23.1.2024
- TAR Calabria [CZ], I, s. 78 del 22.1.2024
- TAR Campania [SA], I, s. 231 del 22.1.2024
- TAR Campania [SA], I, s. 227 del 22.1.2024
- TAR Sicilia [PA], III, s. 218 del 22.1.2024
- TAR Sicilia [PA], II, s. 205 del 22.1.2024
- TAR Puglia [LE], II, s. 95 del 22.1.2024
- TAR Sardegna, II, s. 28 del 22.1.2024
- TAR Sardegna, II, s. 32 del 22.1.2024
- TAR Sicilia [CT], II, s. 304 del 22.1.2024
- TAR Sicilia [CT], IV, s. 289 del 22.1.2024
- C.G.A.R.S., s. 44 del 22.1.2024
- TAR Lazio [RM], III, s. 1132 del 22.1.2024
- TAR Lazio [RM], II bis, s. 1210 del 22.1.2024
- TAR Lazio [LT], I, s. 64 del 22.1.2024
- dani test
Anomalia, Anomalia e costo del lavoro, Anomalia facoltativa, Appalti - TAR Sicilia [PA], II, s. 198 del 19.1.2024
- TAR Calabria [CZ], I, s. 76 del 19.1.2024
- TAR Lazio [RM], V, s. 926 del 19.1.2024
- TAR Lazio [RM], V, s. 927 del 19.1.2024
- TAR Lazio [RM], V, s. 928 del 19.1.2024
- TAR Piemonte, I, s. 31 del 18.1.2024
- TAR Sicilia [PA], II, s. 180 del 18.1.2024
- TAR Campania [SA], I, s. 187 del 17.1.2024
L'obbligo di indicare separatamente i costi della manodopera (art. 95, co 10, d.lgs. 50/2016) non riguarda, salvo diversa esplicita previsione di lex specialis - il costo della manodopera relativo alle "migliorie".
La valutazione di congruità del costo del lavoro è concettualmente autonoma rispetto alla verifica di anomalia; invero, è sempre obbligatoria, anche fuori dai casi di anomalia dell'offerta.
- TAR Calabria [CZ], I, s. 69 del 17.1.2024
Il "rito appalti" trova applicazione anche per i provvedimenti di "revoca" dell'aggiudicazione.
- TAR Puglia [LE], III, s. 60 del 17.1.2024
- TAR Lombardia [MI], I, s. 111 del 17.1.2024
- TAR Campania [NA], I, s. 452 del 17.1.2024
- TAR Campania [NA], I, s. 454 del 17.1.2024
Non costituisce “subentro” (nella gara o nell’aggiudicazione) la circostanza che un soggetto [x] affitti il ramo di azienda di una società [y] che, ramo di azienda che, a sua volta, era stato precedentemente affittato dall’originario partecipante [z], in quanto in tal caso l’affittante [y] non ha mai partecipato come concorrente alla procedura, pertanto sono irrilevanti i rapporti tra esso [y] e il suo nuovo affittante [x], mentre non vi è alcun rapporto tra l’originario partecipante [z] e il preteso, ma insussistente, subentrante [x].
Anche negli appalti di servizi, un o.e. può avvalersi dei requisiti di altro o.e. del quale abbia affittato l’azienda, purchè l’affitto abbia durata minima triennale (in analogia a quanto previsto dall’art. 76, co. 9, d.p.r. 207/2010), nonché inoltre almeno pari alla durata del servizio da eseguire.
- Cons. Stato, III, s. 559 del 17.1.2024
- TAR Lombardia [MI], I, s. 111 del 17.1.2024
- TAR Lombardia [MI], II, s. 114 del 17.1.2024
- TAR Piemonte, II, s. 25 del 16.1.2024
- TAR Piemonte, II, s. 23 del 16.1.2024
L'omessa notifica all'amministrazione centrale nei ricorsi relativi ad affidamenti "PNRR" comporta l'integrazione del contraddittorio, ma non l'inammissibilità del ricorso.
Nel vigore del D.Lgs. 36/2023, resta in vigore l'art. 12 D.L. 47/2014, con conseguente operatività del subappalto qualificante (o necessario). Tuttavia, alla luce del D.Lgs. 36/2023, tutte le categorie di lavori (e non solo quelle indicate dall'art. 12 D.L. 47/2014) devono intendersi "a qualificazione obbligatoria".
La dichiarazione di subappalto qualificante (o necessario) richiede un'inequivoca dichiarazione in proposito, mentre non sono ammissibili formule generiche o dichiarazioni contraddittorie.
Non è consentito integrare quanto richiesto dalla lex specialis a titolo di requisiti speciali (nel caso: polizza dei progettisti), con documentazione postuma al termine per le offerte, pena la violazione della par condicio.
- TAR Umbria, I, s. 11 del 16.1.2024
In linea generale, allorquando sia dichiarato illegittimo il segmento procedurale di valutazione delle offerte tecniche o si tratti di valutare l'offerta del concorrente escluso e riammesso, la conseguenza è la rivalutazione delle offerte tecniche medesime da parte della originaria Commissione giudicatrice nella medesima composizione; tuttavia, ciò vale quando siano state ben esplicate in modo dettagliato le linee valutative seguite dalla Commissione; diversamente, qualora il sistema valutativo si articoli nel "confronto a coppie" (connotato da una valutazione in termini relativi e da elevata discrezionalità), la valutazione deve essere svolta ex novo da una Commissione in nuova composizione.
- TAR Sicilia [PA], III, s. 157 del 16.1.2024
- TAR Marche, I, s. 57 del 16.1.2024
- C.G.A.R.S., s. 1 del 16.1.2024
- C.G.A.R.S., s. 4 del 16.1.2024
- TAR Campania [NA], VII, s. 374 del 15.1.2024
Le clausole di lex specialis hanno effetto vincolante anche per la s.a., e non possono essere da essa disapplicate o eluse, neppure qualora illegittime (salvo l'esercizio dei poteri di autotutela).
A seguito dell'annullamento di un segmento di procedura di tipo discrezionale, segue la riedizione da parte della s.a..
- TAR Umbria, I, s. 5 del 15.1.2024
- TAR Emilia Romagna [BO], I, s. 35 del 15.1.2024
In presenza di esigenze di flessibilità della prestazione da acquisire, non è illegittima la clausola di lex specialis che rimetta alla fase esecutiva la precisa determinazione dei quantitativi da fornire, quando i quantitativi siano comunque determinabili, anche indicativamente (ad esempio sulla base degli storici).
- TAR Lazio, III, s. 655 del 12.1.2024
- TAR Emilia Romagna [BO], s. 23 del 12.1.2024
E' legittima l'attivazione del soccorso istruttorio qualora la garanzia provvisoria manchi dell'impegno del garante al rilascio della garanzia definitiva; in tal caso, in sede di soccorso, l'o.e. deve provare che tale impegno era stato assunto in epoca antecedente al termine per le offerte, e tale prova è assolta anche dalla firma digitale.
- TAR Sicilia [PA], III, s. 116 del 12.1.2024
- TAR Sicilia [PA], III, s. 114 del 12.1.2024
- TAR Lazio [RM], III, s. 657 del 12.1.2024
- Cons. Stato, VII, s. 444 del 12.1.2024
- TAR Molise, I, s. 5 del 11.1.2024
L'impugnazione dell'atto che dispone la "proroga tecnica" è soggetta ai termini decadenziali (non dimezzati) per il ricorso impugnatorio.
La "proroga tecnica" (proroga nelle more della procedura per l'individuazione del nuovo affidatario: art. 106, co. 11, D.Lgs. 50/2016) impegna il contraente alla prosecuzione del contratto oltre il suo termine naturale. Essa ha, per primo presupposto, la sua previsione negli atti di gara (ed a tal fine, è sufficiente che essa faccia un semplice rinvio alla possibilità di proroga "nei casi contemplati dalla legge"). Il secondo presupposto è la ragione di necessità nelle more dell'individuazione del nuovo contraente: a tale fine, rilevano la necessità di non interrompere la prestazione, la tempestiva indizione della nuova gara, e la durata per il tempo strettamente necessario; peraltro, nella valutazione di legittimità, non è indifferente il comportamento dell'o.e. che ingeneri un affidamento della s.a. nella sua disponibilità).
La "proroga tecnica" - a differenza del "rinnovo" - postula la prosecuzione dell'esecuzione alle medesime condizioni del contratto scaduto (art. 106, co. 11, D.Lgs. 50/2016), senza che possa rilevare l'antieconomicità gravante sull'o.e..
- TAR Campania [NA], I, s. 306 del 11.1.2024
Il partecipante a una procedura di affidamento ha pieno diritto - salvi i limiti relativi ai segreti industriali - all'accesso alle offerte dei concorrenti che la precedono in graduatoria (a prescindere dalla propria collocazione nella graduatoria stessa).
- TAR Campania [NA], I, s. 310 del 11.1.2024
E' illegittima la mancata suddivisione in lotti (cui è assimilabile l'accorpamento in un lotto di più prodotti), qualora non assistita da idonea motivazione; ciò tantopiù vale quando l'accorpamento determini, addirittura, che possa risultare aggiudicatario un unico o.e. sul mercato.
- TAR Lazio [RM], I Bis, s. 560 del 11.1.2024
- TAR Campania [NA], V, s. 290 del 10.1.2024
Ai fini della rituale proposizione dell'istanza di revisione prezzi (ex art. 133 D.Lgs. 50/2016) sono irrilevanti mere inesattezze sulla denominazione dell'esatto istituto revisionale; e quanto al contenuto, è sufficiente che l'istanza consenta i dati essenziali per dare avvio al procedimento di revisione.
La domanda di revisione prezzi (ex art. 133 D.Lgs. 50/2016) non è impedita dall'esaurimento del contratto all'epoca della sua presentazione; ciò in quanto la posizione dell'istante è di interesse pretensivo, non estinguibile per decorso del tempo.
- ANAC, parere prec. 14 del 10.1.2024
- ANAC, parere prec. 13 del 10.1.2024
- TAR Sicilia [CT], II, s. 116 del 9.1.2024
Nell'interpretazione della lex specialis non deve seguirsi solo il criterio letterale, ma anche e soprattutto quello sistematico (v. artt. 1362 e 1363 c.c.), dovendosi escludere quelle interpretazioni che, tenendo conto di tutte le previsioni, conducano a risultati illogici. Comunque, qualora residui perplessità, opera il favor partecipationis.
E' ammissibile il soccorso istruttorio (anche in relazione all'offerta tecnica) per integrare un documento già prodotto ma ritenuto inidoneo o incompleto, con produzione postuma di un documento già formato precedentemente e non attinente al contenuto strutturale dell'offerta (bensì attestante un requisito di qualità); a maggior ragione ciò vale a fronte di clausole ambigue.
- Cons. Stato, V, s. 281 del 9.1.2024
- TAR Puglia [BA], II, s. 21 del 8.1.2024
Soccorso istruttorio per la garanzia Ai fini del "grave illecito", è irrilevante la mera pendenza di indagini e l'avviso di conclusione indagini (e quindi la loro omessa dichiarazione); quanto a "carichi pendenti" (rinvio a giudizio), e misure cautelari reali, che non sono di per sè causa di esclusione automatica, la loro omessa dichiarazione non costituisce un mendacio dichiarativo escludente, occorrendo una valutazione in concreto del fatto; a maggior ragione ciò vale nel caso omessa segnalazione di tali eventi quando intervenuti in corso di gara e pertanto successivamente al termine per le offerte. Tali princìpi, validi in generale, operano a maggior ragione nel caso di appalti PNRR, che richiedono particolare cautela prima di procedere 'all'annullamento dell'aggiudicazione.
In caso di causa ostativa intervenuta in corso di procedura, può ammettersi il self cleaning successivo a tale evento (e quindi al termine per le offerte).
A fronte di vicende penali che non hanno raggiunto, durante la gara, un grado di accertamento tale da poter indurre la s.a. all'esclusione, ciò non toglie che a s.a. può valutare nel seguito le sopravvenienze del procedimento penale, ed anche dopo il contratto, in via di autotutela.
A fronte di cause di esclusione "discrezionali" (quali le irregolarità contributive non definitivamente accertate), l'ammissione dell'o.e. non richiede motivazione analitica, potendo essere la motivazione dell'ammissione anche implicita nell'ammissione; quindi va rigettato il motivo che deduce il mero difetto istruttorio e motivazionale.
E' consentito il soccorso istruttorio a fronte di una garanzia provvisoria di importo inferiore al dovuto (quantomeno a fronte di scostamenti minimi).
- TAR Puglia [BA], II, s. 22 del 8.1.2024
Ai fini del "grave illecito", è irrilevante la mera pendenza di indagini e l'avviso di conclusione indagini (e quindi la loro omessa dichiarazione); quanto a "carichi pendenti" (rinvio a giudizio), e misure cautelari reali, che non sono di per sè causa di esclusione automatica, la loro omessa dichiarazione non costituisce un mendacio dichiarativo escludente, occorrendo una valutazione in concreto del fatto; a maggior ragione ciò vale nel caso omessa segnalazione di tali eventi quando intervenuti in corso di gara e pertanto successivamente al termine per le offerte. Tali princìpi, validi in generale, operano a maggior ragione nel caso di appalti PNRR, che richiedono particolare cautela prima di procedere 'all'annullamento dell'aggiudicazione.
In caso di causa ostativa intervenuta in corso di procedura, può ammettersi il self cleaning successivo a tale evento (e quindi al termine per le offerte).
A fronte di vicende penali che non hanno raggiunto, durante la gara, un grado di accertamento tale da poter indurre la s.a. all'esclusione, ciò non toglie che a s.a. può valutare nel seguito le sopravvenienze del procedimento penale, ed anche dopo il contratto, in via di autotutela.
A fronte di cause di esclusione "discrezionali" (quali le irregolarità contributive non definitivamente accertate), l'ammissione dell'o.e. non richiede motivazione analitica, potendo essere la motivazione dell'ammissione anche implicita nell'ammissione; quindi va rigettato il motivo che deduce il mero difetto istruttorio e motivazionale.
- TAR Puglia [LE], II, s. 28 del 8.1.2024
La legittimazione a impugnare il bando spetta, in linea di principio, solo a chi abbia partecipato alla procedura; tale regola subisce tuttavia eccezioni, quali la contestazione dell'indizione o mancata indizione della gara, o la presenza di clausole escludenti; tra quest'ultime, figura anche il caso di non remuneratività della base di gara, purchè, però, impeditiva della fruttuosa partecipazione (non solo per il ricorrente, ma) per ogni operatore medio del mercato, circostanza che o emerge direttamente dagli atti di gara (ad es., utile non previsto), o altrimenti (come nel caso di utile ridotto o oneri non contemplati) dev'essere rigorosamente provata con onere a carico del ricorrente.
- TAR Campania [NA], VI, s. 143 del 8.1.2024
La s.a. mantiene il potere di revoca dell’aggiudicazione e della relativa procedura (art. 21-quinquies l. 241/990), il quale è connotato da ampia discrezionalità, e a condizione della prevalenza del pubblico interesse (tenuto conto anche dell'affidamento del privato) e di un onere di congrua motivazione; non è palesemente irragionevole la revoca di una procedura di concessione, sebbene aggiudicata, motivata con sopravvenienze normative che impongano nuove prestazioni, tali da modificare sensibilmente quanto previsto dalla lex specialis della gara revocata, nella logica di tutelare la par condicio.
- TAR Campania [NA], I, s. 198 del 8.1.2024
- TAR Campania [NA], I, s. 200 del 8.1.2024
Nel caso di rapporto principale e incidentale escludenti, va esaminato prioritariamente il ricorso principale, in quanto la sua infondatezza determina l'improcedibilità del ricorso incidentale.
La possibilità di assumere categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria per le imprese qualificate in surplus nella categoria prevalente (art. 92, co.1, d.p.r. 207/2010), e il subappalto necessario o qualificante (art. 12 DL 47/2014) - istituti operante per eterointegrazione anche se non richiamati dalla lex specialis - operano per la mandataria che per le mandanti di RTI.
- TAR Umbria, I, s. 4 del 8.1.2024
- TAR Lazio [RM], II., s. 241 del 5.1.2024
- TAR Lazio [RM], II., s. 240 del 5.1.2024
- TAR Lazio [RM], I-quater, s. 239 del 5.1.2024
- TAR Campania [NA], IV, s. 132 del 5.1.2024
- Cons. Stato, V, s. 186 del 5.1.2024
- TAR Puglia [BA], III, s. 16 del 5.1.2024
Certificati di regolare esecuzione di privati, Competenza territoriale nelle gare a lotti plurimi, Contratto di avvalimento condizionato, Servizi analoghi e identici Nelle gare a lotti plurimi in ambito regionale, con lotti da eseguire in ambiti territoriali che involgono, taluni, la sede capoluogo del TAR, ed altri, la sede distaccata, la competenza territoriale sull'impugnazione di un lotto si determina diversamente a seconda se si tratti di "gara unica" (con competenza del TAR capoluogo) o di "gare distinte" tante quanto sono i lotti (con competenza della sede del luogo di esecuzione del lotto). Sono indici di una "gara unica", a questo fine, la possibilità di aggiudicarsi un numero limitato di lotti, e la nomina di una Commissione giudicatrice e di un unico RUP.
La clausola del contratto di avvalimento che prevede la messa a disposizione dei requisiti "previo pagamento del corrispettivo" non rende il contratto condizionato, trattandosi di clausola di stile; in ogni caso, una clausola condizionante nel contratto di avvalimento, a in presenza della separata "dichiarazione dell'ausiliaria" di impegno incondizionato verso la s.a., non potrebbe provocare l'invalidità del contratto di avvalimento, essendo limitata ai rapporti interni tra ausiliaria e ausiliata.
Costituisce idonea prova dei requisiti dichiarati il "certificato di regolare esecuzione" per prestazioni verso privati, rilasciato da un soggetto apicale del Committente dichiaratosi competente (benchè successivamente contradetto, in modo non univoco, da una successiva dichiarazione del legale rappresentante, non accompagnata dalla revoca del primo certificato); invero, il "certificato di regolare esecuzione" non costituisce una dichiarazione di volontà di competenza esclusiva del rappresentante legale.
Quando la lex specialis richieda quale requisito "servizi analoghi" (e non identici), l'analogia va intesa non come identità, ma come similitudine (a maggior ragione in caso di prestazioni rese a privati, che, per natura, possono non avere la medesima configurazione della corrispondente prestazione per il committente pubblico).
- TAR Toscana, I, s. 16 del 5.1.2024
Sussiste la giurisdizione dell'A.G.O in relazione alla risoluzione per inadempimento, pronunziata in fase esecutiva, di un contratto di concessione di servizi (o mista di servizi ed esecuzione di lavori).
- TAR Toscana, I, s. 15 del 5.1.2024
- TAR Puglia [LE], II, s. 21 del 5.1.2024
Il mancato accoglimento dell'istanza di accesso agli atti non è di per sè ragione di illegittimità della procedura; inoltre, è inammissibile il c.d. "ricorso al buio" avverso gli atti di gara, e d'altronde al termine per il ricorso si applica la "dilazione temporale" connessa all'accesso agli atti.
La difformità tra offerta tecnica e giustificativi di anomalia è irrilevante, quando dovuta a meri errori materiali.
Nel caso di ricorso principale e incidentale entrambi escludenti, il rigetto del ricorso principale determina l'improcedibilità del ricorso incidentale.
- TAR Sicilia [CT], III, s. 88 del 5.1.2024
La certificazione negativa dell'Agenzia delle entrate (per importi oltre la soglia di rilevanza) comporta l'esclusione, non essendo sindacabile dal G.A..
Rilevano, ai fini dell'irregolarità fiscale, anche gli importi dovuti per sanzioni e interessi.
- TAR Puglia [LE], II, s. 20 del 5.1.2024
Il mancato accoglimento dell'istanza di accesso agli atti non è di per sè ragione di illegittimità della procedura; inoltre, è inammissibile il c.d. "ricorso al buio" avverso gli atti di gara, e d'altronde al termine per il ricorso si applica la "dilazione temporale" connessa all'accesso agli atti.
La difformità tra offerta tecnica e giustificativi di anomalia è irrilevante, quando dovuta a meri errori materiali.
Nel caso di ricorso principale e incidentale entrambi escludenti, il rigetto del ricorso principale determina l'improcedibilità del ricorso incidentale.
- TAR Puglia [LE], II, s. 25 del 5.1.2024
Il mancato accoglimento dell'istanza di accesso agli atti non è di per sè ragione di illegittimità della procedura; inoltre, è inammissibile il c.d. "ricorso al buio" avverso gli atti di gara, e d'altronde al termine per il ricorso si applica la "dilazione temporale" connessa all'accesso agli atti.
La difformità tra offerta tecnica e giustificativi di anomalia è irrilevante, quando dovuta a meri errori materiali.
Nel caso di ricorso principale e incidentale entrambi escludenti, il rigetto del ricorso principale determina l'improcedibilità del ricorso incidentale.
- TAR Emilia Romagna [BO], I, s. 9 del 5.1.2024
La presenza di errori nell'offerta può essere emendata dalla s.a., solo a fronte di un vero e proprio "errore materiale", tale essendo quello che può essere percepito immediatamente dal contesto dell’atto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive e rimediato in modo immediato e univoco; non rientra nella fattispecie il caso di omessa indicazione nel prezzo offerto di talune voci, nè quello in cui residuino margini di incertezza nella ricostruzione della volontà contrattuale.
- TAR Lazio [LT], I, s. 4 del 5.1.2024
- Cons. Stato, III, ord. rem. Ad. plen. 161 del 4.1.2024
- TAR Lombardia [MI], V, s. 26 del 4.1.2024
- TAR Sicilia [CT], I, s. 59 del 4.1.2024
Qualora la lex specialis richieda quale requisito di partecipazione "il possesso" di determinati locali, è sufficiente la loro disponibilità giuridica (e non quella materiale), pertanto per la comprova sono idonei anche i contratti di locazione; la verifica della materiale accessibilità ai locali è questione rilevante per l'esecuzione dell'appalto.
E' illegittima la clausola di lex specialis che preveda quale requisito di partecipazione, e nel contempo criterio di punteggio, l'iscrizione alla CCIAA; un requisito di partecipazione può essere valorizzato anche in sede di punteggio qualitativo, solo se - per la sua natura - può consentire un apprezzamento in misura maggiore rispetto al minimo richiesto per la partecipazione.
E' legittima la clausola di lex specialis che preveda, quale criterio di punteggio, l'iscrizione all'Albo cooperative.
A fronte di un criterio di punteggio illegittimo, il punteggio assegnato sulla base di tale criterio va sottratto al punteggio conseguito dai concorrenti.
Qualora, a seguito dell'accoglimento dei motivi e rideterminato il punteggio di gara, la ricorrente risulti prima in graduatoria, deve pronunciarsene l'aggiudicazione, salve le verifiche della s.a. ai fini del contratto.
- TAR Sicilia [CT], I, s. 60 del 4.1.2024
E' legittima la lex specialis di una gara a lotti plurimi che prescriva requisiti speciali (fatturato specifico) calibrati sulla somma di tutti i lotti cui l'o.e partecipa, nonostante la contestuale previsione del "vincolo di aggiudicazione" (numero massimo di lotti aggiudicabili), qualora tale "vincolo", non escluda in radice l'eventualità, sebbene residuale, che l'o.e. si aggiudichi più lotti.
- TAR Friuli V.G., I, s. 4 del 4.1.2024
- TAR Friuli V.G., I, s. 14 del 4.1.2024
- TAR Lazio [RM], II-bis, s. 140 del 3.1.2024
Casi di soccorso istruttorio, Omessa indicazione del progettista, Sopralluogo obbligatorio e esclusione, Tassatività delle cause di esclusione In vigenza del D.Lgs. 36/2023 è nulla la clausola di lex specialis che preveda il sopralluogo a pena di esclusione (e quindi illegittima l’esclusione disposta per l’omesso sopralluogo), in quanto nessuna norma del D.Lgs. 36/2023 consente di prevedere il sopralluogo a pena di esclusione, e il principio di tassatività delle cause escludenti (art. 10. Co. 1 e 2, D.Lgs. 36/2023) è ben più stringente rispetto al previgente.
Nel caso di appalto integrato, allorchè il concorrente partecipi con la formula del “progettista indicato”, l’omessa indicazione del progettista non costituisce causa di esclusione, bensì impone il soccorso istruttorio (art. 101 D.Lgs. 36/2023), in quanto, se è consentita la sostituzione del progettista indicato privo dei requisiti, non vi è ragione di escludere il soccorso per rimediare all’omessa indicazione. Ciò salvo che – in considerazione delle norme di lex specialis – ciò conduca di fatto a una modifica dell’offerta tecnica.
- TAR Lazio [RM], II-bis, s. 134 del 3.1.2024
L'art. 225, co. 8, D.Lgs. 36/2023 va interpretato nel senso che alle procedura PNRR continuano ad applicarsi le norme speciali previste per il PNRR, ma non che continuino ad applicarsi le norme del D.Lgs. 50/2016 ivi richiamate (contrariamente a quanto stabilito dalla Circolare MIT del 12.7.2023).
I requisiti di capacità (nel caso: il fatturato) richiesti dalla lex specialis per il progettista (incluso il progettista “indicato”) costituiscono requisiti di partecipazione, e non di esecuzione, quindi, la loro verifica deve avvenire in gara, e non ai fini della stipula. La mancanza dei requisiti in capo al progettista indicato ne consente la sostituzione, salvo che – in considerazione delle norme di lex specialis – ciò si traduca in una modifica dell’offerta (ciò si verifica quando la lex specialis correli il punteggio alla persona del progettista indicato, come quando uno dei criteri di punteggio concerna i servizi svolti dal progettista indicato]). Nei casi in cui è consentita la sostituzione, essa deve tuttavia avvenire nell’ambito della procedura di soccorso istruttorio (art. 101 D.Lgs. 36/2023), con la conseguenza che, una volta che esso sia stato attivato dalla s.a., senza seguito da parte del concorrente (cioè, senza che in tale fase sia avvenuta la sostituzione del progettista privo dei requisiti), il concorrente va comunque escluso.
- TAR Emilia Romagna [BO], II, s. 5 de 3.1.2024
Nel caso di settori particolari, con pochi operatori e a fronte di precedenti gare deserte, è legittima - nei limiti del sindacato del G.A. - la lex specialis che preveda requisiti di partecipazione minimali, e, quale criterio di punteggio, la pregressa esperienza nel settore dell'appalto.
E' legittimo il soccorso istruttorio per sopperire all'omessa produzione del certificato della CCIAA; nonchè a fronte della spunta, nella documentazione amministrativa, di due dichiarazioni tra loro incompatibili.
Nell'attribuire i punteggi qualitativi (attività discrezionale, non sindacabile secondo valutazioni sostitutive), la Commissione giudicatrice deve attenersi strettamente al criterio di lex specialis; quindi, il fatto che un'offerta sia migliore di un'altra per profili non previsti dal criterio, non può giustificare un maggior punteggio.
- TAR Sicilia [CT], III, s. 14 del 3.1.2024
L'art. 48 D.Lgs. 50/2016 (che consente al RTI di sostituire i membri avvinti da interdittiva antimafia, inclusa la mandataria) prevale, in quanto norma posteriore, sull'art. 95 D.lgs. 159/2011 (che consente la sostituzione della sola mandante). Quindi, è illegittima la revoca della procedura di project financing motivata con l'intervenuta interdittiva antimafia a carico della mandataria, senza aver consentito l sostituzione.
La p.a., anche a seguito della dichiarazione di pubblico interesse della proposta di project financing e dell'individuazione del promotore, non è tenuta a dare corso alla procedura di gara, potendo decidere di attendere o addirittura di non proseguire. In tal caso, al promotore non spetta alcunchè, nè a titolo di rimborso spese, nè di indennizzo; specularmente, nel caso di annullamento per illegittimità della revoca della procedura di project non spetta alcun risarcimento al promotore.
- TAR Sicilia [CT], II, s. 36 del 3.1.2024
Nei casi in cui vi è obbligo di ricorso al MEPA, deve procedersi in tal senso, mentre è irrilevante la diversa previsione dei regolamenti interni all'ente.
I termini minimi previsti dal Codice per presentare offerte per le procedure ristrette e negoziate vanno rispettati anche qualora la procedura si svolga sul MEPA, a prescindere dall'importo dell'affidamento.
Anche nel caso di affidamento diretto (art. 125, co. 11, II parte, d.lgs. 163/2006), è comunque necessaria la consultazione di più operatori, in ossequio ai princìpi di trasparenza e concorrenza.
- TAR Sicilia [CT], II, s. 50 del 3.1.2024
In materia di revisione prezzi, sussiste la giurisdizione (esclusiva) del G.A., quando la clausola revisionale implichi una valutazione discrezionale della s.a.; e dell'A.G.O., quando la clausola revisionale individui puntualmente l'obbligo della parte pubblica, configurando la pretesa del privato quale diritto soggettivo.
L'art. 182, co. 3, d.lgs. 50/2016 prevede che la revisione del P.E.F. (Piano economico finanziario) di una concessione, stabilisce che le parti nell'ambito di una negoziazione paritaria - si accordino tra loro, e che, in difetto, il concessionario possa recedere dal contratto; di conseguenza, a fronte della mancata risposta all'istanza di revisione del privato, non è applicabile il rito del silenzio.
- TAR Calabria [RC], s. 12 del 3.1.2024
- TAR Piemonte, II, s. 1 del 3.1.2024
- TAR Campania [SA], I, 76 del 3.1.2024
- TAR Emilia Romagna [BO], II, s. 4 del 3.1.2024
- Cons. Stato, V, s. 71 del 3.1.2024
- TAR Calabria [CZ], I, s. 16 del 2.1.2024
Il termine ordinario per il ricorso, nel caso di (tempestivo) accesso agli atti, subisce la c.d. dilazione temporale.
Qualora le Società per la prestazione di servizi di ingegneria si avvalgano, per i primi 5 anni dalla costituzione, dei requisiti delle persone fisiche (art. 46, co. 2, D.Lgs. 50/2016), ai fini del "fatturato globale" costituiscono prova idonea, in mancanza di diversa previsione di lex specialis, le dichiarazione dei redditi.
Ai fini della dimostrazione dei requisiti negli appalti di servizi di architettura e ingegneria, sono utilizzabili servizi svolti sia per privati che per enti pubblici e inoltre, può essere spesa la predisposizione di un "progetto di fattibilità"; quando il requisito speso consista in attività progettuale resa nell'ambito di un "concorso di progettazione", non occorre che tale progetto sia risultato vincitore, risultando sufficiente che esso sia stato recepito dalla s.a. e reputato idoneo, e, per la comprova, la dichiarazione del RUP in tale procedura fa fede fino a querela di falso.
E' consentita l'indicazione postuma di requisiti speciali non indicati in sede di offerta, quantomeno nel caso di progettisti "indicati" e a fronte di previsione in tal senso in lex specialis.
Il "soccorso istruttorio" quando indebitamente non attivato dalla s.a. in sede di gara, è esperibile anche in sede processuale, con produzione della documentazione soccorribile in giudizio; l'onere della prova documentale spetta alla parte che deduce il diritto al soccorso; in tal caso, il G.A., valutata l'ammissibilità del soccorso e la produzione, quindi attesta la sussistenza del requisito (ove si tratti di attività vincolata) oppure rimette la valutazione alla s.a. (ove si tratti di attività discrezionale).
- TAR Lombardia [MI], s. 12 del 2.1.2024
Nel caso di ricorsi principale e incidentale escludenti, a prescindere dal numero di partecipanti, entrambi vanno esaminati; il ricorso principale va esaminato prioritariamente, in quanto la sua infondatezza provocherebbe l'improcedibilità per carenza di interesse del ricorso incidentale.
Costituisce offerta condizionata, come tale inammissibile e da escludere, quella che subordini l'impegno contrattuale a condizioni diverse da quelle a base di gara (caso in cui per alcuni prestazioni l'o.e. rinviava a successivo accordo economico); a tal fine, è irrilevante che la condizione sia espressa in dichiarazioni o documenti non previsti dalla legge di gara.
Qualora l'avvalimento riguardi il requisito della "disponibilità di sedi", il contratto di avvalimento non può che limitarsi alla messa a disposizione delle sedi medesime, senza necessità di indicare (altre) "risorse".
Allorquando il contratto di avvalimento rinvii, per il dettaglio delle risorse messe a disposizione, ad un allegato "parte integrante", non costituiscono ragione escludente, nè il fatto che tale allegato sia inserito nella documentazione tecnica anzichè in quella amministrativa, nè che tale allegato sia privo di sottoscrizione.
La dichiarazione di aver commesso un "grave illecito" priva di ogni specifica o dettaglio, pur non costituendo "falsa dichiarazione" nè di per sè ragione di esclusione, impone alla s.a. di acquisire informazioni mediante soccorso istruttorio.
Il principio per il quale - a fronte di cause ostative discrezionali - la motivazione dell'ammissione può essere anche implicita, per relationem, non trova applicazione quando la dichiarazione su tali cause sia generica.
La declaratoria di illegittimità di un segmento di procedura di tipo discrezionale (quale la valutazione del "grave illecito") comporta, in uno all'annullamento degli atti, l'obbligo della s.a. di rideterminarsi.
- TAR Puglia [LE], III, s. 2 del 2.1.2024
Chiarimenti, condizioni sostanziali, discrezionalità e sindacato del GA, discrezione della s.a. e sindacato del GA, motivazione della s.a., Principio di equivalenza, rapporti con l'accesso, Requisiti, requisiti di legittimità, Requisiti minimi, Termine per il ricorso Qualora l’istanza di accesso sia svolta entro 15 giorni dalla conoscenza legale dell’aggiudicazione, e la s.a. risponda nei successivi 15 giorni, il termine di 30 giorni per il ricorso (art. 120, co. 1, C.P.A.) si intende prorogato di 15 giorni, risultando quindi pari a 45 giorni dalla conoscenza legale dell’aggiudicazione (c.d. dilazione temporale del termine per il ricorso); tuttavia, se la s.a. rifiuta l’accesso o tiene comportamenti dilatori, decorre il termine di 30 giorni dall’effettiva conoscenza degli atti.
I chiarimenti della s.a. non possono avere natura integrativa o modificativa, essi devono essere contenuti nel perimetro di una interpretazione autentica che espliciti contenuti della lex specialis ambigui, senza forzare la semantica. Allorquando una medesima caratteristica di prodotto sia prevista quale requisito minimo e al contempo quale criterio premiale, è legittimo il chiarimento che risolva l'ambiguità precisando che si tratta di criterio premiale.
Sia ai fini dei requisiti minimi, sia dei punteggi qualitativi, l’operato valutativo della s.a. è connotato da ampia discrezionalità, sindacabile solo per abnormità, sviamento, manifesta erroneità o illogicità; nei limiti in cui è consentito il sindacato, il controllo del Giudice è peraltro pieno e con accesso al fatto: il G.A. può limitarsi al controllo estrinseco se ciò è sufficiente e non emergano spie che inducono la necessità di indagini specialistiche; inoltre il G.A. può verificare l’attendibilità della correttezza delle operazioni tecniche e del loro procedimento. Tuttavia il sindacato non può essere sostitutivo.
In materia di requisiti minimi opera il principio, oltre che del favor partecipationis, dell’equivalenza (art. 68 D.Lgs. 50/2016); secondo tale principio, le caratteristiche minime vanno intese vincolanti non nel quomodo, ma quoad effectum, con conseguente ammissibilità delle offerte comunque capaci di soddisfare il fine, con la conseguenza che il giudizio di equivalenza non va svolto in modo formalistico, bensì secondo un criterio di conformità sostanziale e funzionale.
Il principio di equivalenza (art. 68 D.Lgs. 50/2016) non richiede dichiarazioni formali dell’o.e. e la prova dell’equivalenza può essere fornita anche in sede di soccorso procedimentale; analogamente, anche il giudizio di equivalenza da parte della s.a. può essere implicito, non richiedendo formalismi.
L’amissione delle offerte (inclusa la verifica di conformità ai requisiti minimi) compete formalmente al RUP, sebbene, fisiologicamente, non sia esclusa la valutazione istruttoria della Commissione giudicatrice.
- TAR Emilia Romagna [BO], II, s. 1 del 2.1.2024
Sebbene il ricorrente abbia la facoltà gradare le censure, tale gradazione non vincola inderogabilmente il Giudice; il motivo caducatorio relativo alla composizione della Commissione giudicatrice va esaminato prioritariamente rispetto a quello relativo ai punteggi tecnici.
Carenze della garanzia provvisoria quali la non conformità agli “schemi-tipo”, la validità temporale inferiore a quella minima o la mancanza della previsione del rinnovo, la mancata previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione e all’eccezione ex art. 1957 con. 2 c.c., o la mancanza di firma digitale, non sono a pena di esclusione; mentre la mancanza dell’impegno del garante a rilasciare la garanzia definitiva è irrilevante nel caso di MPMI (art. 93, co. 8, D.Lgs. 50/2016).
E’ illegittima la composizione della Commissione giudicatrice di cui faccia parte il soggetto che ha approvato gli atti di lex specialis (art. 77, co. 4, D.Lgs. 50/2016).
Il vizio di composizione della Commissione giudicatrice comporta la nomina di una nuova Commissione e la riedizione della valutazione delle offerte.
- Cons. Stato, V, s. 26 del 2.1.2024
A fronte di un'aggiudicazione illegittima, l'o.e. leso è titolato a chiedere: a) il risarcimento da mancata aggiudicazione, se, in mancanza dell'illegittimità, sarebbe certamente risultato egli aggiudicatario; b) il risarcimento per perdita di chances, quando, invece, non sia certa l'aggiudicazione in suo favore. Nel caso sub a), l'o.e. leso può optare (nello stesso ricorso impugnatorio verso l'aggiudicazione o in separato giudizio risarcitorio): 1) per la tutela specifica, cioè per il conseguimento dell'aggiudicazione (fermo il potere del Giudice di non caducare il contratto ove stipulato); 2) per il risarcimento per equivalente monetario (scelta obbligata quando non sia possibile il risarcimento in forma specifica); l'o.e. può optare per la tutela per equivalente monetario anche qualora sia possibile la tutela specifica, fermo che una tale condotta può ben essere valutata negativamente dal Giudice.
Il danno da mancata aggiudicazione: a) non richiede l'elemento soggettivo della colpa della s.a. (ma solo l'elemento oggettivo della illegittima aggiudicazione e la certezza che, altrimenti, il danneggiato sarebbe risultato aggiudicatario); b) richiede la rigorosa prova, a carico del danneggiato, dell'an e del quantum del risarcimento spettante (mentre, qualora il danneggiato fosse ricorso al subappalto necessario, non è richiesta la previa contrattualizzazione dei subappalti); c) è estraneo al "danno emergente" (costi di partecipazione alla gara, che attengono al diverso caso di responsabilità precontrattuale), bensì consiste nel "lucro cessante", sotto il profilo del mancato profitto (guadagno che sarebbe derivato in caso di aggiudicazione), e nel danno curriculare (lesione alla storia professionale).
Il danno da mancata aggiudicazione per "mancato utile" non può essere determinato in una percentuale forfettaria, ma va rigorosamente provato dal richiedente, a partire dalla propria offerta e con produzione di ogni documento utile, comprovando anche di non aver potuto utilizzare altrove le proprie risorse (aliunde perceptum vel percipiendum); la valutazione equitativa è un'evenienza eccezionale, per i soli casi di impossibilità o estrema difficoltà di prova. Anche il danno curriculare deve essere rigorosamente provato nell'an (con la dimostrazione rigorosa della perdita di livelli di qualificazione), e nel quantum, sebbene quest'ultimo sia determinabile equitativamente con una percentuale sul mancato utile). Sugli importi spettanti sono dovuti rivalutazione monetaria (dalla data del contratto fino alla sentenza) e degli interessi legali (fino al soddisfo). RIFORMA PARZIALMENTE LA SENTENZA DI I GRADO.
- Cons. Stato, V, s. 29 del 2.1.2024
- Cons. Stato, V, s. 45 del 2.1.2024
- TAR Lombardia [MI], IV, s. 9 del 2.1.2024
Fin quando non intervenga l'aggiudicazione definitiva, non vi è soggetto (neppure il primo in graduatoria) che rivesta la qualifica di "controinteressato" nel giudizio per l'annullamento degli atti di gara.
E' del tutto illegittima la procedura di affidamento che preveda che parte delle prestazioni debba essere successivamente affidata a terzi da parte dell'aggiudicatario.
La suddivisione in lotti costituisce la regola, in funzione pro-concorrenziale; qualora la s.a. intenda derogare a tale regola, deve motivare puntualmente, indicando i vantaggi economici o tecnico-organizzativi derivanti dall’opzione del lotto unico, e le ragioni per cui tali obiettivi prevalgono sull’esigenza di apertura al mercato ; tale motivazione è tantopiù necessaria quanto più, tenuto conto del settore, si presti a sacrificare la concorrenza.
- TAR Sicilia [PA], III, s. 10 del 2.1.2024
- Consiglio di Stato, V, s. 59 del 2.1.2024
- Consiglio di Stato, V, s. 61 del 2.1.2024
- TAR Lombardia [MI], IV, s. 9 del 2.1.2024
- Cons. Stato, IV, s. 11372 del 29.12.2023
Definizione e perimetro delle proposte migliorative, Valutazione delle proposte migliorative e sindacato ← TAR Campania [NA], VII, s. 3530 del 7.6.2023
Le proposte migliorative consistono in soluzioni tecniche che, senza incidere su struttura, funzione e tipologia del progetto a base di gara, investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell’opera lasciati aperti a diverse soluzioni, configurandosi come integrazioni, precisazioni e migliorie che rendono il progetto meglio corrispondente alle esigenze della s.a., senza alterare i caratteri essenziali delle prestazioni. Pertanto, non costituisce proposta migliorativa la sostanziale mera riproduzione delle previsioni del progetto a base di gara.
La valutazione delle migliorie - alla pari della valutazione delle offerte tecniche - costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica, insindacabile nel merito, salvi i casi di macroscopici errori di fatto, illogicità o irragionevolezza manifesta.
- Cons. Stato, IV, s. 11371 del 29.12.2023
- Cons. Stato, III, s. 11322 del 29.12.2023
Certificazioni di qualità quali requisiti di idoneità, Equipollenza delle certificazioni ambientali Nel sistema attuale, l'appalto non è soltanto un mezzo di acquisizione di prestazioni, ma anche di attuazione di politiche economiche e sociali; pertanto, è legittima la richiesta, quale requisiti di partecipazione, della dimostrazione di adeguati standard organizzativi o qualitativi (nel caso, da dimostrarsi mediante la certificazione EMAS e la ISO 14001 o equivalenti).
L'art. 87, co. 2, D.Lgs. 50/2016, consente di sopperire mediante documenti equipollenti alla mancanza della certificazione EMAS (o altri sistemi di gestione ambientale, quali la ISO 14001), alla doppia condizione che l'o.e. dimostri di non avere avuto accesso a tali certificati - entro i termini per le offerte - per motivi non imputabili, e che la documentazione prodotta sia effettivamente idonea a dimostrare l'equivalenza dei sistemi adottati. Dal primo punto di vista, occorre quantomeno che l'o.e. si sia attivato tempestivamente e precisamente, che abbia fatto richiesta di certificazione prima del termine per le offerte; e dal secondo punto di vista, che la documentazione prodotta dimostri effettivamente l'equivalenza, e sotto questo profilo, la valutazione di conformità del sistema ISO 14001 non costituisce affatto equipollente della EMAS.
- Cons. Stato, V, s. 11186 del 27.12.2023
Avvalimento esperenziale, Avvalimento nei servizi di architettura e ingegneria In relazione agli affidamenti di incarichi di architettura e ingegneria, l'avvalimento per l'elenco di servizi ed il servizio di punta va qualificato come "avvalimento operativo", ed anzi quale "avvalimento esperenziale" (art. 89, co. 1, D.Lgs. 50/2016). Di conseguenza, non solo è necessaria la effettiva e concreta messa a disposizione delle risorse (avvalimento operativo), ma occorre anche la previsione dell'esecuzione del servizio da parte dell'ausiliaria (avvalimento esperenziale).
- Cons. Stato, V, s. 11183 del 27.12.2023
- ANAC – Atto del Presidente del 13.12.2023
A tale proposito si rammentano le funzioni del Direttore dell’esecuzione, i cui compiti e responsabilità sono disciplinati dagli art. 101 e 102 del d.lgs. 50/2016, che consistono nelle attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali ed alle condizioni offerte in sede di aggiudicazione. - ANAC, parere prec. 580 del 13.12.2023
Il mancato rispetto dei "requisiti minimi" a base di gara comporta l'esclusione (art. 59, co. 3, lett. a], d.lgs. 50/2016), e non la mera riduzione di punteggio, anche in mancanza di apposita clausola di esclusione nella lex specialis; nè è consentito sopperire mediante soccorso istruttorio.
La clausola di lex specialis che preveda "requisiti minimi" dell'offerta, ove ritenuta illegittima, deve essere immediatamente impugnata.
- ANAC – Atto del Presidente del 6.11.2023
In materia di Accordi quadro, se la documentazione da porre a base di gare non consenta di identificare esattamente le prestazioni dei contratti attuativi, è consentito unicamente procedere per l'affidamento di un Accordo quadro c.d. incompleto o aperto con più operatori e confronto competitivo (art. 54, co. 4, lett. c), D.Lgs. 50/2016), e non di un Accordo quadro con unico operatore ex art. 54, co. 3, o con più operatori ex art. 54, co. 4, lett. a) o b). (caso di ritenuta illegittimità di una gara per A.Q. con unico operatore ove, pur essendo previsti interventi di nuova costruzione e restauri, a base di gara non vi erano progetti, ma solo schede tipologiche).
Il divieto di commistione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione dell'offerta tecnica, pur non avendo carattere assoluto, resta comunque principio generale della materia; è consentito inserire criteri soggettivi nella valutazione dell'offerta, comunque sempre secondo proporzione e ragionevolezza, solo ove ciò serva a evidenziare una miglior qualità o affidabilità dell’offerta, ovvero per premiare requisiti ritenuti particolarmente meritevoli. (caso di ritenuta illegittimità, in una gara di lavori, dei criteri dei "lavori similari pregressi" e della "dotazione di mezzi e personale", ritenuti mera ripetizione della SOA; e del criterio "gestione aziendale e controllo dei processi" di cantiere, ritenuto puramente soggettivo stante la mancanza nel caso di specie di un progetto a base di gara).
- ANAC, parere precontenzioso n. 568 del 6.12.2023
Principio di autoresponsabilità, Termine per il soccorso Qualora la lex specialis preveda che le richieste di soccorso istruttorio (art. 83, co. 9, D.Lgs. 50/2016) siano effettuate, previa notizia via PEC, mediante rimando alla Piattaforma telematica, in virtù del principio di autoresponsabilità (per il quale l'o.e. sopporta le conseguenze dei propri errori nella formulazione dell'offerta), va escluso il concorrente che adempia al soccorso oltre il termine indicato nella Piattaforma, sebbene non menzionato nella PEC di avviso.
Il termine di 10 giorni di cui all'art. 83, co. 9, D.Lgs. 50/2016 per adempiere al soccorso istruttorio, costituisce il termine massimo; pertanto, legittimamente può essere assegnato un termine inferiore.
- ANAC, parere precontenzioso n. 569 del 6.12.2023
Conflitto di interessi, Incompatibilità del collaudatore L'incarico di "coordinatore per la sicurezza" non rientra nelle ipotesi di incompatibilità del collaudatore statico.
L'ipotesi del conflitto di interessi (art. 42 d.lgs. 50/2016) non può essere predicata in astratto ma deve essere accertata in concreto, sulla base di prove specifiche e supportata da elementi concreti, specifici ed attuali.
- ANAC, parere precontenzioso n. 567 del 6.12.2023
- Cons. Stato, III, s. 10214 del 28.11.2023
- ANAC, parere precontenzioso (delibera) 558 del 29.11.2023
Avvalimento da Consorzio stabile, False dichiarazioni o carenza di requisiti dell'ausiliaria e sostituzione Qualora un Consorzio stabile assuma il ruolo di ausiliaria, i requisiti oggetto di avvalimento possono essere solo quelli maturati in proprio dal Consorzio (cioè tramite appalti eseguiti direttamente con propria struttura), e non quelli derivanti dal c.d. cumulo alla rinfusa (art. 67, co. 7, d.lgs. 36/2023); quindi, in caso di avvalimento SOA, la s.a. non può limitarsi alle risultanze dell'attestazione SOA, ma deve rideterminare i requisiti limitandoli a quelli conseguiti in proprio.
La facoltà di sostituzione dell'ausiliaria che abbia reso false dichiarazioni o sia carente dei requisiti (art. 104, co. 5 e 6, D.Lgs. 36/2023) non ha carattere assoluto, ma presuppone che il mendacio o la carenza non fossero conosciuti (o conoscibili secondo il criterio della diligenza professionale) dall'ausiliaria; più in generale, l'esclusione non può essere disposta (e va consentita la sostituzione dell'ausiliaria) quando la misura espulsiva risulti, secondo le circostanze, sproporzionata.
- Cons. Stato, III, s. 10210 del 28.11.2023
TAR Emilia Romagna [BO], s. 314 del 18.5.2023
Le caratteristiche minime previste dalla lex specialis non vanno intese vincolanti nel quomodo, ma nel quoad effectum, cioè, le offerte sono rispettose della lex specialis ove comunque capaci di conseguire il fine ultimo dell’affidamento. Inoltre, la difformità dell'offerta rispetto alle caratteristiche tecniche previste nella lex specialis (capitolato di gara) può risolversi in un aliud pro alio comportante l’esclusione anche in assenza di espressa comminatoria, ma solo se le specifiche previste consentono di ricostruire esattamente il prodotto richiesto e di fissare in maniera analitica ed inequivoca determinate caratteristiche come obbligatorie (caratteristiche minime), altrimenti, trova applicazione il favor partecipationis. La verifica di rispondenza, da condursi secondo buon senso, ha natura discrezionale, ed è insindacabile se non per manifesta illogicità ed incongruenza; la verifica va effettuata sulla base dei documenti dell'offerente, ben potendo tuttavia essere tratta da un documento inteso a soddisfare altre previsioni della legge di gara, e inoltre, la dichiarazione del costruttore prevalgono sui manuali d'uso.
Il principio di equivalenza (art. 68 D.Lgs. 50/2016) – che permea l’intera disciplina dell’evidenza pubblica e risponde al favor partecipationis – è espressione di discrezionalità tecnica. Esso non onera i concorrenti di un’apposita formale dichiarazione circa l’equivalenza funzionale del prodotto offerto; la relativa prova può essere fornita con qualsiasi mezzo, e la Commissione può effettuare la valutazione di equivalenza anche in forma implicita, anche ricavando la rispondenza dalla documentazione tecnica.
La non rispondenza ai valori minimi richiesti dalla lex specialis non può essere di per sè desunta dai documenti prodotti, e dalle valutazioni svolte da altra amministrazione, in altra procedura di gara, stante l’autonomia del giudizio dell’amministrazione procedente.
La valutazione delle offerte e l’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione è espressione di ampia discrezionalità tecnica, insindacabili salvi i casi di abnormità della scelta tecnica, essendo quindi onere di chi svolge la censura di dimostrare la palese inattendibilità e insostenibilità del giudizio.
L’attività emendativa svolta dalla Commissione di gara, consistente nella correzione di errori di calcolo sulla base di dati numerici oggettivi e di formule matematiche di cui alla lex specialis, è attività vincolata (e non discrezionale), e il provvedimento di rettifica non costituisce autotutela o riesame, quindi non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, nè richiede motivazione rigorosa. Analogamente, allo svolgimento di attività vincolate (quale la rettifica di errori di calcolo o materiali), o preparatorie (quali la verifica della documentazione richiesta per la partecipazione), non si applicano i principi del contrarius actus e del collegio perfetto (art. 77 D.Lgs. 50/2016), operanti invece per le attività valutative.
- ANAC, parere precontenzioso (delibera) 533 del 21.11.2023
Requisiti ulteriori alla SOA Per gli affidamenti di lavori di importo superiore ad € 150.000, la SOA è condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di capacità (artt. 84 D.lgs. 50/2016 e 60 d.p.r. 207/2010), pertanto è illegittima la richiesta di requisiti di capacità diversi e ulteriori (nel caso, certificazioni ISO).
- ANAC, parere precontenzioso (delibera) 536 del 21.11.2023
Esclusione automatica delle offerte anomale L'all. II.12 D.Lgs. 36/2023, relativo all'esclusione automatica delle offerte anomale, sebbene stabilisca testualmente l'esclusione delle offerte "superiori" alla soglia di anomalia, va interpretato nel senso dell'esclusione delle offerte "pari o superiori" alla soglia.
- ANAC, parere precontenzioso (delibera) 534 del 21.11.2023
- Min. Infrastrutture e trasporti, circ. 298 del 20.11.2023 (procedure sotto soglia)
L'art. 50 D.Lgs. 36/2023 va interpretato nel senso che è sempre consentito, quale sia il valore dell'affidamento, ricorrere alle procedure ordinarie.
- TAR Lazio [RM], I, s. 11832 del 17.11.2021
→ Cons. Stato, V, s. 1042 del 30.1.2023
I certificati di esecuzione per servizi di progettazione antecedenti il DM 17.6.2016, maturati nella categoria VIII di cui alla legge 143/1949, sono utilizzabili per la dimostrazione dei requisiti nelle categorie D.04 e D.05 di cui al D.M.17.6.2016.
Nell'ambito di una concessione di servizi, quando i dati rilevanti per la previsione degli scenari (e quindi anche per il PEF) siano di per sè opinabili e incerti, la s.a. effettua una valutazione connotata da speciale discrezionalità, ed è ammissibile un giudizio positivo sull'offerta e sulla sua sostenibilità anche in tali condizioni di incertezza o perplessità, quando l'o.e. ne assuma il rischio.
- Cons. Stato. V, s. 9858 del 16.11.2023
- Cons. Stato, V, s. 9628 del 9.11.2023
← TAR Lazio (RM), s. 11634 del 12.7.2023
Il Regolamento CE 765/2008 autorizza all'accreditamento dei certificatori due tipi di enti: a) organismi di accreditamento di Stati membri; b) organismi che abbiano sottoscritto uno degli accordi EA/MLA. Quindi, quando la lex specialis richieda una certificazione (nel caso: UNI EN ISO 14001:2015) rilasciata da certificatore accreditato ai sensi del Regolamento CE 765/2008, sono assentite le certificazioni rilasciate da certificatori accreditati presso uno qualunque dei due tipi di organismi di accreditamento suddetti.
La lex specialis, in caso di dubbio interpretativo, va interpretata secondo i princìpi di favor partecipationis, proporzione e ragionevolezza.
Gli artt. 44 dir. 2014/24/UE e 87 D.lgs. 50/2016, che prevedono il principio di equivalenza delle certificazioni, nel richiamare il Regolamento CE 765/2008 impongono di considerare valide le certificazioni promananti da certificatori accreditati presso uno qualunque tra i due organismi di accreditamento previsti dal Regolamento medesimo (ovvero: organismo di Stati membri; organismi firmatari di accordi EA/MLA); la clausola di lex specialis che escluda tale equivalenza è illegittima, per violazione del principio di tassatività delle clausole escludenti e del principio di proporzione.
- Cons. Stato, III, s. 9600 del 8.11.2023
← TAR Lombardia (MI), IV, s. 773 del 28.3.2023
Il ricorso del terzo classificato per conseguire l'aggiudicazione, per superare la prova di resistenza, deve essere fondato sia nei confronti del primo che del secondo classificato.
Ai fini dell'ammissibilità dell'offerta, sono del tutto irrilevanti eventuali irregolarità puramente formali non comminate a pena di esclusione (quali la veste grafica delle offerte, o modalità di redazione dei documenti, diverse da quelle di lex specialis).
In ossequio al principio del favor partecipationis, qualora una clausola possa essere interpretata sia nel senso dell'esclusione, sia nel senso della non esclusione, va privilegiata l'interpretazione non escludente.
- ANAC, comunicato pres. del 8.11.2023
Modifica contrattuale per effetto di insolvenza o operazioni societarie La modifica soggettiva dell'aggiudicataper effetto di operazioni societarie (quali fusione, scissione, cessione o affitto di azienda o di ramo) è ammessa purchè non elusive delle norme (art. 120, co. 1, lett. d), D.Lgs. 36/2023); di conseguenza, esse non sono ammissibili ove tese a eludere, tra l'altro, il principio di rotazione. La s.a. è chiamata a svolgere istruttoria in proposito.
- ANAC, parere precontenzioso 510 del 8.11.2023
Anomalia e costo del lavoro, Scorporo costo manodopera Il combinato degli artt. 41, co. 14, e 110, co. 4, lett. a), D.Lgs. 36/2023, va interpretato nel senso che l’importo a base di gara soggetto a ribasso è l’importo complessivo comprensivo dei costi della manodopera (e non l’importo al netto dei costi della manodopera); l’o.e. presenta il ribasso su tale importo complessivo, ed indica altresì l’importo dei propri costi della manodopera (art. 91, co. 5, D.Lgs. 36/2023); all’o.e. non è precluso di ribassare il costo della manodopera, ma in tal caso deve dimostrare in sede di anomalia la congruenza dell’importo indicato ed il rispetto dei minimi salariali (art. 110, co. 4 e 5 D.Lgs. 36/2023). Tale interpretazione è recepita dal Bando tipo ANAC n. 1/2023.
- ANAC, parere precontenzioso 507 del 8.11.2023
Esclusione automatica delle offerte anomale, Natura delle procedure su MEPA L’esclusione automatica delle offerte anomale in presenza di sole 5 offerte prevista dall’art. 1, co. 3, D.L. 76/2020 conv. Legge 120/2020 (anziché di minimo 10 offerte, come ordinariamente previsto dall'art. 97, co. 8, D.Lgs. 50/2016) è applicabile alle sole procedure negoziate senza bando (art. 1, co. 2, lett. b), D.L 76/2020), mentre non si applica né all’affidamento diretto "puro", né alle procedure aperte.
La R.D.O. sul MEPA è una "procedura negoziata senza bando" anche qualora si tratti di R.D.O. “aperta” (R.D.O. aperta a tutti gli operatori abilitati sul MEPA per la categoria merceologica; anzichè R.D.O “a inviti”), non essendo preceduta da un bando di gara.
- ANAC, parere precontenzioso n. 508 del 8.11.2023
Sottoscrizione del professionista abilitato, Tassatività delle cause di esclusione In un appalto di lavori, l’assenza della sottoscrizione del tecnico incaricato sul CME (computo metrico estimativo) da allegare all’offerta economica, comporta l'esclusione solo se tale sottoscrizione sia chiaramente richiesta dalla lex specialis ed espressamente sanzionata con l’esclusione; peraltro, è dubitabile che la s.a. possa legittimamente prevedere, sotto comminatoria di esclusione, la sottoscrizione del CME dell'offerta economica da parte di un professionista abilitato.
- ANAC, parere precontenzioso n. 506 del 8.11.2023
Forma delle comunicazioni, Soccorso istruttorio e soccorso procedimentale In presenza di una contraddittorietà circa il ricorso al subappalto facoltativo (nel caso, divergenza tra DGUE e domanda di partecipazione), la s.a. deve richiedere i chiarimenti in proposito, non sussistendo alcuna norma che preveda la prevalenza del DGUE sulla domanda di partecipazione (o viceversa); tale richiesta - trattandosi di subappalto facoltativo (e non c.d. qualificante, o necessario), quindi non essenziale ai fini dell'ammissione - va qualificata come "soccorso procedimentale", e non come "soccorso istruttorio" di cui all'art. 83, co. 9, D.Lgs. 50/2016.
A fronte di una richiesta (non di "soccorso istruttorio", bensì di) "soccorso procedimentale", il mancato rispetto del termine per la risposta o la mancata risposta non comporta di per sè l'esclusione. In ogni caso, la mancata risposta a una richiesta di chiarimenti sul subappalto facoltativo non comporta già di per sè l'esclusione, bensì se del caso l'impossibilità di autorizzare il subappalto in fase esecutiva.
E' legittima la trasmissione di richieste all'o.e., anzichè a mezzo PEC, mediante l'"Area comunicazioni" della piattaforma telematica, quantomeno per i casi di "soccorso procedimentale", quando ciò sia previsto dalla lex specialis.
- ANAC, parere precontenzioso n. 509 del 8.11.2023
Anomalia facoltativa, Principio di autoresponsabilità, Soccorso istruttorio e soccorso procedimentale, Soccorso istruttorio per l'offerta tecnica o economica La carenza di elementi essenziali dell’offerta economica non possono essere sanate attraverso il soccorso istruttorio (art. 83, co. 9, D.Lgs. 50/2016), nè mediante il c.d. soccorso procedimentale, nè mediante procedimento di correzione di errore materiale. In virtù del principio di autoresponsabilità dei concorrenti, ciascun o.e. sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell’offerta e nella presentazione della documentazione di gara, incluso la mancata trasmissione dell'offerta nei termini.
Premesso che la mancata attivazione della verifica di anomalia c.d. discrezionale (cioè fuori dei casi di anomalia algebrica) è insindacabile se non manifestamente irragionevole o illogica, comunque - nelle procedure per l'affidamento di concessioni - l'elevato rialzo del canone non è indice univoco dell’anomalia dell’offerta.
- Cons. Stato, IV, s. 9589 del 7.11.2023
← TAR Piemonte, s. 340 del 12.4.2023
La censura verso un punteggio assegnato sulla base di un criterio stabilito dalla lex specialis e ritenuto illegittimo richiede necessariamente l’impugnazione della lex specialis sul punto.
L’offerta in gara ha la natura di offerta contrattuale (art. 1326 c.c.), pertanto è vincolante per il solo fatto di esser stata manifestata, senza necessità di essere documentata o assistita da elementi ulteriori che ne comprovino la serietà, salva la responsabilità del proponente nel caso in cui il contratto non sia poi adempiuto.
La c.d. riparametrazione dei punteggi non è prevista espressamente dalla legge, tuttavia, è legittima e rimessa alla discrezionalità della s.a. (che, nel caso, deve prevederla nel bando); le Linee guida ANAC ammettono in modo esplicito sia la “prima riparametrazione” (per i singoli punteggi di criteri o subcriteri), sia la “seconda riparametrazione” (per l’intero punteggio tecnico e/o economico) e la "seconda riparametrazione" non presuppone necessariamente la "prima".
I chiarimenti resi dalla s.a. non possono modificare il contenuto della legge di gara.
- Cons. Stato, VI, s. 9579 del 7.11.2023
- Cons. Stato, V, s. 9541 del 3.11.2023
← TAR Puglia, BA, I, 709 del 2.5.2023
Lo sharing in territorio comunale (monopattini) è attività in libero mercato, sebbene soggetta ad autorizzazione; pertanto, non trattandosi di appalti o concessioni, alle procedure per tali autorizzazioni il Codice dei contratti non si applica in alcuna sua parte.
Quando l’offerta contenga due dati in insanabile contrasto tra loro, si è di fronte ad un errore materiale riconoscibile; di conseguenza, qualora il contrasto non sia risolvibile in via interpretativa e secondo le circostanze, la s.a. deve attivare il soccorso istruttorio, il quale è ammissibile anche in relazione all’offerta tecnica ed economica quando finalizzato a chiarire il contenuto dell’offerta stessa e non vi sia modifica della stessa (come, appunto, nel caso di dati tra loro contrastanti).
L’o.e. deve possedere i requisiti premiali in proprio, e non può spendere quelli della Società sua controllante o di altri soggetti controllati dalla medesima controllante, salvo il ricorso all’avvalimento.
- Cons. Stato, V, s. 9545 del 3.11.2023
← TAR Lombardia, MI, s. 1049 del 4.5.2023
Nella valutazione dell'offerta tecnica, un punteggio pari a zero può essere assegnato in caso di assenza integrale (materiale inesistenza) dell'oggetto della valutazione, ovvero di indeterminatezza o incertezza assoluta; mentre l'approssimatività dell'offerta impone la valutazione, giustificando un punteggio modesto.
L'o.e. che intenda contestare l'esito positivo del giudizio di anomalia su altro o.e. rilevando la sottostima di una voce, è tenuto innanzitutto a indicare la portata economica dello scostamento (quantomeno in via approssimativa), e quindi la concreta insostenibilità e inattendibilità dell'offerta nel suo complesso; a maggior ragione, allorquando si tratti di costo della manodopera, qualora le stime di costo dell'o.e. sottoposto a verifica siano superiori a quelle di progetto.
- Cons. Stato, V, s. 9533 del 3.11.2023
← TAR Campania, SA, s. 1445 del 27.5.2022
La Commissione giudicatrice vanta un ampio margine di discrezionalità in merito alla distinzione tra “varianti” e “proposte migliorative” (così come in merito ai punteggi), insindacabile se non infirmata da macroscopici errori di fatto, illogicità o irragionevolezza manifesta.
Nell’appalto integrato, in modo particolare se c.d. complesso (appalto integrato su preliminare), è di regola insita la possibilità di presentare varianti, sebbene nei limiti e requisiti di lex specialis; inoltre, sempre di regola, e salva diversa previsione della legge di gara, il fatto che singoli aspetti della proposta siano subordinati a future ed eventuali autorizzazioni da acquisire, non comporta l’inammissibilità dell’offerta.
La brevità del tempo impiegato dalla Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche non inificia di per sé la procedura, e chi intenda fare valere tale profilo non può limitarsi a far valere il fatto formale del breve tempo impiegato, dovendo comprovare, anche per presunzioni, le ricadute sostanziali.
- Cons. Stato, V, s. 9494 del 3.11.2023
- TAR Lombardia [MI], IV, s. 2548 del 31.10.2023
- Cons. Stato, V, sent. 9210/2023 del 24.10.2023
L’accettazione preventiva delle regole di partecipazione ad una procedura non comporta l’inoppugnabilità delle sue clausole ritenute illegittime, in quanto, altrimenti, sussisterebbe la violazione dei principi di cui agli artt. 24, comma 1, e 113 comma 1, Cost..
Sebbene l'accettazione preventiva delle regole di una procedura non implichi acquiescenza alle stesse, l'esercizio della prelazione, senza riserve, nell'ambito di una procedura di Project financing (art. 183 comma 15 del codice dei contratti pubblici) costituisce acquiescenza per facta concludentia alla procedura stessa, con conseguente impossibilità di contestarne successivamente gli esiti.
Nell'ambito di una procedura di Project financing, l'esercizio della prelazione (art. 183 comma 15 del codice dei contratti pubblici) presuppone che il promotore dichiara l'accettazione delle “medesime condizioni”, sia tecniche che economiche, offerte dall’aggiudicatario, intese come "stesse condizioni" (e non semplicemente "condizioni equivalenti"). Quindi, le condizioni dell'aggiudicatario devono rimanere assolutamente immutate; in mancanza, la prelazione è illegittima, e la sua accettazione equivale ad un affidamento senza gara.
La s.a., a mezzo dei chiarimenti, non può modificare o integrare la disciplina di gara, sostanzialmente disapplicandola; i chiarimenti possono contribuire a interpretare e rendere comprensibile il testo e la ratio della lex specialis, ma non attribuire alle sue disposizioni significato e portata diversa e maggiore di quella che risulta dal testo stesso.
L’esposizione di elementi di dettaglio nell’offerta economica non viola il cd “divieto di commistione” o di “separazione” fra l’offerta tecnica e quella economica, espressivo del principio di segretezza delle offerte.
Il "principio di equivalenza" non può spingersi a consentire di formulare un offerta che costituisca un aliud pro alio, che si verifica quando siano effettivamente violati i requisiti minimi dell'offerta, cioè le caratteristiche essenziali e indefettibili delle prestazioni a base di gara.
La clausola di lex specialis che prevede una determinata "distanza" tra luoghi, va interpretata, se non diversamente stabilito, come distanza di percorrenza stradale, e non in linea d'aria.
Il Project financing si compone di due serie procedimentali autonome, sebbene interdipendenti; la prima fase, di selezione del progetto di pubblico interesse, è connotata da amplissima discrezionalità, in quanto intesa non alla scelta della migliore tra più offerte sulla base di criteri preordinati, ma alla valutazione di un interesse pubblico che giustifichi l’accoglimento della proposta.
In materia di risarcimento del danno da mancata aggiudicazione, il "danno diretto" (danno da mancato utile), va valutato anche secondo il principio dell’aliunde perceptum vel percipiendum (sottrazione del profitto che l'o.e. ha conseguito, o avrebbe potuto percepire altrimenti, utilizzando mezzi e maestranze prefigurate per la commessa), circa il quale opera una presunzione contraria, dovendosi presumere che l'imprenditore impieghi altrove le proprie risorse, con la conseguenza che spetta all'impresa di fornire la prova contraria; in assenza di parametri precisi, la decurtazione per l’aliunde perceptum può avvenire in via forfettaria e equitativa.
- Cons. Stato, V, sent. 9036/2023 del 17.10.2023
Primo grado: TAR Campania - NA, III, sent. 1152/2023 del 22.2.2023.
- TAR Campania [SA], I, s. 2312 del 17.10.2023
Avvalimento esperenziale, Avvalimento nei servizi di architettura e ingegneria In relazione agli affidamenti di incarichi di architettura e ingegneria, l'avvalimento per l'elenco di servizi ed il servizio di punta va qualificato come "avvalimento operativo", ed anzi quale "avvalimento esperenziale" (art. 89, co. 1, D.Lgs. 50/2016). Di conseguenza, non solo è necessaria la effettiva e concreta messa a disposizione delle risorse (avvalimento operativo), ma occorre anche la previsione dell'esecuzione del servizio da parte dell'ausiliaria (avvalimento esperenziale).
- Cons. Stato, zez. V, sent. n. 8992/2023 del 16.10.2023
- Cons. Stato, sez. VII, sent. n. 8974/2023 del 13.10.2023
Appello su TAR Emilia Romagna - Bologna, sent. n. 317/2023.
E’ nulla la clausola di lex specialis che vieti, a pena di esclusione, tipologie di lavoro previste dalla normativa vigente, quale il “lavoro discontinuo” di cui al R.D. 2657/2023.
Una clausola a pena di esclusione, non può essere desunta – in assenza di espressa comminatoria - dal Capitolato speciale di appalto (CSA), in quanto esso ha la funzione di definire gli adempimenti in fase esecutiva.
Le Tabelle ministeriali del costo medio del lavoro non sono inderogabili, e ne è consentito lo scostamento sulla base di documentate ragioni; in ogni caso, lo scostamento non comporta automatismi espulsivi.
Nel corso della verifica di anomalia, nel passaggio dall’uno all’altro giustificativo, sono consentite rimodulazioni tra voci di costo, in particolare, quando fondate su sopravvenienze o comunque quando non incidenti su elementi essenziali dell’offerta.
Ai fini della verifica di anomalia, eventuali sottostime possono bene essere riequilibrate dal “margine di garanzia” costituito da utili e spese generali.
- Cons. Stato, sez. V, sent. n. 8890/2023 del 11.10.2023
Sentenza appellata: TAR Campania, Napoli, sent. n. 7714/2021.
Nel caso di appalto integrato, è consentito discostarsi dal progetto a base di gara per superare le "sopravvenienze normative" impeditive del progetto originario, potendosi applicare anche in fase progettuale la disciplina delle varianti in corso d'opera in fase esecutiva.
- ANAC, delibera (parere precontenzioso) n. 455/2023 del 11.10.2023
Le stazioni appaltanti hanno un elevato margine di discrezionalità nello stabilire i requisiti di capacità, purchè proporzionati e ragionevoli; da questo punto di vista, la richiesta di "servizi di punta" è del tutto legittima, essendo tesa alla dimostrazione di un'elevata capacità dell’o.e. nell’espletamento dello stesso servizio a base di gara; per le stesse ragioni, l'entità del servizio di punta può ben essere calibrata sulle medesime prestazioni e bacino di utenza della procedura indetta, a maggior ragione in caso di peculiare complessità delle prestazioni.
Le stazioni appaltanti hanno un elevato margine di discrezionalità nello stabilire i requisiti di capacità, purchè proporzionati e ragionevoli; da questo punto di vista, la richiesta di "servizi di punta" è del tutto legittima, essendo tesa alla dimostrazione di un'elevata capacità dell’o.e. nell’espletamento dello stesso servizio a base di gara; per le stesse ragioni, l'entità del servizio di punta può ben essere calibrata sulle medesime prestazioni e bacino di utenza della procedura indetta, a maggior ragione in caso di peculiare complessità delle prestazioni.
- ANAC, delibera (parere precontenzioso) n. 456/2023 del 11.10.2023
Appalto pubblico – Servizi – Offerta economicamente più vantaggiosa – Criteri premianti – Pregressi servizi – Consorzio stabile – Servizi svolti dalla consorziata esecutrice – Non valutabili
Qualora il bando di gara preveda un criterio premiante basato sulla pregressa esperienza professionale del candidato, stabilendo che l’attività da valutare, in caso di consorzio, deve essere stata svolta dalle imprese esecutrici del servizio, non può ritenersi consentito al Consorzio stabile, che partecipi alla gara in proprio, di valorizzare anche pregressi servizi materialmente eseguiti da una propria consorziata.
- danielebelligiurisprudenza
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- ANAC, delibera (parere precontenzioso) n. 449/2023 del 03.10.2023
Il mancato versamento del contributo ANAC entro il termine per la presentazione delle offerte costituisce causa di esclusione; il soccorso istruttorio può essere attivato al solo fine di consentire la produzione postuma della prova del già avvenuto pagamento entro tale termine, e non per consentire una sanatoria mediante pagamento successivo.
- ANAC, comunicato pres. del 26.9.2023
- ANAC, delibera (parere precontenzioso) n. 423/2023 del 19.9.2023
La Stazione appaltante nel chiedere la disponibilità piena e incondizionata dell’impianto dotato dell’autorizzazione al trattamento dei rifiuti, che comprende la titolarità dell’autorizzazione e la proprietà e la gestione dell’impianto, presume che tale impianto eserciti le attività autorizzate, perché lo scopo per cui si chiede la disponibilità dell’impianto autorizzato non può che essere l’effettivo espletamento del servizio di trattamento rifiuti oggetto di gara, che giustifica la richiesta
La scelta della Stazione appaltante sui requisiti di partecipazione e la valutazione effettuata in sede di verifica del possesso degli stessi in capo all’offerente, che spetta in via esclusiva alla stessa, non appaiono manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie o fondate su un manifesto travisamento dei fatti e per l’effetto sono sottratte al sindacato dell’Autorità - ANAC, delibera (parere precontenzioso) n. 424/2023 del 19.9.2023
Le competenze di ANAC in sede di precontenzioso (artt. 220 e 222 D.Lgs. 36/2023) investono l’intera filiera procedimentale dell’affidamento di contratti pubblici, inclusa quindi la fase delle “indagini di mercato”.
La s.a. vanta un’ampia discrezionalità sulle modalità di svolgimento di una indagine di mercato propedeutica ad una (eventuale) procedura (art. 50, co. 2, e All. II.1 D.Lgs. 36/2023), sebbene nel rispetto dei princìpi di adeguatezza e proporzione, e – come previsto dall’All. II.1 D.Lgs. 36/2023 – i risultati siano formalizzati senza rendere informazioni che potrebbero compromettere gli o.e. e nel rispetto dei tempi e principi di riservatezza di cui all’art. 35 D.Lgs. 36/2023. Quale corollario, è consentito procedere mediante richiesta di “preventivi” agli o.e., e inoltre, non trattandosi ancora di “procedura” (che resta eventuale), per la valutazione dei preventivi non è richiesta la seduta pubblica.
La richiesta agli o.e., nell’ambito di un’indagine di mercato, propedeutica ad una eventuale procedura di concessione, di comunicare la disponibilità ad erogare un “contributo volontario” in sede di esecuzione, non è illegittima, qualora a tale disponibilità non sia riconnesso vantaggio competitivo e vista la natura solo eventuale della successiva procedura.
Nell’ambito di un’indagine di mercato, propedeuticca ad una successiva eventuale procedura (e comunque ai sensi dell’All. II.1 D.Lgs. 36/2023), è legittimo che la s.a. riservi di invitare anche soggetti diversi da quelli contattati e che abbiano manifestato interesse.
- Cons. Stato, V, s. 652 del 19.1.2023
← TAR Abruzzo [PE], I, s. 44 del 26.1.2022
Nel caso di gare a lotti plurimi con c.d. vincolo di aggiudicazione (art. 51, co. 2-3, D.Lgs. 50/2016) consistente nel divieto di aggiudicarsi più di un lotto, con esclusione dai lotti successivi al primo aggiudicato, la causa di esclusione per unico centro decisionale (art. 80, co. 5, lett. m, D.Lgs. 50/2016), non opera: a) sia quando gli o.e. in collegamento sostanziale partecipino a lotti distinti; b) sia quando partecipino ad un medesimo lotto, ma uno dei due si sia già aggiudicato un precedente lotto e qundi non possa rendersi aggiudicatario di altri lotti, salvo che la lex specialis disponga diversamente.
- ANAC, comunicato pres. del 19.9.2023
- ANAC, comunicato pres. del 20.6.2023
- TAR Lazio [RM], IV, s. 11984 del 17.78.2023
- TAR Lazio (RM), I-ter, s. 11634 del 12.7.2023
→ Cons. Stato, V, s. 9628 del 9.11.2023
La certificazione (nel caso: UNI EN ISO 14001:2015) rilasciata da un certificatore accreditato presso un organismo di accreditamento di Stato non membro dell'U.E. non è conforme al Regolamento CE n. 765/2008, risultando irrilevante che tale organismo di accreditamento sia sottoscrittore di uno degli accordi EA/MLA; quindi, la clausola di lex specialis che richieda una certificazione conforme a tale Regolamento non ammette le certificazioni rilasciate da certificatori non accreditati presso organismo di Stati membri, benchè sottoscrittori di tali accordi.
- TAR Piemonte, II, s. 664 del 12.7.2023
Certificazioni di qualità quali requisiti di idoneità, Clausole immediatamente lesive, Controinteressato in caso di revoca dell'aggiudicazione, Decorrenza del termine per la stipula del contratto, Equipollenza delle certificazioni ambientali, Esito negativo della verifica sui requisiti Nel caso di impugnazione della revoca o declaratoria di inefficacia dell'aggiudicazione, anche nel caso di due soli concorrenti in gara, l'altro o.e. non assume la qualifica di controinteressato, salvo che il provvedimento di revoca/inefficacia stabilisca contestualmente l'aggiudicazione in suo favore.
Il provvedimento susseguente all'esito negativo della verifica dei requisiti a conclusione della procedura ex art. 32, co. 7, D.Lgs. 50/2016, non costituisce atto di revoca dell'aggiudicazione, ma di semplice declaratoria di inefficacia della stessa.
Il termine per la stipula del contratto (art. 32, co. 8, D.Lgs. 50/2016) decorre non dalla data dell'aggiudicazione, bensì dall'esito positivo della verifica del requisiti ex art. 32, co. 7, D.Lgs. 50/2016.
La clausola del bando che preveda determinati requisiti di idoneità necessari per la partecipazione (quali, nel caso, le certificazioni EMAS e ISO 14001) è immediatamente lesiva e come tale va immediatamente impugnata.
In virtù dell'art. 87, co. 2, D.Lgs. 50/2016 (nonchè dell'art. 61, co. 2, dir. 2014/24/UE e degli artt. 34 e 144 D.Lgs. 50/2016), è legittima la richiesta, quale requisito di idoneità, della certificazione EMAS, o della ISO 14001, oppure - nel caso di appalti che ciò giustifichino (nella specie: ristorazione collettiva) - anche di entrambe le certificazioni congiuntamente.
L'art. 87, co. 2, D.Lgs. 50/2016, consente di sopperire mediante documenti equipollenti alla mancanza della certificazione EMAS (o altri sistemi di gestione ambientale, quali la ISO 14001), alla doppia condizione che l'o.e. dimostri di non avere avuto accesso a tali certificati entro i termini per le offerte per motivi non imputabili, e che la documentazione prodotta sia effettivamente idonea a dimostrare l'equivalenza dei sistemi adottati. Dal primo punto di vista, occorre quantomeno che l'o.e. si sia attivato tempestivamente, e dal secondo punto di vista, che la documentazione prodotta dimostri effettivamente l'equivalenza.
- TAR Lazio [LT], I, s. 514 del 7.7.2023
- TAR Lazio [RM], I-ter, s. 11009 del 30.6.2023
- TRGA Trentino Alto Adige (BZ), s. 225 del 29.6.2023
- ANAC, comunicato pres. del 13.6.2023
- ANAC, comunicato pres. del 24.5.2023
- TAR Lombardia [MI], s. 1446 del 12.6.2023
- TAR Abruzzo [AQ], I, s. 335 del 8.6.2023
Avvalimento di garanzia (fatturato), CCNL a base di gara, CCNL e inquadramento dei lavoratori, Onerosità del contratto di avvalimento, Requisiti di partecipazione e di esecuzione, Tabelle ministeriali → Cons. Stato, III, s. 10214 del 28.11.2023
Quando la lex specialis richieda, quale requisito, la "disponibilità" di determinate dotazioni (nel caso: centro di cottura), in mancanza di diversa previsione è sufficiente la dichiarazione sostitutiva dell'o.e. ai sensi del d.p.r. 445/00, che fa fede fino a prova contraria. In ogni caso, i requisiti di esecuzione (a differenza dei requisiti di partecipazione) possono essere dimostrati dopo la gara, ai fini della stipula del contratto.
Le tabelle ministeriali del costo del lavoro ex art. 23, co. 16, del d.lgs. n. 50/2016, non prevedono valori minimi inderogabili, ma utilizzano valori medi. Se l’offerta si discosta dai valori delle tabelle, la s.a. deve avviare il procedimento di verifica; se l’offerta viola la disciplina inderogabile sui minimi retributivi, la s.a. non ammette giustificazioni e procede all'esclusione.
Sebbene il contratto di avvalimento sia normalmente oneroso, è necessario e sufficiente che da esso emerga l'interesse patrimoniale dell'ausiliaria, mentre non è rilevante che il corrispettivo non sia nè determinato nè determinabile. La previsione del pagamento all'ausiliaria delle prestazioni da essa eseguite (sebbene non quantificato nè quantificabile) comprova tale interesse patrimoniale.
In materia di avvalimento, occorre distinguere tra avvalimento tecnico o operativo e avvalimento di garanzia (nel quale rientra l'avvalimento per il fatturato globale e specifico); l'avvalimento di garanzia non richiede la specifica indicazione dei beni e della consistenza patrimoniale dell'ausiliaria, ma solo la messa a disposizione della complessiva solidità finanziaria e del patrimonio esperenziale.
La s.a. non può imporre all'o.e. un determinato CCNL, quindi può rilevare in senso escludente il solo caso di CCNL del tutto avulso dall'oggetto del contratto. Allo stesso modo, la s.a. non può imporre un determinato inquadramento dei lavoratori, salve le ricadute sulla verifica di anomalia in caso di inquadramento abnorme rispetto ai profili professionali impiegati; l'assorbimento delle precedenti maestranze in virtù della clausola sociale, con mantenimento del livello di CCNL già in essere, può giustificare un differente inquadramento.
- TAR Campania [NA], VII, s. 3530 del 7.6.2023
Discrezione e sindacato sui punteggi tecnici, Natura e finalità del giudizio di anomalia, Sindacato sulla verifica di anomalia e onere probatorio → Cons. Stato, IV, s. 11372 del 29.12.2023
L’attribuzione del punteggio tecnico è espressione di ampia discrezionalità tecnica della Commissione giudicatrice, sindacabile solo per irragionevolezza, erroneità manifesta e illogicità. Per contestare le valutazioni (per definizione opinabili), non basta evidenziarne la non condivisibilità, nè è ammissibile sollecitare il G.A. a esercitare un sindacato sostitutivo.
La verifica di anomalia è ampiamente discrezionale ed ha natura globale e sintetica, e non può essere parcellizzata sulle singole voci, essendo funzionale a verificare l'attendibilità dell'offerta nel suo complesso. La valutazione della s.a. è sindacabile solo per macroscopica illogicità o irragionevolezza, errore di fatto o difetto istruttorio, tali da rendere palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta; è onere del ricorrente dimostrare l'illogicità del giudizio di congruenza, allegando elementi univoci e concreti.
- TAR Lombardia [MI], I, s. 1403 del 5.6.2023
- ANAC, comunicato pres. del 17.5.2023
- TAR Emilia Romagna [BO], s. 314 del 18.5.2023
Cons. Stato, III, s. 10210 del 28.11.2023
L'attività emendativa svolta dalla Commissione di gara, consistente nella correzione di errori di calcolo sulla base di dati numerici oggettivi e di formule matematiche di cui alla lex specialis, è attività vincolata (e non discrezionale), quindi l'omessa comunicazione di avvio del procedimento non produce effetti invalidanti. Analogamente, allo svolgimento di attività vincolate (quale la rettifica di errori di calcolo o materiali), o preparatorie (quali la verifica della documentazione richiesta per la partecipazione), non si applicano i principi del contrarius actus e del collegio perfetto (art. 77 D.Lgs. 50/2016), operanti invece per le attività valutative.
Le indicazioni della legge di gara devono essere chiare, in modo da non poter indurre in errore i partecipanti in merito ai requisiti o elementi dell’offerta richiesti; la possibilità di un’interpretazione tesa a ricavare dalla lex specialis ulteriori requisiti di ammissione “nascosti” o “impliciti”, facendo leva sul concetto di “essenzialità”, va circoscritta entro limiti di stretta ragionevolezza.
La valutazione delle offerte e l’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione è espressione di ampia discrezionalità tecnica; le censure sul merito di tale valutazione (per definizione opinabile) sono inammissibili, poichè tese a sollecitare un sindacato sostitutivo, fatti salvi i casi di abnormità della scelta tecnica; quindi, per sconfessare il giudizio della Commissione non è sufficiente evidenziarne la non condivisibilità, dovendosi invece dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio.
La non rispondenza ai valori minimi richiesti dalla lex specialis non può essere di per sè desunta dai documenti prodotti, e dalle valutazioni svolte da altra amministrazione, in altra procedura di gara, stante l'autonomia del giudizio dell’amministrazione procedente.
Il principio di equivalenza (art. 68 D.Lgs. 50/2016) - che permea l’intera disciplina dell’evidenza pubblica e risponde al favor partecipationis - è espressione di discrezionalità tecnica. Esso non onera i concorrenti di un’apposita formale dichiarazione circa l’equivalenza funzionale del prodotto offerto; la relativa prova può essere fornita con qualsiasi mezzo, e la Commissione può effettuare la valutazione di equivalenza anche in forma implicita, anche ricavando la rispondenza dalla documentazione tecnica.
provaqce933
- ANAC, comunicato pres. del 9.5.2023
- TAR Lombardia, MI, s. 1049 del 4.5.2023
→ Cons. Stato, V, s. 9545 del 3.11.2023
La clausola di lex specialis che preveda quale criterio premiale la valutazioni di soluzioni "adottate" dall'o.e. in precedenti appalti, va interpretata nel senso che tali soluzioni debbono essere state eseguite dall'o.e., e non che siano di sua ideazione.
La valutazione dell'offerta tecnica è espressione di discrezionalità tecnica e, come tale, sottratta al sindacato di legittimità del G.A., salvo se manifestamente illogica, irragionevole, arbitraria o fondata su di un manifesto travisamento dei fatti.
L'o.e. che intenda contestare l'esito positivo del giudizio di anomalia su altro o.e., ha l'onere di dimostrare la manifesta erroneità o contraddittorietà della valutazione della s.a.; essendo il giudizio di anomalia di natura globale e sintetica, è onere di comprovare che l'apprezzamento sia affetto da manifesta erroneità o irragionevolezza, e tale da rendere palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta.
La verifica di congruità dei costi della manodopera non è autonoma, ma è riconducibile alla comune verifica di congruità dell’offerta, a sua volta da intendersi globale e riferita all’offerta nel suo complesso e non alle sue singole componenti.
La verifica del costo della manodopera relativa ad un Accordo quadro, allorquando tale costo sia stato calcolato dalla s.a. sulla base di un contratto applicativo esemplificativo, deve tenere conto se vi è o meno ragionevole certezza che tutti i contratti attuativi avranno o meno lo stesso contenuto del contratto applicativo preso quale parametro di esempio.
- TAR Puglia, BA, s. 709 del 2.5.2023
→ Cons. Stato, V, 9541 del 3.11.2023
Lo sharing in territorio comunale (monopattini) è attività in libero mercato, sebbene soggetta ad autorizzazione; pertanto, non trattandosi di appalti o concessioni, alle procedure per tali autorizzazioni il Codice dei contratti non si applica nella sua interezza (salvo autovincolo), bensì solo quanto ai suoi princìpi generali.
Quando l’offerta contenga due dati in insanabile contrasto tra loro, di cui uno solo immediatamente rilevante per l’assegnazione del punteggio, la s.a. non può, pena la violazione della par condicio, attivare il soccorso istruttorio; bensì, deve prendere in considerazione esclusivamente il dato rilevante ai fini del punteggio.
L’o.e. deve possedere i requisiti premiali in proprio, e non può spendere quelli della Società sua controllante o di altri soggetti controllati dalla medesima controllante, salvo il ricorso all’avvalimento.
Premesso che la s.a. gode di ampia discrezionalità nella predisposizione dei criteri di valutazione, e che tali scelte sono sindacabili soltanto per profili di proporzionalità, ragionevolezza e idonea istruttoria, il criterio di punteggio tecnico dello svolgimento di servizi analoghi è legittimo se ragionevole e proporzionato, ovvero quando sia necessario privilegiare operatori con esperienza e purchè tali criteri basati sull’esperienza non assumano valore ponderale preponderante o determinante. A tali condizioni, non è violato il divieto di commistione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione.
Il criterio premiale, inerente l’offerta tecnica, delle prestazioni aggiuntive gratuite, può costituire una componente economica, e quindi violare il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica, solo se le prestazioni aggiuntive comportano un vantaggio economico all’amministrazione; tale criterio delle prestazioni aggiuntive gratuite non è neppure irragionevole, allorquando sia finalizzato a tutelare scopi istituzionali, ambientali, sociali.
- TAR Toscana, I, sent. 437/2023 del 28.4.2023
Appello: Cons. Stato, III, sent. 9129/2023 del 23.10.2023.
Il giudizio sull’anomalia dell’offerta è espressione di discrezionalità tecnica, e il sindacato del giudice deve limitarsi a verificare che non vi siano errori o palesi illogicità nella valutazione svolta.
La verifica di congruenza deve essere volta tenendo conto dell’offerta economica nel suo complesso e dell’attendibilità delle voci di costo di cui è composta, e la valutazione favorevole circa le giustificazioni dell'offerta sospetta di anomalia non richiede un particolare onere motivazionale.
Nell'ambito delle gare per l'affidamento di contratti pubblici, occorre distinguere tra requisiti di partecipazione (che devono essere posseduti al momento dell'offerta) e requisiti di esecuzione (che possono essere acquisiti anche successivamente alla data dell'offerta, ai fini dell'esecuzione); la natura del requisito va desunta dalla normativa di riferimento e dalla lex specialis.
- TAR Campania [NA], II, s. 2459 del 24.4.2023
→ Cons. Stato. V, s. 9858 del 16.11.2023
Il procedimento di soccorso istruttorio (art. 83, co. 9, D.Lgs. 50/2016) è connotato dai principi di buona fede e autoresponsabilità; esso va inteso in senso dinamico, e non di rigida rispondenza tra richiesta e risposta; pertanto, l'o.e. è tenuto a dare da subito riscontro in modo completo, senza trincerarsi dietro al formale oggetto della richiesta ed omettendo in tal modo dati ad esso sfavorevoli.
- TAR Piemonte, II, s. 340 del 12.4.2023
→ Cons. Stato, IV, s. 9589 del 7.11.2023
A fronte di cause di esclusione c.d. discrezionali (art. 80, co. 5, d.lgs. 50/2016), il provvedimento di ammissione non richiede un’analitica motivazione (la quale può essere implicita e per relationem alle ragioni dedotte dall’o.e.); diversamente, la motivazione è necessaria in caso di esclusione.
Chi contesti un provvedimento di ammissione evocando cause di esclusione c.d. discrezionali (art. 80, co. 5, d.lgs. 50/2016), non può limitarsi ad eccepire il difetto di motivazione dell’ammissione, ma ha l’onere di addurre elementi puntuali e concreti per dimostrare l’inattendibilità del giudizio tecnico-discrezionale di ammissione.
Il periodo di rilevanza temporale del grave illecito e delle significative carenze professionali (art. 80, co. 4, lett. c) e c-ter) d.lgs. 50/2016) è stabilito dall’art. 57, co. 7, Dir. 2014/24/UE, che lo fissa in «tre anni dalla data del fatto in questione»; in caso di fatti di rilevanza penale, per “data del fatto” deve intendersi (non la data di commissione del fatto, ma) il momento in cui l’azione penale ha varcato la soglia di instaurazione del giudizio dibattimentale (rinvio a giudizio) o di una sua forma alternativa per l’emissione di una pronuncia di condanna o equiparabile, mentre in caso di condanna al risarcimento danni deve aversi riguardo alla data della condanna.
Il giudizio della s.a. sulle cause di esclusione c.d. discrezionali va inteso in senso globale, dovendosi tenere conto non tanto del singolo episodio, quanto della complessiva condotta dell’impresa, anche avuto riguardo all’ampiezza della sua attività imprenditoriale, al tempo trascorso, all'eventuale mutazione di modello gestorio.
I chiarimenti resi dalla s.a. non possono modificare il contenuto della legge di gara.
La censura verso un punteggio assegnato sulla base di un criterio stabilito dalla lex specialis e ritenuto illegittimo richiede necessariamente l’impugnazione della lex specialis sul punto.
In mancanza di diversa previsione di lex specialis, qualora sia richiesta l’offerta di determinati elementi (nel caso, realizzazione di centri di raccolta di rifiuti), non è richiesto né che l’o.e. abbia l’immediata disponibilità delle aree su cui realizzare quanto offerto, né che egli comprovi in gara di poter realizzare quanto offerto.
La clausola di lex specialis che richieda la prova dell’immediata ed attuale disponibilità delle aree su cui realizzare quanto offerto può costituire un limite alla concorrenza; invece, la clausola che richieda di dimostrare in gara la serietà e realizzabilità degli impegni assunti è legittima, potendo altrimenti la procedura prestarsi a comportamenti opportunistici, consistenti nell’offerta di prestazioni irrealizzabili. Comunque, la puntuale verifica dell’effettiva disponibilità o realizzabilità attiene (non alla fase di gara, ma) alla fase di esecuzione, potendo se del caso comportare la risoluzione contrattuale.
La c.d. riparametrazione dei punteggi (che può avvenire, con differenti finalità, sia per singoli punteggi dei criteri o subcriteri, sia per l’intero punteggio, sia per entrambi), non essendo prevista dalla legge, costituisce una facoltà, e non un obbligo, della s.a.; le stesse Linee guida ANAC n. 2, pur esprimendo favore per la riparametrazione per i punteggi dei singoli criteri o subcriteri, non precludono la riparametrazione per l’intero punteggio. La previsione della riparametrazione deve essere inserita nella lex specialis.
- TAR Lazio [RM], II, s. 6080 del 7.4.2023
- TAR Lazio [RM], II, s. 5787 del 5.4.2023
- TAR Lazio [RM], II, s. 5788 del 5.4.2023
- TAR Lombardia (MI), IV, s. 773 del 28.3.2023
→ Cons. Stato, III, s. 9600 del 8.11.2023
Il ricorso del terzo classificato per conseguire l'aggiudicazione, per superare la prova di resistenza, deve essere fondato sia nei confronti del primo che del secondo classificato.
Ai fini dell'ammissibilità dell'offerta, sono del tutto irrilevanti eventuali irregolarità puramente formali non comminate a pena di esclusione (quali la veste delle offerte, o modalità di redazione dei documenti, diverse da quelle di lex specialis).
Nel caso di clausole di lex specialis di portata non chiara o equivoca, deve privilegiarsi l'interpretazione coerente con il principio di massima partecipazione (favor partecipationis); coerentemente, qualora una clausola possa essere interpretata sia nel senso dell'esclusione, sia nel senso della non esclusione, va privilegiata l'interpretazione non escludente.
- ANAC, comunicato pres. del 28.3.2023
- TAR Calabria, CZ, 340/2023 del 7.3.2023
- TAR Campania – NA, III, sent. 1152/2023 del 22.2.2023
Appello: Cons. Stato, V, sent. 9036/2023 del 17.10.2023.
In caso di ricorso principale e incidentale entrambi escludenti, va esaminato prioritariamente il ricorso principale, in quanto la sua infondatezza provocherebbe l’improcedibilità per carenza di interesse dell’incidentale.
In caso di impugnazione di una gara gestita da una s.a. per conto di altra amministrazione beneficiaria, il ricorso deve essere notificato esclusivamente all’amministrazione che ha emesso l’atto impugnato, e non alla seconda.
Qualora – in un appalto di lavori – il Consorzio stabile dichiari di eseguire le opere mediante consorziate esecutrici, esse devono essere in possesso di attestazione SOA per le categorie e classifiche richieste.
La dichiarazione di subappalto c.d. “qualificante”, o “necessario”, deve essere inequivoca ed esplicita, e inoltre contenere il nominativo del subappaltatore prescelto.
I requisiti generali, e i requisiti di idoneità richiesti dalla lex specialis devono essere posseduti, a pena di esclusione, tanto dal Consorzio stabile che dalle consorziate designate esecutrici.
Il requisito di idoneità dell’iscrizione nella CCIAA per un oggetto sociale attinente all’appalto, richiede la coerenza con tutte (e non solo alcune) le prestazioni a base di gara; la carenza del requisito non può essere sopperita dimostrando altrimenti esperienze analoghe.
La carenza originaria dei requisiti (generali, di idoneità o di capacità) in capo alle consorziate esecutrici di un Consorzio stabile comporta l'esclusione, non potendosi rimediare ricorrendo ala sostituzione delle consorziate o all'esecuzione diretta da parte del Consorzio, rimedi consentiti per il solo caso di perdita dei requisiti nel corso della procedura.
Il concorrente che intenda censurare il diniego di accesso alla documentazione di gara di altro o.e., non può limitarsi a fondare la domanda sulla posizione in graduatoria o su quella processuale, o a dedurre generiche ragioni di difesa dei propri interessi, dovendo dimostrare la stretta necessità ai fini della difesa in giudizio.
La pregressa (ma recente), sottoposizione ad "amministrazione giudiziaria" ai sensi della normativa antimafia, sebbene revocata prima della gara, così come la stipula di un accordo di ristrutturazione del debito, costituiscono fatti da dichiarare in sede di gara, in quanto potenzialmente rilevanti per la valutazione di affidabilità morale; l'.o.e. è tenuto a dichiarare tutti i fatti, anche solo potenzialmente rilevanti, spettando solo alla s.a. la loro valutazione.
La mancata dichiarazione di circostanze rilevanti ai fini dei requisiti generali costituisce un caso di "omessa dichiarazione", e non di "falsa dichiarazione"; mentre la dichiarazione "falsa" o "manipolativa" comporta di per sè l'esclusione, quella "omessa" o "reticente", non comporta l'automatica esclusione, tuttavia deve essere valutata dalla s.a. ai fini del giudizio di affidabilità (unitamente al fatto non dichiarato o dichiarato in modo reticente).
Di regola, in relazione al possesso dei requisiti generali (di tipo c.d. discrezionale), è dovuta una motivazione analitica in caso di esclusione, e non in quello di ammissione; tale regola subisce eccezione in caso di pregressi professionali pregnanti, nel qual caso tale motivazione analitica è doverosa anche per l’ammissione.
- Tar Puglia [BA], I, s. 354 del 22.2.2023
- ANAC, comunicato pres. del 15.2.2023
- Cons. Stato, VI, s. 1145 del 2.2.2023
Autotutela e revoca, Campionatura ← TRGA Trentino Alto Adige [BZ], s. 30 del 2.2.2022
Qualora la campionatura non sia coerente con i requisiti richiesti, ai fini dell'ammissione dell'offerta, è necessario verificare, caso per caso, se la lex specialis attribuisca o meno alla campionatura una funzione determinante, e se essa prevalga o meno sulle schede tecniche.
Nelle procedure di affidamento, la s.a. può sospendere, revocare o annullare in autotutela la procedura e l'aggiudicazione in ogni tempo, fermo il dovere di correttezza; la carenze dei requisiti di offerta è già di per sè ragione di pubblico interesse che giustifica l'annullamento.
Ancorchè sia richiesta la campionatura, un termine per la presentazione delle offerte superiore al minimo di legge deve ritenersi, di regola, congruo.
- Cons. Stato, V, s. 1165 del 2.2.2023
- Cons. Stato, III, s. 1120 del 1.2.2023
← TAR Emilia Romagna [BO], I, s. 867 del 31.10.2022
In una gara a lotti plurimi, il ricorso unico cumulativo è ammissibile allorquando si impugni un “unico atto”, inteso quale atto endoprocedimentale effettivamente unico (quale la lex specialis, la determinazione dei criteri, la nomina della Commissione giudicatrice), benchè la sua illegittimità possa riverberarsi sulle aggiudicazioni. Diversamente, è inammissibile quando riguardi attività che non rientrano in un segmento procedimentale comune e unitario (quale l’attività di valutazione della Commissione), a prescindere se le censure siano o meno comuni ai singoli lotti.
In mancanza di diversa previsione nella lex specialis, non è richiesta la verbalizzazione delle operazioni della Commissione con indicazione dei voti dei singoli commissari, giacchè i rispettivi apprezzamenti sono essere assorbiti nella decisione finale collegiale, che costituisce la sintesi dei giudizi individuali.
Qualora la lex specialis preveda il solo voto numerico, è legittimo che i Commissari corredino (sebbene non tenuti) tale voto numerico con un giudizio analitico per solo alcuni criteri, e non per altri; inoltre, è inammissibile la censura che deduca l’insufficienza del voto numerico reso dai Commissari, in mancanza di impugnazione della clausola di lex specialis che ciò prevede medesimo; comunque, il ricorrente che censuri l’operato della Commissione ha l’onere di dimostrare le ragioni di insufficienza del voto numerico.
Premesso che l’esito positivo della verifica di anomalia è legittimamente reso per relationem ai giustificativi, è inammissibile il motivo che deduca il difetto di motivazione sull’anomalia, senza avere chiesto l’accesso ai giustificativi stessi e quindi deducendo su di essi; invero, i giustificativi non fanno parte del corredo motivazionale minimo da mettere a disposizione dei concorrenti, bensì vanno acquisiti con l’accesso agli atti.
- Cons. Stato, III, s. 1125 del 1.2.2023
- ANAC, comunicato pres. del 1.2.2023
[excerpt]
- Cons. Stato, III, s. 1055 del 31.1.2023
- Cons. Stato, V, s. 1064 del 31.1.2023
- Cons. Stato, V, s. 1074 del 31.1.2023
← TAR Lazio [RM], II, s. 10486 del 30.7.2015
Il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006) trova piena applicazione anche in caso di concessione di servizi, quando siano, a qualunque titolo, previsti lavori, sia che essi siano da svolgere da parte dei concessionari, sia nel caso in cui essi debbano appaltare a terzi.
E' illegittima la procedura che preveda l'affidamento di lavori (anche nell'ambito di una procedura di affidamento di concessione di servizi) non preceduta dallo studio di fattibilità o anche solo dalla progettazione preliminare; così come qualora non siano individuate le categorie e classifiche SOA; così come quando sia mancato il preventivo parere della Soprintendenza.
Sebbene le procedure di affidamento di concessioni di servizi siano disciplinate solo dai principi generali di cui all'art. 30, co. 3, D.Lgs. 163/2006, è necessaria la specifica - proprio in quanto principi generali - dei requisiti speciali e di criteri di valutazione sufficientemente determinati.
E' legittimo e doveroso il provvedimento di autotutela di una procedura di affidamento e del relativo provvedimento conclusivo, nel caso di gravi vizi della procedura medesima, e l'interesse pubblico risiede proprio nella rimozione dei gravi vizi medesimi, a tutela della concorrenza; inoltre, in mancanza di un termine massimo predefinito, l'autotutela può intervenire anche a distanza di un tempo considerevole, specie quando all'aggiudicazione non sia seguito il contratto.
Nei procedimenti ad evidenza pubblica, può configurarsi sia la responsabilità per lesione dell’interesse legittimo derivante dalla illegittimità degli atti del procedimento, sia una responsabilità precontrattuale, per violazione di norme imperative di condotta (per violazione dei canoni di buona fede e correttezza, ex art. 1337 c.c.); costituiscono fonte di responsabilità precontrattuale la violazione di regole di condotta, quali l'obbligo di valutare diligentemente le possibilità di positiva conclusione della trattativa e di informare tempestivamente la controparte dell'eventuale esistenza di cause impeditive. La legittimità del procedimento di autotutela esclude il primo tipo di danno, ma non quello da responsabilità precontrattuale della p.a..
Nel caso di responsabilità precontrattuale della p.a., il danno risarcibile è commisurato al solo c.d. interesse negativo (interesse a non essere coinvolto in trattative inutili o a non investire inutilmente tempo e risorse partecipando a trattative destinate a rivelarsi inutili), che comprende sia il danno emergente (spese sostenute ai fini della partecipazione alla gara e in previsione della stipula), sia il lucro cessante (perdita di ulteriori occasioni contrattuali, sfumate a causa dell’impegno inutilmente proferito o nell’affidamento sula positiva conclusione del procedimento), poste di danno che vanno, comunque, debitamente provate. Non rileva in contrario, invece, il “concorso colposo” del concorrente per essere evincibile l’illegittimità degli atti della procedura, posto il principio dell’affidamento sulla legittimità degli atti amministrativi, a maggior ragione in materie di elevato tecnicismo come quella dei contratti pubblici.
- Cons. Stato, V, s. 1100 del 31.1.2023
← TAR Lazio [RM], I quater, s. 3212 del 16.3.2021
Il principio di equivalenza (art. 68 D.Lgs. 50/2016) non è invocabile nel caso di offerte che, sul piano oggettivo e funzionale, non rispettino le caratteristiche tecniche obbligatorie di lex specialis, né rileva in contrario il richiamo del principio di equivalenza da parte della lex specialis stessa. L’equivalenza presuppone una comparazione tra requisiti prestazionali o funzionali come definiti da standard tecnico-normativi espressi in termini di certificazione, omologazione, attestazione (che quindi possono essere posseduti da beni e servizi anche privi di tali certificazioni o simili); mentre, rispetto ai requisiti tecnici puntualmente individuati dalla lex specialis mediante unità di misura o caratteristiche comuni, esso non è invocabile, con conseguente esclusione dell’offerta.
La verifica della s.a. sull’equivalenza non soggiace al comune sindacato sulla discrezionalità tecnica, poichè le prescrizioni di lex specialis sui requisiti dell’offerta, puntualmente descritti, autovincolano la s.a., la quale non ha margini di discrezionalità nell’attuazione delle prescrizioni di gara, né può disapplicarle, neppure se tali regole risultassero inopportune o incongrue (salva la possibilità di annullamento d’ufficio); la carenza dei requisiti della prestazione richiesti dalla lex specialis costituisce causa di esclusione anche in difetto di espressa comminatoria, comportando di per sé un aliud pro alio, quando le specifiche tecniche consentono di individuare con esattezza i requisiti tecnici richiesti, e senz’altro qualora la lex specialis le qualifichi come obbligatorie e indefettibili.
La risposta della s.a. ai chiarimenti non può implicare la disapplicazione della lex specialis, in mancanza di una contestuale modifica della stessa. - Cons. Stato, V, s. 1042 del 30.1.2023
← TAR Lazio [RM], I, s. 11832 del 17.11.2021
I certificati di esecuzione per servizi di progettazione antecedenti il DM 17.6.2016, maturati nella categoria VIII di cui alla legge 143/1949, sono utilizzabili per la dimostrazione dei requisiti nella categoria D.04 di cui al D.M.17.6.2016; per la categoria D.05 di cui al DM 17.6.2016, la s.a. verifica la coerenza dei servizi di cui alla categoria VIII ex legge 143/1948 con la complessità che connota tale categoria D.05.
La concessione si distingue dall'appalto in quanto il corrispettivo spettante al privato deriva dal diritto a gestire opere o servizi, e trattenere i ricavi della gestione, assumendone i rischi (in particolare, il rischio dell'alea della domanda di prestazioni); il PEF è lo strumento col quale si alloca la distribuzione del rischio tra concedente e concessionario. La s.a. è tenuta a verificare la sostenibilità del PEF, ma il parametro di tale valutazione (che pure è altamente discrezionale e sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o erroneità) non è quello tipico della verifica di anomalia nelle gare di appalto, proprio per l'insita esistenza del rischio, con conseguente legittimità del giudizio di coerenza dell'offerta che si palesi sostenibile sulla base di componenti altamente aleatorie o anche dubbie, tanto più quanto quando la lex specialis ponga integralmente il rischio della domanda a carico del concessionario.
- Cons. Stato, V, s. 1048 del 30.1.2023
← TAR Lazio [RM], III quater, s. 8476 del 14.7.2017
Le clausole di revisione prezzi attribuiscono all'o.e. una posizione di interesse legittimo (e non di diritto soggettivo); gli esiti del procedimento di revisione sono espressione di discrezionalità, e sfociano in un provvedimento amministrativo che deve essere impugnato nel termine decadenziale; diversamente, l'azione di condanna trova applicazione nel caso di avvenuta emissione di un provvedimento di liquidazione.
- Cons. Stato, V, s. 909 del 26.1.2023
← TAR Piemonte, II, s. 546 del 3.6.2022
La clausola di lex specialis per un Accordo quadro che esonera dall'indicazione in gara dei costi della manodopera, va intesa nel senso (non che gli o.e. possano esimiersi da ogni indicazione, ma) che, trattandosi di Accordo quadro per cui non è possibile l'esatta quantificazione, è sufficiente l'indicazione di un costo approssimativo.
Il giudizio di congruità delle offerte in sede di anomalia è espressione paradigmatica di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta erroneità, irragionevolezza, difetto istruttorio e travisamento, non potendo il G.A.procedere ad un'autonoma verifica dell’offerta. Tali caratteristiche valgono a maggior ragione nel caso di Accordo quadro programmatico, ove non è possibile un'esatta quantificazione delle voci di costo.
Nella quantificazione e verifica del costo del lavoro, quando il CCNL preveda il mantenimento dell'iscrizione alla Cassa edile di appartenenza, deve tenersi conto delle Tabelle della provincia del luogo dell'impresa, e non del luogo di esecuzione dell'appalto.
Nella quantificazione e verifica del costo del lavoro, deve tenersi conto delle Tabelle nella versione risultante dall'ultimo aggiornamento ministeriale.
Le spese di trasferta delle maestranze costituiscono un costo dell'appalto; è tuttavia legittimo considerarle remunerate in altre poste, quali le spese generali, qualora esse siano sovrabbondanti.
Le Tabelle ministeriali del costo medio della manodopera sono un parametro indicativo per la valutazione di congruità dell’offerta; lo scostamento dai valori tabellari non comporta un automatico giudizio di anomalia, occorrendo, invece che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata, alla luce di una valutazione globale e sintetica dell’offerta; un minimo scostamento è irrilevante, quando compensabile da altre componenti dell'offerta capienti, quale l'utile o spese generali.
- Cons. Stato, VII, s. 808 del 25.1.2023
← TAR Campania [NA], I, s. 4161 del 20.6.2022
Nel caso di categorie scorporabili, il concorrente può partecipare qualora in possesso di attestazione SOA per la sola prevalente per l’importo complessivo; qualora la scorporabile sia a qualificazione obbligatoria, deve ricorrere al subappalto necessario (o qualificante).
In caso di subappalto necessario (o qualificante), è necessaria la dichiarazione di subappalto, ma non l’indicazione del nominativo del subappaltatore.
L’interpretazione della lex specialis segue le stesse regole previste per i contratti (artt. 1362 e ss. c.c.), anzitutto la regola dell’interpretazione letterale (che comporta, in presenza di clausole assolutamente chiare, l’esclusione di ogni altro criterio ermeneutico); nel caso di clausole ambigue, invece, trova applicazione il criterio sistematico (per il quale le clausole si interpretano le une per mezzo delle altre, art. 1363 c,c.), quello dell’interpretazione secondo buona fede, quello del favor partecipationis (per il quale, in caso di ambigiuità e dubbio, è da privilegiare la soluzione che estende la platea dei partecipanti), e quello dell’interpretazione conforme a legge.
In relazione ai criteri redazionali per la predisposizione dell’offerta tecnica (numero di pagine, righe, battute, format predefiniti, etc.), le clausole a pena di esclusione vincolano la s.a., ma a condizione che i precetti siano definiti in modo completo, preciso e sufficiente; in mancanza, deve applicarsi il favor partecipationis.
Le clausole di lex specialis in violazione del principio di tassatività delle clausole escludenti sono nulle, ai sensi dell’art. 83, co. 8, D.Lgs. 50/2016; tale nullità è rilevabile d’ufficio dal G.A..
E’ nulla, per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 83, co. 8, D.Lgs. 50/2016, la clausola che, nonostante il numero di pagine massimo sia rispettato (o esorbiti in maniera irrilevante), preveda limitazioni redazionali (numero di battute, format predefiniti), imponendo alla s.a. prove e accertamenti specifici, in assenza di problematiche di leggibilità.
- Cons. Stato, III, s. 850 del 25.1.2023
- Cons. Stato, VI, s. 852 del 25.1.2023
- ANAC, comunicato pres. del 25.1.2023
- Cons. Stato, V, s. 768 del 24.1.2023
- Cons. Stato, V, s. 779 del 24.1.2023
- Cons. Stato, V, s. 782 del 24.1.2023
← TAR Liguria, I, s. 1124 del 30.12.2021
L’interesse alla sentenza sussiste anche quando l’appalto oggetto di causa si sia esaurito nelle more del giudizio, qualora la parte abbia interesse ai fini risarcitori: se la domanda di risarcimento è svolta congiuntamente alla domanda di annullamento, il Giudice deve già per ciò pronunciarsi, mentre se il giudizio è stato proposto solo per l'annullamento, è onere della parte di dichiarare espressamente l'interesse ai fini del separato giudizio risarcitorio (senza in tal caso necessità di argomentare nel merito sul risarcimento).
Nel sotto-soglia, ai sensi dell’art. 36, co. 9-bis, D.Lgs. 50/2016, la s.a. è libera di scegliere il criterio di aggiudicazione (salvi i limiti previsti dall’art. 95, co. 3); pertanto, al sotto-soglia non si applica l’obbligo di motivare sul criterio di aggiudicazione prescelto, previsto dall’art. 95, co. 4 e 5.
Costituisce servizio standardizzato, per gli effetti dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016, quello che, per come richiesta la prestazione dalla lex specialis, può essere svolto con unica modalità, strettamente vincolato a standard tecnici o contrattuali, o caratterizzato da elevata ripetitività; tale caratteristica non è incompatibile con le prestazioni intellettuali.
In virtù del combinato degli artt. 50, co. 1, e 95 co. 3, e co. 4, D.Lgs. 50/2016, il criterio dell’OEV è obbligatorio (anche nel sotto soglia) per i servizi ad elevata densità di manodopera, ma solo qualora non si tratti di servizi di natura intellettuale. La facoltà di affidamento al PPB per i servizi standardizzati, prevista dall’art. 95, co. 4, D.Lgs. 50/2016, non è consentita in caso di servizi ad elevata densità di manodopera (tra i quali tuttavia, come detto, non vanno tuttavia annoverati i servizi intellettuali).
Premesso che il giudizio di anomalia è espressione di un potere discrezionale sindacabile solo per manifesta erroneità e irragionevolezza, in casi particolari (servizi di natura immateriale standardizzati), non è irragionevole la giustificazione che deduca che, essendo le prestazioni già in opera per altri Clienti, non si determini un incremento di costi aziendali.
I valori del costo della manodopera risultanti dalle tabelle ministeriali svolgono funzione indicativa, suscettibile di scostamento, e fungono da parametro di riferimento dal quale è possibile discostarsi.
- Cons. Stato, V, s. 783 del 24.1.2023
← TAR Lazio [RM], II, s. 4840 del 21.4.2022
Fermo restando il principio di autonomia libertà organizzativa dell’appaltatore, la tipologia di rapporto di lavoro compatibile con la lex specialis o da esso previsto va ricavato, senza formalismi, dalle previsioni della lex specialis stessa, cosicchè, allorchè essa non richieda una direzione costante e cogente dell’imprenditore, bensì si appunti sulle funzioni di coordinamento o direttiva e su una responsabilità di risultato, il modello è compatibile con il ricorso al lavoro autonomo; ed una volta ammesso il lavoro autonomo, la verifica della concreta attuazione della proposta operativa dell’o.e. rispetto alla normativa giuslavoristica attiene alla fase esecutiva.
Il positivo giudizio di congruenza all’esito della verifica di anomalia è sufficientemente motivato per relationem ai chiarimenti, mentre richiede una motivazione rigorosa e analitica nel caso di esito negativo.
Al fine della verifica di congruenza dei compensi per i lavoratori autonomi (collaborazione coordinata e continuativa; lavoro coordinato e continuativo etero-organizzato), la s.a. vanta un’ampia discrezionalità; essa può, in ultima analisi, prendere in considerazione anche i corrispondenti CCNL del lavoro subordinato (che comunque restano non vincolanti).
I valori del costo del lavoro di cui alle tabelle ministeriali costituiscono in semplice parametro, quindi, lo scostamento dalle tabelle non legittima, di per sé, un giudizio di incongruenza, quando non sia considerevole e palesemente ingiustificato, dato che il ricorrente che deduca l'incongruenza dell'offerta ha l'onere di dimostrare.
La valutazione di congruenza in sede di anomalia, sindacabile solo per macroscopica illogicità o irragionevolezza, è globale e sintetica, e non parcellizzata sulle singole voci, ed eventuali errori od omissioni possono rilevare solo quando conducano a una totale assenza di utile; di conseguenza, chi intenda far valere vizi della verifica di anomalia ha l’onere di dedurre specificamente i quantitativi economici che ritiene omessi, al fine di fornire puntualmente tale prova. In ogni caso, sono irrilevanti errori od omissioni che siano assorbibili dal margine di utile.
- Cons. Stato, V, s. 653 del 19.1.2023
← TAR Veneto, I, s. 9 del 4.1.2022
E' legittima l'offerta di un prodotto omologato a norma di legge, con caratteristiche accessorie sebbene non oggetto anch'esse di omologazione.
Quando i criteri di valutazione della lex specialis hanno un contenuto solamente descrittivo, e non sono indicati i parametri di preferenza da utilizzarsi nel confronto a coppie, è illegittima l'attribuzione del solo punteggio numerico, senza motivazione a corredo.
- Cons. Stato, V, s. 654 del 19.1.2023
- Cons. Stato, V, s. 657 del 19.1.2023
← TAR Toscana, I, s. 1508 del 19.11.2021
Ai fini del requisito di idoneità dell’iscrizione alla CCIAA (art. 80, co. 1, lett. a) e co. 3, D.Lgs. 50/2016), non rileva l’oggetto sociale (per quanto risultante dalla visura camerale), ma l’attività effettivamente – prevalente - svolta, anch'essa come risultante dalla visura camerale; in mancanza di valida iscrizione alla CCIAA, non è consentito di sopperire alla carenza del requisito con la dimostrazione della capacità professionale mediante i servizi pregressi svolti, non dovendosi confondere i requisiti di idoneità con quelli di capacità.
- Cons. Stato, V, s. 559 del 17.1.2023
- Cons. Stato, V, s. 560 del 17.1.2023
← TAR Calabria [CZ], I, s. 1317 del 18.7.2022
In vigenza del D.Lgs. 50/2016. va escluso che l’ammissione a controllo giudiziario possa valere all’integrazione del requisito generale – e, dunque, alla paralisi della causa espulsiva di cui all’art. 80, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016 – in relazione a gare anteriormente avviate, a prescindere dalla avvenuta adozione o meno di un provvedimento che abbia già disposto l’esclusione in conseguenza del provvedimento antimafia. Una lacuna nel possesso dei requisiti di ordine generale, anche di breve durata, provoca discontinuità nel possesso dei requisiti, in contrasto col corrispondente principio di continuità, e comporta quindi l'esclusione.
- Cons. Stato, V, s. 565 del 17.1.2023
← TAR Lazio [RM], II-quater, s. 12810 del 10.12.2021
L'insanabile contrasto tra bando e disciplinare (nel caso, diversa ripartizione tra punteggio tecnico ed economico), non superabile in via interpretativa, comporta l'annullamento dell'intera procedura; non può invocarsi, in contrario, il criterio di sovraordinazione gerarchica del bando, non applicabile in caso di contrasto assoluto.
Allorquando il ricorso sia teso alla caducazione della gara, non opera la prova di resistenza.
- Cons. Stato, V, s. 569 del 17.1.2023
← TAR Lazio [RM], III, s. 1736 del 14.2.2022
Il giudizio favorevole all'esito della verifica di anomalia non richiede particolare motivazione, al contrario del caso di giudizio di incongruenza e quindi di esclusione.
Il falso dichiarativo, quale causa di esclusione, presuppone un atteggiamento doloso, ovvero la consapevolezza di fornire una dichiarazione non veritiera.
E' consentito di emendare una dichiarazione viziata da mero errore materiale, anche relativa ai requisiti, qualora l'o.e. possieda effettivamente il requisito in questione.
Il giudizio di anomalia non ha per oggetto la ricerca di singole inesattezze, mirando piuttosto ad accertare l'attendibilità dell'offerta nel suo complesso; la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, e chi deduce l'illegittimità della verifica di anomalia ha l'onere di dimostrare gli effetti economici nel complesso, non essendo sufficienti allegazioni relative solo ad alcune voci di costo.
E' inammissibile il motivo di ricorso relativo ai punteggi attribuiti, quando non superi la prova di resistenza.
- Cons. Stato, V, s. 574 del 17.1.2023
← TAR Lazio [RM], I, s. 8038 del 16.6.2022
Sussiste la giurisdizione del G.A. relativamente alle gare per affidamenti indette dalla Camera dei deputati.
In materia di gare telematiche, il rallentamento del caricamento dovuto al sovraffollamento degli accessi in concomitanza con l'orario di scadenza di una gara, è evento prevedibile e ovviabile con la normale diligenza di non ridursi all'ultimo momento; il mancato caricamento dell'offerta (completa di ogni suo documento) dovuto a tali ragioni, provoca quindi l'esclusione. Il regolare funzionamento del sistema in relazione agli altri concorrenti fa presumere per l'assenza di malfunzionamenti imputabili alla s.a..
- Cons. Stato, VII, s. 579 del 17.1.2023
- Cons. Stato, V, s. 580 del 17.1.2023
- Cons. Stato, VII, s. 581 del 17.1.2023
- Cons. Stato, VII, s. 582 del 17.1.2023
- ANAC, comunicato pres. del 17.1.2023
- Cons. Stato, IV, s. 500 del 16.1.2023
- Cons. Stato, IV, s. 502 del 16.1.2023
← TAR Puglia [BA], I, s. 892 del 16.6.2022
E' legittimo l’avvalimento per la certificazione di qualità, trattandosi di requisito attinente alla capacità tecnica e professionale di cui all'art. 58, co. 5, Dir. 2014/24/UE, e quindi suscettibili di avvalimento ai sensi dell'art. 63 Dir. 2014/24/UE.
L'istituto dell'avvalimento mira a obbiettivi generali dell'ordinamento europeo, a tutela sia degli o.e. (incluse le MPMI), sia delle amministrazioni; trattandosi di obiettivi generali dell’ordinamento eurounitario, il diritto nazionale va interpretato in senso conforme a tali princìpi, così come, in assenza di motivate condizioni eccezionali, neppure il legislatore può introdurre limiti alla generale possibilità di fare affidamento sulle capacità di altri soggetti. Coerentemente, anche la certificazione di qualità, in quanto funzionale a dimostrare la capacità tecnica e professionale, è oggetto di avvalimento.
Benché il bando, il disciplinare e il capitolato speciale d’appalto abbiano ciascuno una propria autonomia e funzione, tutti insieme costituiscono la lex specialis della gara (caso in cui la certificazione di qualità era stata impropriamente inserita quale requisito minimo, e nel CSA).
Qualora l'oggetto dell'avvalimento sia la certificazione di qualità, è indispensabile che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata tutta la propria organizzazione aziendale comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente considerate, le hanno consentito di acquisire la certificazione di qualità, poiché si tratta di avvalimento avente a oggetto un requisito “inscindibile”, non potendosi ammettere il c.d. “prestito” della sola certificazione di qualità quale mero documento.
- Cons. Stato, V, s. 509 del 16.1.2023
← TAR Puglia [LE], III, s. 914 del 31/5/2022
La mancata indicazione degli oneri di sicurezza nell'offerta è causa di esclusione (art. 95, co. 10, D.Lgs. 50/2016); la mancata indicazione di tali oneri nei giustificativi dell'anomalia, fermo il rilievo ai fini del giudizio di congruenza, non comporta invece alcuna conseguenza espulsiva.
- Cons. Stato, I, s. 511 del 16.1.2023
← TAR Basilicata, I, s. 464 del 13.6.2022
Il divieto di partecipazione di cui all'art. 24, co. 7, D.Lgs. 50/2016 (divieto di affidamento di appalti e subcontratti al progettista o soggetto controllante o collegato), funzionale a garantire la par condicio ed evitare sviamenti, si verifica non solo in una situazione di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c., ma anche allorquando emergano indizi gravi, precisi e concordanti di una situazione di incompatibilità, c.d. collegamento sostanziale (nel caso, oltre la sussistenza una situazione ex art. 2359 c.c. tra concorrente e progettista, il direttore tecnico della Società di progettazione era anche membro del CdA del concorrente). La norma non determina un divieto assoluto di partecipazione, ma una presunzione vincibile con onere a carico del concorrente (inversione normativa dell'onere della prova), cui è consentito di dimostrare che i rapporti col progettista non abbiano determinato una condizione di vantaggio; la valutazione deve tenere conto di tutte le circostanze, e non può essere vinta semplicemente richiamando l'ampio termine concesso per la formulazione delle offerte, a maggior ragione quando non tutti i documenti redatto dal progettista sono stati messi a disposizione di tutti gli o.e..
In tema di conflitto di interessi (tra cui il caso di cui all'art. 24, co. 7, D.Lgs. 50/2016), non è rilevante il fatto che il soggetto cui è ricondotto il conflitto fosse membro del CdA privo di deleghe, o si sia dimesso poco prima della presentazione dell'offerta, in quanto tali elementi non sono idonei a escludere il conflitto.
Ai fini del divieto di partecipazione di cui all'art. 24, co. 7, D.Lgs. 50/2016 (divieto di affidamento di appalti e subcontratti al progettista o soggetto controllante o collegato), l'attività progettuale rilevante ai fini del divieto può consistere anche nel supporto alla progettazione o in attività di progettuali accessorie (nel caso: predisposizione di elaborati di dettaglio, lista delle lavorazioni, computi metrici, elenco prezzi, etc.).
- Cons. Stato, V, s. 526 del 16.1.2023
- Cons. Stato, V, s. 529 del 16.1.2023
← TAR Campania [NA], II, s. 6123 del 30.9.2021
L’iscrizione camerale è requisito di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016), anteposto ai requisiti di capacità, e la sua utilità è di filtrare l’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni dell’appalto. Tuttavia, la coerenza tra l’iscrizione alla CCIAA e l’oggetto dell’appalto va valutata complessivamente, non secondo un criterio di perfetta coincidenza, ma di rispondenza alla finalità del requisito e mediante una considerazione non già atomistica, ma globale e complessiva (a maggior ragione quando la la lex specialis richiede l'iscrizione per un settore "coerente", anzichè "identico"). L'iscrizione alla CCIAA deve quindi dimostrare che l’impresa è validamente costituita ed esercita nel settore di o segmento di mercato in cui rientrano le prestazioni oggetto dell'appalto, e non può essere intesa come criterio di selezione sotto il profilo della capacità tecnica e professionale, perché finirebbe per sovrapporsi agli altri criteri. Comunque, deve aversi riguardo alle prestazioni principali, non a quelle meramente accessorie.
- Cons. Stato, V, s. 531 del 16.1.2023
← TAR Lazio [LT], I, s. 532 del 27.9.2021
E' illegittimo il provvedimento di esclusione fondato di per sè sull'omessa dichiarazione di fatti potenzialmente rilevanti quali grave illecito; sebbene l'art. 80, co. 5, lett. c), d.lgs. 50/2016 (grave illecito) costituisca una fattispecie aperta, anche in caso di omessa dichiarazione vi è l’esigenza di uno specifico apprezzamento circa i fatti considerati, che deve investire sia la gravità dell’illecito, sia la sua incidenza sull’affidabilità professionale; di per sè, l’omessa dichiarazione di fatti che potrebbero assurgere a gravi illeciti (o la dichiarazione reticente su essi) non è mai autonoma causa di esclusione, nè ai sensi della lett. c), nè ai sensi della lett. f-bis) (che riguarda il diverso caso di dichiarazione non veritiera, ossia di fatti che non trovano corrispondenza nella realtà).
E' irrilevante il fatto costitutivo di una delle cause di esclusione di cui all’art. 80, co. 5, D.Lgs. 50/2016, commesso oltre tre anni prima della indizione della gara, ai sensi dell’art. 57, par. 7, della direttiva 2014/24/ UE; ciò vale tanto per il grave illecito, quanto per il caso di false dichiarazioni.
- Cons. Stato, V, s. 532 del 16.1.2023
- Cons. Stato, I cons., parere 55 del 16.1.2023
Ricorso straordinario E' inammissibile il ricorso straordinario verso l'aggiudicazione di appalto pubblico, o di altri atti della fase pubblicistica di scelta del contraente, stante la competenza esclusiva del G.A. ex artt. 119, co. 1, lett. a), e 120, CPA.
- Cons. Stato, Ad. plen., s. 2 del 13.1.2023
Incremento del quinto SOA nei RTI ← TAR Lombardia [BS], II, s. 1001 del 30.11.2021
← Cons. Stato, V, ord. remissione Ad. plen. 7310 del 19.8.2022In caso di sottoraggruppamento orizzontale di RTI misto, l’incremento del quinto previsto dall’art. 61, co. 2, d.p.r. 207/2010 ha per condizione la qualificazione dell'o.e. partecipante al sottoraggruppamento per un importo pari ad almeno il quinto dell’importo della singola categoria assunta dal sottoraggruppamento stesso (cioè quella per la quale si invoca il beneficio dell’incremento), e non dell'importo complessivo dei lavori.
- Cons. Stato, Ad. plen., s. 3 del 13.1.2023
Incremento del quinto SOA nei RTI ← TAR Marche, I, s. 851 del 9.12.2021
← Cons. Stato, V, ord. remissione Ad. plen. 7311 del 19.8.2022In caso di sottoraggruppamento orizzontale di RTI misto, l’incremento del quinto previsto dall’art. 61, co. 2, d.p.r. 207/2010 ha per condizione la qualificazione dell'o.e. partecipante al sottoraggruppamento per un importo pari ad almeno il quinto dell’importo della singola categoria assunta dal sottoraggruppamento stesso (cioè quella per la quale si invoca il beneficio dell’incremento), e non dell'importo complessivo dei lavori.
- Cons. Stato, V, s. 434 del 12.1.2023
← TAR Campania [NA], I, s. 2195 del 31.3.2022
Non è consentito – salvo il caso di rettifiche di errori materiali debitamente comprovati – sopperire alla carenza dei requisiti di qualificazione SOA ricavabili dall’attestazione SOA medesima, mediante dichiarazioni postume promananti dalla Società di attestazione.
Premesso che i requisiti di qualificazione devono essere posseduti, senza soluzione di continuità, per l’intera durata della procedura, ai fini della continuità del requisito della SOA, è necessario e sufficiente che l’o.e., che abbia la SOA in scadenza, abbia stipulato contratto con la Società di attestazione, o presentatole istanza di rinnovo, almeno 90 giorni prima della scadenza medesima (art. 76, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010); il mancato rispetto di tale termine non preclude all’o.e. di provvedere anche successivamente alla stipula di contratto di attestazione o alla presentazione di istanza di rinnovo, ma in tal caso la nuova SOA è efficace dalla data dell’effettivo rilascio, senza retroagire al momento della scadenza della precedente SOA.
Il principio di immodificabilità dei RTI costituisce principio generale, che subisce eccezioni solo nei casi tipizzati. La mancanza o perdita della SOA, nell’ambito del RTI, non è rimediabile mediante modifiche nel RTI (non solo per addizione; ma anche mediante rimodulazione del RTI, o sua riduzione per recesso di un membro). Infatti, nel caso di perdita della SOA nell’ambito di RTI, non si applicano le deroghe stabilite dall’art. 48, co. 17 ss., D.Lgs. 50/2016 (poiché limitate ai casi di fallimento o di perdita dei requisiti generali; e funzionali a esigenze organizzative e non a eludere la mancanza di requisiti), nè si applicano i princìpi in materia di Consorzi stabili (ove è riconosciuta la possibilità di sopperire ai requisiti SOA della consorziata non designata).
Il rigetto del ricorso principale determina l’improcedibilità del ricorso incidentale escludente, per carenza di interesse.
- TAR Marche, I, s. 11/2023 del 10.1.2023
- Cons. Stato, V, s. 290 del 9.1.2023
Una volta che un o.e. sia invocato quale controinteressato nel giudizio avverso l’esclusione, egli è comunque legittimato all’appello.
Il soccorso istruttorio (art. 83, co. 9, D.Lgs. 50/2016) non è applicabile all’offerta tecnica o economica; tuttavia, ad esse possono formare oggetto del (diverso) soccorso procedimentale, al fine di conseguire chiarimenti utili a consentire l’interpretazione dell’offerta superandone le ambiguità, senza attingere a fonti esterne; tale soccorso procedimentale è ammesso anche in presenza di un errore manifesto nell’offerta, sempre a patto che la volontà del concorrente sia desumibile da altri elementi dell’offerta. Il soccorso procedimentale opera, per eterointegrazione, a prescindere dalla previsione nella lex specialis.
L’interpretazione della lex specialis segue le norme sull’interpretazione dei contratti (artt. 1362 c.c.), e quindi, non solo il criterio letterale, ma anche quello sistematico, per il quale le clausole si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo loro il senso che risulta dal complesso dell’atto; in tale contesto, deve tenersi conto sia delle clausole del disciplinare, sia di quelle del capitolato.
- Cons. Stato, VII, s. 203 del 5.1.2023
Ai fini delle gravi violazioni non definitivamente accertate (art. 80, co. 4, D.Lgs. 50/2016), sono irrilevanti gli atti fiscali annullati in virtù di sentenze tributarie (per quanto non ancora definitive), fino a che esse non siano riformate in senso sfavorevole al contribuente, ovvero siano sospesi, o finchè non intervenga sentenza defnitiva sfavorevole al contribuente. In tal senso, le modifiche apportate dalla Legge 238/2021 all’art. 80, co. 4, D.Lgs. 50/2016 e dal DM Finanze del 28.9.2022, sono di recepimento di princìpi già vigenti.
Ai fini del risarcimento del danno da mancata aggiudicazione, non spetta all’o.e. il ristoro delle spese sostenute per la partecipazione; spetta invece il lucro cessante (mancato utile e danno curriculare), che può essere oggetto di valutazione equitativa.
- Cons. Stato, V, s. 211 del 5.1.2023
Il fatto che l’offerta di un o.e., che si è impegnato all’offerta, si basi su particolari rapporti con i propri fornitori (circostanza emersa in sede di anomalia), non rende l’offerta condizionata; d’altronde, i rapporti con i fornitori sono connotati da un grado insito di aleatorietà.
Nell’ambito di una gara col metodo dell’OEV, la s.a. vanta un’elevata discrezionalità circa i criteri di valutazione e la loro eventuale disaggregazione in subcriteri, non sindacabile se non in caso di manifesta illogicità, irragionevolezza o irrazionalità; in tal senso, è legittimo il ricorso a criteri di valutazione “on-off”, in particolare quando essi, anzichè esaurire la valutazione, bensì si accompagnino a criteri diversi (anche, come nel caso, criteri tabellari ma ad avanzamento progressivo). Il fatto che, a posteriori, due concorrenti abbiano conseguito punteggi analoghi o identici non è di per sé un sintomo di illegittimità, anche in presenza di punteggi tabellari.
- Cons. Stato, V, s. ottemp.146 del 4.1.2023
Risarcimento danni Nel caso di annullamento dell’aggiudicazione con obbligo di riedizione della procedura, qualora tale riedizione non sia possibile (caso di appalto di lavori esaurito nelle more del giudizio), è applicabile l’azione di ottemperanza per il risarcimento del danno per equivalente monetario (art. 112, co. 3, C.P.A).
Il danno da mancata aggiudicazione per lucro cessante, sotto il profilo del mancato utile, richiede la rigorosa prova da parte del danneggiato sull’an e sul quantum; non è ammissibile il criterio forfettario della misura del 10% dell'importo dei lavori (dovendosi correlarsi l'entità del danno all'effettiva offerta), mentre la liquidazione equitativa è ammissibile solo ove la quantificazione sia impossibile o eccessivamente difficoltosa.
Il danno da mancata aggiudicazione per lucro cessante, sotto il profilo del danno curriculare, richiede anch'esso la rigorosa prova da parte del danneggiato sull’an e sul quantum, quindi non è sufficiente invocare genericamente il mancato arricchimento della SOA; il danno curriculare può essere liquidato in via equitativa in una percentuale sul mancato utile, con la conseguenza, però, che, se il danno da mancato utile non viene riconosciuto, non è possibile riconoscere neppure il danno curriculare.
Il danno emergente consistente nelle spese di partecipazione alla gara non è di regola risarcibile, in quanto tali spese restano a carico del concorrente, sia esso, o meno, aggiudicatario; tuttavia, tuttavia, tale danno è risarcibile sotto il profilo della responsabilità precontrattuale della s.a. (coinvolgimento in una trattativa inutile, segnata da contrarietà a correttezza e buona fede); da questo punto di vista, a fronte dell'impossibilità di esecuzione del giudicato di riedizione, le spese sostenute per la partecipazione sono ristorabili, ma anch'esse devono essere pur sempre rigorosamente provate dal danneggiato.
Il ristoro delle spese inutilmente sostenute per acquisto di materiali o attrezzature per l'appalto (riconducibili come tali al danno emergente) presuppone la prova sia della riconducibilità all'appalto, sia del fatto che non sia stato possibile impiegare gli acquisti altrove.
- Cons. Stato, V, s. 68 del 3.1.2023
Casi di soccorso istruttorio, Clausole nulle per violazione del principio di tassatività, Disapplicazione delle cause escludenti nulle ← TAR Veneto, II, s. 1510 del 13.12.2021
La clausola di lex specialis che preveda, a pena di esclusione, l’iscrizione al MEPA di tutti i membri del RTI (incluse le imprese mandanti), è nulla per violazione del principio di tassatività delle cause escludenti (art. 83, co. 8, D.Lgs. 50/2016); la mancata iscrizione, comunque, è una carenza formale, che impone quantomeno il soccorso istruttorio (art. 83, co. 9, D.Lgs. 50/2016).
L'art. 83, co. 8, D.Ls. 50/2016, prevede la nullità delle clausole escludenti contra legem; la clausola di lex specialis in violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione è nulla, e come tale deve essere disapplicata sia dal Giudice che dalla stessa s.a..
- Cons. Stato, V, s. 69 del 3.1.2023
Capogruppo maggioritaria, Criterio dell'esperienza delle figure, Garanzia provvisoria nei RTI, Indicazione delle parti della prestazione, Interesse, Mancanza della dichiarazione sui requisiti generali, Offerta priva di utile, Requisito di capacità delle figure, Risarcimento in forma specifica, Soccorso istruttorio per la garanzia, Soccorso istruttorio sui requisiti generali, Socio unico ← TAR Lombardia (MI), IV, s. 2641 del 30.12.2020
L’esecuzione, anche integrale, dell’appalto di servizi, anche se nelle more dell’appello, non rende improcedibile il ricorso di I grado, posta la permanenza dell’interesse del ricorrente a conseguire comunque l’accertamento dell’illegittimità degli atti di gara (anche al fine dell’affidamento del servizio in suo favore per una durata corrispondente a quella originariamente stabilita).
Il socio unico persona giuridica è soggetto rilevante ai sensi dell’art. 80, co. 3, D.Lgs. 50/2016; ciò non in quanto socio unico (giacchè la norma si riferisce testualmente al socio unico persona fisica), ma quanto soggetto munito di poteri di controllo, e socio di maggioranza in caso di società fino a quattro soci.
La mancata dichiarazione circa l’assenza di cause ostative relative a uno dei soggetti ex art. 80, co. 3, D.Lgs. 50/2016, non comporta l’esclusione, bensì l’attivazione del soccorso istruttorio (art. 83, co. 9, D.Lgs. 50/2016).
Sebbene l’art. 83, co. 8, D.Lgs. 50/2016, preveda che la mandataria di RTI debba essere maggioritaria, tale norma è in contrasto con il diritto dell’Unione (sentenza CGE del 28.4.2022, Caruter), e pertanto va disapplicata; quindi, il RTI con capogruppo non maggioritaria va ammesso alla procedura.
E idonea la garanzia provvisoria intestata alla mandataria, con indicazione delle mandante quale cointestataria; in ogni caso, si tratterebbe di una mera irregolarità formale, suscettibile di soccorso istruttorio.
L’indicazione delle parti del servizio assunte da parte dei membri di RTI non è richiesta nei RTI orizzontali, per i quali è sufficiente l’indicazione percentuale.
La clausola del disciplinare che richiede determinate figure legate da un “rapporto professionale precostituito”, va intesa nel senso che tali figure devono essere legate da un comprovato rapporto professionale, non necessariamente di lavoro subordinato.
In sede di verifica di anomalia, la congruenza dell’offerta non deve necessariamente valutata sulla base del margine di utile, potendo rilevare i vantaggi di tipo professionale o curriculare.
La s.a. vanta una discrezionalità (non sindacabile dal G.A. se non manifestamente illogica o irragionevole) nel fissare i criteri premiali nell’ambito di una gara col metodo dell’O.E.V.; a seconda dell’oggetto di gara e delle finalità perseguite, può essere legittimo attribuire punteggio alle esperienze delle figure professionali indicate, e tale clausola non viola la concorrenza allorquando sia consentito di avvalersi di un rapporto professionale esterno, come tale conseguibile da ciascuno degli o.e. interessati.
Nell’ambito di un appalto di durata, costituisce idonea forma risarcitoria in forma specifica l’assegnazione dell’appalto per un periodo pari a quello originariamente stabilito (se compatibile col pubblico interesse), risultando irrilevante che frattanto abbia già operato altro o.e..
- Cons. Stato, V, s. 91 del 3.1.2023
← TAR Lombardia (MI), IV, s. 532 del 7.3.2022
La dichiarazione di subappalto necessario (o qualificante) per le categorie a qualificazione obbligatoria non possedute, richiede che per esse sia indicato il ricorso al subappalto in gara, ma non che esso sia espressamente qualificato dall’o.e. come necessario (o qualificante); l’interpretazione della dichiarazione di subappalto, come avviene per ogni elemento dell’offerta, va svolta secondo i criteri di interpretazione del contratto, di cui agli artt. 1362 c.c..
Anche in relazione alla classifica illimitata (classifica VIII), si applica l’incremento premiale del quinto ai sensi dell’art. 61, co. 2, d.p.r. 207/2010, da calcolarsi sull’importo convenzionale di € 20.658.000 di cui all’art. 61, co. 5); tale incremento non richiede comunque la verifica dei requisiti di capacità ulteriori di cui all’art. 61, co. 6, d.p.r. 207/2010.
L’importo della classifica della prevalente incrementato di un quinto ai sensi dell’art. 61, co. 2, d.p.r. 207/2010, può essere utilizzato anche per la copertura, in avanzo, di categorie scorporabili a qualificazione non obbligatoria, oppure a qualificazione obbligatoria (in tale caso, con subappalto necessario o qualificante), nelle quali l’o.e. non sia attestato.
Nel caso di subappalto necessario (o qualificante), non è prevista l’indicazione del nominativo del subappaltatore.
Il divieto di offerta in rialzo si applica al prezzo complessivo offerto, e non alle singole voci di prezzo, che, in quanto tali, possono quindi essere anche superiori rispetto a quelle di lex specialis.
E’ legittima la verifica di anomalia operata senza considerazione delle migliorie, nel caso in cui la lex specialis le consideri, in fase esecutiva, a discrezione della s.a., e in un contesto in cui la lex specialis preveda un apposito procedimento basato si uno “schema tipo di contratto attuativo”, prevedendo come facoltativa la verifica di anomalia estesa alle migliorie stesse.
- Cons. Stato, IV, s. 92 del 3.1.2023
← TAR Liguria, I, s. 117 del 10.2.2022
Le clausole di lex specialis che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o impossibile sono immediatamente lesive e vanno immediatamente impugnate (caso di dedotto mancato adeguamento del bando alla normativa vigente, tale da escludere la remuneratività dell’offerta).
Quando la lex specialis preveda espressamente la pubblicazione degli atti ed esiti di gara, il dies a quo per il ricorso decorre non dalla comunicazione di aggiudicazione, ma (se antecedente) dalla pubblicazione degli atti di gara. L’accesso agli atti può giustificare una procrastinazione del termine solo per i vizi in alcun modo emergenti dagli atti pubblicati.
La discrezione nella valutazione delle offerte è insindacabile se non irragionevole o arbitraria, o fondata su una rappresentazione erronea dei documenti di gara.
Nel caso di ricorso principale e di incidentale escludente, il ricorso principale va esaminato per primo; il rigetto del ricorso principale rende improcedibile l’incidentale.
- ANAC, parere prec. 563 del 30.11.2022
- TAR Puglia [LE], II, s. 1850 del 24.11.2022
- TAR Campania [NA], II, s. 6881 del 7.11.2022
- TAR Emilia Romagna [BO], I, s. 867 del 31.10.2022
→ Cons. Stato, III, s. 1120 del 1.2.2023
E' inammissibile il ricorso verso l'unico provvedimento di aggiudicazione di una gara a lotti plurimi, recante censure distinte in relazione alla valutazione della Commissione per ciascuno di tali lotti.
- Cons. Stato, V, ord. remissione Ad. plen. 7310 del 19.8.2022
Incremento del quinto SOA nei RTI ← TAR Lombardia [BS], II, s. 1001 del 30.11.2021
Va rimessa all’Adunanza plenaria la questione dell’interpretazione dell’art. 61, co. 2, d.p.r. 207/2010 nei RTI misti, in specie sul presupposto per l’incremento del quinto della classifica.
- Cons. Stato, V, ord. remissione Ad. plen., 7311 del 19.8.2022
Incremento del quinto SOA nei RTI ← TAR Marche, I, s. 851 del 9.12.2021
→ Cons. Stato, Ad. plen., s. 3 del 13.1.2023Va rimessa all'Adunanza plenaria la questione dell'interpretazione dei presupposti per l'incremento del quinto della classifica di cui all'art. 61, co. 2, d.p.r. 207/2010 nei RTI, con particolare riferimento ai RTI misti.
- TAR Calabria [CZ], I, s. 1317 del 18.7.2022
→ Cons. Stato, V, s. 560 del 17.1.2023
Il principio di continuità nel possesso dei requisiti di partecipazione deve essere inteso ed applicato in coerenza con i principi di ragionevolezza e proporzionalità, aventi pari rango; di conseguenza, la discontinuità nel possesso del requisito non è suscettibile di determinare l'esclusione del partecipante alla gara, quando - per la durata dell'interruzione, o per altre ragioni - non abbia concretamente determinato vulnus; quindi, un'interdittiva antimafia subito paralizzata dal provvedimento di controllo giudiziario (art. 34-bis d.lgs. 159/2011), in assenza di aggiudicazione ad altri nel frattempo, non è ragione di esclusione.
- TAR Campania [NA], I, s. 4161 del 20.6.2022
→ Cons. Stato, VII, s. 808 del 25.1.2023
In caso di subappalto necessario (o qualificante), è necessaria la dichiarazione di subappalto, ma non l'indicazione del nominativo del subappaltatore.
Per i Consorzi stabili, non operano le comuni regole in materia di validità della SOA, ed in particolare l'onere di richiedere il rinnovo della SOA almeno 90 giorni prima della scadenza scadenza intermedia; quello che occorre, è che la domanda di aggiornamento della SOA sia effettuata prima del termine per la presentazione delle offerte.
Il superamento del numero massimo di pagine o righe, o battute, previsto dalla lex specialis per i documenti di gara (offerta tecnica), in mancanza di una espressa commintoria di esclusione, va valutato cum grano salis, non costituisce necessariamente ragione di non valutazione, e chi eccepisce il superamento del limite previsto ha l'onere di dimostrare l'effettivo vantaggio conseguito dalla maggiore lunghezza ai fini della valutazione. In ogni caso, ai fini della valutazione dell'eccedenza, in mancanza di parametri precisi e inequivoci, deve considerarsi che gli o.e. mantengono una certa discrezionalità sui criteri redazionali, come la s.a. vanta una certa discrezionalità circa i criteri per stabilire o meno il superamento dei limiti.
- TAR Puglia [BA], I, s. 892 del 16.6.2022
→ Cons. Stato, IV, s. 502 del 16.1.2023
Nelle gare pubbliche, la certificazione di qualità non è un requisito di idoneità professionale ex art. 83, comma 1 lett. a) d.lgs. 50/2016, ma attiene alla capacità tecnica e professionale di cui alla lett. c) della stessa norma; pertanto, essa può essere oggetto di avvalimento, come previsto dall’art. 89, comma 1, d.lgs. 50/2016.
La possibilità di avvalimento non può essere limitata o vietata dalle stazioni appaltanti, in quanto l’art. 89 d.lgs. 50/2016 configura l'istituto di generale applicazione e portata imperativa.
Il fatto che la lex specialis richieda il possesso della certificazione di qualità nel Capitolato speciale (tra le caratteristiche minime richieste), invece che nel disciplinare (tra i requisiti di partecipazione), è irrilevante, e non muta la natura del requisito.
E' irrilevante che la documentazione relativa all’avvalimento sia stata erroneamente inserita nella busta economica, invece che nella busta amministrativa, ciò non incidendo sugli esiti della gara, e sulla par condicio e trasparenza.
Ai fini della determinazione del contenuto necessario del contratto di avvalimento, occorre tener conto della natura e oggetto del servizio.Ai fini dell'avvalimento, solo i requisiti di capacità di tipo tecnico operativo impongono una puntuale specificazione delle risorse messe a disposizione; mentre tale obbligo va escluso in relazione alla certificazione di qualità, che costituisce un bene immateriale per il quale non è rilevante la specificazione puntuale delle risorse messe a disposizione dell'ausiliata.
- TAR Lazio [RM], I, s. 8038 del 16.6.2022
→ Cons. Stato, V, s. 574 del 17.1.2023
Sussiste la giurisdizione del G.A. relativamente alle gare per affidamenti indette dalla Camera dei deputati.
In materia di gare telematiche, nell'ambito del "rischio tecnico", va distinto tra "rischio tecnologico" (relativo al sistema), e "rischio di rete" (relativo a rallentamenti per sovraccarico); il "rischio di rete" grava sull'o.e., che, in virtù dei princìpi di autoresponsabilità, diligenza, e normale esigibilità, ha l'onere di attivarsi in tempo utile, prefigurandosi possibili inconvenienti.
- TAR Basilicata, I, s. 464 del 13.6.2022
→ Cons. Stato, I, s. 511 del 16.1.2023
Il divieto di partecipazione di cui all'art. 24, co. 7, D.Lgs. 50/2016 (divieto di affidamento di appalti e subcontratti al progettista o soggetto controllante o collegato), funzionale a garantire la par condicio ed evitare sviamenti, presuppone una situazione di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c., potendo peraltro rilevare anche altri elementi di collegamento sostanziale (nel caso, oltre la sussistenza una situazione ex art. 2359 c.c. tra concorrente e progettista, il direttore tecnico della Società di progettazione era anche membro del CdA del concorrente), fermo che è consentito al concorrente di dimostrare che i rapporti col progettista non abbiano determinato una condizione di vantaggio, con onere della prova a suo carico.
Ai fini del divieto di partecipazione di cui all'art. 24, co. 7, D.Lgs. 50/2016 (divieto di affidamento di appalti e subcontratti al progettista o soggetto controllante o collegato), l'attività progettuale rilevante ai fini del divieto può consistere anche nel supporto alla progettazione o in attività di progettuali accessorie (nel caso: predisposizione di elaborati di dettaglio, lista delle lavorazioni, computi metrici, elenco prezzi, etc.).
- TAR Puglia [BA], I, s. 831 del 7.6.2022
- TAR Puglia [LE], III, s. 943 del 6.6.2022
- TAR Piemonte, II, s. 546 del 3.6.2022
→ Cons. Stato, V, s. 909 del 26.1.2023
Il giudizio di congruità delle offerte in sede di anomalia è espressione paradigmatica di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta erroneità, irragionevolezza, difetto istruttorio e travisamento, non potendo il G.A.procedere ad un'autonoma verifica dell’offerta; il giudizio di anomalia ha carattere globale e sintetico, quindi non va condotto in modo parcellizzato o atomistico concentrandosi su singole inesattezze, poichè l’obiettivo dell’indagine è l’accertamento dell’affidabilità e sostenibilità economica dell’offerta nel suo complesso. Tali caratteristiche valgono a maggior ragione nel caso di Accordo quadro, ove non sia possibile un'esatta quantificazione delle voci di costo.
Nella quantificazione e verifica del costo del lavoro, quando il CCNL preveda il mantenimento dell'iscrizione alla Cassa edile di appartenenza, deve tenersi conto delle Tabelle della provincia del luogo dell'impresa, e non del luogo di esecuzione dell'appalto.
Nella quantificazione e verifica del costo del lavoro, deve tenersi conto delle Tabelle nella versione risultante dall'ultimo aggiornamento ministeriale.
Le spese di trasferta delle maestranze costituiscono un costo dell'appalto; è tuttavia legittimo considerarle remunerate in altre poste, quali le spese generali, qualora esse siano sovrabbondanti.
Le Tabelle ministeriali del costo medio della manodopera sono un parametro indicativo per la valutazione di congruità dell’offerta; lo scostamento dai valori tabellari non comporta un automatico giudizio di anomalia, occorrendo, invece che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata, alla luce di una valutazione globale e sintetica dell’offerta; un minimo scostamento è irrilevante, quando compensabile da altre componenti dell'offerta capienti, quale l'utile o spese generali.
- TAR Puglia [LE], III, s. 914 del 31.5.2022
→ Cons. Stato, V, s. 509 del 16.1.2023
L'esame dei motivi di ricorso deve seguire segue la gradazione stabilita dal ricorrente.
Il termine di 30 giorni per svolgere ricorso o motivi aggiunti avverso gli esiti di una procedura di affidamento di contratti pubblici, ordinariamente pari a 30 giorni dalla pubblicazione o comunicazione di aggiudicazione (artt. 120 CPA), può subire una necessaria dilazione temporale in caso di tempestiva istanza di accesso (svolta nei 15 giorni di legge); allorquando la s.a. ostacoli l’accesso o non lo consenta tempestivamente, il ricorrente, per censurare i vizi prima non conoscibili, ha a disposizione 30 giorni decorrenti dall’accesso.
Allorquando la base di gara sia calcolata tenendo conto non solo del periodo di servizio ordinario, manche dell’ulteriore periodo di eventuale proroga tecnica, è illegittima la verifica di anomalia che abbia ritenuto congrua l’offerta, nonostante i giustificativi raffrontino la base di gara con il solo periodo di servizio ordinario, escluso il periodo di proroga tecnica.
E’ inammissibile il motivo di censura il quale, in materia di anomalia, si limiti a rilevare il dato formale del mancato riferimento dei giustificativi dell’aggiudicatario ai minimi salariali, senza dedurre l’effettiva violazione dei medesimi.
Allorquando la lex specialis richieda di indicare, quale requisito di capacità, un elenco di servizi analoghi, non è richiesta – in mancanza di diversa prescrizione nella legge di gara – la specificazione della tipologia dei servizi medesimi.
Posta la mancata entrata in vigore del sistema dell’Albo dei commissari, in materia di Commissione giudicatrice trova applicazione l’art. 216, co. 12, D.Lgs. 50/2016; tale norma non richiede l’adozione di preventive regole da parte della s.a., mentre si limita a richiedere la verifica dell’esperienza dei membri nominandi, mediante valutazione dei curricula.
L’apertura delle buste tecniche può avvenire (purchè in seduta pubblica) tanto da parte della Commissione giudicatrice, quanto da parte del Seggio di gara; le stesse Linee guida n. 5 di ANAC si limitano a suggerire l’apertura da parte della Commissione giudicatrice, senza tuttavia prevedere vincoli. Inoltre, non è prescritto da alcuna norma che la Commissione giudicatrice sia nominata prima dell’apertura delle buste.
- TAR Campania, SA, s. 1445 del 27.5.2022
→ Cons. Stato, V, s. 9533 del 3.11.2023
La Commissione giudicatrice vanta un ampio margine di discrezionalità in merito alla distinzione tra “varianti” e “proposte migliorative” (così come in merito ai punteggi), insindacabile se non infirmata da macroscopici errori di fatto, illogicità o irragionevolezza manifesta.
Nell’appalto integrato, in modo particolare se c.d. complesso (appalto integrato su preliminare), è di regola insita la possibilità di presentare varianti, sebbene nei limiti e requisiti di lex specialis; inoltre, sempre di regola, e salva diversa previsione della legge di gara, il fatto che singoli aspetti della proposta siano subordinati a future ed eventuali autorizzazioni da acquisire, non comporta l’inammissibilità dell’offerta.
La brevità del tempo impiegato dalla Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche non inificia di per sé la procedura, e chi intenda fare valere tale profilo non può limitarsi a far valere il fatto formale del breve tempo impiegato, dovendo comprovare, anche per presunzioni, le ricadute sostanziali.
- TAR Puglia [BA], III, s. 753 del 26.5.2022
- TAR Lazio [RM], s. ottemp. 6533 del 20.5.2022
Quando il G.A. annulli l’esclusione di un o.e. disposta dalla s.a. per mancata produzione di parte dell’offerta tecnica, per il motivo che la s.a. avrebbe dovuto disporre il soccorso procedimentale in quanto la parte mancante era esplicativa di documenti già prodotti nei termini, la s.a., previa contraddittorio, valuta quanto già ricavabile dai documenti prodotti in gara nei termini, e verifica che il documento prodotto a seguito di soccorso procedimentale non integri o modifichi l’originaria offerta.
- TAR Pug [BA], I, s. 649 del 12.5.2022
- TAR Lazio (LT), I, s. 427 del 9.5.2022
Il processo verbale di contestazione (PVC) è un atto tributario endoprocedimentale, come tale irrilevante per gli effetti dell’art. 80, co. 4, D.Lgs. 50/2016 (violazioni fiscali non definitive), qualora non dia luogo ad un avviso di accertamento.
Ai fini delle gravi violazioni non definitivamente accertate (art. 80, co. 4, D.Lgs. 50/2016), sono irrilevanti gli atti fiscali annullati in virtù di sentenze tributarie (per quanto non ancora definitive), posta l’immediata esecutività delle sentenze tributarie.
- TAR Campania [NA], I, s. 2985 del 2.5.2022
- TAR Lazio [RM], II, s. 4840 del 21.4.2022
→ Cons. Stato, V, s. 783 del 24.1.2023
La s.a. non può mai imporre all’appaltatore un determinato tipo di contratto di lavoro, o di CCNL, o di livello di inquadramento, fermo restando che tale libertà organizzativa dell’imprenditore non può sconfinare in abuso, né essere elusiva dei diritti sociali e della concorrenza.
Non è consentito far discendere dalle previsioni di lex specialis relative alla prestazione richiesta un obbligo implicito di ricorrere al lavoro subordinato, se non da previsioni inequivoche; l'individuazione dei rapporti di lavoro non va compiuta a monte sulla base del delle formule descrittive, quando generiche, contenute “a monte” nella lex specialis, bensì “a valle” alla luce degli indici concreti relativi alla singola prestazione lavorativa. Clausole di lex specialis che richiedano il lavoro “in team”, oppure l’operato dei soggetti impiegati “sotto la responsabilità e l’organizzazione dell’appaltatore”, possono quindi essere ben compatibili sia con il lavoro subordinato, sia con il lavoro autonomo, nelle forme della collaborazione coordinata e continuativa, del lavoro coordinato e continuativo etero-organizzato, esse limitandosi a pretendere una collaborazione stabile e coordinata.
I compensi per lavoratori autonomi (collaborazione coordinata e continuativa; lavoro coordinato e continuativo etero-organizzato), non sfuggono alla verifica di anomalia; a tal fine, la s.a. può prendere in considerazione, se vi sono, i CCNL applicabili alla collaborazione coordinata e continuativa del settore, o altrimenti al CCNL del settore analogo, o altrimenti facendo riferimento ai precedenti contratti di consulenza precedentemente stipulati dall’o.e., e, solo in mancanza, è possibile fare riferimento ai CCNL del lavoro subordinato (sebbene non intesi in modo vincolante).
La valutazione di congruenza in sede di anomalia, sindacabile solo per macroscopica illogicità o irragionevolezza, è globale e sintetica, e non parcellizzata sulle singole voci, ed eventuali errori od omissioni possono rilevare solo quando conducano a una totale assenza di utile; di conseguenza, chi intenda far valere vizi della verifica di anomalia ha l’onere di dedurre specificamente i quantitativi economici che ritiene omessi, al fine di fornire puntualmente tale prova. In ogni caso, sono irrilevanti errori od omissioni che siano assorbibili dal margine di utile.
- TAR Lombardia [MI], I, s. 846 del 14.4.2022
- TAR Liguria, I, s. 284 del 14.4.2023
→ Cons. Stato, VII, s. 579 del 17.1.2023
Nel caso di “contratti attivi” (quali la concessione di spazi demaniali per usi pubblicitari), i quali non hanno a che vedere con le concessioni di servizi, non trova applicazione – a prescindere dal nomen juris dato dall’amministrazione - il Codice dei contratti, se non limitatamente ai princìpi generali di economicità, efficacia, imparzialità, proporzione, parità di trattamento, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica. A tali contratti, parimenti, non si applica il rito speciale di cui agli artt. 119, co. 1, lett. a), e 120, CPA.
Nel caso di “contratti attivi” (quali la concessione di spazi demaniali per usi pubblicitari), non si applica, anche in presenza di un richiamo espresso della lex specialis all’art. 80 D.Lgs. 50/2016, la causa di esclusione del c.d. unico centro decisionale di cui all’art. 80, co. 5, lett. m), poiché essa è incompatibile con l’offerta a rialzo tipica di tali contratti.
La causa di esclusione del collegamento sostanziale (unico centro decisionale), di cui all’art. 80, co. 5, lett. m), D.Lgs. 50/2016, nelle gare a lotti plurimi, si applica in relazione al singolo lotto, e non alla procedura nel suo complesso.
- TAR Liguria, I, s. 286 del 14.4.2022
- TAR Liguria, I, s. 285 del 14.4.2022
- TAR Campania [NA], I, s. 2195 del 31.3.2022
→ Cons. Stato, V, s. 434 del 12.1.2023
Premesso che i requisiti di qualificazione devono essere posseduti, senza soluzione di continuità, per l'intera durata della procedura, ai fini della continuità del requisito della SOA, è necessario e sufficiente che l’o.e., che abbia la SOA in scadenza, abbia stipulato contratto con la Società di attestazione, o presentatole istanza di rinnovo, almeno 90 giorni prima della scadenza medesima (art. 76, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010); il mancato rispetto di tale termine non preclude all'o.e. di provvedere anche successivamente alla stipula di contratto di attestazione o alla presentazione di istanza di rinnovo, ma in tal caso la nuova SOA è efficace dalla data dell’effettivo rilascio, senza retroagire al momento della scadenza della precedente SOA.
Il principio di immodificabilità dei RTI costituisce principio generale, che subisce eccezioni solo nei casi tipizzati. La mancanza o perdita della SOA, nell’ambito del RTI, non è rimediabile mediante modifiche nel RTI (non solo per addizione; ma anche mediante rimodulazione del RTI, o sua riduzione per recesso di un membro). Infatti, nel caso di perdita della SOA nell’ambito di RTI, non si applicano le deroghe stabilite dall’art. 48, co. 17 ss., D.Lgs. 50/2016 (poiché limitate ai casi di fallimento o di perdita dei requisiti generali; e funzionali a esigenze organizzative e non a eludere la mancanza di requisiti), nè si applicano i princìpi in materia di Consorzi stabili (ove è riconosciuta la possibilità di sopperire ai requisiti SOA della consorziata non designata).
Il rigetto del ricorso principale determina l’improcedibilità del ricorso incidentale escludente, per carenza di interesse.
- TAR Calabria [CZ], I, s. 517 del 22.3.2022
→ Cons. Stato, V, s. 559 del 17.1.2023
Il principio di continuità nel possesso dei requisiti di partecipazione deve essere inteso ed applicato in coerenza con i principi di ragionevolezza e proporzionalità, aventi pari rango; di conseguenza, la discontinuità nel possesso del requisito non è suscettibile di determinare l’esclusione del partecipante alla gara, quando – per la durata dell’interruzione, o per altre ragioni – non abbia concretamente determinato vulnus; quindi, un’interdittiva antimafia subito paralizzata dal provvedimento di controllo giudiziario (art. 34-bis d.lgs. 159/2011), in assenza di aggiudicazione ad altri nel frattempo, non è ragione di esclusione.
- TAR Calabria [CZ], I, s. 391 del 8.3.2022
- TAR Lombardia (MI), IV, s. 532 del 7.3.2022
→ Cons. Stato, V, s. 91 del 3.1.2023
In virtù del principio di assorbenza, l’impresa qualificata per la categoria OG11 può, nei limiti di importo correlati alla classifica, assumere le lavorazioni tanto nella stessa categoria OG11 che nelle specialistiche (OS3, OS28, OS30), anche contestualmente nell’ambito della medesima gara.
La dichiarazione di subappalto necessario (o qualificante) per le categorie a qualificazione obbligatoria non possedute, richiede che per esse sia indicato il ricorso al subappalto in gara, ma non che esso sia espressamente qualificato dall’o.e. come necessario (o qualificante).
Le clausole di lex specialis che consentono alla s.a., per la fase esecutiva, di incrementare l’importo dei lavori rispetto alla base di gara, sono irrilevanti ai fini della qualificazione degli o.e., che va verificata rispetto agli importi delle categorie come a base di gara.
In relazione alla classifica illimitata (classifica VIII), in vigenza del D.Lgs. 50/2016, l’art. 61, co. 6, d.p.r. 207/2010 non trova applicazione, in quanto superato dall’art. 84, co. 7, D.Lgs. 50/2016; tale norma prevede che la stazione appaltante può (e non più deve) prevedere requisiti ulteriori per le lavorazioni di rilevante importo (oltre € 20.000.000,00), e fissa requisiti diversi rispetto al d.p.r. 207/2010. Ai fini dell’incremento premiale del quinto della classifica di cui all’art. 61, co. 2, d.p.r. 207/2010 (da € 20.658.000 di cui all’art. 61, co. 5, d.p.r. 207/2010 ad € 24.789.600,00 in virtù dell’aumento del quinto ai sensi dell’art. 61, co. 2, d.p.r. 207/2010), quantomeno in mancanza di diverse previsioni di lex specialis, va tenuto conto dell’importo convenzionale della VIII classifica; tale importo, così incrementato, ove si tratti di prevalente è utilizzabile in disavanzo per la copertura di categorie scorporabili a qualificazione non obbligatoria, oppure a qualificazione obbligatoria (in tale caso, con subappalto necessario o qualificante), nelle quali l'o.e. non sia attestato.
Il divieto di offerta in rialzo si applica al prezzo complessivo offerto, e non alle singole voci di prezzo, che, in quanto tali, possono quindi essere anche superiori rispetto a quelle di lex specialis.
E’ legittima la verifica di anomalia operata senza considerazione delle migliorie, nel caso in cui la lex specialis le consideri, in fase esecutiva, a discrezione della s.a., e in un contesto in cui la lex specialis preveda un apposito procedimento basato si uno “schema tipo di contratto attuativo”, prevedendo come facoltativa la verifica di anomalia estesa alle migliorie stesse.
Nell’ambito di una gara per Accordo quadro con oggetto diversificato, quando la verifica di anomalia è svolta sulla base di un contratto applicativo esemplificativo, occorre tenere conto delle prospettabili prestazioni dell’intero Accordo quadro, eventualmente diverse da quelle del contratto applicativo di esempio considerato (fattispecie in caso di indennità di galleria).
Nel caso di ricorso principale e ricorso incidentale escludente, il ricorso principale va sempre esaminato, anche in caso di accoglimento dell’incidentale, a prescindere dal numero di concorrenti e dalla natura dei vizi; tuttavia, il rigetto del ricorso principale comporta comunque l’improcedibilità dell’incidentale.
- TAR Lombardia (MI), IV, s. 534 del 7.2.2022
Non sussiste incompatibilità tra le censure tese all’esclusione dell’aggiudicatario e censure tese a contestarne il giudizio di congruenza.
Nell’interpretare la lex specialis, va utilizzato non solo il criterio letterale, ma anche e soprattutto quello sistematico.
L’offerta condizionata (che comporta l’esclusione) si verifica allorquando l’offerta si palesi incerta, per come formulata in sede di gara, pertanto sono irrilevanti profili di condizionamento (nel caso: prezzo basato su rapporti commerciali con i propri fornitori) emersi in sede di anomalia; i rapporti con i fornitori assumono per natura un fisiologico margine di incertezza, e comunque il loro esame è confinato ai soli fini dell’anomalia.
E’ illegittima, per difetto istruttorio, la verifica di anomalia, conclusasi positivamente, che, a fronte di una voce di abbattimento dei costi non chiara e inusuale (nel caso: finanziamento economico da parte di un fornitore), e necessaria per rendere l’offerta in utile, ometta di indagare se tale posta comporti costi occulti per l’o.e..
La declaratoria di illegittimità della verifica di anomalia comporta la riedizione di tale segmento procedimentale da parte della s.a..
- TAR Lazio [RM], III, s. 1736 del 14.2.2022
→ Cons. Stato, V, s. 569 del 17.1.2023
Il falso dichiarativo, quale causa di esclusione, presuppone un'oggettiva falsità senza margine di opinabilità, ed un atteggiamento doloso, ovvero la consapevolezza di fornire una dichiarazione non veritiera.
E' inammissibile il motivo di ricorso relativo ai punteggi attribuiti, quando non superi la prova di resistenza.
E' legittima, in mancanza di diversa previsione di lex specialis, la dichiarazione resa sui requisiti generali resa per tutti i soggetti dal legale rappresentante.
Il giudizio di anomalia, espressione paradigmatica di discrezionalità tecnica, e come tale sindacabile solo per macroscopica illogicità o erroneità di fatto, non ha per oggetto la ricerca di singole inesattezze, mirando piuttosto ad accertare l'attendibilità dell'offerta nel suo complesso, pertanto la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, e non parcellizzata sulle singole voci. Chi deduce l'illegittimità della verifica di anomalia, ha l'onere di dimostrare l'irragionevolezza o erroneità del giudizio nel complesso, non essendo sufficienti allegazioni relative solo ad alcune voci di costo.
- TAR Liguria, I, s. 117 del 10.2.2022
→ Cons. Stato, IV, s. 92 del 3.1.2023
Nel caso di ricorsi riuniti avverso gli esiti di gara, l'uno caducante e l'altro teso all'aggiudicazione, va prioritariamente esaminato il ricorso caducante.
Le clausole di lex specialis che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o impossibile (quali quelle che non rendano calcolabile l'offerta o escludano la remuneratività) sono immediatamente lesive e vanno immediatamente impugnate.
Il rigetto del ricorso principale verso gli esiti di gara (anche caducatorio) determina l'improcedibilità del ricorso incidentale.
Nel caso di ricorso principale e ricorso incidentale escludente, va esaminato prioritariamente il ricorso principale, in quanto il suo rigetto comporta l'inammissibilità per carenza di interesse del ricorso principale.
Quando una gara venga gestita da una Centrale unica di committenza, ai fini di stabilire la legittimazione passiva occorre avere riguardo alla natura della Centrale ed agli atti di convenzione a monte.
Ai sensi dell’art. 80, co. 5, D.Lgs. 50/2016, la risoluzione in danno rileva per un triennio dalla data di risoluzione; qualora la risoluzione sia pronunziata, anziché in danno, dal Giudice civile, il triennio decorre dalla data della sentenza (anche non definitiva).
Ai fini delle cause di esclusioni discrezionali (grave illecito, risoluzione, etc.), la valutazione della s.a. è insindacabile se non manifestamente incongrua e motivata; a fronte di una risoluzione in danno, la s.a. può ben valutare elementi quali la non definitività della sentenza, l’esiguità delle penali, l’intervenuta transazione, la risoluzione del rapporto col responsabile di cantiere, la regolare esecuzione del servizio presso altri enti).
Il rinvio a giudizio di un soggetto rilevante dell’o.e. non ne comporta l’automatica esclusione, ma può essere posto a fondamento del provvedimento espulsivo discrezionale quando da esso emerga un grave illecito.
Sono irrilevanti le cause di esclusione discrezionali (quali un rinvio a giudizio) insorte dopo la presentazione delle offerte.
La causa di esclusione di cui all’art. 80, co. 5, lett. l) D.Lgs. 50/2016 (omessa denuncia) opera a condizione della menzione nella richiesta di rinvio a giudizio, e che tale atto intervenga nell’anno antecedente al bando.
L’o.e. non è tenuto a dichiarare le precedenti esclusioni in altre gare comminate per omissioni dichiarative; la dichiarazione falsa o mendace o omessa (art. 80, co. 5, lett. c-bis, D.Lgs. 50/2016) rileva solo nella procedura di gara ove è stata resa.
La mancata presentazione o l’irregolarità della garanzia provvisoria sono sanabili mediante soccorso istruttorio.
Allorquando il sopralluogo sia previsto, ma senza previsione di clausole escludenti, i vizi della visita di sopralluogo (quali la mancanza di valida delega) sono suscettibili di soccorso istruttorio.
Di per sé, il breve tempo per l’esame delle offerte, non costituisce ragione di illegittimità, potendo il breve tempo impiegato dipendere da vari fattori, quali le particolari doti dei commissari, l’efficienza dei lavori della commissione, l’utilizzo di moduli, la rilevazione di particolari caratteristiche delle offerte).
L’idoneità del voto numerico a rappresentare l’iter logico seguito dalla Commissione è direttamente proporzionale al grado di specificazione dei criteri di valutazione (caso di subpunteggi di max 4,5 punti).
La discrezione nella valutazione delle offerte è insindacabile se non irragionevole o arbitraria, o fondata su una rappresentazione erronea dei documenti di gara.
Nel caso di ricorso principale e di incidentale escludente, il ricorso principale va esaminato per primo; il rigetto del ricorso principale rende improcedibile l’incidentale.
- TRGA Trentino Alto Adige [BZ], s. 30 del 2.2.2022
Campionatura, Interpretazione della lex specialis → Cons. Stato, VI, s. 1145 del 2.2.2023
Qualora la campionatura non sia coerente con i requisiti richiesti, ai fini dell'ammissione dell'offerta, è necessario verificare, caso per caso, se la lex specialis attribuisca o meno alla campionatura una funzione determinante, e se essa prevalga o meno sulle schede tecniche; di per sé, la campionatura non è elemento costitutivo, ma dimostrativo, dell’offerta tecnica.
Le clausole di lex specialis vanno interpretate, non singolarmente, ma nel contesto generale e sistematico (art. 1363 c.c.), e tenendo conto dei vari documenti di gara; in caso di clausole ambigue o dubbie occorre privilegiare l’esegesi che estende la platea dei partecipanti, secondo il favor partecipationis.
- TAR Abruzzo [PE], I, s. 44 del 26.1.2022
→ Cons. Stato, V, s. 652 del 19.1.2023
La causa di esclusione per unico centro decisionale (art. 80, co. 5, lett. m), D.Lgs. 50/2016), trova applicazione anche nelle gare a lotti plurimi, allorquando sia previsto il c.d. vincolo di aggiudicazione (divieto di aggiudicazione plurima di più lotti).
La causa di esclusione per unico centro decisionale (art. 80, co. 5, lett. m), D.Lgs. 50/2016), può essere ritenuta sussistente sulla base di una valutazione probabilistica e presuntiva, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti (quali contenuti perlopiù identici delle offerte tecniche, elaborati simili per contenuti e formato, cauzioni rilasciate in progressione dallo stesso garante, appartenenza dei partecipanti alla medesima associazione confederativa). La causa ostativa sussiste in presenza di un'astratta idoneità al concordamento delle offerte, senza necessità di dimostrare in concreto l'avvenuto concordamento. L'appartenenze dei partecipanti alla stessa associazione confederativa, e l'utilizzo dei medesimi tecnici e consulenti, non costituisce ragione esimente.
E' inammissibile, o infondato, il motivo relativo al vizio di composizione della Commissione, per ragione di incompatibilità dei commissari, quando funzionale a far valere l'illegittimità (non dei punteggi assegnati, ma) l'esclusione per carenza di requisiti generali.
- TAR Veneto, I, s. 9 del 4.1.2022
→ Cons. Stato, V, s. 653 del 19.1.2023
Allorchè sia richiesto un prodotto omologato, va esclusa l'offerta di un bene (di per sè omologato ma) con caratteristiche, richieste dalla lex specialis, ulteriori rispetto all'omologazione e quindi da considerarsi non omologate; in ogni caso, va escluso il prodotto, foss'anche omologato, con caratteristiche in contrasto con la legge.
- TAR Veneto, I, s. 8 del 4.1.2022
- TAR Liguria, I, s. 1124 del 30.12.2021
→ Cons. Stato, V, s. 782 del 24.1.2023
In virtù del combinato degli artt. 50, co. 1, e 95 co. 3, e co. 4, D.Lgs. 50/2016, il criterio dell’OEV è obbligatorio per i servizi ad elevata densità di manodopera, ma solo qualora non si tratti di servizi di natura intellettuale, e tale regola opera anche per il sotto-soglia, ai sensi dell’art. 36, co. 9-bis D.Lgs. 50/2016; resta comunque consentito ricorrere al criterio del PPB nel caso di “servizi standardizzati”.
Per “servizi intellettuali”, ai fini del D.Lgs. 50/2016, devono intendersi quelli che richiedono prestazioni professionali, con ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, “personalizzate” per il committente; per soluzioni “standardizzate”, si intendono quelle ripetibili per una pluralità di clienti. Di conseguenza, anche una prestazione di per sé professionale e intellettuale, può avere natura standardizzata.
Ai fini della verifica di anomalia, in casi particolari (servizi di natura immateriale standardizzati), non è irragionevole la giustificazione che deduca che, essendo le prestazioni già in opera per altri Clienti, non si determini un incremento di costi aziendali.
I valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali sono un semplice parametro di valutazione della congruità dell'offerta; un eventuale scostamento non legittima un giudizio di anomalia dell’offerta, salvo laddove la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata, alla luce di una valutazione globale e sintetica.
- TAR Lazio [RM], I-ter, s. 13084 del 16.12.2021
In casi particolari, il soccorso istruttorio (art. 83, co. 9, D.Lgs. 50/2016) è ammissibile anche in relazione all’offerta tecnica, purchè essa non sia integrata o modificata nel suo contenuto sostanziale (nel caso l’o.e. aveva omesso di produrre un documento di offerta, tuttavia considerato meramente esplicativo rispetto al residuo dell’offerta prodotta, a sua volta già idonea a soddisfare le richieste di lex specialis; inoltre, il documento mancante atteneva ad una sola delle 11 sedi richieste, in un contesto in cui le descrizioni delle altre 10 sedi erano tra loro identiche).
L’annullamento del provvedimento di esclusione comporta la regressione del procedimento alla fase in cui è maturata l’esclusione.
- TAR Veneto, II, s. 1510 del 13.12.2021
Casi di soccorso istruttorio, Clausole nulle per violazione del principio di tassatività → Cons. Stato, V, s. 68 del 3.1.2023
La clausola di lex specialis che preveda, a pena di esclusione, l’iscrizione al MEPA di tutti i membri del RTI (incluse le imprese mandanti), è nulla per violazione del principio di tassatività delle cause escludenti (art. 83, co. 8, D.Lgs. 50/2016); la mancata iscrizione, comunque, è una carenza meramente formale, che impone quantomeno il soccorso istruttorio (art. 83, co. 9, D.Lgs. 50/2016).
- TAR Lazio, [RM], III, s. 12843 del 13.12.2021
- TAR Lazio [RM], II-quater, s. 12810 del 10.12.2021
→ Cons. Stato, V, s. 565 del 17.1.2023
Le disposizioni del disciplinare vanno interpretate in modo coordinato l'una con l'altra.
E' inammissibile il motivo di ricorso relativo ai punteggi che non superi la prova di resistenza.
L'insanabile contrasto tra bando e disciplinare (nel caso, diversa ripartizione tra punteggio tecnico ed economico), non superabile in via interpretativa, comporta l'annullamento dell'intera procedura.
Allorquando il ricorso sia teso alla caducazione della gara, non opera la prova di resistenza.
- TAR Marche, I, s. 851 del 9.12.2021
Autotutela e revoca, Incremento del quinto SOA nei RTI → Cons. Stato, V, ord. remissione Ad. plen. 7311 del 19.8.2022
→ Cons. Stato, Ad. plen., s. 3 del 13.1.2023In tutti i casi di RTI (verticale; orizzontale; misto con assunzione di una categoria da parte di sottoraggruppamento orizzontale o impresa singola), l’incremento del quinto della classifica SOA in una categoria, previsto dall’art. 61, co. 2, d.p.r. 207/2010, ha per condizione la qualificazione dell'o.e. per un importo pari ad almeno il quinto dell’importo complessivo dei lavori (e non della categoria assunta). Riformata
Allorchè la s.a. accolga l'istanza di autotutela svolta da un o.e. nei confronti di uno concorrenti, è legittimo e doveroso che operi il riesame, d'ufficio, anche verso gli altri partecipanti; nè in tal caso è dovuta la comunicazione di avvio del procedimento.
- TAR Lombardia [BS], II, s. 1001 del 30.11.2021
Incremento del quinto SOA nei RTI In caso di sottoraggruppamento orizzontale di RTI misto, l’incremento del quinto previsto dall’art. 61, co. 2, d.p.r. 207/2010 ha per condizione la qualificazione dell’o.e. partecipante al sottoraggruppamento per un importo pari ad almeno il quinto dell’importo complessivo dei lavori (e non della singola categoria assunta dal sottoraggruppamento, cioè quella per la quale si invoca il beneficio dell’incremento). Riformata
- TAR Toscana, I, s. 1508 del 19.11.2021
→ Cons. Stato, V, s. 657 del 19.1.2023
Allorquando la lex specialis richieda, quale requisito di idoneità, l’iscrizione alla CCIAA (art. 80, co. 1, lett. a) e co. 3, D.Lgs. 50/2016) per un’attività “coerente” con l’oggetto dell’appalto, non è necessaria una perfetta corrispondenza, e anzi la valutazione va effettuata non sulla base del dato formale delle risultanze della CCIAA, bensì tenendo conto dell’effettiva pregressa esperienza dichiarata, e, in caso di dubbio, applicare il favor partecipationis.
- TAR Basilicata, I, s. 716 del 9.11.2021
Sono escluse dall’ambito del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), le attività relative allo sfruttamento di un’area geografica, ai fini di prospezione di petrolio e gas, e produzione di petrolio, in quanto direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili; di conseguenza, non sussiste la giurisdizione del G.A.
Allorquando ad una procedura di affidamento non trovi applicazione il Codice dei contratti pubblici, non sussiste la giurisdizione del G.A. neppure sul diniego di accesso agli atti.
- Corte Costituzionale, s. 204 del 28.10.2021
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120 C.P.A (D.lgs. 104/2010), dedotto illegittimo nella parte in cui prevede la decorrenza del termine per svolgere motivi di censura verso gli atti delle procedure di affidamento dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione (o dalla pubblicazione degli esiti di gara). Anche in vigenza del D.Lgs. 50/2016, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata, i vizi che non emergono dalla comunicazione di aggiudicazione o dalla pubblicazione degli esiti, bensì dall'accesso agli atti, vanno intesi soggetti, secondo la giurisprudenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (compatibile con le norme in questione e con la Costituzione), e sempre che la richiesta di accesso avvenga nei termini previsti (15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione o pubblicazione, ai sensi dell'art. 76 D.Lgs. 50/2016): a) in linea generale, qualora la s.a. esiti l'accesso nei successivi 15 giorni, ad una dilazione temporale pari a 15 giorni rispetto al termine ordinario di 30 giorni; b) mentre, qualora la s.a. neghi l’accesso o lo procrastini con condotte dilatorie, a un termine pieno, pari a 30 giorni, decorrenti tuttavia dalla data dell'accesso.
- TAR Campania [NA], II, s. 6123 del 30.9.2021
→ Cons. Stato, V, s. 529 del 16.1.2023
L’iscrizione camerale è requisito di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016), anteposto ai requisiti di capacità, e la sua utilità è di filtrare l’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’appalto. Pertanto, deve sussistere una congruenza e corrispondenza , tendenzialmente completa, tra quanto riportato nell’iscrizione alla CCIAA, e l’oggetto del contratto d’appalto, evincibile dal complesso di prestazioni in esso previste (caso di iscrizione per lavori edili, non ritenuta idonea per la manutenzione fognaria e servizi accessori).
L'avvalimento non può mai sopperire alla mancanza dei requisiti di idoneità professionale, quale la congruente iscrizione camerale.
Nel caso di un’impresa che operi da una data che non consenta di raggiungere il lasso di tempo richiesto dalla lex specialis relativo ai requisiti speciali, la capacità finanziaria (fatturato globale) può essere dimostrata tenendo conto di un periodo di tempo minore, sulla base della media annua del periodo di effettiva operatività dell’impresa (riparametrazione); ciò non vale però per il requisito del fatturato specifico, che attiene allo svolgimento di una determinata attività di impresa per un certo numero di anni, e la cui ratio è garantire che l'impresa abbia sufficiente esperienza.
- TAR Lazio [LT], I, s. 532 del 27.9.2021
→ Cons. Stato, V, s. 531 del 16.1.2023
Ai fini del grave illecito (art. 80, co. 5, lett. c), d.lgs. 50/2016) connesso a procedimenti penali, sono irrilevanti sia gli aspetti formali che hanno determinato o possono determinare la chiusura dei procedimenti penali (quali la pronuncia di non luogo a procedere o l'imminente prescrizione), sia la lontananza nel tempo dei fatti.
L'omessa dichiarazione di fatti che possono costituire grave illecito (incluse precedenti esclusioni a loro vota comminate per omessa dichiarazione) sono legittimamente considerate dalla s.a. quali indici di comportamento reticente, non trasparente, idoneo a ingannare l’amministrazione, legittimante l'esclusione.
Tra i fatti che il concorrente ha l'obbligo di dichiarare all'amministrazione ai fini della valutazione sui requisiti generali, rientrano anche quelli successivi alla gara.
- TAR Lazio [RM], I quater, s. 3212 del 16.3.2021
→ Cons. Stato, V, s. 1100 del 31.1.2023
Per forniture e servizi, si applica il principio di equivalenza (art. 68 D.Lgs. 50/2016), posto a tutela di concorrenza, par condicio e favor partecipationis, e per il quale l’offerente può fornire con ogni mezzo la prova che quanto offerto ottempera in maniera equivalente ai requisiti (specifiche tecniche) richiesti dalla lex specialis.
Il principio di equivalenza opera indipendentemente dal richiamo negli atti di gara e per tutte le fasi della procedura, e relativamente sia ai requisiti dell’offerta che ai punteggi tecnici. I concorrenti non sono onerati di apposite e formali dichiarazioni e la prova dell’equivalenza può essere fornita con qualsiasi mezzo, fermo che la s,a, deve essere messa nelle condizioni di svolgere la relativa verifica; il giudizio di equivalenza può essere anche implicito, e costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto per erroneità.
La difformità dell’offerta rispetto alle caratteristiche tecniche di lex specialis comporta l’esclusione quando dia luogo a un aliud pro alio; tale automatismo opera anche in assenza di espressa comminatoria, ma solo se le specifiche tecniche pretese consentano di ricostruire con esattezza il prodotto richiesto e di fissare in maniera analitica ed inequivoca determinate caratteristiche come indefettibili, mentre in mancanza opera il favor partecipationis. Quindi, qualora la lex specialis preveda che l’offerta debba presentare determinate caratteristiche, ma richiamando il principio di equivalenza, ciò significa che deve sussistere una conformità sostanziale (e non formale) con le specifiche.
La risposta della s.a. ai chiarimenti radica un notevole affidamento relativamente all’interpretazione della lex specialis. - TAR Lombardia (MI), IV, s. 2641 del 30.12.2020
Capogruppo maggioritaria, Competenza Commissione giudicatrice, Dichiarazione conto terzi sui requisiti generali, Incompatibilità Commissione giudicatrice, Interesse, Mancanza della dichiarazione sui requisiti generali, Ordine di trattazione, Soccorso istruttorio per l'offerta tecnica o economica, Sottoscrizione dell'offerta nei RTI → Cons. Stato, V, s. 69 del 3.1.2023
Nell’esame dei motivi di ricorso, qualora il ricorrente non si sia avvalso della facoltà di gradazione, devono esaminarsi prioritariamente le censure caducatorie dell’intera procedura.
Per il principio della prova di resistenza, il ricorso del terzo classificato teso all’aggiudicazione in suo favore deve essere idoneo a conseguire tale esito, cioè il conseguimento del primo posto in graduatoria.
Il provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice è un atto endoprocedimentale, non immediatamente lesivo e quindi non immediatamente impugnabile.
L’incompatibilità dei membri della Commissione giudicatrice (art. 77, co. 4, D.Lgs. 50/2016) richiede concrete e comprovate situazioni di partecipazione o ingerenza del commissario nella predisposizione degli atti di gara e nell’individuazione dei criteri di valutazione, che possano condizionane l’attività di valutazione.
La necessaria competenza dei membri della Commissione giudicatrice va valutata complessivamente in seno alla Commissione e non ai suoi singoli membri, e quindi può ricavarsi dal cumulo della competenza dei componenti; tale competenza, peraltro, non richiede una perfetta corrispondenza con l’oggetto dell’appalto.
La mancata sottoscrizione dell’offerta tecnica o economica da parte della mandante di RTI costituendo (art. 48, co. 8, D.Lgs. 50/2016) comporta l’esclusione del RTI; essa non è sanabile mediante soccorso istruttorio, che non è applicabile all’offerta tecnica ed economica (art. 83, co. 9, D.Lgs. 50/2016).
La dichiarazione di insussistenza di cause ostative ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 è legittimamente resa per tutti i soggetti tenuti dal legale rappresentante, quantomeno quando la lex specialis non disponga diversamente.
Il socio unico persona giuridica è un soggetto rilevante ai sensi dell’art. 80, co. 3, D.Lgs. 50/2016; ciò non in quanto di per sé socio unico (giacchè la norma si riferisce testualmente al socio unico persona fisica), ma quanto soggetto - sebbene persona giuridica - munito di poteri di controllo, e quale socio di maggioranza in caso di società fino a quattro soci.
La mancata dichiarazione circa l’assenza di cause ostative relative a uno dei soggetti ex art. 80, co. 3, D.Lgs. 50/2016 comporta l’esclusione del concorrente. Riformata.
Nel caso di RTI, la mandataria deve assumere le prestazioni in misura maggioritaria (art. 48, co. 8, D.Lgs. 50/2016); tale previsione – che non è soddisfatta in caso di partecipazione paritaria - è a pena di esclusione, non ammette soccorso istruttorio, e si applica per eterointegrazione (quindi anche qualora non prevista dalla lex specialis).
- TAR Lazio [RM], I ter, s. 7831 del 7.7.2020
- TAR Lombardia [MI], II, s. 1076 del 14.5.2019
Il danno da mancata aggiudicazione (mancato utile; danno curriculare) presuppone l'elemento oggettivo del nocumento derivante da attività amministrativa illegittima (e tale è l’indebita aggiudicazione ad altro o.e. anzichè al danneggiato); non è invece richiesto l’elemento della colpa in capo alla s.a., nè che l’o.e. abbia necessariamente attivato ogni e qualunque possibile strumento per ridurre il danno.
Il danno da mancata aggiudicazione, sotto il profilo del "mancato utile", può essere riconosciuto in una percentuale sull’offerta determinata via forfettaria , operando inoltre riduzioni, anch'esse forfettarie e equitative, per i costi presumibilmente da sopportare in caso di esecuzione e per la possibilità di utilizzare altrimenti le risorse d’impresa (aliunde perceptum). Il danno da mancata aggiudicazione, sotto il profilo "curriculare", richiede elementi anche solo indiziari (nel caso, le modeste dimensioni aziendali a fronte del rilevante importo di appalto), e può essere anch’esso liquidato in una percentuale forfettaria e equitativa sul valore dell’appalto. Su tali importi spettano la rivalutazione monetaria (dalla data dal contratto illegittimo) e, sull’importo così rivalutato, gli interessi legali, dalla medesima data di stipula a quella della sentenza. PARZIALMENTE RIFORMATA IN APPELLO.
- TAR Lazio [RM], III quater, s. 8476 del 14.7.2017
→ Cons. Stato, V, s. 1048 del 30.1.2023
Non sussiste la giurisdizione del G.A. relativamente al riaccredito delle penali, mentre sussiste in merito alla revisione prezzi.
Le clausole di revisione prezzi attribuiscono all'o.e. una posizione di interesse legittimo (e non di diritto soggettivo); gli esiti del procedimento di revisione sono espressione di discrezionalità, e sfociano in un provvedimento amministrativo che deve essere impugnato nel termine decadenziale; diversamente, l'azione di condanna trova applicazione nel caso di avvenuta emissione di un provvedimento di liquidazione.
- TAR Lazio [RM], II, s. 10486 del 30.7.2015
→ Cons. Stato, V, s. 1074 del 31.1.2023
Per quanto l'aggiudicazione provvisoria sia un atto endoprocedimentale e l'aggiudicatario vanti solo un'aspettativa all'aggiudicazione definitiva, egli è pienamente legittimato all'impugnazione ad impugnare la revoca o l'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione provvisoria medesima.
Il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006) trova piena applicazione anche in caso di concessione di servizi, quando siano, a qualunque titolo, previsti lavori, sia che essi siano da svolgere da parte dei concessionari, sia nel caso in cui essi debbano appaltare a terzi.
E' illegittima la procedura che preveda l'affidamento di lavori (anche nell'ambito di una procedura di affidamento di concessione di servizi) non preceduta dallo studio di fattibilità o anche solo dalla progettazione preliminare; così come qualora non siano individuate le categorie e classifiche SOA; così come quando sia mancato il preventivo parere della Soprintendenza.
Sebbene le procedure di affidamento di concessioni di servizi siano disciplinate solo dai principi generali di cui all'art. 30, co. 3, D.Lgs. 163/2006, è necessaria la specifica - proprio in quanto principi generali - dei requisiti speciali e di criteri di valutazione sufficientemente determinati.
E' legittimo e doveroso il provvedimento di autotutela di una procedura di affidamento e del relativo provvedimento conclusivo, nel caso di gravi vizi della procedura medesima, e l'interesse pubblico risiede proprio nella rimozione dei gravi vizi medesimi, a tutela della concorrenza; inoltre, in mancanza di un termine massimo predefinito, l'autotutela può intervenire anche a distanza di un tempo considerevole, specie quando all'aggiudicazione non sia seguito il contratto.
Nei procedimenti ad evidenza pubblica, può configurarsi sia la responsabilità per lesione dell’interesse legittimo derivante dalla illegittimità degli atti del procedimento, sia una responsabilità precontrattuale, per violazione di norme imperative di condotta (per violazione dei canoni di buona fede e correttezza, ex art. 1337 c.c.); costituiscono fonte di responsabilità precontrattuale la violazione di regole di condotta, quali l'obbligo di valutare diligentemente le possibilità di positiva conclusione della trattativa e di informare tempestivamente la controparte dell'eventuale esistenza di cause impeditive. La legittimità del procedimento di autotutela esclude il primo tipo di danno, ma non quello da responsabilità precontrattuale della p.a..
Nel caso di responsabilità precontrattuale della p.a., il danno risarcibile è commisurato al solo c.d. interesse negativo (interesse a non essere coinvolto in trattative inutili o a non investire inutilmente tempo e risorse partecipando a trattative destinate a rivelarsi inutili), che comprende sia il danno emergente (spese sostenute ai fini della partecipazione alla gara e in previsione della stipula), sia il lucro cessante (perdita di ulteriori occasioni contrattuali, sfumate a causa dell’impegno inutilmente proferito o nell’affidamento sula positiva conclusione del procedimento), poste di danno che vanno, comunque, debitamente provate. Non rileva in contrario, invece, il “concorso colposo” del concorrente per essere evincibile l’illegittimità degli atti della procedura, posto il principio dell’affidamento sulla legittimità degli atti amministrativi, a maggior ragione in materie di elevato tecnicismo come quella dei contratti pubblici.
- ANAC, delibera (parere precontenzioso) n. 457/2023 del 11.10.2023
Nel caso in cui il contratto di appalto di servizi di ingegneria e architettura, contempli una pluralità di prestazioni tecniche scindibili e autonome è consentito alla stazione appaltante attestare la corretta esecuzione dei singoli servizi a prescindere dal completamento dell’ultima delle prestazioni dedotte nel contratto.
- TAR Calabria (CZ), I, s. 555 del 29.3.2023
- dA VERIFICARE
- Min. infrastrutture-trasporti – parere 2871 del 18.7.2024
Nel caso di servizi gestiti in house, non deve essere nominato il RUP (salvo ai fini della richiesta di CIG per il monitoraggio), nè il DL/DEC; resta ferma la nomina del DL/DEC per gli appalti del soggetto che gestisce in house.
2024 (inserite)
- TAR Abruzzo [AQ], I, s. 55 del 30.1.2024
Omessa prezzatura delle migliorie, Omessa prezzatura voci di offerta 1Se, in generale, l’indicazione di un prezzo pari a zero per una o più voci di offerta non comporta l’esclusione (rilevando ai fini dell’anomalia), tuttavia, in presenza di espressa clausola escludente (nel caso: relativa alle migliorie gratuite), l’omissione comporta l’esclusione. Tale clausola non è irragionevole.
2024 (tutte)
- TAR Piemonte, II, s. 338 del 4.4.2024Pubblicato il 04/04/2024 N. 00338/2024 REG.PROV.COLL. N. 00793/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 793 del 2023, proposto da Sellmat S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura di cui ai CIG 9536490082, 9536536676, 9536550205 e 9536559970 rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Netti e Claudia Prenna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Azienda Ospedaliera Universitaria Maggiore della Carità di Novara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Barosio e Serena Dentico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vittorio Barosio in Torino, corso Galileo Ferraris 120; Azienda Sanitaria Locale Bi di Biella, Azienda Sanitaria Locale di Novara, Azienda Sanitaria Locale Vco di Omega, non costituite in giudizio; nei confronti Break Point S.r.l., non costituita in giudizio; per l’annullamento della deliberazione del Direttore Generale n. 630 del 18/08/2023 della Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di Novara, avente ad oggetto “Gara Europea tramite procedura telematica appalto congiunto del servizio di concessione di installazione e gestione dei distributori automatici di bevande calde, fredde e prodotti vari presso le strutture dell’AOU “Maggiore della Carità” di Novara e le AASSLL BI, NO e VCO, afferenti all’area interaziendale di coordinamento n. 3 per un periodo di 60 mesi oltre 12 mesi di opzione di proroga tecnica – non aggiudicazione; – dei verbali di gara, con particolare riferimento al verbale di 3^ seduta pubblica del 02/08/2023; – della nota di riscontro trasmessa dall’AOU di Novara in data 26/09/2023; – per quanto occorrer possa, degli ulteriori verbali di gara e pedisseque determinazioni di approvazione da parte del Dirigente, segnatamente n. 617 del 27/03/2023, n. 757 del 17/04/2023; – per quanto occorrer possa, della nota dell’AOU di Novara prot. 15239 del 09/05/2023; – per quanto occorrer possa, dei documenti della lex specialis, segnatamente nella parte in cui la Stazione Concedente rinviene le disposizioni con le quali, erroneamente ha inteso non aggiudicare la concessione alla Società ricorrente; – nonché di ogni altro atto, documento e provvedimento anche a carattere interno e/o istruttorio prodromico alla determinazione di non aggiudicazione nei confronti della Società ricorrente, allo stato non cogniti. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio della Azienda Ospedaliera Universitaria Maggiore della Carità di Novara; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 marzo 2024 il dott. Marco Costa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO 1. Con delibera n° 1082 del 30.12.2022 il Direttore Generale dell’A.O.U. “Maggiore della Carità” di Novara avviava l’appalto per l’affidamento mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. del servizio di concessione di installazione e gestione distributori automatici di bevande calde, fredde e prodotti vari presso le strutture dell’Azienda Ospedaliera Maggiore della Carità di Novara e delle AA.SS.LL. BI, NO E VCO afferenti all’AIC 3 per un periodo di mesi 60, oltre a mesi 12 di proroga tecnica, approvando contestualmente il bando di gara, l’estratto del bando di gara ed il Disciplinare di Gara con i relativi allegati (docc. 1, 2 e 3 resistente); la procedura, da espletarsi in modalità telematica sulla piattaforma Sintel, risultava suddivisa nei seguenti quattro lotti, corrispondenti ai singoli presidi interessati: lotto 1 AOU “Maggiore della Carità di Novara” CIG 9536490082; lotto 2 Asl Biella – CIG. 9536536676; lotto 3 Asl Novara – CIG. 9536550205 e lotto 4 Asl Verbano Cusio Ossola – CIG. 9536559970. 2. La lex specialis di gara stabiliva che la procedura di selezione del contraente sarebbe avvenuta conducendo una preliminare valutazione delle offerte tecniche da parte della Commissione alla luce della “rispondenza di quanto offerto alle specifiche tecniche riportate nel Capitolato speciale descrittivo prestazionale”, cui sarebbe seguita la formulazione dei “relativi giudizi di idoneità / non idoneità”, condizionante il prosieguo della procedura (doc. 2 resistente, pag. 32). Il suddetto giudizio valutativo doveva pertanto appuntarsi sul rispetto dei requisiti minimi dell’offerta, per quanto qui di interesse riferiti anche ai “prodotti da erogare”, in relazione ai quali ne era richiesta l’elencazione corredata dalle relative schede tecniche e per i quali erano prescritti caratteristiche, formati e ingredienti, declinati in ragione del correlato obiettivo di promozione di abitudini alimentari ritenute sane e con espresso divieto di offrire “prodotti con oli vegetali (palma e cocco)”, tutti meglio individuati con rinvio all’art. 6 del capitolato stesso (ibid. con particolare riferimento alla tabella, contenente il pertinente rinvio all’art. 6 del capitolato, quest’ultimo depositato quale doc. 3 di parte resistente, pagg. 6 e ss). 3. La Società odierna ricorrente – unica partecipante alla selezione per ciascuno dei quattro lotti – presentava le relative domande sul portale telematico entro il termine perentorio all’uopo fissato (doc. 8 ricorrente); la documentazione amministrativa a corredo di ciascuna offerta superava il vaglio di ammissibilità dell’organo di gara, con conseguente ammissione al prosieguo della procedura (doc. 9 ricorrente). La Commissione procedeva quindi all’apertura informatica dell’offerta tecnica in seduta pubblica, rimettendo la relativa valutazione in sede riservata. 4. Esaminati quindi i documenti prodotti, l’organo di gara, con nota prot. 15239/23 del 09.05.2023, formulava nei confronti della Società esponente una “richiesta di precisazioni” segnalando la propria difficoltà nel reperire le “schede tecniche con relativi ingredienti e specifiche dei prodotti proposti”, chiedendo pertanto di “voler specificare in quali pagine della documentazione tecnica, già presentata, si può rinvenire quanto richiesto” (doc. 6 resistente) e assegnando termine per il riscontro sino al 17.5.2023; Sellmatt, con nota del 10.05.2023, rappresentava di aver inserito nella sezione “documentazione integrativa” le schede tecniche dei distributori automatici, il catalogo prodotti, il manuale MAIA (HACCP), nonché le certificazioni di qualità e le schede tecniche dei prodotti erogati, precisando in relazione a questi ultimi che si trattava di una selezione dei più significativi, non potendo inserire le schede di ciascuno per ragioni di spazio (doc. 10 ricorrente); tale argomento veniva ribadito dall’impresa in occasione della successiva seduta pubblica di gara del 2.8.2023, nel corso della quale veniva resa edotta dell’orientamento dell’organo di gara in merito all’insufficienza del riscontro fornito e del conseguente giudizio di “non idoneità”, assunto ...
- TAR Abruzzo [AQ], I, s. 156 del 28.3.2024Pubblicato il 28/03/2024 N. 00156/2024 REG.PROV.COLL. N. 00121/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 121 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Cooperativa Sociale e di Lavoro – Operatori Sanitari Associati – O.S.A. Soc. Coop. Sociale – Onlus, Horizon Service Soc. Coop. Soc., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9342015AA6, rappresentati e difesi dagli avvocati Mauro Renna, Alessandro Cati, Nicola Sabbini, Lucia Bolognini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Agenzia Regionale di Informatica e Committenza – Aric, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Eugenio Galluppi, Fabrizio Rulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Roberto Colagrande in L’Aquila, via G. Verdi n. 18, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandro Dioguardi in Pescara, via Nicola Fabrizi n. 61; Regione Abruzzo, non costituito in giudizio; nei confronti Consorzio Luna Società Cooperativa Sociale, Asl 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila, Asl 2 Lanciano – Vasto – Chieti, Asl 3 Pescara, Asl 4 Teramo, non costituiti in giudizio; Cooperativa Sociale Croce Gialla – Societa’ Cooperativa, Societa’ Cooperativa Sociale Consorzio Matrix, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Vincenzo Antonucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; e con l’intervento di ad adiuvandum: Medicasa Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Brunetti, Alfredo Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: – della nota prot. n. 1441/23 del 22.03.2023 del Direttore Generale dell””ARIC – Agenzia Regionale di Informatica e Committenza, con cui è stata trasmessa la determinazione n. 46 del 16.03.2023, recante l””aggiudicazione della «procedura aperta per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici, ai sensi dell””art. 54, comma 4, lett. A), del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l””affidamento del Servizio di cure domiciliari per i pazienti residenti nel territorio della Regione Abruzzo», e sono state date “indicazioni per la fase esecutiva”; – della tabella allegata alla predetta nota, nella quale sono stati indicati i massimali di spesa annuali e quadriennali da assegnare agli operatori economici ammessi alla stipula degli accordi quadro per ciascuna ASL; – dello schema di accordo quadro, trasmesso tramite la piattaforma S.tel.la in data 05.04.2023 e da completare e restituire entro il 20.04.2023, nel quale sono stati recepiti i massimali di spesa già indicati; – della nota prot. n. 1775/23 del 05.04.2023 del Direttore Generale dell””ARIC – Agenzia Regionale di Informatica e Committenza, con cui, in riscontro alla nota rif. 13/23 als inviata dalla ricorrente in data 05.04.2023, è stato confermato « l””intero contenuto della nota n. 1441/23 del 22.03.2023 e dei razionali sottesi alla valorizzazione figurativa del massimale di spesa »; – nonché di ogni altro atto presupposto e/o preparatorio e/o connesso e/o consequenziale e/o di esecuzione rispetto agli atti impugnati; nonché per la declaratoria di inefficacia degli accordi quadro e dei contratti eventualmente stipulati con gli aggiudicatari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 e 122 c.p.a., e per la conseguente condanna dell””Amministrazione resistente al risarcimento in forma specifica ex art. 124 c.p.a., mediante la stipulazione dell””accordo quadro con la ricorrente per l””importo complessivamente previsto per ciascun ambito territoriale e il subentro di quest””ultima nei contratti eventualmente stipulati; con esplicita riserva di proporre futura azione per il risarcimento per equivalente del danno causato dagli atti impugnati. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Cooperativa Sociale e di Lavoro – Operatori Sanitari Associati – O.S.A. Soc. Coop. Sociale – Onlus il 21/6/2023: per l””annullamento, in aggiunta ai provvedimenti già impugnati con il ricorso, – della nota recante « precisazioni e rettifica lettera ARIC prot. n. 1441/23 del 22.03.2023 » adottata dal Direttore Generale dell””ARIC – Agenzia Regionale di Informatica e Committenza, inviata tramite la piattaforma S.tel.la in data 07.05.2023, nella parte in cui l””ARIC ha preteso di individuare i criteri da utilizzare per l””assegnazione degli assistiti tra i diversi fornitori; – ove occorrer possa, del nuovo schema di accordo quadro, trasmesso tramite la piattaforma S.tel.la in data 07.05.2023 e da completare e restituire entro il 18.05.2023; – nonché di ogni altro atto presupposto e/o preparatorio e/o connesso e/o consequenziale e/o di esecuzione rispetto agli atti impugnati; nonché per la declaratoria di inefficacia degli accordi quadro e dei contratti eventualmente stipulati con gli aggiudicatari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 e 122 c.p.a., e per la conseguente condanna dell””Amministrazione resistente al risarcimento in forma specifica ex art. 124 c.p.a., mediante la stipulazione dell””accordo quadro con la ricorrente nel rispetto dei criteri di assegnazione degli assistiti previsti dalla lex specialis di gara e il subentro della ricorrente nei contratti eventualmente stipulati; con esplicita riserva di proporre futura azione per il risarcimento per equivalente del danno causato dagli atti impugnati. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Cooperativa Sociale e di Lavoro – Operatori Sanitari Associati – O.S.A. Soc. Coop. Sociale – Onlus il 15/12/2023: per l’annullamento, previa adozione delle più idonee misure cautelari, anche con decreto monocratico ex art. 56 c.p.a., in aggiunta ai provvedimenti già impugnati, – della nota in data 07.11.2023 avente ad oggetto « Gara europea a procedura aperta per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l’affidamento del “servizio di cure domiciliari” per i pazienti residenti nel territorio della Regione Abruzzo. Trasmissione accordi quadro firmati per adesione delle AASSLL », adottata dal Direttore Generale dell’AREACOM – Agenzia Regionale dell’Abruzzo per la Committenza, di cui la ricorrente ha avuto conoscenza in data 21.11.2023; – ove occorrer possa, dei provvedimenti di adesione adottati dalle AA.SS.LL. in esecuzione della predetta nota dell’AREACOM ai fini dell’avvio del servizio (allo stato non noti), ove recepiscano le illegittime determinazioni già impugnate nel presente giudizio con cui si è preteso di “chiarire” i criteri da utilizzare per l’assegnazione degli assistiti tra i diversi fornitori in violazione di quanto previsto dal Disciplinare di gara; – nonché di ogni altro atto presupposto e/o ...
- TAR Abruzzo [AQ], I, s. 135 del 13.3.2024Pubblicato il 13/03/2024 N. 00135/2024 REG.PROV.COLL. N. 00311/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 311 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Proges Societa Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9342015AA6, rappresentato e difeso dall’avvocato Letizia Capponi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Areacom – Agenzia Regionale dell’Abruzzo per la Committenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Eugenio Galluppi, Fabrizio Rulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’domiciliataria ex lege in L’Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico; nei confronti Consorzio di Cooperative Sociali Global Med Care, Rti Home Medicine – Home Medicine S.r.l. – Consorzio di Libere Imprese Societa’ Cooperativa Consorzio Sociale Onlus – Coop., Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) n. 3 di Pescara, Azienda Sanitaria Locale A.S.L. n. 2 di Lanciano-Vasto-Chieti, Azienda Sanitaria Locale A.S.L. n. 4 di Teramo, Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) n. 1 di Avezzano-Sulmona-L’Aquila, non costituiti in giudizio; Medicasa Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Brunetti, Alfredo Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Horizon Service Soc. Coop. Soc., Cooperativa Sociale e di Lavoro – Operatori Sanitari Associati – O.S.A. Soc. Coop. Sociale – Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Mauro Renna, Alessandro Cati, Nicola Sabbini, Lucia Bolognini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) della determinazione direttoriale assunta dall’Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (A.R.I.C.) in data 16 marzo 2023, n. 46, avente ad oggetto “Gara europea a procedura aperta per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a), del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. per l’affidamento del ‘Servizio di Cure Domiciliari’ per i pazienti residenti nel territorio della Regione Abruzzo. Gara SIMOG n. 8662715. Provvedimento di aggiudicazione”, unitamente agli allegati; 2) della nota dell’ARIC prot. n. 0001441 del 22.03.2023, avente ad oggetto “Gara europea a procedura aperta per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a), del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. per l’affidamento del Servizio di Cure Domiciliari per i pazienti residenti nel territorio della Regione Abruzzo. Trasmissione determina di aggiudica e indicazioni per la fase esecutiva”, unitamente ai suoi allegati; 3) dello schema di accordo quadro trasmesso dall’ARIC in data 05 aprile 2023, unitamente agli allegati; 4) nonché, della nota dell’ARIC del 07 maggio 2023, avente ad oggetto “Gara europea a procedura aperta per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a), del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. per l’affidamento del Servizio di Cure Domiciliari per i pazienti residenti nel territorio della Regione Abruzzo. PRECISAZIONI E RETTIFICA LETTERA ARIC PROT. n. 1441/23 del 22.03.2023”, unitamente alla nota già impugnata del 22.03.2023, prot. n. 1441, ed a tutti gli allegati; 5) del nuovo schema di accordo quadro trasmesso dall’ARIC in data 07 maggio 2023, unitamente agli allegati; 6) di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso ancorché non conosciuto. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario ed ulteriori accessori di legge. Con riserva di domandare il risarcimento del danno ingiusto ai sensi dell’art. 30 c.p.a.. In via istruttoria, si chiede di ordinare all’ARIC l’esibizione della relazione di riorganizzazione cui era onerato il Consorzio di Cooperative Sociali Global Med Care a seguito dell’esclusione della Consorziata esecutrice “La Rondine” e l’esito delle verifiche all’uopo condotte dall’Amministrazione circa la sussistenza dei requisiti tecnico-professionali e di affidabilità in capo all’operatore economico subentrante. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Proges Societa Cooperativa Sociale il 15/11/2023: II atto di motivi aggiunti proposto per l’annullamento: – del nuovo schema di accordo quadro trasmesso dall’AreaCom (già ARIC) in data 10.10.2023, unitamente agli allegati, – della deliberazione del Direttore Generale della Asl di Pescara del 03 ottobre 2023, n. 1518, avente ad oggetto “‘Procedura aperta per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a), del D.lgs. 50/2016e s.m.i. per l’affidamento del servizio di cure domiciliari per i pazienti residenti nel territorio della Regione Abruzzo – gara SIMOG n. 8662715′ – determinazione dirigenziale ARIC n. 46 del 16.03.2023. SIMOG ID gara 8662715. CIG 9342015AA6”, unitamente agli allegati; – di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso ancorché non conosciuto; 2) e, per l’effetto, la declaratoria di inefficacia degli accordi quadro e dei contratti eventualmente stipulati con gli aggiudicatari, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 e 122 c.p.a.. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario ed ulteriori accessori di legge. Con riserva di domandare il risarcimento del danno ingiusto ai sensi dell’art. 30 c.p.a.. Ai fini dell’integrazione del contraddittorio, atteso che dagli atti di gara non è possibile evincere con certezza i dati identificativi di tutti i possibili controinteressati (quali partite iva e codici fiscali), e considerata l’eventualità che nel mentre sia avvenuta la costituzione di RTI, di cui risulta difficoltoso individuare il soggetto mandatario e reperire i relativi indirizzi, chiamati alla stipula degli accordi negoziali, si chiede di essere autorizzati alla notifica mediante pubblici proclami, con prescrizione delle relative modalità esecutive. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Proges Societa Cooperativa Sociale il 29/12/2023: III atto di motivi aggiunti che si propone per l’annullamento: 1) della nota dell’AreaCom del 07 novembre 2023, avente ad oggetto “Gara europea a procedura aperta per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l’affidamento del ‘Servizio di cure domiciliari’ per i pazienti residenti del territorio della Regione Abruzzo. Trasmissione Accordi Quadro firmati per adesione delle AASSLL”, conosciuta in data 21.11.2023; – di tutti i provvedimenti già gravati; – di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso ancorché non conosciuto; 2) e, per l’effetto, la declaratoria di inefficacia degli accordi quadro e dei contratti eventualmente stipulati con gli aggiudicatari, anche ai sensi e per gli ...
- TAR Abruzzo [AQ], I, s. 55 del 30.1.2024
Omessa prezzatura delle migliorie, Omessa prezzatura voci di offerta Se, in generale, l’indicazione di un prezzo pari a zero per una o più voci di offerta non comporta l’esclusione (rilevando ai fini dell’anomalia), tuttavia, in presenza di espressa clausola escludente (nel caso: relativa alle migliorie gratuite), l’omissione comporta l’esclusione. Tale clausola non è irragionevole.
Tutte
- TAR Piemonte, II, s. 338 del 4.4.2024
- TAR Abruzzo [AQ], I, s. 156 del 28.3.2024
- TAR Abruzzo [AQ], I, s. 135 del 13.3.2024
- TAR Abruzzo [AQ], I, s. 55 del 30.1.2024
Omessa prezzatura delle migliorie, Omessa prezzatura voci di offerta Se, in generale, l'indicazione di un prezzo pari a 0 per una o più voci di offerta non comporta l'esclusione (rilevando ai fini dell'anomalia), tuttavia, in presenza di espressa clausola escludente (nel caso: relativa alle migliorie gratuite), l'omissione comporta l'esclusione. Tale clausola non è irragionevole.
- TAR Abruzzo [AQ], I, s. 335 del 8.6.2023
Avvalimento di garanzia (fatturato), CCNL a base di gara, CCNL e inquadramento dei lavoratori, Onerosità del contratto di avvalimento, Requisiti di partecipazione e di esecuzione, Tabelle ministeriali → Cons. Stato, III, s. 10214 del 28.11.2023
Quando la lex specialis richieda, quale requisito, la "disponibilità" di determinate dotazioni (nel caso: centro di cottura), in mancanza di diversa previsione è sufficiente la dichiarazione sostitutiva dell'o.e. ai sensi del d.p.r. 445/00, che fa fede fino a prova contraria. In ogni caso, i requisiti di esecuzione (a differenza dei requisiti di partecipazione) possono essere dimostrati dopo la gara, ai fini della stipula del contratto.
Le tabelle ministeriali del costo del lavoro ex art. 23, co. 16, del d.lgs. n. 50/2016, non prevedono valori minimi inderogabili, ma utilizzano valori medi. Se l’offerta si discosta dai valori delle tabelle, la s.a. deve avviare il procedimento di verifica; se l’offerta viola la disciplina inderogabile sui minimi retributivi, la s.a. non ammette giustificazioni e procede all'esclusione.
Sebbene il contratto di avvalimento sia normalmente oneroso, è necessario e sufficiente che da esso emerga l'interesse patrimoniale dell'ausiliaria, mentre non è rilevante che il corrispettivo non sia nè determinato nè determinabile. La previsione del pagamento all'ausiliaria delle prestazioni da essa eseguite (sebbene non quantificato nè quantificabile) comprova tale interesse patrimoniale.
In materia di avvalimento, occorre distinguere tra avvalimento tecnico o operativo e avvalimento di garanzia (nel quale rientra l'avvalimento per il fatturato globale e specifico); l'avvalimento di garanzia non richiede la specifica indicazione dei beni e della consistenza patrimoniale dell'ausiliaria, ma solo la messa a disposizione della complessiva solidità finanziaria e del patrimonio esperenziale.
La s.a. non può imporre all'o.e. un determinato CCNL, quindi può rilevare in senso escludente il solo caso di CCNL del tutto avulso dall'oggetto del contratto. Allo stesso modo, la s.a. non può imporre un determinato inquadramento dei lavoratori, salve le ricadute sulla verifica di anomalia in caso di inquadramento abnorme rispetto ai profili professionali impiegati; l'assorbimento delle precedenti maestranze in virtù della clausola sociale, con mantenimento del livello di CCNL già in essere, può giustificare un differente inquadramento.